T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 16-11-2011, n. 8922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, premesso di essere regolarmente soggiornante in Italia da un decennio e di aver presentato in data 2.8.2007 alla Prefettura di Bergamo istanza per la concessione della cittadinanza italiana e, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento del 8.9.2007, di non aver avuto nessun riscontro da parte dell’Amministrazione, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994, agisce in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n.1034/71.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che resiste solo formalmente.

Alla Camera di Consiglio del 27.6.2011 la causa è passata in decisione.

In via preliminare va esaminata la questione della ricevibilità del ricorso in esame, notificato il 28.4.2011 e depositato l’11.5.2011, oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere prescritto dall’art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Risulta infatti incontestato che il ricorrente ha presentato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 2.8.2007 e che il termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994 veniva a scadere il 2.8.2009.

L’art. 31 co.2 del Codice del Processo Amministrativo prevede che l’azione avverso il silenzio possa essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento "e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti". Il ricorso avverso il silenzio inadempimento in esame avrebbe pertanto dovuto essere proposto entro oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere e cioè entro il 2.8.2010, ove si ritenga che detto termine abbia natura sostanziale, e quindi nel computo debba essere compresa la sospensione feriale dei termini, come indicato da una parte della giurisprudenza (TAR Puglia, Bari I, 7,6,2005 n. 2770; TAR Campania, Napoli, IV, 6.6.2006 n. 6747; TAR Sicilia, Palermo, II 25.9.2009 n. 1539), oppure, al massimo, entro il 15.11.2010 ove si aderisca all’opposta tesi della natura processuale del termine in parola cui la Sezione ha aderito (T.A.R. Lazio, sez. II, 21.12.2010 n. 39722).

Il ricorso in parola va pertanto dichiarato irricevibile.

Sussistono tuttavia motivi d’equità per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 04-11-2011, n. 39785

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Svolgimento del processo

1. Il 6 luglio 2010 il Magistrato di sorveglianza di Viterbo rigettava il reclamo proposto da M.F. che si doleva di dovere sopportare, a causa delle dimensioni ristrette della cella, l’abitudine al fumo dell’altra persona con cui divideva la cella, con conseguente pregiudizio per le sue condizioni personali di soggetto cardiopatico. Il Magistrato osservava che l’amministrazione penitenziaria aveva provveduto a trasferire il ricorrente in un’altra cella da dividere con un "detenuto non fumatore" e che, tuttavia, M. aveva rifiutato di cambiare cella.

A fronte di tali circostanze obiettive i rilievi del detenuto si risolvevano in un reclamo generico su provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria.

2. Avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza M. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, osservando che nel reclamo datato 8 marzo 2010 egli intendeva denunciare la mancata adozione di tutte le misure necessarie a porre fine alle non più tollerabili condizioni di vita causate dal mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e di dignità umana.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorso è aspecifico, in quanto la sua articolazione non ha alcuna attinenza con il contenuto del reclamo in data 8 marzo 2010 e con la conseguente decisione adottata dal Magistrato di sorveglianza.

Pertanto le censure prospettate con il ricorso non costituiscono critiche all’argomentazione logico-giuridica dell’ordinanza adottata dal Magistrato di sorveglianza, ma si risolvono, in violazione del disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 3, nella enunciazione di nuovi temi, peraltro genericamente articolati.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43038

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.M. proponeva ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Collegio della 7^ Sezione Penale in data 13/7/2011. Con detta decisione, era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 24/2/2010 che aveva confermato la condanna irrogatagli dal Tribunale di Padova a mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, per il reato di illecita detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. Si osserva che le doglianze formulate si palesano del tutto generiche ed inconferenti. Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal che discende pure la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11183 Testamento

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza resa pubblica il 25 gennaio 2006, la Corte d’appello di Genova respingeva il gravame interposto da R. I. avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale, a sua volta, aveva rigettato la domanda di rilascio di beni ereditari proposta dalla stessa R. nei confronti di M.D. e M.G.A., eredi legittimi di M.G., deceduto il (OMISSIS). Domanda, questa, che l’attrice aveva fondato sul presupposto di essere beneficiaria di testamento olografo redatto dal de cuius (con il quale aveva convissuto more uxorio sin dal 1980), quale atto che sarebbe stato consegnato al Notaio Carlo D’Aste il 7 marzo 1994 e conservato in un altro esemplare in (OMISSIS), presso l’abitazione dello stesso de cuius in Via (OMISSIS).

In particolare, il giudice d’appello, all’esito di istruttoria consistita nell’escussione di vari testimoni, riteneva che le allegazioni attoree fossero rimaste sprovviste dell’adeguato supporto probatorio, sia per ciò che atteneva alla "fondamentale circostanza concernente l’avvenuta confezione di un testamento ad opera del M.", sia, in ogni caso, per quanto riguardava l’esistenza della supposta scheda testamentaria al momento dell’apertura della successione, circostanza in forza della quale avrebbe potuto inferirsi che l’irreperibilità della stessa scheda non fosse dipesa dal testatore, cosi da vincere la presunzione iuris tantum di revoca del testamento posta dall’art. 684 cod. civ..

2. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la R.I. ha proposto ricorso, affidando le sorti dell’impugnazione a due distinti motivi.

