Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-09-2011, n. 19754 Regolamento di competenza

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Svolgimento del processo

1. – Pronunciando sulla controversia promossa dalla s.p.a. Texel nei confronti della s.p.a. Reggiani Macchine avente ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto, di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno a seguito di vizi e difetti riscontrati nel funzionamento di un complesso macchinario per la stampa su tessuti, prodotto dalla convenuta ed acquistato dall’attrice, il Tribunale di Milano ha respinto (come risulta dal dispositivo della sentenza in data 12 febbraio 2003) le domande e posto a carico della s.p.a. Texel le spese di lite.

Il Tribunale ha in primo luogo esaminato, ritenendola fondata, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, osservando che a Bergamo ha sede la società venditrice, che il contratto fu concluso a Bergamo e che in quella stessa città fu eseguito il contratto.

Quindi il primo giudice, passando al merito, ha rilevato che agli atti del giudizio non risulta alcuna denuncia di vizi e difetti negli otto giorni successivi al protocollo di collaudo e che non vi è stata nessuna ammissione da parte della convenuta dell’esistenza dei vizi.

2. – Proposto appello da parte del Fallimento della società Texel, La Corte di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 1 marzo 2005, l’ha dichiarato inammissibile.

2.1. – La Corte territoriale ha rilevato che la sentenza di primo grado doveva essere impugnata, non con l’appello, ma con il regolamento di competenza: ciò in quanto il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Bergamo e il riferimento al merito costituisce, nella sentenza di primo grado, un argomento meramente ad abundantiam, "proprio perchè non soltanto esso è assorbito, ma è perfino esplicitamente negato dalla precedente statuizione sulla competenza, posto che quest’ultima esclude la sussistenza, in capo al Tribunale adito, del potere giurisdizionale di valutare un qualunque aspetto della controversia". 3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Fallimento della s.p.a. Texel ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 dicembre 2005, sulla base di tre motivi.

La s.p.a. Reggiani Macchine ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (falsa applicazione dell’art. 42 c.p.c.) il Fallimento ricorrente deduce che – poichè il dispositivo della sentenza del Tribunale è assolutamente privo di qualunque dichiarazione sia di incompetenza sia di indicazione del giudice ritenuto competente, mentre contiene una statuizione di rigetto, nel merito, della domanda proposta – la parte soccombente era abilitata a proporre impugnazione ordinaria, in alternativa all’istanza di regolamento di competenza. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la sentenza di primo grado ha esaminato la questione relativa alla decadenza e alla prescrizione non in modo meramente incidentale nè funzionale alla pronuncia sulla competenza;

e la statuizione di rigetto recata dal dispositivo, unita alla conclusiva affermazione, contenuta nella motivazione, secondo cui "le domande dell’attrice ex art. 2697 c.c., vanno respinte non avendo la stessa provato i propri assunti sia in ordine all’eccezione d’incompetenza del Tribunale adito, sia alla tempestiva denuncia dei vizi", induce a ritenere correttamente esperito il rimedio dell’appello.

Con il secondo mezzo (violazione o falsa applicazione dell’art. 43 c.p.c.) il ricorrente rileva che, poichè con l’atto di appello il Fallimento ha impugnato la sentenza di primo grado in ordine all’onere probatorio, alla competenza, alla decadenza, ed ha svolto tutte le domande di merito di primo grado, la Corte di Milano non poteva dichiarare inammissibile il gravame, ove si consideri che il regolamento necessario di competenza è previsto quale unico rimedio contro una sentenza che abbia pronunciato sulla competenza senza decidere il merito della causa e in nessun altro caso.

Il terzo motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) censura che la pronuncia di inammissibilità dell’appello sia stata adottata pur in mancanza, nel dispositivo della sentenza di primo grado, di alcuna dichiarazione di competenza del Tribunale di Bergamo.

2. – I motivi di ricorso – i quali possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione – sono infondati.

