Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 2375 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato, depositato il 11 maggio 2007, la corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento del ricorso proposto da S.F.N., ha condannato il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione a favore del ricorrente della somma di Euro 1280,00, nonchè al rimborso della metà delle spese di lite, con distrazione a favore dell’avv. G. Fr.

Cerra, antistatario, per il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente per la durata irragionevole del giudizio promosso avanti al Tribunale di Catanzaro, iniziato con atto introduttivo del 20/1/93 e definito con sentenza del 3/4/01, confermata il 26/8/05.

La corte territoriale, ritenuta la tempestività del ricorso, ritenuta la durata complessiva del giudizio dal 4/3/93 (1^ udienza) al 26/8/05, di dodici anni, dei quali, otto in 1^ grado e tre e mezzo in secondo grado, ritenuta la durata ragionevole del giudizio in anni cinque, di cui tre per il 1^ grado e due per il 2^ grado, ha considerato la durata irragionevole di anni cinque per il primo grado e anni uno, mesi otto, per il secondo, ha escluso per il primo grado i rinvii chiesti dalle parti (udienza 31/10/96 e 4/12/97), per totale di anni due, ed ha quindi concluso per la durata indennizzabile di anni quattro e mesi otto valutato l’oggetto del giudizio,ritenuto minimo, trattandosi di danni da crollo di segnale stradale, privo pertanto di particolare incidenza sulla sfera psichica, ha riconosciuto la somma complessiva di Euro 1280,00,mentre non ha riconosciuto gli interessi, in mancanza della relativa domanda.

Propone ricorso per cassazione lo S., sulla base di un solo motivo.

Il Ministero resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, lo S. sostiene la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 89 del 1991, art. 2 agli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., ed all’art. 6, par. 1, e art. 13 della CEDU, per avere la corte territoriale calcolato l’indennizzo avendo riguardo alle sole annualità di ingiustificato ritardo e partendo dalla base di calcolo inferiore a quella della giurisprudenza citata.

1.2.- L’Avvocatura dello Stato, in sede di controricorso, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, ed il P.G. in udienza ha avanzato, in via di gradato subordine, questione di costituzionalità, sotto diversi profili, concludendo nel merito per l’accoglimento del ricorso.

2.1.- Nell’esame in ordine logico delle questioni, si impone "in primis" la valutazione della fondatezza del ricorso, atteso che, ove lo stesso dovesse essere rigettato, le questioni di costituzionalità verrebbero in radice ad essere prive di rilevanza.

2.2.- La prima censura di cui all’unico motivo del ricorso, con cui lo S. denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge, per avere la corte territoriale, una volta rilevato il superamento del termine ragionevole di durata del processo, rapportato l’indennizzo al solo lasso temporale eccedente la durata ragionevole e non all’intera durata, è infondato alla luce del diverso principio enunciato da questa Corte, secondo cui:" In tema di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, bensì al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, di detta Legge, conformemente al principio enunciati dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo paramento di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata "ordinario" e "ragionevole", non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte Europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto, con l’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo". ( Cass., ord. 14 febbraio 2008, n. 3716; vedi anche, tra le ultime, Cass. 16285/2009, che si è espressa in massima, nei seguenti termini: "Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto. Nè rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, poichè il giudice nazionale è tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto dell’art. 2, comma 3, lett. a) della citata Legge; non può, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne").

Nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto la controversia definibile nel termine ragionevole di anni cinque, dei quali, tre per il primo grado e due per il secondo, con statuizione del tutto in linea con l’orientamento del S.C., secondo cui "La Corte Europea dei diritti dell’uomo, ai cui principi il giudice nazionale deve tendenzialmente uniformarsi nella determinazione della durata ragionevole del procedimento, ha in linea di massima stimato tale durata in anni tre per quanto riguarda il giudizio di primo grado ed in anni due per quello di secondo grado: da questi parametri il giudice può discostarsi riconoscendo una durata ragionevole maggiore o minore in considerazione della maggiore o minore complessità del procedimento" (così Cass. 8521/2008 e tra le ultime, Cass. 17).

