Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11836 vendita di immobili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12.7.93 Z.W. e S.M. A. citarono al giudizio del Tribunale di Milano la società Cernusco 87 s.r.l, dalla quale avevano in precedenza acquistato un lotto di terreno in (OMISSIS), che assumevano essere, nella materiale consistenza evidenziata dal picchettamento eseguito prima della vendita non conforme alla situazione catastale, includendo anche un’area appartenente ad un confinante lotto.

Su tali premesse gli attori chiesero la condanna della convenuta a regolarizzare, a sua cura e spese, la "situazione catastale e notarile"se del caso intervenendo anche presso terzi. Costituitasi la convenuta, contestò la fondatezza della domanda e ne chiese il rigetto. Nel corso del giudizio gli attori dichiararono che era cessata la materia del contendere, avendo essi direttamente provveduto, stipulando una permuta con il proprietario del lotto confinante, a regolarizzare la situazione, per cui chiesero condannarsi la convenuta al rimborso dei documentati oneri al riguardo sostenuti, oltre alle spese, richieste contestate dalla convenuta. Con sentenza dell’8/25.1.00 il tribunale, pur ritenendo che vi fosse stato inadempimento della venditrice, respinse, con compensazione delle spese, le suddette richieste attrici sull’essenziale rilievo che il nuovo frazionamento catastale, conseguito alla permuta stipulata in corso di causa, non fosse rispondente a quello originario di cui all’atto di vendita, nè conforme ai rimedi al riguardo suggeriti da uno studio tecnico indicato dalla parte convenuta.

Tale reiezione, all’esito dell’appello degli attori resistito dalla società, veniva confermato dalla Corte di Milano, con sentenza del 13.4.5, condannandosi gli appellanti alle spese del grado. La corte suddetta, premesso che la materia del contendere era cessata per fatto degli attori, ritenevano tuttavia non fondata la richiesta di rimborso proposta dagli stessi, considerando che il bene compravenduto era stato esattamente individuato nel rogito notarile, mediante la planimetria ad esso allegata e fatta propria dai contraenti, costituente copia di quella precedentemente allegata al tipo di frazionamento e conforme alle risultanze catastali; sicchè la errata determinazione della linea di confine, con la conseguente erronea realizzazione della recinzione, era dovuta alla non esatta materiale identificazione del lotto sul luogo, mentre la domanda di ristoro economico proposta dagli attori riguardava operazioni che avevano comportato non l’adeguamento della situazione di fatto a quella derivante dall’originario tipo di frazionamento, bensì un nuovo e diverso allineamento.

Contro la suddetta sentenza lo Z. e la S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito la società Cernusco 87 s.r.l. con controricorso illustrato da successiva memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura, per "errata valutazione della prove documentali – illogicità della sentenza d’appello", la decisione impugnata perchè, pur partendo dalle esatte premesse secondo cui gli attori avevano diritto alla consegna di un terreno esattamente identificato, sia in luogo, sia nelle mappe catastali, e che la mancata tempestiva rettifica della picchettatura aveva dato luogo all’esecuzione dell’erronea delimitazione, non ne avrebbe tuttavia tratto le dovute conclusioni coerenti agli artt. 1476 e 1218 c.c., della responsabilità della convenuta per i danni conseguenti all’inesatto adempimento. A tal riguardo l’affermazione, contenuta nelle due sentenze di merito, secondo cui la nuova situazione, determinatasi a seguito della permuta posta in essere dagli attori incorso di causa, non sarebbe corrispondente all’originario frazionamento, nè alle rettifiche suggerite dallo studio tecnico incaricato dalla convenuta, sarebbe frutto di erronea fattura degli atti prodotti, risultando invece, da una corretta interpretazione delle planimetrie che i giudici di merito nella loro valutazione atecnica non avrebbero compiuto, che il nuovo allineamento dei confini posto in essere dai ricorrenti coinciderebbe "con quello voluto e realizzato sul terreno dalla Cernusco 87 s.r.l." eseguendo le indicazioni tecniche dello stesso studio dalla venditrice incaricato.

Con il secondo motivo si deduce "errata valutazione delle prove documentali, cessata materia del contendere, contraddittorietà della motivazione".

Con tale mezzo d’impugnazione, sostanzialmente ed in buona parte ripetitivo del precedente, si lamenta la mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendercene avrebbe dovuto esser verificata in relazione alla domanda degli attori "di condannare la convenuta ad adeguare i confini catastali a quelli reali, risultanti in luogo", al che avrebbero poi provveduto gli stessi attori, "facendo con ciò venir meno ogni interesse agli esiti della prima domanda".

