T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 12 Edilizia e urbanistica; Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con atto in data 31 gennaio 1985, per notar Gennaro Anania di Lamezia Terme, è stata stipulata convenzione urbanistica tra il Sindaco del Comune di Gizzeria ed il sig. G.I., per l’attuazione di un piano di lottizzazione in Località Campoienzo del Comune indicato, approvato con deliberazione n. 197 del 22 novembre 1984 del Consiglio comunale.

Con tale atto il lottizzante sig. I. si è obbligato, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, tra l’altro:

a) a cedere gratuitamente al Comune di Gizzeria le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, riportate, con colorazione rossa, nella tavola n. 3 del progetto, per una superficie complessiva mq 9.552 (art. 3);

b) a cedere gratuitamente al Comune di Gizzeria quota parte delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria o di quelle opere che fossero state necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi, superfici indicate, con colorazione verde, nella tavola n. 3 allegata all’atto, della estensione complessiva mq 4.677 (art. 4).

c) ad assumere gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e, precisamente, quelli necessari per la realizzazione di strade, spazi di sosta e di parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, rete telefonica (art. 5);

d) ad assumere quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle opere che fossero state necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, impegnandosi a versare il correlativo importo, valutato sulla scorta delle tabelle degli oneri di urbanizzazione, adottate, annualmente, dall’Amministrazione Comunale o compensando quota parte con cessione, in più, di area per urbanizzazione secondaria (art. 6);.

e) ad eseguire le dette opere, così come elencate dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, entro 10 anni dalla data dell’atto (art. 7).

Nella Convenzione si è stabilito, inoltre, per l’esecuzione delle opere di competenza del lottizzante si sarebbero dovuti presentare i relativi progetti per l’esame e l’approvazione da parte dei competenti organi comunali, che il lottizzante è obbligato a tracciare, a propria cura e spese, le strade, la delimitazione degli isolati e quanto altro attenesse al piano stesso con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e che gli impianti e tutti i servizi sarebbero passati gratuitamente in proprietà comunale dietro richiesta dell’Ente e previo accertamento della loro esecuzione a regola d’arte.

Si è stabilito, infine, che, nel caso di alienazione delle aree lottizzate, il sig. I. avrebbe potuto trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune, ovvero, e nel caso di trasferimento parziale degli oneri, il lottizzante e gli aventi causa sarebbero rimasti solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti dei lotti.

In data 13 ottobre 1986 il Comune di Gizzeria ha emesso, su richiesta del lottizzante, il provvedimento di concessione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il sig. G.I. e, successivamente, le sue eredi, E.I. e M.R.I., hanno proceduto alla vendita dei lotti.

2. Con ricorso notificato tra il 17 dicembre 2008 ed il 27 gennaio 2009, depositato nella Segreteria il 26 febbraio 2009, il Comune di Gizzeria ha adito questo Tribunale,

evocando in giudizio le signore E.I. e M.R.I., eredi dell’originario lottizzante sig. G.I. ed i sig.ri G.M., V.M., E.C., D.S.C., R.V.C., E.C., F.G., F.M.P.C., T.M., A.D., F.D., G.P., C.C., F.C., G.S., A.G., T.R., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della figlia minore P.V.,, S.G., A.A., V.M., O.M., acquirenti dei singoli lotti.

Il Comune ha lamentato che, nonostante gli impegni assunti, il sig. G.I. ed i suoi aventi causa non hanno provveduto a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, previste dall’art. 5 della convenzione di lottizzazione, né hanno assunto la quota parte, stabilita nella originaria convenzione, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, così come previsto dall’art. 6 del negozio urbanistico.

Lo stesso ha rilevato, inoltre, che, in conseguenza, non sono state effettuate le dovute cessioni gratuite delle aree, previste dagli art. 3 e 4 della convenzione di lottizzazione, sia relativamente alle opere di urbanizzazione primaria che secondaria.

