Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5074

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La S.p.A. Marnavi conveniva in giudizio il Ministero delle Finanze, del quale chiedeva la condanna al pagamento in suo favore della somma di L. 792.305.810, a titolo d’indennità per la custodia di natanti sequestrati per fatti di contrabbando, a lei affidati dalla Circoscrizione Doganale di Napoli. Tale somma, precisava, le era dovuta quantomeno a titolo d’indebito arricchimento. Si costituiva il citato Ministero, che contestava la propria legittimazione passiva, essendo competente l’Autorità Giudiziaria che aveva emesso i relativi provvedimenti di sequestro. A conferma di ciò, argomentava, non aveva stipulato alcuna convenzione con la società attrice. Questa chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il Ministero della Giustizia, che, costituitosi, negava la propria legittimazione passiva; in ogni caso eccepiva l’intervenuta prescrizione. Esperita consulenza per la determinazione del compenso, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda subordinata proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre rigettava la domanda nei confronti del Ministero della Giustizia.

Proponeva appello il Ministero dell’Economia e chiedeva, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato quello della Giustizia;

chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti anche per l’intervenuta prescrizione.

2. Con la sentenza oggetto del presente gravame, depositata il 26 marzo 2010 e notificata il successivo 12 maggio, la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame del Ministero dell’Economia, perchè come aveva già compiutamente osservato il giudice di prime cure, è detto Ministero tenuto al pagamento degli oneri di conservazione e custodia dei natanti in sequestro per fatti di contrabbando. Dei natanti sequestrati per contrabbando, infatti; la Dogana è il custode ex lege ( D.P.R. n. 43 del 1973, art. 333). Tale ultimo Ufficio li aveva poi affidati alla custodia della S.p.A. Marnavi, avvalendosi e beneficiando del relativo servizio; con la conseguenza che legittimato passivamente in merito alla domanda del custode che agisca per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia è il Ministero dal quale la Dogana dipende; dunque, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal rigetto del primo motivo di gravame, restava assorbito li secondo motivo, condizionato all’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

3. I predetti Ministeri e l’Agenzia delle Dogane propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo; la società resiste con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso.

3.1. I ricorrenti deducono "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 333. Difetto di legittimazione passiva.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sostiene che detta eccezione è stata disattesa dalla Corte d’Appello con scarna ed inappagante motivazione, perchè avulsa dal quadro normativo di riferimento, per come ricostruito anche in sede di gravame. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto legittimato al pagamento del compenso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere l’Ufficio Doganale D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 333, custode ex lege dei beni sequestrati per contrabbando, piuttosto che il Ministero della Giustizia in quanto, si ripete, rientrante nelle spese di giustizia. Costituirebbero circostanze pacifiche ed incontroverse: a. che i natanti fossero stati sequestrati in via preventiva e/o probatoria per reati di contrabbando con provvedimenti legittimi e comunque non impugnati del giudice penale; b. che i procedimenti penali in relazione ai quali era stato disposto il sequestro si erano conclusi con provvedimenti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato e, quindi, in assenza di provvedimenti di confisca. Orbene, la Corte d’Appello inferisce la legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 333, che configura come custode l’Ufficio Doganale più vicino al luogo del sequestro. La statuizione, pur partendo da una premessa esatta (in quanto l’Ufficio Doganale è costituito custode ex lege dei beni in sequestro), ometterebbe di considerare che, nel caso di specie vi sarebbe una scissione tra il custode, avente la materiale disponibilità del veicolo quale depositario, e l’Autorità Giudiziaria, titolare dei poteri dispositivi. Secondo la ricorrente, fino a quando l’A.G. non dispone la confisca del bene, l’Autorità Amministrativa non avrebbe alcun autonomo potere. In definitiva, il provvedimento di sequestro sarebbe atto proprio della giurisdizione penale posto in essere nell’interesse dell’Amministrazione della Giustizia, circostanze queste idonee ad attrarre tutti i provvedimenti che da esso derivano, compreso il compenso e/o l’indennità al custode dei beni sequestrati. La conferma della tesi della ricorrente e cioè che si tratterebbe di spese attinenti al processo penale, si desumerebbe dal vigente testo unico sulle spese di giustizia che ha previsto l’esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria a liquidare e pagare l’indennità di custodia. Al riguardo, evidenzia come si fosse in presenza di una "mera anticipazione" da parte della Dogana a cui seguiva, attraverso una partita di giro, una reintegrazione da parte del Ministero della Giustizia. La sentenza impugnata avrebbe confuso la competenza alla custodia ex lege devoluta alla Dogana, con la competenza all’adozione di provvedimenti che dispongono sul reperto e la conseguente competenza alla liquidazione delle spese di custodia che, in quanto riferite ad un procedimento penale, sono "spese relative al sequestro penale". 4. Il ricorso del Ministero della Giustizia si rivela inammissibile, per carenza d’interesse ad impugnare, non essendovi stata soccombenza dell’indicata amministrazione.