Con il terzo motivo si censura, per "carenza di motivazione sul punto decisivo della controversia" l’assunto della corte di merito, secondo cui "il nuovo allineamento non è rispondente nè a quello rappresentato nell’originario tipo di frazionamento, nè a quelli risultanti dai due tipi planimetrici allegati alla comunicazione dello Studio Tecnico", perchè non sorretto da alcuna specifica argomentazione, che avrebbe richiesto una adeguata valutazione di natura tecnica.

La stretta connessione tra le censure esposte nei tre motivane comporta l’esame congiunto all’esito del quale il ricorso, fondato nei termini di seguito esposti va accolto per quanto di ragione.

Essendo risultato che tra le parti era stato stipulato un contratto di compravendita, avente ad oggetto un lotto di terreno individuato da planimetria richiamata nel rogito e conforme al tipo di frazionamento catastale, ma che di fatto la consegna del terreno "picchettato" a causa di uno spostamento dei confini nelle operazioni di materiale lottizzazione, aveva avuto ad oggetto un suolo non esattamente corrispondente a quello indicato nel titolo suddetto, includendo una superficie facente parte di un lotto confinante e mancando di altra, che avrebbe dovuto integrare quello compravenduto, evidente era l’inadempimento di cui si era resa responsabile la società venditrice, che, non avendo correttamente assolto all’obbligazione principale a suo carico gravante ex art. 1476 c.c., n. 1, quella di consegnare ai compratori la cosa venduta, aveva dato causa all’instaurazione del giudizio.

Questa sola considerazione sarebbe stata di per sè sufficiente a configurare, a seguito di una solo parziale cessazione della materia del contendere (dacchè residuavano le pretese risarcitorie rimaste insoddisfatte), la prevalente soccombenza della convenuta, nel contesto di un giudizio nel quale le parti attrici, deducendo l’inadempimento della controparte, avevano chiesto che la stessa fosse condannata a porvi rimedio e tenerli indenni dalle relative conseguenze, per rimediare alle quali la società venditrice avrebbe dovuto o consegnare anche la superficie mancante al lotto risultante dal titolo, oppure procurare alle controparti la proprietà del suolo altrui oggetto dell’inesatta traditio.

A tal riguardo l’argomentazione, sulla base della quale è stato rigettato il gravame contro la sentenza di primo grado (che pur avendo dato atto dell’inadempienza della convenuta, non ne aveva tratto coerenti conseguenze in punto di responsabilità ex art. 1218 c.c.), secondo cui il nuovo allineamento conseguito dagli attori, per effetto della permuta stipulata con il proprietario del lotto confinante, avrebbe dato luogo ad un risultato non corrispondente a quello rappresentato nell’originario frazionamento, nè alla delimitazione di fatto secondo cui fu eseguita la consegna, oltre a non risultare adeguatamente motivata sotto quest’ultimo profilo, risolvendosi in un giudizio di natura tecnica del tutto apodittico nel confermare quello di primo grado, che pur era stato oggetto di specifiche censure da parte degli appellanti, neppure appare sufficiente ad escludere la soccombenza della convenuta e, per converso, ad affermare quella degli attori a carico dei quali sono state poste del giudizio di secondo grado. Richiamate, a tal riguardose sopra esposte alternative che si ponevano a carico della società convenuta, per porre rimedio alle conseguenze derivanti dal proprio inesatto adempimento, ritiene questa Corte che quella di merito avrebbe dovuto anzitutto considerare come mai fosse stata formulata, in corso di causa, alcuna offerta al riguardo da parte della suddetta, attestatasi su una posizione di assoluta intransigenza, sull’assunto che l’irregolare situazione di fatto, pur dovuta ad un proprio esclusivo ed evidente errore, sarebbe stato accettata dalla controparte.