Il Comune ricorrente ha concluso richiedendo:

1) la condanna, in solido fra di loro, dei sig.ri E.I., M.R.I. G.M., V.M., E.C., D.S.C., R.V.C., E.C., F.G., F.M.P.C., T.M., A.D., F.D., G.P., C.C., F.C., G.S., A.G., T.R., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della figlia minore P.V., S.G., A.A., V.M., O.M. ad eseguire e realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel programma della detta Lottizzazione I., secondo il progetto presentato e la relativa concessione edilizia già rilasciata dall’amministrazione comunale, nonché nel rispetto degli eventuali piani e prescrizioni integrative;

2) la condanna, in solido fra di loro, dei soggetti indicati a realizzare ed eseguire le opere previste nell’art. 7 della convenzione urbanistica, nonché ad effettuare e realizzare tutte le altre opere la cui attuazione era prevista in convenzione;

3) la dichiarazione che, in caso di mancata realizzazione delle opere in questione, entro il termine di mesi sei dal deposito della sentenza, le opere potranno essere realizzate dal Comune di Gizzeria, ponendone l’onere a carico dei soggetti obbligati, con condanna degli stessi, in solido fra di loro, al pagamento delle somme che nel presente giudizio verranno determinate;

4) la dichiarazione, con sentenza che tenga luogo dell’atto pubblico, che, una volta realizzate le opere, le aree necessarie per le urbanizzazioni primarie e le la quota parte delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria rimarranno acquisite al patrimonio comunale;

5) la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

3. Si sono costituite in giudizio le sig.re E.I. e M.R.I., eccependo la prescrizione di ogni pretesa del Comune di Gizzeria e deducendo l’infondatezza della domanda.

Le stesse, in data 2 dicembre 2010, hanno prodotto memoria.

Gli altri soggetti intimati non si sono costituiti in giudizio.

4. Deve essere dichiarata, innanzi tutto, l’irricevibilità della memoria depositata dalla difesa delle sig.re I. in data 2 dicembre 2010, in quanto prodotta in violazione del termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza, tenutasi in data 17 dicembre 2010, fissato dal primo comma dell’art. 73 cod. proc. amm.

5. È bene rilevare, in via preliminare, che le controversie riguardanti gli adempimenti degli obblighi derivanti da convenzioni edilizie connesse a lottizzazioni appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, in base all’art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riserva alla giurisdizione di detto giudice le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi che assolvano la funzione di individuazione convenzionale del contenuto di un provvedimento da emettersi dalla pubblica amministrazione (Cass. Sez. Un., 11 agosto 1997 n. 7452, TAR Lombardia Brescia, 28 novembre 2001 n. 1126, TAR Puglia Bari, sez. II, 29 marzo 2001 n. 839; oggi cfr. art. 133 cod. proc. amm.).

6. Occorre partire dal richiamo delle norme alla base della convenzione stipulata e segnatamente, dell’art. 28, 5° comma, dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, che in relazione al piano di lottizzazione dispone quanto segue: "L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che prevede che:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione".

Sulla scorta delle richiamate previsioni normative il lottizzante ha assunto l’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione primaria e quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria.

La giurisprudenza ha affermato che l’obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta dal lottizzante è di natura propter rem. Esse fanno carico al soggetto, che si trovi ad esserne proprietario ed hanno quale caratteristica quella di basarsi su fatti relativi ad una cosa immobile.

A ciò consegue che l’obbligazione assunta dal soggetto che ha stipulato una convenzione urbanistica va adempiuta, non solo da costui, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia o, oggi, il permesso di costruire (TAR Lombardia, Brescia, 13 agosto 2003 n. 1157; Cass. sez. I, 20 dicembre 1994 n. 10947; id., sez. II, 26 novembre 1988 n. 6382).

7. Ciò premesso, occorre partire dall’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenute I. con il controricorso.

Essa è fondata.

Va rilevato, innanzi tutto, che non è condivisibile l’affermazione della difesa del Comune ricorrente secondo cui le obbligazioni assunte dai lottizzanti, per la loro rilevanza pubblicistica, non sono soggette a prescrizione.

Osserva il Collegio che la natura pubblicistica degli interessi in questione non può implicare una deroga alle norme di carattere generale in materia di obbligazioni, tanto più che, nel caso di specie, le obbligazioni di cui si tratta hanno fonte negoziale.

La norma della legge urbanistica sopra richiamata, d’altra parte, prevede la fissazione di un termine preciso per l’esecuzione delle opere, il cui mancato rispetto non può, evidentemente, rimanere senza conseguenze.

