Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27066

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 gennaio 2003 il Tribunale di Genova rigettava la domanda con la quale V.F. e G.M. P. avevano chiesto la condanna di B.E. al pagamento della somma di L. 14.000.000 in favore di ciascuno di loro, a titolo di pagamento della cessione di quattordicimila quote della s.r.l. Diacon. Con la medesima decisione il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale del B. e, risolto il contratto inter partes, dichiarava il V. ed il M. nuovamente intestatari delle quote a suo tempo cedute e li condannava a restituire al B. la somma di Euro 5.164,57 ciascuno.

La Corte di appello di Genova, su gravame proposto dal V. e dal G.M. e nel contraddittorio con l’appellato, con sentenza in data 8 febbraio 2007 – ravvisata l’ammissibilità dell’appello, nel quale risultavano precisate le ragioni dell’impugnazione, anche se in parte con il recupero di argomentazioni già svolte in primo grado – in riforma della sentenza appellata condannava il B. al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 7.230,40 ciascuno, quale corrispettivo della cessione delle quote, e della ulteriore somma di Euro 6.227,15 ciascuno, a titolo di restituzione delle somme da loro versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B. con tre motivi. Resistono con controricorso il V. e il G. M..

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la sentenza sia redatta con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorrente – denunciando, in relazione a tutte le censure svolte, violazione di norme di diritto e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – con il primo motivo deduce che l’atto di appello aveva l’identico contenuto della comparsa conclusionale di primo grado, con conseguente violazione, da parte degli appellanti, del principio di specificità dei motivi di gravame.

Con il secondo motivo il B. si duole che la Corte di appello, in violazione delle regole generali di interpretazione dei contratti e senza una sufficiente giustificazione logico-giuridica, abbia qualificato come condizioni risolutive, e non sospensive, gli avvenimenti richiamati nelle scritture private inter partes in data 8 maggio 1990.

Con il terzo motivo si deduce che la Corte ha erroneamente considerato tardiva e inammissibile la produzione di documenti effettuata in sede di conclusioni. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, quanto alle dedotte violazioni di legge, tutti e tre i motivi di ricorso non sono illustrati con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata l’8 febbraio 2007. Tale quesito non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale e autosufficiente della violazione stessa, finalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. S.U. 2007/20360; Cass. 2007/16002;

2007/23153; 2008/16941; 2008/20409).

Quanto ai prospettati vizi di motivazione, le censure formulate non contengono (come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.) la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

Il ricorrente, inoltre, ha dedotto genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza e/o la contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652).

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e le spese processali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.700,00 ciascuno, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28874 Arbitri

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Svolgimento del processo

1 – Il Tribunale di Sassari, con sentenza depositata in data 28 novembre 2004, in parziale accoglimento della domanda proposta dal geom. D.L.L., dal prof. C.P. e dall’avv. G.A., e relativa al diritto al compenso ad essi spettante quali arbitri in una vertenza fra il Comune di Alghero e la S.r.l.

De.PO.S Costruzioni, affermava che l’omessa pronuncia del lodo nei termini previsti da parte dei predetti, non era imputabile agli stessi, così rigettando la tesi del Comune secondo cui il compenso non era dovuto per essere gli arbitri inadempienti rispetto al deposito tempestivo del lodo.

1.1 – La Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza n. 347 depositata in data 31 maggio 2007, rigettava l’appello proposto dal Comune di Alghero ed accoglieva, in parte, l’ppello incidentale relativo ai rimborsi dovuti a un componente del collegio arbitrale.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione il Comune di Alghero propone ricorso, affidato a tre motivi. Il D.L., il C. e il G. resistono con controricorso, illustrato da memoria; la s.r.l. DE.PO.S non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo si deduce vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendosi che non sarebbero state correttamente valutate, anche sotto il profilo diacronico, le rispettive condotte del Comune di Alghero e della DE.PO.S. in relazione al mancato deposito del lodo.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la corte territoriale attribuito il ritardo al comportamento dilatorio delle parti, senza considerare il potere del collegio arbitrale di disciplinare l’attività delle parti.

2.2 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 814 e 821 c.p.c., per aver la corte territoriale attribuito il compenso agli arbitri pur in assenza del deposito del lodo, ed in presenza della valida manifestazione della parte di far valere la decadenza.

3 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento depositato nel mese di maggio dell’anno 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare, l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Cass., n. 16002/2007; Cass., n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3.1 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che il terzo motivo, quanto alle violazioni denunciate, non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, che contenga un’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto, così come i riferimenti alla regola di diritto applicata dal giudice di secondo grado ed a quella diversa regola iuris che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere applicata (Cass., Sez. Un, 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., 25 luglio 2008, n. 20454).

Quanto al vizio motivazionale dedotto con gli altri motivi, manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, nel senso sopra evidenziato.

3.2 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna dell’ente ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 16-09-2011, n. 34264

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Palermo con sentenza del 29.1-27.4.2009 deliberava nei confronti, tra gli altri, di A.S., R. E., D.N.P., L.R.T. e O. G., condannandoli alle pene di giustizia per i reati di:

– A., capo O, concorso in estorsione pluriaggravata in danno del titolare della ditta D.C.G. (e, contestualmente, D. C.N. era condannato per favoreggiamento);

– R., capo A: art. 416 bis c.p., estorsioni pluriaggravate di cui ai capi E e V;

– D.N., concorso nelle estorsioni pluriaggravate di cui ai capi D, F, U, V, Z;

L.R. e O., favoreggiamento personale, rispettivamente capi A.12 e A.6.

Con sentenza del 15.2-6.7.2010, di non agevole lettura, la Corte d’appello distrettuale: assolto il D.C., riqualificava il fatto ascritto all’ A. come tentata estorsione aggravata in concorso con ignoti in danno di persona non identificata e rideterminava la pena; applicava a D.N. (e, con lui, a D.M.P. e V.G., non ricorrenti) la diminuente dell’art. 442 c.p.p., riducendo corrispondentemente la pena; confermava nel resto.

A., D.N. e R. erano condannati alla rifusione delle spese di difesa in favore delle parti civili Confcommercio Palermo, Confindustria Palermo, Sos Impresa-Palermo; gli stessi tre in solido con L.R. ed O. erano condannati alla rifusione delle spese di difesa in favore delle ulteriori parti civili Federazione delle Associazione Antiracket ed Antiusura Italiane (FAI), Comitato Addiopizzo e Provincia Regionale di Palermo.

Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori fiduciari, gli imputati A., R., D.N., L.R. e O., con i seguenti rispettivi motivi.

2.1 A.S. (capo O, estorsione in danno di De Caro Giuseppe srl);

– violazione di legge per erronea configurazione degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, perchè la Corte palermitana non avrebbe spiegato come si è giunti all’individuazione proprio del ricorrente tra i soggetti che conversano nell’intercettazione 30.12.2004/11.35, nè risposto alle deduzioni d’appello sui contenuti della conversazione, indicate alle pagine 7 e 8 del ricorso, e sul ruolo attivo e consapevole del ricorrente, tanto più che il destinatario dell’estorsione è stato assolto contestualmente dall’imputazione di favoreggiamento;

ritenuta esistenza, nel dispositivo, del reato tentato, senza però applicare la corrispondente diminuzione di pena, la motivazione argomentando di estorsione consumata;

– motivazione inconsistente e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti ex L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 629 c.p., comma 2, perchè la Corte distrettuale avrebbe argomentato non le ragioni della loro configurabilità ma che non potevano essere escluse;

sarebbe poi incompatibile l’aggravante del metodo mafioso, una volta che la Corte d’appello aveva modificato l’imputazione come tentata in danno di ignoti;

– priva di autonoma critica valutazione sarebbe altresì la ritenuta partecipazione di A. al sodalizio;

violazione dell’art. 442 c.p.p., comma 2 e art. 598 c.p.p. e contraddittorietà tra la reiezione della richiesta di riduzione per il rito abbreviato, in dispositivo, e il richiamo alla stessa nella motivazione (pag. 77 sent);

– violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. per il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, argomentate con un richiamo ad inesistente pluralità di condotte delittuose.

