T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 926 Indennità di fine rapporto o servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che la ricorrente, ex dipendente del consorzio degli istituti autonomi case popolari del Lazio transitata alle dipendenze del comune di Formia, chiede la condanna di quest’ultimo al pagamento dell’indennità di fine rapporto corrispondente al periodo di servizio prestato presso il consorzio;

Premesso che il ricorso è stato notificato al comune di Formia in data 7 agosto 2001 e depositato in segreteria in data 23 agosto 2011;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per decadenza in quanto, venendo in rilievo una controversia in materia di rapporto di lavoro di personale contrattualizzato relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998, la domanda avrebbe dovuto esser proposta al più tardi entro il 15 settembre 2000, come stabilito dall’articolo 45, comma 17, del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 e dall’articolo 69, comma 7, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 04-11-2011, n. 40005

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 25.1.2010 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, condannava B.F.G., previa concessione delle circostanze attenuanti generi che, alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 52 del 2006, art. 256 c.p.p., comma 2, e comma 1, lett. b) "perchè, quale amministratore unico della ditta "Bruno s.p.a." con sede in (OMISSIS), depositava in modo incontrollato dei rifiuti pericolosi (codice CER 17); in particolare depositava sul terreno di sua proprietà, sito in (OMISSIS), un ingente quantitativo di rifiuti misti derivanti dalla sua attività di demolizione e costruzione, provenienti dal cantiere stradale allestito dalla ditta "Bruno spa" nel Comune di (OMISSIS)".

Premetteva il Tribunale che dall’istruttoria dibattimentale era pacificamente emerso che: a) il carico trasportato era costituito da materiale di scavo derivante da intervento di manutenzione sulla rete idrica; b) in relazione al tipo di attività effettuata, costituita da interventi di urgenza, la ditta Bruno era autorizzata alla raccolta del materiale anche in ore notturne e nei giorni festivi quando la discarica autorizzata è chiusa; c) la società era autorizzata ad effettuare alle condizioni previste dal cit. D.Lgs., art. 230 il deposito temporaneo nell’area di proprietà in via (OMISSIS), da trasportare poi presso la discarica.

Tanto premesso e ritenuto che si trattava di rifiuti non pericolosi (riqualificando così l’originaria imputazione), assumeva il Tribunale che non si fosse verificata la condizione, invocata dalla difesa, del deposito temporaneo autorizzato dalla citata Legge, art. 230. (norma che costituisce eccezione alla regola secondo cui il deposito temporaneo va effettuato solo sul luogo di produzione dei rifiuti).

Era emerso infatti che la condotta del gestore era rivolta a disfarsi dei rifiuti, circostanza resa impossibile dalla chiusura della discarica nè era stato provato che i rifiuti fossero riutilizzabili (tale destinazione era anzi esclusa dal formulario del 7.1.2008 acquisito agli atti). Inoltre l’istruttoria aveva escluso la ricorrenza dell’ulteriore condizione richiesta dall’art. 230 in ordine alla effettuazione della valutazione tecnica da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e della conservazione della documentazione tecnica di tale valutazione per cinque anni.

2) Proponeva appello B.F.G., a mezzo del difensore, denunciando la illogicità della motivazione, bagli atti risultava pacificamente che i rifiuti, contrariamente a quanto indicato nella contestazione, non erano stati depositati presso la sede di via (OMISSIS), in quanto al momento del sequestro si trovavano ancora sul cassone del camion. Inoltre, la Ditta Bruno spa era regolarmente autorizzata al trasporto di rifiuti non pericolosi presenti sul camion (come del resto riconosciuto dalla stessa sentenza) per cui la condotta non avrebbe potuto mai essere sanzionata ai sensi del D.L. n. 256 del 2006, art. 256, comma 1.

Il B. quindi era stato ritenuto responsabile di una condotta (deposito di rifiuti in maniera incontrollata) smentita palesemente dalle risultanze processuali. Trattandosi di contravvenzione non era neppure ipotizzarle il tentativo.

In ogni caso si sarebbe dovuto ritenere applicabile il D.Lgs., art. 230.

La sentenza impugnata riconosceva implicitamente, sulla base della documentazione prodotta, che la ditta Bruno svolgeva attività rientrante tra quelle disciplinate dalla predetta norma; escludeva però l’applicabilità della norma attraverso un vero e proprio processo alle intenzioni. Non vi era stata, infatti, l’annotazione nel registro di carico e scarico per il semplice fatto che il deposito non era ancora avvenuto; nè vi era la documentazione relativa alla valutazione tecnica, che poteva comunque avvenire entro i sessanta giorni successivi alla data del 7.1.2008, indicata nel capo di imputazione.

