T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2286 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierna ricorrente è proprietaria di un’area con sovrastanti manufatti sita nel Comune di Pomezia, località Torvaianica, Lungomare delle Sirene, distinta al N.C.E.U. al foglio 25 partite 384 e 820.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, l’area oggetto dell’intervento, in base al P.R.G. comunale approvato con delibera di G.R. n. 4246/1974, ricadrebbe in zona B di completamento.

La stessa, inoltre, sarebbe ricompresa nel P.T.P. n. 10 "Latina" ed inquadrata, in base alle norme di tale piano, nel livello di tutela di tipo C.2.1. (art. 47 NTA).

Con istanza prot. n. 8160 del 29 gennaio 2009 la ricorrente ha chiesto al Comune di Pomezia il rilascio del permesso di costruire per la demolizione/ricostruzione dei fabbricati esistenti sul terreno.

A seguito dell’espletamento della istruttoria tecnica, con esito favorevole, il Comune ha subordinato il rilascio del titolo edilizio all’ottenimento della autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs n. 42/2004 "in quanto l’immobile ricade nella fascia soggetta a vincolo paesaggistico".

Esaminato il progetto e la normativa applicabile all’area in esame, con determina n. 28 dell’8 maggio 2009, il Responsabile Comunale ha rilasciato il parere di conformità paesaggistica attestando che l’intervento "non è pregiudizievole per la tutela dell’attuale contesto ambientale".

Detto parere è stato poi trasmesso, ai sensi dell’art. 146, comma 6, D.Lgs n. 42/2004, dal Comune di Pomezia alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Rieti e Viterbo il 18 maggio 2009.

Con decreto prot. n. 10706 del 30 giugno 2009 la Soprintendenza ha annullato la predetta autorizzazione comunale n. 28/2009 rilevando che:

a) il PRG adottato destina l’area a zona N – Verde Pubblico mentre la destinazione a zona B di PRG "non risulta ufficialmente approvata con delibera di Giunta regionale e/o comunale";

b) per quanto attiene la tutela paesistica, l’intervento sarebbe in contrasto "con l’art. 41 NTA del PTP n. 10 secondo cui nelle zone C.2.1. "le aree libere ancora esistenti sono in edificabili (…) Le costruzioni esistenti possono essere assoggettate a manutenzione ordinaria e straordinaria.

c) l’autorizzazione in premessa "qualora attuata comporterebbe l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente".

Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

A seguito delle disposte istruttorie l’Amministrazione depositava ulteriore documentazione.

Alla udienza del 24 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’odierna ricorrente impugna il provvedimento della Sovrintendenza di annullamento della autorizzazione alla realizzazione di un edificio residenziale con demolizione di fabbricati esistenti nel Comune di Pomezia in località Torvaianica.

Secondo quanto rilevato nel provvedimento impugnato "l’intervento prevede la realizzazione ex novo di edificio residenziale, su area su cui attualmente "insistono tre fabbricati (…) sanati con Permesso a costruire n. 525/2007 destinati a civile abitazione" (…), che assommano, complessivamente a mc. 97,54. Il nuovo intervento prevede una cubatura di mc. 1484,32. Il lotto in esame ricade in zona N (parco pubblico) trasf. B (zona di completamento) del P.R.G. vigente. Si precisa che la variazione della zona di P.R.G. non risulta, agli atti trasmessi, ufficialmente approvata con delibera di Giunta regionale e/o comunale. Per quanto attiene la tutela paesistica, l’area ricade in zona C2.1 del vigente P.T.P. n. 10, art. 41 delle N.T.A., che prescrivono: "le aree libere ancora esistenti sono in edificabili (…). Le costruzioni esistenti possono essere assoggettate a manutenzione ordinaria e straordinaria’. Appare evidente che la costruzione ex novo di edificio a tre piani di volumetria molto maggiore di quella esistente è in contrasto con quanto prescritto dalla normativa paesaggistica vigente".

