Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-09-2011, n. 19780

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Svolgimento del processo

C.L. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 9 giugno 2009 che ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato nel 1997 davanti al Tar Campania, definito con sentenza del 18 luglio 2007, per intervenuta decadenza.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

IL ricorso è inammissibile.

Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366 bis c.p.c., inserito dal D.LgS. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell1art. 58 della stessa legge alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale "Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione";

Secondo il costante orientamento di questa Corte la norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, nè in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, la formulazione della censura dell’art. 360 c.p.c., ex n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità;

Nella specie il ricorso si conclude con la formulazione di un quesito del tutto astratto.

Nulla sulle spese.
P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 07-06-2011, n. 22744

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mondovì in data 20.3.2006, G.M.I. veniva condannata alla pena di giorni quindici di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 610 cod. pen., commesso il 5.2.2004 chiudendo con un catena ed un lucchetto il cancello di ingresso dell’abitazione di Mondovì locata dalla madre della G. ai coniugi E.F. M. e D.Z., destinatari di intimazione di sfratto per morosità e di ordinanza comunale di sgombero per motivi igienico- sanitari, e così costringendo la D. e i di lei figli minorenni a rimanere all’interno dell’abitazione e imponendo in particolare ad H.A., connazionale incaricato dall’E. F. di prelevare dall’abitazione un figlio e portarlo all’ospedale di Mondovì per delle cure periodiche, di scavalcare il cancello per far uscire il minore.

La ricorrente deduce mancanza o illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputata, lamentando la contradeittorietà delle dichiarazioni dell’ E.F. sulla impraticabilità di un accesso posteriore della quale l’abitazione disponeva e la mancata valutazione della limitata altezza della cancellata antistante l’abitazione e delle dichiarazioni della G. sulla convinzione della stessa che l’abitazione fosse stata abbandonata a seguito delle ingiunzioni di sfratto e di sgombero.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

A prescindere dalla circostanza per la quale il ricorrente avanza unicamente rilievi in fatto sulla valutazione delle dichiarazioni dell’ E.F. in ordine alla scarsa sicurezza per i figli dell’uso dell’uscita posteriore dell’abitazione e sulla pericolosità dello scavalcamelo della recinzione, va invero osservato che, indiscussa essendo la chiusura del cancello da parte dell’imputato, tale condotta integra di per sè il reato contestato, risolvendosi comunque in una privazione della libertà di determinazione delle parti offese (Sez. 5, n. 11907 del 22.1.2010, imp. Cavaleri, Rv.246551), nella specie costrette a non utilizzare l’accesso ordinario dell’abitazione.

Quanto poi alla versione dell’imputata sul carattere incolpevole della condotta, la sentenza di primo grado, espressamente richiamata da quella impugnata, motivava adeguatamente sull’inattendibilità della stessa a fronte dell’ammessa constatazione della presenza nel cortile dell’abitazione di oggetti appartenenti agli inquilini;

profilo sul quale la ricorrente, limitandosi a richiamare le dichiarazioni dell’imputata sull’aver in precedenza più volte ed invano bussato al citofono dell’appartamento, non introduce elementi di contraddittorietà o di manifesta illogicità dell’argomentazione dei giudici di merito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22966 Procedimento civile

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Svolgimento del processo

che la s.r.l. Prologic ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto, Prima sezione penale, in data 2 marzo 2009, notificata il 12 marzo 2009, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione dell’indennità e delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro emesso nell’ambito di un procedimento penale;

che il sequestro penale aveva ad oggetto la merce contenuta in un container e, più precisamente, i colli, costituiti da scatole di cartone contenenti ciascuno un certo numero di pezzi (borse, zainetti, borse medie, borsoni, borse piccole ed altri oggetti individuati in base ai numeri di matricola), e per l’effettuazione dell’incarico affidatole – protrattosi dal novembre 2004 al maggio 2007 – la s.r.l. Prologic ha provveduto a trasportare il container al proprio magazzino, a svuotare lo stesso e a sistemare i colli su n. 47 pedane incellofanate, da essa stesse messe a disposizione, collocandoli poi nelle strutture di stoccaggio presenti nel magazzino, per poi nuovamente movimentarli, caricarli e trasportali per la riconsegna e/o la distruzione;

che con l’impugnato provvedimento è stata confermata la liquidazione di euro 1992,19, oltre IVA, a fronte di una richiesta di Euro 56.954,50, oltre IVA, assimilandosi "la custodia di merce varia (stoccata su pedane sovrapposte) non alla custodia di un motoveicolo, ma piuttosto alla custodia di un autocarro";

che il ricorso per cassazione – inizialmente proposto nelle forme del rito penale – è stato notificato il 23 ottobre 2010, a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 15810 del 2 luglio 2010;

