Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 24-05-2011, n. 20584 Sequestro preventivo

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orso proposto da S.G..
Svolgimento del processo

Con ordinanza pronunziata in data 30 marzo 2010, il Tribunale di Varese respingeva le richieste di riesame proposte dai difensori di S.G. e di B.M. ex artt. 257 e 324 cod. proc. pen., avverso il decreto 15 marzo 2010 con cui la Procura della Repubblica di Busto Arsizio aveva convalidato i sequestri, eseguiti d’iniziativa da personale del Commissariato di P. S. di Gallarate sia della somma di Euro 12.925 (rinvenuta in parte sulla persona del S.: indagato per l’illecita detenzione di cocaina ed in parte sulla di lui automobile) sia di quella di Euro 137.300, rinvenuta, a seguito di perquisizione dell’abitazione utilizzata dall’indagato e dai famigliari, in parte all’interno di un cassetto dell’armadio ed in parte custodita in una cassetta di metallo riposta nello stesso armadio della camera da letto in uso al predetto, ma aperta con chiavi fornite alla P.G. dalla madre convivente: B.M., Ricorrono per cassazione l’indagato S.G. – e B. M. quale persona avente diritto alla restituzione della maggior somma di Euro 137.300. Deducono la violazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen,. non avendo il provvedimento impugnato indicato la specifica finalità probatoria posta a base dell’adozione e del mantenimento del provvedimento cautelare. L’esigenza di accertare se la somma di danaro derivi da attività di spaccio ovvero se appartenga legittimamente a terzi estranei al reato ipotizzato nulla avrebbe a che vedere, secondo i ricorrenti, con le esigenze probatorie attesochè altro è giustificare la necessità del vincolo sulla somma di danaro; altro è indagare sulla proprietà della cosa.

Peraltro non può esser sottoposta a sequestro probatorio una somma di danaro ritenuta corpo del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, come sostenuto dal Giudice di legittimità, poichè la prova del reato non discende dalla res in sequestro ma dagli atti di indagine relativi al fatto del suo rinvenimento. Conclusivamente quindi l’ordinanza impugnata è carente, nella parte motiva, ad avviso dei ricorrenti, laddove non specifica per quale finalità probatoria, giuridicamente tutelate, risulti giustificato il provvedimento di sequestro.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi appaiono infondati e devono quindi esser respinti, con ogni ulteriore conseguenza di legge a carico degli istanti.

Il provvedimento impugnato risulta del tutto immune dal denunziato vizio di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen., esclusivamente proponibile in questa sede ex art. 324 cod. proc. pen.. Il Tribunale ha infatti opportunamente e puntualmente evidenziato la sussistenza del fumus commissi delicti, atteso l’arresto in flagranza del S., sorpreso dalla P.G. in possesso di due dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina, che deteneva nella tasca dei pantaloni, nonchè di altre di quattordici dosi della medesima sostanza, del peso lordo di circa UN grammo cadauna – confezionate con modalità del tutto simili alle altre due dosi – e contenute in più tasche di alcuni giubbotti risposti nell’armadio della camera da letto che l’indagato occupava nell’abitazione dei genitori; donde prima facie la verosimile esclusione della riconducibilità del fatto all’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Ciò posto, non pare possa revocarsi in dubbio, come peraltro sottolineato nella parte motiva dell’ordinanza impugnata, che la somma di Euro 12.925,00, in parte rinvenuta sulla persona dello stesso S. ed in parte all’interno dell’abitacolo della sua automobile sia da ritenere all’indagato appartenente. Nè potrebbe obiettivamente escludersi che la stessa costituisca provento o profitto di attività illecita, molto verosimilmente riconnessa alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, dovendo ritenersi logicamente incompatibile con una diversa provenienza, il fatto di detenere (rectius: di "occultare") una somma così ingente in parte sulla persona in parte nell’abitacolo di un’automobile, senzachè siano state neppure dedotte apprezzabili ragioni a giustificazione di una siffatta "modalità" di custodia del danaro.

