Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-12-2010) 16-03-2011, n. 10743

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 15 gennaio 2009, P.V. fu condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di quattordici anni e otto mesi di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73. Fu addebitato al P. di avere, con T.A. e T.P., "promosso, organizzato e diretto … una associazione criminosa, avendo la disponibilità in (OMISSIS) di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente che, di volta in volta, cedevano al gruppo italiano interessato stabilmente all’acquisto e il P. e il T., in particolare, con il compito di intermediari tra il colombiano e gli italiani (capo B: "in (OMISSIS) e altre località del territorio nazionale a decorrere dall'(OMISSIS)"), nonchè di avere, con il T. "in qualità di acquirenti e importatori, detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo non accertatale" (capo B10: "in (OMISSIS) e altre località del territorio nazionale, episodio accertato e contestualizzato il (OMISSIS) e consumato in data successiva e prossima").

2. Su impugnazione dell’imputato, la Corte d’appello di Napoli, in data 19 gennaio 2010, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo B10 perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di estradizione, confermando la condanna per il delitto associativo, con rideterminazione della pena in tredici anni e quattro mesi di reclusione.

3. Ricorre per cassazione il P., deducendo vizio di motivazione e violazione della legge penale ( art. 649 c.p.p.), con riferimento a condanna per delitto associativo riportata in (OMISSIS), per avere la sentenza rigettato l’analogo motivo d’appello, affermando che "il compendio probatorio" evidenziava "l’esistenza di una compagine che per modalità operative appare diversa da quella oggetto del giudizio olandese poichè ritaglia al P., in un ambito territoriale diverso, il ruolo di procacciatore ed importatore di sostanza in un ambito operativo che vede soggetti diversi….. La condotta ora trascritta non è affatto sovrapponibile a quella oggetto di contestazione nel giudizio olandese posto che non vi è coincidenza di condotte e diversi appaiono i soggetti partecipi nè può concludersi per l’identità della contestazione per la sola circostanza che anche nell’incolpazione olandese è fatto riferimento alla partecipazione ad un’associazione finalizzata al commercio di stupefacenti in ambito transazionale". 4. Il ricorso è fondato. Rileva il Collegio che la motivazione sopra trascritta – mancando di specifici riferimenti temporali, spaziali e nominativi, di indicazioni organizzative e di descrizione delle connessioni tra venditori, acquirenti, intermediari e importatori – si esaurisce (pure in considerazione dell’ampiezza geografica della contestazione, che fa riferimento anche a imprecisate località del territorio nazionale) in una serie di espressioni apodittiche e prive di contenuto fattuale e, perciò, inidonee a rendere conto delle ragioni del rigetto del motivo d’appello e a consentire un controllo di legittimità del discorso giustificativo.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2742

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ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Banca d’Italia, con provvedimento del 30 luglio 1996, ha respinto l’istanza di riammissione in servizio presentata dal sig. E.I., corredata di copia dell’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Roma di revoca della misura cautelare a suo tempo disposta, già sospeso cautelarmente in via obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione in relazione al provvedimento di restrizione della libertà personale adottato nei suoi confronti.

Di talché, l’interessato ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione dell’art. 94, co. 2, Regolamento del Personale della Banca d’Italia, degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e principi generali; eccesso di potere.

Il ricorrente sarebbe solo sottoposto ad indagini preliminari dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e nei suoi confronti non sarebbe pendente alcuna azione penale.

Né la richiesta di rinvio a giudizio potrebbe essere ritenuta equivalente al decreto di rinvio a giudizio, unico atto che darebbe avvio al procedimento penale.

La motivazione del provvedimento sarebbe illogica ed insufficiente.

In particolare, il preteso pregiudizio che potrebbe derivare dalla riammissione in servizio del ricorrente sarebbe infondato in quanto è un operaio addetto al Servizio Elaborazioni Sistemi Informativi e l’episodio che lo ha coinvolto non avrebbe alcuna risonanza ambientale.

Nella fattispecie, inoltre, non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento.

