Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 21-07-2011, n. 29163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.R., cittadino del Marocco, con sentenza del Tribunale di Pordenone in data 25 marzo 2010 è stato assolto dal reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, con succ. mod., perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Ha ritenuto il giudice di merito che l’attuale formulazione dell’art. 6, comma 3, D.Lgs., cit., come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), impone al cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea l’esibizione congiunta sia di un documento di identità sia del permesso soggiorno, essendo stata sostituita la congiunzione disgiuntiva "o" – di cui al precedente testo della medesima norma – con la particella copulativa "e", con la conseguenza che è inesigibile dallo straniero privo di regolare permesso soggiorno l’esibizione della duplice certificazione postulata dalla norma incriminatrice in esame, e, perciò, l’attuale testo è applicabile solo agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, sostenendo che la sostituzione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ha inteso inasprire il trattamento sanzionatorio dello straniero privo di documenti di identificazione o di documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato, e non introdurre una disciplina più favorevole al cittadino di paese terzo che sia entrato e permanga irregolarmente in Italia.

Motivi della decisione

3. Questa Corte di cassazione, con recentissima sentenza emessa a sezioni unite, ha avallato l’interpretazione del Tribunale di Pordenone, enunciando la seguente massima: "il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare" (Sez. U., 24/02/2011, dep. il 27/04/2011, Alavec, Rv.

249546).

Risultando, dunque, corretta l’interpretazione sostenuta nella sentenza impugnata, il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28929 Sanzione amministrativa

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Svolgimento del processo

che il Tribunale di Monza, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 5 maggio 2005, ha accolto l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione n. 10 e n. 11 del 21 gennaio 2004 proposta dall’ing. R.G. e dalla SPEA Ingegneria Europea s.p.a. e ha condannato il Comune di Agrate Brianza a restituire le somme già corrisposte in forza delle ordinanze annullate, mentre ha respinto l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 9 del 21 gennaio 2004 interposta dalla s.r.l. Santa Rita e da S. P.;

che l’illecito amministrativo di violazione della L.R. Lombardia 8 agosto 1998, n. 14, art. 29, comma 1, (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), per essere state poste in essere opere di escavazione per una volumetria di gran lunga maggiore rispetto a quella autorizzata, era stato contestato alla s.r.l. Santa Rita, aggiudicataria dell’appalto ed esecutrice dei lavori di ampliamento dell’area di servizio (OMISSIS), e a P.S., rappresentante di detta società e responsabile del cantiere, nonchè all’ing. R., direttore dei lavori, e alla s.p.a. SPEA, società incaricata della progettazione e della direzione dei lavori;

che per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che in capo all’ing. R., direttore dei lavori e dipendente della s.p.a. SPEA, difettasse l’elemento soggettivo del dolo o della colpa in relazione all’attività illecita di coltivazione di sostanze minerali di cava posta in essere dalla s.r.l. Santa Rita e dal P., ed ha quindi escluso il concorso nell’illecito amministrativo, conseguentemente annullando l’ordinanza-ingiunzione anche nei confronti della SPEA, per effetto dell’insussistenza dell’illecito amministrativo da parte del suo dipendente;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale di Monza il Comune di Agrate Brianza ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 aprile 2006, sulla base di due motivi;

che hanno resistito, con controricorso, la SPEA s.p.a. e l’ing. R.;

che la SPEA s.p.a. ha anche proposto ricorso incidentale, non condizionato sulla compensazione delle spese del giudizio e condizionato sulle questioni assorbite;

che il Comune, a sua volta, vi ha resistito con controricorso;

che tutte le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminarmente i ricorsi, principale ed incidentale (condizionato e non), vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla sentenza sentenza;

che con il primo motivo del ricorso principale del Comune (violazione e falsa applicazione dei principi generali sul concorso di persone nel reato, violazione e falsa applicazione dell’art. 110 cod. pen. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5 nonchè vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’ing. R.) ci si duole che il Tribunale, pur affermando che l’ing. R. avrebbe potuto rendersi conto del sovradimensionamento dello scavo, sia giunto alla conclusione della insussistenza di una condotta concorsuale in capo al medesimo perchè egli non era a conoscenza della coltivazione abusiva di minerali e non vi era un rapporto di cointeressenza tra lui e la società Santa Rita o il P.;

che sostiene il ricorrente che l’ing. R., qualora avesse svolto con diligenza il proprio compito, ben avrebbe potuto accorgersi del sovradimensionamento dello scavo e ben avrebbe potuto denunciare le difformità alla pubblica autorità e alla committente;

che con il secondo mezzo del medesimo ricorso (insufficiente e contraddittoria motivazione sul concorso colposo del direttore dei lavori nell’illecito; violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 113 cod. pen. e sussistenza nel nesso causale tra la condotta del direttore dei lavori e la commissione dell’illecito; violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.) si rileva che la condotta del direttore dei lavori è stata negligente, per avere questi omesso di svolgere i compiti relativi al proprio ufficio, ed è in chiaro rapporto eziologico con l’illecito commesso dall’appaltatore ed esecutore dei lavori; e si sostiene che erroneamente il primo giudice avrebbe escluso il concorso colposo, in una situazione nella quale il direttore dei lavori era ben consapevole di non prestare la dovuta diligenza nei controlli, stanti i molteplici incarichi assunti;

che i due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati;

che la sentenza impugnata ha cosi motivato l’accoglimento della proposta opposizione:

