Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2012, n. 5191 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Il 19 giugno 2007 il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da O.C. e T. M., rispettivamente figlia e moglie di Oc.Ca., le quali avevano convenuto in giudizio Ci.Gr. e la SAI Fondiaria s.p.a. a seguito di un sinistro stradale verificatosi verso le 12, 15 del 7 ottobre 2002, per investimento dell’ Oc., che procedeva alla guida della propria autovettura da parte dell’autocarro guidato dal Ci. e di proprietà della Es.Tram, che ne aveva invaso la corsia opposta.

Nell’occasione il Tribunale accoglieva parzialmente la riconvenzionale proposta dalla ES Tram contro le attrici e la Norditalia Assicurazioni s.p.a. (ora CARIGE Assicurazioni). Su gravame principale delle originarie attrici, di cui la T. nelle more decedette, e incidentale della ES Tram, in contumacia del Ci. e della CARIGE la Corte di appello di Catania confermava integralmente la sentenza di primo grado il 12 ottobre 2009.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione O. C., nella qualità di erede della T. ed in proprio, affidandosi ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso Ci.Gr., la ES Tram s.r.l., la Fondiaria SAI. Non risulta aver svolto attività difensiva la intimata CARIGE Assicurazioni.

I resistenti Ci. ed ES TRAM hanno depositato memoria.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Nell’unico ed articolato motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2054 e 2697 c.c., artt. 115 e 115 c.p.c. ed in relazione agli artt. 140 e 141 C.d.S., in estrema sintesi, la ricorrente si duole che il giudice dell’appello abbia attribuito la responsabilità esclusiva dell’incidente al defunto congiunto e non abbia, invece, ritenuto la responsabilità concorrente del Ci., violando, in tal modo, sia l’art. 2054 che l’art. 2697 c.c..

In realtà, come appare evidente dallo stesso contenuto della censura, la stessa sembra più incentrata su di un vizio di motivazione nel senso che il giudice dell’appello avrebbe, erroneamente, ritenuto sufficiente la ricostruzione della vicenda operata dal CTU del P.M., in sede penale e le dichiarazioni rese dallo stesso conducente, che con la sua condotta avrebbe violato le norme di cui agli artt. 140 e 141 C.d.S..

A fronte del contenuto della censura va posto in rilievo che il giudice dell’appello ha respinto il gravame della O. in base a questi elementi acquisiti: a) il decreto di archiviazione non è stato ritenuto connotato di giudicato, ma è stato utilizzato solo per la ricostruzione del sinistro; b) la ricostruzione è stata fondata sulla base delle risultanze di fatto tratte dal rapporto della polizia stradale e la CTU effettuata nella sede penale è stata valorizzata con riferimento alla velocità dei veicoli, tenuto conto che anche se la velocità fosse stata contenuta nei 65 KMh, la velocità dell’ Oc. non era da ritenersi congrua, perchè si affrontava una curva con asfalto reso viscido a causa di leggera pioggia.

E ciò in considerazione del valore di fede privilegiata attribuita al rapporto della Polstrada, che non è stata inficiata per quanto da essa accertato e pur tradottasi nella irrogazione di sanzioni elevate a carico del Ci.. Ma se questa è la prima ratio decidendi, il giudice dell’appello ne ha aggiunta un’ altra, ossia che non erano specifici i motivi del gravame ex art. 342 c.p.c.. Infatti, le argomentazioni svolte non erano idonee ad incrinare la fondatezza del convincimento del giudice di primo grado, in quanto l’ O. sbandò all’uscita della curva da cui il Ci. era ancora lontano e, quindi, non era visibile e le tracce di frenata del mezzo condotta dal Ci. furono rinvenute nella carreggiata di sua pertinenza. Queste circostanze di fatto, la scarsa specificità dei motivi di appello sono gli unici e concreti nonchè dirimenti elementi che hanno condotto il giudice del gravame ad attribuire, in modo logico e congruo, in via esclusiva la responsabilità dell’ O., per cui la sentenza va confermata in ogni sua parte e il pedissequo ricorso non merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di ciascuna delle parti costituite per Ci. ed ES TRAM che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge; in Euro 1.700,00 per Fondiaria, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 3125

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2011 e depositato il 17 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 13 giugno 2011 dal Questore della Provincia di Milano, notificato in data 27 giugno 2011, recante il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che, in via preliminare, ha evidenziato la tardità del deposito del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

Alla Camera di consiglio del 5 dicembre 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alla parte presente alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è irricevibile per tardività del deposito.

