Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19581 Alimenti e mantenimento

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Svolgimento del processo

Nel luglio 2002 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione dei coniugi S.d.Q.M. e M.R., affidava le due figlie minori alla madre – alla quale assegnava quindi la casa familiare in (OMISSIS) – con l’obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento nella misura di Euro 600,00 mensili, con decorrenza giugno e rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per cure mediche ed esigenze scolastiche delle figlie.

Disponeva inoltre che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento. L’appello proposto dalla S.d.Q. -la quale chiedeva un ^ assegno di mantenimento per sè non inferiore a Euro 1500,00 ed un contributo al mantenimento delle figlie pari a Euro 2500,00, con decorrenza quantomeno dalla data di deposito del ricorso in appello, oltre al 50% delle spese straordinarie – veniva accolto per quanto di ragione dalla Corte d’appello di Roma, che condannava il M. a corrispondere alla appellante un assegno di Euro 500,00 mensili per il suo mantenimento e di Euro 800,00 mensili per il mantenimento delle figlie, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Osservava, in sintesi, la Corte a sostegno di tali statuizioni: che dalle ultime dichiarazioni dei redditi del M. risultava una più che buona potenzialità economica (Euro 50-54.000,00 netti per anno), pur considerando le enormi spese per la propria attività da lui dichiarate (Euro 150.000,00 a fronte di ricavi per Euro 200.000,00); che la signora S. è proprietaria di due immobili, uno dei quali occupato dal M., mentre dall’altro poteva trarsi un discreto canone d’affitto; che inoltre doveva considerarsi il vantaggio economico derivante alla medesima dalla assegnazione della casa coniugale, nonchè il possesso di una qualche capacità professionale come massaggiatrice, che, pur se non risultante assicurarle i redditi cospicui dedotti dalla controparte, le poteva pur sempre procurare un qualche reddito; che infine le incrementate esigenze del mantenimento delle figlie, di anni sedici e quattordici, giustificavano un aumento del contributo del padre.

Avverso tale sentenza S.d.Q.M. ricorre per cassazione affidando il ricorso a sei motivi. L’intimato M. non ha formulato difese.
Motivi della decisione

1. Con i primi quattro motivi di ricorso, la ricorrente censura le statuizioni della sentenza relative alla determinazione dell’assegno posto a carico del M. per il mantenimento del coniuge e per quello delle figlie.

1.1 Sotto un primo profilo, denunziando violazione dell’art. 155 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che il giudice, per ricostruire il quadro della situazione patrimoniale e reddituale del M. ai fini dell’applicazione degli artt. 155 e 156 c.c., aveva l’obbligo, ove avesse rettamente ravvisato la incongruenza dei dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi (in particolare le enormi e sproporzionate spese dichiarate), di disporre gli accertamenti d’ufficio, anche tributari, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9. 1.2 Sotto un secondo profilo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.155 e 156 c.c. e vizio di motivazione, sostiene, da un lato, che la Corte ha basato le sue valutazioni sulle sole dichiarazioni dei redditi mentre avrebbe dovuto esaminare anche altri elementi fattuali, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti; dall’altro che la Corte, contraddittoriamente, ha basato la sua analisi sulla sola situazione patrimoniale di essa ricorrente, ricostruendola peraltro in modo palesemente errato.

1.3 In tale contesto, la ricorrente lamenta inoltre la omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della sua istanza di esibizione degli estratti dei conti correnti bancari intestati al M..

1.4 Denuncia infine il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie, deducendo la apoditticità della affermazione di congruità espressa dalla Corte, non sostenuta da alcuna valutazione riguardo sia alla reale potenzialità economica dell’obbligato sia alla esigenza di assicurare alle figlie un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.