La Banca d’Italia, con analitica memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

La Banca d’Italia, con l’impugnato provvedimento del 30 luglio 1996, ha respinto l’istanza di riammissione in servizio presentata dal sig. E.I. considerato che "le imputazioni a Suo carico assumono una particolare gravità in relazione ai fatti per i quali le stesse sono state formulate e atteso che i fatti medesimi sono tali da menomare la fiducia che è alla base del rapporto di impiego con la Banca, nonché tali da recare pregiudizio all’immagine dell’Istituto, attesa la risonanza ambientale che hanno avuto, e da rendere incompatibile la Sua presenza in servizio".

Pertanto, ha determinato il mantenimento della sua sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, commutandone il titolo dal 5° al 2° comma dell’art. 94, parte II, del Regolamento del Personale.

L’art. 94, parte II, del Regolamento del Personale della Banca d’Italia è rubricato "sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione" e, mentre il quinto disciplina l’istituto della sospensione obbligatoria, conseguente alla sottoposizione del dipendente ad arresto, fermo, custodia cautelare, arresti domiciliari, misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio o altre misure cautelari previste dalla legge che rendano impossibile il normale svolgimento della prestazione, il secondo comma disciplina l’istituto della sospensione facoltativa in quanto attribuisce all’amministrazione la facoltà di sospendere dal servizio e dalla retribuzione il dipendente sottoposto ad azione penale quando la natura dell’imputazione sia particolarmente grave.

Ne consegue che i presupposti affinché l’amministrazione possa legittimamente procedere all’applicazione della misura cautelare di cui all’art. 94, co. 2, del Regolamento del Personale sono due: il primo a carattere vincolato, l’esercizio dell’azione penale; il secondo suscettibile di valutazione discrezionale, la natura particolarmente grave dell’imputazione.

Il ricorrente, con i primi due motivi di impugnativa, ha contestato sia la sussistenza dell’azione penale, sia la logicità della valutazione sulla particolare gravità dei fatti a lui ascritti.

In ordine alla prima questione, il Collegio rileva che, al momento dell’adozione dell’atto, l’azione penale nei confronti del sig. I. era già stata esercitata, sicché sussisteva il presupposto di carattere vincolato per respingere l’istanza di riammissione in servizio e disporre la sospensione cautelare facoltativa del dipendente.

L’esercizio dell’azione penale, e la conseguente assunzione della veste di imputato del soggetto al quale è attribuito il fatto di rilevanza penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 del codice di procedura penale, si realizza con la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416 c.p.p. ovvero con gli altri atti di cui all’art. 405 c.p.p. con cui si formula l’imputazione.

Nel caso di specie, non solo la Banca d’Italia ha dato atto nel provvedimento contestato che il P.M. presso il Tribunale di Roma ha avanzato nei confronti del ricorrente richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all’art. 416 c.p., nonché agli artt. 110, 112, 81 cpv., 640, 61 n. 5, 349 e 472 c.p., ma la richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma di rinvio a giudizio del dipendente ex artt. 416, 417 e ss. c.p.p. è stata prodotta agli atti del presente processo.

Tale richiesta è stata depositata presso la Cancelleria della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma in data 12 luglio 2006 e, quindi, reca una data antecedente a quella, 30 luglio 1996, di adozione del provvedimento impugnato, sicché non può sussistere dubbio che a tale data l’azione penale fosse stata esercitata e che, di conseguenza, fosse presente il presupposto vincolato previsto dalla norma regolamentare per l’esercizio del potere discrezionale di sospensione facoltativa.

L’amministrazione procedente ha evidenziato, in ordine al secondo presupposto per l’adozione dell’atto, vale a dire la natura particolarmente grave delle imputazioni, che le imputazioni a carico del sig. I. assumono una particolare gravità in relazione ai fatti per i quali le stesse sono state formulate e atteso che i fatti medesimi sono tali da menomare la fiducia che è alla base del rapporto di impiego con la Banca, nonché tali da recare pregiudizio all’immagine dell’Istituto, attesa la risonanza ambientale che hanno avuto, e da renderne incompatibile la presenza in servizio.

