Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-02-2011, n. 2762

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Svolgimento del processo

che l’Avv. F.S., difensore di un imputato ammesso al programma di protezione, ha impugnato per cassazione in data 7 ottobre 2008 il provvedimento con cui la Corte d’appello di Napoli soltanto in parte aveva accolto l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettatigli;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo;

che il ricorso è affidato a un motivo, il quale denuncia violazione di legge e omessa motivazione.

Motivi della decisione

che l’orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte al momento della introduzione del presente ricorso per cassazione – formatosi sia nel vigore della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) e della L. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – era basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, con la conseguenza che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l’opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo i termini del rito penale, mentre se la liquidazione era fatta dal giudice civile l’opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile (Cass., sez. un. pen., 26 maggio 1989-11 luglio 1989, Medea; Cass., sez. un. pen., 24 novembre 1999-6 dicembre 1999, Di Dona; Cass., sez. un. civ. , 14 giugno 2000, n. 434; Cass., sez. 2^ civ., 25 maggio 2001, n. 7136;

Cass., Sez. 2^ civ., 26 novembre 2001, n. 14934; Cass., Sez. 1^ civ., 15 novembre 2003, n. 15377; Cass., Sez. 3^ civ., 28 febbraio 2008, n. 5301; Cass., sez. 4^ pen., 17 febbraio 2009-7 aprile 2009, Caminiti);

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, visto dalla parte di chi ha già fatto ricorso al giudice di cassazione, l’overruling, si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione;

che allorchè si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa;

che in questa direzione orienta il principio costituzionale del "giusto processo", la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2 (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell’"effetto espansivo" dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto);

che la vicenda all’esame del Collegio presenta alcune particolarità:

(a) la parte ha compiuto, entro il termine di decadenza (stabilito dal codice di procedura penale), un’attività processuale la quale, pur se carente rispetto allo schema legale previsto dal codice di rito civile, manifesta la non acquiescenza al provvedimento impugnato; (b) la causa non imputabile si riconnette, non ad uno stato di materiale impedimento rientrante nell’onere di allegazione e di dimostrazione ad opera della parte interessata, ma alla scelta difensiva dipendente da indicazioni sul rito da seguire provenienti dalla consolidata giurisprudenza del tempo del promosso ricorso, solo ex post rivelatesi non più attendibili;

che, conclusivamente, deve essere affermato il seguente principio di diritto, in continuità con l’indirizzo inaugurato da Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2010, n. 14627: "Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile)";

che, pertanto, in applicazione dell’enunciato principio, la parte, che ne ha fatto richiesta, va rimessa in termini, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte assegna alla parte ricorrente : (a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile;

(b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 228 Concessione per nuove costruzioni

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. Romano) e l’avv. Graziano Dal Molin (per delega dell’avv. Bonomi);
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 22.9.09 il ricorrente ha chiesto il permesso di costruire per la realizzazione di un edificio ad uso in parte residenziale e in parte produttivo.

2. Con l’atto impugnato, emesso il 14.12.2009, previo avviso di diniego ex art. 10bis legge 241/90, il Comune ha negato il permesso in quanto l’area da edificare (sita in via Trieste, distinta in catasto al foglio 14, mappali 5152) è ricompresa in zona C, per la quale il piano regolatore (art. 24/25 n.t.a.) subordina l’edificazione ad "apposito piano attuativo esteso all’intero ambito di intervento".

3. Premesso che il medesimo progetto edilizio era già stato assentito – con concessione semplice – nel 2003, ma non era stato attuato per ragioni personali che gli avevano impedito di assolvere il contributo concessorio, il ricorrente ha impugnato il diniego per difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, errore nei presupposti, violazione del giusto procedimento.