che il ricorso è affidato a cinque motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto sostanziale di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59 e del D.M. n. 265 del 2006, art. 5) si sostiene che il combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 53 e 59 e del D.M. n. 265 del 2006, art. 5, costituisce il criterio normativo per la determinazione dell’indennità e delle spese di custodia di una serie indefinita di beni, trovando applicazione il parametro tariffario di cui al D.M. n. 265 del 2006, artt. 1 e 2, per i beni le cui caratteristiche, intrinseche e di lavorazione, siano oggettivamente comparabili ed assimilabili a quelle dei beni ivi esplicitamente menzionati, com’è, nel caso, tra i pallets in cui la merce viene necessariamente custodita e trattata e i ciclomotori contemplati nelle tabelle tariffarie; e si censura che il Tribunale abbia fatto ricorso agli usi locali per la determinazione dell’indennità e delle spese di custodia di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti;

che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., commi 1 e 2) la ricorrente rileva che il tenore del criterio normativo imposto per la determinazione dell’indennità e delle spese di custodia anche alla fattispecie come quella in esame preclude all’interprete di potersene discostare e di ricorrere al criterio analogico;

che i primi due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati;

che la liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59, quindi sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell’art. 59 del testo unico e, in via residuale, secondo gli usi locali, fermo restando che, ai sensi dell’art. 276 del citato D.P.R., sino all’emanazione del regolamento di approvazione delle tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia, questa è liquidata, in via transitoria, sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali;

che il giudice del merito, con valutazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici: (a) ha rilevato che per la liquidazione dell’indennità derivante dalla custodia della merce oggetto del sequestro (contenuta in un container e, più precisamente, in colli costituiti da scatole di cartone contenenti ciascuna un certo numero di pezzi) manca un criterio normativo espresso, posto che il decreto ministeriale 2 settembre 2006, n. 265, emesso in attuazione dell’art. 59 del testo unico, determina l’indennità di custodia per i veicoli a motore e i natanti, mentre rinvia (art. 5) per altre categorie di beni agli usi locali, peraltro non sussistenti per la custodia dei beni in questione; (b) in mancanza di un criterio normativo espresso, ha applicato in via analogica la disciplina dettata dal D.M. n. 265 del 2006, art. 1, comma 1, lett. c), per gli autocarri, attesa la riscontrata esistenza di una similitudine fisica tra il compendio oggetto della custodia e la categoria normativa "autocarro";

che i motivi di ricorso, al di là della deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, tendono in realtà ad una – non consentita in sede di legittimità – rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, sul rilievo che le caratteristiche dei pallets in questione, avuto riguardo alle loro dimensioni, al peso, al volume ed alle consequenziali modalità di trattamento, sarebbero assimilabili a quelle dei motoveicoli e dei ciclomotori (considerati dall’art. 1, comma 1, lett. a, del D.M. cit.);

che il terzo mezzo denuncia contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifesta della motivazione posta a base del provvedimento impugnato e violazione dell’art. 111 Cost.;

che il quarto motivo rileva che sintomatica dell’irrazionalità di cui è intrisa la motivazione della decisione impugnata è anche la negazione, da parte del giudice, delle evidenze documentali;

che il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, perchè non conformi alla prescrizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr., L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603);

che al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680);

che nella specie l’uno e l’altro motivo di ricorso, formulati ex art. 360 c.p.c., n. 5, sono totalmente privi di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo;

che il quinto motivo (violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto sostanziale, con riferimento al D.M. n. 265 del 2006, art. 3 ed al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276) si conclude con la richiesta di affermazione dei seguenti principi di diritto:

(a) il D.M. n. 265 del 2006, art. 3, reca un criterio di riduzione dell’indennità presuntivo e su base d’anno applicabile sul presupposto dell’effettivo riscontro dello stato di conservazione della merce in custodia, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice che l’ha interpretato come un automatico e presuntivo meccanismo di decurtazione dell’indennità in funzione della mera durata della custodia, sicchè là dove la merce in custodia non abbia subito e/o non sia suscettibile di deterioramento o l’effettivo riscontro del suo stato di conservazione neanche sia stato disposto – com’è accaduto nel caso di specie in cui la merce, per le sue intrinseche qualità e per l’opportuno trattamento del custode, non ha potuto subire alcun deterioramento che del resto non è stato riscontrato – l’indennità deve essere corrisposta integralmente al custode; (b) la decurtazione dell’indennità e delle spese di custodia operata dal primo giudice sulla base di un criterio automatico e presuntivo in funzione della mera durata della custodia, ovvero senza alcun effettivo riscontro in merito all’effettivo stato di conservazione della merce in custodia, integra altresì e sotto un diverso profilo il ricorso illecito a criteri equitativi, perchè espressamente vietato dall’art. 276 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che il motivo è infondato;

che il D.M. n. 265 del 2006, art. 3, nel prevedere la riduzione automatica degli importi dell’indennità determinati in base alle tariffe per gli anni successivi al primo in relazione allo stato di conservazione del bene, non richiede, affinchè la riduzione operi, un accertamento dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il decreto ministeriale presunto, tenuto conto dell’id quod plerumque accidit, una incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l’indennità alla perdita di valore dei beni stessi;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che in assenza di controricorso da parte degli intimati, non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26620 Sentenza

