Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2011) 25-05-2011, n. 20947

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 12.5 – 4.6.2009 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna di S.A., deliberata il 23.11.2007 dal Tribunale di Torre Annunziata per il delitto di abuso d’ufficio, in concorso con le sorelle P.A.M. ed E. (cui era contestato anche il reato di appropriazione indebita): il 9.3.2004 la S., impiegata postale e cognata di P.A.M., aveva fatto riscuotere alle due sorelle la somma di Euro 40.000 portata da buoni postali fruttiferi nominativi intestati ad una loro cugina, deceduta nella mattinata, essendo successivamente intervenuta denuncia e querela dei nipoti della defunta.

2. Ricorre nell’interesse della S. il difensore fiduciario avv. D’Aquino, che denuncia "violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e", perchè la Corte distrettuale non avrebbe risposto alle doglianze d’appello, ripetendo brani della sentenza di primo grado, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, da ritenersi sproporzionato per l’incensuratezza e la limitata pericolosità. 3. Il ricorso è inammissibile perchè l’unico motivo – introdotto da epigrafe essa stessa di assoluta genericità – è del tutto generico in punto affermazione di responsabilità (il ricorrente non indica specificamente alcuna delle deduzioni cui sarebbe stata omessa la risposta, con incidenza determinante sulla decisione) e diverso da quelli consentiti sul punto del trattamento sanzionatorio, dove la prospettazione è di puro merito.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1459

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciatogli che si fondava su un successivo accertamento della natura fittizia del rapporto di lavoro dal momento che la ditta indicata dal ricorrente risulta inserita nel novero di quelle utilizzate nell’ambito di un’attività volta a favorire la permanenza illegale di extracomunitari sul territorio nazionale in virtù di un’indagine pendente presso la Procura della Repubblica.

Nel primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 4, comma 3, 13,comma 2, e 5, comma 5, D.lgs. 286\98 poiché a carico del ricorrente non vi è condanna per alcun reato ostativo e laddove fosse stato denunciato per la vicenda da cui è scaturito l’annullamento al massimo potrebbe rispondere del reato di cui all’art. 483 c.p. non ostativo al rilascio del permesso.

Inoltre segnala come non si fosse tenuto conto che successivamente il ricorrente era stata assunto da altra impresa e che pertanto al momento dell’annullamento godeva di un valido contratto di lavoro che ne garantiva la sussistenza in Italia.

Il secondo motivo lamenta l’illegittimità per violazione degli obblighi procedimentali poiché egli non era affatto irreperibile essendo residente dal 2003 nell’abitazione di sua proprietà in Milano e ben avrebbe potuto ricevere l’avviso di avvio del procedimento di annullamento.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.7.2008 veniva concessa la sospensiva del provvedimento.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente aveva dimostrata l’esistenza di un valido rapporto di lavoro da cui traeva le risorse per garantire il suo mantenimento in Italia.

L’annullamento del permesso avrebbe dovuto valutare la esistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell’atto tenendo conto della situazione che si era verificata medio tempore e non valutando solo l’ipotetica natura fittizia del primo rapporto di lavoro segnalato all’epoca della presentazione dell’istanza.

Anche il secondo motivo è fondato poiché risulta ben strano che le comunicazioni non siano state possibile nei confronti di persona regolarmente residente; sarebbe bastato un minimo accertamento istruttorio per poter adempiere all’obbligo procedimentale.

La mancata valutazione della situazione al momento dell’annullamento ex art. 21 nonies L. 241\90 e la violazione dell’obbligo di cui all’art. 7 L. 241\90 impone l’annullamento dell’atto affinchè l’amministrazione possa nuovamente determinarsi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 21-06-2011, n. 24871 Armi da taglio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4.2.2010, la corte di appello di Messina ha confermato la sentenza 25.9.08 del tribunale per i minorenni della stessa sede, con la quale M.E. è stato condannato, con la diminuente della minore età equivalente all’aggravante, alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione, perchè ritenuto colpevole del reato di lesioni aggravate, per aver causato a B.M., colpendolo con un coltello, lievi ferite da taglio al fianco, alla spalla sinistra, al deltoide e all’avambraccio destri, dalle quali è derivata una malattia giudicata guaribile in 8 giorni. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 52 c.p.: la corte di merito ha escluso la sussistenza dell’esimente della legittima difesa, per difetto del requisito della necessità di difendersi, in quanto, a fronte del B. armato di bastone, che voleva farsi ragione da sè per gli schiamazzi provocati da lui e dai suoi amici, avrebbe potuto allontanarsi ,per evitare lo scontro; ha inoltre affermato la sproporzione tra la reazione del minore e la minaccia del B. di far uso del bastone. Questi argomenti sono smentiti da una pluralità di dati processuali, che corroborano la tesi difensiva: il riferimento è alla circostanza che il M., dall’esile fisico, fece uso del coltello di piccolissime dimensioni, dopo che il B. aveva colpito lui e i suoi amici e alla natura superficiale delle ferite, nonostante il potenziale micidiale dello strumento utilizzato per la difesa.

2. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 62 bis c.p.: la corte non ha tenuto nel dovuto conto le argomentazioni difensive espresse sul punto nei motivi di appello :

la giovane età; la totale assenza di precedenti penali e di pendenze giudiziarie; la superficialità delle ferite, sintomatiche della volontà di difesa e non di offesa.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto non sono fondate le argomentazioni in gran parte già prospettate nei motivi di appello.

Correttamente la corte di merito ha posto in evidenza come il giovane, a fronte, del comportamento illecitamente minaccioso del B., si è trovato dinanzi a un bivio decisionale: porre fine allo schiamazzo sotto l’abitazione di costui ed allontanarsi pacificamente e dignitosamente, oppure accettare "la sfida" e ingaggiare uno scontro armato (sia pure di limitata potenzialità lesiva). Come è noto, il M. ha scelto la seconda ipotesi e ha colpito ripetutamente, in più punti, il corpo dell’avversario, cagionando così le ferite refertate. In tal modo si è posto nettamente al di fuori dell’area della difesa legittima, che presuppone, nella reazione violenta, la connotazione di unica e insostituibile condotta di difesa della propria persona E’ stata correttamente rilevato, che il giovane ,non solo ha cercato lo scontro e le evitabili lesioni dell’incolumità fisica del B., ma anche, a fronte del pericolo a cui si è volontariamente esposto, colpendo ripetutamente il B., ha scelto di andare al di là del minimo imposto dalla particolare contingenza per tutelare la propria incolumità, ha scelto di violare la doverosa proporzione tra danno incombente e concreta reazione.

Quanto alla scelta dei giudici di merito di negare la concessione delle attenuanti generiche, al di là della considerazione concernente la sussistenza del potere discrezionale del giudice, che non è tenuto a una disamina di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli per la tesi difensiva, va rilevato che la corte ha delineato una descrizione della gravità del fatto (ripetute ferite al corpo del B. con un coltello) e della capacità a delinquere del M. (incline a commettere atti di violenza contro la persona), chiaramente incompatibili con un minore trattamento sanzionatorio.

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-07-2011, n. 4188 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

La C. s.r.l. impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale essa era stata condannata al risarcimento del danno da usura psicofisica subito dall’appellato, per mancata fruizione del riposo compensativo.

La sentenza impugnata aveva riconosciuto nella fattispecie sottoposta al su esame la sussistenza della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.

L’appellante ha richiamato il precedente della Sezione, 21 febbraio 2005, n. 616: "Risulta peraltro fondato l’assunto dell’appellante secondo cui, in ordine alla disciplina prescrizionale applicabile alla materia in argomento, il diritto del lavoratore alle erogazioni pecuniarie dovute per riposi non goduti soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2946, comma 4, cod. civ., trattandosi di diritto patrimoniale attinente ad un rapporto di pubblico impiego: tale assunto trova conforto in un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi su questioni del tutto analoghe a quella de qua (cfr. C.S., Sezione Sesta, nn. 5896 e 5897 del 28 ottobre 2002), dal quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare".

All’udienza del 21 giugno 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con la decisione del 16 gennaio 2009, n. 207, la sezione ha affermato quanto segue:

"1. Il TAR ha condannato la C. s.r.l. al risarcimento del danno biologico che l’interessato ha patito per non aver goduto dei riposi settimanali, qualificandolo come danno contrattuale, cui si applica il termine ordinario di prescrizione (dieci anni).

Appella la C. S.r.l. deducendo che:

1) la sentenza avrebbe riconosciuto non (solo) il danno da usura psicofisica, intrinseco al mancato godimento del riposo settimanale, ma (anche) il danno biologico ulteriore, legato alle conseguenze che tale evento può produrre (ma non necessariamente produce) sulla salute del dipendente nel corso degli anni. Di tale danno non sarebbe stata fornita la prova;

2) il diritto al risarcimento del danno sarebbe prescritto, dovendosi applicare il termine breve (cinque anni) previsto per la responsabilità extracontrattuale.

2. L’appello è da respingere.

Con riferimento al primo motivo di gravame è sufficiente rilevare come la sentenza si limiti a riconoscere, peraltro in corrispondenza alla domanda formulata dall’interessato, il danno da usura psicofisica direttamente sostanziato dal mancato riposo periodico, non toccando neppure il – non richiesto – danno biologico ulteriore.

Quanto al secondo motivo occorre evidenziare che la responsabilità dell’appellante discende dalla violazione degli obblighi incombenti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 36, comma 3 Cost. e dell’art. 2109, comma 1 del codice civile. Si tratta, con ogni evidenza, di inadempimento contrattuale e non di fatto illecito, cui si applica il termine di prescrizione ordinario. D’altra parte è giurisprudenza consolidata che il danno non patrimoniale, anche di ordine biologico, possa discendere dall’inadempimento di obblighi del datore di lavoro (Cass. S.U. n. 6572 del 2006)".

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale manifestatosi all’interno della Sezione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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