4. Assume il ricorrente che, essendo l’area di proprietà inserita in un contesto già edificato e urbanizzato, in quanto servita dalla viabilità e dalle reti tecnologiche (gas, elettricità, fognatura, telefono), la pretesa di subordinarne l’edificazione a piano attuativo, senza alcuna verifica dello stato dei luoghi e delle condizioni di urbanizzazione della zona, sarebbe illegittima, contraddittoria rispetto alla disponibilità manifestata dal Comune – nel 2003 e nel vigore del medesimo strumento urbanistico – a rilasciare una concessione edilizia senza previo piano attuativo, e non coerente con lo "stralcio" dall’obbligo di dotarsi di un piano attuativo che il Comune avrebbe operato per aree limitrofe.

5. Il ricorso, cui resiste il Comune, è infondato.

L’area del ricorrente ha una superficie di 2.086 mq e fa parte di un contesto inedificato urbanisticamente inserito in zona C. L’art. 24 delle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) del piano regolatore generale (p.r.g.) definisce le zone C come "zone attualmente inedificate o con edificazione inferiore al 12,50% della superficie edificabile destinate a nuova edificazione per il completamento e la riqualificazione del tessuto urbano, secondo quanto previsto dai successivi articoli 25 e 26" (comma 1); dispone lo stesso articolo 24 (comma 2) che in queste zone "il Piano si attua mediante preventiva approvazione di un Piano attuativo esteso all’intero ambito di intervento".

6. E’ principio giurisprudenziale consolidato che in presenza di una normativa urbanistica sufficientemente vincolante e dettagliata, che preveda per il rilascio della concessione edilizia in una determinata zona l’esistenza di un piano attuativo, non è consentito all’interprete superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa (cfr. Cons. Stato IV, 3.11.08 n. 5471).

7. Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia), il principio dell’indefettibilità del piano attuativo, quando esso sia prescritto dallo strumento urbanistico generale, non ammette equipollenti ai fini del rilascio della concessione edilizia, nel senso che né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni vanificando la funzione del piano attuativo, la cui approvazione può essere stimolata dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (Cons. Stato IV, 30.12.08 n. 6625).

8. A questa regola, che vale sia per le zone non urbanizzate, sia per quelle parzialmente urbanizzate, fa eccezione il solo caso limite del c.d. lotto intercluso (Cons. Stato IV, n. 6625/08 cit.), per il quale il piano attuativo non occorre laddove la zona sia già compiutamente urbanizzata, il che si verifica quando sono presenti sia le urbanizzazioni primarie, sia le secondarie (non nelle sole aree di contorno dell’edificio in progetto ma) in tutto l’ambito territoriale di riferimento, che coincide col perimetro del comprensorio che deve essere pianificato dagli strumenti attuativi (cfr. Cons. Stato V, 1.12.03 n. 7799).

9. Al di fuori di questa ipotesi – in cui, più che superfluo, sarebbe addirittura privo di oggetto (Cons. Stato V, 17.5.00 n. 2874) – il piano attuativo conserva integra la propria utilità funzionale, sia in casi di edificazione disomogenea in zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione spontanea e incontrollata che richiedano un riordino generale (Cons. Stato IV, 7.11.01 n. 5721; V, 17.5.00 n. 2874), sia, a maggior ragione, in zona ancora "vergine", che richieda un disegno urbanistico efficiente e razionale.

10. Ora, è sufficiente uno sguardo all’estratto di P.R.G. prodotto con la richiesta di permesso edilizio (doc. 4 fasc. Comune) per avvedersi come questa sia appunto la condizione della zona nella vicenda in esame, in cui l’area del ricorrente (di soli 2.086 mq), sebbene non lontana dall’abitato, è inserita in un contesto ben più ampio (23.660 mq), ancora tutto da definire sotto il profilo urbanistico, e pertanto meritevole di una progettazione unitaria, estesa all’intero ambito, e non circoscritta ai singoli lotti. E ciò senza considerare che la fattispecie del "lotto intercluso" richiede anche che la zona sia adeguatamente servita da opere di urbanizzazione secondaria, la cui presenza non è stata né allegata né provata.

