Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-03-2012, n. 5163 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di Campobasso V.A. e V.A.M. proponevano domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’arto della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio civile per annullamento di un contratto di compravendita da essi instaurato dinanzi al Tribunale di L’Aquila nel giugno 1990, definito in primo grado con sentenza nel marzo 1999, proseguito su appello di controparte nel dicembre 1999 definito nell’ottobre 2002 con sentenza impugnata per cassazione nel maggio 2003 e confermata con sentenza di questa Corte del 19 marzo 2007.

La Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole di complessivi sei anni (3, 2, 1) del giudizio presupposto, ha liquidato in Euro 10.100,00 (pari a Euro 1,000 circa per anno) l’equa riparazione in favore di ciascuno dei ricorrenti per il pregiudizio non patrimoniale derivato dalla residua durata irragionevole di dieci anni, un mese e sei giorni, con onere a carico della parte resistente delle spese di lite.

Avverso tale decreto, depositato il 21 aprile 2008, V.A. e V.A.M. hanno proposto ricorso a questa Corte per tre motivi, cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo ed il secondo motivo, i ricorrenti censurano la liquidazione dell’indennizzo, denunziando – da un lato – la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., dall’altro il vizio di motivazione. Deducono che la corte territoriale non ha tenuto conto dei criteri normalmente seguiti dalla Corte EDU nell’interpretazione dell’art. 6.1 della Convenzione, avendo preso in considerazione un indennizzo di Euro 1.000 per anno di ritardo, che secondo quei criteri costituisce la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, da aumentare in funzione di tutti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, tra i quali la progressione temporale del ritardo e l’importanza della posta in gioco. Elementi che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato, avendo omesso di considerare la notevole progressione temporale, avendo palesemente sottovalutato la posta in gioco (con la definizione della natura della controversia come "non particolarmente grave per la vita della persona"), ed avendo considerato erroneamente la mancata presentazione di istanze anticipatorie da parte dei ricorrenti.

2. Con il terzo motivo, deducono la nullità del provvedimento impugnato perchè la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda principale di accertamento e declaratoria della violazione dell’arto. della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole.

3. Tali doglianze non meritano accoglimento.

3.1 In ordine alla liquidazione dell’indennizzo (primo e secondo motivo, strettamente connessi), va rilevato come la Corte di merito, riconoscendo al ricorrente la somma di Euro 10.100,00 complessivi per dieci anni e sei mesi circa di durata irragionevole, non si sia affatto discostata dai parametri (oscillanti tra Euro 1000 e 1500 per anno) normalmente adottati dalla Corte Europea, ai quali ha fatto espresso riferimento indicando nel contempo le circostanze che nella specie giustificano, secondo la sua valutazione ed alla stregua degli stessi criteri, la scelta del parametro di base. La critica che la ricorrente muove a tale valutazione discrezionale, quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, non è, da un lato, sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge (la corte di merito non ha violato i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea: cfr. S.U. n. 1340/2004) essendo piuttosto riferita ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame, cioè ad un vizio di motivazione; dall’altro, sotto quest’ultimo profilo è inammissibile, dal momento che lungi dall’individuare specifici dati di fatto decisivi non considerati, ovvero vizi di intrinseca illogicità o contraddittorietà – si mostra diretta a sollecitare un riesame del merito delle valutazioni compiute dalla Corte d’appello, non consentito in questa sede.

3.2 Privo di fondamento infine è il terzo motivo, atteso che l’accertamento in ordine alla violazione dell’art. 6.1 CEDU è implicito nella applicazione della sanzione riparatoria che ne consegue.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6465 Opere pubbliche

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Il Tribunale Amministrativo Regionale della CampaniaNapoliSezione I, con sentenza n. 2018 depositata il 19 aprile 2010, ha rigettato, compensando le spese, il ricorso proposto dalla A. s.r.l. per l’annullamento della interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli in data 8 luglio 2009 e della conseguente determinazione dirigenziale del Comune di Vico Equense, con la quale si è disposta la revoca dell’aggiudicazione definitiva già disposta a favore dell’ ATI A./D. dell’appalto dei lavori di riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area di piazza Mercato, avviando la procedura per l’affidamento dell’appalto alla D. s.r.l.

