Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-02-2011, n. 2768 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La controversia ha per oggetto la richiesta del signor B. Y.Y. di accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine ai vari contratti di lavoro stipulati dal 2001 al 2004 con la società Mim Ruote Alloy Wheels spa e delle relative proroghe, con accertamento della conversione dei singoli rapporti in un unico rapporto a tempo indeterminato e la condanna della società alla riassunzione del lavoratore ed al pagamento delle retribuzioni maturate.

Il giudice di primo grado respingeva la domanda.

In secondo grado la Corte d’Appello di Brescia andava in contrario avviso, accertava la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 28 gennaio 2002, e condannava la società alla riassunzione del lavoratore, ma respingeva le altre domande del lavoratore.

2. Nel pervenire a questa decisione la Corte d’Appello rilevava in linea di fatto:

che il primo contratto del 28 gennaio 2002 era assoggettato alla disciplina della L. n. 368 del 2001, già entrata in vigore; che attraverso una serie di contratti a termine il lavoratore aveva lavorato presso la Mim per circa un anno e mezzo dal gennaio 2003 al giugno 2004, eccettuati i periodi di ferie;

che di fronte all’assunzione di sei lavoratori a termine la società aveva prodotto documentazione relativa all’assenza di due soli dipendenti.

Riteneva perciò che non fosse stato dimostrato che il lavoratore fosse stato assegnato alla sostituzione di un solo prestatore assente, o di un altro prestatore che avesse sostituito a sua volta un lavoratore assente.

Inoltre, non era stata dedotta alcuna prova della connessione fra la proroga dei contratti a termine e le esigenze del datore di lavoro.

Il giudice ne deduceva, in diritto, che i contratti a termine contestati fossero illegittimi non essendo stati specificati in alcun modo "l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo avente carattere straordinario o occasionale", come richiesto della L. n. 368 del 2001, e non essendo stata fornita una prova adeguata su questo punto.

Non era sufficiente la semplice allegazione dell’esistenza di una esigenza temporanea, ma erano necessarie la specificazione di quale fosse questa esigenza, la prova della sua sussistenza e quella della connessione causale con l’assunzione a termine.

Di conseguenza la clausola di apposizione del termine era affetta da una nullità, che determinava a sua volta la nullità del contratto a termine del 27 gennaio 2003 (che si riportava alla lettera e) dell’arti della L. n. 230 del 1962), prorogato successivamente in data 26 marzo 2003 ed ancora sino al 25 luglio 2003, e ne derivavano, come ulteriore conseguenza, la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato (e non più a tempo determinato) fin dal primo dei vari contratti.

La sentenza riteneva, peraltro, che la domanda non potesse essere accolta per quel che riguarda le richieste di carattere patrimoniale, perchè alla fattispecie di illegittimità dell’apposizione di un termine non si applicava la normativa della L. n. 300 del 1970, art. 18, in materia di licenziamento illegittimo, e, d’altra parte, il B. non aveva offerto formalmente la propria prestazione lavorativa.

3. Avverso la sentenza d’appello, depositata in cancelleria il 29 agosto 2006, e che non risulta notificata, lo stesso B. ha proposto, in termine, ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, l’undici dicembre 2006.

L’intimata società Mim Rupt Alloy Weels spa, in liquidazione e concordato preventivo ha resistito, in termine, con apposito controricorso, notificato, in termine, il 20 gennaio 2007 ed ha proposto contestualmente ricorso incidentale con otto motivi di impugnazione.

Il B. ha resistito a sua volta con proprio controricorso incidentale notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 27 febbraio 2007.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, i due ricorsi, quello principale e quello incidentale, proposti contro la medesima sentenza debbono essere riuniti per legge ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Entrambi sono infondati.

2. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1.

Secondo il ricorrente questa ultima norma prevedeva soltanto che l’illegittima apposizione di un termine ad un contratto di lavoro rimanesse priva di effetto, e che il contratto dovesse intendersi come a tempo indeterminato fin dal momento della sua costituzione.