11. In questa luce, che nel 2003 il Comune fosse disponibile a rilasciare una concessione edilizia singola, nonostante la previsione della n.t.a., è circostanza non rilevante, e non idonea a vincolare l’attività dell’Amministrazione in sede d’esame di una richiesta di titolo edilizio reiterata a distanza di anni.

12. E’ invece significativo che, in concomitanza con la richiesta del ricorrente, pervenuta singulatim, sia stata presentata dai proprietari degli altri lotti una proposta congiunta di lottizzazione (dalla quale il solo ricorrente ha ritenuto di dissociarsi) che, conformandosi ai dettami dello strumento urbanistico, abbraccia l’intero ambito di intervento, elaborando un progetto edilizio coordinato sia quanto a previsione planovolumetrica sia quanto a cessioni pertinenziali quali standard.

13. Per le ragioni che precedono, e che rendono non pertinente una istruttoria volta a verificare se e in quali casi il Comune abbia stralciato o "esonerato" altre zone dalla necessità di un piano attuativo, il ricorso va respinto. Si ravvisano tuttavia ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.

respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7450 Danni

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Svolgimento del processo

S.M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino il Ministero della Difesa, esponendo di essere stato assegnato ad un reparto ubicato presso la Caserma " (OMISSIS)"; che qui, a causa dell’attività fisica imposta dall’addestramento, aveva cominciato a manifestare segni di sofferenza al ginocchio sinistro ed aveva inutilmente chiesto di essere sottoposto a visita presso l’Ospedale Militare. Dopo mesi di richieste, era poi stato visitato e gli era stata diagnosticata la "distorsione del femore sinistro"; in seguito ad esame radiologico era stata accertata una contrattura muscolare. Nonostante l’aggravarsi dei sintomi, null’altro gli era stato riscontrato ma infine, in data (OMISSIS), era stato riformato.

Ricoverato al CTO di Torino in data 13.10.1994, gli era stata diagnosticata "osteolisi collo femorale sinistro"; trasferito al CTO di Firenze, era stato sottoposto ad intervento chirurgico per tumore gigantocellulare, con asportazione di parte del femore ed applicazione di protesi.

Sosteneva l’attore che dai fatti esposti risultava evidente la condotta negligente ed imperita del personale sanitario dell’Ospedale Militare di Torino e chiedeva dunque che parte convenuta fosse condannata a risarcirgli i danni arrecatigli, ex art. 2043 c.c..

Il convenuto si costituiva contestando il fondamento dell’avversa pretesa.

Con sentenza del 10-24.3.2004, il Tribunale accoglieva in parte la domanda attrice dichiarando la responsabilità del dirigente dell’Ospedale militare per 1/3 delle conseguenze subite dallo S. per la patologia riscontrata, condannando il convenuto al risarcimento, nella stessa percentuale, del danno dallo subito dallo stesso S. e dunque alla corresponsione della somma di Euro 49.036,66, oltre spese di CTU e di causa.

Avverso la sentenza proponeva appello il Ministero della Difesa.

L’appellato, chiedeva il rigetto dell’appello principale ed a propria volta proponeva appello incidentale.

La Corte distrettuale, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell’appello principale proposto dal Ministero della Difesa, rigettava la domanda formulata da S. nei confronti del medesimo Ministero e rigettava l’appello incidentale di S.M..

La Corte sosteneva la mancanza di prova dell’esistenza di un nesso causale fra il comportamento dei sanitari dell’ospedale militare di Torino e un possibile aggravamento delle conseguenze invalidanti.

Proponeva ricorso per cassazione S.M., con quattro motivi.

Resisteva il Ministero della difesa.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso S.M. denuncia "Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5): per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto controverso e decisivo per il giudizio".