Il provvedimento, in proposito, indica che la richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata in quanto il ricorrente è imputato dei seguenti reati:

reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione a delinquere), perché in Roma, in epoca ricompresa tra il 1990 ed il maggio 1996, si associava con altri soggetti al fine di commettere più delitti di truffa, violazione di sigilli ed uso di strumenti di misura alterati in danno di un numero indeterminato di clienti; più in particolare, in collaborazione con altri soggetti, avvalendosi anche dell’esperienza e competenza nella manutenzione elettronica di impianti di distribuzione carburanti, ideava e fabbricava un dispositivo elettronico da installare presso impianti di distribuzione carburanti, mediante il quale si otteneva l’erogazione di quantitativi di prodotti petroliferi inferiori a quelli ufficialmente indicati dagli strumenti contalitri, allocati all’interno delle singole colonnine di erogazione, promuovendo, organizzando e costituendo un’associazione a delinquere mediante la quale si attivava per il mantenimento e l’espansione dell’impresa criminale reclutando nuovi associati e fornendo altresì assistenza tecnica in relazione all’installazione, funzionamento e manutenzione dei dispositivi elettronici in discorso;

reato di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv., 640, 61 n. 5 (concorso in truffa continuata ed aggravata), 349 (violazione di sigilli), 472 (uso o detenzione di strumenti di misura alterati) c.p., perché in Roma, in epoca ricompresa tra il 1990 ed il maggio 1996, agendo con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con più di cinque persone, mediante artifizi o raggiri consistiti nell’installare – anche previa rimozione dei sigilli apposti all’interno delle colonnine di erogazione carburanti presso più distributori di prodotti petroliferi – i dispositivi elettronici in discorso idonei all’alterazione degli strumenti di misura del carburante erogato, che appariva in quantità superiore a quello effettivamente fornito all’acquirente, si procurava un ingiusto profitto in danno di più persone.

Il Collegio rileva che l’iter argomentativo sulla cui base l’amministrazione ha ritenuto che la natura delle imputazioni sia particolarmente grave e tale da non rendere possibile la riammissione in servizio del dipendente non è manifestamente illogico o irragionevole e, di converso, il provvedimento risulta esaustivamente motivato.

La particolare gravità della natura delle imputazioni, infatti, deve essere valutata in relazione alla compatibilità del rientro o della permanenza in servizio del dipendente e correttamente l’Autorità procedente ha fatto riferimento, da un lato, alla menomazione della fiducia che è alla base del rapporto di impiego, dall’altro, al pregiudizio all’immagine dell’Istituto in ragione della risonanza ambientale del fatto.

I fatti contestati all’imputato, come descritti nella richiesta di rinvio a giudizio e come riportati dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, danno ragionevolmente conto della menomazione del rapporto fiduciario anche in relazione al contenuto mansionistico della prestazione lavorativa del ricorrente che tra l’altro, come risulta dalla memoria difensiva depositata dall’amministrazione resistente, ha la possibilità di accesso ai terminali, attraverso i quali sono svolte tutte le attività istituzionali della Banca d’Italia, e svolge compiti di sorveglianza sul personale esterno all’Istituto.

La considerazione che i fatti oggetto dell’imputazione sono tali da recare pregiudizio all’immagine dell’Istituto è parimenti ragionevole, atteso che gli stessi, come puntualmente documentato dall’amministrazione, hanno avuto risalto anche su organi di stampa a diffusione nazionale.

In definitiva, la Banca d’Italia ha esposto congruamente e sulla base di un iter argomentativo immune dai vizi di legittimità prospettati le ragioni per le quali ha ritenuto di adottare il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio e dalla retribuzione del dipendente ai sensi dell’art. 94, co. 2, II parte, del proprio Regolamento del Personale.