5. Quello del Ministero dell’Economia e della Finanze e dell’Agenzia delle Dogane è, invece, infondato, in quanto la sentenza impugnata ha esattamente affermato la legittimazione passiva dell’amministrazione doganale, applicando correttamente al caso di specie l’art. 333 della legge doganale.

5.1. In particolare, la disposizione in questione prevede che le cose sequestrate per i reati contemplati dalla legge stessa "sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro".

L’amministrazione doganale è, quindi, custode necessaria precostituita ex lege dei beni sequestrati per i detti reati, svolgendo la funzione assolta dal cancelliere a norma dell’art. 344 c.p.p. del 1930 (Cass., 1^ civ., 25 maggio 1989, n. 2515). La controversia in esame è sorta, appunto, poichè la Dogana di Napoli si è avvalsa della facoltà di sostituire al custode precostituito ex lege altro custode e di custodire le cose sequestrate "in luogo diverso" dalla cancelleria del giudice, non essendo ivi possibile nè conveniente depositarle.

5.2. Del resto, come emerge dalla parte in fatto dell’impugnata sentenza, la pretesa della Marnavi trae origine proprio dalla circostanza che i natanti le venivano "affidati" dalla Circoscrizione doganale di Napoli al di fuori di ogni assetto convenzionale, tanto che la pretesa è stata inquadrata in base all’art. 2041 c.c.), senza, quindi, che potessero assumere rilievo, ai fini della situazione soggettiva da questa azionata, nè che le cose sequestrate fossero a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nè quale dovesse essere l’imputazione ai fini della contabilità pubblica, dell’onere, relativo al deposito dei natanti sequestrati.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero della Giustizia e rigetta quello del Ministero delle Finanze, Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.400,00, di cui Euro 6.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 06-12-2011, n. 1011

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente è stata illo tempore immessa in servizio alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Frosinone a seguito di assunzione ex lege 1 giugno 1977, n. 285 ("Provvedimenti per l’occupazione giovanile"); di conseguenza, secondo lo schema previsto per gli assunti in base a tale legge, prima dell’assunzione in ruolo ha prestato un periodo di servizio non di ruolo (successivamente è transitata nei ruoli del ministero dell’università, dell’istruzione e della ricerca scientifica).

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24 luglio 1986, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del D.lg.C.P.S. 4 luglio 1947 n. 207 nella parte in cui dispone(va) che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto (indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi) non fosse dovuta nel caso di passaggio di ruolo.