Lamenta il ricorrente che la sentenza della Corte d’appello è contraddittoria ed affetta da vizio logico di motivazione nella parte in cui ha ritenuto che il ritardo della diagnosi e, per l’effetto, dell’operazione chirurgica dal mese di agosto al mese di ottobre non abbia comportato conseguenze rilevanti per la patologia tumorale.

Il motivo è infondato.

Con ragionamento corretto ed immune da vizi logici o giuridici la Corte d’Appello ha infatti dimostrato che i suddetti ritardi nella diagnosi dal mese di agosto al mese di ottobre non hanno prodotto conseguenze rilevanti, tali da implicare una responsabilità a carico dell’Amministrazione. Nè risulta provato che lo S. abbia in quel periodo chiesto il ricovero in infermeria o lamentato consistenti problemi alla gamba sinistra.

Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta "Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n 3): violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto".

Deduce in particolare S.M. che i medici dell’Ospedale militare di Genova e il personale sanitario della caserma e dell’Ospedale di Torino hanno tenuto una condotta negligente, imprudente e imperita. Ed aggiunge che la Corte d’appello ha errato nell’applicazione della norma di diritto che prevede e ripartisce l’onere della prova ( art. 2697 c.c.), nell’ambito della responsabilità medica ex art. 1176 cod. civ., comma 2, ed art. 2043 cod. civ..

Il motivo è infondato.

L’impugnata sentenza non ha infatti violato la disposizione in tema di onere della prova in quanto risulta che il ricovero presso l’Ospedale militare di Genova avvenne, nel mese di marzo, per "stato ansioso reattivo, in assenza di ulteriori elementi e non dunque per il dolore al ginocchio. In particolare l’Ospedale ha provato che prima del mese di agosto S.M. non ha mai lamentato una sintomatologia al femore. E’ pertanto evidente che manca ogni prova dell’esistenza di un nesso causale tra il comportamento dei sanitari dell’Ospedale militare di Torino e un possibile aggravamento delle conseguenze invalidanti derivanti dall’intervento chirurgico.

Con il terzo motivo S.M. denuncia "Violazione dell’art. 62 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e per quanto possa occorrere pure in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso di motivare le ragioni del suo dissenso dalle precedenti risultanze peritali, dando rilievo esclusivo alla C.t.u. espletata in secondo grado.

Il motivo deve essere rigettato in quanto non autosufficiente, non avendo l’impugnata sentenza riportato, almeno, i brani salienti delle relative relazioni. Peraltro si deve rilevare che i due incarichi peritali non erano coincidenti e che quindi una comparazione fra le due C.t.u. non era possibile.

Con il quarto motivo si denuncia "Violazione dell’art. 89 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Lamenta lo S. che la richiesta di cancellazione dell’espressione censurata non poteva essere presa in considerazione in quanto era stata avanzata tardivamente, solo con l’atto d’appello e non in primo grado.

Il motivo è infondato perchè nel corso del giudizio di secondo grado l’appellato non ha eccepito la tardività della richiesta di cancellazione.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese in ragione della difformità dell’esito dei giudizi di primo e secondo grado.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2011, n. 9627 Pensione di anzianità e vecchiaia Ragionieri e periti

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 18 – 19.10.2007, rigettò il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) nei confronti di B.C. avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato il diritto dell’iscritta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia secondo i criteri di calcolo dettati dall’art. 49 del regolamento, tenendo conto del principio del pro rata in relazione alle anzianità maturate anteriormente alla modifica introdotta con la Delib. 22 giugno 2002.

A fondamento del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

– la ridetta Delib. 22 giugno 2002 era illegittima in quanto non teneva conto del principio del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12;

– lo ius superveniens ( L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763), siccome modificativo e non interpretativo della normativa precedente, non aveva efficacia retroattiva, ma disponeva per il futuro;

– l’espressa previsione di salvezza degli atti e delle deliberazioni adottati prima della predetta modifica legislativa non stava a significare che tali atti fossero conformi a legge, sicchè la loro legittimità ed efficacia doveva essere vagliata alla luce del vecchio testo normativo per i pensionamenti che, come nella specie, erano stati attuati entro il 2006 (in particolare dal 1.6.2003).

