Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27087 Istanze di fallimento Opposizione a dichiarazione di fallimento

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 133/2007 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società Diagi s.r.l. che ha proposto appello alla Corte d’appello di Milano per chiederne la revoca denunciando un vizio insanabile di carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato d’insolvenza.

Avverso la sentenza n. 2949/2007 della Corte adita che ha respinto l’appello la società Diagi ha proposto ricorso per cassazione non ancora definito.

Nelle more, con ricorso L. Fall., ex art. 19, comma 1, la stessa società ha chiesto alla Corte d’appello la sospensione della liquidazione dell’attivo. Ritualmente costituitosi il contraddittorio, la Corte adita ha disposto il rigetto del ricorso ritenendo insussistente il requisito del fumus boni juris con ordinanza in data 8.5.2008, contro cui società fallita ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., che la Corte d’appello, con ordinanza n. 2048 depositata il 10 novembre 2008, ha dichiarato inammissibile.

Quest’ultimo provvedimento è stato infine impugnato dalla società Diagi con ricorso per cassazione affidato a due motivi resistito dal curatore fallimentare intimato.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce:

1.- abnormità del provvedimento impugnato, e violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 19 e art. 283 c.p.c.. Il quesito di diritto chiede se sia abnorme il provvedimento che rigetta l’istanza di liquidazione dell’attivo formulata in sede di reclamo alla sentenza di fallimento ai sensi della L. Fall., art. 19, sulla base della ritenuta omogeneità col procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza contro cui pende ricorso per cassazione da parte del giudice d’appello, e che nel caso considerato non è previsto un giudizio prognostico sulle possibilità concrete della ripetibilità da parte del fallito delle somme corrisposte in sede di riparto ai creditori ammessi che non avevano titolo, una volta intervenuta la revoca del fallimento.

2.- l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., con riferimento all’art. 111 Cost., nella parte in cui limita l’impugnazione per cassazione dei provvedimenti non definitivi nè decisori. Il motivo si conclude col riferito quesito di diritto.

Il resistente ha dedotto in linea preliminare l’inammissibilità del ricorso e l’eccezione merita accoglimento.

Il ricorso deve infatti essere dichiarato inammissibile alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui "non è impugnabile l’ordinanza collegiale emessa ai sensi dell’art. 351 c.p.c., comma 1, sull’istanza dell’appellante di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo al riguardo previsto un procedimento analogo a quello dal medesimo art. 351, stabilito con riferimento al decreto emesso, in caso di urgenza, dal presidente del collegio anteriormente all’udienza di comparizione, del quale è espressamente prevista la conferma, la modifica o la revoca da parte del collegio, all’udienza in camera di consiglio. Inoltre, stante il difetto di decisori età, la detta ordinanza collegiale non è nemmeno ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost." (Cass. n. 5011/2005).

Sulla base di questo enunciato, che viene condiviso ed al quale s’intende dare continuità senza necessità di rivisitazione, non trovano ingresso le censure esposte nel primo motivo.

La Corte territoriale ha dichiarato non reclamabile il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente ai sensi della L. Fall., art. 19, comma 1, di sospensione della liquidazione dell’attivo in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, inquadrando correttamente la fattispecie nel paradigma del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., che regola il caso in cui venga chiesta al giudice d’appello la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata, e la pronuncia, ineccepibile nella conclusione, non può essere sottoposta all’esame di questa Corte, in quanto non è preordinata alla decisione sul diritto controverso.

La questione di costituzionalità illustrata nel secondo motivo è manifestamente infondata alla luce delle considerazioni già svolte nel citato arresto, che ha esaminato e risolto la questione osservando che "i motivi per cui si può chiedere ad un giudice di esercitare il controllo di legittimità su un determinato provvedimento presuppongono che sia dato rimedio a quel giudice avverso quel tipo di provvedimento, si che va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost.".

