Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11817 onorari

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Svolgimento del processo

Sp.Fr. (de cuius degli attuali ricorrenti) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Catania su istanza di P.V. per il pagamento della somma di L. 80.768.720 per attività professionale svolta, da quest’ultimo, in diversi procedimenti davanti a giudici ordinari ed amministrativi. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via del tutto subordinata che il Tribunale liquidasse i compensi spettanti a P. applicando i minimi tariffari e detraendo la somma di L. 3.000.000 già versata.

Si costituiva P., che contestava i motivi di opposizione e chiedeva la liquidazione di altri compensi per attività extragiudiziale.

Il Tribunale di Catania con sentenza revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio.

Proponeva appello P.V., per diversi motivi.

Si costituiva Sp. che chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1041 del 2004 condannava Sp. al pagamento in favore del P. della somma di Euro 22.361,56, oltre gli accessori e al pagamento della metà delle spese processuali.

La Corte di Appello di Catania osservava che, correttamente il Tribunale di Catania aveva ritenuto non provata la domanda ed aveva revocato il decreto ingiuntivo. In effetti, rilevava la Corte territoriale, la prova delle prestazioni professionali dell’avv. P. era stata prodotta nella fase monitoria, ma nel giudizio di opposizione non era stata allegata al fascicolo, e nel termine stabilito ai sensi dell’art. 184 c.p.c., l’opposto non aveva espletato alcuna attività probatoria. Tuttavia, evidenziava la Corte di Appello di Catania – la produzione di documenti irritualmente prodotta in primo grado è ammissibile nel giudizio di appello, escludendo che la preclusione prevista dall’art. 345 c.p.c., si possa applicare, oltre che alle ed. prove costituende anche alle prove costituite, con l’unico limite che la produzione avvenga contestualmente all’atto di appello senza che a tale produzione sia di ostacolo l’eventuale decadenza in cui sia incorsa la parte per la mancata produzione nei termini di cui all’art. 184 c.p.c., perchè tale preclusione ha effetto limitato al giudizio di primo grado. Nel merito la Corte di Appello di Catania concludeva che il compenso dovuto all’avv. P., per l’attività professionale, fosse quello di Euro 22.361,56.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono A. e S. F., unici eredi legittimi di Sp.Fr., per tre motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato 26 luglio 2005.

Resiste P.V. con controricorso notificato il 19 ottobre 2005. Lo stesso P.V. presenta ricorso incidentale per più motivi non numerati, tranne il primo motivo che viene riportato, nella parte del controricorso segnata, come 2 bis.
Motivi della decisione

1.= In via Preliminare questa Corte precisa che i ricorrenti erano titolari del diritto di adire il giudice dell’impugnazione perchè risulta dagli atti e dai documenti, regolarmente depositati unitamente al ricorso in Cassazione che gli stessi sono gli unici eredi del fu Sp.Fr..

1.1= il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

2.= Con il primo motivo A. e S.F., lamentano – come da rubrica- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1 ed omessa ed insufficiente motivazione ex art. 365 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte di Appello di Catania avrebbe violato -secondo i ricorrenti- l’art. 345 c.p.c., comma 1, per non aver ritenuto che le richieste avanzate dall’appellante con l’atto di appello fossero del tutto difformi da quelle formulate in primo grado.

Secondo i ricorrenti, l’avv. P. costituendosi nella fase dell’opposizione e chiedendo la condanna "al pagamento (…….) della somma riportata dal D.I:" avrebbe abbandonato quanto chiesto nel ricorso introduttivo e avrebbe formulato una domanda autonoma caratterizzata da una nuova causa petendi e da un nuovo petitum. A sua volta l’avv. P. avrebbe modificato e mutato nuovamente l’oggetto del giudizio, chiedendo alla Corte territoriale di confermare il DI. 2.1= La censura è infondata e non merita di essere accolta. A parte il fatto che vedere, chiedere, al giudice dell’opposizione, la condanna (….) al pagamento il motivo non risponde, esattamente, ai criteri di autosufficienza (ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1) dal momento che vengono riportate solo alcune espressioni degli atti utili a verificare la fondatezza di quanto si afferma, comunque le espressioni dai quali si vuole desumere la violazione dell’art. 345, comma 1 non inducono a ritenere fondata la censura. A ben vedere, chiedere, al giudice dell’opposizione, la condanna (…) al pagamento della somma "portata dal D.I. opposto" (..) e, al giudice di appello, chiedere di "confermare il decreto ingiuntivo opposto", identificano uno stesso petitum e una stessa causa petendi.

2.1.= D’altra parte, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio. A sua volta, si configura domanda nuova – come tale inammissibile in appello quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò, anche se tali fatti erano già stati esposti nell’atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione.

