Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 24-05-2011, n. 20554 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con istanza del 19 maggio 2010 S.Y., detenuto presso la Casa circondariale di Mamone Lode (Nuora), ha chiesto alla Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, l’applicazione, in sede di esecuzione, della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:

1. sentenza del 21 aprile 2004 del Tribunale per i minorenni di Genova, irrevocabile il 21 novembre 2004, di condanna alla pena di otto mesi di reclusione e settecento Euro di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, commesso in (OMISSIS);

2. sentenza del 20 luglio 2005 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova, irrevocabile il 19 dicembre 2005, di condanna alla pena di tre mesi di reclusione e seicento Euro di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, commesso in (OMISSIS);

3. decreto penale del 12 luglio 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 12 luglio 2006, irrevocabile il 3 ottobre 2006, di condanna alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3;

4. sentenza del 2 dicembre 2005 del Tribunale di Genova, confermata dalla sentenza del 1 febbraio 2007 della Corte d’appello di Genova, irrevocabile il 23 marzo 2007, di condanna alla pena di sei mesi di reclusione e millecinquecento Euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso in (OMISSIS);

5. sentenza del 7 marzo 2007 del Tribunale per i minorenni di Genova, irrevocabile il 19 giugno 2007, di condanna alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, commesso in (OMISSIS);

6. sentenza del 9 maggio 2007 del Tribunale per i minorenni di Genova, irrevocabile l’8 aprile 2008, di condanna alla pena di sei mesi di reclusione e trecento Euro di multa per il reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, commesso in (OMISSIS);

7. sentenza del 9 aprile 2008 della Corte d’appello di Genova, irrevocabile il 15 gennaio 2009, di condanna alla pena di cinque anni di reclusione e tremila Euro di multa per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, artt. 628, 110 e 648 cod. pen., e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter.

2. Con ordinanza del 22 luglio 2010 la Corte d’appello di Genova ha accolto l’istanza con riguardo ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2), 4) e 7), per quest’ultima limitatamente al reato di cessione di sostanze stupefacenti, tenuto conto della riconducibilità al medesimo iniziale disegno criminoso di detti reati, aventi la stessa natura e commessi "nel volgere di pochi mesi l’uno dall’altro", e, avuto riguardo alla significativa reiterazione dei detti delitti, ha rideterminato la pena complessiva in un anno e sei mesi reclusione e duemilaseicento Euro di multa.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del suo difensore, il condannato, che ne chiede l’annullamento denunciando, con quattro motivi, violazione di legge, in riferimento all’art. 81 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen. e, con riguardo all’ultimo motivo, anche dell’art. 163 cod. pen., e vizio di motivazione.

Il ricorrente, in particolare, censura:

3.1. l’erronea esclusione del vincolo della continuazione tra tutti i reati di cui alle decisioni indicate in istanza, sul rilievo che i reati di furto e ricettazione sono stati commessi nello stesso contesto temporale dei reati di cessione di sostanza stupefacente, allo scopo di acquistare la stessa per uso personale, da esso ricorrente privo di permesso di soggiorno e in condizioni di precarietà, tanto da aver fornito false generalità e non avere ottemperato all’ordine di lasciare, una volta espulso, il territorio nazionale;

3.2. la contraddittoria esclusione del nesso teleologia) tra i reati di cui alle sentenze sub 5), 6) e 7), pur dopo essere stato dato atto che "le condanne riguardano reati contro il patrimonio commessi, per gruppi, con modalità analoghe e in tempi ravvicinati", con omissione della valutazione dell’applicabilità della continuazione anche per gruppi di reati;

3.3. l’erroneità del calcolo effettuato per la determinazione della pena complessiva, che per il disposto aumento della pena base pari a due anni di reclusione e duemila Euro di multa nella misura di due mesi di reclusione e duecento Euro di multa per i reati di cui alle sentenze sub 1), 2) e 4), doveva essere di un anno e due mesi di reclusione e duemiladuecento Euro di multa e non di un anno e sei mesi di reclusione e duemilaseicento Euro di multa;

3.4. l’omessa valutazione dell’applicabilità della sospensione condizionale della pena complessivamente irrogata, già riconosciuta da alcune delle sentenze indicate ed esplicitamente richiesta con il ricorso.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 5) e 6) dell’istanza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. A norma dell’art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen..