È doveroso rilevare che l’inerzia mantenuta dal Comune per un arco di tempo così ampio, se non impedisce il corso della prescrizione, non fa, comunque, venire meno l’obbligo del Comune stesso di accertare se la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione non implichi la violazione delle regole di base poste dall’ordinamento ai fini di un assetto del territorio ordinato e rispondente ai requisiti minimi anche di carattere igienico. Alla luce di tale accertamento il Comune dovrà, quindi, effettuare ogni necessaria valutazione in ordine all’esercizio dei poteri di autotutela riguardo all’atto di approvazione del piano di lottizzazione.

Tornando alla tematica della prescrizione, va rilevato che è noto che in giurisprudenza non vi è unanimità di vedute in ordine alla data di decorrenza del termine fissato in convenzione per l’esecuzione del piano.

Secondo una prima tesi il termine, fissato in un decennio, maturerebbe dopo la scadenza dei primi dieci anni di durata della convenzione di lottizzazione. Secondo tale tesi il termine decorre, non dalla data di assunzione dell’obbligo di cessione dei terreni previsto in convenzione, bensì dalla scadenza del periodo decennale di validità della convenzione stessa (in questo senso, di recente, T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 13 novembre 2008 n. 1218; T.A.R. Lombardia Brescia, 3 febbraio 2003 n. 65).

Altro orientamento, sul presupposto che il termine decennale per l’attuazione dei piani particolareggiati è applicabile analogicamente anche ai piani di lottizzazione, allo scopo di consentire, entro il termine decennale di efficacia, l’esecuzione coercitiva in forma specifica degli obblighi assunti nelle relative convenzioni, ritiene che l’amministrazione ha tempo per chiedere l’esecuzione degli obblighi assunti dai privati interessati il successivo decennio, decorrente dalla stipula della convenzione, o al più dalla data successiva della sua trascrizione nei registri immobiliari.

Detto quanto sopra, va rilevato che, nel caso di specie, il problema neanche si pone, atteso che il Comune di Gizzeria ha atteso ben ventiquattro anni dalla stipula della convenzione per agire in giudizio al fine di far valere le obbligazioni nascenti dalla stessa. Né risulta che siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.

Non vi è dubbio, pertanto, che si è verificata la prescrizione della pretesa avanzata dal Comune, di cui possono avvalersi le convenute I., che la hanno eccepita.

Nei confronti delle sig.re E.I. e M.R.I. deve essere dichiarata, pertanto, la prescrizione.

8. Riguardo agli altri soggetti convenuti,che, secondo i principi generali, non possono beneficiare dell’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti costituite, il Tribunale ritiene necessario disporre la nomina di Consulente tecnico d’ufficio, nella persona dell’ing. S.S., Corso Umberto I, Soverato, affinché risponda ai seguenti quesiti:

1) accerti il C.T.U. l’esatta consistenza delle aree interessate dalla lottizzazione, con relativi estremi catastali, ed indichi le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, a cura dei lottizzanti e del Comune, secondo la normativa vigente all’epoca della stipulazione della convenzione e delle successive norme intervenute, nonché secondo le previsioni della convenzione urbanistica, con individuazione, anche catastale, delle relative aree interessate e che, alla luce della convenzione, vanno cedute al Comune;

2) accerti il C.T.U. quali tra tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite e quali risultino non ancora realizzate, fornendo ogni altra utile indicazione, strettamente attinente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza ed all’entità dell’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione;

3) accerti il C.T.U. la misura percentuale dell’onere a carico di ciascuno dei convenuti che non hanno eccepito la prescrizione, calcolato in proporzione al quoziente in proprietà di ciascuno di essi.

La relazione scritta del Consulente Tecnico d’Ufficio dovrà essere depositata nella Segreteria della Sezione nel termine di giorni centottanta, decorrenti dalla data di prestazione del giuramento innanzi al giudice relatore che avrà luogo in data 22 febbraio 2011, ore 12,00, previo apposito avviso alle parti ed al C.T.U., a cura della Segreteria.

Fino alla data del giuramento è data facoltà alle parti di nominare consulente tecnico di parte, nei modi previsti dall’art. 201 c.p.c.

9. In conclusione, si dispone il rigetto delle domande avanzate dal Comune di Gizzeria nei confronti delle signore E.I. e M.R.I., per intervenuta prescrizione.