3. Questo primo motivo del ricorso principale è infondato.

Nel caso di specie non sussisteva, infatti, una continuità tra le varie prestazioni di lavoro; come risulta dalle diverse date (di inizio, di eventuale proroga, e di cessazione) dei successivi contratti a termine riportati, a pag. 4, nella motivazione della sentenza impugnata, tra questi ultimi erano intercorsi intervalli di tempo consistenti, tali da escludere ogni continuità di prestazione.

4. Nel secondo motivo di impugnazione il ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1217 c.c., sempre in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1.

Secondo il ricorrente principale la Corte d’Appello aveva ritenuto che il lavoratore non avesse offerto la propria prestazione lavorativa, mentre invece lo aveva fatto nel ricorso introduttivo del giudizio.

5. Il motivo è infondato.

Il ricorrente fa espresso riferimento al capitolo 9 del proprio ricorso introduttivo del giudizio.

Secondo il ricorrente principale il testo avrebbe affermato testualmente che "a nulla sono valsi l’impugnazione del licenziamento da parte del ricorrente, che ha offerto e offre la propria prestazione lavorativa, e il tentativo di conciliazione della controversia".

La formulazione (di cui peraltro non sussiste riscontro), per la verità, è generica, e, soprattutto, è contenuta nella parte narrativa del ricorso introduttivo del giudizio, ma non risulta (nè viene allegato) sia stata rinnovata o ribadita nelle conclusioni dello stesso, quelle cui deve essere attribuito un valore specifico anche al di fuori del processo, sul piano sostanziale.

In ogni caso non sussistono elementi sufficienti per considerare l’espressione in esame come una vera e propria manifestazione di volontà, e non una mera formula di stile.

6. Nel primo motivo del ricorso incidentale la società denunzia la nullità della sentenza, la violazione e la falsa applicazione di una serie di norme di carattere processuale (artt. 112 e 324 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 414 c.p.c.), e l’omissione di motivazione.

Lamenta che la Corte d’Appello non abbia preso in considerazione una sua eccezione secondo cui il prestatore si era limitato a sostenere che la clausola relativa all’apposizione del termine era illegittimità, senza specificare le ragioni di questa illegittimità. Su questo punto il giudice non aveva motivato.

7. Il motivo è infondato.

Innanzi tutto la censura si basa su di un presupposto di fatto privo di riscontri, perchè nella sentenza impugnata non vi è traccia della proposizione in appello, da parte della società Mim, dell’eccezione di cui ora lamenta il mancato esame. Inoltre, nel merito, il lavoratore ricorrente è tenuto soltanto a lamentare l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare il contrario.

E’ compito, infine, del giudice la valutazione in diritto (nei limiti delle domande delle parti) delle circostanze di fatto, e, se esistente, dell’illegittimità di quel termine, e delle conseguenze che ne derivano sul piano del diritto, 8. Nel suo secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione di una serie di norme sostanziali (D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 5; della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 2, 3 e 4; della L. n. 300 del 1970, art. 18; artt. 1418 e 1419 c.c.; artt. 112 e 414 c.p.c.).

La società contesta, in sostanza, che il giudice non abbia accolto la tesi secondo cui la disdetta di un contratto di lavoro per scadenza del termine non si configurava come licenziamento, e di conseguenza erano infondate le richieste di controparte di ripristino del rapporto e di pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore.

9. Anche questo motivo è infondato.

Il giudice ha ritenuto che, secondo la disciplina del contratto di lavoro (e non secondo quella specifica del licenziamento), il contratto cui era stato illegittimamente apposto un termine di scadenza non si fosse mai interrotto, e fosse ancora operativo, ed ha riconosciuto il diritto del prestatore alla prosecuzione dell’attività lavorativa, ma non gli ha affatto riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore.

10. Nel suo terzo motivo la ricorrente incidentale deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento alle norme sulla durata del rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 5 ed artt. 1418 e 1419 c.c.).

