Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 13-01-2011, n. 676

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Sull’appello proposto da R.E. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Bergamo in data 13-12-2001 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di calunnia per aver falsamente incolpato un agente di Polizia penitenziaria del reato di calunnia, pur sapendolo innocente, con la l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di p.u. e concessegli le il attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 12-12-2008, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato e la sua attribuibilità alla condotta cosciente e volontaria dell’imputato, avuto riguardo alle attendibili dichiarazioni, del calunniato supportate dalla documentazione prodotta in atti e dalla inconfigurabilità dell’invocato carattere di plateale assurdità delle accuse poste a base dell’imputazione.

Avverso detta sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla stessa configurabilità del reato e segnatamente al carattere manifestamente assurdo delle accuse, come segnalato dalla difesa a supporto dell’invocata insussistenza del reato. In ogni caso, si è invocata la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, asseritamente essendo trascorsi i termini massimi di legge per detta causa estintiva, secondo la nuova disciplina di questa applicabile nella specie.

In data 29-11-2010 è stata depositata istanza di rinvio dell’odierna udienza per asserito legittimo impedimento del difensore di fiducia avv. A. Tomassetti, impegnato in pari data innanzi al Tribunale civile di Tolmezzo, come da documentazione allegata a detta istanza.

Ciò premesso, va preliminarmente rigettata tale istanza di rinvio posto che non è configurabile alcun legittimo impedimento del difensore già a conoscenza da tempo dell’impegno innanzi al giudica civile di Tolmezzo e nominato in tempo utile per ogni opportuna sostituzione con difensore a tanto delegato per l’odierna udienza ovvero per quella innanzi al predetto Tribunale. Di qui l’inconsistenza anche temporalmente apprezzabile dell’assunto difensivo in punto di legittimo impedimento.

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), trattasi di un tentativo di rilettura del fatto un punto di consapevole e volontario atteggiamento calunnioso del ricorrente, fino a prospettare, in termini di palese inconsistenza logico-giuridica, l’ipotesi di una inconfigurabilità dell’accusa incriminata per "assurdità" della stessa. A prescindere che non sembra essere stata dedotta una ragionevole alternativa all’accusa se non in termini di mere ed astratte ipotesitperaltro smentite dalla prova analiticamente richiamata dai giudici di merito non si vede in che maniera possa essere configurabile una asserita assurdità dell’accusa oggetto dell’incriminazione, stante la evidente idoneità della condotta del ricorrente a rappresentare in termini tutt’altro che astratti inverosimili e platealmente smentiti dai fatti, le accuse mosse al S.. "Di qui l’inconsistenza, anche in punto di logica della tesi difensiva a cui, peraltro, si e data corretta risposta nell’impugnata sentenza con richiamo anche all’orientamento di questa giudice di legittimità in subiecta materia.

Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondato posto che,stante il titolo del reato,la prescrizione giusta la normativa correttamente applicabile nella specie (non essendo applicabile l’invocata novella per carenza dei presupposti temporali della decisione di 1^ grado rispetto all’entrata in vigore della detta norma ex L. n. 251 del 2005) non è, allo stato, affatto intervenuta utilmente ex art. 157 previgente in combinato disposto con l’art. 158 c.p..

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5066 Imposta di registro, Rimborso

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 29.9.05 la Commissione Tributaria Regionale di Milano, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la richiesta della società Aventis Pharma spa (già Hoechst Marion Roussel spa) di rimborso dell’imposta di registro versata sul conferimento di capitale deliberato il 4.12.96 e sottoscritto da Merrel Pharmaceutical Inc mediante conferimento di azioni della società Gruppo Lepetit spa. Ciò in quanto il prelievo dell’imposta di registro sarebbe stato illegittimo per contrasto con la direttiva comunitaria 69/335/CEE, come modificata ed integrata dalle direttive 73/79CEE, 73/80CEE e 85/303CEE. A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale svolgeva le seguenti argomentazioni:

– Per il disposto della direttiva 73/80CEE, a decorrere dall’1.1.76 l’aliquota dell’imposta sui conferimenti era dell’1%;

conseguentemente, alla data del 10.7.84 l’aliquota applicabile ai conferimenti di cui di cui all’art. 7, par. 1, lettera b), della direttiva comunitaria 69/335CEE (disposizione che prevedeva il dimezzamento dell’aliquota impositiva nelle ipotesi dalla stessa contemplate), risultava pari allo 0,50%.

