Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 26837 Divisione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23-10-2000 P.G. ed P.E. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di P.V.L. e B.S. e, premesso di essere comproprietarie "pro indiviso" in virtù di successione ereditaria della quota complessiva di « dell’immobile costituito da una villetta bifamiliare sita in (OMISSIS), chiedevano lo scioglimento della comunione sussistente su tale bene con le parti convenute.

Si costituivano in giudizio i convenuti non contestando il diritto delle attrici alla divisione e chiedendo lo scioglimento della comunione.

Con sentenza del 22-5-2002 il Tribunale di Varese disponeva la divisione del compendio immobiliare assegnando al P. ed alla B. "pro indiviso" tra loro la porzione immobiliare contraddistinta dal lotto C/1 del progetto divisionale contrassegnato dalla lettera "C" dell’elaborato peritale, con obbligo di versamento di un conguaglio in favore delle attrici di Euro 315,00, ed a queste ultime "pro indiviso" tra loro la porzione immobiliare contraddistinta dal lotto C/2 del progetto divisionale contrassegnato dalla lettera "C" del suddetto elaborato peritale.

Proposta impugnazione da parte di P.E. e di P. G. cui resistevano P.L. e B.S. la Corte di Appello di Milano con sentenza del 22-8-2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assegnato agli appellati "pro indiviso" tra loro la porzione immobiliare contraddistinta dal lotto B/1 del piano divisionale contrassegnato dalla lettera "B" del predetto elaborato peritale con obbligo di versamento a titolo di conguaglio in favore delle appellanti di Euro 29,00, oltre ad Euro 155,00 per la realizzazione, da parte di costoro, dei gradini di accesso all’area comune del passo carraio, ed ha assegnato a queste ultime "pro indiviso" tra loro la porzione immobiliare contraddistinta dal lotto B/2 del piano divisionale contrassegnato dalla lettera "B" del l’elaborato stesso.

Per la cassazione di tale sentenza P.E. e P. G. hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi cui P.L. e B.S. hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di appello con il quale le esponenti avevano evidenziato che sarebbe stato opportuno, onde evitare futuri contrasti, disporre la divisione anche del cancello di accesso veicolare posto sul lato posteriore del compendio e del locale caldaia; invero la Corte territoriale non ha spiegato per quale ragione la preoccupazione delle appellanti di evitare contrasti dalle parti in prossimità dell’ingresso veicolare fosse infondata.

Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, sostengono che il giudice di appello ha ritenuto in maniera del tutto apodittica che gli interventi necessari a realizzare la divisione del suddetto accesso veicolare e del locale caldaia sarebbero stati particolarmente dispendiosi economicamente, posto che non esisteva in atti alcuna valutazione economica al riguardo, non avendo il CTU esaminato tale aspetto della controversia; neppure era comprensibile la ragione per la quale la semplice previsione di dividere una rampa già esistente e l’eventuale installazione di due cancelli in luogo di uno solo secondo la Corte territoriale avrebbe stravolto l’assetto del terreno circostante.

Le ricorrenti sottolineano poi il carattere di decisività della questione relativa alla divisione dell’accesso carraio, atteso che tutta la vicenda processuale trae origine dall’esigenza di evitare occasioni di scontri parentali tra soggetti che vivono a stretto contatto e tra t quali corrono pessimi rapporti.

Con il terzo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1112 c.c., artt. 184, 196 e 209 c.p.c., assumono che la sentenza impugnata ha omesso di motivare le ragioni per le quali non ha ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio o quantomeno di richiamare il CTU geometra S. al fine completare l’indagine peritale in ordine alla richiesta di divisione dell’accesso carraio e del locale caldaia, consentendo così di accertare l’opportunità o meno degli interventi a tal fine necessari non sulla base di apodittiche convinzioni, ma di dati tecnici indispensabili ai fini della decisione; le ricorrenti poi aggiungono che, alla luce dell’art. 1112 c.c., che espressamente dispone che lo scioglimento della comunione può essere escluso solamente nel caso in cui le cose da dividere, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate, la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali una rampa ed un locale caldaia, se divisi, avrebbero cessato di servire al loro uso.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello ha disatteso l’assunto delle appellanti secondo cui, per evitare futuri contrasti tra le parti, sarebbe stato opportuno prevedere la divisione sia del cancello di accesso veicolare posto sul lato posteriore del compendio, realizzando un duplice accesso anche sul retro, sia del locale caldaia posto nel piano seminterrato; in proposito ha rilevato che i predetti interventi apparivano particolarmente dispendiosi economicamente e, per quanto riguarda il primo, ha evidenziato che lo stesso avrebbe comportato inoltre un gravoso ed irrazionale stravolgimento dell’assetto del terreno circostante (ovvero divisione dell’accesso carraio esistente mediante muretto, paletti e rete, allargamento della rampa di accesso, sistemazione delle due rampe di accesso, installazione di due cancelli carrai motorizzati, il tutto secondo le indicazioni del CT geometra Z.).