2.3.- E’ invece fondata, nei limiti di seguito esposti, la censura relativa al quantum dell’indennizzo riconosciuto dalla corte territoriale.

Va a riguardo fatta applicazione dei principi più volte affermati da questa corte, come espressi, tra le altre, nelle pronunce 17922/2010 (nella forma dell’ordinanza), 819/2010 e 21840/2009, che in merito si è così espressa: "i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea, che ha fissato un parametro tendenziale di Euro 1.000,00/1.500,00 per anno, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, apprezzata in comparazione con la situazione economico – patrimoniale della parte, che questa ha l’onere di allegare e dedurre; il numero dei tribunale che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento …) purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte … Cass. n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008); in virtù della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale (costituiti appunto, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura delle medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico-patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesioni di diritti diversi da quello in esame, la quantificazione deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno". 2.4.- Vanno a questo punto esaminate le questioni di costituzionalità sollevate dalla Procura Generale.

Le questioni di costituzionalità, sollevate sub 1.1. e 1.2., la prima intesa a far valere la non compatibilità del rimedio esclusivamente risarcitorio adottato con la L. n. 89 del 2001, rispetto all’art. 97 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., nonchè con gli artt. 6 e 13 della CEDU, e la seconda con riferimento alla mancata previsione di procedimento stragiudiziale o monitorio per la liquidazione dell’equa riparazione, con riferimento alle medesime disposizioni costituzionali, sono manifestamente infondate, atteso che la patrimonializzazione della lesione del diritto alla ragionevole durata del giudizio è imposta dall’adesione alla Convenzione ex art. 117 Cost., nè come tale porta ad escludere l’adozione da parte del Legislatore di tecniche acceleratorie del processo, come tali introdotte con gli interventi di cui alla L. n. 69 del 2009, in ogni caso rimesse alla discrezionalità del Legislatore.

Parimenti è manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata sub 3, essendosi fatta carico questa Corte ampiamente e ripetutamente di argomentare e motivare in relazione al quantum dell’indennizzo da violazione del termine ragionevole del processo, liquidabile tenuto conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla corte Europea, pur nella conservazione di un margine di valutazione che consenta uno scostamento, purchè in misura ragionevole, dai criteri di liquidazione elaborati dalla corte per casi simili. Nel resto, non si vede quale interesse alla liquidazione "al rialzo" potrebbe avere l’Amministrazione.

3.- Conclusivamente, il decreto impugnato, in accoglimento del ricorso nei limiti sopra esposti, deve essere cassato e, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., tenuto conto degli elementi sopra esposti, va condannato il Ministero a versare allo S. la somma di Euro 4000,00, oltre interessi dalla domanda, oltre le spese del giudizio di merito e di legittimità, spese liquidate per il giudizio di merito, in Euro 700,00 complessive e per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, oltre le spese (in Euro 100,00).

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna il Ministero a versare allo S. Euro 4000,00, oltre interessi dalla domanda, oltre le spese del giudizio di merito e di legittimità, spese liquidate per il giudizio di merito, in complessive Euro 700,00, e per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, oltre le spese di Euro 100,00 e con distrazione a favore dell’avv. Giuseppe F. Cerra, antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4903 Assicurazione della responsabilità civile

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Svolgimento del processo

P.S. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 17-9-07 che aveva accolto l’appello proposto dalla Fondiaria Sai s.p.a ed, in riforma della sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda dei P. volta ad azionare la garanzia assicurativa in relazione a lesioni riportate dallo stesso in occasione di un incidente stradale. La sentenza accoglieva l’appello proposto dalla Fondiaria Sai s.p.a. ritenendo preliminarmente valida la procura alle liti rilasciata al difensore della società Fondiaria Sai da un procuratore speciale in forza di atto pubblico esibito in copia fotostatica ,di cui era stata contestata dal P. la conformità all’originale, e nel merito la non operatività della garanzia assicurativa, in quanto l’incidente non era avvenuto durante la circolazione stradale nè su suolo pubblico.