Tale possibilità in sede esecutiva ha, tuttavia, carattere sussidiario e suppletivo rispetto all’applicazione nella competente sede di cognizione, stante il carattere meno completo dell’accertamento e la presenza dei limiti imposti dall’art. 671 cod. proc. pen. e artt. 187 e 188 disp. att. cod. proc. pen., e perchè suppone che l’applicazione della disciplina del reato continuato non sia stata esclusa dal giudice della cognizione (tra le altre, Sez. 6, n. 225 del 13/01/2000, dep. 08/05/2000, P.G. in proc. Mastrangelo e altri, Rv. 216142; Sez. 2, n. 44310 del 04/11/2005, dep. 05/12/2005, Soma e altro, Rv. 232855; Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, dep. 08/04/2010, Fimiani, Rv. 246664).

In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, non identificabile con un generico programma delinquenziale o con un’abitualità criminosa, non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei a essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa, come facenti parte di un tutto unico, le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 1587 del 01/03/2000, dep. 20/04/2000, D’Onofrio, Rv. 215937; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen., che può operare anche fra gruppi di reati ove ideati preventivamente in maniera unitaria (Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, dep. 17/12/2009, Maniero, Rv. 245472), la "cognizione" del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere "in continuazione".

Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione (tra le altre, Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004, dep. 22/04/2004, D’Aria, Rv. 229826; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, dep. 02/03/2007, Aloisio e altri, Rv. 236261; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, dep. 14/04/2010, Russo, Rv. 246840).

3. L’ordinanza della Corte d’appello di Genova non è conforme a tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, poichè ha omesso di indicare i parametri giuridici presi in considerazione per pervenire, alla luce delle risultanze processuali, alla decisione adottata.

La Corte, infatti, si è limitata a dichiarare sussistente il vincolo della continuazione tra gli episodi di cessione di sostanza stupefacente, oggetto esclusivo delle sentenze sub 1), 2) e 4) e parziale della sentenza sub 7), sulla base della ritenuta omogeneità delle violazioni e della contiguità temporale tra le stesse, ritenendo in tali limiti accoglibile l’istanza proposta.

Tali considerazioni non sono state tuttavia correlate agli elementi desumibili dai fatti esaminati nelle singole sentenze, richiamate nella premessa dell’ordinanza impugnata, delle quali è stata chiesta l’unificazione per continuazione, nè al contenuto dell’istanza.

4. Con riferimento ai reati diversi da quelli unificati per continuazione, e consistenti in reati contro il patrimonio e nella violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, già unificata per continuazione con il reato di cessione di sostanza stupefacente e con i reati di rapina e di ricettazione con la sentenza su 7), la Corte, che ha richiamato i criteri di valutazione proposti dal difensore e prospettati in modo analogo per gruppi di reati con riguardo alle "modalità analoghe" e ai "tempi ravvicinati" della loro commissione, non ha espressamente disatteso le deduzioni difensive, ma ha ritenuto che l’istanza potesse trovare accoglimento limitato agli episodi di spaccio.

La Corte in tal modo non solo non ha correttamente interpretato ed esattamente applicato le disposizioni normative in materia, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ma è incorsa in palese carenza di motivazione, non emergendo dal provvedimento impugnato l’analisi dei dati concreti ai quali è stata ancorata l’espressa e apodittica valutazione.

5. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio alla Corte d’appello di Genova, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-06-2011, n. 22739 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

v. Provini in sost. avv. Cilia.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione E.I.O. avverso l’ ordinanza in data 26 febbraio 2010 con la quale il Tribunale di Massa ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace, di condanna per il reato di lesioni personali volontarie in danno di L.M., fatto commesso nel 2008.