2. Tali doglianze sono fondate, avendo in effetti la Corte d’appello motivato le sue determinazioni in modo del tutto insufficiente, omettendo peraltro di tener conto di una serie di elementi, emergenti dagli atti, puntualmente indicati dalla ricorrente, di non secondaria rilevanza ai fini della valutazione circa le rispettive potenzialità economiche delle parti, valutazione che come è noto deve considerare sia il reddito dell’onerato, sia ogni altro elemento fattuale di ordine economico, o comunque in tal senso apprezzabile, suscettibile di incidere sulla sua condizione. La Corte ha fondato la sua valutazione al riguardo su due sole dichiarazioni dei redditi annuali (2002 e 2003) del M. rilevando come non fossero emersi altri elementi di giudizio. In tal modo, ha omesso: a) di considerare l’istanza, formulata dalla ricorrente, di esibizione delle ultime tre dichiarazioni annuali; b)di spiegare le ragioni per le quali non ha ritenuto di avvalersi (pur in tal senso sollecitata) della facoltà discrezionale di accertamento d’ufficio già prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 (ed ora dall’art. 155 cod. civ., comma 6), nonostante abbia espressamente riscontrato, nelle dichiarazioni prodotte dal M., l’enormità delle spese (Euro 150.000,00 a fronte di ricavi per Euro 200.000,00) dichiarate dal predetto per l’esercizio della sua attività; c) di considerare l’istanza di esibizione, formulata dalla ricorrente, degli estratti dei conti correnti bancari intestati al M., nonostante fosse pacifica la percezione, da parte del medesimo, di somma non inferiore a L. 500 milioni nel 1994 a titolo di capitalizzazione della pensione, somma sul cui impiego peraltro egli aveva, su richiesta della Corte, fornito informazioni inapprezzabili, anche perchè in contrasto con alcuni documenti in atti. A tali omissioni motivazionali e carenze di accertamenti in relazione alla situazione del M. si aggiunge una incongrua valutazione della situazione della ricorrente, nella quale spicca la percezione di un canone di affitto di un appartamento di sua proprietà, definito dalla Corte "discreto" nonostante il suo ammontare risultasse dalla dichiarazione dei redditi in atti di Euro 1.845,00 annui.

3. Si impone dunque la cassazione del provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti – assorbiti gli altri due, relativi alla omessa pronuncia sulla decorrenza dell’assegno – ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, che procederà, in diversa composizione, al riesame secondo i principii qui esposti, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20632 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 5/11/2007, ha respinto il reclamo avverso il decreto di reiezione dell’ istanza di fallimento della Marzi Franco e C. s.a.s., avanzata da P. B., per non superare il debito dell’impresa il limite dimensionale di cui L. Fall., art. 15, u.c., rilevando che, anche ad accedere alla tesi del reclamante, e quindi a considerare che era stato notificato alla Marzi precetto per la somma superiore di Euro 26.645,32, mancava comunque la prova degli altri presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento, da accertarsi anche d’ufficio.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di un unico motivo.

Il Fallimento non si è difeso.
Motivi della decisione

1.1- Con l’unico motivo del ricorso, P.B. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 1, atteso che, come risulta dalla visura della Camera di Commercio in atti, la società ha presentato negli ultimi tre anni solo la dichiarazione relativa all’anno 2004, per cui il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, avrebbero dovuto ritenere non trattarsi di piccolo imprenditore, e quindi dichiarare il fallimento della Marzi Franco.

2.1.- Il ricorso è inammissibile.

E’ costante l’orientamento di questa Corte, nel senso di ritenere che il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e quindi carente dei caratteri di decisorietà e definitività, per cui non è ammissibile nei confronti dello stesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; ne consegue che anche il provvedimento della Corte d’appello, che in sede di reclamo, confermi o revochi detto provvedimento, avendo valore ed effetti non diversi dal decreto che surroga, non è impugnabile in sede di legittimità (così Cass., Sezioni Unite, 26181 del 2006, nonchè, a sezioni semplici, le precedenti pronunce 19643 del 2005 e 15018 del 2001, nonchè , per il decreto della Corte d’appello emesso L. Fall., ex art. 22, dopo la riforma del D.Lgs. n. 169 del 2007, l’ordinanza 25818 del 2010).

Nulla sulle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5593

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento datato 31.12.2010 l’Ambasciata d’Italia in Kenya ha rigettato la domanda di visto turistico di ingresso presentata dalla ricorrente in data 21.12.2010.

Nel ricorso in epigrafe la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e o erronea e o falsa applicazione art. 4, comma 3, del D. lg.vo n. 286/98, violazione art. 5, comma 6, DPR n. 394/99, violazione DM Affari Esteri del 12.7.2000 e relativi allegati e della direttiva del Ministero dell’Interno dell’1.3.2000;

2). Violazione e o erronea applicazione artt. 10 e 10 bis L. 241/90 e successive modifiche; difetto di istruttoria.

In data 2.3.2011 controparte ha depositato memoria di chiarimenti.

Successivamente, le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, nel ricorso la ricorrente sostiene la mancanza di istruttoria e di motivazione nel provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90.