L’ancor maggiore entità della somma di danaro rinvenuta in parte (per 5.500,00) custodita in un cassetto dell’armadio della camera da letto in uso all’indagato ed in parte ben più rilevante (per 131.000,00 sempre in contanti) all’interno della valigetta, riposta nello stesso armadio ed aperta con chiavi detenute dalla madre del prevenuto (e da costei rivendicata quale esclusiva proprietaria), oltre a render vieppiù plausibili le considerazioni testè esposte sulle sospette modalità di "occultamento", conduce a smentire vuoi l’asserita appartenenza esclusiva della intera somma alla madre vuoi l’"esclusiva" lecita provenienza. Ha al riguardo opportunamente sottolineato il Tribunale del riesame, la patente sproporzione di una così ingente disponibilità di danaro contante rispetto alle capacità economiche e di reddito sia della B. (casalinga) che del figlio S.G. (dimorante in quella camera da letto da cinque giorni prima del sequestro) quale percettore di redditi lordi compresi, fino all’anno 2009, tra i 15.000,00 e di 19.000,00 Euro annui.

Quanto fin qui esposto, consente di affermare che, salvo ogni necessario approfondimento investigativo volto ad acclarare con certezza la assai verosimile provenienza di tutte le somme di danaro dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti esercitata dall’indagato S.G. (come peraltro ribadito dallo stesso P.M. nel decreto di convalida del sequestro), avendo le indagini preso avvio meno di quindici giorni prima della pronunzia dell’ordinanza impugnata, non può non convenirsi in ordine alla legittimità del disposto mantenimento, a fini probatori, del sequestro di cose pertinenti al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, configurabile nei fatti, visto che il possesso delle somme di danaro, quale indiscusso provento o profitto dello spaccio, potrebbe contribuire a suffragarne la sussistenza. Nè potrebbe comunque allo stato escludersi la facoltà per il P.M. di avanzare al GIP istanza di conversione del sequestro probatorio in preventivo ex art. 321 c.p.p., comma 2 onde assicurare la futura confisca del danaro stesso, à sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 – sexies conv. con modificazioni, nella L. n. 356 del 1992.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 1471 Interesse a ricorrere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, proposto a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la S.D. s.r.l. chiede l’annullamento del provvedimento prot. n. 14006 del 10.11.2009, recante ordine di ripristino delle opere eseguite in difformità dal permesso di costruire n. 9/2007, del provvedimento prot. n. 2734 del 18.2.2010, recante conferma dell’ordine di ripristino delle medesime opere e dell’art. 13, lett. B.2) delle n.t.a. del p.r.g., nella parte in cui dispone che, nelle zone A, "le finestre dovranno avere serramenti in legno e sistemi di oscuramento preferibilmente con persiane. I serramenti delle vetrine dovranno essere realizzati preferibilmente in ferro con tassativa esclusione di materiali lucidi".

Questi i motivi di ricorso:

I. il provvedimento del 10.11.2009, recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi – sia per quanto attiene i serramenti sia per quanto attiene i balconi sporgenti – non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990;

II. il provvedimento del 10.11.2009 non indicherebbe il termine entro il quale eventualmente eseguire il ripristino, in violazione degli artt. 31, 33 e 34, d.P.R. n. 380/2001;

III. violazione degli artt. 22, 31, 32, 34 e 37, d.P.R. n. 380/2001, art. 52, l. reg. Lombardia n. 12/2005, dell’art. 43 del r.e.c. e dell’art. 13 delle n.t.a., nonché carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

IV. insussistenza di alcuna violazione dell’art. 13 delle n.t.a. con riferimento alle modifiche dei serramenti;

V. nell’ipotesi in cui si ritenesse che le opere modificative dei materiali dei serramenti comportino una variazione rispetto al progetto, tale modifica sarebbe al più annoverabile come variante minore in corso d’opera ex art. 22, c. 2, d.P.R. n. 380/2001 e soggetta a semplice d.i.a. e, dunque, l’unica sanzione applicabile sarebbe quella pecuniaria ai sensi dell’art. 37, d.P.R. n. 380/2001;

