Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 16-03-2011, n. 10707 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 25.10.2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dispose la custodia cautelare in carcere di B.C., indagata per il delitto di associazione a delinquere volta al narcotraffico.

Avverso tale provvedimento l’indagata propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Catania, con ordinanza del 17.12.2009, la respinse.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagata, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo:

– L’illogicità della motivazione in ordine alla imputazione del reato associativo perchè a carico dell’indagata, indiziata della partecipazione all’associazione di stampo mafioso di cui fa parte il marito, P.G.E. e della partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, non emergono elementi di prova che ne attestino un ruolo attivo in seno al sodalizio criminale. A parere del ricorrente non è importante stabilire se la signora fosse a conoscenza dei traffici illeciti del marito quanto stabilire in cosa sia sostanziata la sua condotta partecipativa; nè può assumere rilevanza in tal senso, e qualificate un comportamento attivo, la circostanza di fatto che il marito destinava i proventi dell’illecita attività al sostentamento della famiglia.

– Con il secondo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari perchè il giudice di merito si sarebbe limitato ad applicare la misura sul rilievo della presunzione insita nell’art. 275 c.p.p., comma 3 e avrebbe sottovalutato la distanza nel tempo dei fatti contestati.
Motivi della decisione

2. Entrambi i motivi sono infondati.

2.1 In motivazione si individuano precisi elementi di responsabilità a carico della B., che viene individuata come soggetto che si rende disponibile sia a custodire lo stupefacente sia a tenere i contatti con quanti cercavano il marito e a riferire allo stesso i messaggi dei compratori e dei venditori della sostanza stupefacente, sia ad accompagnare il marito nei viaggi di rifornimento dello stupefacente a favore dell’associazione. Nel provvedimento sono poi individuati anche una serie di episodi, enucleati dalle conversazioni intercettate, che attestano il ruolo attivo della donna nell’attività commerciale illecita del marito.

2.2. La motivazione è pertanto articolata esaustiva logica e non contraddittoria.

2.3 Di contro il ricorso è generico e pretestuoso tanto più che è noto che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, nè con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull’intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull’attendibilità delle fonti di prova. Il controllo della Corte deve essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute, sicchè esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso. Rv. 205643. 2.4 E’ principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con l’ulteriore specificazione che l’illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. un., 29.9.2003, Petrella; conf. SU n. 6402/97 rv 207944; SU n. 24/99 rv 214794; SU n. 12/2000 rv 216260).

2.5 Quanto alla censura relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – si osserva che la stessa è inammissibile perchè non tiene conto della non praticabilità di altre misure meno restrittive, ex lege , in forza del titolo del reato ascritto ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3. Nulla a tale riguardo è stato prospettato dal ricorrente che sia idoneo a superare la presunzione di pericolosità sociale stabilita dalla normativa testè richiamata.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-04-2011, n. 13533

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Avv. Del Vecchio Fabio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata A.A. e S.M. venivano assolti per non aver commesso il fatto dall’imputazione di lesioni personali, reato loro contestato come commesso in (OMISSIS) in danno di E.S..

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 192 c.p.p. sull’esclusione della responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. L’estratto della sentenza impugnata risulta infatti essere stato comunicato al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso il 10.3.2010. Da tale data decorreva il termine per la presentazione del ricorso, pari a giorni trenta, non essendo stato stabilito un termine diverso da quello ordinario per il deposito della motivazione della sentenza, e scadente pertanto al 9.4.2010, giorno non festivo. Risulta altresì che il ricorso, benchè depositato nella segreteria della Procura Generale l’8.4.2010, perveniva presso la cancelleria del Giudice di Pace solo il 10.4.2010, e quindi oltre il termine di cui sopra;

l’impugnazione è pertanto tardiva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-07-2011, n. 15759 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato le sentenze di prime cure che avevano dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con S. B., con decorrenza 13 ottobre 1998, e O.I., con decorrenza 3 gennaio 2000;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; le lavoratrici hanno resistito con controricorso, pure illustrato da memoria;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

3. osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che i contratti in esame sono stati stipulati, per esigenze eccezionali … ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998;

tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto ai contratti de quibus, statuizione censurata con i primi due motivi di ricorso;

al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n, 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori, ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della i percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063; cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi dei contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

4. così respinto i primi due motivi di ricorso, osserva il Collegio che, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010;