2. Secondo l’art. 35, comma 1, lett. a, del cod. proc. amm. il ricorso è irricevibile se viene depositato tardivamente; ai sensi dell’art. 45, comma 1, del predetto codice i ricorsi vanno depositati nella Segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica per il destinatario.

Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mani presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 10 ottobre 2011 e il deposito è avvenuto soltanto il 17 novembre 2011, ossia ben oltre il termine perentorio di trenta giorni, previsto dal precitato art. 45.

2.1. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

3. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 27-12-2011, n. 3361

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta, ai sensi degli artt. 9, comma 4, 5, comma 5 e 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, l’istanza presentata dal ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

che, infatti, dall’esame del provvedimento impugnato si evince che lo straniero è stato condannato in data 6 dicembre 2007 dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di cui agli artt. 110 e 629 c.p. perché, in concorso con altri connazionali, con minacce, costringeva il gestore di un bar a consegnargli la somma di euro 500 in contanti, ovvero in relazione ad ipotesi prevista dall’art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs.;

Ritenuto, di conseguenza, che il provvedimento impugnato sia stato emesso nel pieno rispetto delle disposizioni normative succitate ed in particolare dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, che così recita: "… Non è ammesso in Italia lo straniero… che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite….", nonché adeguatamente motivato con riferimento alle medesime disposizioni normative, che elencano tassative ipotesi nelle quali il giudizio di pericolosità sociale dello straniero risulta legittimamente già effettuato a monte dal legislatore;