Essendo la sentenza non appellabile, gli atti venivano rimessi a questa Corte.

Con memoria in data 4.2.2011 il difensore del B. ribadisce che la sentenza impugnata è manifestamente illogica e contraddittoria (vizio questo denunciabile in cassazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). E’ stata affermata, invero, la responsabilità dell’imputato per deposto di rifiuti mai avvenuto, risultando dalla stessa sentenza che il sequestro intervenne durante la fase del trasporto.

In ogni caso trova applicazione il cit. D.Lgs., art. 230, non potendo il B. annotare uno sversamento che non si era mai realizzato. La sentenza impugnata, quindi, da un lato, si fonda sull’errata applicazione dell’art. 230, laddove ritiene che la documentazione di supporto alla valutazione tecnica debba essere formata immediatamente (la norma prevede 60 giorni) e dall’altro ripropone lo stesso errore logico già evidenziato (il B. non aveva potuto fornire gli elementi documentali richiesti dal primo giudice, non essendovi ancora stato lo sversamento, sul sito, dei rifiuti, stante l’avvenuto sequestro).

3) Il ricorso è fondato.

3.1) Va premesso che l’impugnazione è ammissibile. Pur essendo stato proposto appello, vengono indiscutibilmente denunciati vizi della sentenza riconducibili alla previsione dell’art. 606 c.p.p. sia sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che della violazione di legge.

3.1.1) Al B. risulta contestato di aver depositato rifiuti pericolosi (il Tribunale ha riqualificato sotto tale profilo l’originaria imputazione ritenendo che si trattasse di rifiuti non pericolosi) in modo incontrollato "sul terreno di sua proprietà sito in (OMISSIS)".

E1 stato, però, pacificamente accertato, e tanto da atto la stessa sentenza che riporta la testimonianza del teste P., che "nel corso di un normale controllo stradale, veniva fermato e sottoposto a controllo un autocarro marca Iveco targato (OMISSIS) di proprietà della Bruno S.p.A. Condotto da E.F. (cfr. verbale sequestro in atti) che trasportava materiale di vario genere.

Il conducente riferiva che il materiale era proveniente dal cantiere stradale di (OMISSIS) e doveva essere scaricato nel cantiere di via (OMISSIS)" (pagi sent.).

Il materiale trasportato non è stato, quindi, mai depositato in modo incontrollato nel terreno di (OMISSIS). E’ allora, manifestamente, illogica e contraddittoria la sentenza quando afferma la penale responsabilità dell’imputato per un deposito incontrollato mai avvenuto.

A parte ogni questione in tema di contestazione, non poteva neppure essere ritenuta l’ipotesi del trasporto illecito di rifiuti, avendo il medesimo Tribunale riconosciuto, sulla base della documentazione prodotta, che la ditta Bruno, in relazione all’attività svolta, era autorizzata al trasporto dei rifiuti non pericolosi anche nelle ore notturne e nei giorni festivi e ad effettuare un deposito temporaneo degli stessi alle condizioni dell’art. 230 cit. (cfr.pag.4 sent.).

Infine, neanche era possibile ipotizzare il tentativo, trattandosi di reato contravvenzionale.

3.1.2) Rimanendo assorbita ogni ulteriore doglianza, la sentenza impugnata va annullata senza necessità di rinvio, risultando dagli atti l’insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43018

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Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Mussomeli condannava P.G. alla pena ritenuta di giustizia – oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili – per il reato di lesioni personali colpose addebitato all’imputato con la seguente contestazione:

"perchè con colpa consistita nell’omessa doverosa custodia di animali, aveva cagionato a L.M.A. lesioni personali;

in particolare, omettendo di apporre la prevista museruola, il cane di sua proprietà aveva addentato L.M.A. causandogli lesioni personali consistite in "ferita lacero contusa all’avambraccio destro", giudicate guaribili in gg. Dodici".

Proponeva appello l’imputato lamentando la nullità dell’assunzione della testimonianza della persona offesa L.M.A., sulla cui ammissione non vi era stata pronuncia; sosteneva altresì che, valutando coerenti le dichiarazioni accusatorie rese dalle persona offesa, il Giudice di prime cure non aveva in alcun modo tenuto conto dell’interesse personale della persona offesa.

