Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 16-03-2011, n. 10673

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Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di assoluzione di B.F., del Tribunale monocratico di Verona del 19.03.2008, dal reato di truffa, ricorre la difesa della parte civile S.S. deducendo il vizio di motivazione per travisamento della prova, perchè la Corte avrebbe utilizzato solo una parte delle conversazioni registrate e trascritte e prodotte dalla difesa ed in particolare solo una frase pronunciata dall’imputato nel corso dell’incontro avuto con la parte civile S..

1.1 Facendo rinvio all’atto di appello ed alle espresse ed articolate censure esposte in quell’atto, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare il restante materiale probatorio, risultandone così viziato l’iter argomentativo della sentenza.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, non solo perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, che appare,invece,congruamente giustificata ma anche perchè fa rinvio, per i motivi, all’atto di appello, avanzando così generici motivi di ricorso ed omettendo di indicare l’assoluta rilevanza della prova ai fini della decisione.

2.1 E’ ben noto che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

2.2 Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), perchè le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

A fronte di quanto sopra il ricorrente si limita a generiche interessate ed apodittiche contestazioni, limitandosi a prospettare una alternativa e generica valutazione delle prove raccolte che non può formare oggetto del giudizio di legittimità. 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-04-2011, n. 13478

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M. presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 29 giugno 2010 che ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Gip di Catanzaro in data 30.3.2010 che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di L.A., indagato in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., contestato per avere partecipato all’associazione per delinquere di tipo mafioso denominata cosca Cicero, organizzata e diretta da C.D., associazione che effettuava il controllo del territorio in particolare essendo il L. uomo di fiducia e gestore per conto di C.A. dei parcheggi del centro storico nonchè dei servizi annessi, percependo i proventi di tale attività ed esercitando violenza nei confronti dei parcheggiatori abusivi, condotta posta in essere dal 2002 e tuttora perdurante.

Il tribunale ha rilevato che la partecipazione al clan "non è certamente desumibile dalle propalazioni di B.F. che il 28.1.06 ha riferito che i parcheggi del centro storico erano in mano ai C., in particolare le gestiva il fratello di M.C.". Il tribunale ha inoltre considerato che non sono risultati rapporti dell’indagato con persone diverse dal C. A., persone adepte al clan mentre le telefonate intercettate evidenziano che il L. impartiva direttive ai parcheggiatori e percepiva i proventi dei parcheggi usando violenza nei confronti di parcheggiatori abusivi, mentre le minacce che l’indagato con il C.A. ha rivolto verso gli amministratori locali e nei confronti di altri partecipi alla gara di affidamento costituiscono specifici reati (turbativa d’asta e minacce) per i quali non sono applicabili ex art. 280 cod. pen. misure cautelari.

Il Procuratore ricorrente deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione rilevando che l’esistenza del clan Cicero è provata da sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Cosenza e che l’indagato sin dall’anno 2004 ha "gestito in maniera continuativa il parcheggio di centro storico di Cosenza assegnatogli mediante affidamento diretto, esercitando il controllo del territorio, avvalendosi delle forme e dei metodi tipici delle cosche" "regolando i turni dei vari parcheggiatori e ricorrendo anche a metodi violenti". Rileva che le minacce agli amministratori e le espressioni usate nei confronti degli altri partecipi alla gara di appalto sono state rivolte con modalità tipicamente mafiosa trascrivendo nel ricorso tutti gli accertamenti effettuati in ordine alle minacce poste in essere dall’indagato nei confronti di più soggetti.

Il ricorso è fondato in quanto nella valutazione espressa dal Tribunale del Riesame non è data considerazione della effettiva o meno gestione dei parcheggi con metodi propri di associazione delinquenziale che controlla il territorio. Il giudice di merito ha cioè omesso una valutazione non frammentata della fattispecie laddove se ha ritenuto sussistere indizi di gestione mafiosa dei parcheggi riferibili al clan Cicero, cui il L. era legato, non ha indicato elementi per escludere che detta gestione mafiosa non fosse in concreto svolta da e per conto dello stesso clan. Non sono indicati gli indizi escludenti che la gestione mafiosa dei parcheggi non fosse riconducibile ad una struttura controllante il territorio, come il comportamento mafioso posto in essere nei confronti degli amministratori per allontanare eventuali concorrenti sembrerebbe evidenziare.
P.Q.M.