Con una prima censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 159 del D.Lgs n. 42/2004 e degli artt. 4, comma 1 bis e 27, comma 5 bis L.R. n. 24/1998 oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 3 e 9, comma 2 del P.T.P.R. adottato con delibera di Giunta Regionale n. 556/2007.

Sostiene, in particolare, la ricorrente, che l’area oggetto dell’intervento ricadrebbe in zona B di completamento a seguito della approvazione della delibera di Giunta Regionale n. 4246/1974 mentre a nulla rileverebbe la mancata approvazione dei Piani particolareggiati in presenza della effettiva sussistenza delle opere di urbanizzazione e della conformità dei progetti alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale.

La censura è infondata.

La documentazione depositata in atti – anche a seguito delle ripetute istruttorie disposte dal Collegio – non ha evidenziato alcuna modifica del P.R.G. nel senso della intervenuta trasformazione dell’area oggetto del ricorso da zona N (Verde Pubblico) a zona B (di completamento).

Dalla lettura della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 4246/1974 – che sul punto richiama espressamente i suggerimenti posti in essere dal Ministero dei Lavori Pubblico con voto n. 1520/1971 – infatti, non emerge alcuna trasformazione della intera fascia costiera in zona B di completamento.

Né può sostenersi, così come dedotto in sede di ricorso, che la delibera di Giunta in esame avrebbe operato una sorta di "accoglimento" delle tesi avanzate dal Ministero in merito alla opportunità della suddetta trasformazione.

In particolare, sotto tale profilo, la ricorrente richiama espressamente un passaggio della delibera (pag. 885) dal quale si dedurrebbe la volontà del Ministero – recepita nella stessa delibera di Giunta Regionale – di operare una trasformazione dell’intera fascia costiera in zona B (di completamento) (si legge nella delibera che: "il Ministero medesimo, sempre in adesione al citato voto n. 1520, ha suggerito, come criterio orientativo per la estensione delle zone da sottoporre a piano particolareggiato, lo studio del territorio interessato da fosso a fosso, con una profondità tale da raggiungere la nuova strada provinciale già progettata, con l’adozione, inoltre, nella distribuzione delle aree per parcheggi, verde e servizi, di criteri tali da diminuire entro limiti consentiti, le sperequazioni nei confronti dei proprietari dei piccoli lotti, mediante, ad esempio, la creazione di comparti edificatori; che, inoltre, sono state formulate dal cennato Ministero le seguenti precisazioni: a) zone di tipo B (completamento), lungo tutta la fascia costiera: densità fondiaria, uguale per tutte, pari a 125 ab/ha").

In realtà, appare evidente che la citata indicazione è volta semplicemente ad uniformare la densità fondiaria per quelle zone già inserite nell’ambito della fascia B di completamento senza operare alcuna espressa trasformazione delle zone così come individuate nel Piano stesso.

D’altra parte, tale volontà di modifica non si deduce nemmeno da quanto rilevato dal Comune di Pomezia nella risposta alla nota prot. n. 24399 del 24 marzo 2006 (doc. n. 6 del fascicolo della parte ricorrente) che, al fine di avvalorare quanto dedotto in ordine alla ritenuta trasformazione, richiama la delibera di Giunta Regionale (pagg. 885) nel punto in cui afferma che: "considerato, per quanto riguarda le previsioni di insediamento della fascia costiera, che le stesse appaiono eccessive, riguardando zone ormai completamente sature; che, in particolare, ove gli insediamenti, cui le previsioni stesse si riferiscono, venissero realizzati, risulterebbero accentuate le attuali tendenze negative lungo la costa e comprometterebbero in modo completo e definitivo la fruizione del litorale, destinato oltre a coloro che abitano in modo stabile e solo stagionalmente negli insediamenti locali, anche a grandi masse di turisti e bagnanti "pendolari’, provenienti da Roma; che per tali motivi il Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità al voto 12 gennaio 1971, n. 1520, del Consiglio Superiore dei LL.PP. ha proposto al Comune di Pomezia, con la citata nota del 28 dicembre 1971, n. 4574, alcune modifiche, ai sensi dell’art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, prescrivendo che tutti gli insediamenti previsti dal piano a monte della nuova strada di p.r. (…) vengano considerati come zona agricola H2, mentre i nuovi insediamenti a valle della strada medesima, fino alla attuale fascia già edificata e di completamento (zona B), vengano considerati come zone per attrezzature a livello territoriale, così come prescritto dal D.L. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2, anziché come insediamenti residenziali, con la precisazione che la specificazione di tali attrezzature avvenga in sede di piano particolareggiato e con la prescrizione, inoltre, che nella attesa nessun intervento possa essere effettuato nelle aree a valle di detta strada".