Il Tribunale aveva evidenziato che la sentenza del Giudice di pace, con la quale era stata solo irrogata la pena e non anche emesse statuizioni civili, non era appellabile, come disposto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37.

Riteneva anche che non potesse farsi luogo a conversione dell’appello in ricorso per cassazione dal momento che l’imputato aveva soltanto posto questioni attinenti al merito e non anche riconducibili a motivi validi ai fini del ricorso per cassazione.

Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5.

Invero, alla stregua di un consistente orientamento giurisprudenziale al giudice non sarebbe consentito negare la conversione del mezzo di gravame, sindacando la natura dei motivi proposti.

In secondo luogo anche tale sindacato sarebbe manifestamente erroneo poichè la difesa, proponendo il vizio del travisamento della prova (nella specie il certificato del pronto soccorso) avrebbe illustrato un motivo valido anche ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, secondo il disposto dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

Tanto premesso, questa Corte preliminarmente osserva che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perchè in violazione del disposto dell’art. 568 c.p.p., comma 5. E l’appello a suo tempo presentato nell’interesse dell’imputato, deve essere da questa stessa Corte qualificato come ricorso e trattenuto con la conseguente trattazione.

Trattazione che nella specie conduce a declaratoria di inammissibilità dello stesso perchè fondato su ragioni diverse da quelle consentite dall’art. 606 c.p.p..

A questa decisione e segnatamente al previo annullamento della ordinanza di inammissibilità del giudice dell’appello, conduce senza ombra di dubbio la giurisprudenza di legittimità e segnatamente l’orientamento, evocato correttamente nel ricorso, secondo cui in tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente, stante la "ratio" dell’art. 568 c.p.p., comma 5, intesa a valorizzare il "favor impugnationis" (Rv. 243888). Si tratta di un principio che costituisce la reiterazione delle conclusioni raggiunte con sentenza delle Sezioni unite N. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221. Nel corpo di tale decisione si è dato atto del tortuoso percorso normativo che ha portato alla approvazione dell’attuale testo dell’art. 568 c.p.p., comma 5, norma in riferimento alla quale, nella Relazione preliminare al codice si scrisse che "Esce invece rafforzato, perchè ripetuto ancora nella legge delega, il principio della conversione delle impugnazioni, che non può quindi riguardare, come continua a sostenere una parte della giurisprudenza, solo i casi in cui sia ravvisabile un errore della parte che ha proposto l’impugnazione non consentita. Deve quindi ritenersi prevalente esclusivamente la volontà intesa comunque a sottoporre a sindacato la decisione impugnata, sindacato che non può evidentemente non aversi se non nella sede e con le modalità previste dalla legge in ordine al tipo di reato ritenuto o di procedimento al quale esso si attaglia".

Con l’unico limite all’operatività dell’art. 568 c.p.p., comma 5, ricordato dalle stesse Sezioni unite, dato dalla oggettiva impugnabilità del provvedimento, nel senso che, difettando quest’ultima, la possibilità di "convenire" il mezzo non consentito proposto in quello legalmente previsto verrebbe, per ciò stesso, meno. Le Sezioni unite, nella citata sentenza Bonaventura, hanno anche evidenziato che il principio da esse enunciato comportava il superamento di quello formulato nella precedente sentenza – delle stesse Sezioni unite – ricorrente Nexhi. Questa era la decisione nella quale si era affermato che "il precetto di cui all’art. 568 cod. proc. pen., comma 5 secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi:

ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perchè la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità".