Con riferimento alla prospettata violazione degli artt. 7 ed 8 l. 241/1990, infine, a prescindere dalle evidenti esigenze di celerità insite nell’adozione di un provvedimento cautelare, è sufficiente osservare che l’obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento sancito dall’art. 7 l. 241/1990 non sussiste quando il procedimento, come nel caso di specie, è attivato ad istanza di parte.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 2.000/00 (duemila/00), sono poste a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000/00 (duemila/00), in favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 20-04-2011, n. 15635 violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa, emessa in data 19 Dicembre 2007 in esito a rito abbreviato, il Sig. C. è stato condannato, previa applicazione dell’ultima parte dell’art. 609-bis c.p. e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno e due mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) in ordine al reato previsto dagli artt. 81 cpv. e 609-bis c.p.. Fatti commessi tra la fine di (OMISSIS) e gli inizi di (OMISSIS). L’imputato è stato altresì condannato al risarcimento in favore della parte civile. Il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto provato che il Sig. C., dipendente di uno stabilimento balneario durante la stagione (OMISSIS), aveva in due occasioni commesso atti sessuali nei confronti di una collega; la prima volta tentando con mossa repentina di baciarla sulla bocca e la seconda toccandole intenzionalmente il seno e tentando di baciarla.

Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la prima decisione respingendo i motivi di impugnazione volti ad escludere l’attendibilità del racconto della persona offesa e la decisività dei riscontri, costituiti da dichiarazioni testimoniali e da una lettera che l’appellante aveva inviato alla persona offesa. La Corte territoriale ha ritenuto che le presunte contraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa concernono aspetti marginali della vicenda e sono irrilevanti rispetto ai riscontri che ha ricevuto aliunde il racconto della donna, in sè coerente e credibile.

Propone ricorso personalmente il Sig. C..

Con primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle prove di reato e violazione di legge per omessa applicazione quanto meno della seconda parte dell’art. 530 c.p.p. Ricostruita la genesi delle dichiarazioni della persona offesa, il ricorrente richiama le contraddizioni esistenti nelle diverse versioni dei fatti esposte in sede di querela e di sommarie informazioni; evidenzia, poi, come alcune dichiarazioni testimoniali ( Ca. e P.) non confermino affatto il racconto accusatorio e come il contenuto della lettera consegnata alla persona offesa non abbia il contenuto univoco che le viene attribuito.

Con secondo motivo lamenta errata applicazione della legge penale in ordine all’entità della pena inflitta.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso presenti motivi manifestamente infondati e debba essere dichiarato inammissibile nei termini di seguito specificati.

Deve osservarsi preliminarmente che nel caso in esame trovano applicazione i principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè in tema di travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996.

Fachini, rv 203767, e n. 47289 del 2003. Petrella, rv 226074. In tale prospettiva di ordine generale va, dunque, seguita la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte:

Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

L’applicazione dei principi ricordati al ricorso proposto dal Sig. C. rende evidente come si sia in presenza di una impugnazione che esula dai limiti previsti dalla legge e finisce per richiedere a questa Corte di sottoporre ad ulteriore esame il materiale probatorio e di giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti. Tutte le osservazioni critiche, infatti, ripropongono considerazioni che sono state oggetto di due giudizi di merito e che potrebbero assumere rilevo in questa sede solo nella ipotesi in cui emergesse l’esistenza di una radicale contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Una volta escluso che la motivazione abbia omesso di esaminare aspetti decisivi della vicenda o sia incorsa in palese illogicità, il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei casi consentiti e deve essere dichiarato manifestamente infondato.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per il secondo motivo di ricorso, posto che la motivazione nella sua parte conclusiva non solo rileva correttamente come la diversa qualificazione del fatto sollecitata in sede di discussione non fosse stata oggetto di specifico motivo di appello, ma fornisce una esplicita e chiara enunciazione delle ragioni che portano ad escludere l’applicazione di una pena più contenuta.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186. e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-08-2011, n. 17684 Concorrenza

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Svolgimento del processo

Nella controversia introdotta innanzi al giudice di pace di Capaccio e riassunta innanzi al giudice dichiarato competente ratione materiae, la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza quivi denunciata, condannava la società di assicurazione Sara s.p.a., a titolo di risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale, a pagare all’attore M.E. la somma di Euro 37,34 pari alla percentuale del 20% di cui reputava era stata maggiorata la polizza di assicurazione r.c.a. per effetto della illegittimità della predetta intesa.

