T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 1126 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. 20/2010, reso dal Giudice di Pace di Cosenza il 9.1.2010,, notificato il 22 gennaio 2010 e dichiarato esecutivo il 22 marzo 2010 e rinotificato il 6/4/2010, il giudice ingiungeva al Comune di Rende di pagare a favore della ricorrente la somma di Euro 2.879,20, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo, nonchè delle spese e competenze difensive, liquidate in complessive Euro 426,00, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge

Atteso che il Comune non provvedeva al pagamento la ricorrente inoltrava al Comune raccomandata contenente diffida e messa in mora ricevuta dal Comune in data 11 marzo 2011.

Deduce la ricorrente che il Comune di Rende non ha versato alcuna delle somme dovute, restando debitrice degli importi a cui è stata condannata.

Perdurando l’inadempienza della resistente è stato proposto l’odierno ricorso per l’esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 112 e ss del c.p.a., notificando il ricorso in data 31 marzo 2011 alla ricorrente.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

Il ricorso viene trattenuto in decisione nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2011.

Motivi della decisione

Il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 20/2010, reso dal Giudice di Pace di Cosenza il 9.1.2010, va, innanzitutto, dichiarato ammissibile, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale che assimila il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione nei termini, alla sentenza passata in giudicato, agli effetti del ricorso per l’ottemperanza (ex multis CdS, Sez. V, 16/2/2001, n. 807).

Preso atto che è incontestata l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata alle statuizioni del Giudice di Pace di Cosenza, il Collegio accoglie il ricorso e si fa carico di dettare le prescrizioni invocate dalla ricorrente al fine di assicurare l’esecuzione della suddetta pronuncia.

Dichiara, conseguentemente, l’obbligo del Comune di Rende, in persona del Sindaco in carica, di porre in essere tutti gli atti necessari per l’effettivo pagamento della somma dovuta, ivi compresi gli interessi maturati sul credito ingiunto e quelli maturandi fino all’effettivo soddisfo, nonché delle ulteriori voci di spesa, liquidate nel provvedimento monitorio della cui esecuzione si tratta, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura della società ricorrente, se precedente.

In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine di trenta giorni, previa sollecitazione di parte, a tanto provvederà il Commissario ad Acta, nominato nella persona del Dirigente dell’Ufficio Ragioneria della Prefettura di Cosenza o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, entro i successivi trenta giorni, a determinare le spettanze complessivamente dovute e ad emettere il relativo titolo di spesa a carico del bilancio del Comune di Cosenza.

In caso di intervento del Commissario ad acta il compenso per quest’ultimo, a carico del bilancio dell’amministrazione inottemperante, sarà liquidato con separata ordinanza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a) dichiara l’obbligo del Comune di Rende, in persona del Sindaco p.t., di provvedere, entro trenta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente e/o dalla comunicazione della presente sentenza, al pagamento del debito, oltre agli interessi maturati, sempre sulla somma indicata nel decreto ingiuntivo n. 20/2010, reso dal Giudice di Pace di Cosenza il 9.1.2010, nonché al pagamento delle spese legali liquidate nel suddetto decreto, oltre accessori di legge;

b) nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria della Prefettura di Cosenza, o altro funzionario delegato da quest’ultimo, affinché provveda a quanto previsto sub a) nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello indicato, ove il Comune non abbia provveduto.

Condanna il Comune di Rende alle spese del presente giudizio che liquida in 1.500 (millecinquecento) euro, più Iva e Cap, a vantaggio della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-09-2011, n. 7242 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’esito della disposta verificazione, da cui risulta che le condizioni del ricorrente, considerate le risultanze della visita specialistica, sono state riscontrate compatibili con l’idoneità;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da accogliere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio di parte vittoriosa possano liquidarsi in Euro 1500,00;

– che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio possa delegare il proprio Relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore; e che a tal fine la presente sentenza vada comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-01-2012, n. 865 Indennità di mensa

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Bologna accoglieva il gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta dalla SIRAM s.p.a. aveva dichiarato non assoggettabile a contribuzione previdenziale il corrispettivo per servizio di mensa erogato in favore dei dipendenti della società, nel periodo 1 gennaio 1994-31 agosto 1997, con conseguente nullità del verbale ispettivo.