Annulla con rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-07-2011, n. 15743 Danno

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l ricorso incidentale, in subordine rimessione alle Sezioni Unite.
Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande svolte dall’attuale ricorrente principale nei confronti della datrice di lavoro ASL SA/(OMISSIS), di condanna di quest’ultima a risarcirle il danno da usura psico-fisica subita per il servizio di reperibilità passiva (vale a dire senza chiamata in servizio nel corso della stessa) svolto in giorni festivi nel periodo dal 1 maggio 2001 al 31 gennaio 2004, senza fruire del riposo compensativo previsto dall’art. 7, comma 6 del contratto nazionale integrativo 30 settembre 2001 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità (e dalla precedente disciplina di cui al D.P.R. n. 270 del 1987), pur "senza riduzione del debito orario settimanale".

In proposito, la Corte territoriale ha anzitutto riprodotto il contenuto della disciplina contrattuale e del D.P.R. n. 270 del 1987 invocata, la quale, per quanto qui interessa, prevede:

a) la pronta reperibilità del dipendente durante il servizio di pronta disponibilità, della durata normale di dodici ore, con diritto ad un determinato compenso per ogni turno;

b) il computo dell’attività prestata in caso di chiamata nel turno di disponibilità come lavoro straordinario e come tale retribuito;

c) il diritto del dipendente, nel caso in cui il servizio di pronta reperibilità cada in giornata festiva, ad un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Diversamente opinando rispetto alle valutazioni del giudice di prime cure, la Corte territoriale ha ritenuto che la normativa citata attribuisca al dipendente chiamato a svolgere il servizio di reperibilità "passiva" in una giornata festiva un diritto perfetto ad un riposo compensativo, senza peraltro che ciò comporti una riduzione dell’orario di lavoro settimanale, ma solo una diversa modulazione di questo.

La Corte ha quindi ritenuto che dall’inadempimento da parte della datrice di lavoro all’obbligo corrispondente a tale diritto soggettivo possa conseguire un danno da risarcire, la cui esistenza e consistenza deve essere dedotta e provata, anche solo attraverso presunzioni semplici, dall’interessato.

Poichè nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la lavoratrice non abbia assolto agli oneri relativi, limitandosi a formulare al riguardo deduzioni generiche e prive di sostegno probatorio, ne ha tratto la conseguenza della infondatezza dell’appello.

Avverso tale sentenza la parte privata propone ora, con un duplice motivo, ricorso per cassazione.

Resiste alle domande la ASL Salerno (OMISSIS) con controricorso, proponendo altresì contestualmente un ricorso incidentale, con un unico motivo.

La parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.pc..
Motivi della decisione

I ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando un’unica sentenza di appello.

1 – Col primo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione del diritto costituzionalmente garantito al giorno di riposo compensativo previsto dalla citata normativa collettiva e quindi la violazione dell’art. 32 Cost., art. 36 Cost., comma 3 e art. 41 Cost. oltre che delle convenzioni OIL 19 novembre 1921 n 14 e 26 giugno 1957 n. 106 e dell’art. 5 della direttiva n. 93/104 CE nonchè dell’art. 2109 c.c., comma 1 e art. 2087 c.c., del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9 con conseguente violazione del diritto costituzionale all’integrità psico-fisica e del diritto al risarcimento dei danni conseguenti a tale illecito, in misura equitativamente determinata.

2 – Col secondo motivo, la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto insufficienti le deduzioni probatorie di tipo presuntivo operate dalla lavoratrice a sostegno della esistenza e della consistenza del danno da risarcire.

Concludendo, la parte ricorrente principale chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con diretta pronuncia di accoglimento delle domande iniziali.

Col ricorso incidentale, la ASL SA/(OMISSIS) censura variamente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che il ricorrente non avesse richiesto, in ognuna delle occasioni di prestazione del servizio di reperibilità in giornata festiva, la fruizione del riposo compensativo, da ritenere dovuta dall’Azienda unicamente in presenza della richiesta dell’interessato.

Il ricorso principale è infondato, con conseguente assorbimento di quello incidentale.