Il Collegio, invece, ritiene di poter condividere quanto sostenuto in replica dall’Avvocatura che ha, puntualmente, chiarito che:

a). il visto richiesto è stato negato per mancanza di adeguate garanzie personali e conseguente rischio migratorio;

b). circa le fonti di reddito la ricorrente, nel corso di specifica intervista disposta nel quadro di una più approfondita istruttoria, ha asserito di disporre di un salario fisso mensile di 30.000 scellini keniani, a fronte del più modesto stipendio dichiarato telefonicamente dal presunto datore di lavoro, variabile tra i 10.000 e i 15.000 scellini (circa 100 euro), a seconda dell’andamento della stagione turistica;

c). è motivo di perplessità la constatazione che una assenza di 90 giorni dal posto di lavoro sia stata programmata e concessa proprio durante l’alta stagione;

d). in merito al nucleo familiare e centro della sua vita affettiva la ricorrente ha dichiarato l’esistenza di una figlia di dieci anni senza produrne l’atto di nascita, che sarebbe affidata a una nonna, e non come asserito nel ricorso, accudita dall’altro genitore del quale non risulta l’esistenza, né l’interessata ha mai fatto stato.

Dunque, in sintesi, si ritiene sussistente un serio rischio migratorio non essendo stato dimostrato un effettivo interesse della richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validità di un eventuale visto di ingresso in Italia.

Al riguardo, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 24933 Redditi d’impresa

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 73/01/06, depositata il 19.4.06, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma (OMISSIS) avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Anicaflash s.r.l. nei confronti dell’avviso di accertamento, relativo all’IRPEG ed all’ILOR per l’esercizio chiuso al 30.6.1993. 2. La CTR riteneva, invero, non dimostrata l’effettiva esistenza dei costi dedotti dall’impresa nell’esercizio in questione, non risultando gli stessi comprovati dalla società contribuente con la produzione dalle relative fatture, ma esclusivamente mediante l’allegazione dei contratti per operazioni di pubblicità, costituenti, a parere del giudice di appello, solo l’impegno all’adempimento delle obbligazioni con essi assunte.

3. Per la cassazione della sentenza n. 73/01/06 ha proposto ricorso la Anicaflash s.r.l., articolando un unico motivo, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Anicaflash s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione DEL D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 75 e 55 (nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. Osserva, invero, la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere che l’effettiva esistenza dei costi afferenti l’esercizio andasse provata mediante l’emissione di regolare fattura, non essendo sufficiente l’allegazione dei relativi contratti, costituendo questi ultimi solo un impegno all’esecuzione delle obbligazioni in essi pattuite.

A parere della Anicaflash s.r.l., infatti, la normativa in materia di imposte sui redditi non prevede collegamento alcuno tra la deducibilità dei costi e il ricevimento delle relative fatture, essendo queste ultime finalizzate esclusivamente allo scopo di adempiere un onere previsto ed imposto dalla sola normativa IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per contro, per la deducibilita dei costi ai fini IRPEG ed ILOR, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (nel testo temporalmente applicabile al caso di specie) darebbe esclusivamente rilevanza all’inerenza dei costi al ciclo produttivo nell’esercizio di competenza, desumibile dai contratti stipulati in tale esercizio, di per sè idonei, ad avviso della contribuente, a dimostrare l’effettività dei costi stessi, a prescindere dall’acquisizione delle relative fatture.

Di qui la censura in diritto mossa dalla Anicaflash avverso la decisione di secondo grado, con la quale sono state recepite e condivise le motivazioni contenute nell’atto impositivo, contestato dalla contribuente. 2. Il motivo è infondato e va disatteso.

2.1. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilità di costi di impresa, l’onere della prova circa l’esistenza ed inerenza di detti componenti negativi del reddito incombe sul contribuente.

Se, infatti, l’abrogazione, operata dal D.P.R. n. 695 del 1996, art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 6 – che precludeva la prova dell’esistenza di costi non registrati nelle scritture contabili – ha comportato un ampliamento del regime probatorio di tali costi, la cui prova può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, la nuova disciplina – applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore (Cass. 10090/02, Cass. 9917/08) – non ha, invece, in alcun modo attenuato la regola sulla ripartizione dell’onere della prova, che resta pur sempre a carico del contribuente (Cass. 4218/06, 16115/07, 3305/09, 1147/10).

2.2. Va rilevato, tuttavia, che il più ampio regime della prova dei costi, che – ai fini della loro deducibilità – può essere, come detto, desumibile anche da risultanze diverse dalle scritture contabili, implica, tuttavia, pur sempre che tale dimostrazione, che il contribuente è tenuto a fornire, sia fondata su elementi certi e precisi, come prescritto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4 (Cass. 4218/06, 1147/10).