Si legge infatti nella sentenza Bonaventura, che "nell’ottica interpretativa esposta, rimane superato il "dictum" della sentenza 26/1/98 "Nexhi", la quale, riprendendo sostanzialmente il principio già affermato nella pronuncia "Fazioli" del ’74, argomenta ancora in termini di "interno volere", fa leva sui concetti di "salvezza" della volontà reale dell’interessato e di "modifica" o "trasformazione" della stessa, per inferirne che solo nel primo caso troverebbe applicazione l’art. 568/5 e non anche nel secondo, che dovrebbe portare, invece, a sanzionare con l’inammissibilità la pretesa infondata della parte. Tale decisione, in verità, appare ancora condizionata dall’acceso dibattito verificatosi nella vigenza del codice di rito abrogato e restringe notevolmente – almeno in tesi – il campo operativo della" clausola didattica" ex art. 568 c.p.p., comma 5, la cui portata innovativa non può che porsi, invece, in termini di definitivo superamento di ogni "riserva negativa" che poteva avere una ragion d’essere prima della riforma del ’88. Il richiamo al concetto di "modifica" della reale volontà dell’impugnante non riveste carattere di decisività, posto che talvolta è la stessa legge processuale a prevedere (sia pure per fini diversi) la "rettifica" della volontà dell’impugnante, come avviene nel caso dell’art. 580 c.p.p., che detta la regola della conversione in appello del ricorso per cassazione. Si vuole, in sostanza, sottolineare che l’automatica "conversione" di un’impugnazione non consentita in quella consentita, a prescindere da qualunque indagine sulla mera attribuzione erronea del nomen iuris o sulla consistenza strutturale dell’atto di gravame e avuto riguardo unicamente alla sussistenza di una voluntas impugnationis, è compatibile con la disposizione dell’art. 568, comma 5, comportando ciò, in linea con la ratio di tale norma, non già la trasformazione o la modifica dell’atto di gravame, considerato nella sua oggettiva essenzialità, quale espressione di una precisa volontà sollecitatoria di sindacato sul provvedimento non condiviso, ma più semplicemente l’incanalamento sul giusto binario della procedura attivata, o se si vuole, il mutamento di direzione della volontà dell’impugnante solo sul piano strumentale e non su quello della destinazione finale".

Orbene è di tutta evidenza che l’orientamento giurisprudenziale applicato nel processo in esame dal Tribunale di Massa e costituente invero espressione di un pensiero ancora ripetuto da parte della giurisprudenza di questa Corte (vedi Rv. 245150; Rv. 236521; Rv.

217524) deve ritenersi, al pari della sentenza Nexhi al quale fa implicito riferimento, superato e non più condivisibile.

Basterà qui considerare che la giurisprudenza in questione o è antecedente alla sentenza Bonaventura (vedi rv 217524) o semplicemente richiama la sentenza Nexhi senza dare atto di considerare il sopravvenuto mutamento del pensiero delle Sezioni unite (così rv 236521; rv 245150).

In conclusione la ordinanza di inammissibilità deve essere annullata senza rinvio.

Il gravame, da trattenersi qui come ricorso, secondo il percorso già enunciato nella sentenza Bonaventura, è comunque da dichiarare inammissibile. Infatti con esso si chiede la rivalutazione anche della attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sarebbero suffragate, secondo la difesa, da un certificato medico in realtà completamente travisato nel suo contenuto dal giudice del merito. La categoria del travisamento della prova è però evocata in maniera del tutto inappropriata dal ricorrente posto che la stessa serve unicamente a far rilevare il vizio di motivazione in cui sia incorso il giudice ritenendo esistente una prova – oltretutto dal carattere decisivo – invece inesistente o viceversa inesistente una prova positivamente entrata nel processo; serve, in altri termini a verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto (vedi Rv. 237588; Rv. 238215). Nella specie si è fuori da tale perimetro posto che l’impugnante ha in sostanza solo chiesto la correzione di una valutazione non condivisa del detto certificato medico. In esso era infatti attestata, ad avviso della difesa, la percezione di una sensazione dolorosa, da parte della PO, al polso destro e sinistro nonchè l’assenza di limiti funzionali al ginocchio.

In conclusione, ad avviso della difesa la attestazione di dolore che si ricaverebbe dal certificato sarebbe limitata solo al polso e non anche al ginocchio, del quale si diceva solo ed esclusivamente che non presentasse limitazione funzionale. E se ciò era vero, prosegue la difesa nel gravame, sarebbe errata anche la affermazione del giudice di pace secondo cui il quadro clinico emergente dal detto certificato era compatibile con le accuse della persona offesa:

questa infatti aveva riferito di uno schiaffo al volto e di un calcio al ginocchio di cui non era traccia nella certificazione medica.