– "il concorso di persone nell’illecito amministrativo, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 5 deve essere ricostruito sulla base della dottrina penalistica in relazione all’art. 110 cod. pen. ed esige un contributo personale da parte del compartecipe nella realizzazione del fatto nonchè l’elemento soggettivo";

– "nel caso di specie, nell’ordinanza-ingiunzione, il contributo personale viene individuato nella condotta omissiva dell’ing. R., che, per negligenza, non si sarebbe reso conto dell’entità dello scavo così come accertato";

– "se non può negarsi che l’ing. R. poteva rendersi conto del sovradimensionamento dello scavo, da ciò non può derivarsi la sua responsabilità per la violazione dell’art. 29 legge cit., comma 1 che punisce la coltivazione di sostanze minerali di cava senza autorizzazione o concessione. E’ importante evidenziare che il Comune di Agrate Brianza ha contestato la violazione della L.R. Lombardia n. 14 del 1998, art. 29, comma 1 non del comma 2. Ai fini della sussistenza dell’illecito contestato, non è sufficiente il sovradimensionamento dello scavo (ipotesi contemplata dal secondo comma della norma citata), ma è necessario che vi sia coltivazione di sostanze minerali di cava";

– "se l’illecito contestato dal Comune di Agrate Brianza è certamente riconducibile all’impresa esecutrice dei lavori di scavo .

. . , per la configurabilità del concorso in capo all’ing. R., direttore dei lavori e dipendente di altra società, incaricata della mera progettazione, è necessario accertare che l’eventuale sua negligenza nel seguire i lavori abbia avuto un apporto causale nella commissione dell’illecito e che l’ing. R. fosse consapevole dell’attività di coltivazione di cava posta in essere dall’appaltatrice o fosse in grado di verificario e non l’abbia fatto per colpa";

– "non ci sono elementi per affermare che l’ing. R. fosse consapevole dell’attività illecita posta in essere dalla Santa Rita s.r.l. e dal P., per il cui accertamento si è resa necessaria un’indagine sulla natura del terreno circostante lo scavo da parte dell’ARPA e che non era desumibile ad occhio nudo";

"i lavori i scavo e il trasporto del materiale sono stati effettuati dalla Santa Rita s.r.l. e rientravano nelle sue competenze, in forza del contratto di appalto che ha sottoscritto con l’ente Autostrade s.p.a. Tale attività veniva svolta anche in orari notturni … La Santa Rita s.r.l., in quanto appaltatrice, aveva la detenzione del cantiere e la possibilità di accedervi in qualsiasi ora del giorno e l’ing. R., semplice direttore dei lavori, non aveva la concreta possibilità di impedire l’accesso della Santa Rita s.r.l. al cantiere";

che tanto premesso, occorre rilevare che anche nel campo dell’illecito amministrativo è configurabile un apporto esterno alla consumazione di esso, a condizione che ciò avvenga attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, ne rendano, però, possibile o ne agevolino la consumazione (Cass., Sez. 2^, 4 agosto 2006, n. 17681; Cass., Sez. 1^, 22 settembre 2006, n. 20696; Cass., Sez. 6^ – 2, 20 maggio 2011, n. 11160);

che in particolare, la condotta omissiva può assumere rilevanza quale elemento concorrente nell’illecito altrui nel caso in cui si configuri una violazione di uno specifico obbligo di garanzia;

che in relazione all’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, il direttore dei lavori è, per espressa previsione normativa (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29), titolare di una posizione di garanzia, avendo il dovere non solo di accertare i presupposti legali indispensabili dell’opera prima dell’inizio dei lavori commissionati, ma anche di constatare la perfetta corrispondenza dell’opera in fase di esecuzione rispetto al progetto approvato e alle autorizzazioni o ai permessi ottenuti;

che ove difformità siano riscontrate, il direttore dei lavori deve formalmente e puntualmente dissociarsi, informandone il committente e l’autorità amministrativa onde evitare il concorso nell’illecito commesso dall’appaltatore ed esecutore materiale dell’opera;

che viceversa nella specie si è nell’ambito della diversa disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava, dove nessuna fonte legale pone in capo al direttore dei lavori, chiamato a sovrintendere all’esecuzione dell’opera di ristrutturazione ed ampliamento di un’area di servizio autostradale per conto della committente e privo di una cointeressenza nell’attività dell’appaltatore, l’obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato dalla normativa sulle cave ed il correlato potere di impedire che l’appaltatore medesimo commetta la violazione di cui alla L.R. Lombardia n. 29 del 1998, art. 29 (cfr., in materia di rifiuti, Cass. pen., Sez. 3^, 22 settembre 2004, n. 40618);

