T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4616 finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente A. S.r.l. – operante nel settore della produzione di ammendanti e concimi organici – in data 13 luglio 1999 ha presentato alla Regione Veneto una richiesta di concessione di contributo regionale ai sensi della l.r. n. 8/1997 e del bando di finanziamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 34 del 16.4.1999. La richiesta di finanziamento aveva ad oggetto l’impianto di trattamento delle arie esauste nell’ambito della ristrutturazione di un impianto di trattamento di rifiuti organici per compost.

La Regione Veneto, con delibera n. 4836 del 28 dicembre 1999, ratificata con DGR n. 3168 del 6 ottobre 2000, ha assegnato ad A. Srl un contributo in conto capitale di lire 156.750.000 (pari a Euro 80.954,62).

In data 21 dicembre 1999 la ricorrente ha stipulato un contratto di vendita con privilegio ai sensi della l.n. 1329/1965, cd. legge Sabatini. L’acquisto aveva ad oggetto un impianto di aspirazione/insuflaggio arie nei cumuli, un impianto di aspirazione arie esauste ed un impianto di riciclo percolati agli umidificatori, per un totale netto di lire 743.148.000. L’acquisto è stato effettuato avvalendosi di un contributo ex lege Sabatini di Lire 53.710.600 (pari a Euro 27.739,21), ottenuto attraverso Centro Banca S.p.a., la quale, in data 29 marzo 2000, ha inoltrato richiesta di ammissione all’intervento contributivo. Tale agevolazione è stata concessa con delibera del Comitato Agevolazioni M. Spa – Regione Veneto in data 12 maggio 2000.

In data 11 maggio 2004 la ricorrente ha comunicato alla Regione Veneto di rinunciare al contributo assegnato con DGR n. 3168 del 6.10.2000 (non ancora erogato in concreto). Quindi, con decreto n. 98 in data 27 maggio 2004, la Regione Veneto ha revocato il contributo assegnato ad A. Srl.

In data 3 agosto 2004 M. Spa, in qualità di ente gestore delle agevolazioni ex lege Sabatini, ha comunicato l’avvio di un procedimento di "… revoca relativo all’operazione n. 278436 inerente l’intervento agevolativo concesso con deliberazione del Comitato Agevolazioni M. Spa – Regione Veneto del 12.5.2000, per aver l’interessata beneficiato, a fronte del medesimo investimento, di altre agevolazioni pubbliche della Regione Veneto (v. divieto di cumulo) (scheda tecnica regione Veneto)…".

Il 27 dicembre 2006 M. Spa ha trasmesso un ulteriore "avvio di procedimento di revoca – 2° invio", a seguito del quale, la ricorrente, in data 11 gennaio 2007, ha inviato ad M. Spa una nota di chiarimenti, precisando di non aver beneficiato, a fronte del medesimo investimento, di altre agevolazioni pubbliche, in quanto il contributo della Regione Veneto deliberato nel 2000, era stato cancellato nel maggio 2004.

Tuttavia, con provvedimento pervenuto in data 18 luglio 2007, M. Spa ha notificato il provvedimento di revoca ed invito di pagamento n. 1078/2007, comunicando che in data 26.6.2007 il Comitato Agevolazioni M. Spa aveva deliberato la revoca totale dell’intervento agevolativo concesso ai sensi della legge n. 1329/1965, con deliberazione del 12.5.2000 sull’operazione n. 278436, alla A. Srl, nonché l’applicazione nei confronti della medesima della sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 123/98, nella misura di due volte il contributo revocato, per i seguenti motivi: "l’impresa ha rilasciato dichiarazioni mendaci allo scopo di fruire di indebite agevolazioni pubbliche della Regione Veneto, in violazione del divieto di cumulo, previsto dalla normativa di riferimento, a fronte del medesimo investimento…". L’importo che la A. Srl dovrebbe corrispondere ammonta a complessivi euro 100.555,14 di cui Euro 27.739,21 per contributi revocati, Euro 17.334,11 per interessi maturati dal 24.5.2000 al 15.7.2007, ed Euro 55.478,42 per sanzione amministrativa, oltre al rimborso delle spese postali pari a Euro 3,40.

Ritenendo erronee le determinazioni indicate ed illegittimo il provvedimento finale assunto dal Comitato Agevolazioni di M. Spa, la A. Srl ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

Con memoria recante motivi aggiunti in data 27 dicembre 2007, ritualmente notificata, la parte ricorrente ha proposto ulteriori doglianze avverso il provvedimento impugnato.

La M. S.p.a., costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del TAR n. 5165/2007 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, limitatamente al disposto recupero delle somme.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria recante motivi aggiunti in data 27 dicembre 2007, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

A) Violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990. Nel provvedimento impugnato non risultano in alcun modo indicate (neanche mediante rinvio o richiamo ad altri atti) le norme violate e le dichiarazioni mendaci contestate alla ricorrente, costituenti i presupposti di diritto e di fatto della determinazione amministrativa contestata. Il difetto risulta ancor più evidente se si considera che nel nostro ordinamento non vi è alcuna norma di legge espressa che escluda la compatibilità tra i due contributi richiesti da A. Srl e sanzioni le dichiarazioni mendaci nell’ambito di tali procedure. Peraltro, M. Spa era a conoscenza dei fatti che hanno portato all’adozione del provvedimento impugnato sin dall’agosto 2004, ma ha disposto la revoca nel 2007 e, quindi, il lasso di tempo trascorso e l’affidamento ingenerato nella Società avrebbero dovuto indurre ad esprimere compiutamente le ragioni della revoca.

B) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per violazione dei principi di buona fede e correttezza. M. Spa ha revocato l’intervento agevolativo perché A. Srl avrebbe beneficiato, a fronte del medesimo investimento, di altre agevolazioni pubbliche della Regione Veneto, ma, in realtà, la ricorrente non ha usufruito del contributo ex L.r. n. 8/1997, perché la Società ha rinunciato a tale contributo regionale prima ancora che alcuna somma le venisse corrisposta.

C) Violazione dell’articolo 9 della legge n. 123/1998. La norma che prevede e regola l’applicazione della sanzione amministrativa richiamata nel provvedimento impugnato (art. 9, l.n. 123/1998), fa riferimento a violazioni collegate a fatti imputabili al richiedente e non sanabili. A. Srl ha rinunciato al contributo e non ha ottenuto l’agevolazione regionale sull’investimento, così sanando le conseguenze del presunto comportamento illecito contestato da M. Spa.

D) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Nelle comunicazioni di avvio del procedimento inviate alla ricorrente si fa riferimento unicamente alla revoca dell’intervento agevolativo "per aver l’interessata beneficiato, a fronte del medesimo investimento, di altre agevolazioni pubbliche della Regione Veneto (v. divieto di cumulo) (scheda tecnica regione Veneto)…". Non si fa menzione di presunte "dichiarazioni mendacì e della possibilità di irrogare sanzioni per tali ragioni. Pertanto, sono state violate le regole partecipative poste a garanzia dell’interessato coinvolto nell’attività sanzionatoria.

E) Prescrizione del presunto illecito amministrativo e della possibilità di riscuotere somme a titolo di sanzione. L’illecito amministrativo contestato alla Società è prescritto in quanto, in assenza di specifiche disposizioni dettate al riguardo, va applicato l’art. 28 della legge n. 689/1989, secondo il quale il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

F) Illegittimità degli interessi. E’ illegittimo addebitare alla ricorrente l’importo degli interessi sino al 15.7.2007, perché M. Spa era a conoscenza dei fatti che hanno portato all’adozione del provvedimento impugnato sin dall’agosto 2004 (cfr. il primo avviso di avvio del procedimento). M. Spa era a conoscenza del fatto che A. Srl avesse chiesto un finanziamento regionale avente ad oggetto il medesimo intervento sovvenzionato con il contributo ottenuto ex lege "Sabatinì ma, nonostante ciò, il provvedimento di revoca del finanziamento è intervenuto solo nel luglio 2007.

2. M. S.p.a. si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella fattispecie, posto che la posizione del privato aspirante alla concessione di contributi e/o sovvenzioni pubbliche è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che il provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse (come nell’ipotesi oggetto della presente controversia); mentre essa ha la consistenza di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, qualora la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione o all’inadempimento degli obblighi a cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cons. Stato, Sez. V, n. 4062/ 2008).

4. Ciò posto, il Collegio – sulla base dell’esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio – ritiene che le censure proposte contro il provvedimento di revoca del contributo e di restituzione della somma corrisposta siano infondate e debbano essere respinte.

La A. S.r.l. in data 27 ottobre 1999 ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 1329/65 (cd. Legge Sabatini) per l’acquisto di un impianto di aspirazione/insuflaggio arie nei cumuli, un impianto di aspirazione arie esauste, un impianto di riciclo percolati agli umidificatori, per un costo totale di lire 743.148.000 (cfr. all. 1 parte resistente). L’operazione è stata ammessa all’intervento agevolativo con deliberazione del Comitato Agevolazioni M. Spa – Regione Veneto del 12 maggio 2000 (cfr. all. 2 parte resistente), ed è stato erogato, tramite Centrobanca Spa (la banca autorizzata ad operare con M. Spa, in qualità di gestore delle agevolazioni ex lege Sabatini) un contributo pari a lire 53.710.604 (corrispondenti ad Euro 27.739,21). Successivamente, con nota del 27 aprile 2004 (cfr. all. 3 parte resistente), la Giunta della Regione Veneto ha comunicato a M. Spa e, per conoscenza, al Ministero delle Attività Produttive, che, a fronte del medesimo predetto investimento, alla Società era stato riconosciuto un finanziamento agevolato ai sensi della legge regionale del Veneto n. 8/97, concesso con delibera GRV. n. 4836/99. Nella medesima comunicazione l’Amministrazione regionale ha evidenziato che l’Impresa, nel modulo di domanda, aveva dichiarato di non voler beneficiare di altre agevolazioni pubbliche per lo stesso progetto, mentre aveva già richiesto anche il beneficio di cui alla legge n. 1329/65.

Tale circostanza è stata, correttamente, considerata decisiva nella fattispecie,a nulla rilevando che l’altro contributo richiesto non sia stato in concreto erogato e sia stato rinunciato dalla beneficiaria una volta appreso che gli Enti competenti erano venuti a conoscenza della "doppia richiesta’.