2. Parte ricorrente, ritenendo pertanto di aver titolo all’indennità citata in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, otteneva il 27 giugno 2007 un decreto ingiuntivo dal Tribunale civile di Frosinone; l’amministrazione provinciale instaurava allora il giudizio di opposizione al decreto e, nell’ambito di tale giudizio, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione; le sezioni unite della Cassazione con ordinanza del 27 gennaio 2011 ritenevano che la giurisdizione sulla controversia spettasse al giudice amministrativo, in applicazione del principio secondo cui "qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché – attesa l’imprescindibile relazione che l’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e, prima di esso, l’art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data"; nella fattispecie riteneva la Corte di Cassazione che: a) oggetto di controversia fosse un’indennità di fine rapporto relativa a un rapporto di lavoro cessato in data ampiamente anteriore al 30 giugno 1998; b) il riferimento da parte del lavoratore a atti dell’amministrazione successivi (si tratta di delibere del 2002/2004 con cui la provincia si determinava a riconoscere l’indennità agli assunti ex lege n. 285 ancora alle proprie dipendenze e a assunti ex lege n. 285 che erano transitati all’ente provinciale per il turismo) non fosse idoneo a modificare l’oggetto del giudizio che era e rimaneva un emolumento avente titolo in un rapporto di lavoro conclusosi in data anteriore al 30 giugno 1998.

3. Parte ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi a questa sezione riproponendo le proprie domande aventi a oggetto il riconoscimento del trattamento di fine rapporto in questione, coi relativi accessori.

4. L’amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso essendosi verificata la decadenza prevista dall’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (per non esser stata la domanda proposta entro il 15 settembre 2000); in subordine essa chiedeva il rigetto eccependo che il credito di parte ricorrente fosse estinto per prescrizione decennale.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto ad avviso del Collegio si è verificata la decadenza prevista dall’articolo 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 (il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165) secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Come è noto la disposizione in questione è ormai concordemente interpretata nel senso che si tratta di una norma che non configura un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma una causa di decadenza del diritto soggettivo azionato; la conseguenza di ciò è che, venendo nella fattispecie in rilievo un diritto relativo a un rapporto di lavoro cessato incontestabilmente in epoca anteriore al 30 giugno 1998, il superamento della data del 15 settembre 2000 produce la conseguenza della decadenza di tale diritto con conseguente impossibilità per il titolare di proporre la propria domanda sia innanzi al giudice ordinario che innanzi al giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. VI, 06 dicembre 2010, n. 24690, Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8259).

Né la "specificità" del caso all’esame invocata da parte ricorrente (e essenzialmente fondata sul comportamento tenuto dall’amministrazione nel 2002/2004) può modificare questa conclusione, in quanto, a parte l’insuperabilità per l’interprete del chiaro disposto normativo delle disposizioni che hanno disciplinato il passaggio al giudice ordinario del contenzioso relativo al personale pubblico "contrattualizzato" (introducendo per le controversie attinenti a questioni ante luglio 1998 "rimaste" in carico al giudice amministrativo uno sbarramento temporale sotto forma di una generalizzata decadenza dei diritti non azionati entro la data del 15 settembre 2000 e non rilevando in caso di decadenza le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare non applicandosi le norme relative all’interruzione e/o alla sospensione della prescrizione), deve anche rilevarsi che, risalendo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso possibile l’esercizio del diritto in contestazione al 1986, ogni interessato ha avuto a disposizione un arco temporale di anni per far valere il proprio diritto innanzi al giudice amministrativo evitando di incorrere nella decadenza prevista dalle norme citate.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per decadenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10205

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il gravame in trattazione l’azienda consortile ACSA CE/3 espone di essere società per azioni a capitale interamente pubblico, di cui sono soci 23 comuni della Provincia di Caserta, e di svolgere attività di raccolta e smaltimento dei RSU., nonché di essere ente gestore dell’impianto di discarica denominato "Lo Uttaro cava MastroPietro", in forza del quale individua le modalità e le procedure necessarie a garantire la gestione operativa, il piano di sorveglianza e controllo e la gestione postoperativa del sito. Espone ancora l’azienda:

– di avere in atto la realizzazione di un sito di stoccaggio definitivo per i rifiuti non pericolosi, costituiti dalla frazione organica e sovvalli provenienti dal sistema della Provincia di Caserta di gestione dei rifiuti urbani presso la cava di MastroPietro;

– che l’area della discarica è stata inserita nel Piano regionale delle aree inquinate;

– che la competenza per la gestione del progetto di adeguamento della discarica nonché l’affidamento delle attività di progettazione di approvazione e di affidamento die lavori è di competenza esclusiva del Commissario di Governo per le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania, il quale ha affidato tali lavori al Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro;

– che detti lavori comprendono, tra altro, i lavori degli anelli perimetrali;

– che dette attività vengono compiute perché è stato accertato dagli organi competenti che le false acquifere sottostanti la discarica non sono contaminate.