Il Tribunale di Caltanissetta confermava l’impugnata decisione e, in risposta alle deduzioni dell’appellante, osservava quanto segue: a) secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2424 del 06/11/2009) l’assunzione di una prova testimoniale disposta dal giudice "ex officio" in un momento diverso dal termine dell’acquisizione delle prove indicato dall’art. 507 c.p.p. costituisce una mera irregolarità e non comporta alcuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità, in difetto di un’espressa previsione normativa; tanto più che nessun rilievo in ordine a tale assunzione era stato mosso dal difensore dell’imputato all’udienza del 28 settembre 2008, nella quale era stata sentita la persona offesa dal reato L.M.A.; b) quanto alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, esse apparivano dettagliate e coerenti, così da non palesare alcuna contraddizione o incoerenza tale da indurre a dubitare della sua attendibilità complessiva: dette dichiarazioni non apparivano alterate da sentimenti di astio nei confronti dell’imputato nè il cattivo ricordo in ordine ad alcuni particolari sullo stato dei luoghi può inficiare la complessiva credibilità del L.M.A.; peraltro, le dichiarazioni della persona offesa risultavano corroborate da tutti gli ulteriori elementi istruttori ed in particolare dalle dichiarazioni della madre del minore che aveva prestato soccorso al figlio subito dopo l’accaduto nonchè dai certificati medici prodotti dal P.M.; c) quanto all’elemento soggettivo del reato, la colpa, lungi dall’essere presunta, era desumibile – nella fattispecie – dalla catena di una lunghezza non adeguata al contenimento del cane all’interno della proprietà privata, dal mancato controllo della costante chiusura del cancello e dalla mancata utilizzazione di museruola, a nulla valendo l’assenza del proprietario dai luoghi per ragioni di lavoro: anzi, proprio in ragione dell’assenza, l’imputato avrebbe dovuto predisporre le misure più idonee ad impedire gli eventi del tipo di quelli poi realizzatisi. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con formulazioni che sostanzialmente ripropongono le tesi difensive già sottoposte ai giudici del merito: avrebbe errato il giudice di seconda istanza – a fronte dell’eccezione procedurale sollevata dalla difesa con i motivi di appello – nel ritenere rituale ed utilizzabile la testimonianza del minore, ed avrebbe altresì errato nel valutare come credibili le dichiarazioni da questi rese, posto che altre testi avevano riferito sull’idoneità delle cautele adottate per evitare che il cane potesse uscire dal suo recinto; si sostiene ancora con il ricorso che il cane era stato lasciato in custodia alla moglie dell’imputato, per cui al più l’accaduto avrebbe dovuto essere addebitato alla medesima.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Per quel che riguarda il primo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare, a dimostrazione dell’infondatezza dello stesso, il principio condivisibilmente enunciato da questa Corte secondo cui la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela a norma dell’art. 120 c.p., deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, interesse la cui lesione, o esposizione a pericolo, costituisce l’essenza dell’illecito: "In tema di titolarità del diritto di querela, e dunque di individuazione della persona offesa, cui tale diritto compete, deve intendersi tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto.

Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto, con riferimento ad una ipotesi di appropriazione indebita di gioielli da parte di un rappresentante, che persona offesa fosse, non solo la società proprietaria dei preziosi, ma anche il "procacciatore di affari" per conto della predetta società, legittimo possessore dei beni consegnati al rappresentante, e tenuto al risarcimento nei confronti del proprietario)" in termini, "ex plurimis", Sez. 2, n. 2869 del 27/01/1999 Ud. – dep. 02/03/1999 – Rv.

212766 Imp. Brogi R.. Nel caso di specie, la persona offesa dal reato era di certo il minore L.M.A.: questi era colui il quale aveva subito materialmente la lesione, ed era, dunque, al contempo, anche il soggetto al quale il reato aveva recato danno, ex art. 74 c.p.p., come tale legittimato all’azione civile in base allo stesso art. 74 c.p.p.; azione civile esercitata, per effetto dell’incapacità processuale del medesimo minore L.M. A., dalle persone cui spettava la rappresentanza, ossia i genitori del medesimo minore, ex art. 90 c.p.p., comma 2.