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 23/11/2010 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo 19/10/2010, emesso dal GIP del Tribunale di Roma a carico di C.S., in relazione ad "una singola costruzione insistente sullo stesso immobile già oggetto di precedente sequestro…i cui lavori risultavano avviati nell’ottobre 2009 con permesso di costruire del comune di Palombaro Sabina del 15/10/2009"; il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che il giudicato cautelare formatosi a seguito della mancata impugnazione dell’ordinanza di quello stesso giudice in data 30/6/2010 (che aveva annullato il precedente decreto di sequestro) fosse stato superato dalla sopravvenienza di "fatti nuovi" e, dall’altro lato, che emergesse una chiara riferibilità del bene a P.R. (indagato per illecita importazione a fine di spaccio di stupefacenti, anche in forma associata), stante il rapporto di coniugio e convivenza sin dal 2005 con C. S. intestataria del bene sequestrato. Ad avviso del Tribunale il precedente decreto di sequestro aveva avuto per oggetto un immobile acquistato dalla C. nel 1998 in epoca di molto anteriore al suo matrimonio con il P., previo versamento integrale all’atto del rogito di somma di cui la donna ben poteva disporre considerato il reddito che percepiva quale dipendente di un negozio: di qui l’annullamento del provvedimento di sequestro preventivo adottato ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies; l’attuale decreto di sequestro, di contro, aveva ad oggetto una singola opera "in costruzione", sia pure insistente sullo stesso immobile già oggetto del precedente sequestro, i cui lavori, commissionati dalla C., erano stati avviati nell’ottobre 2009 e, quindi, in costanza del suo matrimonio con il P. e con dispendio di denaro riconducibile a quest’ultimo stante l’assenza in capo alla C. di redditi compatibili con il finanziamento dei lavori in corso, volti alla realizzazione di una villa. In conclusione, ad avviso del Tribunale, non era condivisibile l’eccezione difensiva volta a far valere la preclusione del giudicato cautelare.

Avverso il provvedimento 23/11/2010 del Tribunale ha proposto ricorso il difensore di C.S. deducendo violazione ed errata applicazione di legge, vizi di motivazione, insussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo del bene e violazione del giudicato cautelare.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le censure proposte in ricorso, a sostegno della prospettazione di violazione del giudicato cautelare del 30/6/2010, meritino condivisione. Il ricorrente difensore ha negato la sopravvenienza di "fatti nuovi", trattandosi nella specie solo di una ristrutturazione già emersa nel corso del precedente procedimento e relativa a manufatto compreso nel complesso edilizio acquistato nel 1998 dalla C. e destinato ad ospitare un centro ippico; ad avviso del ricorrente difensore, che ha richiamato la documentazione in atti, il manufatto in costruzione oggetto del "fatto nuovo" non era una villa nè una imponente costruzione ma solo, ed in relazione ai lavori già in precedenza emersi in atti, un manufatto oggetto di una (approvata e necessitata) variante; ricorda il ricorrente che l’immobile, composto da terreno e vari fabbricati, era stato oggetto nel suo complesso dei precedenti provvedimenti di sequestro e dissequestro e che la ristrutturazione, appunto debitamente autorizzata il 20/3/2009, era già in corso alla data di formazione del giudicato cautelare del giugno 2010 e che per eseguire detta ristrutturazione la C. aveva contratto mutui (documentati agli atti).

Le deduzioni sopra riportate evidenziano, con piena autosufficienza di esposizione di fatti e della sequenza cronologica della vicenda già sottoposta alla cognizione del Tribunale del riesame, la evidente sommarietà dell’accertamento contenuto nell’ordinanza impugnata. Meramente assertive sono infatti le affermazioni, poste a sostegno della novità dei fatti accertati nel luglio 2010, rispetto a quelli a base della ordinanza 30/6/2010, della esistenza di una "villa" in costruzione sul terreno già dissequestrato e della palese assenza di mezzi della C. per sostenerne i lavori.

L’assenza di alcun cenno di indagine sulla consistenza di tali lavori, sul loro oggetto, sulla data della loro autorizzazione e sui limiti della esecuzione, sul collegamento del manufatto in costruzione con quelli preesistenti, sulle fonti del finanziamento dell’opera, appare eloquente della sommarietà con la quale il Tribunale ha aderito alla tesi del GIP afferente il fatto nuovo.

Da quanto rilevato consegue l’annullamento dell’ordinanza con rinvio allo stesso Ufficio perchè provveda a nuovo esame della richiesta, facendosi carico di esaminare la eccezione sollevata alla luce della documentazione in atti e dando adeguata e congrua motivazione delle proprie valutazioni.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.