Infatti, la Società, sottoscrivendo il modulo di richiesta di ammissione all’intervento contributivo e la dichiarazione allegata (mod. F/10 bis: all. 4 parte resistente), si era impegnata a rispettare il cd. divieto di cumulo, stabilito dal Regolamento per la concessione delle agevolazioni al settore interno vigente nell’anno 2000 (cfr. all. 5 parte resistente). Ciò induce a ritenere che, effettivamente, la A. S.r.l. abbia rilasciato una dichiarazione non veritiera, affermando di "… non aver ottenuto, né di avere richiesto, e si impegna a non richiedere, altre agevolazioni pubbliche a fronte del sopra citato acquisto/locazione di macchinari", mentre, in data 13 luglio 1999, aveva già inoltrato alla Regione Veneto la predetta richiesta di concessione di contributo in conto capitale ai sensi della legge regionale n. 8 del 1997, per l’importo di lire 156.750.000 (pari a Euro 80.954,62).

Sulla base di tali circostanze, M. Spa, con raccomandata a.r. del 4 agosto 2004, ha comunicato alla Società ricorrente l’avvio del procedimento di revoca dell’intervento agevolativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1090 e, poi, ha correttamente adottato l’atto di revoca, con conseguente invito di pagamento n. 1078/2007 (cfr. con raccomandata a/r del 18 luglio 2007: all. 7 parte resistente).

Tale atto non presenta i vizi contestati dalla ricorrente, perché dallo stesso sono chiaramente evincibili le ragioni di fatto (consistenti nelle descritte dichiarazioni non veritiere) e le ragioni giuridiche (inerenti la disciplina applicabile alla fattispecie) che hanno indotto la M. Spa, all’esito di una istruttoria adeguata al caso di specie, a revocare il contributo precedentemente concesso, in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento per la concessione delle agevolazioni al settore interno vigente nell’anno 2000, il quale, oltre a stabilire che "l’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali", prevede, al punto 5.3, lett. c), la revoca del contributo "nel caso di contributi concessi sulla base di dati o dichiarazioni inesatte o reticenti" (cfr. all. 5 parte resistente).

5. Ciò posto, va parzialmente accolta la domanda avente ad oggetto gli interessi richiesti sulla somma da restituire, in quanto, dagli atti di causa emerge che M. Spa era a conoscenza dei fatti che hanno portato all’adozione del provvedimento impugnato sin dal 2004, perché il 27 aprile di tale anno la Regione Veneto l’ha informata che, con delibera di Giunta n. 4836/99, rettificata con DGR n. 3168/2000, era stato assegnato alla A. Srl un finanziamento di Euro 80.954,62 per la realizzazione di un "impianto di trattamento delle arie esauste all’interno della ristrutturazione trattamento rifiuti organici per compost’. In sostanza, da tale data M. Spa era a conoscenza del fatto che A. Srl avesse chiesto un finanziamento regionale avente ad oggetto il medesimo intervento sovvenzionato con il contributo ottenuto ex lege "Sabatini’. A fronte della notizia ricevuta nel 2004, la resistente ha adottato il provvedimento contestato a distanza di circa tre anni (il 26.6.2007) e, quindi, tale ritardo, non può essere imputato (a titolo di interessi) alla ricorrente.

Pertanto, gli interessi vanno computati dal 12.5.2000 (data di erogazione del contributo) al 27.4.2004 (data in cui la Regione Veneto ha comunicato alla M. Spa che la Società aveva chiesto un altro contributo relativo al medesimo investimento).

Ovviamente, ulteriori interessi sono dovuti a decorrere dalla notificazione dell’atto impugnato (18.7.2007) e sino all’effettivo versamento di quanto dovuto.

6. Infine, va accolta l’eccezione di prescrizione avente ad oggetto la sanzione irrogata.

Nella fattispecie, la sanzione trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 9 della legge n. 123 del 1998 (recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), secondo il quale "In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1 (che prevede la revoca nelle ipotesi di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, e per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili), si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito".

Tale disciplina non contiene disposizioni in tema di prescrizione e, quindi, occorre fare riferimento alla regola generale dettata in tema di sanzioni amministrative, secondo cui il diritto a riscuotere somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. art. 28 della legge n. 689 del 1989).

Nella fattispecie, è pacifico che la condotta che ha concretizzato l’illecito amministrativo contestato consista nell’aver reso dichiarazioni mendaci al fine di ottenere una doppia agevolazione. Tale condotta è stata posta in essere in occasione della redazione del mod. F/10 bis datato 7.03.2000 allegato alla richiesta di Centro Banca Spa del 29.3.2000.

Pertanto, deve ritenersi tardivo l’invito al pagamento della sanzione datato 26.6.2007, inviato alla Società ricorrente il 18.7.2007.

Al riguardo, come correttamente rappresentato dalla ricorrente, non si può attribuire efficacia interruttiva del termine di prescrizione agli avvisi di avvio del procedimento trasmessi da M. S.p.a., perché possono avere tale efficacia solo gli atti procedimentali che hanno il chiaro scopo di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, mentre nei citati avvisi non si fa nessun riferimento all’applicazione di eventuali sanzioni.