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L’intimato B.C. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ( L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e L. n. 414 del 1991, art. 1), deducendo l’inapplicabilità del principio del pro rata in caso di riforma strutturale della gestione previdenziale, realizzata anche mediante il passaggio dal sistema retributivo (o a ripartizione) al sistema contributivo (o a capitalizzazione).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ( L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e L. n. 414 del 1991, art. 1), sostenendo che lo ius superveniens costituito dal ridetto L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli Enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della sua entrata in vigore, doveva essere interpretato nel senso di comportare la validità e la legittimità sopravvenuta della regolamentazione contenuta negli atti e deliberazioni anteriori con efficacia retroattiva, ossia fin dalla loro emissione. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ( L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e L. n. 414 del 1991, art. 1), deducendo l’inapplicabilità del principio del pro rata con riferimento ai parametri insuscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, in relazione alla L. n. 414 del 1991, art. 1, comma 4, e tenuto conto che l’iscritto aveva maturato il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1 giugno 2003, non aveva motivato sul perchè dovesse trovare applicazione il principio del pro rata.

2. Con la Delib. 7 giugno 2003 il Comitato dei delegati ha introdotto, a far tempo dal primo gennaio 2004, il nuovo sistema contributivo, in luogo del precedente sistema retributivo per il calcolo delle pensioni, di talchè, secondo il criterio del pro rata, i professionisti iscritti alla Cassa in data anteriore al primo gennaio 2004 avrebbero ricevuto una pensione articolata in due quote, l’una sino al 31 dicembre 2003, di carattere retributivo, l’altra dal gennaio 2004, contributiva.

Detta delibera non è stata, nè è sospettabile di illegittimità, posto che la possibilità di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo delle pensioni dei liberi professionisti è espressamente contemplato dalla legge regolatrice vigente al momento della delibera, ossia dalla citata L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che nell’ultima parte prevede che "Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". 3. La controversia nasce dal fatto che, con la precedente Delib. 22 giugno 2002, era stato modificato il sistema di calcolo delle pensioni: si trattava ovviamente di pensioni "retributive" e, quindi, commisurate ai redditi professionali, perchè, mentre con il sistema precedente si prendevano a base della pensione i quindici migliori redditi degli ultimi venti anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, con la delibera del 2002 si era previsto invece che la pensione dovesse essere liquidata in base "alla media di tutti i redditi professionali annuali". 4. E’ evidente che questo nuovo sistema di calcolo determina una diminuzione sull’ammontare delle pensioni rispetto a quello che sarebbe stato il risultato secondo il sistema precedente e, quindi, una minor misura di quella quota della pensione retribuiva, maturata fino al 31 dicembre 2003: di qui la controversia, con cui professionista ha chiesto le differenze di pensione, sostenendo che detta quota doveva invece essere mantenuta intatta in forza della la regola del pro rata sancita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che recita per quanto qui interessa: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del predetto D.Lgs., la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. …. Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". 5. La Cassa ricorrente solleva sostanzialmente tre questioni: con la prima (terzo motivo di ricorso) assume che il principio del pro rata non sarebbe applicabile, in via assoluta; con la seconda (primo motivo) che la regola del pro rata di cui alla citata L. n. 335 del 1995, art. 3, non opererebbe nel caso della delibera in esame, perchè non concernente un mero processo di riequilibrio finanziario, ma una riforma integrale dell’ordinamento attraverso il passaggio dal sistema retribuivo a quello contributivo; con la terza (secondo motivo) che la delibera in contestazione avrebbe in ogni caso ricevuto sanatoria ad opera dello ius superveniens di cui alla L. n. 296 del 2006 , art. 1, comma 763. 6. Conviene trattare preliminarmente il terzo motivo di ricorso, perchè investe principi di carattere generale e, ove accolto, determinerebbe in radice l’annullamento della sentenza impugnata, senza necessità di esaminare le altre doglianze.