Sostiene che – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – l’illegittimità del termine apposto ad un contratto di lavoro non può avere la conseguenza della sua conversione in contratto a tempo indeterminato.

11. Il motivo è infondato.

In via normale, in mancanza di una diversa previsione, un contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Può essere a tempo determinato soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (o dalla contrattazione collettiva nei casi in cui la legge rimanda ad essa).

Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità di un termine di scadenza previsto al di fuori dei casi contemplati comporta l’annullamento della clausola specifica, ed il mantenimento del contratto di lavoro alle condizioni ordinarie, vale a dire a tempo indeterminato.

12. Nel successivo quarto motivo dello stesso ricorso incidentale la società lamenta un diverso profilo di violazione di legge facendo riferimento ad una parte delle disposizioni già indicate nelle censure precedenti (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c. ed artt. 414 e 115 c.p.c.).

In sintesi, la società contesta nuovamente l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il lavoratore aveva soltanto l’onere di contestare di essere stato assunto ed adibito alle esigenze temporanee formalmente dichiarate dal datore di lavoro, mentre era onere di questo ultimo provare l’effettiva sussistenza di quelle circostanze, di quelle necessità straordinarie.

13. Anche questa censura è infondata.

La censura è inammissibile (così come lo è il relativo quesito di diritto), perchè si basa su circostanze di fatto, relative alla condotta processuale delle parti, prive di riscontro nell’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, ed indicate, peraltro, in maniera del tutto generica.

La società ricorrente presuppone – in particolare nel testo formulato per il quesito di diritto – di avere provato con prove documentali, e dedotto chiedendo di provarlo con prove testimoniali, circostanze di fatto, relative all’esistenza dei presupposti per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, che il lavoratore non aveva contestato se non in maniera generica; non indica, però, quali sarebbero state in concreto queste circostanze, nè precisa quale fosse stato il contenuto della contestazione del prestatore di lavoro.

14. La società lamenta nel suo quinto motivo la nullità della sentenza per omessa pronunzia, e la violazione e falsa applicazione di una serie di norme di diritto sostanziale in materia (art. 112 c.p.c.; della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2; del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 5 e 13; art. 2118 c.c.), e, infine, l’omessa motivazione.

Lamenta, in sostanza, che la sentenza non abbia motivato, su una propria argomentazione in cui sottolineava l’esistenza di una cesura di carattere temporale tra due successivi periodi di lavoro temporaneo prestati per la stessa Mim.

Il giudice non aveva tenuto conto neppure del fatto che uno di questi rapporti temporanei si era concluso con le dimissioni del lavoratore.

15. Anche questo motivo è infondato.

Da un lato non è esatto che il punto non sia stato preso in considerazione, perchè – come rileva, del resto, la stessa ricorrente incidentale – l’eccezione della società era stata implicitamente rigettata dalla Corte d’Appello; dall’altro la censura consiste, in realtà, nella riproposizione, inammissibile in questa fase di legittimità, di questioni di fatto sulle circostanze di dettaglio relative alle modalità di successione dei vari rapporti, che il giudice ha ritenuto sostanzialmente non rilevanti, privilegiando invece il complessivo svolgimento dei fatti considerati nella loro unità.

Il giudice del merito, del resto, ha tenuto conto – nei limiti in cui era giuridicamente rilevante – dell’esistenza di periodi interruzione tra i vari rapporti a termine, e per questo, pur affermando la continuità del rapporto, non ha accolto le domande del B. dirette ad ottenere la retribuzione anche dei periodi intermedi in cui non vi era stata nessuna prestazione di lavoro.

16. Nel sesto motivo la società Mim deduce una ulteriore ipotesi di violazione e falsa applicazione di legge (con riferimento questa volta alla L. n. 196 del 1997, artt. 1 e 10, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) Il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che uno dei periodi di lavoro prestati dal B. era stato svolto in esecuzione di un rapporto intercorso non con la stessa ricorrente incidentale, bensì con una apposita impresa fornitrice di prestazioni di lavoro temporaneo.