2.1.1 Il nuovo difensore, avv. Scordamaglia, ha depositato motivi nuovi sui seguenti punti:

mancanza di motivazione sulla configurabilità dell’estorsione in danno di D.C.N.: l’assoluzione di quest’ultimo avrebbe, per lo stretto collegamento tra le due imputazioni, dovuto condurre alla ritenuta inesistenza della stessa estorsione, a prescindere dal destinatario quale supermercato piuttosto che negozio di casalinghi, necessitando di percorso logico argomentativo a quel punto del tutto rinnovato ed autonomo, anche in ordine all’individuazione di (OMISSIS) in A. ed alla spiegazione della pur presente indicazione di D. C. nella conversazione, nonchè all’emersione – dalla stessa – di una mera condotta di ricezione di denaro senza pregresse violenze o minacce;

– mancanza di motivazione sul dolo di estorsione, anche nelle connotazioni di violenza proprie del reato, e concorso, in relazione alla prospettazione difensiva che l’imputato aveva agito solo per scongiurare una dannosa concorrenza commerciale, con l’apertura di attività simile alla sua in prossimità del proprio esercizio; in definitiva, nessun interesse avrebbe avuto A. a estorcere denaro a D.C., suo dirimpettaio, mentre l’unico suo intento era che D.N. si adoperasse con il proprietario dell’immobile vicino perchè non venisse aperta un’attività commerciale analoga alla propria;

– omessa riduzione della pena per il ritenuto tentativo di estorsione in danno di ignoti;

– trattamento sanzionatorio, per omessa motivazione ed errore nella quantificazione della pena, oltre che nel diniego delle attenuanti generiche.

2.2 Il ricorso di A. è fondato nei termini che seguono.

2.2.1 All’ A., che la sentenza di primo grado riferisce aver pendente precedente processo per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, con una prima condanna, era contestato il concorso nell’estorsione consumata in danno della ditta De Caro Giuseppe. Il Tribunale, dopo aver argomentato la sussistenza della condotta di estorsione da attribuirsi in concorso anche all’ A. (e in particolare motivando – pag. 188 – sull’effettiva riconducibilità all’imputato della conversazione 30.12.2004/11.35), a pag. 189 della propria sentenza aveva spiegato che, alla luce delle risultanze di polizia giudiziaria ed in ragione del contenuto complessivo delle conversazioni intercettate, la vittima dell’estorsione doveva essere individuata in D.C.N., titolare di quattro punti vendita, di cui uno davanti all’esercizio commerciale gestito da A.. Dava atto che l’attività del D. C.N. consisteva nella commercializzazione di articoli casalinghi, detersivi, giocattoli e articoli da regalo e che l’imputato aveva parlato di "supermercato", ma spiegava che la varietà della tipologia di merce trattata nel punto vendita era del tutto compatibile con tale definizione per quell’esercizio commerciale.

La Corte d’appello, da parte sua, prima argomentava le ragioni della ritenuta appartenenza dell’imputato all’associazione mafiosa (pag.

72, 76). Poi, a pag. 76, argomentava specificamente le ragioni per cui si evinceva la responsabilità per il reato sub "O", dando atto che era provato che A. avesse ricevuto "per il supermercato DE CARO" proprio la complessiva somma di Euro 1250, in un contesto caratterizzato sia dall’aggravante ex art. 7 che da quella di cui all’art. 628 c.p., comma 2, n. 3. 2.2.2 Su questi due ultimi punti della decisione (la sussistenza delle aggravanti), il corrispondente motivo dell’odierno ricorso è palesemente infondato, perchè in ordine alla seconda il ricorrente esalta – con suggestione solo dialettica – quella che è una mera modalità espositiva dell’estensore ("non può essere esclusa") intendendola quale indicazione di possibilità incompatibile a fondare giudizi di responsabilità anzichè, come è all’evidenza, formula di risposta alla richiesta di esclusione della circostanza, contenuta nell’atto di appello; in ordine poi all’aggravante ex art. 7, la Corte ben precisa di averla giudicata sussistente non per la condanna autonoma per il delitto associativo (che la difesa deduceva essere non definitiva), bensì per le specifiche concrete modalità, evinte dalle conversazioni e dal contesto (pag. 76).

Il Giudice d’appello, in questa parte della sentenza, argomentava poi dell’applicazione di diminuente per il rito e di continuazione con altra sentenza citata "sopra", con affermazione complessiva per il vero del tutto estranea alla posizione di A., conseguenza di solo apparente refuso (che nessun esito aveva in dispositivo; refuso reiterato nel trattare la posizione D.N., pag. 110, posto che l’unico imputato per cui era stato proposto, e accolto, un motivo sulla continuazione con altro giudicato è il D.M., pagg. 24, 119). Tant’è che il ricorso, sul punto, lamenta la mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo, ma nulla argomenta di una specifica richiesta disattesa. Nè qui si pone la tematica dell’applicazione estensiva della riduzione per il rito anche agli imputati che non hanno proposto la questione in alcun momento della fase d’appello (trattata dopo, in ordine alla posizione R., e non posta a tutt’oggi da questo ricorrente in quegli stessi termini), atteso che a pag. 10 la Corte d’appello ha riferito che A. aveva subordinato la richiesta di abbreviato anche all’esame del D. C., il che in ogni caso differenzia la sua situazione processuale, sul punto, da quella dei coimputati originari D.M., D.N. e V..

Anche questo motivo è pertanto manifestamente infondato.

2.2.3 Orbene.

Dopo aver argomentato alle pagine 72 e 76 la sussistenza dell’estorsione nei termini indicati dal capo "O", alla pagina 118 seguente la Corte riduceva la pena per tale reato solo in ragione dell’obiettivamente erroneo computo del Tribunale che, indicata la pena base in otto anni di reclusione ed in un terzo l’aumento per l’aggravante ex art.7, era pervenuto a quella in concreto irrogata di anni 12.

E tuttavia, contemporaneamente, nella stessa pagina 118, nel capitolo relativo alla posizione D.C.N., condannato in primo grado per favoreggiamento, la medesima Corte palermitana in poche righe:

assolveva D.C. per il dubbio che giudicava sussistere tra l’espressione "supermercato" e il fatto che il negozio da lui gestito avrebbe trattato solo "vendita di casalinghi"; argomentava quindi – letteralmente "Correlativamente il capo di accusa per cui viene pronunciata condanna nei confronti dell’ A. va modificato nel senso che l’estorsione di cui al capo "O" si sarebbe perpetrata in danno di soggetto non identificato". E tale è in effetti la statuizione del dispositivo.

La decisione della Corte di Palermo è stata impugnata solo dall’imputato.

2.2.3.1 Poichè ciò che rileva, trattandosi di sentenza redatta con motivazione non contestuale, è il contenuto del dispositivo (Sez.6, sent. 44642 del 2-20.12.2010), è evidente che allo stato la decisione relativa all’ A. è sorretta da motivazione palesemente contraddittoria all’interno del medesimo testo (da un lato si argomenta l’effettiva ricezione di somme in relazione al capo "O", deliberando pena per estorsione consumata aggravata; dall’altro – liquidata la posizione D.C. in cinque righe e senza confrontarsi con quanto il Tribunale aveva argomentato specificamente sul punto – vi è il mero assunto della "correlata" modifica in tentata estorsione a danno di ignoti).

Ciò determina allo stato la fondatezza dei residui due motivi di ricorso, afferenti sia l’affermazione di responsabilità nei termini di cui al dispositivo – allo stato sorretta da motivazione eccentrica rispetto alla statuizione – che, in ogni caso, il trattamento sanzionatolo – il quale risulta deliberato ed argomentato in relazione al delitto nella forma consumata.

Tale accoglimento assorbe gli ulteriori motivi sul trattamento sanzionatorio. La sentenza va pertanto annullata in relazione alla posizione di questo imputato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Il Giudice del rinvio provvederà ai sensi dell’art. 627 c.p.p., ferma restando l’intangibilità della decisione contenuta nel giudizio d’appello in ordine al ritenuto tentativo, quest’ultimo punto della decisione precluso, nei suoi effetti favorevoli, a seguito dell’acquiescenza della parte pubblica.

3.1 R.E. (art. 416 bis c.p., estorsioni di cui ai capi E e V):

– violazione di legge, illogicità, contraddittorieta e manifesta "infondatezza" della motivazione, in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p., perchè entrambi i Giudici del merito avrebbero aderito alle prospettazioni accusatorie senza autonomo vaglio critico, in particolare la Corte d’appello limitandosi sostanzialmente a ricopiare brani di conversazioni senza autonoma valutazione del contenuto, senza confrontarsi con le doglianze d’impugnazione, volte a ricondurre il rapporto di R. con gli altri a conoscenze pregresse o acquisite per ragioni lavorative, pervenendo a conclusioni congetturali sostenute da motivazione apodittica; in particolare sarebbe stato travisato il rapporto tra R. e S. in relazione a mancata presentazione di una denuncia di furto, ai lavori eseguiti presso una caserma della Guardia di finanza, all’indicazione di R. come "uomo d’onore della Noce", alle dichiarazioni di F. e B. sul ruolo del ricorrente, ai mancati riferimenti all’imputato del dichiarante P., ai rapporti con D.N. e poi con A. per ragioni di lavoro, alla ricezione di pubblicità per la struttura sportiva (OMISSIS), all’essere stato un fratello di R. ucciso dalla mafia;

– violazione dell’art. 192 c.p.p. e art. 629 c.p. e vizi di motivazione (capo E, p.o. Re.Pa.), perchè la Corte distrettuale avrebbe omesso alcuna motivazione sulla specifica posizione di R.; le due conversazioni dalle quali il Tribunale aveva evinto che R. si fosse attivato per recuperare denaro da Re., spettante invece al M., sarebbero state male interpretate, secondo le deduzioni svolte alle pagine 25-28, e la Corte distrettuale contraddittoriamente a pag. 57 avrebbe ritenuto non rilevante la ritenuta non individuabilità della vittima dell’estorsione invece di assolvere l’imputato; la Corte anche a pag.