Il motivo è infondato.

E’ infatti pur vero che con una sentenza di questa Corte (cfr., Cass., n. 14701/2007) si è affermato che "il principio del pro rata deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative", con la conseguenza che non sarebbe "applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, in quanto può avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento"; tuttavia questo orientamento è stato disatteso dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., nn.. 20235/2010; 24202/2009). In particolare Cass., n. 24202/2009, cit., così motiva: "…il principio del pro rata – come questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine la sentenza n. 22240 del 25 novembre 2004) – non può che essere inteso nel senso enunciato (dalla stessa L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 cit.), laddove – con riferimento specifico ai lavoratori (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed a forme sostitutive ed esclusive della stessa e) soggetti, nel passaggio dal sistema retribuivo al sistema contributivo di calcolo della pensione, ad entrambi i sistemi (cioè ai lavoratori che possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni) – stabilisce che, in tale caso, "la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione – corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 (cioè, alla entrata in vigore del sistema contributivo) – calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo".

Analogamente, i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privatizzati – nel caso di successione, durante il periodo dell’iscrizione, di sistemi diversi di calcolo della pensione – hanno, quindi, diritto – in ossequio, appunto, al principio del pro rata – ad altrettante quote di pensione, da calcolare – in relazione a ciascun periodo dell’anzianità maturata – secondo il sistema, rispettivamente, in vigore.

La Corte – così decidendo – consapevolmente si discosta dal proprio precedente in senso contrario (Cass. n. 14701 del 25 giugno 2007), che – trascurando la prospettata normativa di fonte legislativa – perviene alla conclusione – che non pare, tuttavia, sorretta da alcuna base giuridica – secondo cui il principio del pro rata "deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative "con la conseguenza che non sarebbe applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, (in quanto) può avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento".

In conformità a questo più recente orientamento va quindi ribadito che, se è ben vero, in via generale, che la pensione si calcola con le regole della normativa vigente all’epoca di maturazione del diritto, tuttavia il legislatore degli ultimi anni (che si connotano per il perseguimento del risparmio della spesa previdenziale dei sistemi pubblici e privati, come nella specie), ricorre sovente alla diversa regola del pro rata, specificamente per le prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, i cui presupposti si maturano nel corso del tempo, andando a regolare quei casi in cui la lunga anzianità assicurativa, che è prescritta come requisito, si colloca in un ambito temporale ove si succedono normative intrinsecamente diverse ed ove la più recente è solitamente meno favorevole di quella precedente. In questi casi il legislatore, giacchè solo a lui compete la scelta, deroga alla regola generale della applicazione della legge vigente all’epoca di liquidazione della pensione, con l’ovvia finalità di non frustrare le aspettative di diritti in via di maturazione e scinde la pensione in due quote che si sommano tra loro: una quota è calcolata sulla base della anzianità assicurativa acquisita sotto il vigore della vecchia disposizione (legge o delibera com’è nella specie) e l’altra, ossia la anzianità residua, si calcola alla luce della nuova legge meno favorevole.

La stessa esigenza si ravvisa per la pensione per cui è causa, onde il terzo motivo di ricorso è infondato.

7. Le argomentazioni testè svolte conducono pianamente al rigetto anche del primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, imporrebbe l’applicazione del principio del pro rata solo nei casi di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico" e non già nei casi di opzione per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

