T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 122

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe che aveva loro inflitto una sanzione per il pagamento di somme dovute per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
A tal fine facevano presente che avevano appaltato alla ditta controinteressata i lavori di ristrutturazione dell’immobile di loro proprietà in virtù della concessione edilizia 1475\96 rilasciata dal Comune resistente subordinata al pagamento di Lire 75.875.600 quale costo di costruzione e Lire 48.987.574 per oneri di urbanizzazione; come pagamento dei lavori avevano stabilito la cessione di tutte le unità immobiliari tranne due del complesso così realizzato.
I ricorrenti avevano acconsentito a richiedere un mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’immobile di cui avrebbe fruito la società appaltatrice.
Il pagamento delle somme dovute al Comune era previsto in tre rate e la società controinteressata provvedeva al pagamento della prima rilasciando fideiussione a garanzia delle altre due.
Le ultime due rate non venivano pagate e il Comune comunicava alla società C.A. l’intenzione di escutere la fideiussione.
La Milano Assicurazioni che aveva prestato la fideiussione dichiarava di ritenersi obbligato a pagare quanto dovuto a garanzia esclusivamente in relazione al costo di costruzione, inviando a tal scopo quietanza al Comune.
Nasceva un procedimento amministrativo all’esito del mancato integrale pagamento di quanto dovuto in relazione alla concessione ed all’esito veniva emanato il provvedimento impugnato con il quale veniva richiesto il pagamento del doppio degli oneri non corrisposti.
Il ricorso è articolato sulla base di cinque motivi.
Il primo denuncia la violazione dell’art. 2 R.D. 639\1910 per essere stato imposto il termine di quindici giorni per il pagamento e non quello di trenta previsto dalla norma citata; tale termine non può essere modificato senza adeguata motivazione.
Il secondo motivo lamenta che, all’esito del procedimento iniziato dal Sindaco per il recupero delle somme non corrisposte, il Segretario Comunale aveva offerto varie possibilità alternative e nel provvedimento non era motivato perché fosse stata scelta la strada più penalizzante per i ricorrenti chiedendo peraltro una somma enormemente superiore a quella indicata dal Segretario Comunale e non si fosse agito nei confronti del fideiussore che peraltro si era dichiarato disponibile a pagare almeno in parte la somma dovuta.
Il terzo e il quarto motivo contestano che l’ordinanza ingiunzione sia stata notificata ai ricorrenti quando il Comune era a conoscenza che il vero concessionario era l’impresa costruttrice dal momento che aveva pagato la prima rata degli oneri e stipulato la polizza fideiussoria.
Vi era stata una richiesta all’assicurazione Milano in cui si faceva riferimento alla concessione edilizia ed alla società C.A. e la stessa società aveva ammesso in una nota inviata al Comune di essere tenuta al pagamento degli oneri.
Vi è quindi difetto di motivazione del provvedimento e carenza di legittimazione da parte dei ricorrenti.
Il quinto motivo, articolato solo in via subordinata, eccepiva l’illegittimità per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per il fatto che il Comune aveva accettato il rilascio di una fideiussione che non garantiva il pagamento delle penalità in caso di ritardato o omesso pagamento ex art. 3 L. 47\85.
Il comportamento del Comune che aveva richiesto all’Assicurazione Milano in ritardo il pagamento della fideiussione e che non aveva avvertito i ricorrenti del mancato pagamento da parte dell’impresa appaltatrice era contrario agli obblighi di correttezza poiché era stato fatto scadere l’obbligo della copertura degli oneri di urbanizzazione e non si era provveduto ad incamerare da parte della assicurazione la parte relativa al costo di costruzione che la stessa si era dichiarata disponibile a pagare.
Il Comune di Bellano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 6.3.2001 il Collegio non concedeva la sospensione dell’atto impugnato.
L’ordinanza veniva appellata e il Consiglio di Stato nella camera di consiglio del 29.5.2001 sospendeva l’efficacia dell’atto in accoglimento dell’appello dei ricorrenti.