Con riguardo poi al disposto dell’art. 111 Cost., è pacifico che ha valore di sentenza la pronuncia che decide su di un diritto e tale non può essere considerato il provvedimento assunto nella sede di cui ci si occupa, che neppure ha valore di stabilità potendo la relativa istanza essere riproposta per circostanze sopravvenute. n diverse conseguenze comporterebbe l’assunzione dell’inibitoria in esame, pur sostenuta da avveduta dottrina, nella categoria dei provvedimenti cautelari, che sono reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ma comunque restano non impugnabili per cassazione (v. S.U. n. 27537/2008).

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente liquidandole in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-09-2011, n. 685

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che:

a) con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ormai passato in giudicato stante la mancata proposizione di opposizione, il comune di Terracina è stato condannato, unitamente alla cooperativa sociale I., a pagare alla ricorrente la somma di euro 9.976,05, oltre interessi legali e spese di procedura; b) con il ricorso all’esame la ricorrente denuncia che il suo credito non è stato soddisfatto e chiede pertanto che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti a garantire il soddisfacimento dei suoi diritti e condanni il comune di Terracina al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione e inosservanza ex articolo 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso sia fondato dato che il comune di Terracina, neppure costituitosi in giudizio, non ha fornito elementi ostativi; di conseguenza si ordina che il comune di Terracina provveda alla liquidazione di quanto spettante alla ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente; in caso di violazione di tale termine il comune di Terracina è condannato al pagamento alla ricorrente, ex articolo 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm. dell’ulteriore somma di euro duecento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

. lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:

a) assegna al comune di Terracina, in persona del legale rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe; spirato inutilmente tale termine, il comune di Terracina è condannato al pagamento alla ricorrente dell’ulteriore somma di euro duecento;

b) dispone che, in caso di violazione del termine di ottemperanza, all’esecuzione, ivi compresa la condanna di cui al precedente punto a), provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del comune di Terracina il compenso del commissario che fissa sin d’ora in euro trecento, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta e sulle spese eventualmente sostenute;

d) condanna il comune di Terracina al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-01-2012, n. 883 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. notificato il 24-3-2005 M.G. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma il Comune di Roma ed il Monte dei Paschi di Siena chiedendo dichiararsi la nullità della cartella esattoriale notificata all’esponente, conseguente alla violazione di norme del Codice della Strada, deducendo l’illegittimità della pretesa delta P.A. che aveva iscritto a ruolo un credito inesistente.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti eccependo in via preliminare l’incompetenza per materia del giudice adito.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 22-9-2005 ha dichiarato la propria incompetenza per materia in quanto, trattandosi di opposizione ad esecuzione forzata, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto davanti al Tribunale di Roma.

Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo cui il Comune di Roma ha resistito con controricorso; il Monte dei Paschi di Siena non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che il Giudice di Pace adito ha qualificato il ricorso proposto dal M. come una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22-9-2005; occorre quindi rilevare che alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del 1-3-2006 il regime d’impugnazione applicabile è quello dell’appello, mentre a quelle pubblicate successivamente si applica la nuova regola della non impugnabilità ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 c.p.c. introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 21-1-2011 n. 1402); pertanto la menzionata sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Roma era impugnabile mediante appello, e non tramite ricorso per cassazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 500,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2012, n. 2878

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22-11-2005 D.C., premesso di aver lavorato come carpentiere, con l’orario di lavoro indicato, alle dipendenze prima della ditta individuale P. S., poi della s.n.c. Costruzioni Edili Palmieri di Palmieri Salvatore & C. ed infine della ditta P.V., dall’1-4- 1989 al 17-3-2005, data del licenziamento verbale, lamentava di aver percepito una retribuzione non adeguata al lavoro svolto ed inferiore a quanto previsto dal CCNL di categoria, applicabile quanto meno ex art. 36 Cost. e sosteneva di vantare ancora a proprio credito somme a titolo di differenze retributive e 13A, straordinario, indennità sostitutiva delle ferie, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, per un totale complessivo di Euro 104.113,43, come da conteggi allegati al ricorso. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna della ditta convenuta al pagamento delle dette differenze retributive e deduceva inoltre di essere stato illegittimamente licenziato verbalmente impugnando il licenziamento con ogni conseguenza di legge.