Si osserva che il tenore testuale della norma non consente questa interpretazione e che, in ogni caso, sarebbe incongruo escludere la regola del pro rata proprio nei casi in cui il mutamento di legislazione è più vistoso e più incide sui trattamenti pensionistici ed imporlo, invece, quando le modifiche deliberate potrebbero apportare solo lievi variazioni all’ammontare delle pensioni spettanti. Infatti, è proprio nei casi di "rivoluzioni" del sistema che si fa più acuta l’esigenza di salvaguardare i diritti in via di maturazione, evitando di sottoporre "l’intera" anzianità assicurativa acquisita nel vigore della vecchia normativa ad una normativa nuova, meno favorevole, emanata poco prima del conseguimento del diritto, che, in alcuni casi, opera solo per gli ultimi anni o, addirittura, per gli ultimi mesi. Non è un caso, come già osservato dalla citata sentenza di questa Corte n. 24202/2009, che la più importante fattispecie di pro rata sia stata introdotta proprio dalle L. n. 335 del 1995, che ha introdotto, per le pensioni Inps, il mutamento del sistema pensionistico da retributivo a contributivo. D’altra parte anche il sistema del pro rata rientra nell’ambito di previsione della medesima L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 2, che recita "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni". 8. Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui si prospetta che la delibera del 2002 sarebbe in ogni caso "divenuta legittima" ad opera dello ius superveniens, ossia della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. Tale norma sostituisce il primo e il secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12,: con il primo si innalza l’arco temporale da prendere in esame per assicurare l’equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; con il terzo periodo (sostitutivo del secondo della precedente norma) si dispone: "In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. … Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge". 8.1 Con la ordinanza n. 124 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità incostituzionale di detta disposizione, censurata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 38 Cost., nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti previdenziali ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge stessa, così determinando, secondo il rimettente, la sanatoria della Delib.

22 giugno 2002 del Comitato dei delegati della Cassa nazionale a favore dei ragionieri, della cui legittimità si controverteva nel giudizio a quo, ha affermato la Corte che la questione non sembrava diretta a dirimere un dubbio di legittimità costituzionale ma si risolveva nella richiesta alla Corte di un avallo all’interpretazione, non univoca, nè basata su un diritto vivente, che il rimettente riteneva dovesse essere attribuita alla norma impugnata. Quindi, con la successiva sentenza n. 263 del 2009, il Giudice delle leggi ha confermato il giudizio di inammissibilità, affermando che il rimettente aveva omesso di esplorare altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, oltre quella prospettata o, quanto meno, di evidenziare le ragioni per le quali tali interpretazioni (e, in particolare, una proposta nella giurisprudenza di merito e di per sè suscettibile di eliminare in radice l’ipotizzato dubbio di costituzionalità) non sarebbero state accoglibile; ciò in relazione al consolidato insegnamento secondo cui una disposizione non si dichiara illegittima perchè suscettibile di un’interpretazione contrastante con i parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile altra a questi conforme.

8.2 La principale differenza rispetto alla norma precedente, che imponeva il rispetto del principio del pro rata, è una sua attenuazione: non deve più esser "rispettato" ma si deve averlo presente, tenendo altresì conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni; il principio non è più un vincolo cogente bensì elastico, in quanto concorrente con esigenze di gradualità e di equità tra generazioni. Ciò significa che dal primo gennaio 2007 l’autonomia regolamentare degli enti non incontra più i limiti posti dal vecchio testo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma quelli, meno rigidi, del nuovo testo.

Anche la Cassa riconosce che non si tratta di norma interpretativa e quindi retroattiva, ma di disposizione destinata ad operare dal primo gennaio 2007, come dispone l’art. 1, u.c. della medesima legge. La Cassa invoca però l’ultima parte della disposizione per cui "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge" e sostiene che ciò che il legislatore ha voluto è proprio di far salve, per il passato, le delibere e gli atti adottati nell’esercizio di un’autonomia spintasi, in ipotesi, oltre i limiti stabiliti dalla previgente normativa, ratificando e "sanando" l’irregolarità commessa. A suo avviso, infatti, la disposizione sarebbe del tutto inutile se interpretata nel senso di far salvi solo gli atti pregressi purchè validi, giacchè gli atti validi non hanno necessità di alcuna ratifica.