Ai fini che ancora interessano la Corte salernitana stabiliva che:

– il risarcimento era la conseguenza della ritenuta responsabilità aquiliana della società di assicurazione ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2;

la misura del danno era determinata in via equitativa sulla scorta della partecipazione della Sara s.p.a. all’intesa antitrust;

– la sussistenza del danno era da presumere in virtù dell’argomento connesso all’accertata illegittimità dell’intesa, quale derivante dal provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

– la presunzione di fatto di cui innanzi non era stata superata dalla dimostrazione del contrario, secondo l’onere probatorio a carico della società convenuta.

Per la cassazione della sentenza la società Sara s.p.a. ha proposto ricorso contenente due motivi, illustrati anche con successiva memoria.

L’intimato M.E. non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo,, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697, 2043, 2727 e 2729 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 12 disp. gen., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – la ricorrente società assume che il giudice del merito, disattendendo quanto stabilito dalla sentenza di questa Corte di Cassazione del 2 febbraio 2007 n. 2395, non avrebbe in alcun modo considerato che le allegazioni di essa società ricorrente portavano ad escludere che la maggiorazione del premio assicurativo per le polizze r.c.a. fosse l’effetto di illecita intesa anticoncorrenziale, essendo, invece, detta maggiorazione la conseguenza di altri fattori e variabili incidenti sul prezzo.

A conclusione della suddetta censura, la società ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se, nell’azione risarcitoria proposta dall’assicurato, ai sensi della L. n. 297 del 1990, art. 33, comma 2, nei confronti dell’assicuratore, qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale, la corretta interpretazione dell’art. 2043 cod. civ., alla luce dei principi ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, la presunzione ex art. 2727 cod. civ. di responsabilità in capo alla Compagnia Assicuratrice, derivante dall’allegazione da parte dell’assicurato della polizza r.c.a. e del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che attesta uno scambio di informazioni anticoncorrenziali tra compagnie, possa essere vinta, ex art. 2729 cod. civ., dalle allegazioni della società assicuratrice di circostanze documentali, provenienti da organismi pubblici di vigilanza, qual è l’ISVAP – che attestano la lievitazione dei costi per il risarcimento danni (dal 1990 al 1998 del 3%), l’incremento della riserva dei sinistri a seguito della nuova disciplina di calcolo, l’ipervalutazione del danno biologico, l’aumento della sinistrosità, l’aumento delle truffe ai danni delle Compagnie Assicuratrici ed altri fattori che hanno causato l’incremento dei prezzi assicurativi – se non contestate dall’attore, tanto da costituire argomenti di prova per il Giudice, ex artt. 115 e 116 cod. proc, civ., sulle quali fondare il rigetto della domanda stessa.

"Dica, conseguentemente la Corte se sia illegittima la sentenza della Corte d’appello che, individuando come unico elemento a fondamento del danno il provvedimento dell’A.G.C.M: e senza valutare le anzidette allegazioni della Società Assicuratrice, accerta il danno in riferimento ai premi pagati in forza dei contratti r.c.a. prodotti".

Con il secondo motivo d’impugnazione – deducendo, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043,- 2697 e 2729 cod. civ., 116 e 277 cod. proc. civ. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – la società assume chef poichè il giudice amministrativo, innanzi al quale era stato impugnato il provvedimento dell’A.G.C.M., aveva accertato la non gravità della condotta di essa società, ciò avrebbe dovuto indurre il giudice del merito ad escludere l’efficacia presuntiva del provvedimento stesso quanto al nesso di causalità tra intesa anticoncorrenziale e danno dell’assicurato.

A conclusione del motivo, la società ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se, nell’azione risarcitoria proposta dall’assicurato ai sensi della L. n. 297 del 1990, art. 33, comma 2, nei confronti dell’assicuratore, l’efficacia presuntiva del provvedimento dell’A.G.C.M. che attesti uno scambio di informazioni anticoncorrenziali tra compagnie possa essere vinta dall’allegazione, da parte della Compagnia Assicuratrice, dell’esito del giudizio amministrativo relativo a tale provvedimento, che vede annullati per le società ricorrenti due capi del provvedimento stesso, diversificando la posizione di dette compagnie, e che accerta, nel merito, che l’Autorità non ha esteso la sua indagine agli effetti concreti della pratica contestata.