Il ricorrente formulava sei motivi di ricorso.

La società Fondiaria Sai si difendeva con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il P. lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 in relazione all’art. 2719 c.c. e artt. 214 e 25 c.p.c. ed anche in relazione agli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., nonchc omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente lamentagli che la Fondiaria Sai s.p.a aveva esibito una copia fotostatica della procura notarile alle liti e che a seguito della tempestiva eccezione di non conformità della copia fotostatica all’originale proposta dalla difesa del ricorrente, il Giudice di Appello aveva affermato "non rileva il fatto che il P. abbia contestato ex art. 2719 c.c. la conformità di tale copia all’originale perchè in ragione della generica ed apodittica contestazione – non riferita ad alcuno specifico profilo di difformità – reputa il giudice per presunzione di dovere affermare che la copia fotostatica riproduca puntualmente l’atto originale.

(Cass. 1623/04 – 935/04 – 866/00)".

Al contrario il ricorrente aveva contestato in modo chiaro la conformità della fotocopia all’originale con riferimento sia al contenuto che alla provenienza e di conseguenza il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame per difetto di procura.

Il ricorrente denunzia, inoltre, la insufficiente e contraddittoria motivazione del giudice di appello che aveva ritenuto la conformità della fotocopia all’originale basandosi su una presunzione.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto attinenti complessivamente ad unica censura, devono essere accolti. In tenia di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.

Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all’originale, ai sensi dell’art. 215 c.p.c., n. 2 se la parte comparsa, contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Il principio è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., n. 15856/2004; Cass., n. 10912/2003;

Cass., n. 8102/2000), che ha anche precisato (Cass. n. 935/2004) che il disconoscimento di un documento, oltre che specifico, nel senso che va riferito ad una copia di esso concretamente individuata, deve essere effettuato, di regola, dopo la produzione in giudizio della copia documentale.

Nel caso di specie il ricorrente ha tempestivamente contestato la conformità della copia fotostatica della procura alle liti, subito dopo la sua esibizione da parte della società Fondiaria Sai a seguito di un ordine specifico del giudice di appello, ed ha formulato una chiara contestazione sia in relazione al contenuto che alla provenienza della copia fotostatica, deducendo la sua inutitizzabilità processuale.

Di conseguenza il giudice di appello ha errato nel ritenere apodittica la contestazione, in quanto non riferita ad alcun profilo di difformità, tenendo anche conto che si riferiva ad un atto che era nell’esclusivo possesso della Società Fondiaria Sai.

Non essendo stato esibito l’originale, il giudice di appello poteva accertare con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, la corrispondenza dell’originale alla fotocopia.

Ma nel caso di specie, il giudice ha erroneamente affermato di ritenere per presunzione che la fotocopia della procura corrispondesse all’originale.

In realtà il Giudice di Appello non ha correttamente adottato il procedimento logico giuridico della presunzione come regolato dall’art. 2727 c.c. che definisce la presunzione come la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.

Il giudice ai appello ha omesso l’indicazione di quale era il fatto noto da cui egli aveva tratto la conseguenza che la fotocopia della procura corrispondesse all’originale, utilizzando il termine presunzione non nel suo significato giuridico,ma nel significato del linguaggio corrente.

Il motivo pertanto deve essere accolto e di conseguenza l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di procura dell’appellante.

Gli altri motivi di ricorso, relativi al merito della decisione della sentenza impugnata, sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio con compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 909

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va anzitutto disposta la riunione dei sei appelli in epigrafe, essendo gli stessi connessi perché riguardano le medesime questioni di fatto e diritto.

2. Con i sei ricorsi di primo grado, sono stati impugnati dai rispettivi interessati sei ordini di sgombero di aree demaniali abusivamente occupate, emessi dalla Capitaneria di Porto di La Spezia nel 2001.