2. La Corte territoriale riconosceva l’assoggettamento a contribuzione previdenziale degli importi in questione, ritenendo non provato, da parte della società, che la fornitura del servizio mensa costituisse una prestazione esorbitante il rapporto lavorativo stipulato con i dipendenti con connotazione di agevolazione a carattere assistenziale; non precisata, caso per caso, la causa giuridica della prestazione fornita, in base al rilievo che la società si era limitata a negare che i buoni pasto fossero sottoposti a contribuzione, anche prescindendo dal superamento del tetto, di cui al decreto ministeriale di riferimento, del quale aveva contestato, in via subordinata, i conteggi; la fornitura della ristorazione, ad opera di società terze convenzionate ed il servizio mensa presso i locali della società, si risolveva in una quantificazione pecuniaria, con connotati di prestazione corrispettiva dell’attività lavorativa in ambienti esterni, secondo gli impegni assunti con i sindacati. Infine, la corte di merito riteneva non provato l’ammontare effettivo dei costi della ristorazione al fine di verificare il mancato superamento del tetto ministeriale applicabile ratione temporis.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la SIRAM s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, illustrato con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

4. Con unico articolato motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 17, in relazione alla L. n. 153 del 1969, art. 12, e al D.M. 3 marzo 1994, nonchè omessa motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si duole che la corte di merito non abbia applicato il D.Lgs. n. 503, art. 17, che regola la materia ratione temporis, che le risultanze istruttorie hanno comprovato trattarsi, nella specie, di vero e proprio servizio mensa organizzato con modalità diverse dalle mense tradizionali, in ragione della peculiare attività della società e della propria organizzazione interna; assume la rilevanza, ai fini dell’esenzione dall’imposizione contributiva, che il buono pasto sia riferito alla generalità dei lavoratori ed erogato per esigenze connesse all’attività lavorativa;

deduce, infine, la violazione del D.M. attuativo. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

5. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

6. La cornice normativa in cui si inserisce, ratione temporis, la vicenda è costituita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3" che all’art. 17, con disposizione rubricata "Norme in materia di finanziamento" recita: "1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l’attività lavorativa, nonchè i relativi importi sostitutivi, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l’attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate". 7. Va detto che la potestà legislativa delegata è stata conferita al governo con legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421 recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" che, all’art. 3, comma 1, lett. aa), ha introdotto, fra l’altro, l’ampio criterio direttivo della revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni contributive.

8. In seguito, con L. 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", l’art. 11, comma 24 ha introdotto, al D.Lgs. n. 503 cit., art. 17, comma 1, un tetto all’esenzione contributiva per gli importi sostitutivi, demandando la predeterminazione ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Per l’attuazione della fonte normativa di rango primario, risultante dal decreto legislativo come modificato dalla L. n. 537 cit., è stato, pertanto, adottato il D.M. 3 marzo 1994 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (pubblicato in G.U. n. 66 del 21 marzo 1994), con disposizioni esplicative dell’esclusione, dalla base imponibile, del servizio di mensa e di vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi, delineando il "servizio mensa" fino a ricomprendervi anche quello fruito dal lavoratore attraverso mense aziendali del datore di lavoro o mense interaziendali.

10. Il decreto così recita: "E escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni: 1) il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro attraverso mense aziendali proprie o altrui o attraverso mense interaziendali; 2) il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi; 3) l’importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi entro un valore massimo di lire 2.000 a pasto; 4) il buono pasto per un valore massimo di lire 9.000 a pasto. Detti importi sono annualmente modificati in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati". 11. L’esenzione dall’imposizione contributiva, già tassativamente disciplinata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, è stata così raccordata ad una nozione più ampia e non tradizionale di servizio mensa, ai corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto, ai relativi importi sostitutivi entro determinati tetti (esenzione parziale), purchè alle condizioni della predisposizione da parte del datore di lavoro in favore della generalità dei lavoratori e per soddisfare esigenze connesse all’attività lavorativa.

12. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1994, i corrispettivi del servizio mensa sono totalmente esclusi dall’imponibile contributivo e, entro un valore predefinito, sono esclusi (parzialmente) gli importi sostitutivi, alle dette condizioni (predisposizione per la generalità dei lavoratori e per esigenze connesse all’attività lavorativa).