Per il resto, vengono disposti gli incombenti istruttori di cui sopra.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

– rigetta le domande avanzate dal Comune di Gizzeria nei confronti delle signore E.I. e M.R.I., per intervenuta prescrizione;

– nomina Consulente Tecnico d’Ufficio l’ing. S.S., Corso Umberto I, Soverato,, affinché risponda, nei modi e nei termini stabiliti in motivazione, ai quesiti nella motivazione stessa indicati.

Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al Consulente Tecnico designato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-03-2011, n. 5098 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, rigettando il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato la natura subordinata dell’attività lavorativa svolta da B.D. per la Bioservice S.r.l., dal 6 giugno 1997 al 31 dicembre 1999, sulla base di un contratto che impegnava la prima allo svolgimento in forma autonoma di attività di laboratorio, condannando la società a pagare alla B. una determinata somma a titolo di differenze retributive.

La Corte d’Appello, premesso quale criterio di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, osserva che la qualificazione data dalle parti al rapporto al momento della conclusione del contratto non è vincolante perchè nei rapporti di durata il comportamento delle parti può esprimere una diversa effettiva volontà contrattuale o comunque manifestare un cambiamento nell’atto originariamente intervenuto.

Ciò premesso, con riferimento alle specifiche censure mosse dalla Bioservice alla sentenza del Tribunale, la Corte giudica anzitutto irrilevante la testimonianza della teste O., che aveva riferito sulla natura autonoma del rapporto, trattandosi dell’espressione di un giudizio e non della descrizione di un fatto.

Quanto alle dichiarazioni del teste M., secondo la Bioservice inattendibile e comunque non esaminabile per il divieto dell’art. 246 c.p.c., la Corte dubita della pertinenza della disposizione richiamata dall’appellante, applicabile solo nel caso di interesse che giustifichi la partecipazione del teste al giudizio, ed osserva che in ogni caso la deposizione avrebbe potuto essere assunta in base ai poteri officiosi del giudice ex art. 421 c.p.c.. Ad ogni modo, il teste aveva riferito circostanze rilevanti e non smentite dalla società, quali l’assunzione della B. per carenza di personale, lo svolgimento della prestazione con orario di lavoro pieno, l’effettuazione della pausa pranzo all’interno dei locali aziendali, l’esecuzione di attività, quali lavori di segreteria, di dattiloscrittura, di fissazione, per telefono, degli appuntamenti, di spostamenti, frequenti, di casse di materiali, evidentemente estranee all’oggetto del contratto di lavoro autonomo. Il teste aveva poi dichiarato che la B. riceveva una retribuzione mensile fissa nonchè direttive da lui stesso o dall’amministratore unico della società.

La sostanziale conformità di queste dichiarazioni con quelle rese da altri testi ed il ruolo svolto dal dichiarante nella società rendeva altamente attendibile la testimonianza contestata.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro, del quale l’appellante aveva contestato l’applicabilità poteva essere utilizzato quale parametro ex art. 36 Cost..

La contestazione dei conteggi da parte dell’appellante doveva considerarsi generica, visto che essa in primo grado aveva indicato il compenso stabilito fra le parti, negando di dovere nulla di più di quanto concordato.

La Bioservice Srl chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi. La B. resiste con controricorso, illustrato anche da memoria.
Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, unitariamente trattati, è denunziata falsa ed erronea applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 246 c.p.c. nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c..

La sentenza impugnata sarebbe incorsa in errori nell’accertamento del fatto ed in erronea applicazione delle norme richiamate, con riferimento in particolare all’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, avendo trascurato di considerare, quanto all’attendibilità dei teste M., la circostanza che egli avesse promosso un giudizio contro la Bioservice, peraltro sospeso in attesa della decisione sulla imputazione dello stesso M. per sottrazione di prodotti da un laboratorio della società, ed avesse costituito, insieme con la B., una società concorrente della Bioservice, sì da provocare da parte di quest’ultima un’azione di risarcimento per concorrenza sleale.

Si addebita ancora alla sentenza la mancata considerazione della testimonianza O. e delle dichiarazioni del legale rappresentante della Bioservice.

Si sostiene poi che la sentenza non avrebbe valutato l’insussistenza del vincolo di subordinazione, valorizzando in proposito indici secondari, e non avrebbe espresso l’iter logico giuridico della decisione.