In secondo luogo la corte territoriale avrebbe dovuto accertare se la prima soluzione, di una nuova consegna a rettifica di quella erronea, fosse praticabile e, so lo in caso positivo, avrebbe potuto stabilire che quella, alternativa, poi posta in essere d’iniziativa degli attori ricorrendo alla permuta con il vicino, sarebbe stata indebita ed eccedente rispetto a quanto loro dovuto, ferma restando in ogni caso la responsabilità prevalente della convenuta agli effetti dell’instaurazione della lite. Nel diverso caso in cui tale trasferimento non fosse stato possibile, compito della corte di merito sarebbe stato quello di accertare se l’assetto d’interessi raggiunto dagli attori per effetto della permuta fosse corrispondente o meno, in termini di valore, a quello che avrebbe dovuto scaturire dall’esatta esecuzione del contratto di compravendita, ponendo in caso positivo, il relativo costo totalmente a carico dell’inadempiente convenuta, quale risarcimento dovuto per l’inesatta esecuzione del contratto, e solo proporzionalmente, in caso di eccedenza. La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata con rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14055 Accertamento

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 85/05, depositata il 6.7.05, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pistola avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da T.F. – medico veterinario – nei confronti degli avvisi di accertamento analitico – induttivi, con i quali era stato elevato il reddito dichiarato dal medesimo, ai fini IRPEF ed IVA, per gli anni 1995, 1996 e 1997. 2. La CTR riteneva, invero, che le dichiarazioni dei terzi – nella specie, la moglie del contribuente – fossero del tutto prive di rilevanza nel processo tributario, rilevava, inoltre, che non erano state contestate dall’amministrazione le scritture contabili del T., e constatava, infine, che il gravame dell’Ufficio era destituito di fondamento, per non avere l’amministrazione disposto ulteriori e più approfonditi accertamenti, volti a suffragare la rettifica delle dichiarazioni del contribuente.

3. Per la cassazione della sentenza n. 85/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, formulando un unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente. Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Premesso quanto precede, e passando all’esame dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e ss., e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e ss., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.1. La ricorrente amministrazione lamenta, infatti, che il giudice di appello avrebbe erroneamente escluso la rilevanza, quanto meno sul piano indiziario, delle dichiarazioni del terzo (la moglie del contribuente), peraltro supportate da copiosa documentazione, e si duole del fatto che sia stato posto a suo carico l’onere di effettuare ulteriori, più approfonditi, accertamenti, diretti a suffragare la rettifica delle dichiarazioni del contribuente.

Del tutto inconferente, poi, si paleserebbe – ad avviso dell’amministrazione – il riferimento, operato dall’impugnata sentenza, alla mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, delle scritture contabili del T., essendo del tutto evidente che la contestazione di dette scritture, sul piano dell’attendibilità sostanziale, costituisce il presupposto stesso del ricorso all’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54. 2.2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.2.1. Va osservato, infatti, che – vertendosi, nella specie, in materia di accertamento analitico – induttivo – devono trovare applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e L. n. 549 del 1995, art. 3, che prevede la possibilità per l’amministrazione di utilizzare, ai fini della rettifica delle dichiarazioni del contribuente, la procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore.

Orbene – in via di principio – detta procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati. Ed invero, questi ultimi -sia con riferimento all’imposizione diretta, sia con riferimento all’IVA – legittimano, quando i valori ivi esposti superano il dichiarato dal contribuente, il ricorso all’accertamento analitico – presuntivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, ponendosi in tal caso, detti "standards", come uno strumento di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, che si affianca agli altri strumenti previsti dalle norme suindicate.

Ne discende che i suddetti parametri standardizzati devono, giocoforza, essere personalizzati con riferimento ai dati relativi all’attività in concreto svolta dal contribuente, sulla scorta degli elementi forniti da quest’ultimo in esito al contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente con il medesimo, pena la nullità dell’accertamento analitico – presuntivo effettuato dall’amministrazione finanziaria. La motivazione dell’atto impositivo non può, pertanto, esaurirsi nel rilievo dello scostamento tra reddito dichiarato e parametri di riferimento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello "standard" prescelto, nonchè con l’indicazione delle ragioni per le quali sono state disattese, dall’Ufficio, le contestazioni sollevate dal contribuente.

Su quest’ultimo, peraltro, incombe l’onere di muovere rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicati, nonchè di provare – sia in sede amministrativa, che dinanzi al giudice tributario di merito – la sussistenza delle condizioni, anche con riferimento alla specifica realtà dell’attività economica esercitata, che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui è applicabile lo "standard" prescelto dall’amministrazione finanziaria (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 26635/09, Cass. 4148/09, Cass. 12558/10). In definitiva, dunque, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità dell’atto di accertamento fondato sui suddetti parametri, è tenuto a valutare, in primis, gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, e solo una volta ritenuto che si sia formata una valida prova presuntiva, ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss., dovrà dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, gravato da tale onere specifico (Cass. 9784/10). 2.2.2. Premesso quanto precede in via di principio, ritiene la Corte che, nel caso concreto, la CTR della Lombardia non abbia fatto corretta applicazione delle norme concernenti l’utilizzazione degli "standards" elaborati a supporto dell’accertamento analitico – presuntivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, nonchè del disposto dell’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova.