13. La Corte territoriale, anzichè inserire la vicenda nell’alveo normativo tracciato, ha raccordato l’esclusione dalla base imponibile alla mera connotazione del carattere agevolativo e assistenziale, connotazione ritenuta non provata, nella specie, dal datore di lavoro.

14. Tale opzione interpretativa, se pur coerente con gli insegnamenti di questa Corte in tema di esclusione dalla base imponibile contributiva del valore dei pasti di cui il lavoratore può fruire mediante buoni pasto (exmultis, Cass. 11212/2003; Cass. 14047/2005), non si attaglia al caso di specie.

15. La peculiarità del vicenda, che la distingue da precedenti fattispecie all’esame di questa Corte, concerne le modalità di erogazione e fruizione del servizio mensa da parte dei dipendenti della Siram, società la cui attività viene svolta su tutto il territorio nazionale: la società ha concluso apposito contratto di ristorazione con un gestore di mense aziendali già operante presso i clienti della società ai quali i dipendenti della società medesima erano assegnati; utilizzando i tagliandi all’uopo emessi dal datore di lavoro ed intestati alla società di ristorazione, i dipendenti, apponendovi nominativo, firma ed ora di fruizione del pasto, si avvalevano del servizio mensa così apprestato, con menu a prezzo prefissato.

16. Il predetto tagliando (o documento di legittimazione o credenziale nominativa identificativa o buono mensa), utilizzabile dal dipendente al mero fine per il quale è stato predisposto (la fruizione del pasto nelle mense gestite dalla Camst, in orari prestabiliti, in giornate lavorative e sul luogo di lavoro), non reca seco l’espressa indicazione di un valore monetario e non è, pertanto, in alcun modo negoziabile per la consumazione dei pasti presso pubblici esercizi, nè spendibile, ad altri fini, presso pubblici esercizi, e ancor meno cedibile, trasferibile, convertibile o cumulabile.

17. All’evidenza la distinzione dal buono pasto del predetto buono di cui i dipendenti della società dovevano dotarsi non è soltanto nominativa ma di sostanza, giacchè il tagliando de quo costituisce l’esclusivo e mero titolo di legittimazione per fruire del servizio predisposto dal datore di lavoro con modalità diverse dalle mense tradizionali nella sede aziendale.

18. Se, quindi, di servizio mensa si tratta, nell’accezione non tradizionale perchè concretamente istituito dal datore di lavoro con le peculiari modalità sin qui richiamate, trova applicazione, per il predetto servizio e per le modalità di fruizione da parte dei dipendenti (attraverso i tagliandi), la regola della non imponibilità contributiva disciplinata dal menzionato D.Lgs. n. 503 cit., art. 17, e dalle successive disposizioni di attuazione.

19. La decisione della Corte territoriale non si è, pertanto, informata alle predette disposizioni che regolamentano la materia e va, pertanto, cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta dalla Siram s.p.a. per l’accertamento negativo del debito contributivo contestato dall’INPS con verbale di accertamento del 3 ottobre 1997. 20. La novità del thema decidendum giustifica la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta dalla società.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2862

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione, con separati ricorsi, degli avvisi di accertamento di maggiori importi pretesi nei confronti della società contribuente dall’Ascit, concessionaria per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il comune di Capannori, a titolo di Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) per gli anni dal 2001 al 2005, dovuti per affermate maggiori superfici non dichiarate. La società contribuente che svolge una attività di officina meccanica generica presentava istanza di accertamento con adesione prevista dal regolamento comunale (senza che tuttavia si perfezionasse l’accordo) e opponeva, rispetto agli avvisi notificati, carenza di motivazione, difetti formali, produzione di rifiuti speciali ed errata individuazione delle superfici tassabili. Il Comune eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Commissione adita, riuniti i ricorsi li rigettava per tardività della relativa proposizione, in quanto eccedente il termine di legge, la cui decorrenza, sospesa per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, doveva intendersi ripresa a seguito del mancato accordo. La decisione era confermata, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l’Ascit con controricorso, illustrato anche con memoria. Il Comune non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito delle disposizioni di cui all’art. 7 del Regolamento del Comune di Capannori, ritenendo che il termine di sospensione per giorni novanta, conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, sarebbe interrotto dal mancato raggiungimento dell’accordo, con la ripresa della decorrenza del termine ordinano di sessanta giorni per l’impugnazione dell’atto impositivo. Ad avviso della società contribuente il regolamento comunale avrebbe innestato sulla previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, un sub-procedimento, prevedendo un ulteriore termine di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza perchè il Comune determini se ricevere o respingere l’istanza, con l’effetto dell’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni per il caso di rigetto (e ad avviso del contribuente solo per questo caso). Nella fattispecie tale sub-procedimento era inapplicabile.