Dica conseguentemente la Corte se sia illegittima la sentenza della Corte d’appello che, non considerando la diversificazione delle posizioni a seguito del giudizio amministrativo, ed ignorando le valutazioni di merito del Giudice amministrativo, accerta un danno in riferimento al provvedimento come unica condotta preparatoria, tamquam non esset la sentenza del Consiglio di Stato, attribuendo in motivazione effetti contraddetti dai provvedimenti giudiziari indicati ed allegati".

Il primo motivo dell’impugnazione non può essere accolto.

La sentenza n. 2305/2007 di questa Corte – di cui la ricorrente invoca l’autorità di precedente idoneo a giustificare la fondatezza delle sue ragioni – si svolge nelle seguenti proposizioni:

a) l’azione risarcitoria ad istanza dell’assicurato tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale, nonchè alla riparazione del danno ingiusto consistente nel pagamento di un premio di polizza superiore a quello che sarebbe stato corrisposto in condizioni di libero mercato;

b) per ottenere il risarcimento dei danni l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale manifestazione della condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, della partecipazione dell’assicuratore all’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria);

c) a fronte di tali adempimenti, il giudice può ravvisare l’esistenza del nesso causale tra l’illecito e il danno anche in base a criteri di alta probabilità logica, o per il tramite di presunzioni probabilistiche, fondate sul rapporto di sequenza costante tra un dato antecedente e l’effetto che vi si ricollega;

d) deve essere garantita all’assicuratore la possibilità di fornire la prova contraria, indicando le circostanze idonee a dimostrare l’interruzione del nesso causale.

Con successive decisioni (Cass., 10 maggio 2011, n. 10211; Cass., 10 maggio 2011, n. 10212) questa Corte ha, inoltre, chiarito, così esplicitando ciò che già era parte del suo precedente arresto, che, qualora l’assicuratore convenuto sia stato partecipe del giudizio svoltosi davanti all’Autorità garante e sia stato sanzionato, la prova dell’interruzione del nesso causale fra l’illecito e l’indebito aumento delle tariffe non può essere rimessa in discussione con un diverso apprezzamento delle medesime circostanze di fatto, il cui accertamento già risulti contenuto nel provvedimento sanzionatorio.

Al riguardo, inoltre, le suddette sentenze hanno svolto le considerazioni seguenti.

Seppure l’A.G.CM. aveva irrogato la sanzione solo ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, – ravvisando, cioè, un’intesa idonea a falsare il gioco della concorrenza, non invece un accordo di cartello sul livello dei premi – doveva ritenersi per certo che la rilevazione dell’abnorme incremento dei premi relativi alle polizze di r.c.a. nel periodo interessato dall’intesa, oltre che costituire il presupposto del giudizio di illiceità del comportamento, aveva determinato un sicuro pregiudizio per gli utenti dei servizi assicurativi.

L’A.G.C.M. aveva accertato che lo scambio di informazioni era andato ben oltre la finalità – lecita e fisiologica per le imprese del settore – della semplice comunicazione di dati rilevanti per la determinazione del cd. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all’entità dei rischi), essendosi esso esteso a comprendere i cd. dati sensibili, che concorrono a determinare l’importo del premio commerciale, che è quello concretamente convenuto in polizza e che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali e soprattutto l’utile di impresa.

Il provvedimento sanzionatorio aveva accertato non solo il carattere potenzialmente lesivo dei benefici della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori, ma anche il fatto che tale comportamento aveva prodotto un’ingente ed ingiustificata lievitazione dei premi sul mercato generale italiano delle polizze r.c.a., poichè lo scambio di informazioni aveva anche permesso di incrementare la frequenza degli aumenti di tariffa, passati dall’unica variazione annuale, nel primo anno di liberalizzazione, alle oltre quattro variazioni del 1999, con la conseguenza che l’illecita intesa si era tradotta in un danno economico di rilevante importo per la massa generalizzata degli utenti dei servizi assicurativi.