Il ricorso non merita accoglimento, se non per un limitato profilo che sarà illustrato in seguito.
Il punto nodale della questione posta all’attenzione del Tribunale è costituito dal fatto che la concessione edilizia fu rilasciata in favore dei ricorrenti.
Ciò comporta che le obbligazioni contenute nel provvedimento amministrativo hanno come soggetto passivo coloro che hanno richiesto l’atto e nei confronti del quale fu rilasciato.
Gli accordi che intervengono con altri soggetti privati per portare a termine le finalità economiche per cui la concessione edilizia fu richiesta, non rilevano anche se il Comune ne fosse a conoscenza.
Non vi può essere infatti una modifica unilaterale del destinatario degli obblighi se non attraverso quel procedimento noto come volturazione della concessione edilizia che deve essere approvato dal Comune dopo apposita istruttoria e che prevede la verifica che il nuovo intestatario abbia la proprietà o altro diritto reale sull’immobile.
La circostanza che,in base agli accordi intercorsi con la ditta appaltatrice, il pagamento della prima rata degli oneri sia stata effettuata da quest’ultima non sposta i termini della questione; il Comune ben può accettare che parte degli oneri siano pagati da un terzo che può anche rilasciare la fideiussione necessaria per la rateizzazione, ma ciò non significa che gli originari richiedenti la concessione siano per ciò sgravati da ogni responsabilità se il soggetto cui hanno affidato in base ad accordi, irrilevanti per il Comune, il pagamento degli oneri viene meno al suo impegno.
Peraltro non vi era stata alcuna alienazione dal momento che il mandato a vendere singole porzioni dell’immobile costruendo non poteva certo supplire agli oneri inderogabili di forma prevista per il trasferimento della proprietà dei beni immobili.
A fronte di questa ricostruzione dei termini della questione non possono trovare accoglimento i motivi di ricorso.
Il primo è inammissibile per carenza di interesse perché il pagamento non è avvenuto neanche nel più lungo periodo di tempo invocato.
Il secondo è infondato poiché il Sindaco non aveva alcun obbligo di adeguarsi pedissequamente a tutte le indicazioni del Segretario Comunale, responsabile del procedimento, che peraltro tra le varie ipotesi aveva indicato anche quella, seguita dal Sindaco, di agire in rivalsa nei confronti dei ricorrenti.
Il terzo e quarto motivo non meritano accoglimento poiché per le ragioni sopra esposte i ricorrenti hanno piena legittimazione attiva e nessun rilievo ha la consapevolezza del Comune circa gli accordi intervenuti tra i ricorrenti e l’impresa appaltatrice.
Il quinto motivo risulta, invece, fondato.
E’ ormai un principio acquisito da numerose pronunce giurisprudenziali che il principio di correttezza ed il comportamento di buona fede devono improntare l’attività della p.a. anche quando riveste i caratteri del provvedimento autoritativo e non quelli dell’atto negoziale (vedasi ex multis Consiglio di Stato 7273\2010).
Orbene a fronte della disponibilità della società assicuratrice che aveva rilasciato la fideiussione di pagare almeno in parte quanto richiesto non si capisce perché il Comune non abbia accettato di incassare la somma offerta che avrebbe diminuito il debito dei ricorrenti.
Un comportamento siffatto è contrario ad un comportamento di buona fede ed all’obbligo di correttezza che deve caratterizzare i rapporti tra le parti poiché il Comune non avrebbe avuto nessuna controindicazione nell’incassare le somme offerte.
L’importo indicato nella ordinanza impugnata pari al doppio dell’importo non versato (Lire 62.422.587) deve essere diminuito dell’importo non accettato dal Comune e offerto dalla società che aveva rilasciato la fideiussione (Lire 37.928.800) e sull’importo così calcolato (Lire 24.493.787) sarà operato il raddoppio previsto dall’art. 3 L. 47\85 (Lire 48.987.574 e cioè Euro 25.299,97).
Su tale somma andranno pagati gli interessi dal momento della notifica dell’ordinanza e fino al saldo.
Va rigettata la richiesta di rivalutazione monetaria della somma trattandosi di un credito di valuta.
Stante l’esito del giudizio e la condotta tenuta nella vicenda dall’amministrazione appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 01-02-2011, n. 640