E’ pacifico in fatto che il servizio di reperibilità è stato richiesto alla ricorrente principale in giornate domenicali, che il lavoro in detto giorno festivo non è stato mai effettivamente prestato, che la reperibilità è stata compensata, alla stregua della disciplina collettiva applicabile, con apposita indennità e che il giorno di riposo compensativo previsto da tale disciplina non è stato fruito.

Ciò premesso in fatto, si discute se la lavoratrice abbia comunque diritto ad un particolare ristoro per il danno definito di natura psico-fisica conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo.

Questa Corte ha già avuto modo di esaminare una fattispecie analoga alla presente – sia quanto alla situazione di fatto rappresentata che con riguardo alla disciplina collettiva applicabile – con la recente sentenza del 19 novembre 2008 n. 21477.

In linea con tale precedente pronuncia, va qui ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa.

Non equivalendo pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, come rilevato anche dalla sentenza impugnata e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.

Nel caso in esame la reperibilità è stata compensata con apposita indennità e su di essa non vi è discussione tra le parti.

Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo in relazione al servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro è previsto, nel caso in esame, dalla normativa collettiva applicata.

Tale diritto non trova la sua fonte nell’art. 36 Cost. o nelle normative internazionali invocate, che prevedono il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità, pur essendo infatti una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, in quanto è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve una diversa tutela dall’ordinamento.

Nella specie, il diritto in esame trova la sua fonte nel D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, comma 5 (contenente, ai sensi della L. 29 marzo 1983, n. 93, norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale) e successivi analoghi fino (per quanto interessa la fattispecie in esame) all’art. 7, comma 6 del contratto collettivo 20 settembre 2001 integrativo del C.C.N.L. per il personale del comparto sanità del 7 aprile 1999, secondo cui "nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale".

In forza di tale disposizione, il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell’arco della settimana.

Questa diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro può essere per il dipendente più o meno vantaggiosa (tanto che la precedente citata decisione di questa Corte ha valutato che sia necessaria la richiesta del lavoratore di poterne fruire, come sostenuto anche dalla ricorrente incidentale) e corrispondentemente il mancato riposo compensativo e quindi il rispetto dell’orario settimanale "non rimodulato" può o non essere causa di un danno, in ipotesi, di tipo psico-fisico, nel caso in esame denunciato dal ricorrente principale che ne chiede il risarcimento. hi proposito, va anzitutto ricordato che il danno da usura psico- fisica, rivendicato dalla ricorrente nel caso di specie, in contrasto con la pronuncia dei giudici dell’appello, si iscrive, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. S.U. 24 marzo 2006 n. 6572 11 novembre 2008 n. 26972), nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava pertanto l’onere della relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici).

Un tale onere di deduzione e prova appare tanto più stringente nel caso, come quello esaminato, in cui la previsione del riposo compensativo non sia mirata a ricostruire le energie psico-fisiche compromesse dalla effettuazione della prestazione lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale e comporti unicamente una diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro.

La sentenza impugnata, avendo fatto applicazione del suddetto principio al caso in esame, col ritenere non assolto da parte della ricorrente l’onere di dedurre e provare l’esistenza e consistenza del danno affermato come subito non merita pertanto le censure di cui al primo motivo di ricorso, che va pertanto respinto.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto pretende di rimettere inammissibilmente in discussione le congrue, ragionevoli argomentazioni della Corte territoriale a sostegno dell’accertamento circa l’assenza nel ricorso introduttivo del giudizio di specifiche deduzioni, anche probatorie, relativamente alla sussistenza di un pregiudizio concreto nascente dalla pretesa violazione dell’obbligo di assicurare al dipendente comandato in servizio di reperibilità "passiva" un giorno di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.

Concludendo, il ricorso principale va pertanto respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale.

Il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione si uniforma al criterio della soccombenza sostanziale e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare alla ASL SA le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30 per esborsi ed Euro millecinquecento, oltre accessori di legge, per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 3979 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

L’autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, con decisione del 31 luglio 1998, avviava le selezioni del personale dell’Ufficio del Garante per la radio diffusione e l’editoria e del Ministero delle Comunicazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 20 della legge numero 249 del 1997.

L’odierna ricorrente G.D., dipendente del Ministero dell’Interno, in servizio in posizione di fuori ruolo presso l’Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, presentava domanda di partecipazione alle suddette selezioni, e, avendo conseguito un punteggio idoneo per il superamento della selezione, veniva invitata dall’Autorità a prendere servizio in data 3 gennaio 2000 presso la sede di Napoli.