Ed invero – premesso che è del tutto incontroverso tra le parti che il T. sia stato posto in condizioni di fornire all’amministrazione le proprie ragioni giustificative – va rilevato che il giudice di appello ha, del tutto ingiustificatamente, escluso il valore presuntivo dei parametri applicati dall’Ufficio, attribuendo all’amministrazione di non avere disposto "accertamenti più approfonditi per acquisire gli elementi certi per suffragare le rettifiche delle dichiarazioni del contribuente". Ebbene, è di tutta evidenza, ad avviso della Corte, l’erronea applicazione della normativa suindicata operata dalla CTR, posto che – una volta applicati i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed avere soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest’ultimo in sede amministrativa – il potere impositivo dell’Ufficio non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente. Per converso – come dianzi rilevato – incombe sul contribuente, il quale intenda ulteriormente contestare l’accertamento, promuovere il riesame dell’atto in sede giurisdizionale, sulla base di specifiche allegazioni e fornendo un’ulteriore controprova alle presunzioni desunte dai parametri applicati dall’amministrazione. Nel giudizio tributario di merito il contribuente non è, per vero, vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo, e dispone della più ampia facoltà di prova, perfino qualora non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa (Cass. S.U. 26635/09).

Ne consegue che, nel caso concreto, la CTR non avrebbe dovuto fare carico all’Ufficio di ulteriori incombenti non previsti dalla legge, ma si sarebbe dovuta limitare a prendere atto della mancata allegazione di ulteriori elementi di prova da parte del contribuente.

E tale carenza probatoria – ad avviso della Corte – appare, nella specie, vieppiù significativa, ove si consideri che la stessa sentenza da atto che gli avvisi di accertamento erano, per contro, supportati da "copiosa documentazione", nonchè dalle dichiarazioni della moglie separata del T., la quale aveva fornito all’amministrazione un nutrito elenco di clienti del marito, nonchè una documentazione informale ed extracontabile dalla quale si desumeva la mancata fatturazione della maggior parte delle prestazioni eseguite dal contribuente, medico veterinario).

2.2.3. Con specifico riferimento, poi, al valore probatorio delle dichiarazioni della sig.ra D. – moglie separata del T. – negato dalla sentenza di secondo grado, osserva la Corte che, nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo – acquisite dalla Polizia Tributaria o, come è accaduto nella specie, dalla stessa amministrazione, e recepite, poi, nell’avviso di accertamento – hanno, quanto meno, valore indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice, unitamente a tutti gli altri elementi di prova acquisiti agli atti. Tuttavia, tali dichiarazioni – in presenza di peculiari circostanze ed, in particolare, nel concorso di elementi ulteriori di prova idonei a renderli particolarmente attendibili – possono rivestire i caratteri della presunzioni (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale) gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bensì ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica, da parte dell’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 9402/07).

Ebbene, non può revocarsi in dubbio – a giudizio della Corte – che nel caso concreto le dichiarazioni della moglie del T. rivestano un carattere fortemente presuntivo, essendo corredate – come rileva la stessa decisione di appello – da "copiosa documentazione", idonea a conferire alle stesse particolare attendibilità e verosimiglianza (nutrito elenco dei clienti del T., agenda del medesimo ed appunti del veterinario chiamato a sostituirlo nel periodo di ferie, dai quali si desumeva l’omessa fatturazione della maggior parte delle prestazioni, quantificazione delle spese di famiglia ed ingenti versamenti sul c/c bancario dei coniugi, attestanti un reddito decisamente superiore a quello dichiarato).

2.2.4. Del tutto inconferente è, infine, l’affermazione, effettuata dal giudice di appello, in ordine alla mancata contestazione delle scritture contabili del T., da parte dell’amministrazione finanziaria.

Va rilevato, infatti, che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui eventuale regolarità non impedisce l’applicazione degli "standard", nè costituisce una valida prova contraria, laddove l’irregolarità della documentazione contabile – riscontrata nel caso concreto – non costituisce altro che il presupposto stesso per la legittima attivazione della procedura standardizzata (Cass. S.U. 26635/09).