Ma nel caso concreto il petitum e la causa petendi erano rimasti invariati non solo sostanzialmente, ma anche formalmente.

3.= Con il secondo motivo gli stessi ricorrenti lamentano – come da rubrica – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 345 c.p.c., comma 3 ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ex art. 365 c.p.c., nn. 3 e 5.

Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, per aver ritenuto ammissibile la produzione in appello di documenti, irritualmente e tardivamente prodotti in primo grado in violazione dell’art. 184 c.p.c., commi 1 e 2 e dell’art. 345 c.p.c., comma 3. 3.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta essenzialmente perchè la documentazione presentata in appello non è nuova, ma, essa risulta già presentata nel giudizio di primo grado.

Intanto, è bene precisare che la censura coinvolge in modo unitario due strutture normative: l’una attiene alla preclusione di cui all’art. 184 c.p.c. e l’altra alla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c.;

a) La Corte territoriale ha avuto modo di specificare che, correttamente, il giudice di primo grado aveva rilevato la tardiva produzione documentale allegata al ricorso monitorio e ciò sia perchè nel termine stabilito ai sensi dell’art. 184 c.p.c. l’opposto non aveva espletato alcuna attività probatoria, tanto che nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di esecuzione del decreto ingiuntivo aveva rilevato che mancava agli atti una documentazione sufficientemente completa per ritenere la congruità delle somme richieste dal professionista. Ciò è sufficiente per ritenere che nel giudizio di opposizione la parte interessata non aveva prodotto, in tempo utile, e, comunque, nel rispetto dell’iter processuale, la documentazione necessaria a fondamento della propria pretesa. La parte interessata, dunque, era incorsa nella decadenza di cui all’art. 184 c.p.c.. b) Quanto alla preclusione di cui all’art. 345 cod. civ. va osservato che nell’interpretazione di questa norma nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 (applicabile a decorrere dal 30 aprile 1995), questa Corte a sezioni unite ha precisato che, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova (nuovi) – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali.

Tuttavia, il fatto che il fascicolo dei documenti sia stato tardivamente depositato nel giudizio di opposizione non comporta l’inesistenza giudiziale di quei documenti. Piuttosto, va osservato, che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione.

Sicchè, appare ragionevole pensare che i documenti di che trattasi erano presenti nel giudizio di primo grado e se la materiale assenza ha impedito al giudice dell’opposizione di esaminarli, non significa che quei documenti non fossero più presenti giudizialmente. Di qui, l’ulteriore conseguenza che i documenti di cui si dice non sono "nuovi" e come tale la loro produzione non è assoggettata al limite di cui all’art. 345 cod. proc. civ. 3.2,= E’ giusto il caso di osservare che nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova (nuovi) – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame: che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado; ovvero, nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione (sent. sez. un. N. 8203 del 20/04/2005).

4.= Con il terzo motivo gli stessi ricorrenti lamentano come da rubrica – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ex art. 365 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte di Appello di Catania, secondo i ricorrenti, per aver condannato Sp.Fr. alle spese processuali relative al primo grado di giudizio e al grado di appello, nonostante avesse ritenuto condivisibili le argomentazioni poste dal Giudice di primo grado a fondamento della propria decisione con la quale veniva revocato il decreto ingiuntivo e compensate tra le parti le spese del giudizio.

4.1= La censura non merita di essere accolta, dato che il Giudice di secondo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

Nel caso concreto, poi, la Corte territoriale – come era giusto che fosse – ha seguito la regola della soccombenza. Per altro, rientrando nel potere discrezionale del Giudice escludere ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue, o delle spese sostenute in ragione della violazione del dovere di cui all’art. 88 c.p.c., il non avere, la Corte territoriale, provveduto in tal senso lascia intendere che non abbia ritenuto che la parte vincitrice avesse sostenuto spese eccessive o superflue o spese sostenute in ragione della violazione del dovere di cui all’art. 88 c.p.c..

5.= Con il primo motivo del ricorso incidentale, P.V. lamenta:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., e dell’art. 74 disp. att. c.p.c. e art. 345 c.p.c.. Non appare corretto – ritiene il ricorrente – estendere alla produzione del fascicolo di parte già ritualmente depositato in una precedente fase processuale il regime delle preclusioni dettato dall’art. 184 c.p.c.. in tema di deduzioni istruttorie e di ammissione dei mezzi di prova. A giudizio del ricorrente, la documentazione allegata al ricorso di richiesta di decreto ingiuntivo proprio in ragione dell’essere stata allegata a quel ricorso non è una documentazione nuova rispetto alle altre fasi del giudizio. D’altra parte, ritenuto che la documentazione deve ritenersi inserita nel fascicolo di parte (del ricorrente), il fascicolo, e, dunque, anche la documentazione, potrà essere depositato fino a quando la parte potrà costituirsi davanti al giudice e cioè fino a quando la causa non venga posta in decisione.