Tanto premesso, narra l’azienda:

– che con la legge 426/98 l’area definita "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" è stato individuata Sito di interesse nazionale – SIN, poi perimetrato con d.m. 10 gennaio 2000;

– che con d.m. 468/01 sono state approvate le modalità operative del programma di bonifica, anche individuando per ogni SIN le cause dell’inquinamento;

– che, per quanto concerne l’area di interesse, come emerge dall’All. 2 al d.m. 468/01, trattasi di inquinamento derivante dallo smaltimento abusivo di rifiuti, per la presenza di numerose discariche di rifiuti urbani ed industriali.

Ciò posto, l’azienda impugna l’ordinanza n. 3764/CD/MP/U del 16 aprile 2007, adottata dalla struttura commissariale di Governo per le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania, ex o.p.c.m. 2425/96 e successive, che le ha ordinato di provvedere ad horas alla messa in sicurezza di emergenza ed alla caratterizzazione dell’intera area dello stabilimento.

L’impugnazione è rivolta anche avverso gli altri atti indicati in epigrafe.

Avverso tale ordinanza la ricorrente rappresenta in generale che essa è stata adottata sul falso presupposto che tutte le aree rientranti nel perimetro di un SIN debbano essere riconosciute come potenzialmente contaminate, eppertanto assoggettate a interventi di MISE e caratterizzazione, a prescindere dalle forme di inquinamento e da istruttoria sulle relative responsabilità. Espone ancora la ricorrente che il Consorzio non ha alcuna competenza, se non amministrativa, nella gestione della discarica, le cui attività (ivi compresa la bonifica) sono di competenza esclusiva del Commissariato

In dettaglio, la ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 239 e 240 del d. lgs. 152/06 e degli artt. 3 e 7 della l. 241/90 – eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittoria ed apodittica – mancato bilanciamento dell’interesse pubblico concreto e degli interessi privati coinvolti – violazione del principio di proporzionalità e di quello di precauzione – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e per difetto di istruttoria.

Non sussistono le condizioni di cui all’art. 240 del d. lgs. 152/06 per ordinare la messa in sicurezza di emergenza, non essendo mai stata accertata non solo la responsabilità del proprietario dell’area, ma neanche la presupposta situazione di emergenza ambientale, né essendo mai accaduti episodi tali da far scaturire il relativo obbligo. Il sito non è neanche inserito nell’anagrafe dei siti contaminati di cui al Piano regionale di bonifica. La condizione di inquinamento viene apoditticamente presupposta sulla sola scorta della localizzazione dell’azienda all’interno dell’area perimetrata come SIN, ciò che determina un palese abuso dello strumento della MISE, evidente anche per l’assenza del requisito dell’urgenza di provvedere. Il provvedimento non rispetta il principio comunitario di precauzione che apparentemente lo ispira, atteso che tale principio non legittima interventi privi di informazioni particolareggiate ed obiettive di carattere scientifico, sulla base delle quali adottare decisioni proporzionate, coerenti e non discriminanti. Il provvedimento non rispetta i principi generali dell’azione amministrativa in ordine all’obbligo di motivazione ed alle garanzie di partecipazione procedimentale degli interessati;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 252 del d. lgs. 152/06 – eccesso di potere per sviamento – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 241/90 – eccesso di potere per motivazione illogica ed apodittica – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90 – errore sui presupposti – eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione degli artt. 174 (ex 130R), 175 (ex 130S), 176 (ex 130T) Trattato UE – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del Piano regionale delle bonifiche – violazione del d.m. 16 maggio 1989 e del d. lgs. 471/99 – eccesso di potere per ingiustizia, arbitrarietà, illogicità manifeste.