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Svolgimento del processo
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
Come esposto in fatto la ricorrente ha impugnato il decreto n. 674 dell’8.9.2009 con il quale il dirigente dell’area generale di coordinamento, Settore Formazione Professionale della Regione ha revocato il finanziamento concesso di Euro 2.087.900,00 nell’ambito dell’intervento di cui alla d. g.r. n. 457/2006 e ha disposto il recupero delle somme già erogate.
In particolare, il provvedimento è motivato dalle criticità di natura amministrativa riscontrate dall’Ufficio di controllo di II livello e comunicate dall’Autorità di gestione al responsabile della misura 3.5. del POR Campania e al responsabile della misura 3.9 con note del 15 e 16 aprile 2009.
Le vicende oggetto della presente controversia vanno necessariamente ripercorse.
La ricorrente – mandataria dell’ATI costituita con le società in epigrafe – ha partecipato alla gara d’appalto concorso "per l’affidamento del servizio concernente la realizzazione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione" indetta con d.d. n. 67 del 15 maggio 2006 nell’ambito dell’intervento approvato con delibera di g.r. n. 457 del 19.4.2006 cd. azione K che ha destinato a tale scopo 3 milioni di euro a valere sulla misura 3.5. lett. K del P.O.R. Campania 2000/2006.
Con d.d. n. 66 del 28 marzo 2007 sono state approvate le risultanze della Commissione giudicatrice con la relativa graduatoria e la proposta di aggiudicazione del servizio al R.T.I. con capofila la xxx – xxx s.p.a. per un importo di Euro 2.395.000. La società ricorrente nonostante si fosse classificata seconda nella predetta graduatoria, ha ottenuto comunque il finanziamento grazie ai decreti dirigenziali n. 18 del 26.1.2007 e n. 95 dell’11.6.2007 che hanno operato una rimodulazione della spesa, utilizzando risorse ulteriori resesi nel frattempo disponibili. In particolare, con il d.d. da ultimo citato si è decretato di destinare il finanziamento complessivo di Euro 8.775.638,40 ai primi tre classificati della graduatoria a valere sulla misura 3.9 (riallocando, quindi, le attività dalla misura 3.5 azione K alla misura 3.9 azione di sistema). Lo stesso decreto ha previsto poi "l’adeguamento della progettazione esecutiva in conformità alle esigenze dell’amministrazione allo scopo di evitare sovrapposizioni relative agli ambiti di analisi ed ai modelli di trasferimento proposti, anche nella prospettiva della programmazione 2007 – 2013".
L’Autorità di gestione con le citate note del 15 e 16 aprile 2009 ha comunicato rispettivamente al responsabile della misura 3.5. P.O.R. Campania e al responsabile della misura 3.9 di aver ricevuto in data 7.4.2009 una relazione tecnica da parte del coordinatore dell’Ufficio di Piano – controlli di II livello nella quale si dà conto di una serie di illegittimità amministrative commesse nel procedimento di assegnazione del finanziamento che rendono necessaria la decertificazione della spesa dell’intero progetto (per l’importo pari a Euro 8.775.683,4).
Il responsabile della misura 3.5, prendendo atto di quanto comunicato, ha suggerito con nota del 23 aprile 2009 (prot. 2009.0349422) di decertificare non l’intero progetto bensì solo le somme (Euro 5.901.638) che avevano consentito lo scorrimento della graduatoria al 2° e al 3° classificato della procedura ad evidenza pubblica. Successivamente, sempre il responsabile della misura 3.5, con nota dell’8 giugno 2009 (prot. 2009.0500346) ha sollecitato, in considerazione della indisponibilità di ulteriori provviste finanziarie e sulla base delle predette note ricevute dalle Autorità di controllo, la revoca in autotutela del finanziamento.