– Per il disposto della direttiva 85/303CEE, le operazioni che alla data del 10.7.84 risultavano assoggettate ad imposta con aliquota non superiore allo 0,50% dovevano essere esentate dall’imposta stessa.

– L’operazione per cui è causa rientrava nella previsione dell’art. 7, par. 1, lett. b), della direttiva comunitaria 69/335CEE e pertanto, risalendo ad epoca (1996) in cui già vigeva la direttiva 85/303CEE, risultava esente da imposta ai sensi della disciplina comunitaria.

La direttiva comunitaria 69/335CEE e successive modificazioni era auto esecutiva e pertanto la legge nazionale in forza della quale l’imposta era stata versata – ossia l’art. 4, lett. a), n. 5 della Tariffa di Registro, Prima Parte, allegata al DPR 131/86, che, nel testo all’epoca vigente, prevedeva l’aliquota dell’1% – andava disapplicata e la contribuente aveva diritto alla restituzione del versato.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propongono ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, entrambi rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato, sulla scorta del seguente motivo:

Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione degli art. 4, art. 7 par. 1 lett. a), b), b) bis Direttiva 69/335CEE del 17.7.69, come modificata ed integrata dalle Direttive 73/79CEE, 73/80CEE e 85/303CEE; dell’art., 4 lett. a) n. 5 della Tariffa di Registro, Prima Parte, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Aventis Pharma spa (ora Sanofis-Aventis spa) si è costituito nel giudizio di cassazione depositando controricorso ed eccependo l’inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 327 c.p.c., comma 1, e l’improponibilità dell’unico di motivo di ricorso, in quanto avete ad oggetto una eccezione inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, perchè proposta per la prima volta in appello; nel merito la contro ricorrente sviluppa le argomentazioni già svolte nella sentenza impugnata.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 25.1.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultimo non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza in argomento di questa Corte si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Quanto al ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, esso si fonda sul rilevo che l’operazione sottoposta a tassazione (conferimento di capitale mediante cessione alla società conferitaria delle azioni, detenute dalla società conferente, rappresentative del capitale di una terza società per azioni) sarebbe riconducibile non alla previsione della lettera b) del paragrafo 1 dell’art. 7 della direttiva comunitaria 69/335CEE, come ritenuto nella sentenza impugnata, bensì alla previsione della lettera b) bis del medesimo paragrafo. Il conferimento delle azioni rappresentative del capitale di una società per azioni non integrerebbe, infatti, l’ipotesi di conferimento di "uno o più rami di attività", prevista dalla citata lettera b), bensì l’ipotesi di conferimento "di quote rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale precedentemente emesso da un’altra società di capitale", previsto dalla citata lettera b) bis. Poichè la lettera b) bis del paragrafo 1 dell’articolo 7 della direttiva comunitaria 69/335CEE non prevede – a differenza dalla lettera b) dello stesso paragrafo – alcun obbligo, ma solo una facoltà (all’epoca non esercitato dallo Stato italiano), di ridurre l’aliquota di imposta sulle operazioni ivi contemplate, erroneamente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto incompatibile con la disciplina comunitaria, e conseguentemente disapplicato, la norma nazionale italiana sulla cui base l’amministrazione aveva calcolata l’imposta di registro.

Vanno in primo luogo scrutinate le eccezioni preliminari di inammissibilità avanzate dalla contro ricorrente.

L’eccezione di inammissibilità per decadenza ex art. 327 c.p.c., è infondata. La sentenza impugnata è stata depositata il 29.9.2005 e non è stata notificata; il termine annuale (un anno più 46 giorni di sospensione feriale) scadeva il 14.11.2006; appunto in tale data il ricorso è stato consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica a mezzo posta, come si evince dal timbro col numero cronologico e la datata 14.11.06 apposto sul "cedolino copia multiplo" contenete la liquidazione delle spese di notifica (sulla idoneità del timbro contenente il numero cronologico dell’UNEP, anche non firmato, a documentare la data di consegna di un atto per la notifica, vedi le sentenze di questa Corte nn. 14294/07, 7440/08, 22003/08); pertanto, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., u.c. (aggiunto dalla legge 263/2005), la notifica risulta perfezionata per la ricorrente l’ultimo giorno anteriore alla scadenza del termine.

Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere esso fondato su un motivo – l’assoggettabilità dell’operazione tassata al disposto della lettera b) bis, e non della lettera b), del paragrafo 1 dell’art. 7 della direttiva comunitaria 69/335CEE – non speso dall’Amministrazione in primo grado e, pertanto, non proponibile in appello (nè quindi in sede di legittimità), per il divieto di eccezioni nuove di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2.

Al riguardo è sufficiente osservare che il divieto di proporre in appello "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche di ufficio", stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, concerne appunto, la proposizione di "eccezioni" – ossia di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato in giudizio dalla controparte – e non il dispiegamento di argomentazioni giuridiche. Si veda, in termini, la sentenza di questa Corte n. 18519/05: divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la L. 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell’art. 345 cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha quindi ritenuto che fosse senz’altro deducibile da parte dell’Amministrazione finanziaria, nel giudizio di appello, la questione relativa alla conformità alle disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 della dichiarazione dei redditi presentata da una società in relazione all’esercizio 1987, quale condizione imprescindibile per l’applicazione retroattiva a tale esercizio delle previsioni di cui all’art. 72 del medesimo decreto, invocate dalla predetta società a fondamento di una istanza di rimborso di imposta: e ciò in quanto tale deduzione integrava una mera argomentazione difensiva relativa ad una circostanza che, in quanto costituente elemento costitutivo della domanda di rimborso, faceva già parte del "thema decidendum").

Nel merito il ricorso è fondato.

Il principio per cui l’operazione di conferimento delle azioni rappresentative di tutto il capitale di una società per azioni, o di parte maggioritaria (oltre il 75%) di tale capitale, non è sussumibile nella nozione di "uno o più rami di attività" di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’art. 7 della direttiva comunitaria 69/335CEE, bensì nell’ipotesi di cui lettera b) bis del medesimo paragrafo è stato infatti fissato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza n. 164 del 13/12/1991 nella causa C-164/90. Tale sentenza ha stabilito che l’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalle direttive 73/79 e 73/80, che obbliga gli Stati membri a ridurre l’aliquota dell’imposta sui conferimenti quando una società conferisce in un’altra uno dei suoi rami di attività, deve essere interpretato nel senso che il conferimento di un insieme di quote che una società detiene in un’altra società non costituisce conferimento di ramo di attività, anche se le quote conferite rappresentino il 100% del capitale della società partecipata; infatti le operazioni consistenti in conferimento di quote costituiscono oggetto della disposizione speciale dell’art. 7, n. 1, lett. b) bis, della direttiva, che conferisce agli Stati membri la semplice facoltà di ridurre l’aliquota.

I principi fissati dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza 164/1991 sono stati recepiti da questa Corte con la sentenza 6079 del 2001, che ha affermato: "In tema d’imposta di registro, gli artt. 7 e 9 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79 CEE e 73/80 CEE, e 10 giugno 1985, 85/303/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali – direttiva d’immediata applicabilità "in toto" – non ostano, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 13 dicembre 1991 in causa C-164/90 (Muwi Bouwgroep BV contro Staatssecretaris vn Financien), alla riscossione della imposta proporzionale di registro, in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in caso di aumento del capitale sociale di una società per azioni (nella specie deliberato il 15 giugno 1989), operato mediante conferimento da parte di società di capitale sode, di partecipazioni societarie da esse detenute in altra società, non trattandosi di conferimento di ramo d’azienda o di totalità del patrimonio di una società, ai sensi dell’art. 7 n. 1, lett. b) della stessa direttiva 69/335/CEE (secondo il concetto di autonomia funzionale espresso dalla Corte di Giustizia nel punto 22 della motivazione della citata pronuncia e ribadito nella sentenza 13 ottobre 1992 in causa C-50/91, Commerz – Credit – Bank, nella quale si definisce come ramo di attività "un insieme di beni e di persone capaci di concorrere alla realizzazione di un’attività determinati"), e non avendo esercitato lo Stato italiano la facoltà di riduzione dell’imposta concessagli dal medesimo art. 7, n. 1, lett. b bis".

