Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Nel 2004 la sig.ra A.M. proponeva dinanzi al tribunale di Roma ricorso per separazione personale con addebito nei confronti del marito sig. M.M.W., chiedendo che le fosse affidato il figlio L.G., nato nel (OMISSIS), ponendo a carico del marito un assegno per il suo mantenimento. Il convenuto si costituiva chiedendo che l’addebito fosse pronunciato a carico della moglie e fosse stabilito l’esercizio congiunto della potestà genitoriale. Il tribunale, con sentenza depositata il 2 dicembre 2006 dichiarava cessata la materia del contendere sulla separazione e sull’assegno, essendo intervenuta fra le parti sentenza di divorzio pronunciata negli USA, da ritenersi esecutiva in Italia. Affidava il figlio alla madre, con facoltà per il padre di tenerlo presso di sè, con determinate modalità, in caso di residenza della madre negli USA, diversamente determinandole in caso di residenza della madre in Italia, con divieto in tal caso per il padre di condurre il bambino negli USA senza il consenso della madre. Il sig. M. impugnava la sentenza chiedendo l’affidamento condiviso del minore o, in via subordinata, l’attribuzione della potestà genitoriale congiunta; che fosse ordinato alla ex moglie di non trasferire la propria attuale residenza da (OMISSIS) senza il consenso di esso ricorrente; che fossero determinati diversamente i suoi diritti di visita del minore ed i periodi in cui tenerlo presso di sè, sia nel caso fosse accolta tale istanza, sia ove fosse autorizzato il trasferimento della ex moglie in Italia. La convenuta si costituiva proponendo appello incidentale, deducendo di essere venuta a conoscenza dal figlio che nell'(OMISSIS) era stato sottoposto ad attenzioni sessuali da parte del padre e che in relazione a tali fatti erano intervenuti ordini di protezione da parte delle autorità americane, così da essere venuta meno la giurisdizione italiana. In subordine chiedeva che il padre fosse escluso da ogni contatto con il figlio. Successivamente esponeva di avere fatto rientro in Italia e di avere ivi presentato denuncia penale contro il padre. Rinunciava all’eccezione di difetto di giurisdizione e chiedeva la sospensione della causa in attesa della definizione del giudizio ex art. 330 cod. civ. dinanzi al tribunale per i minorenni. Esponeva ancora che la Family Court dello Stato di New York aveva respinto l’istanza di affidamento del minore proposta dal padre per carenza dì giurisdizione e che il tribunale per i minorenni, dinanzi al quale l’aveva proposto, aveva sospeso il procedimento ex art. 330 cod. civ. da essa instaurato, essendo pendente procedimento instaurato dall’ex marito ai sensi della Convenzione dell’Aja per la restituzione del minore. Tale procedimento, nelle more della causa, si concludeva con il rigetto da parte del tribunale per i minorenni della relativa domanda, mentre il procedimento ex art. 330 cod. civ. si concludeva con il rigetto della domanda di decadenza del padre dalla potestà genitoriale e l’affidamento del minore al servizio sociale per opera di sostegno a suo favore, sino alla definizione del procedimento dinanzi alla Corte d’appello. Tale procedimento si concludeva con sentenza depositata il 22 febbraio 2008, notificata il 18 marzo 2008, con la quale la Corte affidava il minore al servizio sociale, collocandolo presso la madre; regolamentava le visite del padre con il minore, secondo le modalità stabilite dal servizio sociale e con divieto di condurlo all’estero e l’esercizio della potestà da parte dei genitori. Disponeva la trasmissione della sentenza al tribunale per i minorenni per le sue determinazioni in ordine alla potestà genitoriale del padre e della madre del minore ai sensi degli artt. 330 e 333 c.p.c.. Avverso la sentenza la sig.ra A. ha proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi, con atto notificato il 15 maggio 2008 al sig. M., il quale resiste con controricorso notificato il 17 giugno 2008, chiedendo anche la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.. La parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. In via pregiudiziale va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, non risultando redatto in base a procura speciale per il giudizio di cassazione ( art. 365 c.p.c.) rilasciata dopo in deposito della sentenza impugnata (ex multis Cass. 24 gennaio 2006, n. 1328), cui estremi non sono indicati nel ricorso come prescritto dall’art. 366 c.p.c. nè risulta depositata con questo come prescritto dall’art. 369 c.p.c., facendosi generico riferimento nel ricorso a procura esistente "in atti del procedimento dì primo e secondo grado", la quale risulta non valida, ai sensi delle norme su dette, per il giudizio di cassazione.