Il responsabile della misura 3.9 recependo tali indicazioni ha adottato l’impugnato provvedimento di revoca del finanziamento attribuito al 2° e al 3° classificato della procedura de qua.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge con chiarezza come l’amministrazione sia intervenuta con un provvedimento di secondo grado annullando d’ufficio in autotutela la concessione del finanziamento ab origine illegittima. La rimozione dell’atto, impropriamente qualificata revoca, si è resa necessaria dopo aver preso atto dei rilievi contenuti nella relazione tecnica del 7 aprile 2009 redatta dall’Ufficio controlli. Quest’ultimo si è attivato in quanto il progetto in questione è stato sorteggiato nell’ambito dei controlli a campione voluti dalla normativa comunitaria ai sensi dell’art. 10 del reg. CE n. 438/2001 ai fini della validazione della spesa.
Dalla relazione emergono una serie di gravi illegittimità che hanno riguardato il procedimento di concessione del finanziamento alla società ricorrente. Con i decreti dirigenziali sopra citati (d.d. n. 87/2007, d.d. n. 95/2007 e d.d. 125/2007) si è, infatti:
– elevata la spesa dagli iniziali 3 milioni di euro agli 8,775 milioni, spostandoli dalla misura 3.5. del P.O.R. Campania alla misura 3.9;
– scelta la procedura accelerata per l’appalto concorso senza una adeguata motivazione;
– rimodulato (rectius modificato) i progetti presentati dai concorrenti – aggiudicatari a gara conclusa;
– deliberato lo scorrimento della gradutaria dopo la scadenza del bando e in piena istruttoria;
– mantenuti fermi i prezzi delle offerte nonostante la successiva modifica dei progetti;
– deliberato nella sostanza più che un ampliamento delle attività inizialmente programmate una modifica dei progetti per realizzare una ripartizione per tipologia di intervento tra i 3 soggetti aggiudicatari.
La relazione si conclude nel senso della impossibilità di certificare la spesa eseguita.
Da quanto precede risultano chiaramente le violazioni compiute a danno della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gare e assegnazione dei contributi comunitari che rendono evidenti le ragioni che hanno determinato l’amministrazione regionale ad intervenire con l’impugnata revoca del finanziamento.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. In particolare, dal provvedimento non si comprenderebbero le ragioni della disposta revoca del finanziamento.
Il motivo non ha pregio.
Come è noto l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’amministrazione che devono essere indicati e resi disponibili nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione e di chiederne la produzione in giudizio.
Nella fattispecie il provvedimento di revoca del finanziamento è stato motivato rinviando alle criticità amministrative descritte nella dettagliata relazione tecnica del 7 aprile 2009 dell’Ufficio controlli. Detta relazione è stata successivamente resa disponibile dall’amministrazione (cfr. documenti depositati in giudizio il 2 novembre 2009) e poteva formare oggetto di motivi aggiunti. Recentemente il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che "l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale della determinazione assunta" (Consiglio Stato, sez. V, 20 maggio 2010, n. 3190).
Nel caso di specie risultano evidenti le ragioni che hanno determinato l’amministrazione all’intervento in autotutela consistenti in numerose illegittimità commesse dalla stessa Regione nel procedimento di assegnazione del finanziamento comunitario. Né la ricorrente ha nel merito contestato tali illegittimità.
Non può, peraltro, inficiare la legittimità del provvedimento adottato dall’amministrazione il fatto che in una nota interna (del 23 aprile 2009) il responsabile della misura 3.5 abbia inizialmente manifestato delle perplessità in ordine alla decertificazione della spesa per poi convincersi dell’opportunità di procedere alla revoca in autotutela del finanziamento concesso, sollecitando in tal senso il responsabile della misura 3.9 (nota dell’8 giugno 2009).
Non può, inoltre, accogliersi la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso della violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 per carenza dei presupposti ivi previsti. Come fondatamente eccepito dalla difesa regionale il provvedimento di secondo grado oggetto del presente gravame è qualificabile come atto di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, teso a rimuovere un provvedimento ab origine illegittimo e non come revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamenti della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (art. 21 quinquies).
