Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19586 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la Corte d’Appello di Catania, sezione delle Persone e della Famiglia, con ordinanza del 4-6 ottobre 2007, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da S.S. avverso l’ordinanza in data 13 novembre 2006 del Presidente del Tribunale di Siracusa che – nell’ambito del procedimento di separazione personale tra I.L. e S.S. – aveva affidato le due figlie minori alla madre, disciplinato l’esercizio del diritto di visita del padre, assegnato la casa familiare alla madre e determinato l’assegno di mantenimento per i tre figli e per la madre nella misura di Euro 2.500,00 mensili;

che avverso tale ordinanza il S. – con ricorso depositato il 3 febbraio 2007 – ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 4, chiedendo l’affidamento condiviso dell’unica figlia ancora minorenne e la riduzione dell’assegno di mantenimento;

che la Corte adita, con la predetta ordinanza del 4-6 ottobre 2007, ha dichiarato inammissibile il reclamo, osservando che: ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; all’udienza del 13 novembre 2006, il S. era personalmente presente con il suo difensore; il ricorso per reclamo era stato depositato in cancelleria il 3 febbraio 2007;

conseguentemente, tale ricorso era intempestivo, perchè proposto oltre il termine perentorio di dieci giorni stabilito dall’art. 708 c.p.c., comma 4;

che avverso tale ordinanza, comunicata il 9 ottobre 2007, S. S. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3 ottobre 2008, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, deducendo due motivi di censura;

che I.L., benchè ritualmente intimata, non si è costituita nè ha svolto attività difensiva;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso;

che, all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha deliberato che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

che, con i due motivi del ricorso, il ricorrente, premesso che l’ordinanza impugnata ha natura di provvedimento decisorio e definitivo, quantomeno nella parte in cui provvede sulle spese – parte, tuttavia, che non ha formato oggetto di impugnazione -, critica tale ordinanza, sostenendo che nella specie, l’ordinanza presidenziale del 13 novembre 2006 non gli è stata notificata, con la conseguenza che il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione non ha neppure cominciato a decorrere;

che, nella fattispecie in esame, deve essere preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7;

che, infatti – posto che l’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile il reclamo, proposto dal ricorrente, ai sensi del quarto comma dell’art. 708 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza presidenziale di cui allo stesso art. 708 c.p.c., comma 3 per l’inosservanza del termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione di detta ordinanza presidenziale -, è evidente che il ricorrente denuncia esclusivamente la lesione, in forza di una determinata interpretazione dell’art. 708 c.p.c., comma 4, ritenuta illegittima, all’esercizio del proprio diritto alla tutela giurisdizionale, assicurato nella specie dalla legge, appunto mediante la previsione del reclamo avverso detta ordinanza presidenziale;

che, secondo diritto vivente, quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost., comma 7, non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale delle questioni processuali e la loro idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (cfr., le sentenze, pronunciate a sezioni unite, nn. 3073 e 11026 del 2003, nonchè, ex plurimis, la sentenza n. 11756 del 2010 e l’ordinanza n. 23578 del 2010);

che, in applicazione di tali principi, questa Corte ha in particolare affermato che avverso il decreto, emesso dalla corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, dal presidente del tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, in quanto il decreto che pronuncia sul reclamo è privo del carattere della definitività in senso sostanziale, tenuto conto che il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo l’introduzione della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 4, continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore, ai sensi dell’art. 709 c.p.c., comma 4, ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che definisce la causa, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 1841 del 2011 e 26631 del 2008);

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5088 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 321 del 24 febbraio 2011 con cui il Comune di Roma ha ordinato all’Azienda Sanitaria Locale, in qualità di proprietaria, la demolizione delle opere ivi indicate;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato che con un’unica censura la ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti in relazione all’insussistenza della circostanza (diritto di proprietà dell’Azienda sul terreno su cui sono state realizzate le opere abusive) posta a fondamento della gravata ordinanza demolitoria;

Ritenuta la fondatezza del motivo in questione in quanto, secondo quanto risulta dalla nota prot. n. 27779/ED del 12/05/11 del Comune di Roma, l’abuso contestato nel provvedimento impugnato è stato realizzato su un terreno di proprietà del predetto ente locale;

Ritenuta, pertanto, l’insussistenza della circostanza (diritto di proprietà sul terreno) in virtù della quale è stato emesso il provvedimento di demolizione nei confronti della ricorrente;

Considerato, quindi, che il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

Considerato che il Comune di Roma, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

Ritenuto, infine, di dovere dichiarare l’irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la stessa e le altre parti intimate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) condanna il Comune di Roma a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dichiara l’irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale instauratosi tra quest’ultima e le altre parti intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24800

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo con sentenza in data 20.2.2009 confermava la sentenza emessa dal Giudice monocratico di Palermo in data 28.1.2008 di condanna del ricorrente alla pena di anni uno e Euro 300,00 di multa per ricettazione di un assegno. La Corte territoriale rilevava che il fratello dell’imputato T.R. aveva negato di avere consegnato l’assegno al L.A. e che il perito grafico aveva attribuito al T.T. la girata " T.R.".