7. Le spese seguono il principio della soccombenza prevalente, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– respinge la domanda avente ad oggetto la revoca del finanziamento e la restituzione della somma corrisposta ad A. S.r.l.;

– dispone la corresponsione degli interessi su tale somma dal 12.5.2000 al 27.4.2004, e dal momento della notificazione del provvedimento impugnato (18.7.2007), sino al soddisfo;

– accoglie l’eccezione di prescrizione avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata;

– condanna A. S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente, che si liquidano in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro, compresi gli onorari di causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa;

– dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione di copia della presente sentenza e del fascicolo di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, per quanto di eventuale competenza..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2011, n. 20615

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21-25.3.98 P.G. P., in proprio e quale legale rappresentante del Movimento per la Giustizia Robin Hood, esponeva che gli attori erano intestatari di tre contratti di abbonamento telefonico originariamente stipulati con la Sip, successivamente trasformatasi in Telecom Italia s.p.a. e Tim Telecom Italia Mobile spa corrispondenti ai NN. (OMISSIS) e (OMISSIS) intestati al P.G. e (OMISSIS) intestato al Movimento per la Giustizia Robin Hood; che a partire dal giugno 1994 tali utenze erano state oggetto di continue manomissioni, sospensioni, turbative da parte della Telecom e della Tim nei confronti delle quali erano stati sporti denunzie e reclami; che nel giugno del 1997 era stata disattivata senza titolo e preavviso la linea (OMISSIS) per boicottare lo svolgimento della mostra umanitaria "pittori contro la guerra 1997"; che poi erano state disattivate anche le altre due linee; che in data 2.3.98 la Telecom aveva disattivato definitivamente la linea 0288999 creando un irreparabile e gravissimo danno all’attività di volontariato dell’attrice, che i comportamenti illeciti e l’inerzia degli organi di vigilanza erano stati denunciati nelle sedi opportune; che le somme pretese erano state corrisposte interamente a Tim e nella misura ritenuta dovuta a Telecom.

Ciò premesso i ricorrenti convenivano in giudizio la Telecom Italia spa, la Tim Telecom Ital mobile spa il Ministero delle Comunicazioni, il P.m. di Milano, Procuratore della Repubblica di Torino e l’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite e chiedevano che ex art. 70 c.p.c. e segg. c.p.c. venisse ordinata l’immediata riattivazione delle linee telefoniche ed inibita ogni ulteriore turbativa; nel merito, la dichiarazione di illegittimità della sospensione dei pagamenti nonchè l’accertamento delle somme dovute per gli anni dal 1995 al 1998, con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in eccedenza, la dichiarazione della falsità della decisione arbitrale 15.1.97 (resa nel procedimento di conciliazione delle controversie tra gli attori e le società Telecom), nonchè della nullità ex art. 829 c.p.c.; la condanna della Telecom, della Tim e del Ministero al risarcimento dei danni.

Si costituivano la Tim, la Telecom e il Ministero delle Comunicazioni.

L’adito Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data 11.7.2002, dichiarava illegittima la sospensione del servizio telefonico effettuato da Telecom sull’utenza (OMISSIS) intestata al Movimento per il periodo 20.6-30.6.97; dichiarava inammissibili, perchè nuove, le domande proposte dagli attori con la memoria depositata ex art. 183 c.p.c., dichiarava la nullità della querela di falso proposta in relazione al lodo arbitrale in data 15.1.97;

condannava il movimento per la giustizia a pagare alla Telecom Italia la somma di L. 870.000 pari ad Euro 449,32. A seguito dell’appello del P. e del Movimento, costituitisi gli enti intimati, la Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame n. 869 depositata in data 3.4.2008, così pronunciava: "in parziale accoglimento dell’appello proposto da P.G.P. e Movimento per la Giustizia Robin Hood avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano il 17.5 -11.7.2002; visti gli artt. 53, 50 bis, 225 c.p.c. dichiara la nullità di tale sentenza; dichiara inammissibili le domande di accertamento e di risarcimento del danno proposte dagli appellanti, nonchè le domande riconvenzionali proposte dalla Telecom Italia spa; dichiara l’inammissibilità della querela di falso proposta in via principale dagli appellanti".

Ricorre per cassazione il Movimento, in persona di P.G. P. con sei motivi; resistono con controricorso Telecom e il Ministero. La Telecom ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo e secondo motivo di ricorso si deduce, tra l’altro, violazione degli artt. 50 quater, 52, 53, 70, 71 e 72 c.p.c. in quanto "la Corte, al pari del primo giudice, a pena di nullità, aveva quindi l’ineludibile dovere di provvedere, previo formale interpello del legale rappresentante di Telecom Italia e dell’estensore dr. F., all’acquisizione dell’originale del lodo arbitrale, formando processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere, alla presenza del P.M. e delle parti, nelle forme indicate dagli artt. 222, 223, onde consentire il compiuto esame dell’atto, nonchè la sua custodia e verificazione della autenticità del contenuto intrinseco e sottoscrizione. Incombenti, tutti, ingiustificatamente trascurati sia in primo che in secondo grado, impedendo in radice qualsiasi esame e verificazione del documento impugnato di falso, nonchè la stessa partecipazione del P.m. all’udienza ex art. 223 c.p.c., che in specie non si è neppure svolta"; inoltre si deduce nullità del procedimento di secondo grado, in relazione alla omessa istruzione della querela di falso e comunicazione degli atti al P.M., previo formale interpello della parte, che, indipendentemente dalla competenza e dall’erronea qualificazione giuridica della querela di falso, intesa come principale, non potevano venire elusi.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in ordine alla omessa pronuncia sulla querela di falso, contraddittoriamente qualificata "principale". Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 700, 703 c.p.c. e artt. 1168, 1170 c.c., e relativo difetto di motivazione, in relazione alle reiterate istanze cautelari e possessorie in parte rimaste inesaminate e in parte dichiarate inammissibili o respinte.

Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 1341, 1366, 1375, 1469 bis e ter c.c., stante il divieto a carico del gestore di sospendere il servizio telefonico e risolvere il contratto.

Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Deve, infatti, precisarsi che la decisione impugnata, al di là del tema di "merito" della presente controversia, incentrata sulle "turbative" poste in essere dalla società telefonica nei confronti del Movimento, si fonda su due rationes decidendi a carattere eminentemente procedurale: la prima riguardante la nullità della sentenza per violazione delle norme in tema di ricusazione da parte del giudice di primo grado (nel punto in cui, tra l’altro, si afferma che "il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla decisione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattata e decisa dal collegio, determina, secondo quanto espressamente prevede l’art. 50 quater c.p.c. una nullità da far valere ai sensi dell’art. 161, comma 1 cit., con i motivi di gravame e non rientra tra le tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.); la seconda avente ad oggetto la disconosciuta rilevanza della querela di falso (ove tra l’altro, si sostiene che "orbene nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nè nell’espressione dei fatti nè in conclusioni, viene dedotto alcun elemento specifico di falsità ideologica o materiale del lodo. Nelle conclusioni dell’atto vi è la domanda – genericamente alternativa intesa all’accertamento della falsità ideologica o materiale della decisione arbitrale data 15.1.1997 a firma F.E.. Vi è dunque, nella citazione, l’assenza di qualsiasi deduzione degli elementi della pretesa falsità ideologica o materiale dell’atto impugnato di falso").

A fronte di ciò il ricorrente Movimento, con i motivi in esame, prospetta questioni che esulano dalla specificità di dette rationes, e che comunque attengono a profili fattuali e documentali non esaminabili ulteriormente nella presente sede. Tende, infatti, rispettivamente, all’acquisizione del lodo arbitrale, all’attività istruttoria in tema di querela di falso, a prospettare nuovamente istanze cautelari e possessorie, a far rilevare violazione di norme ermeneutiche ed alla erronea gestione delle spese processuali.

Ancora è da rilevare che non risultano ottemperate, in relazione a tale questioni, il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, vale a dire la specifica indicazione degli atti di causa e dei documenti su cui le censure si fondano (in particolare primo, secondo e quinto motivo) e il principio dell’autosufficienza (in particolare terzo e quarto motivo).

Inammissibile infine è l’ultimo motivo sulle spese, rientrando il governo delle stesse (in particolare la risposta compensazione) nel potere discrezionale del giudice di merito.

In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5577 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’Ordinanza n.52/AE/10, protocollo 19098 del 19.4.2010, il Comune di Anzio ha ordinato mediante ingiunzione al sig. Di Persio Paolo, in qualità di amministratore del Condominio V.P.D.A., la demolizione dei lavori di cui alla dia prot. n. 9931 del 25 febbraio 2010, perché eseguiti senza che per gli stessi siano stati rilasciati permessi e nullaosta degli organi competenti.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Genericità, travisamento dei fatti, erroneità, contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione;

2). Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di leggi.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare:

a). il provvedimento impugnato appare non generico e adeguatamente motivato;

b). non risulta contrasto con la precedente ordinanza n. 04AE/10 del 18 gennaio 2010; quest’ultima, oltre ad imporre l’esecuzione di tutti i lavori di assicurazione, consolidamento il ripristino atti alla eliminazione dello stato di pericolo indicati in una perizia e coordinati con l’Amministrazione, per la tutela della pubblica e privata incolumità, aveva anche imposto la "acquisizione di tutti i pareri e i nullaosta di competenza, trattandosi di immobili ricadenti area soggetta a vincolo", che invece risultano omessi;

c). non risulta, ne è prospettata, un’urgenza tale da imporre la omissione delle imposte procedure per i pareri e i nullaosta richiesti; dalla documentazione in atti (ivi comprese le fotografie depositate) appare da escludere che la natura delle opere in corso non imponesse i suddetti pareri e nullaosta.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In considerazione della complessità della questione le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 24917