Si afferma, infine, che la sentenza non avrebbe tenuto conto della contestazione dei conteggi da parte della Bioservice.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente il ricorso si conclude con la formulazione dei quesiti benchè la loro collocazione successiva alla richiesta di cassazione della sentenza impugnata possa indurre, ad una prima lettura, a ritenerli non formulati.

I quesiti sono del seguente testuale tenore: "Voglia codesta onorevole Corte alla luce delle risultanze processuali emerse, valutare il quesito che di seguito viene formulato e si pronunci indicandone il principio corrispondente:

Nel giudizio impugnato è in contestazione la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorso fra le parti che non risulta acclarato nell’iter processuale; vi è contestazione in ordine alla valutazione delle prove: emerge l’incoerenza tra la fattispecie concreta e previsione normativa, in quanto determinati fatti sono stati ricondotti nell’ambito applicativo di una norma di diritto che non gli è propria.

La censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 si riconduce alla fallace interpretazione delle norme ed alla erronea qualificazione giuridica dei fatti; la sentenza deve essere cassata sotto il profilo della falsa applicazione di legge.

La censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 si riconduce sia ad una violazione di regole di diritto – da cui deriva l’illegittimità della decisione – sia alla violazione di una regola logica, parimenti la sentenza deve essere cassata sotto il profilo della motivazione".

Il ricorso e inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento e l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, mentre altri elementi – come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante (v., per tutte, Cass. 7171/2003) fermo restando che essi, pur mantenendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, complessivamente considerati possono costituire indici rivelatori attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l’essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali (v., fra le altre, Cass. 4171/2006; 5645/2009).

E’, del pari, costante orientamento di questa Corte che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (v. per tutte, fra le molte Cass. 23455/2009; 17455/2009; 9256/2009).

Viene inoltre generalmente riconosciuto che ai fini di detta qualificazione, le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata eventualmente sottoscritta dalle parti, ben potendo le qualificazioni riportate nell’atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla (v. Cass. 17455/2009 cit.;

13858/2009; 5645/2009 cit.; 20599/ 2004: 9900/2003: 1420/2002). il giudice del merito ha nella specie tenuto in considerazione gli indici sussidiari della subordinazione valutandoli nel loro complesso ma ha anche ritenuto che, sempre in base alle dichiarazioni dei testi, tutte, tranne la teste O., sostanzialmente concordi, emergesse la sottoposizione della B. al potere datoriale.

Quanto alla valutazione delle testimonianze anche sotto il profilo della attendibilità dei testi, vale ricordare che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (v. per tutte, Cass. 17097/2010).

Nel caso in esame, come risulta dalla precedente sintesi delle ragioni della decisione ora impugnata, il giudice di merito, ha dato ampia giustificazione delle proprie scelte sicchè le censure svolte con i due motivi devono considerarsi inammissibili, in quanto tendenti, in definitiva, ad ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, impossibile in questa sede.

Circa i quesiti che concludono il ricorso, va ricordato anzitutto che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366- bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (v., per tutte. Cass. Sez. Un., 26020/2008).

Inoltre, a norma dell’art. 366 "bis" cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto art. (v., per tutte. Cass. Sez. Un., 6420/2008).

Nel ricorso in esame i quesiti conclusivi del motivo hanno un contenuto del tutto generico ed astratto e si risolvono complessivamente nell’affermazione che la sentenza ha falsamente applicato la legge ed ha qualificato erroneamente i fatti di causa.

Quindi il quesito è totalmente difforme dallo schema apprestato dall’art. 366 bis c.p.c., che – è opportuno sottolinearlo – è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (riforma rito civile) ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009. data di entrata in vigore della riforma (Cass. 428/2010, che in applicazione del suesposto principio, ha respinto il ricorso di un lavoratore che aveva impugnato il suo licenziamento perchè nella formulazione dei motivi, in sede di legittimità, difettava una sintesi idonea a circoscrivere i fatti controversi ed i vizi logici della motivazione come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c).