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "il potere di accertamento dell’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e L. n. 549 del 1995, art. 3, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest’ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente. Il suddetto potere accertativo non è impedito dall’eventuale regolarità della contabilità tenuta dal contribuente, che non può costituire neppure una valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai parametri suindicati, laddove l’irregolarità della documentazione contabile non costituisce altro che il presupposto stesso per la legittima attivazione della procedura standardizzata.

Le dichiarazioni del terzo, nel processo tributario, rivestono valore indiziario, ma in taluni casi ed, in particolare, nel concorso di elementi ulteriori di prova idonei a renderli particolarmente attendibili, possono rivestire i caratteri della presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c.". 4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 642 Forze armate,Indennità, Trattamento economico

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Svolgimento del processo

Espongono gli odierni ricorrenti, tutti appartenenti alla Guardia di Finanza, di essere stati trasferiti presso le attuali rispettive sedi di servizio a seguito della disposta soppressione delle precedenti sedi di assegnazione, Comando Brigata di Bibione (VE) e Comando Brigata di Cavallino (VE), così come dettagliatamente riportato nell’atto introduttivo.

I due suddetti Comandi Brigata sono stati infatti soppressi per esigenze operative dal Comando Generale della Guardia di Finanza a partire dalla data del 1 agosto 2005.

Peraltro, su sollecitazione dell’amministrazione, in tale occasione i ricorrenti sono stati invitati a presentare richiesta di trasferimento, con indicazione della sede di preferenza, nell’esclusivo ambito della Regione Veneto.

All’esito delle richieste presentate dagli interessati, venivano disposti i trasferimenti presso le sedi dettagliatamente riportate nell’atto introduttivo del giudizio, così come riferite a ciascun ricorrente.

Proprio per effetto dell’avvenuta presentazione dell’istanza di trasferimento e quindi della formale qualificazione del movimento come avvenuto "a domanda" degli interessati, l’amministrazione intimata ha ritenuto di respingere le richieste avanzate dagli odierni ricorrenti, finalizzate ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione delle indennità economiche previste, in caso di trasferimento d’autorità, onde sostenere i disagi connessi all’imposta variazione di sede di servizio.

Con unico motivo di censura è stato quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati in quanto assunti in violazione di legge, con specifico riguardo alla falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 100/1987, dell’art. 21 della L. n. 836/1973 e della L. n. 417/1978, nonché in quanto affetti dal vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, difetto di motivazione, disparità di trattamento.

Le doglianze dedotte in ricorso si fondano tutte sulla oggettiva natura del trasferimento subito, il quale, sebbene sia stato attivato a seguito della presentazione della domande da parte dei militari interessati, con l’indicazione della sede di preferenza, non possa in realtà che qualificarsi quale trasferimento d’autorità, essendo stato determinato da superiori interessi dell’amministrazione conseguenti alla disposta soppressione dei Comandi di appartenenza degli istanti.

Premessa la distinzione tra il trasferimento "d’ufficio", determinato da esigenze dell’amministrazione, correlate ad interessi pubblici superiori, ed il trasferimento " a domanda", connesso a ragioni di carattere strettamente personale e private del richiedente, parte istante denuncia l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto erroneamente basati sulla qualificazione dei trasferimenti disposti come "a domanda" anziché "d’ufficio".

In realtà, benché gli interessati abbiano avuto la possibilità di chiedere il trasferimento, i movimenti così disposti rientrano appieno nella tipologia dei trasferimenti d’ufficio, in considerazione del fatto che, a fronte della soppressione dei rispettivi Comandi, il trasferimento risultava atto inevitabile, da cui l’assoluta irrilevanza – ai fini che qui interessano – delle domande inoltrate dai ricorrenti.

Pertanto, ribadito che i trasferimenti sono derivati dalla sopravvenuta soppressione dei Comandi Brigata presso i quali i ricorrenti prestavano servizio e quindi per esigenze della stessa amministrazione d’appartenenza, i provvedimenti che hanno individuato le nuove sedi di servizio debbono essere configurati quali veri e propri trasferimenti d’autorità, con conseguente diritto alla liquidazione ed erogazione dei trattamenti economici di cui alla legge n. 100/1987 ed alle leggi n. 836/73 e n. 417/78.

