T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-03-2011, n. 2230 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dagli atti di causa emerge che alla ricorrente è stata contestata la violazione degli artt. 41/11 e 146/3 del Codice della strada commessa il 5.10.2009 per avere oltrepassato un semaforo segnalante via impedita (luce rossa).

Conseguentemente, è stata elevata una contravvenzione notificata in data 11.12.2009, che la ricorrente ha contestato con ricorso in opposizione dinanzi al Prefetto di Roma, ai sensi dell’art. 230, comma 1 bis, del codice della strada.

Con ordinanza n. 00091100024645 in data 20.10.2010 il Prefetto di Roma ha rigetto il ricorso in opposizione e la ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

Tuttavia, avendo smarrito l’originale del provvedimento impugnato e la relativa relata di notificazione, l’interessata ha avanzato istanza di accesso datata 30.12.2010, notificata il 4.1.2011.

L’Amministrazione resistente non si è pronunciata entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, co. 4, l.n. 241\90 e, quindi, la richiesta deve intendersi respinta (secondo quanto prevede la stessa norma).

Non vi è dubbio, tuttavia, che la ricorrente abbia diritto ad ottenere gli atti richiesti e che, quindi, il silenziorigetto sia illegittimo, in quanto l’ordinanza n. 00091100024645 in data 20.10.2010 del Prefetto di Roma e la relativa relata di notificazione costituiscono l’esito di un procedimento riguardante la ricorrente, sicché è evidente il proprio interesse ad ottenere i documenti richiesti.

Conseguentemente, va ordinato alla Prefettura di Roma di consentire l’accesso agli atti sopra indicati, mediante estrazione di copia, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla parte resistente di consentire l’accesso agli atti sopra indicati, con le modalità ed entro il termine indicati in motivazione;

– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14023 Accertamento

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Svolgimento del processo

Gustin Trattoria degli operai s.n.c. ricorreva avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef per l’anno d’imposta 1994, con il quale, a seguito di un p.v. della Guardia di Finanze che recepiva un processo verbale dell’ispettorato di vigilanza Inps, erano poste a carico della società maggiori ritenute d’acconto, oltre sanzioni, in relazione a due rapporti di lavoro non denunciati. Motivava denunziando l’inesistenza della violazione fiscale in quanto basata su pretesi rapporti di lavoro che invece non erano mai esistiti.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.

Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente reiterando i motivi già dedotti in primo grado, a suo dire, non esaminati da primo giudice.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello.

Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione la contribuente con duplice motivo, illustrato anche da successiva memoria. L’Agenzia resiste controdeducendo.
Motivi della decisione

La ricorrente deduce con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., per avere il giudice dell’appello omesso di motivare o motivato con motivazione apparente.

La censura infondata. Nel caso di specie, la sentenza della Commissione tributaria regionale, pur improntata a sintesi, contiene quanto è necessario per comprendere i termini della controversia e le ragioni della decisione. In particolare si legge nella decisione che la rettifica era stata effettuata in quanto era stato accertato che la trattoria della società ricorrente impiegava due lavoratori "in nero", con conseguente evasione dell’obbligo di effettuare e poi versare le ritenute di legge sulle loro retribuzioni. Risulta anche che i giudici di secondo grado e quelli della Commissione tributaria provinciale avevano ritenuto provati i due suddetti rapporti di lavoro.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, ed il vizio di motivazione per avere il giudice dell’appello erroneamente affermato che incombeva su di essa contribuente l’onere della prova del fatto costitutivo del credito fiscale ed altresì per aver poi affermato, in contraddizione con la preposizione di cui sopra, che tale circostanza (cioè l’esistenza di due dipendenti "a nero") dovesse ritenersi provata, così, contraddittoriamente, ponendola a carico dell’ufficio.

La censura non è fondata.

Invero, come emerge (anche se in modo succinto) dalla sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che i due rapporti di lavoro fossero provati in base agli accertamenti compiuti in occasione delle due ispezioni – quella dell’Inps e quella della Guardia di Finanza. La ricorrente non da conto di aver specificatamente contestato in sede ispettiva ovvero nel corso del giudizio di merito gli accertamenti compiuti dagli ispettori, nè di aver fornito una propria versione dei fatti ed una diversa spiegazione di quanto gli agenti operanti avevano rilevato, ovvero la rappresentazione di elementi idonei a rendere verosimile la sua negazione. In queste condizioni l’affidamento operato dalla Commissione tributaria regionale sui verbali ispettivi corrisponde ad un normale criterio di ragionevolezza e non determina alcuna alterazione della distribuzione dell’ onere della prova, avendo l’agenzia posto a fondamento del suo atto impositivo il processo verbale della Guardia di Finanza. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, pur succinta, non è affetta da lacune o illogicità, nè è determinata da una illegittima inversione dell’ onere della prova.

Anche il motivo in esame va pertanto rigettato.