Rilevato, peraltro, che il succitato giudizio di pericolosità è stato, altresì, effettuato dall’amministrazione intimata e risulta congruamente motivato, come si evince dall’esame del provvedimento impugnato;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 13-12-2011, n. 46256 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di M. D. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 10-01-2011 in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 22-02-2011, confermava il provvedimento cautelare intramurario, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria in merito all’appartenenza dell’indagato al contesto associativo, come, tra l’altro, documentato dalle immagini riprese dal sistema di video-sorveglianza allocato in zone frequentate dai compartecipi all’associazione e la concretezza del pericolo di recidivanza ex art. 274 c.p.p., lett. c) a supporto delle esigenze cautelari, ritenendo infondate le eccezioni preliminari dedotte dalla difesa in tema di violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3, di inefficacia della misura per mancata trasmissione ex art. 309 c.p.p., comma 5, di atti e di mancata consegna da parte dell’ufficio del PM, a seguito di specifica richiesta difensiva, dei supporti magnetici dell’intercettazioni e delle riprese audio-video.
Avverso detta ordinanza il M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a" motivi del gravame sostanzialmente ed in sintesi: 1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all’art. 297 c.p.p., comma 3 e art. 303 c.p.p., per inosservanza del c.d. divieto di contestazione a catena e conseguente retrodatazione dei termini di custodia cautelare con declaratoria di cessazione della misura in atto; oltre che per violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 con inefficacia della misura per omessa trasmissione degli atti;
2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per inosservanza della norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c) per diniego (o tardiva risposta) alla richiesta di trasposizione su nastro magnetico delle intercettazioni telefoniche e delle riprese audio/video – inutilizzabilità come prova delle intercettazioni nel giudizio de libertate.
Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per palese contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di ricorrenza della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 oltre in punto di ricorrenza della consapevolezza di far parte di un sodalizio criminale in capo all’imputato; mancanza ed insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.;
4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c) per illogicità della motivazione in punto di ricorrenza delle esigenze cautelari – mancanza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.. Con motivi nuovi(prodotti ex art. 611 c.p.p., il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c) per diniego (o tardiva risposta) alla richiesta di trasposizione su nastro magnetico delle intercettazioni telefoniche e delle riprese audio/video, con integrazione, rispetto all’analogo motivo di censure sub 2) della prova documentale di tempestività della relativa richiesta difensiva rispetto alla data dell’udienza camerale del Tribunale del riesame;
violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c), per illogicità e mancanza di motivazione in punto di ricorrenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., con integrazione del motivo sub 4) in termini di comprovato e radicale sopravvenuto smembramento dell’asserita consorteria delinquenziale di cui sarebbe stato percepite il ricorrente, senza che al riguardo risultasse traccia di motivata verifica ed apprezzamento. Tanto premesso, ritiene la Corte che il motivo sub 1) sia del tutto infondato. Ed invero, come correttamente e motivatamente rilevato dal Tribunale del riesame catanzarese, le eccezioni dedotte in tale motivo di gravame sono manifestamente infondate, alla stregua dell’eloquente dettato di questo stesso giudice di legittimità – anche a S.U. – in subiecta materia, nei termini puntualmente richiamati nel provvedimento impugnato (cfr.foll. 15 e 16), a palese smentita dell’invocata inefficacia della misura in atto. Appare invece fondato il motivo sub 2), ribadito e puntualizzato con i motivi nuovi (sub 1) quanto, alla mancata messa a disposizione della difesa dei supporti relativi alle intercettazioni delle conversazioni e delle video-riprese intercettate, con ciò risultando assorbite le residue censure.
Va in proposito richiamata la sentenza delle Sez.Unite n. 20300 del 22-4-010, Lasala, Rv.246907, cui questo Collegio presta piena adesione, secondo cui, in tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ex art. 268 c.p.p., comma 4, l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. "brogliacci d’ascolto", utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in se considerati; con la conseguenza che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prove nel giudizio de libertate.
Deve, infatti, considerarsi che il "diritto incondizionato" del difensore di accedere alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni e di ottenerne copia "allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali" è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale con sent. n.336 del 2008, a "tutela del diritto di difesa (anche) in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale già eseguita".
Ne deriva che, se questo diritto non viene soddisfatto, la conseguente lesione del diritto di difesa integra, appunto, una nullità generale, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), da qualificare "a regime intermedio" a norma del combinato disposto degli artt. 179 e 180 c.p.p..
Tale lesione, che il giudice della impugnazione cautelare deve verificare ed eventualmente dichiarare, deriva dal fatto omissivo (mancato rilascio di copia) che non può, per sua natura, essere dichiarato nullo.
Si pone, quindi, il problema di individuare, stante una simile evenienza, quali siano le conseguenze sulla procedura incidentale davanti al Tribunale adito ex artt. 309 o 310 c.p.p..
Occorre partire dalla considerazione che (come è pacifico nella giurisprudenza) se anche è consentito al p.m. allegare a supporto della richiesta cautelare i soli "brogliacci di ascolto", la prova delle conversazioni o comunicazioni risiede nelle registrazioni; e che, come espressamente osservato dalla Consulta con la citata sentenza, "l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non (può) essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria", condensate in appunti o in sintesi di esse.