2.1. – Quando il giudice, con una sentenza non definitiva, si è limitato ad affermare la propria competenza senza pronunciare sulla fondatezza della domanda, ovvero quando, all’opposto, si è ritenuto incompetente e dunque ha definito il giudizio senza poter decidere il merito, in entrambi i casi, la pronuncia, dichiarativa o declinatoria della competenza, è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., che si configura, quindi, come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva su detta materia.

Il regolamento facoltativo di competenza – che concorre con l’impugnazione ordinaria quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito – si ha quando la sentenza "ha pronunciato sulla competenza insieme col merito" (art. 43 c.p.c., comma 1): il che avviene quando il giudice ha affermato la propria competenza, altrimenti non avrebbe potuto decidere il merito della causa, perchè la negazione della propria competenza implica, per ciò solo, lo spogliarsi della causa.

2.2. – Nella specie, la sentenza di primo grado – resa dal giudice ordinario aggregato del Tribunale di Milano – è caratterizzata, nella parte dei Motivi della decisione, dalla compresenza di ragioni attinenti alla incompetenza del giudice adito e alla infondatezza nel merito delle domande azionate in giudizio.

La sentenza contiene infatti la sottolineatura che "dalle risultanze processuali emerge che parte convenuta in merito all’eccezione di incompetenza del Tribunale adito ha provato i suoi assunti… ha provato per tabulas e per testi che il luogo dove era stata fatta la proposta e dove chi (parte convenuta) aveva fatto la proposta era venuto a conoscenza della accettazione da parte dell’attrice è la sede legale della stessa convenuta, cioè Bergamo… Parte convenuta ha provato anche che il luogo dell’esecuzione è ugualmente la sua sede legale di Bergamo, poichè la consegna della macchina fu eseguita tramite vettore e le spese di viaggio furono poste a carico dell’attrice".

Qui la sentenza non si arresta, come avrebbe dovuto, traendone le debite conclusioni sul piano del dispositivo, ma prosegue affrontando il merito della causa.

Premesso il contenuto dell’art. 1495 c.c., il Tribunale afferma che "nell’ipotesi di cui è causa dopo il secondo collaudo, in cui espressamente per iscritto vi è stata accettazione definitiva da parte dell’attrice della macchina acquistata, non vi è stata nessuna ammissione da parte della convenuta di riconoscimento di vizi, per cui si è verificata la decadenza dalla garanzia in capo allàattrice. Pertanto, essendo il compratore decaduto dalla garanzia, l’azione è prescritta non avendo, ex art. 1495 c.c., comma 3, il compratore denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta".

Nella parte finale dei Motivi della, decisione, il Tribunale sintetizza il percorso argomentativo del suo ragionamento affermando:

"ciò posto, le domande dell’attrice ex art. 2697 c.c., vanno respinte non avendo la stessa provato i suoi assunti sia in ordine all’eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sia alla tempestiva denuncia di vizi".

Nel dispositivo, infine, "Il Tribunale, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reiette cosi provvede: respinge le domande dell’attrice società Texel s.p.a. e pone a suo carico entrambe le spese delle consulenze tecniche d’ufficio e condanna parte attrice, la Texel s.p.a., a rifondere a parte convenuta, la Reggiani s.p.a., le spese processuali che liquida…". 2.3. – Il quesito che i motivi pongono attiene all’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza di primo grado allorchè con essa il giudice adito abbia non solo pronunciato sulla competenza, declinandola, ma anche affrontato il merito della causa, respingendo la domanda.

2.4. – A tal fine occorre premettere che, per compiere questa indagine, non ci si deve limitare a considerare il dispositivo della sentenza della cui impugnazione si tratta, ma si deve esaminare anche la motivazione, al fine di intendere, mediante la correlazione tra le due parti della sentenza stessa, quale sia il contenuto reale della decisione del giudice e gli effetti che ne conseguono nel rapporto controverso (Cass., Sez. 3^, 4 dicembre 1971, n. 3504; Cass., Sez. 3^, 26 novembre 1977, n. 5153; Cass., Sez. 3^, 17 dicembre 2004, n. 23491).