Ritiene poi il Collegio che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti richiesti dall’art. 21 nonies nell’interpretazione datane, seppure in altri contesti, dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’esercizio del potere di autotutela di provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, essendo questo in re ipsa nella indebita erogazione di benefici economici a danno della finanze pubbliche, senza che assuma rilievo in senso contrario il decorso del tempo (cfr. C.d.S., sez VI 23 aprile 2009, n. 2910). Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’impossibilità di disporre delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Comunità europea per le numerose e gravi irregolarità compiute nella assegnazione delle stesse rende la revoca del finanziamento non solo legittima ma addirittura dovuta. Ciò a prescindere dalla effettiva decertificazione della spesa che la ricorrente afferma non essere mai avvenuta (cfr. verbale di udienza). La sola presenza dei gravi vizi del procedimento riscontrati ex post dall’amministrazione e, come sopra ricordato, rimasti incontestati da parte ricorrente, giustificano, infatti, l’esercizio del potere di autotutela. In altri termini non è solo in gioco la validazione della spesa da parte dell’Unione europea, ma la necessità stessa di annullare una illegittima ammissione a finanziamento pubblico realizzatasi a danno dell’erario.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’interesse pubblico alla revoca dell’illegittimo finanziamento alla ricorrente prevale sull’eventuale affidamento ingenerato nella stessa. Soprattutto, considerando le modalità palesemente illegittime attraverso le quali la ricorrente si è vista assegnare il finanziamento comunitario (violazione del principio di immodificabilità del bando, della pubblicità degli atti di gara, violazione della par condicio), è da escludere che si possa essere ingenerato un qualsiasi legittimo affidamento. Resta naturalmente impregiudicata la possibilità di far valere ogni pretesa economica fondata sull’eventuale avvenuta esecuzione del contratto medio tempore stipulato con l’amministrazione.
2. In relazione all’oggetto della materia trattata e alla complessità delle tematiche giuridiche implicate, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni di cui all’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 del c.p.a., per compensare le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 5084/2009) lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 1° ottobre 2009 e depositato il successivo giorno 7, la ricorrente ha impugnato il decreto n. 674 dell’8.9.2009 con il quale il dirigente dell’area generale di coordinamento – Settore Formazione Professionale della Regione – ha revocato il finanziamento di Euro 2.087.900,00 concesso nell’ambito dell’intervento di cui alla d.g.r. n. 457 del 19.4.2006 e ha disposto il recupero delle somme già erogate.
Premette la ricorrente – mandataria dell’ATI costituita insieme alle società: "C.A. s.r.l.", "I.F.. società consortile a r.l.", "xxx s.c. a r.l." e "I. s.r.l." e "S.A. s.r.l." – di aver partecipato alla gara d’appalto concorso "per l’affidamento del servizio concernente la realizzazione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione" indetta con d.d. n. 67 del 15 maggio 2006 nell’ambito dell’intervento approvato con delibera di g.r. n. 457 del 19.4.2006 cd. azione K che aveva destinato a tale scopo 3 milioni di euro a valere sulla misura 3.5. lett. K del P.O.R. Campania 2000/2006.