P.V., titolare della ditta convenutaci costituiva tardivamente in giudizio contestando quanto esposto da controparte ed eccependo la nullità del ricorso introduttivo, in quanto venivano richieste somme relative a rapporti intercorsi con ditte diverse ed estranee ad esso resistente, e comunque la inapplicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 essendo il numero dei dipendenti inferiore alle 15 unità.

Concessa ordinanza provvisionale per il pagamento immediato di Euro 4.000,00, all’esito dell’istruttoria testimoniale e dell’espletamento di una CTU contabile, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, con sentenza n. 314 del 2008, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato verbalmente in data 17-3-2005, condannava la parte resistente a riassumere l’attore o, in alternativa, a corrispondergli un’indennità commisurata a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla data del licenziamento, nonchè a pagare la somma di Euro 58.459,86 con gli accessori dalla scadenza dei singoli crediti, oltre le spese.

P.V., nella qualità, con ricorso del 28-3-2008, proponeva appello avverso la detta sentenza, deducendo: che il licenziamento era valido; che il rapporto di continuità tra la s.n.c. Costruzioni Palmieri di Palmieri Salvatore & C. e la ditta individuale P. era inesistente; che la condanna degli importi per lavoro straordinario doveva essere riformata per la imprecisione, contraddittorietà ed inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi; che il contenuto e le conclusioni della CTU erano incongrue e illogiche; che comunque andava detratta la somma di Euro 4.000,00 pagata in ottemperanza dell’ordinanza del giudice.

L’appellante chiedeva, infine, la sospensione dell’esecutività della sentenza gravata, richiesta dichiarata dapprima inammissibile e poi, a seguito della nuova istanza del 26-11-2008, in pendenza della esecuzione, parzialmente accolta.

Il D. si costituiva con memoria depositata il 7-9-2009, eccependo l’inammissibilità dei nuovi elementi dedotti dalla controparte e dei nuovi documenti addotti in violazione dell’art. 437 c.p.c., su cui dichiarava di non accettare il contraddittorio, deducendo in maniera analitica la infondatezza dei motivi di gravame e concludendo, quindi, per il rigetto dell’appello con la conferma della sentenza appellata. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 14-5-2010, rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale escludeva la novità e inammissibilità della "dedotta, per la prima volta, prova indiretta della correttezza formale del licenziamento attraverso l’esame di documentazione di provenienza dello stesso lavoratore", trattandosi in sostanza di "argomentazione difensiva della già dedotta, in prime cure, comunicazione scritta", ma nel contempo riteneva comunque non provata nella fattispecie tale comunicazione scritta, richiesta ad substantiam, non essendo stato prodotto il relativo documento ed essendo emersa al riguardo una "grande confusione" (attesa la discordanza tra la data del licenziamento indicata nel ricorso introduttivo e quella risultante da altra documentazione prodotta sin dal primo grado – v. busta paga del febbraio 2005, mod. INPS DS22, libro matricola e libretto di lavoro -).

La Corte confermava, pertanto, la inefficacia del licenziamento e rilevava altresì che sulle conseguenze relative alla applicazione da parte del primo giudice della L. n. 604 del 1966, art. 8 si era formato il giudicato.

La Corte d’Appello, inoltre, in ordine alla contestazione del rapporto di continuità tra la s.n.c. Costruzioni Palmieri & C. e la ditta individuale P., affermava che la doglianza risultava infondata alla stregua della prova testimoniale acquisita che, per la sua saldezza (circa il fatto che "unico e vero datore di lavoro nel corso del continuo rapporto è stato sempre e solo il P. V."), era in grado non solo di contrastare ma anche di vincere ogni documento che deponesse diversamente (peraltro nella fattispecie tardivamente prodotto in appello).