2.1. Il T.a.r. con sei distinte sentenze aventi identica motivazione, ha accolto i ricorsi osservando che:

a) è stato omesso l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990, né sarebbe dimostrato altrimenti che gli interessati fossero consapevoli che il procedimento era in corso;

b) non è invocabile l’art. 21octies, l. n. 241/1990, in quanto non è dimostrato che l’esito non sarebbe potuto essere diverso anche ove gli interessati avessero partecipato al procedimento;

c) essendo stata presentata domanda di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 55 cod. nav., la Capitaneria di Porto non avrebbe potuto emettere le ingiunzioni di sgombero senza prima pronunciarsi sulle domande di autorizzazione.

3. Ha proposto sei separati appelli di identico contenuto l’Amministrazione statale, sostenendo che:

a) il giudice di primo grado avrebbe dovuto d’ufficio dichiarare il difetto di interesse al ricorso, non potendo i ricorrenti ottenere alcuna utilità pratica dall’annullamento degli ordini di sgombero;

b) gli ordini di sgombero sono stati emessi su sollecitazione della Procura della Repubblica, sicché agli interessati sarebbe stato aliunde noto il procedimento;

c) l’esito del procedimento non sarebbe potuto essere diverso;

d) i provvedimenti di sgombero sarebbero stati adottati previa adeguata istruttoria e sarebbero congruamente motivati.

4. Gli appelli vanno dichiarati inammissibili.

4.1. Va premesso che non risulta fondata la censura secondo cui sarebbero inammissibili i ricorsi di primo grado, formulata in termini generici, in quanto gli ordini di sgombero risultano immediatamente lesivi ed incidenti su legittimi interessi dei loro destinatari.

Anche se le aree sono state sottoposte a sequestro penale, ugualmente sussiste l’interesse a contestare gli ordini di sgombero, ove si consideri che il sequestro penale è una misura cautelare provvisoria, suscettibile di essere rimossa, mentre gli ordini di sgombero, se non impugnati tempestivamente, sarebbero divenuti inoppugnabili, col conseguente consolidati potere per l’Amministrazione di immettersi senz’altro nel possesso delle aree e di disporre la materiale demolizione dei manufatti.

4.2. Ciò posto, osserva la Sezione che le sentenze gravate hanno rilevato l’illegittimità degli atti impugnati in primo grado per due autonome ragioni:

a) la mancata trasmissione dell’avviso di avvio del procedimento di autotutela, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990;

b) il mancato esame delle istanze di sanatoria, prima della emanazione degli ordini di sgombero delle aree demaniali (il TAR ha infatti osservato che, "nel caso in cui, a fronte di opere realizzate entro la fascia di rispetto del demanio marittimo, sia stata chiesta autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 55 c. nav., la p.a. non può procedere ad emetter ingiunzione di sgombero se non si sia prima pronunciata sull’istanza di autorizzazione in sanatoria avanzata dal privato").

Con l’atto di appello, il Ministero ha contestato la prima statuizione del TAR (deducendo che – anche in ragione delle caratteristiche della scogliera – sussisteva obiettivamente una ragione di urgenza), ma nulla ha dedotto avverso la seconda statuizione.

4.3. Nel corso dell’udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, il presidente del collegio ha prospettato al difensore della Amministrazione il profilo di inammissibilità degli appelli, per la mancata contestazione di entrambe le statuizioni poste a base delle sentenze gravate.

Il collegio, constatato che effettivamente le sentenze gravate hanno annullato gli ordini di sgombero anche per il ravvisato mancato esame delle istanze di sanatoria formulate in sede amministrativa, deve dichiarare inammissibili gli appelli.

Per la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, tale inammissibilità va dichiarata quando il TAR ha annullato l’atto impugnato in ragione della ravvisata presenza di una pluralità di suoi vizi, con distinte statuizioni di cui non tutte siano state appellate (Sez. IV, n. 2815 del 2007; Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 208; Sez. IV, 24 marzo 1998, n. 492).