VI. con riferimento alla proiezione dei balconi, non si evidenzierebbero le difformità rispetto alle prescrizioni dettate dal titolo edilizio;

VII. in via subordinata, illegittimità dell’art. 13 delle n.t.a., non consentendo in alcun modo diverse tipologie di materiale dei serramenti; prevalenza dell’art. 43 del r.e.c.; violazione dell’art. 41 Cost. e 832 c.c.;

VIII. illegittimità del provvedimento del 18.2.2009 in via derivata, per violazione del principio dell’affidamento poiché non preceduto dal previo annullamento d’ufficio degli effetti della d.i.a. del 23.12.2009 che contemplerebbe serramenti in pvc color bianco, per omessa indicazione del termine entro cui intervenire ex artt. 31, 33 e 34, d.P.R. n. 380/2001;

IX. violazione degli artt. 22, 31, 32, 34 e 37, d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 52, l. reg. Lombardia n. 12/2005, dell’art. 43 del r.e.c. e dell’art. 13 delle n.t.a., nonché carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

X. contraddittorietà tra i due provvedimenti impugnati.

La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 150.000.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto le note impugnate sono atti prodromici, intesi a sollecitare una regolarizzazione in corso d’opera, privi di effetti lesivi.

All’udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

L’eccezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, è fondata.

Con il provvedimento prot. n. 14006 del 10.11.2009, il Comune di Lesmo si è limitato a segnalare alla ricorrente due difformità nei lavori di realizzazione dell’immobile, rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire n. 9/2007 – una relativa al materiale dei serramenti esterni e l’altra alla sporgenza dei balconi – ed a chiedere il ripristino.

Con il provvedimento prot. n. 2734 del 18.2.2010, l’amministrazione ha replicato alla nota della ricorrente del 26.1.2010, prendendo atto dei chiarimenti forniti con riferimento alla sporgenza balconi ed ha confermato la necessità di ripristinare la difformità relativa ai serramenti.

Tali atti non costituiscono esercizio conclusivo del potere sanzionatorio previsto dagli artt. 27 e ss., d.P.R. n. 380/2001, essendo dei meri inviti alla parte ad una realizzazione dei lavori conforme a quanto previsto dal titolo edilizio.

Di ciò è conferma la mancata indicazione della norma applicata, di un termine entro il quale provvedere al ripristino, delle conseguenza in caso di inottemperanza, oltre che del termine per proporre ricorso e dell’autorità cui ricorrere, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. 241/90.

In considerazione della natura di atti endoprocedimentali, privi di un’autonoma lesività, i provvedimenti impugnati sono inidonei a produrre la definitiva lesione dell’interesse del ricorrente e non sono quindi autonomamente impugnabili.

Per principio generale e pacifico del processo amministrativo, per proporre un ricorso avverso un dato atto, è, difatti, necessario avervi interesse, ovvero è necessario che l’atto sia concretamente lesivo di una propria situazione giuridica soggettiva avente consistenza di interesse legittimo.

Tale carattere, di regola, difetta per gli atti endoprocedimentali perché sin quando il procedimento non è concluso è impossibile conoscerne l’esito, ed è quindi impossibile sapere se ci sarà o meno un atto e se esso sarà o meno lesivo: l’atto endoprocedimentale illegittimo sarà quindi impugnabile solo unitamente all’atto finale che ne avrà recepito il contenuto.

Ugualmente priva di interesse è, di conseguenza, anche l’impugnazione dell’art. 13, lett. B.2) delle n.t.a. del p.r.g. la quale esplica effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, conclusivo del procedimento.

Per le ragioni esposte, la domanda di annullamento è, dunque, inammissibile per carenza di interesse.