5.1.= Il motivo rimane superato da quanto è stato detto in ordine al terzo motivo del ricorso principale. Tuttavia, così come è stato formulato, è inammissibile perchè da un verso il ricorrente critica la sentenza della Corte territoriale laddove ha affermato la correttezza della sentenza del primo giudice in ordine alla tardività ed irritualità della produzione del fascicolo del decreto ingiuntivo, nonostante ammetta che i fatti posti a fondamento di quella decisione siano corretti, ma, e, soprattutto, perchè censura la sentenza della Corte territoriale laddove ha riconosciuto quanto Io stesso ricorrente intendeva raggiungere con tale censura.

6.= Il ricorso incidentale riporta la dizione "Ulteriori motivi di ricorso incidentale", ma non sempre sono intellegibili le censure che il ricorrente rivolge alla decisione della Corte territoriale.

Cogliendo il senso di quanto è affermato, sostanzialmente, il ricorrente lamenta: "la violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 6 delle disposizioni generali della tariffa professionale nonchè del principio di diritto fissato da questa Suprema Corte nella sentenza della 2^ sez. n. 5962 del 1 luglio 1996". Ritiene il ricorrente che la Corte territoriale abbia commesso diversi errori nella determinazione del valore delle controversie seguite dall’avv. P. perchè in parte non avrebbe tenuto conto di alcune risultanze di fatto e altre volte non avrebbe applicato i criteri corretti di valutazione.

6.1.= La censura è inammissibile. A parte il fatto che la sentenza della Corte di merito non contiene nessuna statuizione in contrasto con la norma di cui all’art. 2033 cod. civ., tuttavia, il ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità.

Piuttosto, va osservato che la valutazione di fatto e nel merito è stata compiuta dalla Corte territoriale con ampia motivazione.

6.2.= La censura è inammissibile altresì perchè non risponde neppure ai criteri di autosufficienza, giacchè la eventuale violazione delle tariffe professionali integra una ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo". Già questa Corte ha avuto modo di affermare che "La parte che intende impugnare per cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere della analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacchè la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un’ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo".

In definitiva, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati. Le spese seguono il principio della soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese che liquida in Euro 2800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14039 Accertamento

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quanto di ragione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente che, respingendo l’appello da esso Ufficio proposto, aveva confermato la decisione resa in primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso presentato da M.A.M. avverso gli avvisi di mora emessi a suo carico – in qualità di erede e socia dell’Istituto vendite Giudiziarie di M.V., suo padre defunto il 26.4.1990 – a seguito dell’iscrizione a ruolo del carico conseguente a diversi processi verbali ed avvisi di irrogazione sanzione, emessi a carico della società costituita tra gli eredi di V. M. con riferimento agli anni 1990 e 1991. Il giudice dell’appello riteneva: – che l’attività svolta dall’Istituto Vendite Giudiziarie non potesse essere continuata dagli eredi, in quanto soggetta a concessione amministrativa; -che l’estraneità della contribuente a tale attività fosse dimostrata sia dal fatto che ella aveva richiesto una propria partita Iva per poi svolgere la medesima attività svolta dal padre, sia dal fatto che, appena ricevuti gli avvisi di mora, aveva sporto denuncia di falso contro il di lei fratello per avere lo stesso presentato, a sua insaputa, dichiarazione di inizio attività dell’Istituto Vendite Giudiziarie da parte degli eredi di M.V.; -infine che la contribuente non poteva essere considerata responsabile per le eventuali obbligazioni tributarie sorte prima del decesso del padre a carico della ditta, essendo solo una dipendente della stessa.

Avverso tale ultima sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione articolato su di un motivo unico; la contribuente non ha controdedotto.

MOTIVAZIONE:

1. Con il ricorso in esame l’Agenzia censura l’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per vizi della motivazione; e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c.; 460, artt. 476, 484, 512, 519, 752 c.c.;

D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 27, 28, 33, 43, 44; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65. Assume che il giudice dell’appello ha errato in quanto ha operato una confusione tra l’intrasmissibilità agli eredi, dopo la morte del concessionario, della concessione dell’attività di vendita giudiziaria, e la trasmissione iure ereditatis agli eredi (in quanto non rinuncianti e non accettanti con beneficio d’inventario) delle obbligazioni tributarie sorte in capo al de cuius. Assume altresì l’esistenza di un’attività di vendita giudiziaria svolta dagli eredi di M.V., a seguito del provvedimento di proroga emesso dal Presidente della Corte d’Appello con riferimento ai soli processi esecutivi già pendenti in fase di vendita.