2.5. – La soluzione del quesito muove dalla considerazione che, negando la propria potestas iudicandi, il giudice si spoglia, per ciò solo, della causa, e non può passare all’esame delle questioni logicamente successive, che presuppongono che, per quel processo, egli sia titolare di una frazione di giurisdizione.

La declinatoria della competenza e la decisione sul merito della regiudicanda non possono stare tutte e due insieme. Alla dichiarazione di incompetenza non possono far seguito, nella sentenza dello stesso giudice, argomentazioni relative al fondo della controversia, proprio in ragione della natura della questione di rito decisa principali ter.

Ne deriva che:

– (a) se vi sono, le considerazioni di merito "si muovono… su un piano esclusivamente virtuale e non entrano nel circuito delle statuizioni propriamente giurisdizionali", per "l’assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria…, si è spogliato della potestas iudicandi in relazione alla fattispecie controversa" (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840);

– (b) poichè la statuizione di merito comunque emessa dal giudice in spregio della pronuncia di rito, o-perante come pregiudiziale impediente, è priva di alcuna efficacia vincolante, costituendo un mero obiter dxcfcum ed una porzione soltanto apparente della sentenza, le parti non solo non sono onerate dell’impugnazione di tale statuizione, ma sono rispetto a tale impugnazione totalmente carenti di interesse (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840, cit.; Cass., Sez. Ili, 5 luglio 2007, n. 15234);

– (c) anche se, in sede di impugnazione, venisse affermato che quel giudice era munito di competenza, non per questo sarebbe convalidata la sua pronuncia sul merito, proprio perchè emessa da un giudice che, dichiarandosi privo del potere di pronunciarsi su di esso, ha ammesso che l’esame della causa può proseguire solo dopo che si sia ovviato al difetto di competenza con la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, ossia con un atto che ha la funzione (sanante) di ricondurre il processo in quella sede nella quale sussiste la competenza.

2.6. – Se, pertanto, il giudice di primo grado, dopo avere riconosciuto, nella motivazione della sentenza, di essere privo del potere di pronunciarsi sulla domanda per incompetenza territoriale, abbia poi erroneamente, anzichè spogliarsi della causa, deciso il merito della stessa, respingendo, in dispositivo, la domanda, questa sentenza è, nondimeno, impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., posto che – essendo la motivazione sul fondo della controversia resa ad abundantiam da un giudice che ha esaurito la propria potestas ludicandi con l’emissione di una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sè – anche la statuizione di rigetto, contenuta nel dispositivo, è meramente apparente, e, come tale, non solo insuscettibile di passare in cosa giudicata, ma anche in concreto inidonea a incidere sulla individuazione del rimedio impugnatorio esperibile.

2.7. – A questo punto si pone un problema di effettività del mezzo di impugnazione, legato al termine entro il quale il regolamento necessario di competenza è promuovibile: problema che il Collegio ritiene di dovere affrontare, perchè l’indagine (anche) sotto questo profilo conferma l’esattezza del principio di diritto appena enunciato.

Ai sensi dell’art. 47 c.p.c., l’istanza di regolamento di competenza, cui è connaturata un’esigenza di particolare speditezza, si propone entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo (Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2004, n. 13289; Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2007, n. 11862).

E’ da ritenere che in tanto questa disciplina del termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza sia applicabile, in quanto il dispositivo trascritto nel biglietto di cancelleria rechi la statuizione sulla competenza.

La comunicazione di un dispositivo esclusivamente di merito – quale quello riportato nella sentenza del Tribunale oggetto della presente controversia -, causando incertezza sulla conoscenza del contenuto reale del provvedimento da parte del destinatario o del momento dell’avvenuta conoscenza, non mette la parte in condizione di effettuare una scelta consapevole sul se impugnare la sentenza con il rimedio speciale del regolamento nel volgere di un tempo così breve.