Con d.d. n. 66 del 28 marzo 2007 venivano approvate le risultanze della Commissione giudicatrice con la relativa graduatoria e la proposta di aggiudicazione del servizio al R.T.I. con capofila la xxx – xxx s.p.a. per un importo di Euro 2.395.000. Pur essendosi classificata seconda la società ricorrente otteneva comunque il finanziamento e "l’affidamento del servizio concernente la realizzazione di studi e analisi delle buone prassi per la formazione". In particolare, lo scorrimento della graduatoria si è reso possibile in quanto i decreti dirigenziali n. 18 del 26.1.2007 e n. 95 dell’11.6.2007 hanno operato una rimodulazione della spesa utilizzando risorse ulteriori resesi nel frattempo disponibili. Segnatamente, con il d.d. da ultimo citato si è decretato di destinare il finanziamento complessivo di Euro 8.775.638,40 ai primi tre classificati della graduatoria a valere sulla misura 3.9 (riallocando, quindi, le attività dalla misura 3.5 azione K alla misura 3.9 azione di sistema). Lo stesso decreto ha previsto poi "l’adeguamento della progettazione esecutiva in conformità alle esigenze dell’amministrazione allo scopo di evitare sovrapposizioni relative agli ambiti di analisi ed ai modelli di trasferimento proposti, anche nella prospettiva della programmazione 2007 – 2013". La ricorrente, conseguentemente, stipulava il contratto con la Regione in data 30 luglio 2007 e portava a termine il progetto.
Con note del 15 e 16 aprile 2009 la Regione – Autorità di gestione – comunicava rispettivamente al responsabile della misura 3.5. P.O.R. Campania e al responsabile della misura 3.9 di aver ricevuto in data 7.4.2009 una relazione tecnica da parte del coordinatore dell’Ufficio di Piano – controlli di II livello che in sede di verifica dell’intervento aveva riscontrato criticità di natura amministrativa tali da comportare la decertificazione della spesa pari a Euro 8.775.683,4 relativa al progetto in questione.
Il responsabile della misura 3.5. suggeriva con nota del 23 aprile 2009 (prot. 2009.0349422) di decertificare non l’intero progetto bensì solo le somme (Euro 5.901.638) che avevano consentito lo scorrimento della graduatoria al 2° e al 3° classificato della procedura ad evidenza pubblica.
Con nota dell’8 giugno 2009 (prot. 2009.0500346), lo stesso responsabile della misura 3.5., preso atto della indisponibilità di ulteriori provviste finanziarie sollecitava, sulla base delle note ricevute dall’Autorità di II livello e dall’Autorità di gestione del POR Campania 2000 – 2006, la revoca in autotutela del finanziamento.
Conseguentemente il responsabile della misura 3.9 comunicava in data 24.6.2009 (prot. 2009.056294) l’avvio del procedimento amministrativo di revoca in autotutela del finanziamento e, infine, adottava il provvedimento impugnato (d.d. n. 674 dell’8.9.2009).
A sostegno del gravame la ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, contraddittorietà e illogicità in quanto dall’atto non si comprendono le ragioni della disposta revoca del finanziamento e in quanto il responsabile della misura 3.5 si è espresso nella nota del 23 aprile 2009 nel senso della insussistenza dei presupposti per procedere alla decertificazione della spesa;
2) violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 in quanto non sussistevano i presupposti della revoca (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamenti della situazione di fatto, nuova valutazione dell’interesse pubblico originario).
Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Campania.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 1410 del 24 marzo 2010 del Consiglio di Stato che ha riformato l’ordinanza n. 2529 del 5 novembre 2009 di questa sezione.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Paola Palmarini, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22082 COMUNE E PROVINCIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con delibera di GM n.263 del 10.11.2009 la Giunta Municipale del Comune di Nettuno deliberava, tra l’altro, di gestire direttamente il servizio di sosta a pagamento per le aree di parcheggio, affidando le attività strumentali di supporto tecnico alla società P. s.r.l. (società interamente partecipata dallo stesso Comune), ed incaricandola di redigere una proposta operativa a contenuto tecnicoeconomico relativa al servizio stesso.