2. La censura è fondata e deve essere accolta.

Nel caso di specie gli atti impostivi impugnati hanno colpito l’attività svolta negli anni 1990 1991 dall’Istituto Vendite Giudiziarie di M.V. titolare – come pacifico – di una concessione per la vendita giudiziaria; è altresì pacifico che il M. è morto il (OMISSIS).

2.1 Tanto premesso, non vi è dubbio che ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 1, la contribuente risponde nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto erede del padre ed in solido con gli altri eredi, di tutte le obbligazioni tributarie sorte in capo al de cuius in conseguenza dell’attività svolta da quest’ultimo prima del decesso. L’intimata avrebbe infatti potuto liberarsi solo fornendo la prova di aver rinunciato all’eredità, ma di tanto non vi è menzione nell’impugnata sentenza.

Erra pertanto il giudice a quo nell’affermare: "in alcun modo costei (la contribuente) può essere ritenuta responsabile per eventuali obbligazioni derivanti dall’attività svolta dal padre prima del decesso (essendo stata una semplice dipendente)" Invero la contribuente risponde di tali obbligazioni non in qualità di socia del padre (come erroneamente sembra ritenere il giudice a quo, anche se per escluderlo), ma in qualità di erede dello stesso.

2.2 La censura è fondata altresì con riferimento alle obbligazioni tributarie sorte in conseguenza e nei limiti dell’attività dell’Istituto Vendite Giudiziarie svolta dopo il decesso di M. V., in virtù del provvedimento di proroga di operatività del Presidente della Corte di Appello del 9.6.1990 come circostanziatamente dedotto nel ricorso per cassazione, fornito sul punto della necessaria autosufficienza per aver riportato testualmente il brano del suddetto provvedimento. Tale provvedimento risulta peraltro già citato nella impugnata sentenza (come prodotto agli atti dalla contribuente) come emesso dal Presidente della Corte d’Appello, ai sensi del D.M. 20 giugno 1960, art. 4, comma 2, per comunicare la revoca di diritto della concessione con decorrenza 26.4.90 (data del decesso) ed autorizzare la "vecchia struttura dell’Istituto delle Vendite Giudiziarie a portare a termine le esecuzioni già fissate e pendenti".

Ha pertanto errato il giudice a quo a non distinguere, svolgendo il necessario approfondimento sul punto, tra attività svolta dagli eredi in esaurimento dei processi esecutivi già in corso, ed attività non riferibile invece alla contribuente per l’impossibilità, come giustamente sostenuto dal giudice a quo, di configurare un’impresa ereditaria avente ad oggetto l’attività già svolta dal padre M.V. (in quanto trattatavasi di attività soggetta a concessione amministrativa, concessione revocata di diritto in caso di morte del titolare).

Tanto dovrà essere svolto dal giudice del rinvio, il quale dovrà ritenere la ricorrente tenuta al versamento dell’Iva gravante sull’attività svolta dagli eredi di M.V. in esaurimento, come sopra detto, dei processi esecutivi già in corso.

Tale obbligazione discende infatti dalla mera qualità di erede, che, unita all’altro presupposto, cioè l’autorizzazione discendente dal provvedimento di proroga di operatività del Presidente della Corte di Appello, ha consentito agli eredi tutti di svolgere l’attività necessaria per portare a termine i processi esecutivi già pendenti.

A nulla rileva pertanto, relativamente all’Iva dovuta su tale attività, l’eventuale falsità della firma apposta sulla dichiarazione di inizio attività dell’Istituto Vendite Giudiziarie da parte degli eredi di M.V.; secondo la denuncia di falso sporta dalla ricorrente contro il di lei fratello: la responsabilità della stessa nasce infatti non da tale dichiarazione, ma dall’effettiva e legittima operatività, in proroga, dell’Istituto Vendite giudiziarie.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che, nell’applicare i principi sopra esposti, provvedere altresì a regolamentare le spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-04-2011, n. 2399 Indennità varie

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Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno ricoperto, rispettivamente, le cariche di presidente e di componente del collegio dei revisori presso l’USSL Torino IX.

Con delibera del 6/12/89 n. 2321/88 il Comitato di gestione rideterminava, in loro favore, l’indennità di carica, applicando il criterio del raddoppio di tale indennità previsto per i lavoratori autonomi.

Tuttavia, con delibera del 13/2/91 n. 321/3 l’USSL revocava tale delibera, disponendo il recupero degli emolumenti corrisposti.