Sul quantum, poi, circa la condanna al pagamento delle sei mensilità, la Corte di merito rilevava che si trattava della condanna consequenziale all’applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8 e non delle "ultime sei mensilità del rapporto" e, per quanto riguardava lo straordinario, la Corte affermava che l’importo liquidato a tale titolo risultava correttamente calcolato dal CTU in base alla contrattazione collettiva applicata sulla scorta dell’orario di lavoro svolto emerso (v. testimonianza C.).

Infine infondata era anche la censura circa la pretesa mancata decurtazione della somma di 4.000,00 Euro liquidata con l’ordinanza resa dal primo giudice, essendo stata la stessa correttamente detratta dal CTU come anticipo del TFR. Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto ricorso con cinque motivi. il D. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 in sostanza, premesso che in tema di forma del licenziamento non sussiste per il datore di lavoro alcun onere di adoperare formule sacramentali, ben potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta purchè chiara e contenente in sè la volontà di far cessare il rapporto, il ricorrente deduce che nel caso di specie tale volontà si evince dall’esame del libretto di lavoro (ove è indicata la data di cessazione del rapporto) regolarmente sottoscritto dal datore di lavoro, dal CUD 2005 relativo al reddito dell’anno 2004 e dal Modello DS-22, nonchè dalla comunicazione inviata con raccomandata a/r con la quale il D. impugnava il licenziamento del 17-3-2005.

Il motivo non merita accoglimento.

La premessa è conforme al principio più volte affermato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 17-3-2009 n. 6447, Cass. 13-8-2007 n. 17652, Cass. 19-6-2006 n. 14090, Cass. 11-9-2003 n. 13375, Cass. 26-8- 2002, n. 12529), secondo cui il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta, e tale comunicazione non necessita di formule sacramentali e può avvenire anche in modo indiretto, purchè chiaro e idoneo a portare a conoscenza del lavoratore l’avvenuto licenziamento, e ciò a prescindere anche dalla natura del recesso, essendo prescritta la forma scritta in funzione generale di "una fondamentale esigenza di certezza" (v. Cass. 1-8-2007 n. 16955).

Sennonchè la Corte di merito, in base alla valutazione di tutte le risultanze istruttorie, ha escluso che, nel caso di specie, fosse emersa una comunicazione sufficientemente chiara, evidenziando anzi che la vicenda è stata caratterizzata da "grande confusione" per la palese discordanza tra le date di cessazione del rapporto indicate (v. pag. 13 e 14 della sentenza).

Tale accertamento di fatto, conforme al principio di diritto sopra richiamato, risulta congruamente motivato e resiste alla censura del ricorrente.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.. e dell’art. 2112 c.c., in sostanza il ricorrente deduce che il D. con la domanda introduttiva, "ha operato un laconico riferimento all’art. 2112 c.c., senza che nell’esposizione dei fatti, abbia fatto riferimento ad eventuali cessioni, fusioni, trasformazioni o in senso lato successioni" nei rapporti intervenuti con le distinte ditte, e lamenta che i giudici di merito "hanno omesso di verificare" la integrità del contraddittorio "atteso che il giudizio e la conseguente decisione richiedeva il coinvolgimento di altri soggetti, quali litisconsorti necessari" (la Costruzioni Palmieri di Palmieri Salvatore & C. s.n.c. e la ditta individuale P.S.), in quanto eventuali responsabili solidali ex art. 2112 c.c..

Con il terzo Motivo, denunciando violazione degli artt. 2112, 2498 e 25558 c.c., il ricorrente in sostanza deduce che nella fattispecie non è risultato provato alcuno specifico trasferimento di azienda tra la ditta individuale P.S. e la s.n.c. e tra questa e P.V., essendo anzi emerso che quest’ultima era operativa sin dal 1983 e che il D., licenziato dalla società l’8-1-2001, aveva iniziato il rapporto di lavoro con P.V. in data 1-2-2001.

Anche tali motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati.