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.r.l. MECALL e a G.S., il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – premesso che: (2) con "verbale di accertamento … notificato in data 11 giugno 2003 … veniva contestato che in data 23 dicembre 2000 MECALL srl, per il tramite di STS srl, quale rappresentante indiretta", "in violazione del D.L. n. 220 del 1990, art. 1", "avrebbe presentato per l’esportazione definitiva con destinazione Iraq una partita di merce" ("dispositivi generatori di raggi X") "senza autorizzazione all’esportazione" (essendo "scaduta in data 2 ottobre 2000" l’"unica autorizzazione all’esportazione esibita", "senza che fosse stata concessa alcuna proroga"); (2) sulla base di detto verbale, con suo "decreto dirigenziale" emesso "in data 26 luglio 2004" ("notificato in data 6 settembre 2004"), "si infliggeva" alla società ed al G. ("legale rappresentante" della stessa), "in solido tra loro", la "sanzione amministrativa pecuniaria … per la ritenuta violazione dell’art. 1" detto, "secondo quanto previsto dall’art. 3 del medesimo D.L.", " "per aver esportato in Iraq, senza la prescritta autorizzazione, un quantitativo di merce…"" -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 4031/05 del Tribunale di Genova (depositata il 9 novembre 2005) che, dichiarati assorbiti gli altri, aveva accolto il terzo dei cinque motivi di opposizione proposti dagli ingiunti.

La società intimata nonchè G.M.G., G.M. e G.F. (eredi di G.S., deceduto dopo il deposito della sentenza impugnata) instavano per il rigetto dell’avverso gravame.

Motivi della decisione

p. 1. La sentenza impugnata.

Il Tribunale – esposto (a) che "secondo parte ricorrente la normativa sanzionatoria … non troverebbe applicazione nel caso di specie, in quanto non vieterebbe le esportazioni di beni verso l’Iraq, ma si limiterebbe a vietare le transazioni aventi ad oggetto beni già appartenenti a soggetti o enti iracheni" e (b) che "secondo parte resistente, al contrario, la normativa in commento è applicabile al caso di specie, in quanto la finalità sottesa alla norma è quella di congelare qualunque forma di relazione economica da e per l’Iraq (c.d. Embargo economico) e sarebbe frustrata ove venisse interpretata in maniera "restrittiva", con riferimento alle transazioni aventi ad oggetto i soli beni già appartenenti alla Repubblica irachena" – ha accolto l’opposizione ( L. n. 689 del 1981, ex art. 22) proposta dalla società e dal G. ritenendo "corretta" la "tesi di parte ricorrente" ("norma riferibile alle sole transazioni aventi ad oggetto beni già appartenenti alla Repubblica Irachena") essendo tale "interpretazione … l’unica possibile se si considera che pressappoco nello stesso periodo in cui è stato emanato il decreto legge … datato 6 agosto 1990 ed intitolato "misure urgenti relative ai beni della Repubblica Irachena", veniva emanato un altro decreto legge, datato 23 agosto 1990 n. 247 (convertito con modificazioni dalla L. n. 298/90), intitolato "provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico", il cui art. 1 cosi recitava: "ai cittadini italiani, ovunque si trovino, nonchè ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l’Iraq o da tali stati provenienti".

Secondo il giudice a quo:

– "è evidente, in base ad interpretazione letterale della norma sopraccitata, che con l’emanazione del D.L. n. 247 si è voluto vietare l’esportazione di beni in Iraq ed attuare quello che comunemente viene detto embargo economico" per cui, "in presenza di un decreto legge avente espressamente ad oggetto il divieto di esportazione di beni in Iraq", "viene meno la tesi di parte resistente in base alla quale la ratio del D.L. n. 220 del 1990, art. 1, era quella di vietare in generale tutte le transazioni di beni da e per l’Iraq, altrimenti non si vede per quale motivo dopo pochi giorni dall’emanazione del D.L. n. 220 del 1990, il Governo Italiano abbia sentito la necessità di emanare il D.L. n. 247 del 1990";

"l’ionica spiegazione possibile, a meno di non voler concludere che il legislatore abbia creato una norma inutile, è quella di ritenere che il D.L. n. 220 del 1990, art. 1, vietasse le sole transazioni aventi oggetto beni "già" appartenenti a soggetti iracheni, mentre l’art. 1 del successivo D.L. n. 247 del 1990 ha introdotto il divieto di esportazione di beni in Iraq o dall’Iraq, indipendentemente dalla loro appartenenza";

– "tale interpretazione "restrittiva" del D.L. n. 220 del 1990, art. 1, limitata alle transazioni aventi ad oggetto beni già appartenenti all’Iraq, risulta confermata dal "preambolo" del decreto legge in commento, dove espressamente si legge che la finalità della norma era quella di "congelare i beni iracheni nel territorio degli stati membri";

– "il D.L. n. 220 del 1990, art. 1 non è pertanto applicabile al caso di specie, in quanto sancisce un divieto diverso rispetto alla violazione contestata al ricorrente, che, come si legge sia nel provvedimento impugnato, sia nel processo verbale di contestazione della violazione del 6 giugno 2003, è di aver esportato merci verso l’Iraq senza essere in possesso di valida autorizzazione all’esportazione".