Il Tar, a seguito del ricorso proposto avverso tale atto, respingeva il gravame sul presupposto che la legge applicata non era suscettibile di estensione in favore di coloro che svolgevano compiti che non implicavano un impegno di lavoro assorbente e continuativo.

Con l’appello in esame si sostiene che il raddoppio dell’indennità non poteva essere negato in considerazione della conformità dell’originaria delibera alla normativa vigente; si sostiene anche che non corrisponderebbe alla realtà la circostanza che l’attività svolta dai ricorrenti comportasse un impegno ridotto; infine si rileva che soltanto successivamente all’espletamento del mandato da parte dei ricorrenti, e cioè con L.R. n. 53/90, art. 9 co. II, era stato disposto il divieto di maggiorazione delle indicate indennità e che, pertanto, tale normativa non poteva essere applicata, in via retroattiva, nei loro confronti.

La USSL, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Con il primo motivo i ricorrenti, che svolgono attività di lavoro non dipendente, sostengono l’erroneità del recupero relativo al raddoppio della indennità loro corrisposta quali membri del Collegio dei revisori dell’USSL Torino IX.

Affermano, al riguardo, che l’art. 9 della L.R. n. 9/83 prevedeva che tale indennità dovesse essere raddoppiata nei casi stabiliti dalla legge, che erano individuati nelle previsioni della L. n. 816/85 che, per gli amministratori degli enti locali, disponeva il raddoppio dell’indennità nel caso in cui gli stessi non fossero lavoratori dipendenti o fossero stati collocati in aspettativa non retribuita.

Pertanto, il Tar avrebbe fatto erronea applicazione di tale norma.

La censura non è condivisibile.

Come rilevato dal primo giudice, la "ratio" delle disposizioni di tale legge era quella di indennizzare gli amministratori che, per la carica rivestita, fossero stati costretti a distogliere tempo ed energie dalla propria attività lavorativa autonoma o fossero stati collocati in aspettativa senza assegni, con conseguente perdita di guadagno.

Peraltro, tale norma non poteva trovare applicazione nella fattispecie, in quanto l’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione sanitaria non determinava, per i ricorrenti, un impegno continuativo, posto che la normativa regionale prevedeva che le riunioni dell’organo di controllo avessero luogo "almeno una volta ogni due mesi".

Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto non conforme alla normativa il provvedimento che aveva previsto il raddoppio dell’indennità per i ricorrenti.

L’infondatezza di tale motivo rende irrilevante l’ulteriore motivo basato sull’asserita applicazione retroattiva delle disposizioni di cui alla L.R. n. 53/90, che ha espressamente stabilito il divieto di maggiorazione dell’indennità per i membri del Collegio dei revisori.

Il provvedimento di recupero, infatti, si basa su un atto di autotutela adottato perchè la deliberazione con cui si raddoppiava l’indennità non poteva ritenersi conforme al dettato legislativo. Pertanto, devono ritenersi legittimi i presupposti posti a fondamento dell’annullamento di una delibera che era in contrasto con la legge, ed è stata emanata in applicazione dell’interesse pubblico volto al recupero di somme indebitamente versate.

L’appello, di conseguenza, deve essere respinto, perché è infondato.

In relazione agli elementi di causa sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 06-05-2011, n. 17778 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 9.11.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona dispose la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari di C.D. indagato per rapina aggravata.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 1.12.2010, confermò il provvedimento impugnato.

Ricorre per cassazione l’indagato deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in base al riconoscimento effettuato dalla persona offesa trascurando che la sera del fatto vi era un raduno di rappers e che la tipologia dell’abbigliamento di costoro, peraltro tutti con i capelli rasati potrebbe aver inficiato il riconoscimento; peraltro la perquisizione ebbe esito negativo, pur essendo stata la rapina perpetrata con un coltello;

2. violazione della legge processuale in quanto difetterebbero, per le ragioni esposte nel primo motivo i gravi indizi di colpevolezza.

Con successiva memoria si allegava verbale di dichiarazioni rese al difensore da persona informata sui fatti.

Il ricorso svolge censure di merito non consentite in questa sede.

E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento".

(Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Inoltre "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

Nella specie il Tribunale ha dato atto del riconoscimento dell’indagato "senza ombra di dubbio" da parte della persona offesa nell’immediatezza del fatto, delle caratteristiche somatiche particolari e della presenza nel luogo della rapina e vicino agli involucri delle pizze sottratte.

Nessun rilievo, stante i limiti del giudizio di legittimità, può avere in questa sede il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese al difensore successivamente al provvedimento impugnato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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