Pur dovendosi ribadire il principio (Cass. civ. 2305/2007) per cui la compagnia assicuratrice, convenuta in risarcimento dei danni, deve essere sempre ammessa alla dimostrazione contraria alla suddetta presunzione di responsabilità – sia con riguardo alla sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale e il danno, sia per quel che concerne l’entità del danno medesimo -detta dimostrazione non poteva essere tratta da considerazioni di carattere generale attinenti ai dati che influiscono sulla formazione dei premi nel mercato generale delle polizze assicurative, ma doveva riguardare situazioni e comportamenti specifici dell’impresa interessata.

La Corte d’appello, nella denunciata sentenza, si è del tutto adeguata alle regole di diritto indicate già da questo giudice di legittimità e, sotto tale profilo, è certamente da rigettare la censura di cui al primo motivo quanto alla pretesa violazione di legge, dato che la condanna della società di assicurazione è stata basata sul giudizio probabilistico di cui innanzi, desunto dalle stesse circostanze accertate dall’Autorità garante.

Quanto, invece, al preteso vizio di motivazione, il motivo deve, allo stesso modo, esser rigettato, poichè la Corte territoriale ha negato rilievo alle prove dedotte in contrario dalla ricorrente, all’uopo motivando che la convenuta società di assicurazione non aveva formulato specifiche istanze istruttorie a dimostrazione del fatto che l’entità del premio, nel caso di specie, non fosse, neppure in minima parte, ascrivibile causalmente all’accertata intesa anticoncorrenziale.

Quanto, poi, alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice del merito, in aderenza a principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, correttamente ha escluso, in difetto di specifica indicazione sia dei momenti e delle fasi del complesso meccanismo di determinazione del premio finale, sia del riferimento della indagine tecnica ad atti ritualmente acquisiti o da acquisire al processo, l’ammissibilità del richiesto mezzo, non utilizzabile per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientrava nell’onere probatorio delle parti.

A fronte di siffatte conclusioni, quanto al dedotto vizio motivazionale, la censura di cui al primo mezzo di doglianza, difetta, anzitutto, del requisito dell’autosufficienza dal momento che la società ricorrente non riproduce i documenti a suo dire attestanti la lievitazione dei costi per il risarcimento danni, l’incremento della riserva dei sinistri a seguito della nuova disciplina di calcolo, l’ipervalutazione del danno biologico, l’aumento della sinistrosità, l’aumento delle truffe ai danni delle compagnie assicuratrici e non indica "gli altri fattori", che avrebbero causato l’incremento dei prezzi assicurativi.

In ogni caso, è da dire che la ricorrente sollecita in questa sede un diverso ed inammissibile apprezzamento degli indicati elementi, che il giudice del merito ha reputato, nel loro insieme, inidonei a fornire la prova contraria alla presunzione a carico della società assicuratrice e del tutto generici anche per l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio.

Non può essere accolto neppure il secondo motivo dell’impugnazione, con il quale la società sostanzialmente assume che l’accertata sua minima partecipazione all’intesa anticoncorrenziale – secondo quanto era emerso dalla decisione del giudice amministrativo, che aveva ritenuta non grave la sua condotta – doveva essere ragione sufficiente ad escludere l’efficacia presuntiva del provvedimento sanzionatorio dell’A.G.C.M. quanto al nesso di causalità tra intesa anticoncorrenziale e danno dell’assicurato.

E’ sufficiente osservare, sul punto, che la misura del ridotto apporto causale all’intesa anticoncorrenziale non esclude, per il soggetto partecipante, l’illiceità della condotta ai fini della conseguente sua responsabilità per danni ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, tenuto conto che la stessa sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito, anche per la società ricorrente, la sussistenza della fattispecie sanzionata, costituita proprio dallo scambio di informazioni ritenuto, di per sè, restrittivo della concorrenza ed idoneo a fondare la prova presuntiva della sussistenza danno degli assicurati.

Il ricorso, pertanto, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, in cui la parte intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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