Osserva, per vero, la Corte che la complessiva prescrizione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (nel testo previgente) evidenzia che anche per le spese e gli altri componenti negativi "dei quali non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare", il legislatore considera come "esercizio di competenza" quello in cui nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci del reddito.

Nella norma in esame, invero, il legislatore si limita soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, laddove consente la deducibilità di dette particolari spese e componenti negative nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza, ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare (cfr. Cass. 10988/07, 17395/10).

2.3. E tuttavia, l’indeterminabilità delle componenti negative del reddito d’impresa, che consente al contribuente ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, di derogare al principio generale per cui le suddette componenti vanno imputate all’esercizio di competenza, sussiste, non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa, o non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata, in concreto impedita da circostanze obiettive. Ed è chiaro che l’indicazione e la dimostrazione di tali circostanze cede a carico del contribuente, sul quale – come dianzi detto – incombe l’onere di fornire la prova della certezza e determinabilità delle componenti negative del reddito di impresa (Cass. 16819/07, 17395/10).

In altri termini, la deducibilità delle spese e dei costi in un determinato esercizio, anche diverso da quello di competenza, postula pur sempre la prova, da parte del contribuente, della loro esistenza e del relativo ammontare, desumibile da elementi certi, non essendo sufficiente, a tal fine, l’allegazione della mancata emissione della fattura da parte del creditore, ovvero della mancata quantificazione della propria pretesa da parte del medesimo.

2.4. Nel caso di specie, dall’impugnata sentenza si evince che la Guardia di Finanza, nel corso di un’ispezione effettuata presso l’Anicaflash s.r.l. aveva constatato l’esistenza di numerosi contratti per operazioni di pubblicità, "per i quali rispetto ai costi esposti erano poi stati fatturati dai fornitori importi minori". Il che aveva indotto l’Ufficio a ritenere non provata l’esistenza di detti costi, in difetto dell’allegazione della relativa fattura da parte della contribuente, atteso che i menzionati contratti pubblicitari potevano costituire, al più, dei meri impegni all’adempimento delle obbligazioni con esso assunte.

Con la conseguente impossibilità di dedurre – come aveva, invece, fatto la Anicaflash s.r.l. – tali componenti negative del reddito di impresa nell’esercizio chiuso al 30.6.93, attesa la mancata allegazione, da parte della contribuente, di elementi dai quali desumere la certezza e determinabilità dei costi, con riferimento proprio a quello specifico esercizio.

E le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione sono state, poi, pienamente condivise dalla CTR, che ha accolto il gravame proposto dall’Ufficio avverso la decisione di prime cure, favorevole alla società contribuente.

3. La decisione di appello – a giudizio della Corte – è del tutto corretta e non merita censura alcuna.

3.1. Da quanto suesposto in ordine ai requisiti per la deducibilità dei costi in un determinato esercizio – anche diverso da quello di competenza – ed, in particolare, in relazione all’onere della prova circa l’esistenza e l’inerenza di tali componenti negative del reddito, discende, infatti, con riferimento ai costi che derivano – come nella specie – da contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi, che essi sono deducibili nell’esercizio corrispondente al momento nel quale il contratto è eseguito, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 2, lett. f e b) e comma 4 (cfr.

Cass. 9539/11).

Ed è di chiara evidenza che l’esecuzione del contratto non può che essere comprovata dalla fattura, costituente – secondo l’insegnamento costante di questa Corte – un atto giuridico a contenuto partecipativo, avente la precipua finalità di far risultare documentalmente elementi relativi proprio alla fase di esecuzione di un contratto, consistendo la medesima nella dichiarazione, indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito tra i soggetti interessati (v., ex plurimis, Cass. 9593/04, 13651/06, 15383/10).

3.2. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, deve ritenersi – ad avviso della Corte – che la mera allegazione dei contratti di pubblicità, da parte della Anicaflash s.r.l., a presunta prova dei costi inerenti la produzione del reddito nell’esercizio conclusosi al 30.6.93, non sia sufficiente ad integrare, in assenza delle relative fatture, quegli elementi certi e precisi dai quali si possa dedurre l’esistenza e l’inerenza di siffatti componenti negativi del reddito, ai fini della loro deducibilità nell’esercizio in considerazione.

4. Ne discende che il ricorso proposto dall’Anicaflash s.r.l. deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione; rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’intimata nel presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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