Il motivo, che ha valore assorbente, è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.

Il regolamento del Comune di Capannori per l’applicazione dell’accertamento con adesione alla Tariffa di Igiene Ambientale prevede all’art. 7 che "l’utente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui all’art. 6, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione" (comma 1), e "la presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l’impugnazione sia quelli per il pagamento della tariffa" (comma 2).

Lo stesso articolo prevede poi che "se il soggetto gestore non intende o non può applicare l’istituto ne da formale comunicazione al utente, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, specificandone i motivi. Dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e per il pagamento della tariffa" (comma 6).

Preso atto che non è contestato il fatto della mancata comunicazione da parte del soggetto gestore, nei termini di cui sopra, della propria volontà di non applicare l’istituto dell’accertamento con adesione o di non poterlo applicare, la soluzione della questione deve tener conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 140 del 2011 con riferimento al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, che prevede la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni, qualora (in materia di accertamento ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA) il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione, che si intende rinunciata in caso di impugnazione dell’atto impositivo.

Analoga disposizione, relativamente alle altre imposte indirette è prevista dall’art. 12 del medesimo decreto.

Orbene, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla eventuale incostituzionalità della richiamata norma nella parte in cui non prevede che il mancato raggiungimento dell’accordo abbia effetto interruttivo della sospensione del termine di impugnazione concesso in conseguenza della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, ha osservato quanto segue:

"- che non appare irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo a consentire un proficuo esercizio del contraddicono in sede di adesione (come si esprime la risoluzione ministeriale 11 novembre 1999, n. 159/E), durante il cui decorso il contribuente e l’ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative;

– che non sembra irragionevole neppure che la disposizione denunciata preveda che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso avverso l’atto di accertamento ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all’istanza di accertamento con adesione (ultimo periodo del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3) – oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza;

– che, in particolare, la redazione del menzionato verbale – dal quale risulta che le parti concordano nel concludere con esito negativo il presente procedimento – si risolve in una mera presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo tra il contribuente e l’ufficio tributario e, pertanto, non può nè equipararsi all’impugnativa dell’atto di accertamento, nè assumere il significato di una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione; che, di conseguenza, la mera constatazione, in un atto atipico, che in una certa data non sia stato ancora raggiunto l’accordo, da un lato, non impedisce che esso possa essere successivamente raggiunto prima dell’instaurazione del contenzioso e, dall’altro, non esprime l’univoca volontà del contribuente di escludere, anche per il futuro, la composizione amministrativa della controversia;

– che la suddetta constatazione del mancato accordo tra le parti non integra, pertanto, una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sia essa manifestata con dichiarazione espressa o mediante proposizione del ricorso; che, in conclusione, l’evidenziata eterogeneità delle situazioni poste a raffronto e la rilevata ratio, propria dell’istituto dell’accertamento con adesione, di prevenire il contenzioso rendono non irragionevole una disciplina che attribuisce alla sola impugnazione e all’anzidetta rinuncia l’effetto di far cessare la sospensione dei termini per ricorrere previsto dalla legge in caso di presentazione dell’istanza di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2".

Questa così precisa pronuncia del giudice delle leggi impone una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del regolamento comunale in esame, nel senso che al verbale di constatazione del mancato accordo non possa darsi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Sicchè, nell’ipotesi che non vi sia stata la comunicazione di cui al comma 6, dell’art. 7 del richiamato regolamento nei termini ivi previsti, ma sia intervenuto solo, nel corso del procedimento di definizione, un verbale di constatazione di mancato accordo, il ricorso del contribuente potrà dichiararsi tardivo solo se la notifica sarà stata eseguita oltre i 150 giorni (90 + 60) dalla notifica dell’atto impositivo. Nel caso di specie la notifica del ricorso è stata eseguita nel predetto termine.

Deve essere, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Toscana, per l’esame del merito. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.