T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 1456 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La ricorrente impugna il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire sul lotto di terreno sito nel Comune di Nardò, in località "Torre Mozza", "in quanto l’edificio di progetto ricade su sede stradale ed è in contrasto con l’art. 117 delle N.T.A. vigenti".

2. – Sostiene, in particolare, la parte che essendo il suddetto vincolo decaduto per inutile decorso del quinquennio dalla data di imposizione (P.R.G. adottato il 4 febbraio 2002), l’area in questione dovrebbe essere qualificata come "zona bianca", ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 380/2001e come tale soggetta al limite della densità massima fondiaria di 0,03 mc/mq e della proporzione del 10% di superficie coperta rispetto a quella dell’intera area di proprietà, parametri, questi, rispettati nel progetto oggetto della richiesta di permesso di costruire.

2. – A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della l. n. 241/1990 in combinato disposto con gli artt. 117 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nardò e dell’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001;

b) eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa.

3. – All’udienza pubblica del 19 maggio 2011, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

I. – Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

II. – Va innanzitutto premesso che il vincolo imposto sul lotto di interesse deve ritenersi di natura espropriativa, atteso che le zone per la viabilità, normate dall’art. 117 delle N.T.A., comprendono, quanto alla destinazione, "le aree già impegnate dalle sedi viarie esistenti e quelle destinate dal P.R.G. al loro ampliamento ed alla formazione della nuova viabilità", consentono esclusivamente "la realizzazione delle opere di sistemazione delle reti stradali… quelle relative ai servizi funzionali (illuminazione, segnaletica) ed alle canalizzazioni degli impianti tecnologici urbani (acquedotto, fognature, reti elettriche, telefoniche e del gas)", e, quanto alla durata, "hanno valore vincolante nei confronti dei proprietari delle aree interessate fino alla formazione e realizzazione dei relativi progetti esecutivi".

II.1. – Invero, secondo giurisprudenza costante:

– la riconduzione di una specifica destinazione urbanistica alla categoria dei vincoli espropriativi o conformativi, deve tenere conto del contenuto concreto delle previsioni urbanistiche (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 11 novembre 2009, n. 5013),

– la differenza tra i vincoli conformativi e quelli espropriativi sta nel fatto che i primi, conformando le modalità di esercizio del diritto di proprietà, lasciano il proprietario nella condizione di gestire la eventuale trasformazione dell’immobile: il vincolo conformativo, cioè, non intacca in modo sostanziale il valore di scambio del bene in quanto non priva il suo titolare della facoltà di godimento e di utilizzazione della "res" (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 26 febbraio 2009, n. 403);

– sono conseguentemente annoverabili in quest’ultima categoria quei vincoli derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime di economia di mercato (Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3797);

– sono, invece, espropriativi e, come tali, soggetti a decadenza quinquennale ai sensi dell’art. 9, d.P.R. n. 327 del 2001, i vincoli incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata (Consiglio Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4606),

– tali vincoli, infatti, come nel caso di specie, incidono sul bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero ne diminuiscono significativamente il suo valore di scambio (Consiglio Stato, sez. V, 7 aprile 2010, n. 1944).

III. – Ciò posto, va precisato che la giurisprudenza ha chiarito che:

1) la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi o che, comunque, privano la proprietà del suo valore economico, lasciando il terreno privo di regolamentazione, comporta l’obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, ancorché non sollecitata da privato, posto che tale obbligo risponde all’interesse pubblico generale e prioritario al razionale ed ordinato assetto del territorio (Consiglio Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6741).

2) Il proprietario dell’area interessata può comunque presentare un’istanza, volta a ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, e la P.A. è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione (Consiglio Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7493; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 9 settembre 2010, n. 10032; sez. III, 07 maggio 2010, n. 6465; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 20 luglio 2010, n. 1781).

3) L’obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un’area, in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, non comporta tuttavia che essa riceva una destinazione urbanistica edificatoria o nel senso voluto dal privato, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione che, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, risulti più idonea e più adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio, potendo anche ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparata con gli interessi privati (Consiglio Stato, sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2262; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 12 aprile 2010, n. 1084).

IV. – Sulla base delle sovra esposte considerazioni, in mancanza di uno specifico pronunciamento dell’Amministrazione sull’opportunità e validità del vincolo, deve dunque ritenersi illegittimo il diniego del permesso di costruire fondato esclusivamente sulla presenza di un vincolo espropriativo ormai decaduto.

V. – Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto l’impugnato diniego deve essere annullato.

Attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale e la peculiarità delle questioni affrontate nulla è disposto per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Gabriella Caprini, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-05-2011) 04-08-2011, n. 31065

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A. ricorre avverso la sentenza, in data 21 ottobre 2010, della Corte d’appello di Trieste, confermativa della condanna per il reato di riciclaggio e per il reato di ricettazione del Tribunale di Tolmezzo in data 7 dicembre 2007 e, chiedendone l’annullamento, sostiene:

a) Erronea applicazione della legge penale nella riconducibilìtà della fattispecie di cui al capo a) nella previsione di cui all’art. 648 bis c.p..

Il ricorrente contesta che il fatto storico addebitato sia stato qualificato ai sensi dell’art. 648 bis c.p., non essendo sussistente la prova di un’attività di ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa della vettura, non essendo la stessa identificabile con riferimento alla documentazione di circolazione che per quanto riguarda l’apposizione di una targa apocrifa; in particolare deduce che il mero spostamento dell’autovettura in territorio estero non possa essere ritenuto elemento idoneo a qualificare l’azione come reato di riciclaggio, in assenza altre attività idonee a ostacolare l’identificazione del bene, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il coinvolgimento dello stesso B. in ordine ai reati presupposti alla predisposizione della falsa documentazione (in ordine alla quale è stato configurato il reato di ricettazione). In realtà nei suoi confronti doveva essere contestato, in base alle emergenze processuali, il reato di cui all’art. 379 c.p., o, in subordine quello di cui all’art. 648 c.p. anche per il possesso dell’autovettura.

I motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame i giudici di merito hanno fatto una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia. Occorre preliminarmente sottolineare che l’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che ricomprende la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, nella consapevolezza di tale origine, e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (Cass.,Sez. 2, 7 gennaio 2011 n. 546, C.E.D. cass., n. 249445), mentre il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio, e nell’ipotesi in cui siano ravvisabili gli estremi di quest’ultima ipotesi delittuosa, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed esclusa quella del reato di favoreggiamento reale (Cass., Sez. 2, del 24 novembre 2010, n. 43295, C.E.D. cass. n. 248949; è poi pacifico in giurisprudenza che sussiste relazione di specialità fra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione, poichè il primo si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall’elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa (Cass., Sez. 2, 12 novembre 2010 n. 43730, C.E.D. cass., n. 248976 ;

ciò premesso deve ritenersi infondato anche il motivo di ricorso con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale per ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B) (ricettazione di carte di circolazione). Infatti, il reato presupposto della ricettazione di cui al capo B) non è il falso, ma il furto delle carte di circolazione, avendo ritenuto i giudici di merito che non vi fossero elementi in atti per supporre che a quel furto avesse preso parte il B.. Neppure può accogliersi quindi, a questo punto, anche la censura relativa all’erronea applicazione della legge penale per ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio di autovettura di cui al capo A). Il ricorrente, a sostegno del motivo di impugnazione cita la sentenza di questa Suprema Corte, che ha formulato il principio così massimato: "il semplice spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva non costituisce trasferimento punibile ai sensi dell’art. 648 bis cod. pen., in quanto non idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene". Tuttavia la sentenza, di cui alla massima citata, come si deduce anche dalla lettura del testo integrale, fa riferimento ad una fattispecie di semplice spostamento in territorio estero di un’autovettura e si limita ad interpretare il concetto normativo di trasferimento. Il testo dell’art. 648 bis c.p., però, accanto alla condotta di "trasferimento" e di "sostituzione", prevede anche la condotta del compimento di "altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione" della provenienza delittuosa del bene.

Il legislatore, in tal modo, ha voluto colpire tutte le condotte utilizzabili ("altre operazioni") per il riciclaggio, purchè abbiano la caratteristica di "ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa" del bene, tanto che si può affermare che sia proprio quest’ultima idoneità lesiva il nucleo centrale della fattispecie criminosa, quello che consente la riconducibilità della fattispecie concreta all’ipotesi astratta formulata dalla norma. Nel caso di specie, pur non essendovi stata un’alterazione materiale dell’autoveicolo, l’imputato era in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida relativi alla stessa persona intestataria delle false carte di circolazione, in modo da condurre gli appartenenti alle Forze dell’ordine a supporre che il conducente fosse anche il proprietario dell’autoveicolo, in tal modo ostacolando, come esattamente rilevano i giudici di merito, l’accertamento della provenienza delittuosa in caso di controlli su strada che non avessero avuto a disposizione la possibilità di interrogare gli archivi informatici per la verifica dei dati falsamente forniti; conseguentemente alla fattispecie concreta va applivato il seguente principio di diritto: "Integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l’agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, ravvisabili nel caso concreto nel possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l’Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell’autoveicolo(v. sul punto, Cass. Sez. 2, 17 febbraio 2009 n. 11895, C.E.D. cass., n. 244379).