17. Anche questo motivo è infondato.

Anche quella allegata è in realtà una questione relativa alla valutazione dei fatti.

Valgono anche questo proposito sostanzialmente le stesse argomentazioni sviluppate a proposito del motivo che precede. Anche in questo caso le argomentazioni dell’attuale ricorrente incidentale sono state sostanzialmente implicitamente disattese dalla Corte d’Appello; anche per questo aspetto il giudice ha privilegiato un esame complessivo dei fatti, che ha ricostruito appunto nella loro unitarietà. 18. Nel settimo motivo la ricorrente incidentale deduce nuovamente, sotto un altro profilo, la nullità della sentenza per omessa pronunzia, e la violazione e falsa applicazione di alcune norme di diritto sostanziale in materia (art. 112 c.p.c., della L. n. 196 del 1997, artt. 1 e 10 e art. 2118 c.c.), e, infine, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Lamenta in proposito ancora una volta che il giudice non abbia esaminato la propria deduzione secondo cui uno dei rapporti si era interrotto per le dimissioni del lavoratore.

19. Questa censura è assorbita dal rigetto di quella contenuta nel quinto motivo del medesimo ricorso incidentale.

In ogni caso anche in questo caso la censura si risolve nella riproposizione, inammissibile in questa fase di legittimità, di mere questioni di fatto.

20. Infine, nell’ottavo motivo del ricorso incidentale la società denunzia un ulteriore vizio di vizio di falsa applicazione di legge (con riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) e di omessa motivazione.

A questo proposito lamenta specificamente che il giudice non avrebbe motivato sul fatto che la proroga di uno dei contratti a tempo determinato era stata necessaria in ragione da una commessa temporanea, sopravvenuta nel frattempo, da parte della Fiat Auto.

21. Quest’ultimo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Come si è detto, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia è stata depositata il 29 agosto 2006, quando era già entrata in vigore questa norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (e ora abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d); per l’esattezza l’art. 27 del decreto, sulla disciplina transitoria, dispone che alle norme del Capo 1 (in materia di processo di cassazione), che – come quella in esame – non erano sottoposte ad una decorrenza diversa si applicavano "ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore" del decreto stesso, avvenuta poi in concreto il 2 marzo 2006, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006.

La norma imponeva che "nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto".

In questo caso il quesito non è stato formulato affatto, con conseguente inammissibilità del motivo.

22. In conclusione dunque entrambi i ricorsi, sia quello principale che quello incidentale, debbono essere rigettati perchè infondati.

Dato il rigetto dei due ricorsi contrapposti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 31-01-2011, n. 3371

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Procura Generale di Torino proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale per i Minorenni di Torino del 4 febbraio 2010 nei confronti di D.D.T. e C.C.V., imputati di furto pluriaggravato per la sottrazione dai banchi di un centro commerciale, previa rottura dei cartellini identificativi, di varia merce per un valore totale di Euro 1024,69 per i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento all’erronea applicazione dei principi che sorreggono l’istituto dell’imputabilità e nello specifico l’applicazione dell’art. 98 c.p.; contraddittorietà della motivazione che risulta dal testo del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Gup ha affermato che "non vi è alcuna prova circa la capacità di intendere e volere degli indagati, che hanno commesso il furto in concorso con tre soggetti maggiorenni e tale prova non può essere acquisita nella fase dibattimentale, tenuto conto che ad oggi sono trascorsi oltre tre anni e mezzo dal fatto. Non essendo pertanto sostenibile l’accusa in dibattimento sotto il profilo della capacità di intendere e di volere, in particolare sotto il profilo della volizione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile – va dichiarato il non luogo a procedere… per immaturità al momento del fatto".