82 avrebbe poi equivocato sul rapporto tra D.N., M., R. e SC. emergente dalla conversazione 16.12.2003, dalla quale invece risulterebbe il riferimento a fatti diversi dal rapporto con Re. (pag. 30 ric), in definitiva dando atto dell’erroneità dell’interpretazione del Tribunale ma confermando la decisione senza sostituirvi un autonomo percorso logico che spiegasse tale conferma; incongruente ed illogico sarebbe poi il richiamo alla conversazione 30.11.2004 per ritenere confermata la ricostruzione accusatoria, risultando essere solo il D.N. il referente con poteri di decisione;

– violazione dell’art. 192 c.p.p. e art. 629 c.p. e vizi di motivazione (capo V, p.o. L.R.T.), perchè mancherebbe alcuna motivazione sulla posizione di R., nonostante specifici motivi d’appello sul punto, nè sarebbe possibile ritenere integrata una motivazione implicita per relazione rispetto alle posizioni D. N. e L.R., con riferimento ai punti dedotti dell’incertezza nell’individuazione della persona offesa, della posizione di R. rispetto alle "famiglie" della Noce e di Malaspina, attesa anche l’assenza di alcun pur possibile intervento attivo di polizia giudiziaria;

– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b, c, ed e con riferimento all’art. 438 c.p.p., ss., perchè la Corte distrettuale pur avendo dato atto della corrispondente richiesta anche da parte del R., invece avrebbe riconosciuto la diminuente solo per i coimputati D.M., D.N. e V. (per ragioni del tutto estensibili alla posizione R.), nulla argomentando quanto al R. medesimo; ma poichè era stato contestato, con il motivo d’appello, l’intero trattamento sanzionatorio, la Corte palermitana, pur in assenza di specifico motivo, sufficientemente esplicitato, avrebbe dovuto comunque riconoscere la diminuente per il rito anche a questo ricorrente;

– erroneo diniego delle attenuanti generiche.

3.1.1 Sono stati presentati motivi nuovi in ordine:

– al diniego della diminuente per la richiesta di rito abbreviato, deducendo l’omessa motivazione ed il travisamento del fatto, ed argomentando la natura sostanziale di tale riduzione e comunque l’applicazione dell’effetto estensivo delle impugnazioni dei coimputati, ex art. 587 c.p.p..

– all’omesso esame delle deduzioni d’appello in punto responsabilità, in ordine ai tre reati.

3.2 Il ricorso di R. è infondato.

3.2.1 I motivi che deducono vizi in ordine alla conferma della responsabilità per i singoli reati sono infondati, risolvendosi in realtà in una serie di censure di fatto alle valutazioni probatorie, conformi tra loro, dei Giudici del merito, volte ad una ricostruzione dei fatti in termini alternativi a quelle. Ma non spetta a questa Corte la scelta tra più alternative in ipotesi possibili, anche solo sotto il profilo del vaglio della maggior efficacia di convincimento, il compito della Corte di legittimità essendo rigorosamente limitato – su deduzioni specifiche – a verificare se la motivazione, anche integrata quando conformi sono le conclusioni, dei due Giudici del merito, in un contesto di congruità al contenuto dei singoli atti si sottrae ai vizi della mancanza/apparenza, manifesta illogicità e contraddittorietà, unici che incidono sulla sentenza di merito.

Quanto al delitto associativo, la Corte d’appello ha prima dato atto delle singole censure difensive, e del loro senso complessivo ( R. vittima della mafia, pag. 48) ; poi, nel riportare, sia pure nell’obiettivamente faticoso stile che la caratterizza, i contenuti di alcune conversazioni ne ha specificamente ed autonomamente commentato l’idoneità probatoria (51, 56, 57-59) a confermare le conclusioni del Tribunale (significativo nella sentenza di primo grado anche il commento sul ruolo associativo di R. che si evinceva con immediatezza dalla conversazione riportata a fg.

93 della prima sentenza, con il commento ulteriore specifico a pag.

103) ed a superare espressamente le censure difensive, evidenziandone anche la funzione di riscontro alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, con motivazione che si sottrae ai soli vizi che come detto rilevano: così è per i punti ora riproposti nel ricorso, che, appunto e significativamente, contestano la lettura probatoria di uno stabile e consapevole inserimento nella struttura associativa, ma non possono attestare l’anche sola apparenza, o manifesta illogicità o contraddittorietà con i contenuti delle singole prove, espressamente richiamate dal Giudice d’appello.

Quanto al reato sub E, il Tribunale (pag. 90) ha spiegato in modo non incongruo al testo della conversazione, riprodotta integralmente e dandosi conto dei due fatti di cui si parla nella stessa, perchè il riferimento a E. ( R.) anche nella seconda parte della conversazione 16.12.2003, dove si parla appunto dei sei milioni annui corrisposti dalla persona offesa all’associazione, lo indicassero come il destinatario della dazione, ricevuta per conto dell’associazione; nulla c’entra perciò quanto argomentato dalla Corte a pag. 57, relativamente al destinatario della prima parte della vicenda, mentre le diverse deduzioni sul contenuto dei rapporti (plurimi per casi, costanti per la natura illecita dei legami) tra D.N., M., R. e SC. e sull’interpretazione del ruolo di D.N. in relazione al rapporto con il (OMISSIS) (motivo del ricorso con rif. a pag. 86 sent., dove la Corte in realtà valorizza la conversazione come prova del rapporto estorsivo tra l’associazione ed il (OMISSIS) e, quindi, dell’effettiva riconduzione anche di quei 6 milioni che coinvolgono specificamente R. ad estorsione) si risolvono in censure di merito, a fronte di una ricostruzione complessiva che vede R. esponente dell’associazione destinatario di pagamento estorsivo non per proprio esclusivo interesse, pur in un contesto di inadeguata organizzazione della gestione apicale, anche dovuto alla precedente carcerazione del D.N..

Quanto infine al capo V, a comprovare l’assenza di vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E nell’apprezzamento dei Giudici del merito il richiamo, evidenziato graficamente a pag. 96 della sentenza di primo grado, al diretto intervento di E. che sollecita il tener conto anche del L.R. "chi l’aiu io" (richiamo esplicito anche a pag. 97 sent. app.), con il successivo commento specifico a pag. 102, in un contesto complessivo – che è "confessato" sostanzialmente nella conversazione 13.9.2004 di cui R. è consapevole e diretto coprotagonista – che la Corte d’appello ha confermato espressamente (sia pure con le solite infelici modalità espositive: pag. 47, 59, 97, 98, 113) idoneo a comprovare il pieno coinvolgimento anche di R., oltre che del D.N., nella vicenda specifica. In particolare, occorre distinguere tra l’infelice forma espositiva della sentenza e l’assenza di motivazione su punti specifici: è evidente infatti che laddove la Corte distrettuale ha confermato, trattando la posizione di L.R., l’esatta individuazione indicata nell’imputazione e, trattando la posizione D.N., la sussistenza dell’estorsione con piena partecipazione di R., il fatto che a pag. 59 vi sia affermazione per sè inappagante non può rilevare per eliminare dal complessivo testo della sentenza quei rilievi, con chiaro, inequivoco e diretto riferimento a R., che rispondono alle censure di questo imputato.

3.2.2 Il motivo sul mancato riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato condizionato è in parte infondato ed in parte inammissibile, per genericità.

E’ pacifico che il R. sul punto non ha proposto appello, nè ha presentato richiesta o alcuna in sede di conclusioni del medesimo giudizio di appello (il che rende non pertinente il richiamo a Sez.6, sent. 39350/2010, dove si discuteva della necessità di riproporre una richiesta di abbreviato non condizionato dopo la reiezione della prima richiesta), neppure sotto il profilo dell’applicazione dell’art. 587 c.p.p.. Da qui, tra l’altro, l’inesistenza di alcun obbligo di motivazione della Corte d’appello sulla questione.

La prima tesi difensiva, secondo la quale essendo stato contestato con i motivi di impugnazione il trattamento sanzionatorio sui punti della quantificazione della pena e delle attenuanti generiche, in essi avrebbe dovuto intendersi compreso anche il punto sulla riduzione per l’ingiustificato diniego della diminuente per il rito, con il conseguente obbligo di deliberazione e specifica motivazione del giudice d’appello, è manifestamente infondata.