2. La A. s.r.l. ha quindi interposto appello, con istanza di sospensione cautelare, avverso la predetta sentenza chiedendo la trattazione congiunta con l’altro appello presentato per la riforma della sentenza n. 2017/2010, con cui lo stesso T.A.R. ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento, fra gli altri atti,della medesima informativa prefettizia dell’ 8 luglio 2009; ribadisce in questa sede la richiesta istruttoria, già avanzata in primo grado senza esito, volta all’acquisizione delle relazioni del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia e dei Carabinieri di Sant’Antonio Abate sulla base delle quali sarebbero state emesse dalla Prefettura di Napoli le interdittive in data 30 marzo 2009 e 8 luglio 2009, quest’ultima asseritamente confermativa della precedente, ambedue impugnate e oggetto di diversi contenziosi dinanzi al TAR ed a questo Consiglio.

Vengono quindi dedotti il difetto e l’erroneità della motivazione, l’omessa ed erronea valutazione di documenti rilevanti, la violazione del contraddittorio, l’inammissibile integrazione della carente motivazione degli atti impugnati, difetto di presupposti e travisamento dei fatti,e al contempo si ripropongono sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado.

3.1. Si sono costituiti, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell’Interno e l’UTGPrefettura di Napoli.

3.2. La Sezione VI di questo Consiglio, con ordinanza n. 2977 del 25 giugno 2010, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla A. sospendendo l’efficacia della sentenza impugnata.

3.3. L’Avvocatura dello Stato ha presentato memoria datata 4 ottobre 2010 chiedendo il rigetto dell’appello, mentre la D. s.r.l. ha depositato il 13 ottobre 2010 atto di intervento ad opponendum, notificato all’Arreditalia, al Ministero dell’Interno, all’ UTGPrefettura di Napoli e al Comune di Vico Equense, con il quale, nel ritenere in via subordinata infondato nel merito l’appello, si eccepisce in via preliminare l’inammissibilità, non rilevata dal TAR, del ricorso proposto in primo grado che, in violazione dell’articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, l’ A. s.r.l. non le ha notificato nonostante fosse l’unica controinteressata.

4. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione. Sono intervenuti i legali sia di parte ricorrente, fra l’altro insistendo per la citata istanza istruttoria e facendo decadere la richiesta di riunione dei due appelli suindicati, sia della D., reiterando l’inammissibilità del ricorso in primo grado. Nessuno è presente per l’Avvocatura dello Stato.

5. Ciò premesso in fatto, l’appello è infondato nel merito.

Si prescinde quindi dall’esame dell’eccezione d" inammissibilità, per omessa notifica, del ricorso in primo grado dedotta dalla D. s.r.l., non rilevata dal T.A.R. e che emerge dagli atti depositati.

6.1. Sul piano generale occorre far riferimento all’applicazione dell’articolo 4 del D.lgs. n. 490/1994, laddove stabilisce che " le pubbliche amministrazioni, gli enti, aziende, imprese vigilati dallo Stato o da altri enti pubblici, prima di procedere alla stipula, approvazione, autorizzazione di contratti o sub contratti, relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture pari o superiore alla soglia comunitaria, di concessione di acque, beni demaniali, contributi pubblici, finanziamenti agevolati superiore a 300 milioni, autorizzazioni di sub contratti, cessione e cortili per lavori, servizi e forniture superiori a 300 milioni, devono acquisire un’apposita informativa, da rilasciarsi dalla prefettura della provincia di residenza della persona fisica o in cui ha sede la persona giuridica, riguardante "eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte degli indirizzi delle società o imprese interessate".

Le modalità di acquisizione delle informative prefettizie da parte delle amministrazioni interessate sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 12 del D.P.R. n. 252/1998. In particolare, l’articolo 10 citato, dopo aver disposto, al comma 6, che le informative possono essere richieste anche dai diretti interessati, precisa, al comma 7, che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

– dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648 bis, e 648 ter del codice penale, o all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale;

– dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di talune delle misure di cui agli articoli 2 bis, 2 ter, 3 bis e 3 quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;

– dagli accertamenti disposti dal Prefetto, anche avvalendosi dei poteri di investigazione che la legge attribuisce al Prefetto per esprimere le proprie valutazioni sulla base di un quadro indiziario nel quale assumono valore preponderante fatti e circostanze di varia natura, da prendere in considerazione non isolatamente, ma nella globalità.