Di conseguenza, i ricorrenti, denunciata l’illegittimità dei provvedimenti negativi assunti dall’amministrazione a fronte delle richieste di riconoscimento delle indennità previste dall’art. 1 della legge n. 100/1987 e dall’art. 17 e seguenti del D.P.R. 836/1973, chiedono l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la declaratoria del diritto degli stessi al riconoscimento delle indennità relative al trattamento economico per trasferimento d’autorità.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo alle censure dedotte, evidenziando in particolare come nella fattispecie siano stati disposti trasferimenti di sede di servizio a domanda, i quali – come tali – non davano diritto alla corresponsione delle indennità richieste.

All’udienza del 30 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame gli odierni istanti chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità cd. di trasferimento, così come prevista dall’art. 1 della legge n. 100/1987, e della conseguente indennità di prima sistemazione, derivante dalle leggi n. 836/73 e n. 417/78, in conseguenza della nuova assegnazione disposta dall’amministrazione di appartenenza per effetto della soppressione, per esigenze logistiche, del Comando Brigata Bibione e del Comando Brigata Cavallino, cui gli stessi rispettivamente appartenevano, come indicato nell’atto introduttivo del giudizio.

Ricorda il Collegio che in base all’art. 1 della L. n. 100/87, al personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Ciò premesso, richiamato il costante orientamento espresso su identiche fattispecie, la pretesa avanzata dai ricorrenti è fondata.

Invero, nel caso in oggetto, in conseguenza dell’avvenuta soppressione dei Comandi presso i quali i ricorrenti prestavano servizio, è stato disposto un trasferimento d’autorità e non a domanda, così come invece sostenuto da parte resistente a difesa dei provvedimenti impugnati.

Risultano infatti evidenti le esigenze superiori che hanno determinato il movimento del personale, tutto appartenente ai due Comandi soppressi, circostanza oggettiva che consente di individuare la reale natura degli avvicendamenti del personale disposti dall’amministrazione.

Sebbene l’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento da parte del personale appartenete ai Comandi soppressi abbia indotto l’amministrazione a configurare gli avvicendamenti quali trasferimenti " a domanda" e quindi a negare la corresponsione della richiesta indennità, tale circostanza non può influire sulla reale natura dei trasferimenti operati.

La domanda in tali termini presentata dai ricorrenti, non modifica, invero, la natura autoritativa del trasferimento, il quale è senza dubbio alcuno riconducibile nell’ambito del trasferimenti operati d’ufficio per soddisfare le esigenze superiori della stessa amministrazione.

Infatti, il trasferimento dei militari si è reso indispensabile ed inevitabile per effetto dell’avvenuta soppressione dei Comandi di appartenenza, soppressione oggettivamente determinata dal valutazioni superiori operate dall’amministrazione, per effetto della quale ai ricorrenti è stata assegnata la nuova sede di servizio, ancorché individuata tenendo conto delle richieste da questi presentate.

Riconosciuta quindi nel caso di specie la natura autoritativa del trasferimento, il ricorso va accolto con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della L. n. 100 del 1987.

A tale indennità andrà poi aggiunta anche la somma spettante a titolo di indennità di prima sistemazione, la quale consegue di diritto, nella misura a ciascun ricorrente spettante, così come verrà calcolata caso per caso dall’amministrazione intimata.

Da ultimo, poiché l’indennità in questione non ha natura retributiva, non è ad essa applicabile la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, ma sulla somma capitale versata dovranno essere computati soltanto gli interessi legali ex art. 1224 cod. civ. dal sorgere del diritto sino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma complessiva di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annullati i provvedimenti impugnati, condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle indennità spettanti a favore dei ricorrenti, unitamente agli interessi legali da computarsi sulle somme capitali dal sorgere del diritto sino al soddisfo.

Condanna altresì la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, nella somma complessiva di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 05-05-2011, n. 17442 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

O Giancarlo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 12/l/2009 il Tribunale di Livorno condannava F.G. per il delitto di omicidio colposo in danno dell’operaio C.R., verificatosi il (OMISSIS) (decesso del (OMISSIS)) presso il cantiere edile sito in (OMISSIS). All’imputato veniva irrogata la pena di mesi 6 di reclusione, con le attenuanti generiche prevalenti, pena sospesa. Il Tribunale inoltre, trasmetteva gli atti al P.M., onde valutare eventuali responsabilità del costruttore della pompa autocarrata che aveva determinato il sinistro.