5. con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento dell’art. 32, comma 7 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nei giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità de termine e che essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile; in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze;

6. nel caso in esame il motivo che investe il tema cui potrebbe essere riferibile, secondo la prospettazione della ricorrente, la disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 è il terzo, indicato nella rubrica come di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo; con tale motivo, attinente all’argomento della detrazione dell’aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine e della conversione de contratto a tempo indeterminato, la società ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel non accogliere la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. concernente l’ordine di esibizione della documentazione idonea a provare la percezione, da parte de lavoratore, di eventuali corrispettivi per attività prestate alle dipendenze di terzi; sotto altro profilo la ricorrente censura la sentenza per non avere tenuto conto che dai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cita al riguardo Cass. 17 ottobre 2001 n. 12697) discenderebbe che l’aliunde perceptum … non può che essere genericamente dedotto dall’istante. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiarato illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste paga); il motivo così riassunto si conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.:

dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunte perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto;

7. se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inammissibile il relativo motivo, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.;

8. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2500 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 3946 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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i, come da verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Roma, con decreti emessi sui procedimenti citati in epigrafe, accoglieva le domande proposte sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia, per quanto qui interessa, al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv. ti Freda e Zuccardi.

Nello specifico, nell’ambito del procedimento iscritto al numero di RG 51502/07, le spese venivano liquidate nella complessiva somma di euro 750,00; nell’ambito del procedimento iscritto al n. di RG 51203/07 venivano determinate in euro 800,00; nell’ambito del procedimento n. 51204/07 in euro 800,00; nel procedimento n. 51321/07 in euro 750,00; nel procedimento n. 58722/06 in euro 800,00; nel procedimento 58723/07 in euro 800,00; nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 53702/06 e 53704/06 in euro 1.250,00; il tutto oltre gli accessori di legge.

A fronte dell’inadempienza della pubblica amministrazione, parte ricorrente chiede che venga nominato un Commissario ad acta al fine di procedere, senza indugio, e con piena funzione sostitutoria, all’esecuzione, in parte qua, dei provvedimenti della Corte d’Appello.

I decreti in questione sono stati notificati, rispettivamente, in data 20.11.2009, 17.6.2009 e 5.12.2008; pertanto, risulta spirato il termine per proporre ricorso in Cassazione.

In data 16.7.2010 è stato notificato atto di diffida e messa in mora.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 20 aprile 2011.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi nel vigore degli art. 27, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 37 l. 6 dicembre 1071, n. 1034 (sez. IV, n. 3427/2005 e, da ultimo, 10 dicembre 2007, n. 6318; sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158; sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3983; sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4600; sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3253; sez. IV, 27 maggio 2010, n. 3383) il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della c. d. legge Pinto, n. 89/2001, ha natura decisoria su diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini della ammissibilità del ricorso contemplato dai citt. artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054.

Il giudizio per l’ ottemperanza dell’amministrazione al giudicato del Giudice ordinario è esperibile, in particolare, anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo civile di esecuzione, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (Cons. Stato, VI, 16 aprile 1994, n. 527; Cass., SS. UU., 13 maggio 1994, n. 4661; Cons. Stato, IV, 25 luglio 2000, n. 4125 e 15 settembre 2003, n. 5167).

Nessun dubbio può, peraltro, esservi oggi, alla luce del codice del processo amministrativo (cfr., in particolare, l’art. 112, comma 2, lett. c), secondo il quale l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato", ulteriormente precisandosi, in punto di competenza territoriale, che, in tal caso, il ricorso si propone al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

Per quanto qui interessa, poi, il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario.

Questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere anche nei suoi riguardi a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo (in termini, C. Stato, IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).

Il ricorso pertanto (sussistendo il presupposto dell’inoppugnabilità per decorso dei termini previsti ex lege, non contestato dall’intimata amministrazione), deve essere accolto, con conseguente ordine al Ministero della Giustizia di provvedere entro trenta giorni al pagamento delle somme recate dai citati titoli esecutivi.

Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale Commissario ad acta, il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di provvedere all’esecuzione, in favore dei ricorrenti, dei decreti indicati in epigrafe, e al pagamento delle somme agli stessi dovute, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, alla scadenza del quale il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, nominato fin da ora quale Commissario ad acta, provvederà, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento, entro i successivi 30 giorni dall’istanza.

Condanna l’amministrazione soccombente alle rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.