Dunque, è priva di fondamento la tesi del ricorrente secondo cui il minore L.M. non rivestirebbe in questo procedimento la figura di parte offesa; i genitori del minore, costituitisi parte civile in rappresentanza del minore medesimo, sono stati ascoltati come tali ex art. 208 c.p.p.. Opportunamente il Tribunale ha ricordato l’ambito dei poteri di ufficio del giudice di primo grado al di là della formale evocazione dell’art. 507 c.p.p.; poteri di ufficio che sono stati all’evidenza esercitati dal Giudice di pace, come risulta chiaramente dalla lettura del dispositivo dell’ordinanza assunta dal giudice di pace il 2 marzo 2009 ove è detto che il medesimo Giudice di pace "… dispone di ufficio la citazione della parte offesa L. M.A.". Sul punto, la doglianza del ricorrente si risolve in una sorta di censura relativa alla mancata indicazione della persona offesa minorenne in qualità di testimone nell’atto di citazione a giudizio; orbene, a tutto voler concedere, basta osservare che in tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l’obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d’ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 c.p.p., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato. Pertanto, a differenza di quanto osservato dal ricorrente, il giudice ha, semmai, l’obbligo di fornire specifica motivazione in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all’art. 507 succitato, e non in ordine al suo esercizio; e l’assenza di una adeguata motivazione, relativamente al mancato esercizio dei poteri di ufficio ex art. 507 c.p.p. – censurabile in sede di legittimità – determina, secondo il condivisibile e più recente indirizzo interpretativo di questa Corte, una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza: "In tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l’obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d’ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 c.p.p., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato; pertanto, il giudice ha l’obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all’art. 507 succitato, e l’assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza". (in termini, Sez. 5, n. 38674 del 11/10/2005 Ud. – dep. 21/10/2005 – Rv. 232554, P.G. in proc. Tiranti; nello stesso senso, Sez. 5, n. 36642 del 20/09/2005 Ud. – dep. 11/10/2005 – Rv.

232377, P.M. in proc. Di Carlantonio). Indirizzo interpretativo che ha poi ricevuto autorevole avallo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 41281/06 con la quale è stato affermato il principio di diritto così massimato: "Il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (La Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell’art. 111 Cost., ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l’esercizio di tale potere sono l’assoluta necessità dell’iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell’ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell’art. 495 c.p.p., comma 2)" Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006 Ud. – dep. 18/12/2006 – Rv. 234907, P.M. in proc. Greco. Per quel che concerne il secondo motivo di ricorso, trattasi all’evidenza di denuncia in fatto – in ordine alla ricostruzione della fattispecie – che si risolve sostanzialmente in una generica evocazione di fonti di prova. Ma vi è di più. La prospettazione difensiva si appalesa invero anche giuridicamente inconsistente se raffrontata con quanto precisato da questa stessa Quarta Sezione in tema di lesioni provocate da animali e di responsabilità del soggetto tenuto alla custodia, oltre che di individuazione dei contenuti della colpa, rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale: "In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l’animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la responsabilità dell’imputato che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l’animale era facilmente scappato per un’apertura nella recinzione, ed aveva provocato un sinistro stradale)" Sez. 4, n. 47141 del 09/10/2007 Ud. (dep. 20/12/2007) Rv. 238351, imp. lacovella.

Come precisato da questa Corte, in tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’art. 672 c.p., relaziona l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico (così, Sez. 4, n. 599 del 16/12/1998 Ud. – dep. 18/01/1999 – Rv. 212404, Imp. La Rosa V.). Peraltro è stato altresì puntualizzato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 7032 del 12/05/1999 Ud. – dep. 03/06/1999 – Rv. 213822 Imp. Mariani) che "in tema di omessa custodia di animali, tra i destinatali del precetto di cui all’art. 672 c.p., è innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario dell’animale pericoloso, il quale non è esonerato da responsabilità in caso di provvisoria assenza, che non implica di per sè nè che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri nè che questi, assunta tale relazione di fatto con l’animale, a tanto fosse idoneo e capace". Posto che tra i destinatari del precetto di cui all’art. 672 c.p., come detto, vi è innanzitutto, di sicuro, ancorchè non in via esclusiva, il proprietario dell’animale pericoloso, deve riconoscersi in capo allo stesso l’obbligo di adottare le "debite cautele" di cui all’art. 672 c.p., quanto alla sua custodia; da tale specifico obbligo il proprietario, poi, è esonerato, ove sia cessato, anche temporalmente, il rapporto di detenzione con l’animale, trasferendosi quell’obbligo in capo al nuovo, e provvisorio, detentore, idoneo a provvedere al riguardo, secondo modalità non previamente, concordate: ma si è del tutto al di fuori del caso di specie, laddove non può certo addursi – con la prospettazione del ricorrente, in ordine a chi avesse in quel momento la custodia dell’animale, se il ricorrente o la madre – che il rapporto di detenzione del medesimo ricorrente con l’animale si fosse interrotto.