Da tale precedente, seguito dalle conformi pronunce nn. 5862/03, 12384/04, 22527/07, non vi è ragione di discostarsi.

La sentenza impugnata, secondo la quale l’operazione di cui trattasi rientrava nella disposizione di cui art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, è conseguentemente errata e come tale va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.

Le spese si compensano per le fasi di merito, mentre seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito ex art 384 c.p.c., rigetta la domanda proposta in primo grado dalla società resistente.

Compensa le spese delle fasi di merito; condanna la resistente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito; compensa le spese tra Ministero e resistente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 18-02-2011, n. 6183

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Svolgimento del processo

S.S. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Firenze, dei reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p., e art. 577 c.p., u.c. per avere arrecato lesioni personali al coniuge R. F. e dei reati di ingiuria e minacce nei confronti della stessa.

Con sentenza del 29 settembre 2009, il Tribunale dichiarava il S. colpevole dei reati ascrittigli e, riuniti gli stessi con in vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di Euro 3.000 di multa, oltre consequenziali statuizioni, nonchè al risarcimento dei danni in favore della R., costituitasi parte civile.

Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell’imputato, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena nella misura di Euro 1.000 di multa, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo d’impugnazione denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 415 bis e 170 c.p.p., ed alla L. n. 890 del 1982, art. 8. Lamenta, in proposito, che sia stata disattesa l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., per inosservanza della procedura di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, sul rilievo dell’intempestiva proposizione, ove invece risultava in atti, dal verbale del (OMISSIS), che l’eccezione era stata ritualmente proposta. Del resto, la stessa era pure fondata, in quanto l’avviso risultava notificato a mezzo posta in (OMISSIS), ai sensi del combinato disposto dell’art. 170 c.p.p. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 senza che dei relativi adempimenti fosse stato dato avviso al destinatario alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 346 del 1998.

Il secondo motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento all’art. 178 c.p.p. ed all’art. 180 c.p.p., sul rilievo che, ad ogni modo, l’eccezione era stata riproposta alla successiva udienza del 24 marzo 2006 ed era stata nuovamente rigettata con argomentazioni erronee.

Il terzo motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento al D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4 e 48 sul rilievo che, infondatamente, era stata disattesa l’eccezione sollevata dal difensore nell’atto di gravame con riferimento all’incompetenza per materia del Tribunale, posto che, esclusa l’ipotesi aggravata della minaccia, avrebbe dovuto essere riconosciuta la competenza del giudice di pace, peraltro pacifica per i restanti reati.

2. – All’esame della questione di rito sollevata in ricorso è certamente pregiudiziale il rilievo della sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela da parte dell’avente diritto.

Ed invero, risulta dalla comunicazione indicata in epigrafe che, con verbale dell'(OMISSIS), redatto dalla polizia giudiziaria presso la Procura di Firenze R.F. ha rimesso la querela a suo tempo presentata nei confronti di S.S., che, contestualmente ha espresso accettazione.

Considerato, pertanto, che la remissione e l’accettazione sono state effettuate con le forme prescritte dall’art. 340 c.p.p., comma 2, si deve far luogo all’annullamento della sentenza in esame, per sopravvenuta estinzione dei reati.

Le spese del procedimento sono a carico del querelato, a norma dell’art. 340 c.p.p., comma 4, come, peraltro, da espressa dichiarazione a verbale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 03-03-2011, n. 8418 Giudizio d’appello sentenza d’appello Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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rinvio della sentenza, relativamente al ricorso del G..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 15.02.2010 la Corte d’Appello di Salerno confermava la condanna alla pena di anni uno mesi otto di reclusione Euro 5.000 di multa inflitta nel giudizio di primo grado a C. F. quale colpevole di avere detenuto a fini di spaccio grammi 0,185 di eroina (principio attivo grammi 0,059) e altro quantitativo della stessa sostanza con grammi 5,943 di principio attivo.