Tale indicazione, infatti, lungi dall’operare una trasformazione dell’ambito territoriale nel senso favorevole all’odierna ricorrente, impone una classificazione maggiormente restrittiva (attrezzature a livello territoriale) rispetto alla precedente (insediamenti residenziali).

Legittimamente, dunque, la Sovrintendenza ha rilevato – nel provvedimento impugnato – che "la variazione della zona di P.R.G. non risulta, agli atti trasmessi, ufficialmente approvata con delibera di Giunta regionale e/o comunale" e che – nota prot. n. 3901/2010 – "nonostante il Comune dichiari, nel certificato di destinazione urbanistica, che l’area in esame ricada in zona N – Verde Pubblico di P.R.G. autorizza, dal punto di vista urbanistico, l’intervento edificatorio in progetto, indicando viceversa nella Determinazione autorizzativi citata l’area in esame ricadente sia in zona N che in zona B", sottolineando la contraddittorietà della motivazione ed il contrasto del provvedimento annullato con le disposizioni del P.R.G e del P.T.P.

Con una seconda censura la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 47 N.T.A. del P.T.P. n. 10 "Latina" approvato con delibera di G.R. del 30 luglio 1999 n. 4481 oltre all’eccesso di potere per assenza dei presupposti di fatto e di diritto.

Deduce la ricorrente che la normativa sarebbe erroneamente richiamata in quanto da un lato la disciplina paesistica non troverebbe applicazione per tutte le aree che, alla data del 6 settembre 1985 "erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone omogenee A e B" e, dall’altro, poiché lo stesso art. 47 del P.T.P. n. 10 consentirebbe, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche l’accorpamento dei volumi esistenti nei limiti consentiti dal P.R.G.

La censura è infondata.

Come già rilevato, non risulta che l’area oggetto dell’intervento di cui all’odierno ricorso rientrasse – alla data del 6 settembre 1985 – nell’ambito della zona territoriale omogenea B, con la conseguenza della piena applicazione della disciplina paesistica richiamata dalla Sovrintendenza nel corpo del provvedimento impugnato.

D’altra parte, quanto alla possibilità di riedificazione nei limiti consentiti dal P.R.G. appare chiaro che la delimitazione dell’ambito territoriale quale zona N (Verde Pubblico) non consente alcun accorpamento né creazione di nuova volumetria (si legge nel provvedimento impugnato che "L’intervento prevede la realizzazione ex novo di edificio residenziale, su area su cui attualmente "insistono tre fabbricati (…) sanati con Permesso a costruire n. 525/2007 destinati a civile abitazione" (…), che assommano, complessivamente a mc. 97,54. Il nuovo intervento prevede una cubatura di mc. 1484,32").

Con una terza censura la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 159 D.Lgs. n. 42/2004 e dei principi generali in tema di controllo di legittimità.

In particolare, la ricorrente sostiene la illegittimità dell’atto per avere la Sovrintendenza omesso di verificare la reale destinazione urbanistica dell’area e, conseguentemente, per avere erroneamente richiamato una normativa di PTP di fatto inapplicabile.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio, preliminarmente, come l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle Amministrazioni comunali competenti, eserciti un riesame esclusivamente sotto il profilo estrinseco con riferimento alla mera verifica di legittimità, non potendo rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo comunale.