Orbene alla luce di tali elementi è agevole osservare che il convincimento in proposito espresso dalla Corte territoriale è frutto di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

La sentenza impugnata, invero, richiamandosi alle valutazioni al riguardo espresse dal CTU, ha illustrato sufficientemente le ragioni che inducevano a ritenere non opportuna la divisione del suddetto cancello di accesso veicolare e del locale caldaia, ragioni consistenti nel costo eccessivo degli interventi che tale divisione avrebbe comportato e, per quanto attiene alla divisione dell’accesso carraio, rappresentate anche da una notevole ed illogica alterazione dello stato dei luoghi che le diverse opere a tal fine necessarie avrebbero determinato; pertanto gli inconvenienti evidenziati hanno condotto logicamente a mantenere indiviso sia l’accesso carraio sia la caldaia, ed a ritenere quindi irrilevante la deduzione delle appellanti, posta a base della loro richiesta di divisione di tali beni, di scongiurare ulteriori dissidi tra le parti; è poi appena il caso di osservare che la Corte territoriale, avendo evidentemente considerato esaurienti gli elementi di valutazione al riguardo forniti dal CTU, ha ritenuto implicitamente superfluo disporre nuovi accertamenti di carattere tecnico in proposito.

Con specifico riferimento poi al profilo di censura sollevato con il terzo motivo di ricorso secondo cui il giudice di appello non avrebbe spiegato perchè fa rampa di accesso carraio ed il locale caldaia, se divisi, avrebbero cessato di servire all’uso cui erano destinate, occorre rilevare che la "ratio decidendi" della sentenza impugnata non risiede in tale previsione (e pertanto la dedotta violazione dell’art. 1112 c.c. è infondata), ma, come si è esposto, negli inconvenienti di carattere economico e di stravolgimento dell’assetto del terreno circostante che l’invocata divisione dei suddetti beni avrebbe comportato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-09-2011, n. 5132 Armi da fuoco e da sparo Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor R. I. esponeva dinanzi al Tar Calabria, sede di Catanzaro di aver presentato alla Prefettura di Cosenza istanza tesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola, sussistendo i presupposti di cui all’art. 42 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, ma che l’organo del Governo, dopo aver comunicato preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/90, con provvedimento di data 11 febbraio 2008, notificato in data 4 marzo 2008, rigettava la domanda proposta.

Avverso tale provvedimento negativo, il ricorrente presentava ricorso gerarchico al Ministero dell’Interno che, con provvedimento di data 17 settembre 2008, lo rigettava confermando le motivazioni del diniego prefettizio.

Avverso entrambi i provvedimenti insorgeva il ricorrente denunciando, con un unico complesso motivo di ricorso: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 R.D. 773/1931. Eccesso di potere sub specie di travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità e contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta, carenza assoluta di motivazione del provvedimento adottato dal Ministero".

Il Tar respingeva il ricorso.

Con atto di appello ritualmente notificato e depositato il signor I. sostiene dinanzi a questo Consiglio di Stato la erroneità della sentenza del Tar in particolare in relazione alla motivazione contraddittoria e erronea.

L’amministrazione si è costituita senza depositare memorie.

All’udienza del 27 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appellante espone di essere titolare della omonima azienda agricola specializzata nella coltivazione e vendita all’ingrosso di generi ortofrutticoli, con un notevole volume d’affari. Parte delle vendite dell’azienda avviene presso i mercati ortofrutticoli, al cui interno, per antica consuetudine, le transazioni avvengono mediante denaro contante per lo più nel cuore della notte, in ambienti notoriamente frequentati da soggetti pericolosi tant’è che più volte imprenditori agricoli sono rimasti vittima di aggressioni.

A fronte di tali ragioni, il Prefetto ha ritenuto di non concedere il titolo abilitativo richiesto, con un provvedimento la cui motivazione, secondo l’appellante, consisterebbe in una mera enunciazione di petizioni di principio. Da qui, il denunciato vizio di violazione di legge e in specie dell’art 42 T.U. 773/1931, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, nonché difetto di motivazione.

L’appellante sostiene che nella fattispecie si verte in una situazione di accertato bisogno che avrebbe dovuto essere adeguatamente apprezzata dal Prefetto.

Il Tar a sua volta ha sottolineato che il rilascio della licenza in questione non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva la quale già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi.

Onde superare tale generale divieto occorre dimostrare le particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi dell’arma, così da integrare la motivata eccezione alla generale regola rappresentata dal suddetto divieto.

3. Le argomentazioni del Tar meritano conferma.

Va ricordato che nel nostro ordinamento non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e porto di armi, costituendo anzi il rilascio del porto d’armi una eccezione circondata da particolari cautele, in cui l’Amministrazione è titolare di un potere ampiamente discrezionale dovendo essa valutare le condizioni soggettive che sorreggono la licenza di porto di armi con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la conseguenza che su tale valutazione il giudice amministrativo è titolare di un sindacato sul vizio di eccesso di potere limitato alla valutazione della congruità e della logicità della motivazione.

Da tali premesse deriva che in materia incombe sull’istante l’onere di provare il bisogno dell’arma non incombendo all’Amministrazione l’onere di motivare in ordine alla non necessità della stessa, dovendo essa limitarsi a valutare se i dati allegati dall’istante al fine di ottenere l’eccezionale rilascio della licenza, siano concreti e sufficienti a pervenire a tale risultato (Cons. di Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2450).