Vi sono, in conclusione, più ragioni di inammissibilità del ricorso. La parte ricorrente deve esser conseguentemente condannata al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 15,00 per esborsi, oltre ad Euro 2500 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 18-02-2011, n. 6204 Falsità ideologica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M., nella sua qualità di presidente della 4^ circoscrizione del comune di (OMISSIS), e V.A., venivano condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in entrambi i gradi di merito – sentenze emesse dal tribunale di Cosenza in data 8 ottobre 2007 e dalla Corte di appello di Catanzaro il 4 dicembre 2009 – per il delitto di falso in atto pubblico perchè il C., con l’aiuto del V., attestava contrariamente al vero che Ca.Ga., parte lesa costituita parte civile, aveva sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sua presenza, sottoscrizione che, invece, risultava essere stata apposta da altra persona.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito era accaduto che la Ca. aveva denunciato lo smarrimento di alcuni titoli di credito e che la dichiarazione sostitutiva in discussione costituiva una specie di ritrattazione di quanto denunciato, nel senso che con tale atto la Ca. affermava di essersi sbagliata con riferimento ad alcuni assegni denunciati come smarriti.

In effetti si trattava di assegni in possesso del V. con il quale la parte offesa aveva intrattenuto rapporti di affari e del quale si fidava, tanto che gli aveva consegnato degli assegni firmati in bianco ed una copia della carta di identità. Bisogna anche ricordare che la Ca. era stata tratta a giudizio per il delitto di calunnia in danno di tale G.F. per essere stato accertato che uno dei titoli denunciati come smarriti era stato dalla Ca. consegnato proprio al G..

Da tale reato, però, la Ca. veniva assolta perchè il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento soggettivo.

La condanna dei due imputati era fondata sulle dichiarazioni della parte lesa, oltre che sulle risultanze del procedimento penale per calunnia del quale si è detto, sull’esito di una consulenza grafica del Pubblico Ministero che aveva accertato non essere della Ca. la firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva, e sulla accertata autenticazione da parte del C. di altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio del V. nella stessa data del 5 dicembre 2002.

Con due ricorsi per Cassazione dai motivi sostanzialmente identici C.M. e V.A. deducevano:

1) la violazione di norme processuali perchè Ca.Ga. non era stata escussa ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., essendo stata imputata in un processo penale collegato/connesso ex art. 12 c.p.p. – connessione oggettiva ed interprobatoria – concluso con sentenza assolutoria perchè il fatto non costituisce reato. Del resto era stata la stessa parte civile che aveva chiesto l’acquisizione della sentenza resa nell’indicato processo;

2) la violazione ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione perchè la mancata applicazione dell’art. 197 bis c.p.p. aveva prodotto il completo travisamento della prova, dal momento che l’attendibilità della Ca. si sarebbe dovuta valutare ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3;

3) la violazione di legge in relazione alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 10, non necessitando più la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di autenticazione a seguito della abrogazione della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 2;

4) la mancanza e contraddittorietà della motivazione sia perchè la Corte non aveva spiegato in che cosa fosse consistito il potenziamento della efficacia probatoria dell’atto con la autenticazione, sia perchè aveva fatto riferimento a dichiarazioni del C., che non era mai stato esaminato, sia per il mancato accertamento di circostanze rilevanti ai fini della decisione.

Il V. non deduceva il terzo motivo di impugnazione e segnalava ulteriori elementi di contraddizione della motivazione della sentenza impugnata.

I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da C.M. e V.A. non sono fondati.

Infondato è il primo motivo di impugnazione perchè la parte lesa Ca. non doveva essere assunta come testimone ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p. perchè non era stata imputata, poi assolta perchè il fatto non costituisce reato, in un procedimento connesso e/o collegato.

In effetti i ricorrenti hanno dedotto tale vizio, che non avevano, peraltro, dedotto in grado di appello, ed hanno affermato la esistenza di connessione tra i due procedimenti, ma non hanno poi precisato di quale ipotesi di connessione e/o collegamento si trattasse e in che cosa consistesse la connessione/collegamento.

La Ca., come si è già osservato, aveva denunciato lo smarrimento di alcuni moduli di assegno e tra di essi vi era anche un assegno che, invece, era stato dato legittimamente a tale G..