5. Per le ragioni che precedono, gli appelli vanno dichiarati inammissibili. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione degli appellati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, previa riunione, li dichiara inammissibili.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-03-2011, n. 8027 Armi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza del 22/24.9.2009, il tribunale di Teramo in composizione monocratica, condannava alla pena complessiva di Euro 300 di ammenda C.M. riconoscendolo colpevole delle contravvenzioni di cui all’art. 81 cpv. c.p., L. n. 110 del 1975, art. 20, R.D. n. 773 del 1931, artt. 38 e 221 in relazione al R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3 – omessa custodia di armi ed omessa comunicazione alla Autorità di P.S. del trasferimento delle armi in altro luogo da quello in precedenza denunciato.

Con riferimento al primo reato – l’unica questione che interessa in questa sede per aver l’interessato proposto impugnazione solo, per l’appunto, con riferimento al primo capo di imputazione – riteneva testualmente il giudice monocratico ricorrere la fattispecie normativa contravvenzionale per essere stati trovati "i fucili……in soffitta semplicemente avvolti in un panno ma non custoditi in maniera tale da escludere la possibilità di impossessamento da parte dei terzi come sarebbe avvenuto qualora questi fossero ricoverati in un armadio chiuso a chiave, nascosti in un luogo conosciuto dal solo imputato….".

L’interessato propone impugnazione, erroneamente qualificata come appello ma, nella specie, convertibile in ricorso, avverso la decisione sul punto, richiamando il verbale di sequestro dal quale si evinceva che i due fucili sequestrati – a parte il richiamo alle deposizioni testimoniali le quali rappresentavano che le armi erano prive di caricatore ed una addirittura smontata e che la soffitta nella quale erano state depositate era munita di porta con chiusura a chiave – erano custoditi "…. in una fessura ricavata da uno spazio tra il soffitto ed un muro in costruzione…" alla quale si poteva accedere solo munendosi di una scala. Denuncia di conseguenza il ricorrente la violazione della norma penale incriminatrice.

-2- Il ricorso è fondato.

Invero, basta tra le tante richiamate dal ricorrente, il precedente di questa Corte (Sez. 1, 6.10/29.11.2004, Aiello, Rv. 230153) che definisce opportunamente il livello di diligenza richiesto dalla prima parte della L. n. 110 del 1975, art. 20, comma 1 in termini non certo stringenti come quelli a cui è tenuto chi esercita professionalmente attività in materia di armi che deve mantenere, per dettato normativo – art. 20, comma 1, seconda parte -, sufficienti difese anti – furto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza. La prima parte del comma 1 della disposizione citata, invero, indica genericamente un dovere di "ogni" diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto. Certo compete al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l’agente abbia custodito l’arma con diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. E tale giudizio è incensurabile in cassazione, alla condizione che la motivazione sia logica, congrua e rappresentativa delle circostanze qualificanti la custodia.

Ritiene il collegio che una tale motivazione sia mancata nella misura in cui si è tralasciato di indicare le specifiche circostanze modali della custodia emergenti dagli atti richiamati dal ricorrente: le armi erano custodite, non visibili, in una soffitta, pertinenza dell’appartamento dotato di porta con chiusura a chiave, in una fessura ricavata da uno spazio tra il soffitto ed un muro in costruzione, il cui accesso era possibile solo servendosi di una scala. Può richiamarsi in proposito, allora, quella giurisprudenza – per tutte, Cass. Sez. 1, 19.3/1.4.2004, P.G. in proc. Sallicandro, Rv. 227934 -alla cui stregua non costituisce violazione dell’obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all’interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, nè rilevando l’eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l’impossessamento dell’arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall’art. 20-bis della stessa legge. Ne consegue che l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’"id quod plerumque accidit". Ebbene, le cautele predisposte nella fattispecie de qua adempivano – ed il rilievo è rilevabile de plano allo stato degli atti – sufficientemente agli oneri imposti dalla normativa richiamata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) ed elimina la corrispondente pena di Euro 200 di ammenda.

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