8.3 Va in primo luogo osservato che l’infondatezza di questa tesi emerge considerando che la disposizione invocata vale non solo per la Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali, ma per tutti gli organismi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza (escluse quelle sostitutive che pure erano incluse nel decreto legislativo di privatizzazione n. 509 del 30 giugno 1994, come Enasarco, Inpgi, Enpam), quali le Casse Avvocati e Procuratori, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri ed Architetti, e che quindi vi sarebbe una amplissima sanatoria di tutte le delibere di modifica della regolamentazione delle pensioni, ossia di atti, risalenti a tempi diversi e di cui nulla si sa, neppure se abbiano contenuto "anticipatorio" della nuova legge, come la Cassa sostiene per la sua delibera del 2002, con l’unica condizione di essere stati approvati dai Ministeri vigilanti antecedentemente al primo gennaio 2007.

Sarebbe invero incongruo ritenere che la norma abbia inteso attuare una sanatoria, proiettata nel passato, di una serie indefinita di atti delle Casse, a contenuto non identificato, i quali, all’epoca della loro emanazione, non erano conformi alla legge vigente.

Inoltre "far salvo" un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma non anche che esso sia conforme a legge, di talchè gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, come nella specie, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis.

8.4 Va disattesa la tesi della Cassa secondo cui solo con l’interpretazione da lei propugnata la disposizione troverebbe una sua ragion d’essere, mentre, diversamente opinando sarebbe del tutto inutile.

Deve infatti rilevarsi che il mantenimento di efficacia di tali atti si giustifica invece pienamente per il periodo "successivo" all’entrata in vigore della legge del 2006, ossia dopo le modifiche apportate dalla disposizione in commento, allorquando è stato modificato il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti delle Casse, basati non più sui bilanci tecnici redatti dai singoli Enti, com’era in precedenza ( D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 2), ma "in esito" ad un bilancio tecnico redatto secondo criteri determinati dal Ministero dell’Economia, sentiti gli enti interessati, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari, nonchè del nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Si sarebbe potuto infatti ritenere che, in relazione ai periodi successivi all’entrata in vigore della legge, ossia dal primo gennaio 2007 in poi, non ci si potesse più avvalere delle delibere precedenti, e che quindi le stesse fossero da ritenere automaticamente caducate, perchè non elaborate alla stregua dei nuovi criteri. La ratifica era quindi necessaria, perchè sorgeva la necessità di conferire ultrattività alle vecchie delibere, anche se non redatte ai sensi della nuova legge ormai vigente ratione temporis. In altri termini, la sanatoria di cui all’ultima parte del comma 763 è funzionale a coprire il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, allorquando le regole per le delibere erano già state modificate, ma non si era avuto ancora il tempo di adottarle secondo le prescrizioni del nuovo sistema. Si tratta in definitiva di una norma transitoria per non paralizzare l’attività degli enti.

Conclusivamente, dovendosi escludere sanatorie di sorta della delibera della Cassa del 2002 ad opera della legge del 2006, la medesima è illegittima, onde il motivo va rigettato.

9. Il quarto motivo, prima ancora che infondato (avendo i Giudici di merito ben tenuto presente la data di conseguimento della pensione) deve ritenersi inammissibile.

Infatti la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha affermato che, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nella presente causa), nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

Nel caso di specie la parte ricorrente non ha adempiuto a tale onere e, pertanto, il motivo all’esame risulta inammissibile.

Nè a diverse conclusioni potrebbe giungersi tenendo conto del riferimento fatto alla L. n. 414 del 1991, art. 1, comma 4, sia per la mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., in relazione all’eventuale violazione di tale norma, sia perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè tale vizio è riferito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 228/1995; 5271/2002).

10. In definitiva il ricorso va rigettato, con enunciazione del principio per cui è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva di pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali") perchè effettuato dalla Cassa in violazione della regola del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, applicabile anche alle pensioni per cui è causa; il disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 2.040,00 (duemilaquaranta), di cui Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

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