Per lo stesso giudice, inoltre, l’"applicazione nel caso di specie" del D.L. n. 220 del 1990, art. 1" non trova applicazione neppure "in base all’art. 1510 c.c." (per il quale "la proprietà delle cose esportate era già stata trasferita al destinatario della spedizione con la consegna della merce al vettore e quindi si trattava di beni già appartenenti alla Repubblica Irachena") perchè "il D.L. n. 220 del 1990, avendo lo scopo di "congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri" vietava le transazioni aventi ad oggetto unicamente i beni già appartenenti all’Iraq alla data dell’emanazione del decreto in questione (6 agosto 1990) e conseguentemente non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la consegna della merce al vettore e il conseguente trasferimento di proprietà della stessa è avvenuto in epoca successiva all’emanazione del summenzionato decreto". p. 2. Il ricorso del Ministero.

Questi denunzia "violazione e falsa applicazione del D.L. 6 agosto 1990, n. 220, art. 1, convertito in L. 5 ottobre 1990, n. 278" esponendo:

– "la norma", poichè "consente (contempla?) l’appartenenza dei beni anche ad intermediari", "consente di porre l’accento sul luogo di destinazione dei beni (Iraq)" di tal che è questo "luogo … a connotare il regime giuridico di detti beni": i "divieti", infatti, "sono imposti a tutti i soggetti che anche indirettamente prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto";

– "l’autorizzazione" (rectius: parere favorevole …) espressa dal Comitato N.U. istituito ai sensi della risoluzione N.U. 661/90, riporta quale termine della sua validità la data del 2 ottobre 2000" per cui "l’operazione" non "era autorizzata" perchè l’"autorizzazione del primo agosto 2000 rilasciata dal Ministero italiano … riporta come data di scadenza la medesima data dell’atto del Comitato delle N.U.". p. 3. Le osservazioni dei controricorrenti.

La società e gli eredi di G.S. – esposto aver eccepito che "il fatto, oggetto dell’incolpazione …, doveva ritenersi insussistente, siccome non corrispondente a quello descritto … nella norma" (" D.L. n. 220 del 1990, art. 1") – affermano non potersi ("non si può") "sostenere che l’esportazione di beni verso l’Iraq sia vietata dal D.L. n. 220 del 1990, art. 1, perchè … lo vieta l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale" ("principio generale dell’interpretazione": "letteralità"): "la lettera del D.L. n. 220 del 1990, art. 1 è ben chiara, così come altrettanto chiara è quella del D.L. n. 247 del 1990, art. 1"; "ben diverse" sono "anche … le intenzioni del legislatore" quali desumibili dal "Preambolo del D.L. n. 220 del 1990" ("congelare i beni iracheni nel territorio degli stati membri") e da quello del " D.L. n. 247 del 1990" ("necessità di adeguarsi alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 661/1990 e del … Regolamento CEE n. 2340/90, … norme … che decisero l’"embargo" contro l’Iraq": "questo fu … attuato nel nostro ordinamento solo con il D.L. n. 247 del 1990");

"quindi: norme diverse, fattispecie diverse, ratio legis diversa". p. 4. Le ragioni della decisione.

Il ricorso deve essere accolto.

A. Il D.L. 6 agosto 1990, n. 220, art. 1 (convertito in L. 5 ottobre 1990, n. 278, recante "misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell’Iraq") vieta ("sono vietati") "gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorchè detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediati, alla Repubblica dell’Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell’Iraq medesima".

Per il primo comma dell’art. 3 del medesimo provvedimento, poi;

(1) "i soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all’art. 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli" e;

(2) "si applica altresì nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà dei valore dell’operazione e non superiore al valore medesimo".

Dal chiaro ed univoco tenore testuale delle riprodotte disposizioni- inteso (come ovvio) alla luce del principio generale posto dall’art. 11 delle c.d. "preleggi" ("la legge non dispone che per l’avvenire", quindi necessariamente anche "per l’avvenire") e dalla considerazione della finalità ("congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri" i n esecuzione ed ottemperanza della "dichiarazione sulla invasione del Kuwait da parte dell’Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunità economica europea e dai suoi Stati membri"), dichiarata nel "preambolo", perseguite dalla norma – si evince l’erroneità della tesi, sostenuta (ancora con il controricorso) dalle parti private e condivisa dal giudice a quo, perchè la stessa falsa completamente il senso letterale e l’evidenziato scopo della norma, alla quale, peraltro aggiunge (onde rendere plausibile l’operazione ermeneutica seguita) un avverbio temporale ("già") che non si ritrova affatto nel testo normativo e che finisce per limitare, contra ius, l’oggetto dell’intervento legislativo alle sole situazioni giuridiche anteriori all’entrata in vigore della norma, quasi che la dichiarata necessità di "congelamento" dei "beni iracheni nel territorio degli Stati membri" (all’evidente fine di impedire il loro uso, anche quale strumento indiretto di sostegno bellico, oltre che di indebolimento e di coazione economica) fosse esclusiva soltanto dei beni che erano "iracheni" al momento dell’emanazione della norma e non anche (ex art. 11 cit.) di quelli che lo sarebbero diventati in futuro, cioè nel suo vigore.