La ricorrente faceva pervenire proposta di inquadramento, richiedendo per sopravvenuti problemi familiari di prestare servizio presso gli uffici dell’Autorità siti in Roma, e il giorno 3 gennaio 2000 non si presentava per prendere servizio presso la sede di Napoli.

Con delibera del 18 gennaio 2000 l’Autorità disponeva quindi la decadenza della dr.ssa D. dal diritto di assunzione; determinazione confermata, anche a seguito di richiesta di revoca da parte dell’interessata,, con nota in data 27 gennaio 2000.

Il provvedimento di decadenza veniva quindi impugnato dall’ interessata davanti al Tar del Lazio che, con sentenza n. 2566/2001, accoglieva il ricorso e annullava la determinazione impugnata.

La sentenza veniva confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 5696/2007.

Con deliberazione n. 503 del 2008 l’Autorità disponeva, in esecuzione del giudicato, l’inquadramento giuridico della ricorrente nei ruoli dell’Autorità a decorrere dal 1 gennaio 2000, con qualifica di funzionario, e assegnazione del livello funzionale della qualifica di appartenenza pari ad F19, riconoscendo gli effetti economici relativi all’inquadramento di cui sopra a far data dalla presa di servizio presso la sede di Napoli.

Con l’odierno ricorso la Dr.ssa D. lamenta la mancata esecuzione del giudicato assumendo il proprio diritto a vedersi riconosciuti gli effetti economici derivanti dall’inquadramento presso i ruoli dell’autorità fin dal gennaio 2000, nonché l’accantonamento dell’IFR dalla medesima data, oltre al risarcimento del danno.

L’autorità intimata, nel costituirsi in giudizio, ha contestato il diritto della ricorrente a percepire le differenze stipendiali dalla data richiesta, considerata la mancata assunzione del servizio in data 1 gennaio 2000 e, conseguentemente, la mancata costituzione del rapporto di servizio.

Insiste invece la ricorrente nel ribadire, con memoria presentata per la camera di consiglio, l’effettività del diritto rivendicato, dovendosi considerare già intervenuta l’assunzione della ricorrente con la delibera 311/99, con la proposta formulata dall’autorità e con la successiva accettazione dell’interessata, ritenuta con le sentenze sopra menzionate incondizionata e quindi idonea a manifestare la volontà dell’interessata a divenire dipendente. Chiede quindi che, in corretta ottemperanza del giudicato, l’Autorità resistente venga condannata al pagamento delle differenze stipendiali, fra quanto percepito presso il Ministero dell’Interno dal 2000 al 2008 e quanto avrebbe percepito invece presso l’Autorità, per un importo complessivo di euro 206.883, oltre interessi e rivalutazione. In subordine chiede che l’Autorità venga condannata al risarcimento del danno.

Alla camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di cui appresso.

Osserva in primo luogo il Collegio che, per giurisprudenza costante, la restituzione in integrum agli effetti economici spetta al dipendente pubblico solo nel caso di sentenza che riconosca l’illegittima interruzione del rapporto di lavoro già in corso, e non anche in caso di illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso (cfr. ex multis Cons. Stato VI, 7 luglio 2008 n. 3346). Pertanto, dall’annullamento dell’illegittimo diniego di assunzione di un aspirante ad un pubblico impiego, e dal conseguente provvedimento che lo nomina ora per allora, non scaturisce automaticamente il diritto alla percezione della retribuzione per il periodo nel quale il dipendente non abbia effettivamente prestato servizio.

Ciò premesso, ritiene il Collegio, che nel caso di specie, prima della delibera n. 503 del 29/7/2008, non si fosse già costituito un rapporto di servizio tra l’Autorità e la ricorrente, considerata la mancata presa di servizio alla data del 1° gennaio 2000; non potendosi evidentemente ritenere costituito un rapporto di servizio in mancanza della effettiva assunzione delle relative mansioni.

I precedenti giurisprudenziali richiamati da parte ricorrente a sostegno della propria pretesa riguardano, piuttosto, ipotesi di illegittima interruzione di un rapporto di servizio già costituito con il dipendente, riconoscendo per dette ipotesi al dipendente il diritto alla percezione della retribuzione per il periodo nel quale non ha prestato effettivamente il servizio; non anche la diversa ipotesi di mancata o ritardata costituzione di un rapporto di lavoro non ancora iniziato.