Infatti, sia dal punto di vista sistematico che in relazione all’obbligo di specificità dei motivi, stabilito dall’art. 581 c.p.p., lett. C) e art. 591 c.p.p., i singoli passaggi del percorso logico/giuridico che conduce alla definizione del trattamento sanzionatorio, con l’irrogazione finale, in concreto, di una specifica pena (e quindi i punti relativi a: determinazione della pena base, riconoscimento od esclusione di circostanze, bilanciamento delle stesse, quantificazione di eventuali aumenti o riduzioni di pena conseguenti, riconoscimento della continuazione, quantificazione dei singoli aumenti, riduzioni per riti alternativi) sono caratterizzati ciascuno da assoluta autonomia, tanto per il profilo della legittimità che per quelli sia dell’apprezzamento di merito afferente la congruità sia della coerenza ed adeguatezza logica della motivazione.

Così come, pertanto, potenzialmente sussiste senz’altro un interesse specifico e rilevante della parte alla verifica di tutti i passaggi – che costituiscono appunto, ciascuno, Spunto della decisionè suscettibile di autonoma impugnazione – quando dalla rivisitazione anche del solo singolo passaggio possa derivare una modifica della pena finale inflitta in concreto (Sez.6, sent. 37461 del 8.1 – 19.10.2010), altrettanto lo stesso principio dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, necessariamente coniugato con il principio di specificità dei motivi, impedisce che, al di fuori dei casi in cui il giudice d’appello possa provvedere ai sensi dell’art. 597 c.p.p., uno dei punti autonomi della decisione che concorrono alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio possa essere trattato se non oggetto di specifica impugnazione, ovvero se non divenuto non più precluso a seguito dell’accoglimento di altro motivo assorbente (si pensi al caso di un’assoluzione che colga il reato giudicato più grave tra quelli ritenuti in continuazione, con la conseguenza di rimettere anche il giudice d’appello nella pienezza dei poteri decisori relativi al merito del complessivo trattamento sanzionatorio).

Nè il favore per l’impugnazione può essere invocato per superare norme strutturali essenziali del giudizio di impugnazione quali, appunto, l’obbligo di specificità dei motivi, che attiene, giova ricordarlo, non solo alle richieste ma, soprattutto, alle deduzioni in concreto svolte in ordine alle ragioni in diritto ed agli elementi in fatto che sostengono ogni singola richiesta. Sicchè tale "favore" può operare per supplire vizi formali afferenti conclusioni e richieste (Sez. 5, sent. 23412 del 6-28.5.2003) , ma non è certo idoneo per sè a superare l’assoluta assenza di ogni conclusione e deduzione, di diritto e di fatto, in ordine ad un punto della decisione del tutto autonomo, all’interno della complessa articolazione del trattamento sanzionatorio (nella specie, oltretutto peculiare in quanto caratterizzato da problematiche assolutamente specifiche e mai mutuabili da altri punti del trattamento sanzionatorio).

Neppure è fondata la tesi che vorrebbe far conseguire la diminuzione, pur non richiesta, dalla presunta natura sostanziale della stessa, anche per l’operatività delle ipotesi di cui all’art. 587 c.p.p..

La deduzione sulla presunta natura sostanziale della diminuente e la sua relazione con l’obbligo della Corte di applicarla, o motivarne il diniego, è formulata in termini del tutto generici.

Quanto all’art. 587 c.p.p., la fattispecie del primo comma è inapplicabile, R. risultando invero imputato anche di reato non contestato agli altri imputati di questo processo ai quali – su loro specifica corrispondente impugnazione – è stata riconosciuta la diminuente (si tratta del capo E).

Quanto alla fattispecie del secondo comma va innanzitutto rilevato che i precedenti di Sez.4 sent. 45496/2008, Sez.5 sent. 25074/2002 e SU sent. 9/1995 si riferiscono in realtà a casi dove, in concreto, la diminuente era stata riconosciuta anche a coimputati nel medesimo reato. Le prime due di tali sentenze (la seconda riproducendo sul punto il sintetico testo della prima) argomentano poi che anche per la diminuente ex art. 442 c.p.p. si tratterebbe di violazione di legge processuale, tuttavia con affermazione non sorretta da alcuna argomentazione.

Ma la locuzione di cui all’art. 587 c.p.p., comma 2 si riferisce a violazione di norme che incidono sulla ritualità generale del rapporto processuale e, in genere, della conduzione del processo, ovvero sull’acquisizione ed utilizzazione altrettanto generale delle prove, con un’efficacia immediata che prescinde dalle singole posizioni personali e dall’esame della loro peculiarità, non risultando subordinata a queste ed alle eventuali necessarie scelte del singolo interessato. Va allora escluso che ciò che attiene al trattamento sanzionatorio in ragione di specifiche ed individuali finalità premiali (che attengono alla peculiare volontà ed alla specifica posizione probatoria del singolo imputato, connotando l’istituto della diminuente ex art. 442 c.p.p. appunto in termini di peculiari riflessi individuali di natura sostanziale) realizzi per sè la "violazione della legge processuale" cui si riferisce l’art. 587 c.p.p., comma 2, che ha riguardo al caso della riunione occasionale della trattazione di reati autonomi in un unico processo, per la quale non possono che rilevare irregolarità immediatamente generali.

Ed è, in proposito, significativo (ed in realtà in ogni caso assorbente) che nel caso concreto l’assunto del ricorrente, di essere stato nelle medesime condizioni degli imputati di altri reati che diligentemente hanno proposto impugnazione rispetto alla reiezione delle loro singole domande di abbreviato condizionato, si connoti invece di genericità quando passa ed esporre le ragioni di tale "identità" di posizione, una genericità che imponendo il passaggio agli atti del processo per verificare la posizione del singolo esclude la immediata rilevanza generale e quindi la natura processuale, nel senso commentato. Così, a pag. 41 dell’originario ricorso il R. deduce di aver fatto specifica richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di perizia trascrittiva di alcune telefonate, trovandosi nella stessa posizione degli imputati D.M., D.N. e V., che hanno ottenuto la riduzione di pena dalla Corte d’appello, in conformità ai loro rispettivi motivi di impugnazione: ma l’assunto è palesemente generico laddove non argomenta sullo specifico contenuto della propria richiesta e sull’eventuale autonoma indicazione di quelle telefonate nell’istruttoria dibattimentale del primo grado e comunque sulla loro esatta corrispondenza. Nei motivi nuovi, più articolati sul punto, la questione non è risolta, perchè i dati circostanziali del procedimento che vengono introdotti riguardano solo gli altri imputati, quelli che hanno proposto il corrispondente motivo d’appello. In particolare, nulla è dedotto di specifico, nè sono allegati gli atti pertinenti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in ordine alla concreta condotta del R. e dei suoi difensori nel momento del conferimento dell’incarico al perito trascrittore (pag. 4 motivi nuovi e 12 sent. appello) e, ancora, sulla corrispondenza con il contenuto specifico ed effettivo della propria originaria richiesta. Sicchè la Corte dovrebbe accedere agli atti del procedimento, con discrezionalità nella selezione di quelli ritenuti utili, non già per verificare, ma in realtà per completare la specificità del motivo di ricorso.

In altri e conclusivi termini: esclusa la violazione di un obbligo di motivazione della Corte d’appello in assenza di alcuna deduzione anche tardiva ma nell’ambito del processo di secondo grado, la richiesta in ricorso di estensione del motivo d’appello proposto diligentemente da alcuni dei coimputati, in presenza anche di reati in questo processo contestati autonomamente al R. (il che come detto esclude in ogni caso l’applicazione dell’art. 587 c.p.p., comma 1) avrebbe imposto un preliminare onere di specifica deduzione di puntuale rappresentazione degli elementi processuali (con riferimento specifico al contenuto dei vari atti e delle varie condotte) che consentissero la ricostruzione del fatto del procedimento in termini tali da percepire con immediatezza, ed attendibilità, l’esatta posizione del ricorrente e la sua esatta sovrapponibilita a quella dei coimputati D.N., V. e D.M..

Il motivo sulle attenuanti generiche è diverso da quelli consentiti, prospettando censure di merito finalizzate ad una rivalutazione preclusa in questa sede.