L’accusa formulata a carico del F. era costituita dal fatto che, in qualità di dipendente della s.p.a "SALES", addetto all’uso di una pompa autocarrata per calcestruzzo, per negligenza nell’uso del mezzo, aveva determinato l’urto delle tubazioni idrauliche del braccio della pompa con il ponteggio del cantiere, circostanza questa che aveva causato l’avulsione di una valvola di blocco della pressione, con conseguente fuoriuscita di olio, perdita di pressione e discesa repentina del braccio della pompa che rovinava sull’operaio C., intento al lavoro sul solaio del fabbricato in costruzione. Questi riportava gravi lesioni alla testa che lo conducevano alla morte.

2. Con sentenza emessa in data 15/2/2010 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna, concedendo all’imputato anche il beneficio della non menzione. Quanto alla affermazione della penale responsabilità del F., osservava la Corte distrettuale che, dalla C.T. del P.M. e dalle deposizioni testimoniali,era emerso che:

– il giorno dei fatti l’operaio C. si trovava a spargere il cemento su un solaio sito tra il primo ed il secondo piano di una palazzina;

– il calcestruzzo era erogato da una autopompa della soc. SALES azionata dall’operaio F.;

– quest’ultimo si era posizionato sul solaio del fabbricato e comandava l’azionamento della pompa con un telecomando ed a distanza di circa 25 mt. dal mezzo;

– la sua posizione non gli garantiva una perfetta prospettiva del campo di lavoro;

– per effettuare la gettata finale del calcestruzzo, aveva abbassato il più possibile il braccio per consentire di raggiungere la cassaforma più lontana;

– in tale frangete il braccio della pompa, esteso per la sua massima lunghezza di circa 36 mt., era andato ad urtare contro i tubolari di metallo del ponteggio del fabbricato; ciò aveva determinato lo strappo dei bulloni della valvola al cilindro, con compromissione del sistema idraulico della pompa e conseguente caduta del braccio di essa che era rovinato sul C..

La Corte di merito, conformemente al Tribunale, riteneva destituita di fondamento la tesi alternativa difensiva, con cui si identificava la causa della perdita di pressione per la usura dei bulloni di fissaggio della valvola, ciò in quanto il mezzo era stato sottoposto alla manutenzione ordinaria; inoltre se tale fosse stata la origine della disfunzione, la pompa avrebbe già da tempo dato segni di malfunzionamento ed inoltre vi sarebbero dovute essere tracce di fuoriuscita di olio, che invece erano assenti. Il rinvenimento in cantiere di un bullone con la filettatura usurata non era significativo, in quanto non era certo che esso fosse quello della pompa ed inoltre perchè l’urto poteva avere determinato le sfilettature.

Il giudice di merito riteneva che la condotta del F. era stata particolarmente negligente, in quanto questi aveva violato le ordinarie regole di diligenze e non aveva rispettato le norme di utilizzo del mezzo. In particolare aveva tenuto durante l’uso della pompa una posizione che non gli consentiva una corretta visuale;

inoltre non si era fatto coadiuvare da altro operatore in funzione di segnalatore dei movimenti del braccio. Pertanto aveva consentito che il braccio della pompa interferisse con il ponteggio del fabbricato.

Quanto all’eventuale difetto di progettazione, per la vulnerabilità della pompa (e per cui gli atti erano stati trasmessi al P.M.), tale circostanza poteva al massimo costituire una concausa, ma non il fattore eziologico esclusivo dell’evento.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

3.1. la erronea applicazione della legge penale, per non avere valutato la Corte di merito la "causalità della colpa" e cioè se le regole violate fossero preordinate proprio a prevenire l’evento verificatosi. In realtà le norme precauzionali previste nel manuale di istruzione della pompa carrata erano finalizzate a prevenire il rischio che l’urto del braccio meccanico contro ostacoli provocasse la caduta di detti ostacoli (es. ponteggi) o persone ovvero si determinasse la rottura del braccio stesso, ma non avevano considerato in alcun modo la possibilità della rottura della valvola, sicchè l’evento era del tutto imprevedibile e, quindi, non poteva addebitarsi al F. un accadimento che neanche le norme precauzionali di istruzione avevano previsto.