Il provvedimento è illegittimo anche laddove impone, oltre alla MISE, l’obbligo di caratterizzazione in danno indiscriminato sull’intera area, e ciò senza garantire la previa partecipazione dell’interessato ed a prescindere dall’attività svolta dall’azienda e dei relativi processi produttivi. L’inserimento dell’azienda nel SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" non rende l’area automaticamente e potenzialmente contaminata. Le aree non sono state fatte neanche oggetto del censimento di cui all’art. 4 del piano regionale delle bonifiche, attività prodromica all’inserimento del sito tra quelli potenzialmente contaminati. In ogni caso, l’area non rientra tra le tipologie dei siti oggetto di censimento né è stata compiuta qualche attività volta ad appurare lo stato di potenziale contaminazione. Anche applicando la disciplina previgente (d.m. 16 maggio 1989 e d.m. 471/99) il sito non potrebbe mai essere qualificato come potenzialmente contaminato, stante l’assenza di riscontri analitici. Il "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" è stato qualificato SIN per lo sversamento incontrollato dei rifiuti e non per il carattere inquinante delle attività industriali ivi svolte.

Il motivo è rivolto anche avverso la sconosciuta subperimetrazione Arpac, ove in essa fosse inserita l’area di cui trattasi;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 252, comma 3, del d.lgs. 152/06 e degli artt. 7, 8, 9 e 10 della l. 241/90.

Il provvedimento commissariale, ancorchè adottato dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 152/06, interamente applicabile alla fattispecie, ha illegittimamente applicato la disciplina previgente.

Il d. lgs. 152/06, all’art. 252, prescrive che ai fini della perimetrazione del sito devono essere sentiti i comuni, le province le regioni e gli altri enti locali interessati, e che deve essere assicurata la partecipazione dei responsabili e dei proprietari delle aree. Tali garanzie partecipative, che avrebbero dovuto trovare applicazione anche in fase di subperimetrazione, non sono state osservate.

Anche tale motivo è rivolto avverso la subperimetrazione Arpac;

4) eccesso di potere per sviamento e carenza assoluta di istruttoria.

La caratterizzazione in danno e la messa in sicurezza è stata ordinata senza il compimento di alcuna attività di accertamento, sulla scorta della sola equazione: presenza di attività=attività inquinante;

5) incompetenza.

Ai sensi delle ordinanze 2425/1996 e 3011/1999, i poteri conferiti al Commissario delegato sono circoscritti alle aree oggetto di discariche nonché ai siti inquinati dall’amianto e non risultano estesi a tutti i fenomeni di inquinamento esistenti in area perimetrata come sito di interesse nazionale.

La bonifica delle aree inquinate è soggetta ad individuazione specifica, ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis del d. lgs. 22/97 (e dei relativi provvedimenti attuativi), il quale non viene derogato dall’ordinanza 2948/99.

Ogni altra attività di bonifica non espressamente indicata nelle ordinanze che individuano i poteri commissariali va compiuta dal Ministero dell’ambiente nel rispetto della normativa nazionale, che non risulta in alcun modo derogata dalla individuazione ex lege 426/98 del SIN;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter commi 6 bis e 9 della l. 241/90.

Nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad una conferenza di servizi svoltasi presso il Ministero dell’ambiente il 28 febbraio 2006, avente ad oggetto la subperimetrazione del sito, la quale non si è conclusa con un provvedimento;

7) violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 del d. lgs. 152/2006.

A fronte del d. lgs. 152/06, che prevede due soglie di contaminazione ("csc" e "csr"), per qualificare un sito come potenzialmente contaminato va necessariamente espletata indagine volta ad accertare il superamento della prima ed in attesa della procedura di caratterizzazione va espletata indagine volta ad accertare il superamento della seconda: nella fattispecie, nella quale comunque sono state violate tutte le garanzie partecipative, non è stata compiuta né la caratterizzazione né indagini volte ad accertare l’eventuale spandimento di sostanze inquinanti.

L’Arpac ha attestato, mediante due sopralluoghi (1° marzo 2007; 29 marzo 2007), che i dati analitici riscontrati sulle due tornate di campionamento attestano l’assenza di influenza dell’attività di discarica sulla qualità delle acque sotterranee.