4.1 D.N.P. (estorsioni di cui ai capi D, F, U, V, Z) :

– violazione di legge in relazione agli artt. 405 e 407 c.p.p., perchè le intercettazioni ambientali sarebbero inutilizzabili, in quanto svolte negli anni 2003 – 2004, nel procedimento 2898/99 definito con archiviazione nel novembre 2005, venendo recuperate in successiva diversa notizia di reato, solo strumentalmente considerata elemento di novità, mentre lo "stralcio" dall’iniziale procedimento della posizione D.N. non sarebbe idoneo a mutare i termini della questione, in quanto "l’intero attuale compendio processuale è stato acquisito nell’ambito di un procedimento originario in violazione dell’art. 407 c.p.p., comma 3";

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 629 c.p. e art. 192 c.p.p. in relazione ai capi:

D): la Corte distrettuale avrebbe risposto apoditticamente alla censura difensiva secondo cui il "pagamento in natura" non era riconducibile alle intenzioni ed all’azione dell’imputato;

F) : mancherebbe una spiegazione logica dell’attribuzione personale di responsabilità penale, in particolare sul punto dell’indicazione del D.N. in luogo del R. quale percettore finale della somma estorta, rimasto privo di "dimostrazione certa" alla luce della conversazione 30.11.2004 e della sollecitazione di M. ad avvertire D.N. della sorte del denaro lasciato dal titolare del (OMISSIS);

U): i Giudici di merito avrebbero travisato i dati probatori utilizzati, indicanti solo un mero intento conoscitivo;

V): la Corte distrettuale non avrebbe spiegato logicamente l’attribuzione al D.N. della responsabilità per l’estorsione in danno di L.R., emergendo dalle prove richiamate che la vicenda sarebbe stata gestita autonomamente da R.;

Z): sarebbe apodittica la motivazione sulla correlazione tra il contenuto dei discorsi intercettati e l’episodio specifico, in risposta alle censure d’appello.

4.2 Il ricorso di D.N. è infondato.

4.2.1 Il primo motivo, in rito, è inammissibile per genericità. E’ assorbente la considerazione che, prospettando una censura che trae origine dalla ritenuta originaria inutilizzabilità delle conversazioni già nel procedimento in cui le stesse erano state disposte ed eseguite, in relazione ad asserito decorso dei termini di indagine, il ricorrente (che pur accenna genericamente, fg. 5 dell’atto di impugnazione, a proroghe intervenute – ancorchè per le intercettazioni, parrebbe) si è sostanzialmente limitato a deduzioni genericamente poggiate sull’anno di apparente iscrizione del fascicolo, senza assolvere l’onere di autosufficienza del ricorso – particolarmente pregnante laddove si richiamino atti di altro procedimento – in relazione alle vicende specifiche dell’iscrizione relativa al D.N. (si deduce infatti anche di una separazione della sua posizione, che presume la presenza di altri indagati, ciascuno dei quali non può non avere un’autonoma "storia" di iscrizione: quand’anche si trattasse di iscrizione contestuale, ciò avrebbe dovuto essere specificamente dedotto e sorretto da apposita e specifica produzione documentale, estesa all’evoluzione del procedimento, proprio in osservanza del ricordato principio di autosufficienza, anche a fronte di un atto di appello che, a pag. 2 ultimo capoverso, così, in termini obiettivamente altrettanto generici, cosi si esprimeva "Sulla scorta della documentazione agli atti e di quella prodotta dalla difesa è fondato ritenere che le operazioni di intercettazione in oggetto furono disposte allorchè era abbondantemente decorsi i termini massimi di durata delle indagini"). Ciò, anche alla luce dell’epoca di consumazione dei reati per i quali è processo, collocati tra la fine del 2003 ed il 2004. 4.2,2 Il secondo, articolato motivo, è infondato nei suoi diversi punti, risolvendosi in definitiva nella sollecitazione ad una rivalutazione del materiale probatorio secondo le ricostruzioni alternative proposte dall’imputato, ovvero che concluda per l’inadeguatezza, in fatto, della prova. Rivalutazioni tuttavia precluse in questa sede di legittimità, dove l’unico accertamento possibile è quello della verifica dell’insussistenza dei soli vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione che sorregge il percorso logico valutativo dei giudici del merito – di entrambi, anche integrate tra loro, nel caso di "doppia conforme" – ovvero di assenza della motivazione (o di sua apparenza) in relazione alle deduzioni difensive, vizio che, tuttavia, non può che "calibrarsi" al grado di specificità e decisività delle deduzioni d’appello.

In particolare, quanto al capo D, i giudici del merito hanno collegato l’episodio relativo alla fornitura di scarpe, richiesta formalmente a C. dal solo G. e che aveva dato origine ad un "bonus" di Euro mille, anche al D.N. in ragione del precedente intervento di questi, insieme proprio al G. che aveva "convocato" il C. (circostanza il cui significato era da apprezzare alla luce del contenuto della conversazione D.N. – G. del 4.2.2004 e della successiva intercettazione ambientale M. – D.N. – G. con la successiva partecipazione dello stesso C.) e gli aveva presentato il D.N. come "sensale della zona", volto a estorcere dazioni per l’attività relativa al punto vendita rientrante nel suo territorio, evidenziando come di tale fatto la persona offesa avesse parlato mettendo in immediata correlazione i due aspetti. Ed hanno ritenuto che i mille euro non più pretesi per il pagamento costituissero il prezzo dell’estorsione consumata. Si tratta di un apprezzamento di fatto non incongruo alla peculiarità del contesto descritto specificamente, in particolare tenendo conto dei rapporti tra D.N. e G. e del "controllo" assunto dal primo. Sicchè la deduzione in ricorso appare anche generica, laddove non si confronta specificamente con la complessiva argomentazione.

Quanto ai capi F, U, V e Z, le generiche e succinte deduzioni svolte in ricorso in realtà contengono censure di merito, appunto sollecitando un diverso apprezzamento del materiale probatorio e richiedendo per la loro valutazione un diretto accesso al contenuto degli atti, preclusa in questa sede di legittimità. Ne sono riprova le locuzioni usate nell’esposizione delle censure per i diversi punti ("privo di dimostrazione certa", "il tenore delle conversazioni dimostra tutt’al più…", "nella realtà appare chiaro che…", "incerta correlazione tra…". 5.1 L.R.T. (favoreggiamento personale, capo A 12):

Motivazione apparente e illogica in relazione all’identificazione e colpevolezza dell’imputato, perchè dalla conversazione ambientale 9.47 del 13.9.2004 al cognome L.R. non sarebbe mai associato alcun nome proprio o elemento individualizzante uno specifico esercizio commerciale o settore d’attività, nè la Corte distrettuale avrebbe risposto alle censure dei motivi d’appello in ordine alla mancanza di prova quanto alla rispondenza degli esercizi dell’imputato alle caratteristiche di fatto (presenza di esercizi nei territori di certa "competenza" delle "famiglie" di Malaspina e Resuttana) emergenti dalla conversazione, alla incompletezza della ricerca in proposito svolta dal teste di polizia B. (asseritamente comprovata dall’esito della deposizione, assunta ex art. 507 c.p.p., del teste L.R.A., imprenditore titolare di attività svolte con nome differente, presenti nei territori in contestazione, disatteso in ragione di un assunto – aver già dichiarato di non aver subito estorsioni – che corrispondeva alla medesima posizione del ricorrente);

violazione dell’art. 74 c.p.p. e art. 185 c.p., motivazione apparente e manifestamente illogica, in ordine alla legittimità della costituzione di parte civile della Confindustria e della Provincia regionale di Palermo, perchè la Corte distrettuale avrebbe risposto argomentando dell’art. 416 bis c.p., mentre il ricorrente è imputato del diverso delitto di favoreggiamento, il cui bene giuridico è nella sola disponibilità dello Stato nazionale, sicchè le parti civili, non considerabili persone offese, avrebbero dovuto provare di essere state danneggiate dalla condotta ascritta al L.R.: sul punto, secondo il ricorrente, a pag. 117 la Corte distrettuale avrebbe omesso di motivare quale fosse stato il concreto nocumento, nessuno dei due enti potendo essere considerato preposto alla tutela della legalità, altrimenti legittimandosi la costituzione di parte civile per ogni delitto contro l’amministrazione della giustizia.

5.2 Il ricorso di L.R. è infondato.

La questione sempre posta dalla difesa è stata quella dell’inidoneità degli elementi probatori ad individuare proprio in questo imputato il soggetto vittima della certa estorsione di cui tratta la conversazione del 13.9.2004 (capo V, contestato a D. N. e R.) e che, quindi, la ditta La Rosa nominata dal R. fosse la sua: ciò, in particolare, perchè la deposizione del teste B. non sarebbe stata sufficiente ad escludere che altre ditte, oltre a quella del ricorrente, rispondessero al contesto fattuale risultante dalla conversazione, quindi avere come titolare effettivo o di fatto ovvero come contenuto della denominazione formale la locuzione L.R. e, poi, avere più sedi anche nelle zone controllate dalle famiglie mafiose di Malaspina e Resuttana.

Ciò aveva anche ritenuto di provare con la produzione di un elenco di numerose ditte che avrebbero potuto rispondere a quei requisiti e con la deposizione di L.R.A..

Il Tribunale, argomentando specificamente anche sui due positivi elementi probatori difensivi (pag. 210 e 211) ha giudicato acquisita tale individuazione sulla base della deposizione del teste di polizia, che aveva riferito delle ricerche fatte a suo tempo a mezzo di banca dati, pur non documentate in atti, considerando riscontro indiziante il fatto che il "nostro" L.R. conoscesse effettivamente da lunga data il R., oltre l’ A. e il D. N., evidenziando come in questo processo la conoscenza pregressa tra estorsori ed estorti costituisse una "nota costante", rappresentando una sorta di garanzia che si potesse avvicinare la vittima senza correre il rischio di esser denunciata.