Consegue che, in mancanza di rilascio di copia delle registrazioni al difensore che ne abbia fatto tempestiva richiesta, il Tribunale non può fondare il suo convincimento su detti atti di polizia, proprio in quanto non incondizionatamente "surrogati" dalla "vera prova" – costituita dalle conversazioni o comunicazioni come registrate sui relativi supporti informatici o magnetici – e sulla cui potenziale idoneità a fungere da prova cautelare la difesa non ha prestato acquiescenza, dal momento che ha preteso il soddisfacimento del suo "incondizionato" diritto ad ottenere copia delle registrazioni.
Tali trascrizioni di polizia, benchè di per se legittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitato ambito dell’incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o, se si vuole probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini di effetti concreti, che non sono "utilizzabili" ai fini della valutazione della domanda cautelare, inteso il termine "inutilizzabilità" in senso non strettamente tecnico (si veda del resto, per un caso di "inutilizzabilità" di una prova per un fatto omissivo successivo, l’art. 195 c.p.p., comma 3, in tema di testimonianza indiretta In altri termini, posta la necessaria distinzione tra mezzo di ricerca della prova (attività di intercettazione), risultato probatorio (conversazioni intercettate) e assunzione della prova (acquisizione del documento-prova), nel casa in esame è il sub-procedimento di assunzione della prova nel giudizio de libertate (produzione di "brogliacci" rilascio copia delle registrazioni) ad essere viziato, mentre nessun vizio inficia sia l’attività di ricerca della prova sia il risultato probatorio in se considerati. Ne deriva, in simile evenienza, che se, effettuata la "prova di resistenza", l’ulteriore materiale indiziario non idoneo a rappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 c.p.p., il Tribunale del riesame deve "annullare" l’ordinanza cautelare (cfr. art. 309 c.p.p., comma 9), non perchè questa sia affetta da un vizio originario, ma perchè la verifica effettuata nel giudizio di riesame conduce ad una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare. E lo stesso è a dirsi, mutatis mutandis, in caso di decisione emessa, in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p..
Analoga vicenda, del resto, si verifica in sede di giudizio di merito, qualora il giudice di appello,sulla base di fatti sopravvenuti (art. 603 c.p.p.), pur senza poterla in questo modo formalmente "annullare", riformi in tutto o in parte la sentenza di primo grado, con ciò affermando che l’accusa non era adeguatamente supportata da idonee prove.
Simili conclusioni devono essere tratte con riferimento alle registrazioni di "video-riprese". Anche in tal caso, infatti, può dirsi che la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto e dalla inevitabile interpretazione soggettiva che di esse faccia in atti di p.g., ma dal contenuto stesso delle registrazioni, documentate in supporti magnetici o informatrici, nulla rilevando che la relativa disciplina non si rinvenga negli art. 266 c.p.p., ss. (cfr. Sez.U. n.26795 del 28-03-2006, Prosco); posto che ciò che a tal fine conta non sono le condizioni ed i presupposti per la legittima attivazione dei mezzi di ricerca della prova,ma la idoneità del mezzo documentale a rappresentare adeguatamente il fatto documentato; aspetto che contraddistingue indistintamente le intercettazioni sonore e quelle visive o audio-visive (cfr. Cass. pen. Sez. 5, n. 39930, 24-6-2009, Richiamo, Rv. 245379).
Ciò posto, come documentalmente richiamato e ribadito dal ricorrente, segnatamente con le puntualizzazioni attinenti il motivo nuovo sub 1), il difensore aveva, in termini apprezzabilmente e ragionevolmente anticipatori della udienza camerale, con ribadita, ulteriore richiesta ancora in tempo ragionevolmente utile rispetto all’esame da parte del Tribunale della richiesta in relazione alla data dell’udienza camerale, avanzato istanza al Pubblico Ministero procedente diretta a visionare e ad estrarre copia dei documenti informativi di cui era menzione nel provvedimento cautelare. Su tale richiesta, come documentalmente risultante in atti, il PM aveva dato immediato riscontro positivo ("5^ si autorizza) ma il personale amministrativo dell’Ufficio della Procura non ha provveduto a soddisfare la richiesta difensiva, nonostante tempisticamente tale adempimento fosse possibile in tempo utile rispetto all’udienza camerale, a smentita di quanto in contrario ritenuto nel provvedimento impugnato.
Ne è condivisibile l’assunto di detto Tribunale secondo cui, riferendosi la richiesta difensiva a "filmati" ovvero a "video- registrazioni" e non rientrando le video-riprese" nel genus delle intercettazioni di comunicazioni", essendo esse prove atipiche ai sensi dell’art. 189 c.p.p., la relativa documentazione era pienamente utilizzabile sulla base dei verbali di polizia giudiziaria, con sottrazione della materia alla disciplina di cui all’art. 266 c.p.p., ss., ivi compreso il disposto ex art. 268 c.p.p., di cui si lamenta la violazione.
E’ vero che, in un contesto investigativo di particolare complessità quale quello in esame, sostanziantesi tra l’altro in numerosissime conversazioni o immagini registrate, la difesa aveva genericamente richiesto il rilascio di copia dei supporti che si riferivano al proprio assistito, demandando all’Ufficio di Procura di individuare quelli che, tra il materiale raccolto, riguardassero direttamente o indirettamente il ricorrente.
Ma va rilevato che su tale istanza il PM, come già detto, si era espresso tempestivamente in senso favorevole sicchè, se al soddisfacimento di essa fosse stato di ostacolo la previa necessità di individuare quali tra il coacervo delle registrazioni fossero di specifico interesse della difesa, sarebbe stato compiuto dello stesso PM di darne tempestiva comunicazione alla parte istante, non potendosi ammettere nè che la interlocuzione con questa venisse instaurata dal personale amministrativo della Procura, ne, tanto meno, che ciò avvenisse a "distanza apprezzabile dalla istanza relativa, sostanzialmente a ridosso dell’udienza di riesame.
Quanto al fatto che i supporti delle video-registrazioni rientrano nel materiali cui ha diritto di accedere la difesa, nell’ambito delle garanzie riconosciute dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 336/08 e poi specificate dalle Sezioni Unite, di questa Corte con la sentenza Lasala innanzi cit., si è già data risposta in senso affermativo, essendo tali materiali del tutto assimilabili ai supporti di registrazioni di conversazioni. Da quanto innanzi detto, consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, fermo restando che il Tribunale, "non più soggetto ai termini perentori indicati dall’art. 309 c.p.p., comma 1" (Sez.U. Lasala, cit.) dovrà nuovamente prendere in esame il tema relativo alla sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare applicata sulla base delle registrazioni delle conversazioni intercettate, ove le relative copie siano prodotte in sede di rinvio, essendo state messe a disposizione della difesa.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.