Ciò detto, osserva però il Collegio che, allorquando la mancata costituzione del rapporto di lavoro sia connessa ad un provvedimento dell’amministrazione ritenuto illegittimo in sede giurisdizionale, pur risolvendosi l’esecuzione del giudicato di annullamento nel mero obbligo conformativo di costituzione del rapporto di impiego con il ricorrente ora per allora, possono residuare profili risarcitori allorché il ricorrente abbia altresì richiesto, con domanda di risarcimento del danno, il ristoro del pregiudizio patito a causa della ritardata assunzione.

La giurisprudenza amministrativa, in tema di risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione al pubblico impiego, ha ripetutamente chiarito come non sia ammissibile l’integrale corresponsione degli emolumenti che avrebbero dovuto essere liquidati se l’amministrazione avesse operato una tempestiva assunzione dell’interessato, a ciò ostando, infatti, la circostanza che le prestazioni lavorative non sono comunque state effettuate, cosicché ne risulterebbe violato il principio di corrispondenza tra l’esercizio dell’attività lavorativa e retribuzione.

La quantificazione per equivalente del danno nel caso di omessa ritardata assunzione, quindi, non può identificarsi comunque, in astratto, con la mancata erogazione del retribuzione e della contribuzione; elementi questi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum e che invece possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale, occorrendo quindi caso per caso indicare e dimostrare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita dell’amministrazione datrice di lavoro (cfr. ad esempio Cons. Stato IV, 11 novembre 2010 n. 8020).

In dette ipotesi la giurisprudenza richiamata procede di solito ad una quantificazione del danno risarcibile, per il periodo di mancata prestazione dell’attività lavorativa, facendo ricorso al combinato disposto degli articoli 2056, commi 1 e 2, e 1226 c.c., liquidando a titolo di danno risarcibile una somma pari al 50% delle retribuzioni previste per il periodo di mancata prestazione dell’attività lavorativa, tenendo conto del fatto che in detto periodo il dipendente non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, ma ha potuto rivolgerle alla cura di ogni altro interesse, sia sul piano lavorativo, che sul piano degli interessi familiari, culturali e di svago in genere (cfr. ad esempio Cons. Stato VI, 29.10.2008 n. 5413).

Osserva tuttavia il Collegio che, nel caso di specie, risulta documentato che nel periodo sopra indicato la ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell’Interno e risulta altresì indicata e non contestata la differenza fra la retribuzione effettivamente percepita per le mansioni svolte presso il predetto Ministero e la retribuzione che avrebbe percepito alle dipendenze dell’Autorità; cosicché risulta sufficientemente provato il danno effettivamente subito dalla ricorrente a causa della condotta illecita dell’autorità intimata nella misura delle differenze retributive.

E’ quindi possibile registrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c., essendo evidente l’ingiustizia del danno subito dalla ricorrente in virtù dell’accertata illegittimità del provvedimento di decadenza, ed essendo palese il nesso di causalità fra tale atto ed il pregiudizio lamentato dalla ricorrente.

Si impone quindi l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata unitamente al ricorso per l’ottemperanza del giudicato, e in subordine rispetto alla domanda di restitutio in integrum in esecuzione delle sentenze, con conseguente condanna dell’Autorità resistente al risarcimento del danno in favore dell’odierna ricorrente nella misura delle differenze retributive, quantificabili in euro 206.883, oltre al riconoscimento del diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale in misura correlata.

Le somme così determinate andranno incrementate per rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi nella misura eccedente il danno da svalutazione, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza.

Conclusivamente va rigettata la domanda di restituzione in integrum formulata in ottemperanza al giudicato indicato in epigrafe; va invece accolta la domanda di risarcimento del danno secondo quanto sopra indicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 3000,00 (tremila euro) oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, condanna l’Autorità resistente al risarcimento del danno in favore dell’odierna ricorrente nella misura delle differenze retributive, quantificabili in euro 206.883, oltre al riconoscimento del diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale in misura correlata, con interessi e rivalutazione.

Condanna l’Autorità resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila euro) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.