La Corte d’appello, dando atto delle censure difensive (pag. 113), ha sostanzialmente confermato l’apprezzamento probatorio del Tribunale (pagg. 113 e 114), giudicando il contenuto della deposizione di B. assorbente e la deposizione del L.R.A. inconducente, in relazione all’effettiva collocazione degli esercizi commerciali del ricorrente e alle caratteristiche intrinseche delle modalità estorsive nel processo.

Osserva questa Corte di legittimità che le doglianze difensive si risolvano allora in censure sostanzialmente di merito, volte ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. La risposta complessiva che i Giudici del merito, in primo e in secondo grado, hanno dato alla prospettazione difensiva, sostanzialmente riproposta in appello ed ora nel giudizio di legittimità, non può infatti essere considerata manifestamente illogica o contraddittoria e neppure solo apparente, ove si consideri che nei motivi d’appello (pag. 10) alla deposizione del teste L.R.A. non è attribuito (come scritto invece in ricorso, pag. 8) l’assunto che vi erano ditte specifiche con riferimenti possibili a " L.R." (nei termini prima visti) effettivamente presenti contemporaneamente con più esercizi in quei soli e specifici territori che nel caso concreto rilevavano, ma solo quello dell’esistenza generica in Palermo di ditte riferibili alla locuzione, e che il ricorso non si confronta con il dato della pregressa certa conoscenza in particolare tra R. e L.R.T., particolarmente rilevante nella locuzione utilizzata dal primo nella conversazione, in relazione alla massima di esperienza specifica al processo, espressamente commentata dai due Giudici del merito. Massima che, va osservato, effettivamente trova riscontro specifico ad esempio in quanto scritto a pag. 205, penultimo paragrafo, della sentenza di primo grado.

Ed allora ed in definitiva, il motivo di ricorso finisce con il connotarsi anche di genericità (nel senso proprio della relazione con l’art. 581 c.p.p. e con il principio di autosufficienza del ricorso).

Quanto al secondo motivo, va innanzitutto rilevata l’inammissibilità originaria del motivo d’appello in punto legittimazione delle parti civili, per la sua genericità (pag. 13 impugnazione). Quanto al punto relativo al danno, è vero che a pag. 115 la Corte distrettuale ha apparentemente argomentato in ragione a non pertinenti delitti ex artt. 416 bis e 353 c.p., tuttavia negli ultimi paragrafi di pag. 117 in realtà i Giudici d’appello hanno invece poi espressamente motivato proprio in ragione del reato di favoreggiamento effettivamente contestato al L.R., spiegando perchè sussiste un "nesso eziologico" tra la condotta omertosa tenuta dall’imputato e il danno recato alle parti civili, in ragione delle aspettative di tutela dei diritti alla regolarità e correttezza dei rapporti economici sullo specifico territorio.

6.1 O.G. (favoreggiamento personale di M. G. e ignoti, capo A6):

– Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al reato ex art. 378 c.p., perchè la Corte palermitana non avrebbe motivato sugli elementi costitutivi del delitto, limitandosi a riferirsi alla negazione dell’aver subito estorsioni; mancherebbe prova idonea, in relazione al contenuto equivoco della sola conversazione 16.12.2004, cui l’ O. era estraneo, non essendo sufficiente la sola dichiarazione del M., alla luce dei "complessivi esiti della istruttoria dibattimentale". Qui il ricorrente svolge deduzioni sui rapporti tra Pa., D.N. e Sp., argomentando poi sulle discrasie tra le dichiarazioni di M. e quelle della persona offesa di altra estorsione e commentando ragioni ulteriori di inattendibilità del dichiarante.

6.2 Il ricorso di O. è infondato.

Ricordato che le motivazioni delle sentenze di merito, quando il loro dispositivo è conforme sulla singola posizione o sul singolo punto della decisione, si integrano nella giustificazione della deliberazione, va rilevato come il Tribunale (pagg. 202-206) avesse dato conto delle risultanze probatorie pertinenti e specifiche, argomentando, non incongruamente a quel materiale, che – certa l’identificazione nell’imputato del soggetto cui M. e D. si erano riferiti come destinatario del peculiare tentativo di estorsione – le spiegazioni fornite dal ricorrente fossero inattendibili in ragione del contenuto inequivocabile della conversazione iniziata alle 10.11 del 16.12.2004 (rilevando altresì che M. era stato condannato, in separato giudizio, per l’episodio), rispondendo altresì specificamente sul tema del rapporto tra O. e Bu. (pagg. 207 e 208). La Corte distrettuale, dato atto delle deduzioni d’appello, in particolare volte a privare di credibilità il M. e la sua narrazione con D., sia in relazione alla ritenuta emarginazione dello Sp.Ra. (soggetto per conto del quale M., controvoglia, avrebbe agito), sia in relazione alla non adeguatezza di quanto riferito dal M. sui rapporti Sp. – Bu., ha confermato l’apprezzamento del primo Giudice, in relazione al contenuto della conversazione e alla giudicata sua attendibilità.

Risulta pertanto evidente che entrambi i Giudici del merito, ed in particolare la Corte d’appello confermando il primo articolato apprezzamento dopo aver dato conto esaustivo delle censure difensive, hanno formulato una valutazione di fatto in relazione al dato probatorio oggettivo costituito dal contenuto della conversazione, dal suo contesto e dal rapporto di conoscenza tra M. e O. (che spiegava la riferita resistenza di M. a fare quella richiesta che riferiva essergli stata imposta dallo Sp. che, per contro, l’aveva valorizzata proprio per la non ostilità del destinatario, che avrebbe reso improbabile una denuncia alla polizia giudiziaria), ritenendo tali elementi assorbenti rispetto agli altri, considerati ciascuno ed insieme inidonei a vanificarli; il che, per sè, costituisce apprezzamento di stretto merito sorretto da un percorso logico valutativo che si sottrae a censure di intrinseca manifesta illogicità o contraddittorietà con il contenuto riportato della conversazione. Il reiterare in questa sede di legittimità la critica a tale apprezzamento probatorio, attraverso il richiamo ai dati fattuali già proposti ai due Giudici del merito e da costoro giudicati, senza vizi logici apprezzabili nei limiti di rilevanza dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, finisce con il costituire sollecitazione ad una diversa valutazione di quel materiale, tuttavia preclusa in questa sede di legittimità, dove non è dato scegliere tra più ricostruzioni relative al medesimo materiale probatorio quella in ipotesi affermata come più adeguata, ma solo verificare che il percorso logico seguito dal Giudice del merito sia immune dai vizi logici di motivazione omessa o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o con riferimento ad elemento di prova per sè idoneo a scardinare l’intera ricostruzione argomentata.

Generica è la censura sulla non configurabilità del delitto di favoreggiamento, anche in relazione al contenuto dei motivi d’appello.

7. Gli imputati, ad eccezione di A., vanno condannati al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle costituite parti civili per questo giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle diverse articolate costituzioni e della qualità e natura della prestazione difensiva, in relazione alla complessità del processo e dei motivi di ricorso.

Tali spese vanno ex art. 93 c.p.c. distratte in favore dei rispettivi difensori come da richiesta di udienza (l’odierna sostituzione, per alcuni, valendo comunque ad attribuire ai titolari delle difese la richiesta stessa), il cui contenuto non è suscettibile di sindacato in questa fase (Cass. Sez. 3 civ., sent. 21010 del 1.10.2009, rv 609697).

P.Q.M.

Annulla nei confronti dell’ A. la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, in solido, alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili Associazione Industriali della provincia di Palermo, Comitato Addiopizzo, Fai, SOS Impresa Palermo, liquidate in complessivi Euro 1800, oltre I.V.A. e C.P.A., per ciascuna.

Condanna altresì i ricorrenti D.N. e R. alla rifusione in solido delle spese di difesa sostenute dalla parte civile Confcommercio di Palermo, che liquida in Euro 1800 oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 03-10-2011, n. 35822 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20.4.2009 la Corte di Appello Firenze, in riforma di quella emessa in data 19.1.2007 dal Giudice monocratico del Tribunale di Arezzo – Sezione distaccata di Montevarchi – assolveva Ch.Fa., G.R. e B.M. (il primo già condannato alla pena condonata di mesi sei di reclusione gli altri due a quella, condonata anch’essa, di mesi otto di reclusione ciascuno previo riconoscimento per entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili con congrue provvisionali) perchè il fatto non sussiste dal delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro (in data (OMISSIS)).