8) violazione e falsa applicazione dell’art. 311 del d. lgs. 152/06 e dell’art. 3, comma 1, l. 689/81 – violazione del principio del "chi inquina paga".

L’ordine di messa in sicurezza e di caratterizzazione è rivolto al proprietario dell’area e non al responsabile del preteso comportamento inquinante.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, la ricorrente ne ha domandato l’annullamento, avanzando anche domanda di risarcimento del danno.

2. Costituitisi in resistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario di Governo per le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania e il Ministero dell’ambiente, domandano il rigetto del ricorso, di cui illustrano con due memorie sia l’infondatezza sia l’inammissibilità, poiché la ricorrente non ha tempestivamente impugnato gli atti presupposti, di cui l’ordinanza commissariale costituirebbe mero atto applicativo.

3. Con ordinanza 6 febbraio 2008, n. 768, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione interinale degli atti impugnati, incidentalmente formulata dalla parte ricorrente.

4. Parte ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

5. Il gravame è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 novembre 2011.

6. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame spiegata dalle amministrazioni resistenti, non rilevandosi, da un lato, lesività diretta ed immediata della sfera giuridica della ricorrente ad opera degli atti presupposti generali richiamati dall’eccepente, e non apprezzandosi, dall’altro, in relazione all’ordinanza commissariale gravata, che presenta, invece, indubbi effetti lesivi della predetta sfera, carattere meramente applicativo.

7. Ciò posto, il ricorso è fondato.

La Sezione, invero, intende uniformarsi, non ravvisando alcuna contraria ragione, alle statuizioni rese dal Consiglio di Stato nell’ambito dei numerosi ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti da altre numerose aziende ubicate nel sito di interesse nazionale "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", destinatarie di ordini di caratterizzazione e messa in sicurezza dell’area aziendale identici a quello di cui qui si discute, che hanno trovato accoglimento (si confronti, per tutti, il D.P.R. 26 aprile 2010, su parere C. Stato, II, n. 4026/2008, reso nell’Adunanza 18 marzo 2009).

8. Ne consegue:

– che va respinta la censura di incompetenza di cui al quinto motivo di gravame.

Con il ridetto parere il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l’ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha nominato nella Regione Campania il Presidente della Giunta regionale della Campania quale Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, le bonifiche e la tutela delle acque, si riferisce anche alle "aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive" e, quindi, include quelle che, indipendentemente dai fattori causativi dell’inquinamento, sono comprese nei "siti di interesse nazionale", individuati secondo i "principi e criteri direttivi" indicati nell’art. 252 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (in precedenza, nello stesso senso, con riferimento agli "interventi di interesse nazionale", l’art. 15 del d.m. 15 ottobre 1999, n. 471).

Il Consiglio di Stato rileva anche, a conferma, che la successiva o.m. del Ministero dell’interno n. 2948, del 25 febbraio 1999, attribuisce in modo specifico al Commissario la potestà di disporre "la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale ed il monitoraggio dei siti da bonificare compresi nel perimetro definito, in deroga alla normativa vigente in materia, dal Ministero dell’ambiente d’intesa con il commissario delegato;

– che va accolta la censura, di carattere assorbente, di difetto di istruttoria, che in più parti del ricorso la ricorrente rivolge all’ordinanza impugnata.

L’ordinanza di cui si discute è stata adottata nell’esplicito presupposto che la ricorrente "abbia svolto e/o svolga la propria attività nel territorio di competenza del Comune in indirizzo, e ciò fin dalla data di perimetrazione" e che "tutte le aree anche di proprietà privata rientranti nei siti di interesse nazionale siano e debbano essere riconosciute come potenzialmente inquinate e, pertanto, ai sensi della normativa vigente, siano assoggettate a interventi di mise e di caratterizzazione".

Al riguardo, si rileva, così come nel precedente giudiziale assunto a riferimento, che l’ordinanza non fornisce alcun elemento dal quale risulti, con riferimento all’area nella quale è insediata l’attività della ricorrente, se sia stato accertato e, nel caso affermativo, quale sia stato l’evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, né se sia stato accertato e, nel caso affermativo, quali siano i parametri rispetto ai quali è stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione ("csc").

