Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 26-07-2012, n. 13323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Mu.An.Ma., M.C. e M.R., queste ultime due in proprio e quali eredi di M.B., con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati il 18 febbraio 2009, hanno proposto nei confronti del Ministero della giustizia, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di un giudizio civile (azione di risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima detenzione di alcuni beni) instaurato dinanzi al Tribunale di Cassino, del quale erano stati inizialmente parti la Mu. e il Ma., e nel quale, a seguito del decesso di quest’ultimo, si erano costituite il 29 giugno 2006 le figlie C. e R..

La Corte d’appello di Perugia ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività, rilevando che il giudizio presupposto era stato cancellato dal ruolo il 28 marzo 2008 e che, quindi, la domanda di equa riparazione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di sei mesi da detta data, eventualmente con la maggiorazione derivante dall’applicazione della sospensione dei termini durante il periodo feriale.

Per la cassazione di questo decreto Mu.An.Ma., M. C. e M.R. hanno proposto ricorso sulla base di un unico articolato motivo; l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 degli art. 6, par. 1, art. 13 e art. 35, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonchè vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Le ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe errato nel non considerare che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo non produce un effetto immediato di definizione della causa, che invece si verifica una volta che sia decorso il termine stabilito dall’art. 307 cod. proc. civ., entro il quale può essere effettuata la riassunzione della causa. Durante il decorso di tale termine il giudizio deve ritenersi pendente, sicchè la domanda di equa riparazione depositata il 18 febbraio 2009 doveva ritenersi tempestiva, atteso che il termine di riassunzione della causa cancellata dal ruolo il 28 marzo 2008 (termine che ratione temporis era di un anno), non era ancora scaduto e la causa doveva considerarsi ancora pendente.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che la domanda di equa riparazione può essere proposta durante la pendenza del giudizio presupposto, e che prima che sia decorso il termine stabilito dall’art. 307 c.p.c., comma 1, siccome può essere riassunto, il processo è da considerare in istato di pendenza (Cass. n. 6185 del 2010).

Ha dunque errato la Corte d’appello di Perugia nel ritenere che il termine di sei mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione fosse decorso.

Il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Non essendo possibile decidere la causa nel merito, essendo necessari accertamenti di fatto in ordine allo svolgimento del giudizio presupposto, la cassazione deve essere disposta con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, alla quale è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15306

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato improponibile la domanda proposta da S.M. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla richiesta di indennizzo del pregiudizio derivante dalla durata non ragionevole del giudizio instaurato davanti al TAR della Campania in merito alla mancata fruizione del riposo compensativo, ritenendo applicabile, per essere stata la pretesa esercitata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, la preclusione prevista da detta norma nelle ipotesi, come quella in esame, in cui non risultava presentata istanza di prelievo davanti al giudice amministrativo.

Per la Cassazione di tale decisione la S. propone ricorso, affidato ad unico motivo. L’amministrazione non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 (convertito nella L. n. 133 del 2008), nonchè delle norme relative alla successione nel tempo delle leggi processuali.

Il ricorso è fondato nei termini che verranno appreso precisati.

Deve ritenersi, sulla base dei principi affermati da questa Corte (Cass., 13 aprile 2012, n. 5914) in base all’esame delle disposizioni normative che si sono succedute in materia, che alla fattispecie in esame sia applicabile ratione temporis (ricorso per equa riparazione depositato in data 21 settembre 2009) – il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal cosiddetto codice del processo amministrativo, sicchè restano estranee al presente giudizio tutte le questioni che, relativamente alla disposizione attualmente in vigore, possono eventualmente porsi.

Vanno quindi, in relazione alla fattispecie esaminata, richiamati i seguenti principi: a) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa; b) l’innovazione, introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; e) tuttavia, la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 c.c., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011); d) l’innovazione introdotta dal citato del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011).

Va tuttavia puntualizzato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, nel caso, quale quello di specie, in cui non abbia presentato in tale processo l’istanza di prelievo, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data, in quanto, trattandosi di norma finalizzata a sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto, la sua formulazione mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo e prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione. Tale qualificazione, tuttavia, non comporta necessariamente che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo – cioè la mancanza di detto presupposto processuale – determini la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008: ciò, per la decisiva ragione che, altrimenti opinando – posto che con riferimento al periodo già trascorso sarebbe del tutto inattuabile la funzione sopra indicata, costituente a un tempo ratio ma anche giustificazione del presupposto processuale in esame – questo si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1.