Ai predetti era contestato nelle rispettive qualità:

"Il G., di datore di lavoro; il B., quale responsabile del servizio di Prevenzione e protezione; il Ch., quale lavoratore, operanti nell’ambito della Società "Agricola Industriale Faella S.p.a." corrente in (OMISSIS), per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza di norme di legge ed in particolare:

il Ch. per avere, quale operaio addetto alla manovra di un telaio mobile – posto all’interno dell’azienda – ed adibito al caricamento di tegole essiccate dal magazzino ad un nastro trasportatore, azionato il predetto telaio senza essersi preventivamente assicurato che alcuno si trovasse nell’area di manovra del macchinario, cagionato la morte di C.I. che, anch’gli dipendente della Società predetta, e trovandosi nei pressi del telaio mobile avendovi da poco prima eseguito una riparazione, veniva colpito dal macchinario in movimento e decedeva in conseguenza delle gravi lesioni emorragiche interne subite. Il G. e il B. per avere, nelle rispettive qualità sopra indicate e in violazione del D.Lgs. n. 547 del 1955, art. 68 e delle espresse indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione del macchinario, omettendo di attivarsi onde impedire, con cancelli o altri strumenti di delimitare, che i lavoratori potessero transitare nella zona operativa del macchinario, con conseguente ed evidente pericolo della loro incolumità, concorso con tale omissione a cagionare la morte di C.I.".

Secondo la sentenza impugnata, era incontroverso che il 15.4.2002 l’operaio C.I. durante il lavoro nella fabbrica di laterizi della s.p.a. Agricola Industriale Faella, della quale era dipendente, morì per un infortunio. Era pure incontroverso che il C. rimase schiacciato nella fascia addominale fra la parte terminale di un nastro trasportatore ed un piano che con un movimento alternato prelevava laterizi da rastrelliere e li trasferiva sul nastro trasportatore.

Il predetto piano, quindi, in una fase del suo movimento, si allontanava dalla parte esterna del nastro trasportatore ed in un’altra fase tornava ad accostarsi ad esso.

Il movimento in questione veniva compiuto automaticamente secondo le operazioni programmate della macchina.

Nella fase dell’allontanamento tra l’estremità del nastro trasportatore ed il piano stava uno spazio di qualche metro.

Il C. rimase schiacciato perchè si trovò nello spazio predetto mentre il piano tornava verso il nastro trasportatore.

Il C. era addetto alla manutenzione delle macchine e nel tempo immediatamente precedente l’infortunio aveva eseguito, come ricorrentemente, la sostituzione di un componente (un meccanismo di freno) essenziale per il buon funzionamento del piano, di cui si è detto.

L’operazione di manutenzione aveva richiesto che tutta la catena di trasporto dei laterizi, di cui la macchina bisognevole di manutenzione faceva parte, fosse fermata.

L’operazione di arresto della catena di trasporto, ai fini di operazioni di manutenzione, era programmata secondo criteri di sicurezza dirette ad escludere che la catena si riavviasse durante quelle operazioni anche per un intervento umano.

Vi era una postazione con i comandi relativi alla catena di trasporto e vi era un operaio ad essa addetto per quanto necessario durante il normale funzionamento della catena di trasporto.

In occasione dell’infortunio l’operaio addetto era il Ch..

Ad evitare che anche questo potesse riavviare quella catena mentre il manutentore C. eseguiva il suo intervento era anche previsto che il manutentore, prima di fare il suo intervento, oltre che fermare la catena di trasporto, prelevasse e tenesse con sè una chiave che era necessario reinserire per dare corso alle operazioni di riavviamento.

Non c’era dubbio, comunque, secondo le numerose risultanze, che il C. eseguì il suo intervento di manutenzione e lo fece a macchina ferma (oltretutto l’intervento sarebbe stato impossibile a macchina in movimento).

Lo S., altro operaio in posizione sovraordinata, aveva testimoniato di esserandato ad informarsi dell’andamento del lavoro, ed aver trovato presso la postazione dei comandi il C. ed il Ch. dai quali aveva saputo che il funzionamento l’impianto poteva ricominciare. Aveva riferito, altresì, di essersi allontanato in bicicletta ma che, fatta poca strada, era dovuto tornare indietro perche fu richiamato perchè sentì i segni dell’infortunio.

Scortichini aveva dichiarato, anche, che potè (dopo l’infortunio) ancora scambiare qualche frase con il C. e che questo, alla domanda di come fosse avvenuto, gli rispose che il Ch. aveva dato il via.

La Corte territoriale ha ritenuto, quanto al G. e al B., che non era mai stato loro contestato il difetto di organizzazione della sicurezza per la specifica operazione di manutenzione ricorrente, per la quale il C. venne a contatto con le parti meccaniche e che la contestazione relativa ai cancelli era frutto di un equivoco dei tecnici della USL che avevano rilevato che l’impianto non era delimitato da barriere: ma questo rilievo riguardava la sicurezza del luogo di lavoro ma non un fattore di pericolo per l’intervento di manutenzione specifico. Escludeva, quindi, il nesso causale tra condotta colposa ed evento.

Quanto al Ch., mero compagno di lavoro della vittima, al quale era stata contestata la colpa generica di aver rimesso in funzione i macchinari alla cieca, la Corte ha rilevato l’assenza di certezze sulla scorta delle risultanze acquisite, in quanto anzi risultava che i macchinari erano stati rimessi in movimento a intervento di manutenzione ultimato o quasi ultimato dallo stesso C. (testi T. e L.): ipotizzava la Corte che probabilmente il C., dopo l’intervento, fece ripartire, assieme al Ch., l’impianto (come sostenuto in appello dal Ch.) e tornò ad avvicinarsi al punto in cui aveva fatto il suo intervento per le constatazioni di prova, lasciando nell’ambito degl’interrogativi irrisolti perchè il C. avesse indugiato nella posizione dell’infortunio fino a rimanere incastrato ad opera di un elemento meccanico che si muoveva lentamente e al quale avrebbe potuto agevolmente sottrarsi.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze e i difensori e procuratori speciali di delle parti civili costituite D.V. R., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio C.L., e C.N..

Il primo deduce il vizio motivazionale, ed in particolare la contraddittorietà della decisione con le emergenze degli atti del processo.

Evidenzia che, dopo l’intervento manutentivo effettuato dal C., era stata riavviata la macchina con la chiave in possesso del C.. Il Ch. aveva poi, con l’assenso del C., effettuato le manovre di messa a punto manuale ed aveva avviato la modalità automatica: solo a quel punto il C. si era allontanato dalla consolle con la sua cassetta degli attrezzi (come da testimonianza N.), attraversando lo spazio interessato dal movimento del piano orizzontale, zona estremamente pericolosa, poichè (come da consulenza dell’ing. Ca. a pag. 10) all’ingresso del nastro trasportatore erano presenti fotocellule che avevano funzione di interrompere il movimento nel caso in cui non fosse registrato il transito di materiale sicchè il C., allorchè rimase schiacciato "interrompeva il segnale della fotocellula e quindi non interrompeva il ciclo automatico" perchè la sua presenza era recepita dai macchinario come transito di materiale.

La inidoneità delle cordicelle quali elementi di protezione della zona estremamente pericolosa era riconosciuta da tutti e all’epoca sarebbe già necessario non solo la sostituzione delle cordicelle con cancelli chiusi ma anche munire questi ultimi di microinterruttori come avvenuto dopo l’infortunio allorchè furono effettivamente installati con microinterruttori che impedivano i movimenti della macchina a cancelli non chiusi; dispositivo, questo, che avrebbe certamente impedito l’infortunio.

Contesta le versioni fornite dal G. e dal B. nei rispettivi atti di appello, secondo i quali il C. non aveva terminato la riparazione ed era rimasto schiacciato prima di riavvitare i bulloni del piattello frenante, che si poggiavano sulle testimonianze di due elettricisti smentite dalle dichiarazioni di altri testi. La Corte aveva ancora ignorato che, secondo quanto riferito da taluni testi (indicati), vi era l’uso degli operai di passare per risparmiare tempo attraverso la zona pericolosa mentre l’impianto era acceso e da ciò traeva la conseguenza che il Ch. avesse posto in funzione la modalità automatica, senza prestare attenzione alla presenza del C. e senza alcun controllo visivo. I difensori delle parti civili deducono:

1. l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà e mancanza della motivazione.

Assumono l’erroneità giuridica e l’illogicità nell’affermare che il Ch., al momento del fatto, era addetto alla manovra manuale della macchina, che ne riavviò il movimento senza poter osservare dalla propria postazione i movimenti del C. e al contempo ritenere che nessuna regola cautelare di tutela preventiva dell’incolumità del proprio compagno di lavoro fosse stata violata dal Ch., a tal proposito ricordando le parole del C. riferita al teste S. (di cui in sentenza).