Di conseguenza venne tratta a giudizio per rispondere di una calunnia implicita in danno del G., fatto dal quale venne assolta con la formula ricordata. Il presente procedimento a carico di V. e C. ha un oggetto del tutto differente perchè l’accusa concerne il fatto che V. avrebbe predisposto una dichiarazione sostitutiva con firma non autentica della Ca., con la quale la stessa contraddiceva la denuncia di smarrimento; il C. avrebbe, poi, attestato la avvenuta sottoscrizione del documento in sua presenza, cosa non veritiera. Tra i due procedimenti palesemente non esiste nessuna connessione ex art. 12 c.p.p. nè alcuna ipotesi di collegamento prevista dall’art. 371 c.p.p.; inoltre se tra il V. e la Ca. è certamente ipotizzarle la esistenza di un rapporto di affari preesistente – consegna di tre moduli di assegni in bianco -, tra il C. e la Ca. non è mai esistito alcun rapporto se non di semplice conoscenza.

Nemmeno è ravvisabile la così detta connessione interprobatoria, nel senso che la prova di un reato possa influire sull’altro, soltanto enunciata dai ricorrenti, ma non dimostrata.

Il fatto che la parte civile Ca. abbia richiesto nel presente procedimento l’acquisizione della sentenza emessa nel procedimento per calunnia non muta evidentemente i termini della questione, dovendo le ipotesi di connessione risultare in modo oggettivo, cosa che non è ravvisabile nel caso di specie. E’ appena il caso di osservare che anche se la sentenza impugnata sostiene che tra gli elementi a carico vi è anche la sentenza di assoluzione per calunnia della Ca., va detto che nella motivazione non è dato apprezzare alcun riferimento specifico a tale documento.

La infondatezza del primo motivo di impugnazione comporta la non fondatezza anche del secondo motivo perchè non può trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti di una valutazione delle dichiarazioni della Ca. ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3, prevista per i testimoni ascoltati ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p..

La Ca. è un testimone del tutto normale, essendo, però, anche parte lesa costituita parte civile.

Nulla vi è da osservare sulla valutazione di attendibilità della parte lesa compiuta con il necessario rigore dai giudici di merito.

D’altra parte i ricorrenti si sono limitati a richiedere una valutazione rigorosa sul punto, ma non hanno precisato in che cosa fosse manchevole quella operata dai primi giudici.

E’ poi appena il caso di osservare che la prova del reato commesso non è data soltanto dalle dichiarazioni della Ca., ma anche dalla consulenza grafica che ha accertato che la firma in calce alla dichiarazione sostitutiva in discussione non era stata apposta dalla Ca., dal fatto che il V. era in possesso della carta di identità della Ca. e dal fatto che in quella giornata il C. aveva firmato anche altra dichiarazione sostitutiva del V..

Infine la Corte di merito ha messo in evidenza che l’unico che poteva avere dei vantaggi dalla dichiarazione in discussione era proprio il V. che avrebbe potuto in tal modo fare apparire legittima la negoziazione dei titoli da parte del ricorrente.

Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione del C. perchè la Corte condivide l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in tema di falsità in atti, l’abrogazione delle disposizioni contenute nella L. 4 gennaio 1968, n. 15, attuata in via generale, da ultimo, dal D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 77, in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta la inutilità del falso eventualmente compiuto mediante l’autenticazione, in quanto quest’ultima, ancorchè non più richiesta, può potenziare l’efficacia probatoria di cui l’atto è dotato (Cass. 6 luglio 2005, Sacchini e Cass., 11 aprile 2006, Perna).

Infondato è, infine, anche l’ultimo motivo di impugnazione, che è anzi ai limiti della ammissibilità perchè i ricorrenti, anche se hanno eccepito il vizio di motivazione, hanno in realtà censurato la valutazione delle prove compiuta dai giudici del merito.

Il potenziamento della efficacia probatoria dell’atto è prodotto proprio dal fatto che un pubblico ufficiale attesti che quell’atto proviene da chi lo ha sottoscritto;

non vi è dubbio che con siffatta attestazione il documento acquisti un maggior credito presso i cittadini con danno per la fede pubblica, che è il bene protetto dalla norma contestata.

Corretta appare poi la valutazione degli esiti della consulenza grafica essendo la motivazione che sorregge le conclusioni dei giudici immune da manifeste illogicità.

Quanto agli altri elementi di prova se ne è già parlato a proposito del secondo motivo di impugnazione ed a quelle considerazioni si rinvia.

Infine è vero che la Corte di merito ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, cosa, peraltro, legittima, ma è pure vero che ha esibito una propria e specifica motivazione per confutare tutte le argomentazioni degli appellanti.

Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1826 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.