Il D., fin dal ricorso introduttivo, ha asserito "di aver prestato, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, attività lavorativa alle dipendenze prima della ditta P. S….., successivamente della s.n.c….ed infine… della ditta Palmieri Virgilio…dal 1-4-1989 al 17-3-2005, data in cui veniva licenziato verbalmente".

La Corte di merito, in base alle risultanze della prova testimoniale ha, tra l’altro, accertato in particolare che "l’unico e vero datore di lavoro del D. nel corso del "continuo" rapporto di lavoro e a partire dall’assunzione e fino al licenziamento orale del 17-3-2005, è stato sempre e solo il P.V. (figlio di P.S.)".

Tale accertamento di fatto, idoneo di per sè a sostenere la decisione della Corte di merito, non risulta specificamente censurato dal ricorrente.

Inoltre la Corte d’Appello ha "escluso" in quanto inammissibili "le argomentazioni nuove svolte dall’appellante con riferimento, in particolare, ad eventi precedenti non dedotti in prime cure, quali le cessioni di aziende, argomentazioni basate, peraltro, su documentazione che, per essere tutta precedente al giudizio di primo grado, doveva essere prodotta unitamente alla pur tardiva memoria depositata in prime cure", ed anche tale capo della sentenza impugnata non è stato oggetto di censura da parte del ricorrente.

Infine, neppure è censurabile la decisione della Corte d’Appello sotto il profilo della integrità del contraddittorio, atteso che il convenuto è risultato "l’unico e vero datore di lavoro" e che, comunque, anche una eventuale responsabilità solidale altrui, non avrebbe determinato un litisconsorzio necessario al riguardo (v. fra le altre Cass. 29-11-2005 n. 25952).

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, dopo aver ribadito che nella specie non vi era stata una "continuità" aziendale, in sostanza deduce che dalle deposizioni testimoniali generiche e lacunose, non sarebbe risultato dimostrato lo straordinario riconosciuto dai giudici del merito e lamenta che il CTU non ha tenuto conto del modello CUD e del modello DS 22.

La censura è del tutto generica e priva di autosufficienza, in quanto da un lato si limita a contestare genericamente la valutazione della prova testimoniale e dall’altro lamenta la mancata considerazione di documenti dei quali non viene riportato il contenuto e, in sostanza, neppure viene specificata la decisività, di guisa che tutto si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del "ragionamento decisorio", non sussumibile nel "controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5" (v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789. Cass. 6- 3-2006 n. 4766).

Del resto sul punto la Corte d’Appello ha "posto in risalto che il primo giudice ha ritenuto che il D. ha lavorato mediamente nove ore al giorno per cinque giorni settimanali (vedi testimonianza C.), per cui, affidato fedelmente (rispetto alle dette risultanze) l’incarico peritale, il CTU contabile ha calcolato, del pari correttamente, le ore eccedenti il lavoro ordinario mensile …con la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva di diritto comune applicata".

Anche tale motivazione risulta congrua e resiste alla censura del ricorrente.

Infine con il quinto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata da extra petizione in quanto i giudici di merito avrebbero posto a fondamento della decisione una "continuità aziendale" che non era stata specificamente prospettata dall’attore.

Anche tale motivo è infondato, giacchè, come si è visto, il D. aveva fin dal ricorso introduttivo allegato la continuità ed unicità del rapporto di lavoro svolto, soltanto formalmente, alle dipendenze dapprima di P.S., poi della s.n.c. e successivamente di P.V., e la decisione della Corte d’Appello è stata fondata principalmente sull’accertamento del fatto che "l’unico e vero datore di lavoro" dall’assunzione fino al licenziamento "è stato sempre e solo il P.V.".

La Corte di merito, quindi, non è incorsa nel vizio denunciato.

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente in ragione della soccombenza va condannato al pagamento delle spese in favore del D., con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al D. le spese, liquidate in Euro 60,00 oltre Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all’avv. Iuliano Alfonso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.