Con la conseguenza che la società destinataria delle prescrizioni si trova obbligata ad effettuare in via preventiva complesse e onerose ricerche per appurare se il terreno sia inquinato, e l’incongruenza risulta ancora più palese ove si consideri che gli adempimenti imposti (messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione) presuppongono entrambi, secondo la normativa vigente, che sia stato accertato in concreto l’avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (art. 242, commi 2 e 3, d. lgs. 152/2006)

9. Per quanto precede, la domanda demolitoria avanzata in ricorso va parzialmente accolta, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento della impugnata ordinanza del commissario n. 3764/CD/MP/U del 16 aprile 2007, con la quale si ordina la caratterizzazione e la messa in sicurezza dell’area della ricorrente.

Quanto, invece, agli altri atti impugnati si osserva:

– che la ricorrente non ha depositato la prova dell’avvenuta notifica del ricorso ad Arpac né al Comune di Caserta;

– che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi decisoria del 28 febbraio 2006 indetta e tenuta dal Ministero dell’ambiente sulle attività svolte dall’Arpac per la subperimetrazione del Litorale Domitio Fregreo ed Agro Aversano, l’eventuale provvedimento conforme alla ignota determinazione conclusiva della Conferenza, la nota n. 9738/CD/U del 6 dicembre 2005 del Commissario di Governo (neanche versati in atti dalle parti in causa), non risultano suscettibili di incidere in alcun modo sul ripristino dell’integrità del bene della vita per cui è stato azionato il presente giudizio, totalmente assicurato dall’annullamento dell’ordinanza commissariale di cui sopra.

Infine, la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, come si rileva dalla parte finale del gravame, nella quale è stata inserita, presenta un tenore di assoluta genericità, e va, pertanto, respinta.

10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, disponendo, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza del sub commissario n. 3764/CD/MP/U del 16 aprile 2007.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46234

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di pace di Almeno S. Salvatore, con sentenza del 4 ottobre 2010, dichiarava non doversi procedere contro L.S. in ordine al reato di ingiuria contestatogli per morte del reo e contro L.F. per il reato di ingiuria in danno di M.P. per remissione tacita della querela, non essendo la parte offesa comparsa all’udienza, pur essendo stata avvertita che la mancata comparizione sarebbe stata ritenuta una remissione tacita.

Con atto di ricorso contro la sola L.F. il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia deduceva la violazione di legge per erronea interpretazione dell’art. 152 c.p., comma 2, non potendo la mancata comparizione della parte lesa-querelante, comportamento processualmente legittimo, essere considerata atto extraprocessuale incompatibile con la volontà di perseguire il querelato.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica sono fondati.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2008 (SS.UU. penali, 30 ottobre 2008, PM contro Viele Carmela), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno, infatti, affermato che non è possibile configurare una ipotesi di remissione tacita della querela in caso di omessa comparizione all’udienza del querelante, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire e l’avvertimento che siffatto comportamento sarebbe stato interpretato come volontà di remissione tacita.

Il Collegio condivide tale orientamento perchè fondato su una corretta interpretazione delle norme che regolano l’istituto della remissione della querela. Infatti il querelante non ha alcun obbligo di comparire e la legge non ricollega alla sua assenza una volontà remittente; inoltre la mancata comparizione della parte offesa querelante in udienza costituisce manifestazione di una sua volontà processuale, che, come tale, non può essere valutata come comportamento extraprocessuale significativo della volontà di remissione della querela. E’ appena il caso di osservare che la sentenza impugnata è stata emessa dopo il richiamato arresto delle Sezioni Unite ed il giudice di pace non ha ritenuto di indicare le ragioni che consigliavano di non seguire l’orientamento segnalato. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla posizione di L.F., con rinvio al Giudice di pace di Almeno S. Salvatore per il giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di L.F., con rinvio al Giudice di pace di Almeno S. Salvatore per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.