L’errore che inficia la sentenza impugnata consiste nell’avere fermato l’attenzione sul verbo "appartengano", senza considerare che, essendo oggetto della disposizione il divieto ("sono vietati") degli "atti di disposizione" e delle "transazioni" posto nell’incipit del dato normativo, quel divieto, tenuto conto delle finalità perseguite, ha senso compiuto unicamente se e perchè riferito (come, peraltro, impone l’art. 11 preleggi) agli atti compiuti ed alle transazioni poste in essere sotto il vigore della norma, di tal che il momento significativo (ai fini del sorgere del fatto vietato) di determinazione dell’appartenenza ("appartengano") deve essere individuato in quello di compimento degli "atti di disposizione" e delle "transazioni": il divieto, conseguentemente, colpisce tutte le operazioni previste dalla norma, compiute nel suo vigore, che abbiano ad oggetto "beni" da considerare iracheni in quel momento, a prescindere dal momento di acquisto (eventualmente) anteriore all’entrata in vigore del divieto.

B. Nessun conforto alla tesi qui contrastata deriva, poi, dal D.L. 23 agosto 1990, n. 247, art. 1 (convertito, con modificazioni, in L. 19 ottobre 1990, n. 298, recante "provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico", per il cui comma 1 "ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonchè ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l’Iraq o da tali Stati provenienti" (a norma della L. 19 luglio 1991, n. 224, art. 1, a decorrere dal 2 marzo 1991 è revocato il divieto di cui al presente decreto, limitatamente ai rapporti con il Kuwait).

Questa disposizione, infatti, diversamente da quanto affermato dal tribunale, non è "inutile" ove si attribuisca alla precedente, come naturaliter (giusta le considerazioni svolte innanzi), effetti (anche) per i beni divenuti di pertinenza dell’Iraq successivamente alla entrata in vigore del D.L. n. 220 del 1990, perchè la stessa amplia (e tanto costituisce intuibile, ovvio "motivo" della necessità del "successivo intervento"), soggettivamente ed oggettivamente, la portata complessiva del precedente provvedimento restrittivo della "circolazione" (giuridica e, quindi, economica) dei "beni iracheni" in quanto (a) dichiara destinatari del divieto tutti i "cittadini italiani ovunque si trovino" (quindi non solo gli operanti nel territorio nazionale ma anche quelli che operino all’estero) e (b) include nel divieto "ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso … l’Iraq" o proveniente da tale Stato, nonchè (comma 2 dello stesso art. 1) quello "di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in… Iraq".

C. Il Tribunale, con i controricorrenti, inoltre ed infine, non considera che il D.L. n. 240 del 1990, art. 1, "per quanto concerne i cittadini italiani", al comma 3 (1) ha esteso "i divieti di cui… al D.L. 6 agosto 1990, n. 220, art. 1 … anche se le attività ivi menzionate sono compiute in territorio estero" e (2) al comma 4 ha disposto che "a; contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui al D.L. 4 agosto 1990, n. 216, artt. 2 e 3 e D.L. 6 agosto 1990, n. 220": il rinvio, quoad poenam, agli " D.L. 4 agosto 1990, n. 216, artt. 2 e 3 e D.L. 6 agosto 1990, n. 220" rende evidente la necessità di una interpretazione unitaria del complessivo tessuto normativo regolatore dell’"embargo" (quale risultato, quindi, da tutte le afferenti norme) e, soprattutto (per quanto qui interessa), la soggezione ai divieti, per l’intera durata dello stesso, di tutte le "attività" oggetto dell’embargo, a prescindere dalla collocazione, in epoca anteriore o posteriore all’entrata in vigore delle singole disposizioni, del momento di acquisto dell’"appartenza" del bene oggetto del divieto.

D. In definitiva, dalle considerazioni svolte discende il principio di diritto (peraltro sostanzialmente già affermato da questa sezione nella decisione presa all’udienza del 13 aprile 2011, depositata il 30 giugno 2011 con il n. 14377, nei confronti della "srl STS", "rappresentante indiretto" della srl MECALL, concernente la stessa vicenda economica) secondo cui il divieto ("sono vietati") posto dal D.L. 6 agosto 1990, n. 220, art. 1 (convertito in L. 5 ottobre 1990, n. 278) comprende tutti i "beni, valori o titoli" (e, per effetto, del D.L. 23 agosto 1990, n. 247, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, in L. 19 ottobre 1990, n. 298, "anche … le attività ivi menzionate … compiute in territorio estero") che, nel periodo di vigore della norma "appartengano" ("anche tramite intermediari") "alla Repubblica dell’Iraq" ("o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell’Iraq medesima"), indipendentemente, quindi, dal momento (anteriore o posteriore all’entrata in vigore di quello specifico divieto), giuridicamente rilevante, di acquisizione dell’appartenenza di quei "beni, valori o titoli" da parte di uno dei soggetti detti, ritenuti, jure et de jure, comunque riferibili alla "Repubblica dell’Iraq". p. 5. Provvedimenti conclusivi.

La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata perchè fondata su di una ermeneusì legislativa erronea; la causa, siccome bisognevole dei conferenti ulteriori accertamenti fattuali, deve essere rinviata allo stesso giudice perchè, in diversa composizione, (1) riesamini la controversia (a) facendo applicazione del principio innanzi enunciato e, in accertata persistenza della loro pendenza, (b) scrutinando i motivi di doglianza ritenuti assorbiti nella sentenza annullata, nonchè (2) provveda anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Genova in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.