Ma la soluzione del problema non sta nel ritenere che, a fronte di una patologia processuale quale quella verificatasi nella specie, sia esperibile (anche) l’appello, pur essendo la sentenza impugnata, nella sostanza, una pronuncia declinatoria della competenza.

La soluzione risiede, piuttosto, nel considerare inidonea quella comunicazione a far decorrere il termine breve, e ciò a tutela dell’affidamento incolpevole della parte.

In conclusione, in tema di regolamento di competenza, ove la sentenza di incompetenza contenga un dispositivo di (solo) rigetto della domanda, l’istanza di regolamento necessario di competenza va proposta, non già nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo (essendo questo inidoneo a disvelare che una pronuncia sulla competenza sia stata emessa), ma nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (che costituisce un completo strumento di conoscenza, in quanto avente ad oggetto il provvedimento giudiziale nella sua integrale stesura: cfr. Cass., Sez. lav., 11 ottobre 1995, n. 10606), o, sempre di trenta giorni, decorrenti dalla proposizione di altra impugnazione (equivalendo questa alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta: cfr. Cass., Sez. Lav., 3 aprile 2001, n. 4918; Cass., Sez. 3^, 27 ottobre 2005, n. 20912;

Cass., Sez. 3^, 3 marzo 2009, n. 5053; Cass., Sez. 3^, 12 novembre 2010, n. 22957), ovvero, in mancanza, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., Sez. 1^, 8 settembre 2003, n. 13127).

3. – Il ricorso è rigettato.

La novità della questione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara, interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-06-2011, n. 22738 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione B.S. avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 9 marzo 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (asportazione della placca antitaccheggio) e con contestazione di recidiva reiterata. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti ex art. 62 c.p., nn. 4 e 6 e le aveva reputate equivalenti.

Deduce:

1) Il vizio di motivazione riguardo al denegato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle dette attenuanti;

2) la natura solo tentata del reato, atteso che la condotta del prevenuto era sempre stata monitorata dal personale e si era atteso il superamento della barriera delle casse solo per ragioni organizzative, non potendo esser vero che il passaggio della linea delle casse fu eseguito senza che alcuno si fosse accorto della sottrazione e che fosse stato, tale passaggio, segnalato dall’allarme acustico del materiale antitaccheggio: era stata infatti contestata all’imputato proprio la asportazione della placca antitaccheggio.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

In base alla costante giurisprudenza per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto. (V. Rv. 180654; mass. N. 172148; mass. n 173274; mass. n 172581).

Nella specie la valutazione della Corte non è mancante come sostenuto dalla difesa posto che i giudici del merito hanno evidenziato come il giudizio sulla capacità a delinquere del colpevole doveva essere effettuato in termini particolarmente negativi in ragione dei plurimi precedenti specifici che erano alla base anche della contestata e ritenuta recidiva reiterata.

Il fatto che tale rilievo abbia avuto un peso determinante anche ai fini della negazione delle attenuanti generiche non ostava alla valorizzazione del medesimo dato nella considerazione del bilanciamento delle circostanze che si basa, come detto, sui criteri dell’art. 133 c.p. nella specie osservati.

Quanto alla ulteriore doglianza è da evidenziare che la difesa sollecita una diversa qualificazione del fatto soltanto sulla base di una ricostruzione della vicenda diversa da quella accreditata dal giudice.

La difesa, cioè, introduce per la prima volta, a fondamento della tesi della mancata autonoma sottrazione del bene alla parte lesa, il tema del costante monitoraggio dell’imputato, ossia di una circostanza di fatto non apprezzabile in via diretta da questa Corte.

Infatti nella motivazione della Corte di merito tale monitoraggio è evocato in linea astratta, per evidenziarne, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, la irrilevanza in diritto, senza che però la materialità della evenienza risulti accertata o smentita.