Ricorre l’imputato che con il primo motivi deduce la nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., comma 1 perchè non si era indicata la data di ricezione della res rubata ma solo quella dell’accertamento del reato violando il diritto di difesa dell’imputato.

Con il secondo motivo si allega che il termine prescrizionale decorreva comunque dalla data di sottrazione del titolo per il principio del favor rei.

Con il terzo motivo si deduce il travisamento del fatto in quanto la firma di grata non era propria ma del fratello T.R..

Non vi era alcun elemento per ritenere il dolo dell’imputato per cui al massimo poteva essere applicabile l’art. 712 c.p..

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa la prima doglianza è pacifico che in mancanza di un accertamento sulla data precisa della commissione di un delitto si possa contestare la data di accertamento in quanto il fatto è stato chiaramente identificato, fermo rimanendo che per il computo del periodo di prescrizione si dovrà considerare la data più favorevole all’imputato.

Per quanto riguarda il secondo motivo anche tenuto conto della data delle denuncia e non di quella dell’accertamento, considerata la recidiva, il termine prescrizionale decorre dopo la sentenza di appello. Nel giudizio di appello peraltro non risulta richiesta neppure in sede di conclusioni dalla difesa.

In ordine al terzo motivo si tratta di una censura di merito in quanto sulla base dell’accertamento del perito grafico si è escluso che la firma sul titolo sia ascrivibile al fratello dell’imputato.

Non sussiste alcun elemento per ritenere un incauto acquisto posto che il ricorrente ebbe anche a falsificare il titolo, che quindi non poteva aver ricevuto in buona fede.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 11-07-2011, n. 770 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

L’ASL n. 1 di Sassari, con la deliberazione n. 247 del 26 febbraio, ha indetto una gara per l’affidamento della fornitura annuale dei dispositivi medici per l’assistenza protesica, erogabili agli assistiti nell’ambito della medesima ASL di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/1999.

La fornitura era articolata in cinque lotti, di cui il lotto n. 1, oggetto della presente controversia (letti e materassi antidecubito).

In base all’art. 5 comma 1 del disciplinare di gara, gli ausili da fornire dovevano obbligatoriamente possedere i requisiti minimi essenziali indicati nel disciplinare medesimo.

In base all’art. 5 comma 2 gli ausili "potranno presentare requisiti migliorativi (supplementari e qualificativi) ai quali verrà attribuito il relativo punteggio qualitativo, così come specificatamente indicato nelle "schede requisiti ausilio".

Era previsto nel disciplinare che le imprese partecipanti dovessero inserire, nella busta B contenente la documentazione tecnica, per ogni ausilio offerto, una scheda tecnica, denominata "scheda requisiti ausilio".

La scheda doveva riportare, nella sezione A, l’indicazione dei "requisiti minimi essenziali" del prodotto proposto e, nella Sezione B, i "requisiti migliorativi" offerti dalle ditte partecipanti, per i quali era prevista l’assegnazione del relativo punteggio. Ciascuna delle schede requisiti ausilio doveva essere accompagnata da depliant o schede illustrative, da cui risultassero le caratteristiche essenziali dell’ausilio offerto.

La Cooperativa C. partecipante per il lotto n. 1 si è classificata al secondo posto e, la fornitura è stata aggiudicata alla costituenda ATI tra la S.L. s.r.l. e la V. s.r.l..

A dire della ricorrente, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto escludere la menzionata ATI dalla gara, perché la medesima, con riferimento ad un ausilio offerto, non avrebbe prodotto la scheda illustrativa richiesta alla pagina 8 del disciplinare ed avrebbe fatto un’offerta avente oggetto indeterminato.

Sempre a dire della ricorrente, la Commissione avrebbe errato nell’assegnazione del punteggio in favore della controinteressata attribuendole 4 punti che non spettavano.

Avvero gli atti indicati in epigrafe insorgeva la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara, eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento;

violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara e del principio della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sviamento;

violazione della prescrizione di cui alla pagina 8 del disciplinare di gara, dell’art. 7 comma 4 del medesimo disciplinare, del principio generale sulla necessaria certezza e non ambiguità dell’offerta, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, illogicità irragionevolezza, sviamento.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva l’Ati controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 17.12.2010 la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti domandando il risarcimento in forma specifica del danno, ovvero ove non possibile, condannare la stessa amministrazione resistente al risarcimento per equivalente del danno subito dalla medesima da determinarsi in misura pari al 15% del valore dell’appalto, ovvero in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o che il Giudice riterrà di stabilire in via equitativa.

In data 2.04.2011 e 8.04.2011 la ricorrente depositava memorie difensive.