D’altra parte, nessun principio processuale d’ordine generale osta a che la domanda di equa riparazione possa essere esaminata e decisa per "parti" di essa e, quindi, essere accolta per una parte e dichiarata improponibile per l’altra (cfr., ad esempio, l’art. 277 c.p.c.).

Tanto premesso, va rilevato che i Giudici a quibus, in violazione del su enunciato principio di diritto, hanno dichiarato tout court improponibile tutta la domanda, omettendo in particolare di operare la distinzione tra la durata del processo amministrativo presupposto fino al 25 giugno 2008, e quella successiva a tale data.

La censura proposte con il ricorso va quindi accolta nei limiti sopra precisati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Il processo presupposto – nel quale è stata pacificamente omessa dal ricorrente la presentazione dell’istanza di prelievo di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 e che era pendente alla data del deposito del ricorso per equa riparazione – ha avuto una durata complessiva di otto anni circa (dal settembre 2000 fino al 25 giugno 2008, non potendosi tener conto del periodo successivo, per la ragione indicata).

La Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass., n. 14753/2010 e Cass. n. 1359 del 2011).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e 18780 del 2010; n. 10500 del 2011).

Appare pertanto equo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso va quindi determinato, in relazione alla durata come sopra determinata, in Euro 4.000,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22067 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il sig. A.C. dichiara d’aver proposto, il 30 gennaio 2008 ed avverso il Comune di Cori, un ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di pace di Roma per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 1.767,26 oltre interessi dalla domanda;

Rilevato che il sig. C. rende noto d’aver ottenuto dal Giudice adito il decreto ingiuntivo n. 4819 del 20 marzo 2009, che ha condannato il Comune intimato al pagamento della predetta sorte capitale, degli interessi legali e delle spese del giudizio monitorio, oltre IVA e CPA come per legge;

Rilevato altresì che detto decreto, notificato al Comune intimato il 13 maggio 2009, non opposto e munito di formula esecutiva dal 22 giugno 2009, non è stato spontaneamente eseguito da detta P.A., neppure dopo che il sig. C. gli ha ingiunto l’esecuzione con atto di diffida notificato il successivo 8 ottobre;

Rilevato quindi che il sig. C., stante la persistente inerzia del Comune di Cori, ha adito questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l’ottemperanza al giudicato scaturente dal decreto ingiuntivo n. 4819/2009 e, se del caso, la nomina d’un Commissario ad acta;

Considerato in diritto che, sussistendo l’integrità del contraddittorio nel presente giudizio -ad onta della mancata costituzione del Comune intimato, il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento, stante sia la formazione del giudicato, sia l’inutile decorso del termine assegnato a detta P.A. per lo spontaneo adempimento, sia la persistente inerzia di quest’ultima fino ad ora;

Considerato al riguardo che devesi assegnare al Comune intimato li perentorio termine di giorni dieci (10 gg.), decorrenti dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d’ufficio, affinché provveda a dare piena e puntuale ottemperanza al decreto n. 4819/2009, mercè il pagamento di tutte le somme colà indicate e delle altre spese per la relativa notifica;

Considerato altresì che reputa opportuno il Collegio nominare fin d’ora Commissario ad acta il sig. Prefetto della provincia di Latina affinché, per il necessario tramite d’un funzionario dirigente di ragioneria e nell’ulteriore termine di giorni dieci (10 gg.) -decorrenti da quando è inutilmente decorso quello assegnato al Comune di Cori, in sostituzione di quest’ultimo provveda a prestare integrale esecuzione al giudicato ottemperando;

Considerato che parimenti opportuno ritiene il Collegio di fissare in Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) il compenso del Commissario ad acta, con le ritenute di legge ed al netto delle spese documentate, il quale provvederà ad autoliquidarsele, con separato provvedimento, in esito all’incarico affidatogli, ove esso si renda necessario;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 11091/2009 RG in epigrafe e per l’effetto condanna, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’intimato Comune di Cori a prestare piene e puntuale ottemperanza al giudicato di cui al decreto ingiuntivo meglio indicato in premessa.

Condanna altresì il Comune intimato al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 1.000,00 (Euro mille/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 26 aprile 2011, n.9330 RISOLUZIONE DELL’ATTO DI DONAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 770 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato la risoluzione della donazione per asserito inadempimento dell’onere.