che pertanto il ricorso principale deve essere rigettato;

che l’unico motivo del ricorso incidentale non condizionato, relativo alle spese, è infondato, giacchè il provvedimento di compensazione delle spese adottato dal Tribunale trova, implicitamente ma inequivocamente, un adeguato supporto motivazionale nelle ragioni spese dal medesimo giudicante in relazione alla decisione di merito;

che il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del Comune ricorrente, in base al principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale del Comune e quello incidentale non condizionato della s.p.a. SPEA e dichiara assorbito quello incidentale non condizionato della medesima SPEA;

condanna il Comune al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione sostenute dai controricorrenti, che liquida, per ciascuno, in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 16-09-2011, n. 34184

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.L. è stata sottoposta a procedimento penale per il delitto di cui all’art. 648 c.p. "per avere ricevuto, per procurarsi un profitto, l’assegno bancario n. (OMISSIS) proveniente dal delitto di furto o art. 647 c.p. commesso in danno di V.D. M., commesso in (OMISSIS), sapendone o dovendone sapere la illecita provenienza, facendone poi uso. In (OMISSIS)".

Il Tribunale di Pontassieve, a seguito di giudizio ordinario con sentenza 12.5.2009 ha dichiarato la penale responsabilità della imputata, condannandola alla pena di anni due di reclusione e Euro 600,00 di multa. A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 30.11.2010, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche ha condannato la P. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Tramite il difensore l’imputata ricorre per Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello denunciando:

1.) vizio di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 4, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, la difesa, sotto un unico motivo, deduce due distinte doglianze. In primo luogo si duole del fatto che immotivatamente la Corte d’Appello non ha riconosciuto la attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, pur avendo l’imputata cagionato un danno di modesta entità, tale dovendo essere considerato l’importo di L. 170.000= riportato sull’assegno già compilato, oggetto del delitto di ricettazione. Sotto diverso profilo la difesa lamenta altresì il vizio di carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, avendo la Corte d’Appello, sul punto, fatto un semplice rinvio al contenuto della motivazione del giudice di primo grado. Entrambi i profili di doglianza sono infondati.

Per quanto attiene al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, va osservato che implicitamente, la Corte Fiorentina, ha ritenuto infondato il relativo motivo di gravame peraltro formulato nell’atto di appello, in termini invero assai generici e al limite dell’inammissibilità (Cass. Sez. 6, 17.4.2009 n. 24973). Va peraltro osservato che, perchè ricorra la attenuante di cui in parola è necessario che il danno arrecato alla persona offesa sia non solo lieve, ma oggettivamente di rilevanza minima (v.

Cass. Sez. 2, 28.2.2007, R.N.); tale valutazione non è stata sottoposta alla attenzione della Corte d’Appello con motivo di impugnazione adeguatamente illustrato sia sotto gli aspetti di fatto che di diritto, così come prescritto dall’art. 581 c.p.p., con la conseguenza che la manifesta infondatezza del motivo, ex se, non consente di pronunciare un annullamento della decisione impugnata.

Per quanto attiene al secondo aspetto di censura il Collegio osserva che il riconoscimento della attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p., implica una valutazione di merito che dall’esame dell’atto di appello non risulta essere stata sottoposta all’esame della Corte Genovese. Infatti l’impugnazione della decisione di primo grado risulta incentrata sulla richiesta di rideterminazione dei trattamento sanzionatolo nel modo più favorevole al reo, nella richiesta della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e nella richiesta del riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

La Corte territoriale a pag. 3 della propria decisione ha affermato che la difesa della imputata ha richiesto il riconoscimento della ipotesi lieve di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.; pur trattandosi di motivo di gravame nuovo (rispetto al contenuto dell’atto di appello) come tale inammissibile ex art. 585 c.p.p.) la Corte d’appello lo ha preso egualmente in considerazione respingendolo attraverso il richiamo del contenuto della decisione di primo grado.

Nella presente sede, la difesa, pur censurando la decisione della Corte territoriale, non fornisce alcuna indicazione puntuale in ordine agli aspetti di carenza di motivazione e apoditticità della decisione della Corte territoriale non avendo posto in evidenza quali siano in concreto gli aspetti della decisione di primo grado, erronei sul punto, e gli argomenti specifici dedotti avanti la Corte d’Appello a sostegno della richiesta di riconoscimento dell’attenuante non esplicitati nell’atto di appello.

Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 30-09-2011, n. 35671

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 7/12/2010 il Tribunale di Pisa, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di C.M. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, accertato il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo carenza di motivazione in relazione al disposto di cui all’art. 129 c.p.p. ed in punto di trattamento sanzionatorio. Il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrorazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.