Si tratta, infatti, di un riesame teso a verificare solo l’assenza di vizi di legittimità (tra essi compreso quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche), che non può rinnovarsi in un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggisticoambientale dell’intervento, che appartiene in via esclusiva all’Autorità competente.

Ciò, tuttavia, non significa negare all’Amministrazione statale il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica ove sia essa a non contenere la motivazione circa la compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale e (ove) non sussista neanche un rinvio per relazione a specifici atti istruttori.

Ciò perché, costituendo il provvedimento autorizzatorio regionale (o, come nel caso di specie, sub- Regionale) atto applicativo di gestione del vincolo e non modificativo di esso, la sua funzione è quella di verificare la compatibilità dell’opera con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo, che ha assunto le caratteristiche ambientali come valori specifici della zona; ne consegue la necessità di una congrua motivazione con l’indicazione della ricostruzione dell’itinerario logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità effettive con gli specifici valori paesistici dei luoghi, e ne deriva il corollario della legittimità del provvedimento della Soprintendenza che annulli l’autorizzazione paesaggistica all’esito di una verifica della suddetta omissione, che si traduce nel vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, tipico vizio di legittimità dell’atto amministrativo, come tale pienamente verificabile in sede di controllo da parte dell’Autorità statale.

Non v’è dubbio, allora, che il provvedimento impugnato non possa essere censurato sotto i profili lamentati dal ricorrente in considerazione della compiuta motivazione operata dalla Soprintendenza, che fonda l’annullamento del provvedimento del Comune di Pomezia sulla triplice circostanza: a) della insussistenza della variazione della zona di P.R.G. di cui al permesso di costruire; b) dell’inserimento dell’area di proprietà della ricorrente in zona C.2.1 del vigente P.T.P. n. 10 con conseguente possibilità della sola manutenzione ordinaria e straordinaria; c) della alterazione dei tratti caratteristici della località protetta.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 29-03-2011, n. 2745

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato nei giorni 2526 novembre 2010 e depositato il 7 dicembre successivo, la società PLAV a r.l. ha impugnato il provvedimento di parziale diniego all’accesso agli atti del Ministero dello Sviluppo economico, relativi al procedimento di revoca di contributo finanziario erogato ai sensi della legge n. 488/92; revoca conseguente ad accertamento della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.

Assume parte ricorrente che l’amministrazione avrebbe consentito l’accesso solo agli atti del procedimento di concessione dell’agevolazione e non a quelli di revoca, in particolare escludendo l’accesso agli atti della Guardia di Finanza, che l’interessato avrebbe potuto richiedere direttamente a detta amministrazione.

Deduce quindi: eccesso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, dell’art. 8 del DPR 352/92 e dell’art. 329 c.p.p.: premesso di avere interesse concreto e diretto a conoscere gli atti del procedimento di revoca del finanziamento, contesta che il Ministero non abbia consentito l’accesso agli unici atti di detto procedimento, costituiti da una nota della Compagnia di Vibo Valentia e di una del Comando Generale della Guardia di Finanza, dalle quali sarebbe scaturita appunto la decisione ministeriale di revocare il beneficio; tali atti non possono ritenersi esclusi dall’accesso in quanto, pur di natura tributaria, riguardano procedimento ormai concluso con avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate già impugnati nella competente sede, previa notificazione del verbale di constatazione della Guardia di finanza.

Anche l’indagine di polizia giudiziaria risulta conclusa con l’archiviazione; il PM ed il GIP hanno già autorizzato la ricorrente ad estrarre copia degli atti del procedimento penale in questione.