Le spese del presente procedimento vengono regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 delle quali Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e competenze come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2421 Liquidazione coatta amministrativa Procedura

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Puglia, sede di Lecce, la signora M. C. M. ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

– dell’avviso di vendita immobiliare senza incanto, disposto dalla Cooperativa Meridionale Virginia Bright a.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, relativo ad un immobile consistente in un tabacchificio completo di macchinari per la lavorazione del tabacco, con annesso alloggio al 1 piano, sito nel comune di Salve, inserito nella pubblicità telematica del sito Oxanet.it in data 30 ottobre 2004 e, altresì, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 18 novembre 2004,

– di ogni altro atto connesso, conseguenziale, e/o presupposto ed in particolare del verbale di gara per notar Di Pietro del 16 dicembre 2004, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’immobile in oggetto in favore della S. B. s.rl. nonché,

del provvedimento autorizzativo del Ministero delle attività produttive del 4 ottobre 2004.

2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. Puglia, sede di Lecce, ha accolto il ricorso ritenendo che fosse stato violato l’art. 573 c.p.c., a norma del quale: "Se ci sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta. Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto".

Nel caso di specie, invece, il decreto ministeriale che autorizzato la vendita ha previsto la diretta ed immediata assegnazione a favore del soggetto che avrebbe presentato l’offerta più alta ed il ricorso ad una gara solo nell’ipotesi di parità di offerte presentate.

3. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello la S. Bulding s.r.l.

4. Con ordinanza cautelare n. 5541/2007, la Sezione, accogliendo l’istanza di sospensiva presentata dall’appellante, ha disposto la sospensione della sentenza rilevando "l’appello sorretto da sufficienti elementi di fondatezza con riguardo alla non applicabilità dell’art. 573 del codice di procedura civile alla liquidazione coatta amministrativa".

5. Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. L’appello merita accoglimento.

6.1. L’evidente infondatezza nel merito del ricorso originario consente al Collegio di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dall’odierna appellante e riproposte in appello.

6.2. La tesi secondo cui il Commissario liquidatore avrebbe dovuto dare corso alle operazioni di vendita dell’immobile in questione applicando rigorosamente le norme del codice di procedura civile che disciplinano la vendita senza incanto non merita condivisione.

Come già la Sezione ha evidenziato in sede cautelare, non vi è alcun obbligo di applicare le norme del codice di procedura civile alla vendita senza incanto disposta nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Quest’ultima, infatti, è una procedura che ha natura amministrativa, ove l’autorità amministrativa incaricata dell’espletamento dispone di ampi poteri (l’art. 210 r.d. n. 267/1942 attribuisce al "commissario tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo"), che, in assenza di una puntuale previsione di legge, non conoscono altra limitazione se non quella che deriva dalla necessità di perseguire l’interesse pubblico sotteso alla peculiare procedura concorsuale.

Deve, quindi, escludersi l’applicazione analogica di norme (quale l’art. 573 c.p.c., sulla cui base il T.a.r. ha accolto l’originario ricorso) che impongono, in presenza di più offerte (anche di diverso importo), di riconvocare comunque gli offerenti allo scopo di invitarli a una gara sull’offerta più

alta.

Nel caso di specie, al contrario, l’autorità amministrativa ha legittimamente individuato una diversa modalità procedimentale, stabilendo espressamente, nel provvedimento che ha autorizzato la vendita, che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore all’offerta migliore, prevedendo la gara soltanto nell’ipotesi (nel cado di specie non inveratasi) di offerte di eguale importo.

7. L’appello, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellate, si deve respingere il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposti, anche in considerazione della novità della questione, per compensare le spese del doppio grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 06-05-2011, n. 17772 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6 dicembre 2010, il Tribunale per il riesame di Napoli confermava il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 5/10/2010 con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di un vano edificato in ampliamento di un preesistente corpo di fabbrica, nonchè dell’area latistante il predetto manufatto nel corso del procedimento penale a carico di L.A., indagata per violazioni edilizie e per invasione di suolo pubblico.

Il Tribunale respingeva l’eccezione di nullità per omessa notifica ad uno dei difensori dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, osservando che l’omessa notifica dipendeva da negligenza dell’indagata che aveva indicato come co-difensore l’avv. Giancarlo Rago del foro di Napoli. Dalle ricerche effettuate dalla Cancelleria il nominativo dell’avv. Giancarlo Rago non compariva nell’elenco degli avvocati del foro di Napoli, nè di altri fori, per cui l’avviso era stato trasmesso all’avv. Giovanni Rago, unico patrocinante il cui cognome corrispondeva a quello indicato dalla parte.

Il Tribunale riteneva sussistente, tanto il fumus che il periculum in mora e conseguentemente confermava il decreto del Gip. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessata per mezzo dei suoi difensori di fiducia, insistendo nell’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata dal co-difensore all’udienza camerale.

Eccepisce, inoltre, l’inefficacia sopravvenuta del decreto di sequestro essendo, nelle more, decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato L’eccezione di nullità della notifica dell’avviso al co-difensore avv. Giancarlo Rago è infondata, trattandosi di una nullità di ordine generale, soggetta al regime di deducibili di cui all’art. 182 c.p.p.. Pertanto tale nullità non può essere dedotta quando la parte vi abbia dato causa. Nel caso di specie non v’ò dubbio che la nullità della notifica dell’avviso all’avv. Giancarlo Rago è derivata proprio dalle indicazioni errate fornite dall’indagata.

Non essendosi verificata alcuna nullità, non è neanche decorso il termine di perenzione della misura cautelare di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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