3.2. la violazione di legge ed in particolare dell’art. 41 c.p. Invero il giudice di merito aveva disposto l’inoltro degli atti al P.M., per procedere eventualmente nei confronti del progettista e costruttore della pompa, in ragione del fatto che la valvola di blocco non era protetta e quindi era vulnerabile durante l’uso del braccio in occasione di urti accidentali. Ebbene tale circostanza, lungi dall’essere una concausa del sinistro, era l’unica e determinante causa dell’infortunio mortale, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta dell’imputato e l’evento, degradando l’agire del F. ad occasione ma non a causa del sinistro.
Motivi della decisione

4. Il primo motivo di censura è infondato.

Ha lamentato il ricorrente che l’evento verificatosi non era prevedibile e che le norme cautelari violate non erano finalizzate a prevenire l’evento verificatosi (rottura della valvola con conseguente caduta del braccio della gru), ma ad evitare i rischi che l’urto del braccio meccanico contro ostacoli provocasse la caduta di detti ostacoli (es. ponteggi) o persone ovvero si determinasse la rottura del braccio stesso.

Orbene, va ricordato che la oggettiva violazione della regola cautelare da sola non basta ad integrare la colpa penalmente rilevante, essendo necessaria la prevedibilità dell’evento che fornisce una connotazione soggettiva e non solo normativa a tale elemento costitutivo del reato.

Perchè versi in colpa è necessario quindi che l’agente non solo violi una norma cautelare, ma che possa prevedere (con valutazione effettuata ex ante) che detta violazione possa provocare un determinato evento.

Il problema che si pone è stabilire quale sia il parametro a cui rifarsi per valutare la prevedibilità. In tale caso il punto di riferimento è la figura del c.d. agente modello, non inteso come l’uomo medio, in quanto la pretesa della sua diligenza deve essere rapportata al tipo di attività da svolgere ed all’onere, come nel caso che ci occupa, di informarsi sui rischi della sua attività.

Ciò premesso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità ha statuito che ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, ma non necessita che l’agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi (cass. 4, 5919/1991, Rezza; Cass. 4, 5037/2000, Camposano; Cass. 4, 21513/09, Stocchi).

Più specificamente è stato affermato che "In tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006 Ud. (dep. 06/02/2007), Bartalini, Rv. 235660).

Ne consegue che correttamente è stata ritenuta in capo all’imputato la prevedibilità dell’evento e, quindi, la colpa, perchè a tal fine non è necessario che l’agente si sia rappresentato o fosse in grado di rappresentarsi tutte le conseguenze della sua condotta, posta in essere in violazione delle regole cautelari, ma è sufficiente che egli fosse in grado di rappresentarsi la potenzialità lesiva e quindi di rappresentarsi una serie indistinta di danni. Nel caso di specie, l’imputato ben poteva rappresentarsi che l’interferenza del braccio della gru con i ponteggi avrebbe potuto determinare una situazione di pericolo foriera di danni a cose o persone.

5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Preliminarmente va osservato che la motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla ricostruzione del fatto (effettuata dai giudici di merito conformemente, sia in primo che in secondo grado di giudizio) e che riconduce alla rottura della valvola idraulica della gru la causa della perdita di pressione del suo braccio e la sua caduta, è coerente e non manifestamente illogica e, pertanto, insindacabile in questa sede di legittimità.

Ciò premesso, il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 41 c.p., per non avere il giudice di merito ritenuto l’assenza di protezione della valvola e, quindi, la sua vulnerabilità agli urti, una causa preesistente da sola idonea a determinare l’evento. E’ noto che l’art. 41 c.p. disciplina l’incidenza delle concause sul rapporto di causalità.

Detta norma, nel comma 1, prevedendo che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità, sancisce un principio di equivalenza causale; ed al comma 2, laddove dispone che "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l’evento", fornisce un parametro di diritto positivo onde individuare quando una condotta da occasione diviene causa di un determinato evento.

Questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato ha statuito che sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato, sicchè non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato (ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11954 del 26/01/2010 Cc. (dep. 26/03/2010), Palazzolo, Rv. 246549).

Nel caso di specie il giudice di merito, con coerente e logica motivazione, facendo buon governo dell’art. 41 c.p., pur riconoscendo alla causa preesistente, costituita dal difetto di protezione della valvola, un’efficacia causale, tanto da trasmettere copia degli atti al P.M. per eventuali iniziative nei confronti del costruttore, ha ritenuto però determinante eziologicamente la negligente condotta del F. il quale, attraverso uno scorretto utilizzo della gru, in violazione di regole cautelari specifiche e di ordinaria prudenza, ha determinato il contatto del braccio della gru con il ponteggio, ponendo in essere in tal modo una ineliminabile condizione determinativa dell’evento, senza la quale esso non si sarebbe verificato pur in presenza della indicata causa preesistente.

Alla luce di quanto detto, valutata la infondatezza dei motivi di ricorso, si impone il suo rigetto. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.