Piuttosto – poichè tutto lascia intendere, nel caso di specie, che le modalità di custodia dell’animale fossero del tutto conosciute, comuni, concordate tra il ricorrente e la madre di costui, ma concretamente inidonee – potrebbero ipotizzarsi solo profili di concorsuale responsabilità tra P. e la madre di costui: il che non rileva in questa sede di legittimità.

Dunque, non ha pregio la deduzione difensiva secondo cui quel giorno il ricorrente si trovava altrove, senza peraltro nemmeno specificare (nè tantomeno comprovare) in che termini e secondo quali modalità il ricorrente avesse provveduto per il provvisorio affidamento ad altri, in sua assenza, dell’animale; è sufficiente osservare al riguardo che la provvisoria assenza del proprietario non implica, di per sè, nè che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri (potrebbe, invero, aver affidato solo il governo dell’animale); nè che costoro, assunta tale relazione di fatto con l’animale, a tanto fossero idonei e capaci. Del tutto generica al riguardo è l’allegazione del ricorrente.

Per altro verso, poi, la sentenza impugnata pure ha dato atto che l’animale ebbe comunque a superare le protezioni stabilite, evidentemente di fatto inidonee a contenere lo stesso in situazione tale da impedire che arrecasse danno ad altri, come poi è avvenuto.

E se tali erano le pregresse, predisposte, normali e usuali modalità di detenzione dell’animale, è evidente che anche il mancato approntamento di ostacoli congrui, recintivi da parte dell’imputato, sia che egli fosse in casa sia che ne fosse assente, milita nel senso di ritenere la sua penale responsabilità al riguardo.

Sul punto, conclusivamente, non hanno pregio le prospettazioni del ricorrente in punto di idoneità in astratto delle cautele adoperate se poi in concreto tali cautele non si rivelarono adeguate.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2012, n. 11157 Dichiarazione di adottabilità

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11.1.2010 il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilita di D.D.F.A. e D.D.M., dei quali aveva apprezzato lo stato di abbandono, sospendendo D.D.A. e M.V. dalla potestà genitoriale sui predetti.
Il successivo giudizio di impugnazione promosso dai genitori, al quale veniva riunito il procedimento instaurato dalla nonna materna dei minori Ma.Gi. e dal coniuge di questa A. C., si definiva poi con la conferma della sentenza di primo grado.
Ed infatti la Corte di Appello di Palermo, Sezione Minorenni, sui diversi profili di censura prospettati in particolare rilevava:
l’insussistenza della pretesa contraddizione tra l’archiviazione del procedimento finalizzato alla decadenza dalla potestà genitoriale e la pendenza di quello instaurato ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono dei minori, essendo diversi i relativi presupposti; l’effettività dello stato di abbandono, quale risultante dagli accertamenti compiuti; l’inadeguatezza della M., del D.D. e della Ma. ai fini dell’educazione e del sostentamento dei minori; l’inidoneità della ritrovata armonia coniugale e del sincero affetto nutrito per i figli a consentire la formulazione di una prognosi favorevole in ordine al corretto svolgimento dei compiti connessi all’esercizio della potestà genitoriale.
Avverso la decisione D.D.A. e M.V. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui non ha resistito con controricorso il curatore speciale dei minori, che si è limitato a depositare atto di costituzione ai fine della partecipazione alla discussione orale.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.5.2012.