Hanno resistito, con controricorso, M.D. e M. G.A., depositando memoria in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione

1. – Con il primo mezzo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 587 e 602 cod. civ., nonchè vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale avrebbe violato gli ordinari canoni ermeneutici nell’interpretazione delle anzidette norme sostanziali, nonchè sarebbe incorsa nel vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver negato qualsiasi rilievo alle dichiarazioni testimoniali di T.M.T. (integralmente trascritte in ricorso) in ordine ad uno scritto mostratole dal de cuius, escludendo che esso, redatto su un ricettario medico, contenesse una disposizione testamentaria in favore della R. stessa, bensì "semplici appunti". Dalla predetta testimonianza emergerebbe, invece, sia l’elemento della data del testamento (apparendo verosimile, in ragione della grave malattia di cui era affetto il M., che esso fosse stato redatto nel 1992, circa un anno e mezzo prima della sua morte), sia quello della firma (indicata dalla teste, ma non considerata dalla Corte territoriale, risultando contraddittorio il convincimento che lo scritto, contenente le ultime volontà del de cuius, la data e la firma, potesse ridursi a "semplici appunti").

Per altro verso, sarebbe in contrasto con l’art. 587 cod. civ. un’interpretazione la quale accreditasse che un "ricettario medico" non possa contenere un testamento, così da ammettere od escludere l’esistenza dell’atto in ragione del suo supporto cartaceo.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Nonostante che con esso si deduca anche una violazione di legge, in realtà la censura si risolve essenzialmente nell’aggredire la motivazione del giudice d’appello sotto il profilo delle supposte deficienze della delibazione del materiale probatorio. Del resto, anche la più specifica denuncia di violazione dell’art. 587 cod. civ. è più che altro resa in via ipotetica, nel senso che non viene ad investire affermazioni in diritto della sentenza, ma si correla alla possibile ridondanza della ricostruzione e valutazione dei fatti operata dal giudice d’appello, che ha ravvisato nello scritto redatto su ricettario dei "semplici appunti" e non già un testamento olografo, senza però soffermarsi sulla idoneità in astratto di detto documento a costituire, per l’appunto, un testamento olografo.

Ciò premesso, con il motivo in esame si intende addivenire ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conseguirne una lettura favorevole all’interessato, ma diversa da quella fornita dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova stessa (tra le altre, Cass., sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., sez. lav., 6 marzo 2008, n. 6064).

Il rilevato vizio del motivo è tanto più apprezzabile in quanto la ricorrente confeziona la censura isolando, e attribuendo ad essa centralità assorbente, una delle tante deposizioni (quella del teste T.) acquisite in istruttoria, le quali, invece, sono state tutte valutate dalla Corte d’appello in comparazione tra loro (anche quella della T., oltre alle deposizioni dei testi + ALTRI OMESSI ), per giungere infine, plausibilmente, ad attribuire rilievo eminente ad una circostanza particolarmente significativa come quella della decisa smentita dell’allegazione fondamentale di parte attrice riguardante la consegna al Notaio D’Aste di uno dei testamenti olografi che avrebbe redatto il de cuius; smentita proveniente proprio dalla testimonianza resa da detto Notaio.

2. – Con il secondo mezzo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 684 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio.

E’ censurata l’affermazione del giudice del gravame relativa alla carenza di prova sull’esistenza, al momento dell’apertura della successione, della scheda testamentaria non rinvenuta, cosi da potersi escludere, ex art. 684 cod. civ., che la sua irreperibilità fosse dipesa proprio dal testatore.

Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe infatti ignorato ulteriori elementi emersi dalla deposizione resa sempre dal teste T. (per cui alla stessa il de cuius avrebbe riferito, in più di una telefonata nell’anno 1994, di "sentirsi tranquillo per aver provveduto sia alla I. sia ai suoi nipoti" e di aver lasciato una copia del testamento nella sua casa di via (OMISSIS)), che, in combinazione con altre circostanze (l’aggravamento della malattia del M. nel dicembre 1993; il fatto che costui, essendo medico, era consapevole della sua prossima morte; le cure amorevoli ricevute dalla R. sino al decesso, nonostante l’insistenza del nipote circa una assistenza esterna; l’esternazione del M., ai "più stretti amici e parenti", del fatto di aver beneficiato nel proprio testamento la R.), avrebbero dovuto far ritenere superata la presunzione di revoca del testamento irreperibile, ai sensi dell’art. 684 cod. civ..

2.1. – Il motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse correlato alla già ritenuta inammissibilità delle censure mosse alla statuizione della sentenza impugnata sulla carenza di prova in ordine all’esistenza di un testamento olografo, posto che, stante la definitività di quest’ultima, la censura oggetto del motivo ora in esame – che presuppone la sussistenza di un testamento olografo, sebbene non rinvenuto al momento dell’apertura della successione – non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione stessa (v., tra le altre, Cass., sez. 3^, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108).

Peraltro, l’inammissibilità del motivo è da apprezzare anche per la concorrente ragione della non consentita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, al pari di quanto già rilevato nello scrutinio del primo motivo.

3. – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente R.I. al pagamento, in favore dei resistenti M.D. e M. G.A., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 6.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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