La sentenza non esaminava la posizione dell’altro imputato indicato nell’epigrafe della sentenza che pure riportava le imputazioni allo stesso ascritte.

L’affermazione di responsabilità del C. era basata sul sequestro del minor quantitativo di droga che egli, su una pubblica via, aveva gettato alla vista degli agenti e sul rinvenimento tra i cuscini di un divano della sua abitazione dell’altro quantitativo.

La corte territoriale, rilevato che le censure dell’appello proponevano quelle già esaminate e decise correttamente dal tribunale la droga non era destinata allo spaccio per l’irrilevanza del dato ponderale; per il mancato frazionamento della sostanza; per il mancato rinvenimento di strumenti atti al confezionamento di dosi;

per non essere stata la droga occultata, stante il suo collocamento tra il cuscino e il bracciolo del divano si riportava per relationem alla sentenza di primo grado ma esponeva le ragioni a sostegno della ritenuta infondatezza del gravame precisando che l’imputato non risultava essere tossicodipendente.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato C. denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sulla conferma dell’affermazione di responsabilità basata sul richiamo, per relationem, della sentenza di primo grado senza, perciò, esaminare gli elementi e gli argomenti segnalati nell’atto d’appello, che il primo giudice non aveva valutato, a sostegno dell’assunto che la droga non era destinata allo spaccio.

Tale destinazione non era stata provata dall’accusa perchè il quantitativo sequestrato non deponeva inequivocabilmente per la conferma dell’ipotesi accusatoria smentita anche dall’assenza dei parametri indicati nell’art. 73, citato decreto, comma 1 bis.

Proponeva ricorso per cassazione anche l’imputato G.N. denunciando mancanza di motivazione e omessa pronuncia sul gravame ritualmente proposto, che allegava in copia.

Chiedevano entrambi l’annullamento della sentenza.

Va, anzitutto, rilevato che la corte d’appello, pur menzionando nell’epigrafe della sentenza l’imputato G. e le imputazioni ascrittegli, non ha provveduto sul gravame dallo stesso proposto, sicchè, previo annullamento sul punto della sentenza, gli atti relativi al suddetto imputato vanno trasmessi alla Corte d’appello di Salerno per il giudizio.

Il ricorso del C. è manifestamente infondato.

L’assunto che la corte territoriale si sia limitata a richiamare la motivazione della sentenza del Tribunale senza esaminare le censure diverse da quelle in precedenza dedotte e valutate da quel giudice non risponde al vero stante che nella sentenza d’appello sono stati riportati i motivi dedotti dall’imputato e, nonostante il richiamo alla motivazione per relationem, è stata specificata la dirimente ragione ostativa all’accoglimento dell’appello del C. "quest’ultimo non risulta essere tossicodipendente" ed è stato ulteriormente chiarito che la destinazione allo spaccio emergeva inequivocabilmente dalle "complessive modalità dell’azione, dal quantitativo detenuto, dal comportamento posto in essere dall’imputato al momento della sorpresa", essendo stato trovato "sul posto insieme a G.N., altro spacciatore, e alla vista degli agenti si liberava di un involucro contenente una dose di sostanza stupefacente", nonchè dal sequestro di altra cocaina, da cui erano ricavabili 39 dosi medie giornaliere.

Ne consegue che, non essendo stato provato lo stato di tossicodipendenza, era sicuramente da escludere la destinazione all’uso personale ricorrendo pure gli altri summenzionati indici deponenti per l’esclusione della suddetta destinazione cfr.

Cassazione Sezione 6^ n. 19788/2008 RV. 239963: "In tema di stupefacenti, a seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a), introdotta con L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 – bis, il parametro della quantità costituisce, assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre circostanze dell’azione, uno dei possibili indici da cui desumere la destinazione ad un uso non esclusivamente personale, ed il relativo giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. (Fattispecie in cui l’imputato è stato trovato in possesso, fuori della propria abitazione, di un grammo di marijuana custodito in una tasca dei pantaloni)".

Per l’inammissibilità del ricorso di C., dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, grava sul ricorrente l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sull’appello del G. e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Salerno per la trattazione dell’impugnazione.

Dichiara inammissibile il ricorso di C.F. che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.