Motivi della decisione

Con i sette motivi di impugnazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente sotto i seguenti profili: 1) i minori non si sarebbero trovati in stato di abbandono; 2) i limiti riscontrati nell’esercizio della potestà in questione sarebbero stati determinati dalla precoce collocazione dei minori presso istituti di accoglienza e dal loro forzato allontanamento dalla famiglia; 3) non sarebbero stati adeguatamente considerati la ritrovata armonia familiare, il lavoro svolto dal padre, il conseguimento del titolo di assistente per l’infanzia da parte della madre; 4) la Corte territoriale si sarebbe limitata "ad enunciare meri principi in maniera generica e non idonei al caso di specie".
Osserva il Collegio che le censure sono fondate nei limiti e nei termini appresso indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, la situazione di abbandono che costituisce il presupposto per la dichiarazione di adottabilità dei minori è configurabile, oltre che nei casi in cui la detta situazione si sia manifestata nella sua oggettività, quando si riscontri un non transitorio difetto di quell’assistenza morale e materiale necessaria per assicurare il loro normale sviluppo psico-fisico (C. 11/1838). Il riconosciuto diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia (L. n. 187 del 1983, art. 1, come successivamente modificato da L. n. 149 del 2001) comporta poi che l’accertamento dello stato di abbandono debba essere effettuato con particolare rigore, e segnatamente con valutazione non limitata all’apprezzamento della inidoneità dei genitori, ma piuttosto estesa agli effetti pregiudizievoli che da tale inidoneità siano discesi o possano discendere per i minori (C. 11/1837, C. 06/15011).
Orbene, ciò premesso, è agevole rilevare come la motivazione dell’impugnata decisione adottata dalla Corte di Appello non sia in sintonia con i prìncipi sopra delineati.
Ed infatti la conferma della sentenza di primo grado (che come detto aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori) era stata basata, per la parte di interesse, esclusivamente sul giudizio negativo espresso in ordine alla personalità dei due genitori; per la M., in quanto avrebbe avuto "un’indole passiva ed una personalità estremamente debole" (p. 4), per D.D., poichè avrebbe "dimostrato una capacità cognitiva povera, accompagnata da una assenza di fiducia nella possibilità di ricevere aiuto dagli altri" (p. 5).
Si tratta dunque di giudizio calibrato soltanto sui connotati (non positivi) della personalità dei genitori, e quindi determinato da una valutazione parziale, già di per sè non in linea con il particolare rigore richiesto ai fini dell’adozione di provvedimenti di particolare rilevanza quale quello oggetto di censura.
Peraltro va anche considerato che il giudizio della Corte di Appello è comunque ancorato esclusivamente all’apprezzamento del comportamento dei due coniugi, quale manifestatosi nel recente passato (Sulla base di tali premesse – quelle cioè relative ai limiti di personalità della coppia sopra richiamati – ed in considerazione della inadeguatezza genitoriale in passato dimostrata da tutti i predetti..", p. 5).
La stessa Corte territoriale, tuttavia, ha poi dato atto di un significativo mutamento favorevole nel rapporto dei genitori nei confronti dei figli ("La ritrovata armonia coniugale ed il sincero affetto nutrito per la prole..", p. 5), sicchè la diversa situazione maturata in punto di fatto avrebbe dovuto essere debitamente considerata ai fini della formulazione del giudizio circa la sussistenza dello stato di abbandono dei minori. La Corte di Appello, per vero, non ha ignorato la possibile incidenza del miglioramento del rapporto tra i coniugi sul riscontato stato di abbandono dei minori, avendolo ritenuto insufficiente "a formulare una prognosi favorevole in ordine alle capacità genitoriali del D.D. e della M., le cui personalità, come sopra tracciate, non forniscono sufficienti garanzie circa la consapevolezza del loro ruolo genitoriale" (p. 5).
Peraltro il detto giudizio risulta, per un verso, formulato in modo apodittico non essendo sorretto da alcuna motivazione e, per altro verso, errato nella sua formulazione, non essendo individuabile la ragione per la quale una buona predisposizione reciproca ed un reale affetto nei confronti dei figli debbano necessariamente escludere la possibilità che i genitori naturali siano in grado di garantire il normale sviluppo psico-fisico dei minori.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto sotto i profili indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello, Sezione Minorenni, di Palermo in diversa composizione, per una nuova delibazione in ordine alla sussistenza dello stato di abbandono dei due minori F.A. e D.D.M..
Al riguardo la Corte territoriale dovrà in particolare verificare:
se sia riscontrabile il difetto dell’assistenza morale e materiale necessaria per assicurare il normale sviluppo psico-fisico dei minori; se detto eventuale difetto sia o meno transitorio; se e quali effetti pregiudizievoli per i minori possano eventualmente determinarsi a causa delle dette carenze; se, tenuto conto dei miglioramenti nel frattempo intervenuti nel rapporto fra i coniugi, dell’impegno dagli stessi manifestato in favore dell’unione familiare e delle ulteriori possibili evoluzioni in senso positivo, possa o meno ritenersi ancora sussistente lo stato di abbandono eventualmente accertato per il periodo antecedente al detto mutamento.
Il giudice del rinvio provvedere infine anche alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, Sezione Minorenni, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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