2.1.Con il primo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 277 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè vizi motivazionali. Con il motivo si lamenta innanzitutto che la sentenza risulti viziata da un’erronea e incompleta esposizione dei fatti processuali nella redazione della parte relativa alla esposizione dello "svolgimento del processo", nonchè nella parte espositiva contenuta quale premessa alla motivazione. Quanto alla motivazione, si lamenta in particolare: a) che la Corte d’appello non abbia considerato che essa ricorrente partorì il minore a (OMISSIS), quando il matrimonio era già da tempo in crisi e rientrò in America non solo per ragioni di lavoro ma anche per "tentare di ricongiungere il figlio al padre"; b) che la Corte d’appello erroneamente abbia affermato che essa ricorrente raccolse dal minore confidenze su attenzioni sessuali da parte del padre al rientro da una vacanza con lui, mentre in effetti dagli atti emergerebbe che il disagio del minore traspariva già da prima, al rientro dai periodi di frequentazione con il padre; c) che la Corte d’appello erroneamente abbia affermato che essa ricorrente avrebbe denunciato l’ex coniuge alla Family Court dello Stato di New York per ottenere ordini di protezione del minore, mentre essa prima di rivolgersi a detta Corte si era rivolta a uno psicologo e poi aveva chiesto alla Corte solo un ordine di sospensione dei pernottamenti del minore con il padre; d) che la Corte d’appello abbia erroneamente affermato che la Corte statunitense avesse fatto accurate indagini, circa l’abuso sessuale denunciato, basandosi sulla documentazione prodotta dalla controparte, omettendo invece di prendere in esame i documenti depositati da essa ricorrente, insieme ad una memoria in data 28 giugno 2007, nonchè all’udienza del 30 novembre 2007; e) che la Corte d’appello abbia affermato che la Family Court dello Stato di New York abbia ritenuto infondati i fatti d’abuso sul minore addebitati al padre, mentre in realtà detta Corte ritenne solo che non fosse stato possibile raggiungerne la prova e dichiarò la buona fede di essa ricorrente nel denunciarli; g) che la Corte d’appello abbia quindi erroneamente affermato che essa ricorrente ritornò a Roma con il bambino infondatamente convinta che l’abuso fosse stato, mentre la Corte statunitense non l’aveva escluso; h) che la Corte d’appello abbia elencato nella propria decisione i procedimenti intrapresi contro l’ex marito da essa ricorrente, per evidenziarne la litigiosità, omettendo invece d’indicare i numerosi procedimenti – che vengono elencati – promossi contro di lei dall’ex marito; i) che la Corte d’appello, descrivendo la vicenda penale instaurata in Italia, nonchè quella dinanzi al tribunale per i minorenni relativa alla richiesta di decadenza del padre dalla potestà genitoriale sul minore, abbia omesso di prendere in esame la documentazione depositata da essa ricorrente anche a dimostrazione dell’erroneità di detto decreto ed allegata al reclamo avverso di esso, omettendo altresì di acquisire la CTU psicologica effettuata in sede penale, ancorchè secretata, o non abbia sospeso il processo in attesa della decisione degli altri procedimenti pendenti; 1) che la Corte d’appello, facendo riferimento nella motivazione della sentenza solo ad una parte dei procedimenti intercorsi e non anche a quelli ancora non definiti, sia parimenti incorsa nella violazione delle norme indicate nel motivo; m) che indebitamente la Corte d’appello avrebbe rilevato nella sentenza che il tribunale per i minorenni era stato investito della domanda di decadenza del padre dalla potestà genitoriale e non anche di essa ricorrente; n) che la Corte d’appello abbia illogicamente affermato che "nel descritto magmatico quadro sono evidenti profili d’illecito esercizio della responsabilità genitoriale, con grave pregiudizio arrecato al figlio, da riferirsi in ipotesi alla condotta di entrambi i genitori, considerata, da un lato, l’attuale pendenza di procedimento penale per gravissima fattispecie delittuosa (art. 609 quater cod. pen.) nei confronti del padre, davanti all’autorità giudiziaria italiana e, dall’altro, l’incontenibile iniziativa processuale spiegata dalla madre contro l’altro genitore, sia negli USA che in Italia, con la costante esposizione del bambino ad osservazioni e consulenze e il riscontrato disturbo postatraumatico da stress del minore, rilevato anche dalle consulenti