Costituitesi le Amministrazioni statali intimate, hanno sostenuto l’inammissibilità, ovvero l’infondatezza del ricorso in quanto parte ricorrente è già in possesso di tutti gli elementi d’interesse ai fini dell’eventuale contestazione giudiziale del provvedimento di revoca.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

La domanda di parte ricorrente si restringe, per sua stessa ammissione, a due note della Guardia di Finanza, una della compagnia di Vibo Valentia ed un’altra del Comando Generale che conterrebbero le motivazioni per le quali si suggeriva al Ministero competente la revoca del beneficio finanziario già concesso.

Invero il Collegio ritiene che parte ricorrente sia in possesso di tutti gli elementi d’interesse diretto per esercitare il suo diritto di contestazione di detta revoca, in quanto nell’atto di avvio del procedimento sono specificamente riportate tutte le ragioni, rivenienti appunto dalla Guardia di Finanza e comunque le uniche da prendere in considerazione in sede di contenzioso, che hanno determinato il Ministero ad avviare il procedimento di revoca.

Peraltro non è contestato tra le parti che la società ricorrente è pure in possesso del verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che notoriamente contiene tutti gli accertamenti fiscali dettagliati e comprovati e tutte le ragioni di irregolarità riscontrate (negli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate è detto che il processo verbale di constatazione della G.di F. contiene dettagliatamente specificate tutte le irregolarità connesse al finanziamento ex legge n. 488/92): sicuramente in ordine alle presunte dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture e documenti relativi ad operazioni ritenute inesistenti; irregolarità in ordine alla veridicità di determinate cessioni e forniture; irregolarità relative alla gestione dei rapporti di lavoro (elementi oggetto della contestazione).

La stessa società ricorrente ammette poi di avere avuto accesso a tutti gli atti del procedimento penale.

Sembra difficile credere, in relazione a tutto ciò, che non conosca con precisione le ragioni della revoca del contributo.

Del resto e conclusivamente, come esattamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato, il diritto di accesso comprende solo la conoscenza di atti direttamente e concretamente connessi ad una situazione giuridicamente tutelata e non si estende ad un controllo ex se sul corretto comportamento dell’Amministrazione (Cons. di St. sez. V 5636/2006).

Il ricorso deve quindi essere respinto; sussistono tuttavia adeguate ragioni, in relazione alla complessità in fatto, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 20-04-2011, n. 15686

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S., personalmente, ricorre per Cassazione avverso la sentenza, 6.10.2010 con la quale la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione 24.3.2010 del Tribunale di Velletri, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa per la violazione dell’art. 648 c.p..

Il ricorrente richiede l’annullamento della sentenza impugnata denunciando il vizio di difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. In particolare il M. lamenta la eccessività della pena per un fatto di modesta entità che ha cagionato un danno di lieve entità alla parte offesa. L’imputato inoltre si duole del fatto che la Corte territoriale non ha tenuto nella dovuta considerazione il comportamento processuale del prevenuto e della sua condizione di tossicodipendenza, con conseguente violazione dell’art. 133 c.p..

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte d’Appello, esaminando l’aspetto del trattamento sanzionatorio ha mostrato di avere preso in considerazione i gravi precedenti dell’imputato, elencandoli puntualmente e desumendo dagli stessi un giudizio negativo della personalità dell’imputato proprio alla luce del suo vissuto giudiziario. Inoltre la Corte territoriale ha ritenuto come la pena dovesse ritenersi adeguata al fatto ascritto prevenuto, tenuto conto che la stessa fosse prossima al minimo.

La motivazione appare adeguata, non viziata sul piano logico e come tale non sindacabile nel merito.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle doglianze del gravame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-08-2011, n. 17667 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 21 novembre 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da D. A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dall’istante nei confronti della Gestione Governativa della Circumvesuviana per il riconoscimento di differenze retributive.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1990, non si era ancora concluso, e ritenuto prescritto il diritto all’indennizzo per il danno verificatosi in epoca anteriore al decennio precedente la proposizione della domanda, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha liquidato il danno non patrimoniale in complessivi Euro 8.266,00, in considerazione della natura seriale del giudizio presupposto, degl’interessi coinvolti nella controversia e del comportamento dell’istante, che si era astenuto dalla presentazione dell’istanza di prelievo; ha poi escluso il diritto ad ulteriori maggiorazioni, avuto riguardo al tipo di procedimento.