Alla luce delle suesposte considerazioni consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7727 Ammissione al concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente impugna (oltre alle pregresse determinazioni della Sanità militare del 6 luglio 1993 e del 16 maggio 1995, specificate in epigrafe) il provvedimento DGPM/I/I/3/399 del 18 febbraio 2000, recante il rigetto della domanda di riammissione alla partecipazione al concorso per l’ammissione al 175^ corso a.u.c. dell’Esercito ed emesso perché il ricorrente, sottoposto ad accertamenti sanitari, è stato giudicato "permanentemente non idoneo al servizio militare a mente dell’articolo 1 E.I.I." perché affetto da eccesso ponderate (IMC = 36,59).

L’Amministrazione si è costituita.

Il ricorrente ha depositato documenti e, in data 13/04/11, una memoria.

Con ordinanza n. 1167/2000 sono stati ordinati incombenti istruttori, che l’Amministrazione ha eseguito.

Con ordinanza n. 1500/2002 è stata respinta l’ordinanza cautelare.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 28 giugno 2011.

2. – Il ricorso non è fondato.

Il ricorrente, dopo aver illustrato vicende pregresse concernenti la sua esclusione da precedenti concorsi a.u.c. (parte delle quali attinenti a giudizi di non idoneità per altra causa di inidoneità fisica, estranea a quella oggetto del presente ricorso), lamenta una errata misurazione del proprio indice di massa corporea (IMC), asserendo che quella misurazione non è aderente alle proprie caratteristiche fisiche.

Il rilievo però è infondato.

In proposito risultano esaustive le considerazioni già formulate dal T.a.r. con l’ordinanza – di reiezione d’istanza cautelare – numero 1500/2002, la quale ha avuto modo di precisare l’assenza di fumus boni iuris del ricorso "in relazione alle risultanze della verifica istruttoria a suo tempo disposta dal T.a.r. in stretto rapporto di prossimità temporale rispetto al momento di introduzione del giudizio".

In effetti poco tempo dopo la instaurazione del presente giudizio l’istruttoria disposta dal T.a.r. ha consentito di appurare che l’IMC del ricorrente era – in prossimità temporale adeguata rispetto al contestato giudizio di non idoneità – pari a 36,64 (v. il verbale visita medica di appello 1707/00 del 26 ottobre 2001: allegato 1 al deposito istruttorio del 15 gennaio 2002, non impugnato), dunque superiore all’IMC massimo (pari a 30) previsto dalla normativa vigente alla data di riferimento (art. 1 della "Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. (Edizione 2000)").

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2.000,00 seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-10-2011, n. 5801 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che l’appello in epigrafe va respinto, per quanto qui di seguito esposto.

L’attuale appellante, Sig. L. P., ha chiesto al Comune di Rotondi in data 30 dicembre 2008 il rilascio di un permesso di costruire a’sensi dell’art.6 della L.R. Campania 24 novembre 2001 n. 17 come sostituito dall’art. 11 della L.R. 29 dicembre 2005 n. 24, e ciò al fine di realizzare un’attività ricettiva in un fabbricato rurale edificato in forza della concessione edilizia n.38\00 rilasciata il 6 settembre 2004 e del successivo permesso di costruire in variante in corso d’opera Prot. 3237 dd. 5 giugno 2008.

L’Amministrazione Comunale di Rotondi ha accolto la domanda del P. rilasciando il permesso di costruire n.15\09 dd. 26 marzo 2009, peraltro poi annullato in sede di autotutela con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico Prot. 7005 dd. 23 novembre 2010 "in quanto rilasciato in contrasto con le norme che prescrivono tra l’altro l’esistenza di un fabbricato prima della L.R. 17 del 2001,come sostituito dall’art.11 comma 3 della L.R. 24 del 2005".