Rilevano, altresì, che o la formula assolutoria era errata (poichè avrebbe dovuto essere perchè il fatto non costituisce reato per mancanza di colpa) ovvero che il nesso causale era stato interrotto dalla condotta della vittima, che richiedeva particolari condizioni e presupporti.

2. Ancora i medesimi vizi sopraindicati, ma con riferimento all’obbligo specifico di dotare i macchinari impiegati dei dispositivi di sicurezza, nonchè dell’obbligo generico in capo al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione di garantire la sicurezza del luogo di lavoro e di tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Evidenziano che era stata anche contestata la colpa generica e quindi anche gli obblighi derivanti dall’art. 2087 c.c. e dalle leggi speciali sì che era stata omessa la valutazione del rischio e d’informazione in ordine ai pericoli collegati alla macchina; la violazione delle norme che impongono di dotare le macchine dei necessari dispositivi di sicurezza; la riconducibilità causale dell’infortunio mortale (anche) alle condotte negligenti del datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione con esclusione dell’interruzione del nesso causale da parte della condotta del lavoratore.

E’ stata depositate due memorie difensive nell’interesse di Ch.Fa., con le quali si ribadisce l’estraneità del medesimo al reato contestatogli eccependo con la prima anche l’intervenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

I ricorsi nei confronti di G.R. e B.M. sono infondati e vanno respinti.

Invero, la motivazione della sentenza impugnata s’appalesa, quanto alla posizione di costoro, ampia e congrua, nonchè esente da vizi logici o giuridici. E’ pacifico che il C., addetto alle operazioni di manutenzione, si fosse portato presso la macchina proprio per espletare tale specifica incombenza coadiuvato dal collega Ch.: ne consegue che, come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, non essendo stato giammai contestato a tali imputati il difetto di organizzazione della sicurezza per detto ricorrente intervento manutentivo, in conseguenza della quale il C. sarebbe venuto in contatto con le parti meccaniche, non può configurarsi il nesso causale tra la condotta colposa loro attribuita, che concerne la generica sicurezza del luogo di lavoro nel corso nel normale ciclo produttivo (cioè durante il consueto funzionamento dei macchinari) per la quale erano previsti i cancelli (la cui assenza era stata rilevata dai tecnici della USL) poi installati e che di certo a nulla potevano servire in occasione delle operazioni di manutenzione che presupponevano l’arresto del moto della macchina proprio per consentire l’indispensabile accostamento fisico dell’operatore ad essa per eseguire l’intervento.

E’ vero che nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione (Cass. Pen. Sez. 4, Ord. n. 38818 del 4.5.2005, Rv. 23242), ma è anche vero che ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Cass. Pen. Sez. 3, n. 15655 del 27.2.2008, Rv.

239866).

Nel caso di specie non risulta, nei riguardi degl’imputati B. e G., attraverso la mera indicazione dell’addebito di colpa generica, una correlazione tra questa e lo specifico fatto descritto nell’imputazione, quale emergente dall’istruttoria dibattimentale nè il generale richiamo all’art. 2087 c.c., formulato dal ricorso delle parti civili, può comportare un’attribuzione di responsabilità oggettiva, dovendosi pur sempre individuare le specifiche e doverose misure prevenzionali (peraltro ulteriori rispetto a quelle, già consistenti ed adeguate, descritte nella parte espositiva) che, in relazione alla peculiare attività manutentiva, sarebbero state funzionalmente necessarie a tutelare l’incolumità del lavoratore e la cui omissione sia risultata causalmente efficiente dell’infortunio: tali certo non erano nè i dispositivi di sicurezza, che, come sopra rilevato, attenevano alla fase di normale funzionamento del macchinario e non già agli interventi manutentivi che devono necessariamente svolgersi in condizione di stasi, nè l’onere d’informazione con cui, appunto per l’indispensabile preventiva inattività della macchina ai fini dell’effettuazione delle operazioni di manutenzione, nulla di particolare si poteva prescrivere (e nulla è stato segnalato persìno dai ricorrenti) essendo del tutto ovvi e necessariamente conosciuti dall’addetto alla manutenzione C. e dal suo collaboratore Ch., i pericoli connessi al riavviamento della macchina, prima della definitiva ultimazione della riparazione (ivi compresa, cioè, la prova finale).

Ne consegue che a diverse conclusioni deve pervenirsi per quel che concerne la posizione del Ch..

Giova premettere, al riguardo, che non risulta contestata una vera e propria colpa commissiva, anzichè omissiva, come indicato nella sentenza impugnata e richiamato nella memoria difensiva, bensì pur sempre quella omissiva di doverosi preventivi controlli circa l’assenza di persone nell’area di manovra del macchinario. Peraltro, la tipologia della colpa contestata non può certo comportare l’inapplicabilità dell’aggravante di cui all’art. 589 c.p., comma 2 con il conseguente decorso del termine prescrizionale secondo la normativa vigente ( art. 157 c.p. nella nuova formulazione). Invero, l’imputazione risulta formulata indistintamente nei confronti di tutti gl’imputati con l’indicazione dell’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, e nulla esclude che la posizione di garanzia possa, seppur transitoriamente, esser assunta da un altro dipendente nel corso delle sue specifiche e contingenti incombenze di collaborazione con la vittima, con colposa violazione degli oneri di controllo (preposti sulla sicurezza ed incolumità altrui e segnatamente del collega di lavoro) da cui era gravato nell’occasione. Per il resto, risulta palesemente illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla posizione del Ch..

Infatti, dapprima sostiene che le risultanze non avevano fornito certezze circa la colpa commissiva ascritta in imputazione a tale imputato, ma subito dopo, richiamando le deposizioni di due testi ( T. e L.) afferma che fu lo stesso C. a rimettere in moto i macchinari ad intervento ultimato o (quasi ?) ultimato.

Invero, la mera ipotesi avanzata dalla Corte territoriale relativa all’allontanamento del C. dalla consolle dopo aver messo in funzione insieme al Ch. la macchina (ovviamente con l’ausilio anche della chiave in suo possesso, che, in via cautelare era trattenuta, come previsto, dal C. durante l’intervento), collide nettamente con quanto riferito dal teste Scortichini e riportato nella parte espositiva della sentenza (ma da questa poi non adeguatamente considerato ai fini della ricostruzione del fatto), secondo cui il C., dopo l’infortunio, a domanda di come questo fosse avvenuto, gli aveva risposto che il Ch. "aveva dato il via" e ciò mentre, prima dell’incidente il C. e il Ch., trovati dallo S. presso la postazione dei comandi, gli avevano comunicato che il funzionamento dell’impianto poteva riprendere (ma nulla di più preciso riferisce in ordine a quando – salvo la circostanza che, fatta poca strada in bicicletta dopo essersi allontanato, aveva sentito i segni dell’infortunio – e da chi sia stato poi effettivamente messo in funzione il macchinario).

Tali dichiarazioni inducono a ritenere che la riparazione fosse stata ultimata, ma che solo successivamente il Ch., al quale il C. evidentemente, prima di allontanarsi dalla consolle, aveva consegnato la chiave in questione, in qualche modo (ed inaspettatamente, atteso quanto poi riferito dal C. allo Scortichini) abbia rimesso in funzione (o almeno avviato in modalità automatica) il macchinario senza assicurarsi che la zona fosse libera, ed anzi, come ammesso anche nell’atto di appello (v. sent. p. 3), l’infortunio avvenne fuori dal campo visivo del C. perchè, stando alla postazione dei comandi doveva guardare dalla parte opposta. Sicchè se l’avviamento avvenne sostanzialmente alla "cieca" è certamente contraddittoria ed illogica la risoluzione di escludere la condotta colposa ascrivibile al Ch. che non si assicurò preventivamente che alcuno (ed in particolare il C., che assieme a lui aveva poc’anzi operato sul macchinario), si trovasse nell’area di manovra del macchinario.

L’inconoscibilità delle ragioni per le quali il C. (certamente esperto intenditore del macchinario sul quale ricorrentemente interveniva e ben consapevole dei rischi inerenti all’attivazione di esso e alla lenta tempistica del suo movimento) decise di transitare dinanzi al macchinario non implicano che esso fosse già da prima in movimento, come ipotizzato dalla sentenza impugnata ed anzi, la preventiva attivazione della macchina mal si concilia con la predetta frase del C. riferita "de relato" dallo S..

Consegue il rigetto dei ricorsi confronti di G.R. e B.M..

La sentenza impugnata va invece annullata nei confronti di Ch.

F. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che dovrà compiutamente rivalutare gli elementi ricostruttivi del fatto e della condotta tenuta nell’occasione dal Ch. alla luce delle considerazioni sopra svolte.

A tale Giudice di rinvio si ritiene di demandare anche il regolamento delle spese per il presente giudizio tra questo imputato e le parti civili.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi nei confronti di G.R. e B. M.. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ch.

F. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze cui demanda anche il regolamento delle spese per il presente giudizio tra questo imputato e le parti civili.

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