La sentenza non applica correttamente, in primo luogo, i principi in materia di imputabilità ritenendo di dover dichiarare il proscioglimento degli imputati dai gravissimi fatti contestati sulla base di una asserita mancanza di prova "circa la capacità di intendere e volere" senza alcuna motivazione sul punto. Infatti proprio perchè la capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un’adeguata motivazione sull’accertamento, in concreto, di detta capacità intesa come attitudine del soggetto ed avere la consapevolezza del disvalore sociale dell’atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso. Inoltre il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre l’incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore e accettabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso.

Inoltre nella decisione del giudice di merito si riscontra la contraddizione dedotta dal ricorrente in quanto egli da atto che i due minorenni erano perfettamente in grado di cogliere il disvalore della condotta da loro compiuta. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Torino che esaminerà liberamente la fattispecie attenendosi ai principi espressi sul punto.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale dei Minorenni di Torino.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 148

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Svolgimento del processo

1. Con il ricorso n. 1095 del 2002, i signori D. e R.L., premesso di essere proprietari in Gaeta, località S. Agostino, di un terreno sul quale esercitano un’attività di bar, ristorante e stabilimento balneare (denominato "Internazionale"), impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe con cui il comune di Gaeta – nel presupposto che avrebbero occupato, inglobandole nell’area di loro esclusiva proprietà, aree demaniali marittime di circa 533 e 125 mq. ivi realizzando varie opere – ha loro ingiunto, rispettivamente ex articolo 54 e ex articolo 55 c. nav., il ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero di quanto realizzato nella loro proprietà entro la fascia di 30 metri dal suolo demaniale.

Veniva denunciato che: a) gli atti impugnati non erano basati su un attendibile accertamento della demanialità dell’area asseritamente occupata, esistendo all’opposto uno stato di obiettiva incertezza in ordine al confine (tanto che nel 1999 la capitaneria di porto di Gaeta aveva iniziato, senza condurlo a termine, il procedimento per la delimitazione); b) era stato omesso l’avviso di procedimento; c) la delega (o meglio subdelega) di funzioni in materia di demanio marittimo ai comuni da parte della regione non comprende l’esercizio dei poteri di polizia demaniale essendo limitata al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni.

3. Con ordinanza n. 819 del 18 ottobre 2002 era accolta la domanda di tutela cautelare.

4. Con successivi ricorsi nn. 7 e 8 del 2010, i signori Cosmo e R.L. (nelle more il signor D.L. è deceduto e il signor C.L. agisce quale suo erede) impugnavano i due provvedimenti del 5 e 19 ottobre 2009 indicati in epigrafe con cui il comune di Gaeta nuovamente ingiungeva lo sgombero, previo ripristino dello stato dei luoghi, di due aree rispettivamente di circa 465 e 128, 27 m.q. asseritamente appartenenti al demanio marittimo e abusivamente occupate; il provvedimento si basava su un nuovo accertamento compiuto dalla capitaneria di porto di Gaeta e dall’agenzia del demanio il 10 luglio 2007.

Di qui il ricorso con cui la ricorrente – che evidenzia come rispetto alla pronuncia cautelare della sezione del 2002 la situazione non sia sostanzialmente mutata e, in particolare, mai sia stato posto in essere con le forme previste dalla legge il procedimento per la delimitazione dell’area appartenente al demanio marittimo – denuncia che l’atto impugnato è illegittimo in quanto non si basa su un attendibile accertamento del confine tra l’area privata e quella pubblica e non motiva in alcun modo le ragioni per cui è stata disattesa la memoria partecipativa presentata in corso di procedimento.

5. Resistono al ricorso il comune di Gaeta e il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’agenzia del demanio.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno riuniti ai fini della decisione con unica sentenza.

2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune di Gaeta, costituendo giurisprudenza consolidata che l’impugnazione dei provvedimenti di polizia demaniale ex artt. 54 e 55 cod.nav. rientra nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo allorchè – come avviene nel caso in esame – non si controverta in via immediata in ordine alla natura demaniale o privata del suolo in contestazione ma della legittimità dell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 luglio 2003, n. 4127).