Semmai, la allegazione dell’inseguimento del ricorrente fuori dal negozio, dopo che il sistema di allarme cominciò a suonare, sembrerebbe presupporre la esclusione della circostanza del precedente monitoraggio e, avverso tale affermazione giudice del merito, la parte ancora una volta, del tutto inammissibilmente, oppone la presunta rimozione della placca antitaccheggio, ossia una circostanza di fatto che non può essere qui apprezzata e che non si deduce affatto, in maniera automatica, dalla ritenuta circostanza aggravante dell’art. 625 c.p., comma 2: questa infatti è compatibile anche con uno "strappo" solo parziale del materiale antitaccheggio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22949

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Svolgimento del processo

F.A. e F.C. proponevano opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze professionali spettanti all’ing. D.L.R. per l’attività di consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’ambito del procedimento contenzioso n. 1252/2000 RG., promosso dai predetti ricorrenti nei confronti di C.N. e Co.Vi..

Con ordinanza del 26-10-2005 il giudice unico del Tribunale di Castrovillari rigettava l’opposizione.

Per la cassazione di tale ordinanza ricorrono F.A. e F.C., sulla base di cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, la violazione ed errata applicazione degli artt. 61, 62 e 64 c.p.c. e art. 52 disp. att. c.p.c.. Nel premettere che rientra nella competenza del giudice della liquidazione accertare se l’opera svolta dall’ausiliario del giudice sia rispondente ai quesiti postigli, sostengono che, nella specie, il C.T.U. non ha risposto al quesito formulato dal giudice, in quanto ha fatto riferimento a mappe catastali e non a titoli di proprietà, come richiestogli. Aggiungono che non risponde al vero l’affermazione del giudice a quo, secondo cui gli opponenti non hanno indicato in maniera specifica i profili di nullità dell’attività peritale e non hanno dedotto contestazioni puntuali in ordine alla difformità tra la relazione tecnica e il quesito posto dal giudice istruttore.

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte, al quale l’ordinanza impugnata ha prestato adesione, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, sono ammissibili solo le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso, mentre non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (Cass. Sez. 2, 7-2-2011 n. 3024; Sez. 2, 30-3-2006 n. 7499; Sez. 2, 13-6-1995 n. 6684).

Anche a voler accedere, peraltro, all’orientamento che ritiene ammissibile, nel giudizio di opposizione, il controllo circa la rispondenza dell’opera svolta dal consulente tecnico d’ufficio ai quesiti postigli (Cass. Sez. 2, 18-3-1992 n. 3342; Sez. 1, 4-5-1998 n. 4425), si osserva che, nel caso in esame, una simile verifica risulta di fatto effettuata. Il giudice dell’opposizione, infatti, pur avendo premesso che la valutazione di esaustività dell’attività peritale e di rispondenza della stessa al quesito formulato dal giudice istruttore rientra nell’esclusivo ambito cognitivo dello stesso giudice, ha dato atto che, nella specie, il C.T.U. si è attenuto al quesito postogli dal G.I., descrivendo lo stato dei luoghi ed accertando il confine tra i fondi delle parti in causa, sulla base dei titoli di proprietà e dei dati catastali.

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge.

Le ulteriori deduzioni svolte con il motivo in esame si sostanziano in vizi di motivazione non denunciabili in questa sede e sono, pertanto, inammissibili.

Giova rammentare, al riguardo, che nel sistema previsto dalla L. n. 319 del 1980, art. 11 il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al perito e al consulente tecnico si svolge secondo lo speciale procedimento previsto dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 e si conclude con un provvedimento avente natura di ordinanza, sottratta all’appello ed impugnabile soltanto con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

Come è noto, il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è limitato, nella disciplina previgente al D.Lgs. n. 40 del 2006, ai soli casi di violazione di legge, nozione alla quale è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, che si configura solo allorchè quest’ultima sia materialmente omessa, ovvero sì estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili.