In tal modo, tuttavia, si è articolato un motivo di gravame che non afferisce all’apprezzamento da parte del giudice di pace di una prova inesistente o palesemente diversa dal risultato accreditato in sentenza: più semplicemente, si è sviluppata una critica al modo col quale il Giudice medesimo ha apprezzato, nell’esercizio dei poteri interpretativi di cui pure era titolare, il tenore del detto documento : un documento in relazione al quale, oltretutto, va escluso il carattere della decisività (richiesto invece in tema di travisamento della prova), atteso che non è stato ritenuto prova del reato ma soltanto elemento di riscontro alle prove fondanti della accusa: costituite, queste, dalle accuse della persona offesa e della madre della stessa.

Il certificato, invero, è stato considerato come indicativo di elementi che erano "compatibili" con le dichiarazioni delle donne, ossia erano la espressione di apprezzamenti medici rientranti nella cornice probatoria già delineata in precedenza, a nulla rilevando che non contenesse esattamente il riscontro di tutte e di ciascuna delle azioni delittuose descritte dalla donna.

Non è infatti illogico un simile apprezzamento, tenuto conto che non ogni gesto lesivo lascia, quantomeno nelle immediatezze, tracce di sè.

Anche la deduzione che il certificato riferisse di dolore al ginocchio è certamente il frutto di una interpretazione che può ritenersi illogica ma non certamente – con riferimento al caso di specie – travisata.

Il certificato contiene infatti la menzione della visita al ginocchio destro, del quale si riferisce subito dopo il rilievo del dolore al polso, con la conseguenza che non è certamente frutto di travisamento ma di interpretazione, la conclusione del giudice secondo cui la menzione del ginocchio destro in quella occasione era indicativa del fatto che l’attenzione del medico era stata portata proprio, dalla paziente, su tale arto per una ragione analoga a quella che riguardava il polso, con la differenza che la dolorabilità non aveva fatto rilevare, al medico, una limitazione funzionale dell’arto.

Esula in conclusione la illustrazione di un apprezzabile travisamento della prova mentre deve ritenersi che l’impugnante ha inteso far valere null’altro che una personale ricostruzione della vicenda, prescindente dalla valutazione di Giudice che si era basato sulle conformi e convergenti dichiarazioni della persona offesa e di altra teste oculare.

D’altra parte, la critica al giudizio di attendibilità delle due testi è formulato anch’esso sulla base di censure di fatto, come tali non apprezzabili in questa sede.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza del 26 febbraio 2006 del Tribunale di Massa e qualificata come ricorso l’impugnazione dell’imputato, lo, dichiara inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 22998 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.L. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 20 giugno 2008, con il quale la Corte di appello di Venezia ha rigettato la domanda di equa riparazione da loro proposta, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti alla Corte dei conti con ricorso del 20 ottobre 1997 e conclusosi con sentenza di rigetto del 28 marzo 2007.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata al controricorrente in ordine alla nullità delle procure alla lite rilasciate dai ricorrenti, autenticate mediante l’apposizione di un timbro recante la dicitura "E’ autentica", vergata da un tratto di penna non accompagnato dall’indicazione a stampa dell’autore della sottoscrizione, con conseguente incertezza sulla provenienza dell’autentica della sottoscrizione stessa dal legale che ha sottoscritto il ricorso per cassazione. Osserva il collegio che il segno grafico apposto in calce alle procure alla lite, sotto la dicitura "E’ autentica", corrisponde pienamente alla sottoscrizione del ricorso per cassazione, apposta in corrispondenza del nome e cognome, scritti con caratteri a stampa, del difensore dei ricorrenti. A tale riguardo, deve ritenersi che l’identità del segno grafico, apposto come sottoscrizione del difensore al fine di autenticare la firma del ricorrente, rispetto a quello apposto in calce al ricorso (in corrispondenza del nome scritto a stampa del legale), comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo, dovendo escludersi che tale firma possa attribuirsi a persona non identificabile (Cass. 2011/13630).