3. Nel merito i ricorsi sono fondati e vanno accolti.

In particolare il Collegio, che riconferma i propri precedenti relativi alla situazione dei soggetti insediati nel litorale in contestazione, ritiene fondato e assorbente il denunciato vizio di difetto di istruttoria, nel senso che ritiene che, esistendo in ordine all’esatta delimitazione del confine tra l’arenile demaniale e le proprietà private una situazione di incertezza (come riconosciuto specificamente dalla sentenza del Pretore che nel 1996 ha mandato assolto, per quanto ex articolo 530, comma 2, c.p.p., il signor D.L. dal reato previsto dall’articolo 1161 c.nav., oltre che da altre e coeve sentenze relative a soggetti trovantisi nella medesima situazione di quest’ultimo), l’amministrazione avrebbe avuto l’onere di procedere alla delimitazione nell’osservanza delle formalità prescritte dall’articolo 32 c. nav. e 58 reg.cod.nav..

Ciò – nonostante il decorso di un lungo periodo di tempo che avrebbe permesso di fare definitiva certezza – non è stato fatto e tanto basta a far ritenere illegittimo l’operato dell’amministrazione.

4. I ricorsi devono dunque essere accolti e gli atti impugnati annullati con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, riuniti i ricorsi e definitivamente pronunciandosi sui medesimi, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2011, n. 9633 Pensione di anzianità e vecchiaia

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda del pensionato in epigrafe, proposta noi confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, avente ad oggetto la condanna della predetta Cassa a corrispondergli la pensione di anzianità da computarsi, in virtù del principio pro rata stabilito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sino al 22 giugno 2002 – data della delibera di modifica dell’art. 49 del Regolamento della Cassa – in base al previgente criterio riferito ai migliori quindici redditi dichiarati negli ultimi venti anni e non a quello nuovo della media di tutti redditi professionali annuali applicabile solo per il periodo successivo alla indicata delibera.

La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilevo fondante secondo il quale la lettera della norma non consentiva di ritenere che il principio del pro rata non fosse generale sì da essere applicato anche al caso di specie. Tanto, precisava, la Corte del merito in dissenso con il diverso orientamento espresso dalla sentenza n. 14701 del 2007 della Cassazione in base al quale la regola del pro rata non era applicabile a parametri non suscettibili di frazionamento nell’arco dell’intero periodo contributivo e, quindi, ai sistema di calcolo della pensione, il cui computo doveva essere effettuato con riferimento alle norme in vigore al momento della domanda di pensionamento. Nè mancava di sottolineare la Corte del merito la non operatività dello ius superveniens, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, trattandosi di pensionamento anteriore alla entrata in vigore della precitata legge.

Avverso questa sentenza la Cassa in epigrafe ricorre in cassazione in base a quattro censure.

Resiste con controricorso il pensionato che deposita memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Con la prima censura la Cassa, denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e della L. n. 414 del 1991, art. 1.

Con la seconda censura la parte ricorrente, deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e della L. n. 414 del 1991, art. 1.

Con il terzo motivo la Cassa ricorrente, allega violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e della L. n. 414 del 1991, art. 1.

Con l’ultima censura la parte ricorrente, prospetta vizio di motivazione.

Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti trattandosi di sentenza di appello pubblicata il 27 febbraio 2009 trova applicazione, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 27, comma 2, la richiamata norma di rito secondo la quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nè ratione temporis, è applicabile la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), che ha abrogato il precitato art. 366 bis c.p.c., trovando tale norma, ai sensi della predetta L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente (ossia dal 4 luglio 2009) alla data di entrata in vigore della citata L. n. 69 del 2009 (Cass. 13 gennaio 2010 n. 428).

Nella specie difetta del tutto il quesito di diritto nonchè la specifica indicazione del fatto controverso, intesi quale sintesi logico giuridica della censura che s’intende sottoporre a giudice di legittimità (Cass. S.U. 23 settembre 2007 n. 20360).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.040,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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