di fiducia dell’ A. (da ultima la dott.ssa D. R.E.), con ogni probabilità riconducibile più alla elevatissima conflittualità tra i genitori che ai supposti abusi, finora esclusi dalla competente autorità giudiziaria degli USA all’esito d’indagini molto accurate di cui si è detto": in tal modo, secondo la ricorrente, ritenendo irragionevolmente incontenibili le iniziativa giudiziarie di essa ricorrente e non quelle dell’ex coniuge, considerando illecite condotte volte alla legittima tutela del minore, erroneamente accreditando come consulente di essa ricorrente la dott.ssa D.R., che non lo è, nonchè attribuendo, in contrasto con la documentazione in atti, i disturbi del minore "con ogni probabilità riconducibile più alla elevatissima conflittualità tra i genitori che ai supposti abusi";
n1) che la su detta motivazione sarebbe contraddetta dalle motivazioni della Family Court, dal ricorso del PMM avverso il decreto del tribunale per i minorenni, dall’archiviazione del processo penale per calunnia contro essa ricorrente, dalla CTU della dott.ssa F., dal rinvio da parte della stessa Corte d’appello di Roma del giudizio di reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni in attesa dell’esito degli altri procedimenti pendenti; o) che la Corte d’appello avrebbe contraddittoriamente ravvisato la gravità del fatto penale in danno del minore, consentendo poi al padre d’incontrare il figlio, escludendo il pernottamento presso di lui.
In relazione al motivo, si formula il seguente quesito: "Dica la Corte se – partitamente rispetto ad ogni e tutti i paragrafi inseriti nel motivo – il giudice di appello abbia o non abbia applicate le previsioni di cui agli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in caso di violazione di queste la sentenza sia o meno viziata; dica ancora la Corte se, come per legge dalla Corte d’appello esperito legittimo esame in rispetto della retta applicazione delle norme invece, la Corte d’appello avrebbe dovuto in primo luogo sospendere il processo di gravame in attesa degli ulteriori eventi relativi al minore e/o dell’evolversi delle altre procedure giudiziarie in essere; comunque avrebbe dovuto acquisire in atti le documentazioni e certificazioni mediche e psicologiche del minore unitamente all’acquisizione della CTU redatta ad opera della dott.ssa F.; avrebbe dovuto comunque chiamare a chiarimenti tutti gli esperti minorili intervenuti e intervenienti nella vicenda per la quale era processo; in ogni caso ed aggiuntivamente, dica la Corte nella cornice normativa qui indicata se la Corte d’appello avrebbe dovuto invece accogliere nel merito l’eccezione riconvenzionale e l’appello incidentale proposto dalla ricorrente". 2.2. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata, nella parte motivazionale, contiene una analitica esposizione della complessa vicenda processuale che ha visto e vede coinvolte le parti del presente processo e il minore, articolata, secondo quanto esposto dalla Corte: a) nel presente giudizio di separazione (originariamente con addebito) promosso in Italia dalla ricorrente nel settembre 2003, in cui con la sentenza di primo grado il minore fu affidato alla madre; b) in una domanda di divorzio proposta dall’attuale ricorrente negli Stati Uniti e conclusosi con sentenza di divorzio nell’aprile 2004, con la quale la Corte Usa si riconobbe priva di giurisdizione a decidere sull’affidamento e i diritti di visita del minore; b) in un giudizio dinanzi alla Corte di famiglia dello Stato di New York, a carico del padre del minore, per abusi sessuali sullo stesso, conclusosi nel gennaio 2007 con l’archiviazione; c) in un processo penale per abusi sessuali instaurato in Italia a carico del padre del minore su denuncia dell’odierna ricorrente nel 2007, non ancora definito al momento della pronuncia della Corte d’appello; d) in un coevo procedimento instaurato dall’odierna ricorrente dinanzi al tribunale per i minorenni di Roma per la pronuncia di decadenza del padre del minore dalla potestà genitoriale e connessi provvedimenti a protezione del minore, in cui il tribunale ha respinto la domanda dell’odierna ricorrente, con sentenza impugnata e giudizio pendente in grado di appello; e) in un procedimento ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 per il rientro del minore negli USA, definito con il rigetto della domanda, essendo stato il minore, nel primo quadro del giudizio di separazione, affidato alla madre.