Nel caso in esame, il provvedimento del Prefetto fornisce puntuale esternazione delle ragioni che hanno condotto ad assumere il diniego al porto di pistola. Il provvedimento, infatti, ha esplicitamente analizzato i motivi posti a base della richiesta formulata dall’interessato precisando come la mera necessità, evidenziata dallo sesso, di portare somme di denaro, nell’interesse dell’azienda agricola di cui è titolare, non costituisca " ex se" valido motivo per il rilascio del titolo di polizia, atteso che la connessa esigenza di sicurezza può agevolmente essere soddisfatta mediante il ricorso alle diffuse forme bancarie sostitutive dei pagamenti e incassi in contanti potendosi ben modificare una prassi che non risulta in alcun modo obbligata, ove si ritenga che questa comporti rischi di qualche genere – anche a prescindere dall’ipotesi che il largo impiego di denaro contante abbia in realtà lo scopo non dichiarato di eludere i controlli fiscali o di altro tipo.

Si aggiunga che dalle risultanze istruttorie, risulta che l’appellante non ha mai subito atti di intimidazione o di offesa, idonei ad integrare il prescritto requisito del "dimostrato bisogno", durante lo svolgimento della propria attività.

4. In conclusione, deve ritenersi legittimo il provvedimento prefettizio di rigetto, dato che il rilascio dell’autorizzazione, in mancanza di precisi elementi fattuali, non può essere concesso sulla base di un’affermata, potenziale e probabilistica sussistenza di pericolo, come conseguenza dell’attività professionale di commerciante svolta dal ricorrente.

L’appello pertanto deve essere respinto e la sentenza del Tar confermata.

5.Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-01-2012, n. 901 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo

che, con il decreto impugnato la corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da D.L.M. condannando il ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 3.500, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione del ridimensionamento della domanda e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza;

che, con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e un vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite;

che l’amministrazione intimata resiste con controricorso. In via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè notificato presso l’avvocatura distrettuale.

Motivi della decisione

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata poichè la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, resta sanata dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, rendendo superflua la rinnovazione della notificazione (vedi per tutte Sez. 1, Sentenza n. 11715 del 1/08/2003);

che "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 cod. proc. civ., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009; Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976);

che, peraltro, appare fondata la censura dal punto di vista motivazionale in relazione all’avvenuta integrale compensazione delle spese in quanto se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può giustificare detta regolazione non è neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Sez. 1, ordinanza n. 5598 del 2010);

che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione di un terzo delle spese del giudizio, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di merito;

che l’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di questa fase;

che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione di due terzi delle spese del giudizio di merito, che per l’intero liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, nonchè della metà delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – Prima, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-02-2012, n. 2894 Reintegrazione o spoglio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il pretore di Albano Laziale, con sentenza n. 75 del 1990, su istanza di Ce.Ma. condannava G.M. e gli eredi di Ca.Pi., deceduto nelle more del giudizio, a reintegrare la ricorrente nel possesso di un suo terreno con sovrastante fabbricato sito in (OMISSIS).

Il pretore rilevava la violazione delle distanze nelle costruzioni.

La pronuncia pretorile veniva riformata, nel 1996, dal tribunale di Velletri, secondo il quale la ricorrente aveva perduto interesse ad agire, perchè aveva alienato il bene oggetto di spoglio.

A seguito della cassazione di questa decisione, disposta dalla Corte Suprema con sentenza n. 3623 del 1999 e ribadita in sede di revocazione, la Corte di appello di Roma veniva nuovamente investita dei contrapposti appelli delle parti, in forza di riassunzione curata dalla stessa Ce..

La Corte territoriale, vincolata, per il giudizio di rinvio, dai principi sanciti dal giudice di legittimità, il 17 giugno 2009 rigettava l’appello proposto da G.M., C.C., C.M., C.G.A. e C.A.R..

M., G.A. e C.A. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 18 giugno 2010 e imperniato su due motivi.

Ce.Ma. ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, giacchè il nuovo rito, che abroga l’art. 366 bis c.p.c., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nella L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (Cass. 26364/09).

I due motivi di ricorso riguardano:

a) il primo, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c.. b) il secondo, "omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

Il motivo che concerno violazione di legge non espone il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Esso è pertanto inammissibile.

Quanto al motivo che espone vizi di motivazione da correlare all’art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Nella specie non è ravvisabile alcun momento di sintesi recante le caratteristiche tratteggiate dalla giurisprudenza.

Nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. Civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.

Mette conto aggiungere che nel secondo motivo si coglie il riferimento a due documenti (4 e 5 del fascicolo di primo grado) che non vengono descritti, nè riportati nel testo, ditalchè è ravvisabile grave violazione del principio di autosufficienza del ricorso(Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna alla refusione delle spese di lite.

Superfluo è quindi disporre l’integrazione del contraddittorio con soggetti che siano stati parte nel giudizio e non abbiano ricevuto notifica del ricorso (SU n. 6826/10).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.500,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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