Con ricorso proposto sub R.G. 143 del 2011 il P. ha impugnato innanzi al T.A.R. per la Campania, Sede di Salerno, tale provvedimento di autotutela deducendo difetto di motivazione sotto vari profili e rimarcando in particolare che il fabbricato era esistente alla data di entrata in vigore della L.R. 24 del 2005, come comprovato sia da una perizia di parte laddove testualmente si afferma che "i lavori sono pressoché ultimati entro il 20 dicembre 2005", sia da una fotografia depositata nel fascicolo di causa, ritraente il fabbricato di cui trattasi e recante a tergo un timbro postale datato 20 dicembre 2005.

Con sentenza n. 550 dd. 25 marzo 2011 resa in forma semplificata à sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. la Sez. II^ del T.A.R adito ha respinto il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Avvero la sentenza medesima il P. ha proposto l’appello in epigrafe, sostanzialmente reiterando le censure già dedotte nel primo grado di giudizio.

Tutto ciò premesso, va evidenziato che, à sensi del predetto art. 6 della L.R. 17 del 2001 come sostituito dall’art. 11 della L.R. 24 del 2005, "al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della Campania sono consentite attività ricettive in case rurali" – definibili secondo lo stesso articolo di legge anche come "country houses" – "autorizzate dai comuni. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali, in comuni con non più di 10.000 abitanti secondo i dati dell’ultimo censimento oppure in comuni che ricadono anche parte nelle delimitazioni di parchi nazionali o regionali, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno".

La circostanza che il legislatore espressamente preveda la localizzazione di tali attività in "fabbricati esistenti, rurali o case padronali" sottende con chiarezza che il rilascio del relativo titolo edilizio è subordinato alla comprovata, materiale esistenza di un’attività rurale già avviata, e non soltanto di un fabbricato nella quale l’attività stessa deve ancora essere iniziata: ossia, il carattere della "ruralità" dell’edificio deve risultare materialmente impresso dall’attualità dello svolgersi nel relativo fondo di pratiche agricole, di selvicoltura o di allevamento di bestiame, tipiche della "ruralità" medesima e, quindi, dell’imprenditore agricolo così come definito dall’art. 2135 cod. civ. come sostituto dall’art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228.

La finalità perseguita dal legislatore regionale si identifica, infatti, nel sostegno di un’attività collaterale rispetto a quelle poste in atto dall’imprenditore agricolo nel contesto di un’azienda già funzionante, per cui non può assumere rilievo, nella specie, l’assunto dell’appellante secondo cui sarebbe condizione necessaria e sufficiente, al fine dell’applicazione della disciplina predetta, che il fabbricato sia qualificabile come "edificio esistente" à sensi di quanto disposto dall’art. 2645bis cod. civ., nonché in relazione alla giurisprudenza che richiede al riguardo l’avvenuta realizzazione delle murature perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2010 n. 7476).

Né va sottaciuto che depone in tal senso anche la generale nozione di "fabbricato rurale" di cui all’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 1994 n. 133, laddove dispone – tra l’altro, e per quanto qui segnatamente interessa, che "ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali" – effetti, questi, comunque consequenziali all’attività che il P. intenderebbe svolgere in conformità alla suesposta disciplina di fonte regionale, il relativo fabbricato "deve essere utilizzato quale abitazione… dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta", e non già che si prevede di svolgere.

Detto altrimenti, e come correttamente sottolineato dal giudice di primo grado, la legge regionale "prevede il recupero in senso turistico delle case rurali preesistenti e non è quindi possibile recuperare a tal fine un fabbricato che era un rustico anche se quasi ultimato alla data dell’entrata in vigore della disposizione in questione", pubblicata infatti sul Bollettino Ufficiale della Regione Campaniadel 30 dicembre 2005; e a ragione, pertanto, lo stesso giudice ha evidenziato che i lavori di cui alla concessione n.38 del 2000, relativi al fabbricato del P., risultano iniziati nel luglio del 2005 ed ultimati il 3 ottobre 2008, nel mentre nella relazione nella variante in corso d’opera del 3 dicembre 2007 il fabbricato risulta "in corso di costruzione" e nella stessa perizia di parte si dà atto che il fabbricato era "quasi ultimato": e ciò, si badi, senza che sia comprovato nel relativo fondo non solo l’avvio di una qualsivoglia attività rurale, ma anche di un qualsivoglia piano per l’impianto di una futura azienda rurale.

Le notazioni suesposte risultano assorbenti al fine della reiezione dell’appello.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono liquidati nel dispositivo.

Va inoltre confermato a carico dell’appellante il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 1.500,00.- (millecinquecento/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Conferma – altresì -a carico dell’appellante medesimo il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.