In considerazione della natura non lesiva degli atti impugnati, la domanda risarcitoria va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di annullamento e respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna la società ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Lesmo, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24884

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A., per quanto qui interessa, è stato ritenuto con doppia conforme responsabile dei delitti di induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione, nonchè riduzione in schiavitù e lesioni volontarie pluriaggravate in danno della giovane (OMISSIS) O.E., all’epoca minorenne, reati commessi in concorso con I.M., sua convivente, anch’essa (OMISSIS). Riferisce la sentenza di secondo grado che la giovane era stata venduta dai suoi genitori alla maman I.M., e previa sottoposizione a riti woodoo, condotta in Italia a cura e spese della predetta acquirente.

In Italia la giovane era stata avviata alla prostituzione e sottoposta dalla I., con il tacito consenso del B., ad assidue sistematiche sevizie, consistite in violente percosse su tutto il corpo, e specialmente sulla testa, tanto che in conseguenza di queste ultime le si era distaccato il cuoio capelluto; tali assidui maltrattamenti avevano lo scopo di fiaccare ogni sua volontà di resistenza e ridurla ad una condizione di soggezione assoluta.

Quando le condizioni di salute della giovane erano divenute ormai tanto precarie da far temere il peggio, gli imputati l’avevano condotta con la loro autovettura dinanzi al pronto soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), ove l’avevano lasciata allontanandosi rapidamente.

La poveretta era stata ricoverata e curata per le gravi ferite che mostrava su tutto il corpo, consistenti anche in bruciature provocate con sostanze caustiche, e sia pure con difficoltà e reticenze, aveva narrato quanto le era accaduto.

Avverso la sentenza della corte di assise di appello di Torino del 12 gennaio 2010, il B. ha proposto ricorso, prospettando sei motivi di impugnazione, con i quali sostanzialmente contesta le motivazioni con cui i giudici del merito avevano ritenuto che avesse concorso con la convivente I. nella consumazione di tutti i reati di cui s’è detto, in particolare consentendo le sevizie poste materialmente in essere dalla convivente e partecipando attivamente allo sfruttamento della sua prostituzione, materialmente accompagnandola con l’auto al luogo di esercizio del meretricio.

Con atto pervenuto in cancelleria il 18 gennaio 2011 il B. rinunciava al ricorso.

Detta rinuncia risulta ribadita dal suo difensore di fiducia, in virtù di mandato specificamente conferitogli, con atto pervenuto in cancelleria il 4 marzo 2011.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Va disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte lesa minorenne.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00= in favore detta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-07-2011, n. 4204 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in via preliminare ed assorbente, che nelle more della definizione del presente giudizio, vertente sulla corretta esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte n. 3133 del 2008, è intervenuta sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1681 del 2011, che ha riformato la predetta sentenza di primo grado della cui esecuzione si tratta in questa sede, individuando nuovi criteri di determinazione del quantum risarcitorio ed un nuovo riparto percentuale delle somme agli aventi diritto;

considerato che, fermo restando l’obbligo di immediata conformazione alla citata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1681 del 2011 (il cui contenuto risulta chiaro e di facile esecuzione), deve ritenersi cessato l’interesse in capo all’odierno appellante a coltivare il presente appello, il quale come detto si rivolge avverso una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (n. 3724 del 2010) resa in ottemperanza ad una decisione ormai riformata nei suoi tratti salienti e perciò non più eseguibile;

considerato pertanto che in applicazione del principio processuale di cui all’art. 336, secondo comma, Cod. proc. civ., secondo cui la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, deve ritenersi che anche la sentenza di primo grado resa in sede di ottemperanza ed oggetto del presente appello viene a sua volta a cadere per effetto del venir meno del titolo esecutivo sulla base del quale la stessa è stata adottata;

considerato, in definitiva,che alla luce dei rilievi svolti l’appello va ritenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che le spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo alla particolarità della vicenda ed al suo epilogo processuale, possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando in forma semplificata sull’appello come in epigrafe proposto (rg n. 2010/10782) lo dichiara improcedibile.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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