In data 9.04.2011 l’ati controinteressata depositava memoria difensiva.

Alla udienza pubblica del 20.04.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata l’eccezione con la quale la difesa della controinteressata contesta la tempestività del ricorso.

Essa è del tutto infondata.

L’aggiudicazione provvisoria assume natura di atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili ed interinali, sicché è inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’impresa non risultata aggiudicataria che si verifica solo con l’aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente confermativo della prima e rispetto al quale solo si concentrano sia gli effetti lesivi che le contestazioni dedotte. La ricorrente impugna l’aggiudicazione definitiva sulla quale non è dimostrata alcuna tardività da parte della controinteressata che eccepisce l’irricevibilità del ricorso che può, quindi, essere esaminato nel merito.

Una sintesi delle censure della ricorrente accompagnata da una compiuta ricostruzione in fatto è necessaria ai fini della risoluzione della controversia.

Con il primo motivo di ricorso l’ATI S.L./V. ha, tra l’altro, proposto l’ausilio denominato "Fibrasoft 1 sovramaterasso in fibra cava siliconata con inserti asportabili" prodotto dalla termo letto italiana s.r.l. ed indicato con il rep n. 152094 (numero di repertorio che corrisponde al prodotto art. RD6001).

Nella scheda requisiti ausilio l’aggiudicataria ha indicato che il menzionato prodotto RD6001 aveva i seguenti requisiti migliorativi:

"presenza di materiale espanso appositamente sagomato per alloggiare gli elementi che interagisca con la fibra per migliorare le caratteristiche e l’efficacia dell’ausilio antidecubito in oggetto" (per il quale la Commissione di gara ha assegnato 2,50%);

"spessore dello strato di fibra maggiore o uguale a cm. 16" (in relazione al quale la Commissione ha attribuito alla controinteressata 1,50 punti).

A dire della ricorrente, l’ausilio RD6001 non ha nessuno dei due requisiti migliorativi indicati, con la conseguenza che non spettavano alla predetta ATI i 4 punti che le sono stati dati.

Come risulta dalla stessa scheda illustrativa dell’ausilio offerto, il prodotto RD6001 presenta uno spessore dello strato di fibra di 150 mm (e non già di almeno 16 cm come indicato dall’ATI S.L./V.).

Sempre a dire della ricorrente, i requisiti supplementari migliorativi proposti dalla controinteressata con riferimento all’ausilio RD6001, sono propri non già di tale prodotto bensì di un altro diverso ausilio, identificato col differente codice RD6002.

Tale ausilio presenta uno spessore dello strato di fibra pari a 180 mm (dunque maggiore di 16 cm.); inoltre sempre con riferimento al medesimo, risulta l’ulteriore caratteristica che la controinteressata ha attribuito al prodotto RD6001 e cioè "i cilindri sono posizionati su una base in poliuretano espanso opportunamente sagomata".

Ma, a dire della ricorrente, l’ausilio RD6002 non è stato offerto in sede di gara dalla ATI S.L./V..

In definitiva, sottraendo i 4 punti illegittimamente dati la controinteressata non avrebbe ottenuto l’aggiudicazione della gara.

Il motivo è fondato.

E’ sufficiente esaminare gli atti di gara per concludere che l’ati aggiudicataria ha offerto il materasso identificato con il repertorio 152094/R codice RD6001. Nella scheda requisiti ausilio, l’ati ha indicato la presenza di caratteristiche aggiuntive.

Ma la Commissione di gara sul punto aveva richiesto chiarimenti con noto prot. 701/P del 3 agosto 2010. E qui sta il punto decisivo della controversia.

L’ati aggiudicataria riscontrava la predetta nota in data 4.08.2010 inviando una nota di Termoletto italiana con la quale si confermava "la possibilità di fornire" il prodotto RD6001 "secondo le vs specifiche indicazioni" (indicazioni richieste dalla ATI V. Sapio).

Risulta quindi chiaro che la prospettazione della ricorrente è corretta.

Gli elementi aggiuntivi indicati sono propri di altro ausilio identificato con il codice RD6002.

Le modifiche proposte dalla aggiudicataria hanno portato quindi al risultato di ottenere 4 punti in più e la conseguente aggiudicazione della stessa.

Tale provvedimento è illegittimo e deve essere annullato in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e assorbimento dell’ulteriore censura dedotta avverso gli atti impugnati.

L’annullamento dell’aggiudicazione in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso si pone come integralmente satisfattivo della pretesa dedotta dalla ricorrente posto che la fornitura non ha avuto esecuzione.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione e la controinteressata alle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000/00 (quattromila/00) oltre I.V.A., C.P.A. e restituzione contributo unificato in favore della ricorrente, come di seguito:

Euro 2.000/00 (duemila/00) a carico dell’Amministrazione;

Euro 2.000/00 (duemila/00) a carico della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.