2. – Avverso il predetto decreto l’ A. propone ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motiva/ione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 dei 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1. 23 novembre 2010. n. 23654:

14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono parimenti infondati il quarto, il quinto ed il sesto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d’Appello si è discostata dagli standards Europei, senza fornire un’adeguata motivazione.

2.1 – Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali criteri nella specie possono ritenersi sostanzialmente rispettati, in quanto, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo per il periodo anteriore al decennio che ha preceduto la proposizione della domanda, non censurata in questa sede, la Corte d’Appello ha riconosciuto al ricorrente, in relazione all’ulteriore ritardo di dieci anni e quattro mesi nella definizione del giudizio, un importo complessivo di Euro 8.266,00, pari ad Euro 800,00 circa per anno. La riduzione in tal modo operata rispetto ai parametri elaborati dalla Corte EDU non risulta tuttavia immotivata, avendone la Corte spiegato le ragioni mediante la sottolineatura del carattere seriale del ricorso avanzato nel giudizio presupposto e della portata degl’interessi in gioco, nonchè della condotta tenuta dal ricorrente, che ha omesso di sollecitare la definizione del giudizio mediante la presentazione dell’istanza di prelievo.

La motivazione in esame, esauriente pur nella sua stringatezza, appare perfettamente in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina (applicabile ratione temporis) vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha subordinato all’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo la proponibilità della domanda di riparazione del danno derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata di un processo amministrativo.

E’ stato infatti chiarito che la mancata proposizione della predetta istanza, pur non comportando il trasferimento a carico del ricorrente della responsabilità per il superamento del termine in questione, può incidere sulla valutazione del pregiudizio lamentato, ove il comportamento della parte appaia sintomatico di uno scarso interesse alla sollecita definizione del giudizio (cfr. Cass., Sez. 1^, 16 novembre 2006, n. 24438; Cass., Sez. Un.. 23 dicembre 2005, n. 28507).

Il ricorrente non contesta tali principi, ma lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, senza però spiegare i motivi per cui ritiene che nel ragionamento seguito dalla Corte d’Appello non sia rintracciabile il criterio logico che l’ha condotta alla formazione del proprio convincimento e che le ragioni poste a fondamento della decisione siano tali da elidersi a vicenda e da non consentire quindi l’individuazione della rado decidendi. Ciò rende evidente che, sotto l’apparenza della denuncia di un vizio di motivazione, egli mira in realtà a sollecitare una revisione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto compete la valutazione del danno, nei limiti segnati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 e dai parametri elaborati dalla Corte EDU. 3. – Sono altresì infondati il settimo e l’ottavo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. – Premesso che il decreto impugnato non ha affatto omesso di pronunciare in ordine alla predetta domanda, negando espressamente e motivatamente il bonus in considerazione della natura del giudizio presupposto, si osserva che l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

4. – Sono infine inammissibili, per difetto di autosufficienza, il nono ed il decimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione delle spese processuali, la Corte d’Appello si è discostata dalla nota specifica da lui depositata, senza fornire alcuna motivazione.

4.1. – Il ricorrente, infatti, pur dolendosi del mancato riconoscimento delle prestazioni indicate nella nota specifica asseritamente depositata nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, si è astenuto dal riportarne il contenuto nel ricorso, limitandosi ad includervi alcune tabelle estratte dalla tariffa professionale, la cui trascrizione non appare sufficiente a consentire a questa Corte la necessaria verifica in ordine alla denunciata violazione, in mancanza di una specifica indicazione delle voci e degl’importi di cui si contesta l’omessa liquidazione (cfr. Cass., Sez. 3^, 19 aprile 2006, n. 9082; Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2000, n. 3040).

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna A.D. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

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