Sostengono al riguardo i ricorrenti che l’atto di donazione per cui è causa aveva, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a qua, una prevalente natura remuneratoria, oltre che modale, come riconosciuto dalla stessa M.R. nel proprio atto di appello e come risultava dallo stesso atto, in cui la cessione del bene era motivata dalla "considerazione dei servizi giù ricevuti e da ricevere" dai donatari, atteso che l’assistenza degli stessi in favore dei donanti risaliva al 1983. La Corte territoriale non ha a tal fine considerato che. ai fini del carattere remuneratorio della donazione, occorre far riferimento solo all’intenzione del donante e che esso non rimane escluso dalla sproporzione del valore del donatimi rispetto ai servizi resi dal donatario né dall’eventuale apposizione di un onere o modus.

Il motivo è infondato.

la Corte territoriale ha dichiarato risolta la donazione per inadempimento dell’onere di assistenza previsto dall’atto e per la cui inosservanza era espressamente stabilita la risoluzione di diritto del contratto. La statuizione di risoluzione impugnata prescinde pertanto, nelle sue premesse giuridiche, dalla natura remuneratoria o meno della donazione, incentrandosi invece sul carattere modale della stessa. In base alla disciplina dettata dal codice civile, del resto, la donazione remuneratoria ha sì una disciplina particolare per determinati effetti, non essendo revocabile per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli (art. 805), non comportando obbligo di alimenti (art. 437) e rispondendo il donante anche per l’evizione (art. 797), ma per tutto il resto segue la disciplina generale della donazione. Né il ricorso illustra le ragioni per cui, premessa l’incontestata apposizione dell’onere e la previsione della risoluzione dell’atto in caso di suo inadempimento, la concorrente natura remuneratoria della donazione impedirebbe l’operatività della clausola risolutiva espressa ritenuta operante ed applicata dal giudice.

A ciò si aggiunga che l’esclusione del carattere remuneratorio dell’atto appare motivato dal giudice in forza di un accertamento di fatto che ha negato che i donatari avessero prestato assistenza ai donanti in epoca precedente alla donazione per un lasso di tempo apprezzabile ad evidenziare l’intento remunerativo, accertamento che non risulta censurato dai ricorrenti. La stessa previsione della risoluzione dell’atto per inadempimento dell’onere smentisce poi l’assunto della prevalenza nel contratto dell’intento remunerativo. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1456 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valida la clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto di donazione. Tale clausola, infatti, ad avviso dei ricorrenti, è del tutto incompatibile con il carattere remuneratorio della donazione e doveva essere interpretata, nel caso di specie, come mera clausola di stile, come tale priva di reale efficacia. Si aggiunge che l’inadempimento del modo apposto in una donazione non può portare alla risoluzione di diritto dell’atto in forza di clausola risolutiva espressa, in quanto l’ordinamento ha voluto sottrarre la donazione alla disciplina generale dettata in materia di risolubilità del contratto.

Infine i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui li ha ritenuti inadempienti agli obblighi derivanti dall’onere posto a loro carico. Anche questo motivo è infondato.

Gli stessi ricorrenti ammettono che la donazione per cui è causa era remuneratoria e modale, affermazione da intendersi nel solo senso logico possibile che essa era remuneratoria per il passato e modale per il futuro. Questa qualificazione dell’atto è di per sé sufficiente ad escludere la tesi del ricorso circa l’inapplicabilità della disciplina della donazione modale, la quale – rispondendosi così anche alla seconda censura – prevede espressamente la risoluzione della donazione in caso di inadempimento dell’onere, se espressamente prevista nell’atto.

In ordine poi all’assunto secondo cui la previsione contrattuale che prevedeva, com’e pacifico, la risoluzione della donazione per inadempimento del modus fosse una mera clausola di stile, va osservato che il relativo accertamento del giudice di merito, che ha invece affermato l’effettività della clausola, costituisce apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione solo sotto il profilo della violazione delle norme interpretative del contratto e del diletto di motivazione, vizi che nella specie il ricorso non solleva.

Inammissibile appare, infine, la censura che contesta l’accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza dell’inadempimento dell’onere da parte dei donatari, dal momento che esso introduce un sindacato di fatto non consentito in sede di legittimità se non sotto il profilo della sufficienza e congruità della motivazione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.