Con il ricorso in esame il Consorzio U. – affermando di essere un primario operatore nell’ambito del settore (gestione del servizio di sosta a pagamento) – ha impugnato la predetta delibera unitamente agli atti ad essa presupposti e connessi.

Nel chiederne l’annullamento, per le conseguenti statuizioni, lamenta:

1) violazione del comb.disp. degli artt.42 e 47 del D.Lgs. n.267/2000, incompetenza ed eccesso di potere per sviamento e per violazione del principio del giusto procedimento;

2) violazione e falsa applicazione dell’art.23 bis del D.Lgs. n.112 del 1998, e degli artt.42, 3 e 97 della Costituzione, violazione dell’art.1 della L. n.241 del 190 nonchè eccesso di potere per carenza istruttoria.

Ritualmente costituitosi il Comune ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ulteriore memoria, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Nell’udienza camerale del 13.1.2010, fissata per la discussione sull’istanza cautelare, la causa è stata rinviata al merito.

Infine, all’udienza del 9.6.2010, uditi I Difensori della parti, la causa è stata posta in decisione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla – per l’effetto – il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Unite 07-02-2006, n. 2507 GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – IMPIEGO PUBBLICO – Domanda di risarcimento danni per lesioni della integrità psico – Fisica proposta da un pubblico dipendente

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Nocera inferiore R. S. conveniva in giudizio la Gestione Liquidatoria della Usl n. 50 e la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali subiti nel 1991 a seguito di lesioni inferte da una degente dell’ospedale psichiatrico di Nocera presso cui prestava sevizio come infermiera; sosteneva la responsabilità dell’amministrazione imputando il sinistro a violazione delle norme poste a tutela dell’incolumità dei lavoratori, oltre che per negligenza ed imperizia dei dipendenti dell’ospedale.

Il Pretore adito declinava la propria giurisdizione ritenendo che la cognizione della controversia, nella quale era stata fatta valere la responsabilità contrattuale dell’amministrazione datrice di lavoro, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, fosse devoluta al giudice amministrativo.

La signora S. ha quindi riproposto la stessa domanda al Tar Campania, che ha ugualmente negato la propria giurisdizione, affermando che quando il dipendente ha ricevuto le prestazioni previdenziali per l’infortunio subito ed agisce nei confronti del datore di lavoro per il danno differenziale la sua pretesa può essere ricollegata solo alla responsabilità extraconiugale.

La signora S. propone ora ricorso per cassazione denunciando il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’articolo 362 n. 1 c.p.c.. La controparte intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

l’attuale ricorrente, già dipendente della ex Usl 50 quale infermiera presso l’Ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore, ha fatto valere con la propria domanda la responsabilità dell’ente datore di lavoro per il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali in relazione alle gravi lesioni subite nel 1991 per l’aggressione da parte di una degente ricoverata nell’ospedale.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998), mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell’azione né la semplice prospettazione della inosservanza dell’articolo 2987 Cc, né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorché il richiamo all’uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell’illecito. Ma una siffatta irrilevanza di detto richiamo dipende da tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, ossia da una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso; mentre, ove la condotta dell’amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poiché l’ingiustizia del danno è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge (v. per tutte Cassazione, Su, 12137/04).

In base a tale principio, si deve affermare che la cognizione della controversia spetta al giudice amministrativo, considerato che ai fini del riparto della giurisdizione rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione richiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa pretendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio.

Invero, l’attuale ricorrente ha fatto valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, indicando a sostegno della propria domanda elementi oggettivi riferibili ad una condotta dannosa che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituisce la diretta conseguenza della dedotta violazione dell’obbligo contrattuale di garantire, in relazione allo specifico ambiente lavorativo, la sicurezza dei dipendenti.

Ai fini della qualificazione della natura dell’azione, d’altro canto, non rileva la regola dell’esonero della responsabilità civile da parte del datore di lavoro, posta dall’articolo 10 del Tu di cui al Dpr 1124/65, la cui operatività risulta da un lato esclusa quando il fatto lesivo integri gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio (come nell’ipotesi di lesioni gravi o gravissime per infortunio sul lavoro derivante dalla violazione dell’articolo 2087 Cc) e dall’altro limitata alle sole voci di danno comprese nella garanzia previdenziale, che non includono ? fino alle innovazioni introdotte con il D.Lgs. 38/2000 ? il danno alla persona di cui il datore di lavoro risponde secondo le comuni regole civilistiche, anche in relazione alla richiamata disposizione dell’articolo 2087 Cc. La fattispecie di responsabilità va ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti da tale norma, indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale il diritto alla salute) che trovano la loro tutela specifica nell’ambito del rapporto obbligatorio (cfr. Cassazione, Su, 8438/04).

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. l’amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 2600 di cui euro 2500 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

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