Nel caso di specie, non è configurabile un vizio radicale di motivazione, avendo il giudice di merito sufficientemente illustrato le ragioni della sua decisione, dando atto che il consulente tecnico d’ufficio ha descritto lo stato dei luoghi e accertato il confine tra i fondi delle parti in causa, sulla base dei titoli di proprietà e dei dati catastali, così come richiesto nel quesito formulato dal giudice istruttore.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 61 c.p.c.. Sostengono che il giudice dell’opposizione non ha tenuto conto delle lagnanze mosse dagli opponenti all’udienza del 26-10-2005, con le quali si era fatto presente che il C.T.U., senza autorizzazione del G.I., aveva delegato tutte le attività d’indagine affidategli ad un collaboratore.

Il motivo è infondato, non potendo l’opponente, all’udienza camerale, ampliare il tema d’indagine sottoposto al giudice dell’opposizione, che rimane delimitato dall’atto di opposizione, e dovendo quindi il giudice adito circoscrivere il proprio esame alle censure tempestivamente dedotte con tale atto. Nessuna censura, pertanto, può essere mossa al provvedimento impugnato, per non aver tenuto conto delle doglianze sollevate solo in udienza dagli opponenti.

3) Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51, comma 1. Sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’opposizione, il C.T.U. ha fatto solo un frettoloso richiamo ai titoli di proprietà e non ha descritto i terreni per cui è causa, che la relazione tecnica difetta di completezza ed è pervenuta a conclusioni erronee.

Il motivo è inammissibile, proponendo censure che attengono alla valutazione in fatto delle risultanze della C.T.U., che possono farsi valere solo nel giudizio di merito.

4) Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, commi 1 e 2 per non avere il C.T.U. prodotto una compiuta documentazione delle spese sostenute.

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56 per non avere il giudice di merito escluso la liquidazione delle spese superflue, come quelle relative ai viaggi a Cosenza per il catasto e per l’archivio notarile.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una valutazione alternativa rispetto a quella compiuta dal giudice dell’opposizione, il quale, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha dato atto della congruità delle spese liquidate, dando atto che il giudice dell’esecuzione ha escluso dal rimborso le spese eccessive e superflue.

6) Con il sesto motivo, infine, i ricorrenti lamentano la violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in relazione alla liquidazione degli onorari e diritti di avvocato. Deducono che il giudice dell’opposizione ha liquidato, a titolo di onorari, una somma (Euro 200,00) pari quasi al massimo di cui alla voce 50 del paragr. 7 tabella A della tariffa forense, corrispondente al valore massimo di Euro 1.600,00, mentre il valore del presente procedimento è di Euro 1.159,00. Aggiungono che per diritti è stata liquidata la somma di Euro 300,00, molto al di là della voce 75 del capo 3 tabella B della tariffa forense, che per lo scaglione relativo a procedimenti di valore compreso tra Euro 500,01 ad Euro 1.600,00 prevede Euro 60,00 per diritti.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Nel liquidare a titolo di onorario in favore della parte vittoriosa la somma di Euro 200,00, il giudice dell’opposizione non ha superato il massimo previsto dalla tariffa prevista dal D.M. 8 aprile 2004 n. 127, vigente alla data della decisione, che alla voce 50 del paragr.

7 tabella A prevede, per le cause di valore compreso tra Euro 600,00 e 1.600,00, un onorario variabile tra Euro 85,00 e 215,00. In relazione a tale liquidazione, pertanto, non è configurabile alcuna violazione di legge, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la determinazione in concreto dell’onorario di avvocato in misura compresa tra il minimo e il massimo della tariffa.

Quanto ai diritti, si osserva che appare improprio il riferimento alla voce 75 del capo 3 tabella B della tariffa forense, relativa alla materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia di famiglia) o di competenza del giudice tutelare. Al contrario, vertendosi nell’ambito di un procedimento speciale regolato da apposita legge e in considerazione delle contestazioni insorte tra le parti, risulta più pertinente la voce 76 dello stesso capo, che prevede, per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali previsti dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, l’applicazione dei diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo 1 della stessa tabella.