In tale complesso e delicato contesto, in cui le competenze del giudice minorile e gli accertamenti ancora pendenti in sede penale si intersecano con quelli del giudice della separazione, la Corte d’appello, a tutela dell’interesse del minore, ne ha disposto l’affidamento al servizio sociale, con collocamento presso la madre, prevedendo che gl’incontri con il padre avvengano con le modalità stabilite dal servizio sociale, esclusione del pernottamento presso di lui e divieto di condurlo all’estero. Ha disposto altresì che la potestà sul figlio dovrà essere esercitata da entrambi i genitori, che prenderanno in comune accordo le decisioni di maggiore interesse, con l’ausilio del servizio sociale, mentre la eserciteranno separatamente quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, nei tempi di rispettiva permanenza del figlio. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza e dei documenti prodotti dalle parti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni per le determinazioni di sua competenza in ordine alla potestà della madre.
Premesso che tale ultima disposizione adottata dalla Corte, non avendo carattere decisorio, è incensurabile in questa sede, va evidenziato che la ratio decidendi della sentenza impugnata – al di là di talune valutazioni sul comportamento della ricorrente che non possono formare oggetto di riesame da parte di questa Corte – è da individuarsi essenzialmente nel dato obbiettivo costituito dalla pendenza dei procedimenti su detti, che evidenziano una situazione di grave litigiosità fra i genitori, con dannose ricadute sul minore, e d’incertezza circa il reale comportamento del padre in relazione al quale pende processo penale (al cui esito, all’esito della decisione del tribunale per i minorenni e, comunque, all’eventuali modifiche della situazione di fatto, le statuizioni adottate in questo giudizio potranno essere oggetto delle opportune modifiche nella debita sede).
Ne consegue che in relazione a tale ratio decidendi il motivo, ancorchè formulato anche sotto il profilo dì violazioni di norme processuali oltre che di vizi motivazionali, si rivela nella sostanza come un lungo elenco di circostanze che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare, o che avrebbe inesattamente esaminato – ivi compresa la pendenza di ulteriori procedimenti che sarebbero stati promossi dall’ex marito della ricorrente – prive di decisività, in quanto inidonee a inficiare la ratio decidendi della sentenza e la statuizione adottata.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo, in relazione al quale va ulteriormente osservato che tale inammissibilità ancor più emerge dalla formulazione data al quesito, che contiene una commistione di profili attinenti a genericamente dedotte violazioni di norme processuali con vizi motivazionali, in contrasto con quanto – come più diffusamente si dirà in relazione al motivo successivo – prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..
3.1.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 277, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c, in combinato disposto con la normativa della L. n. 54 del 2006, la mancata applicazione dell’art. 155 bis cod. civ., nonchè omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Si deduce al riguardo che secondo la L. n. 54 del 2006 in tema di separazione e di affidamento dei minori il principio da rispettarsi è quello dell’interesse del minore, per cui accanto all’affidamento condiviso è stato previsto (art. 155 bis cod. civ.) quello monogenitoriale, ove il giudice ritenga motivatamente che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. Si deduce che la Corte d’appello, implicitamente respingendo la relativa domanda da parte di essa ricorrente, non avrebbe dato alcuna motivazione sul punto, nè ha sottratto, come doveva, disponendo l’affidamento monogenitoriale, la potestà genitoriale al padre, dovendo questa essere, pur nel silenzio legislativo, correlata con l’affidamento quanto alle decisioni di carattere ordinario. Si lamenta ancora la mancata motivazione in ordine alla mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione degli altri correlati procedimenti pendenti.