Con un unico motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia rigettato la domanda, ritenendo che, per effetto della inequivoca normativa esistente e delle interpretazioni giurisprudenziali espresse al più alto livello, anche costituzionale, i ricorrenti non potevano non essere consapevoli dell’infondatezza delle proprie istanze, con la conseguenza che la certezza dell’esito infausto della causa escludeva l’esistenza del danno da patema d’animo per eccessiva durata del giudizio. Il ricorso è fondato.

Infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria.

Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 2006/7139; 2008/24269;

2010/9938).

La Corte di appello di Venezia – nel rigettare il ricorso osservando che la palese infondatezza della domanda proposta davanti alla Corte dei conti e la certezza, da parte dei ricorrenti, dell’esito infausto della causa escludevano l’esistenza del danno da patema d’animo per eccessiva durata del giudizio – non si è uniformata all’orientamento sopra enunciato e il decreto impugnato deve essere conseguentemente annullato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Si deve, in primo luogo, osservare che non si rinvengono in atti elementi che, alla stregua del principio in precedenza enunciato, consentano di ritenere che i ricorrenti, pur proponendo una domanda priva di fondamento, abbiano promosso una lite temeraria in difetto di una condizione soggettiva di incertezza e che pertanto non si sia nella specie verificato il pregiudizio morale conseguente all’eccessiva durata della causa, tenuto conto che questo si verifica di regola come effetto della violazione medesima e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2005/21088; 2006/7139).

Rilevato che il giudizio presupposto è stato promosso davanti alla Corte dei conti con ricorso 20 ottobre 1997 ed è stato definito con sentenza del 28 marzo 2007, la durata complessiva di tale giudizio va stabilita in nove anni e cinque mesi, con conseguente superamento nella misura di sei anni e cinque mesi del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione.

Il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009.

Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato", e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata.

Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819). Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere a ciascuno dei ricorrenti, in relazione ad una durata non ragionevole di sei anni e cinque mesi, l’indennizzo di Euro 5.700,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 5.700,00 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 2.500,00 di cui Euro 1.300,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26685

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.I. ricorre in cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Potenza il 26.10.2010 relativamente al procedimento penale n. 2496/2010 RG GIP per il delitto di cui all’art. 590 c.p..

Si denuncia violazione di legge ed in particolare del diritto al contraddittorio per non essere stata disposta l’udienza camerale ex art. 410, comma 2, nonostante fosse stata presentata rituale opposizione con la richiesta di nuove indagini e con l’indicazione specifica dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova.

Con parere scritto il procuratore Generale, nella persona del dott. Alfredo Montagna, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento.

Il ricorso va accolto essendo fondato il motivo esposto, poichè risulta essersi in realtà verificata la denunciata situazione e deve, quindi, riconoscersi la nullità dell’impugnato provvedimento.

Invero, dallo stesso provvedimento impugnato, emerge che il GIP non ha dato atto della rituale opposizione proposta, in data 22.04.2010 presso la segreteria della Procura della Repubblica di Potenza, dalla parte offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il cui avviso le era stato debitamente notificato il 16 aprile 2010.

Dunque, poichè il provvedimento di archiviazione non fa riferimento all’opposizione e che, pertanto, la stessa non è stata valutata dal GIP che ha emesso il decreto de plano, tale omissione colpisce in radice il diritto al contraddittorio proprio dell’udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., ribadito dall’art. 409 c.p.p., comma 6, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso. (Corte Cost. n. 353 1991 e n. 413 del 1994; Cass. 9-7-92 n.2832 RV. 191070; Cass. 28-10-94 n.3711 RV. 200610.) S’impone pertanto l’annullamento con rinvio del decreto de quo con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza onde si proceda con l’osservanza dei debiti incombenti.

P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.