Di conseguenza, non avendo i ricorrenti indicato le prestazioni rese dal difensore della controparte, astrattamente idonee a comportare una liquidazione dei diritti in misura più contenuta rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, questa Corte non è posta nelle condizioni di verificare l’eventuale violazione dei massimi previsti dalla tariffa professionale.

7) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Poichè gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 07-07-2011, n. 26656Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale D.P.S. è stato ritenuto responsabile della detenzione illecita di circa 530 gr. di cannabis indica nonchè di aver fatto resistenza agli agenti che procedevano al controllo e di evasione dagli arresti domiciliari e condannato, in continuazione con precedenti reati, ad un anno e due mesi di reclusione ed Euro 10000 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 337 cod. pen., al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e all’ art. 62 cod. pen.. Il ricorrente lamenta che il fatto di resistenza non sia stato più correttamente qualificato quale minaccia e dichiarato improcedibile per mancanza di querela;

che egli sia stato ritenuto responsabile di concorso nella detenzione dello stupefacente pur essendo stato pacificamente accertato che la responsabilità era solo del padre, S., che aveva gettato i sacchetti contenenti lo stupefacente nel tentativo di disfarsene e nella cui abitazione era stato rinvenuto altro materiale; secondo il ricorrente si è trascurata la differenza tra concorso nel reato e mera connivenza non punibile; che siano state negate le attenuanti generiche solo con generico riferimento alla sua personalità; che si siano violati i parametri ai fini dell’applicazione della continuazione con la sentenza di patteggiamento e non sia stata fornita su tutti tali profili, rappresentati con l’appello, una congrua motivazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per la assenza di specificità e manifesta infondatezza dei motivi proposti.

2. La Corte di appello ha puntualmente riferito il comportamento accertato dai Carabinieri che, avendo riscontrato un via vai di tossicodipendenti verso l’abitazione del D.P. S. e del di lui padre S., avevano eseguito un appostamento; avevano così potuto osservare l’arrivo di un’auto con a bordo due ragazzi; i due scendevano dall’auto, chiamavano l’attuale ricorrente " S." e con lui raggiungevano il cortile dello stabile ed armeggiavano vicino ad un secchio, poi allontanandosi; poco dopo uscivano dallo stabile il S. ed il padre, quest’ultimo con in mano dei sacchetti ed il secchio; gli agenti intervenivano e il padre S. gettava loro contro il secchio, dandosi alla fuga;

contemporaneamente S. li minacciava dicendo ripetutamente "vi scanno"; effettuata un perquisizione veniva rinvenuta altra cannabis nel magazzino dello stabile.

3. La Corte correttamente ha evidenziato la chiara evidenza probatoria di tali comportamenti, e di ciò non è lecito dubitare atteso che, per quanto riguarda la detenzione illecita di stupefacenti, l’attuale ricorrente non si è limitato ad accompagnare il padre ma ha assunto un ruolo attivo nella gestione dello stesso, come dimostra l’episodio nel quale i due ragazzi lo chiamano per nome; per quanto riguarda la resistenza, reato del quale è stato chiamato a rispondere in concorso con il padre S. che si scagliava materialmente contro gli agenti, egli ha chiaramente proferito le minacce sopra riportate, allo scopo di intimidire i Carabinieri e di opporsi così alla attività di controllo, contribuendo in tal modo alla realizzazione del reato; pacifica poi la sussistenza del reato di evasione atteso che si era allontanato dalla propria abitazione nonostante gli arresti domiciliari in corso.

3. Anche il giudizio negativo sulle attenuanti generiche è congruamente motivato con riferimento alla gravita del fatto e la considerazione che la condotta è stata posta in essere in costanza del regime cautelare, nonchè dei precedenti penali.

4. Da ultimo la censura attinente la continuazione è formulata in modo assolutamente generico, tanto da non rendere comprensibile quale sia il vizio di cui ci si lamenta.

5. Dalla dichiarazione di inammissibilità deriva l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

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