Si formula in proposito il seguente quesito: "Dica la Corte, se la Corte d’appello abbia o non abbia applicato le disposizioni degli artt. 112, 113, 115, 116 e 277 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., e queste non applicate abbia emesso una sentenza viziata; dica ancora se la Corte d’appello abbia emesso una sentenza illegittima perchè in violazione della L. n. 54 del 2006; dica inoltre – esaminando tutta la motivazione della pronuncia anche alla luce delle emergenze dibattimentali e documentali – se sia o meno evidente la contraddittorietà di gran parte della motivazione alla luce dei principi normativi contenuti nella L. n. 54 del 2006 e di quelli relativi all’interesse esclusivo del minore". 3.2.Anche tale motivo è inammissibile.
Il quesito, infatti, non risponde alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., essendo stato formulato unitariamente in relazione a un motivo contenente censure in diritto, relative a varie e disomogenee violazioni di norme processuali e sostanziali, nonchè censure attinenti a vizi motivazionali, mentre – per dare esatto adempimento alle prescrizioni dell’art. 366 bis – avrebbero dovuto essere formulati distinti quesiti per ciascuna questione di diritto, nei quali andavano indicate e sinteticamente riassunte le violazioni prospettate, nonchè andava formulata, in maniera autonoma e distinta, una sintesi delle censure relative a vizi motivazionali dedotti, in relazione ai singoli fatti controversi (ex multis: Cass. sez. un. 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 11 aprile 2008, n. 9470; 29 febbraio 2008, n. 5471, 28 gennaio 2008, n. 1906). Ciò fra l’altro – in aderenza con un’esigenza di chiarezza in relazione alla necessità di evidenziare in modo immediato le effettive violazioni della legge processuale o sostanziale, ovvero le effettive lacune o contraddizioni motivazionali, in relazione al decisum, così da evitare che, come nel caso di specie, per un verso il motivo non risulti adeguatamente correlato al decisum – essendo formulato omettendo di considerare che la sentenza impugnata non ha disposto un affidamento condiviso, ma ha disposto l’affidamento ai servizi sociali, in relazione al quale non sussiste alcuna specifica censura – e per altro verso il quesito si risolva in un’inammissibile richiesta di riesame della controversia.
4.1.Con il terzo motivo si denuncia "nello stesso quadro di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ma alla luce ed in combinato disposto degli artt. 112, 113, 115, 116 e 277 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., con la L. n. 54 del 2006, con gli artt. 2, 31 e 32 Cost. e con le Convenzioni sui diritti del fanciullo, violazione di queste ultime norme se rapportata al mancato rispetto e la mancata applicazione della previsione di cui agli artt. 277, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. – vizio totale". Ciò per non avere la Corte d’appello deciso su tutte le domande ed eccezioni proposte da essa ricorrente, con particolare riferimento alle domande subordinate dell’appello incidentale ed alle eccezioni istruttorie, ed avendo deciso invece ultra petita in relazione al suggerimento della promozione di provvedimenti ablativi della potestà genitoriale a carico di essa ricorrente.
Si formula al riguardo il seguente quesito: "Esaminata la retta e legittima applicazione da parte della Corte d’appello delle previsioni di cui agli articoli invocati in combinato disposto con le normative invocate, dica la Corte se la Corte d’appello abbia emesso una sentenza illegittima e viziata in quanto in contrasto con il preminente ed esclusivo interesse del minore; dica ancora se esista o meno un’evidente omissione, insufficienza, contraddittorietà di gran parte della motivazione alla luce dei principi contenuti nelle norme richiamate".
Anche tale motivo è inammissibile, non rispondendo il quesito alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c..
Precisato che nel motivo si fa riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 cosicchè sembrerebbe si vogliano prospettare sia censure in diritto che vizi motivazionali – per cui in motivo appare inammissibile già per le ragioni sopra esposte – il quesito si appalesa anche del tutto generico sia in relazione alle violazioni di legge dedotte con il motivo, sia ai vizi motivazionali ai quali in esso si fa riferimento, con la sua conseguente inammissibilità anche sotto tale profilo.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante l’inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti e delle altre persone in esso nominate.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.