6.2. La materia è stata quindi oggetto di più pronunciamenti giurisprudenziali, e la Sezione intende conformarsi agli orientamenti ormai consolidati e ribaditi da ultimo anche con proprie sentenze (cfr. n. 2352 del 18 marzo 2011, n. 3281 del 13 maggio 2011, n. 40360 del 10 giugno 2011, n. 5014 del 24 giugno 2011 e n. 5019 e 5021 del 15 luglio 2011 e n. 5819 del 6 settembre 2011).

Gli stessi si sintetizzano come segue:

– l’informativa in questione, per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste;

– l’insieme degli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione ad uno specifico quadro indiziario nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri;

– l’informativa non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là della individuazione delle responsabilità penali;

– lo scrutinio demandato al giudice amministrativo deve essere condotto in sintonia al principio del "tempus regit actum", posto che l’informativa "fotografa" la situazione corrente alla data della richiesta e all’adozione del relativo provvedimento;

– eventuali successive informazioni possono essere oggetto di successiva valutazione da parte del Prefetto, e cioè da utilizzare solo ove tale Autorità venga compulsata dalla (formale) richiesta di nuova certificazione antimafia e nell’ambito di un nuovo procedimento da ultimarsi con giudizio valutativo complessivo che, corroborato da eventuali altre risultanze investigative trasmesse agli Organi di polizia, può pervenire, o meno, a conclusioni analoghe a quelle rese con informativa:

– l’informativa antimafia, peraltro deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l’id quod plerumque accidit, l’esistenza di elementi che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.

7.1. Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame la adozione della informativa nei confronti della società appellante, la n. 663/S/ 334439/ P.L. AGG dell’8 luglio 2009, qui oggetto di specifica contestazione, sia senz’altro giustificata sulla base dei molteplici elementi indiziari richiamati nel provvedimento del Prefetto, e che nessuno dei rilievi anzidetti riveste consistenza tale da incidere sulla legittimità della informativa prefettizia, e ciò per le considerazioni che seguono.

7.2. Preliminarmente, si conviene con i giudici di primo grado, secondo i quali l’interdittiva dell’8 luglio 2009 non richiedeva necessariamente la specifica revoca della precedente del 30 marzo 2009, oggetto di altra impugnativa, che ha dato origine, anche a seguito della sospensione cautelare disposta dal T.A.R. con ordinanza n. 1425/2009, proprio a quella dell’8 luglio 2009.

Quest’ultima, invero, assume una configurazione e una valenza autonoma avendo sostanzialmente superato l’interdittiva del 30 marzo 2009, confermandone il contenuto dispositivo aggiornato però da ulteriori elementi istruttori e motivazionali, come si evince chiaramente nel provvedimento. La interdittiva del 30 marzo 2009 quindi non è meramente confermativa, e pertanto non si appalesa la asserita "imprescindibilità" della valutazione congiunta con quella dell’8 luglio 2009, essendo peraltro la prima oggetto di altro contenzioso sopra richiamato.

D’altra parte, la nuova interdittiva ha preso le mosse sia da una nota dell’A. in data 10 aprile 2009, qualificata dalla Prefettura come "riesame", termine contestato dall’A. ma senza alcun riflesso sostanziale, sia dalla citata ordinanza sospensiva del T.A.R. n. 1425/2009.

7.3. Il collegio ritiene che non sussistono il lamentato difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione né le altre censure circa asserite carenze, omissioni e violazioni nella sentenza impugnata e negli atti contestati in primo grado.

La informativa di cui trattasi risulta invero ampiamente articolata ed estesa, sorretta da elementi di valutazione puntuali e concreti, tratti da specifico rapporto del G.I.A. (Gruppo Interforze Antimafia) del 1 luglio 2009 circa i collegamenti diretti e indiretti; le parentele e le affinità, le compartecipazioni, e le comunanze di interessi imprenditoriali anche con operazioni immobiliari, le dinamiche relazionali (frequentazioni, convivenze, comuni affari e cointeressenze), interessanti persone, soci e varie società oggetto del provvedimento.

Ci si riferisce in sintesi ad A. G., amministratore e socio unico A., N. E. già socio, D. B., D. costruzioni, ditta N. D., I. s.r.l..

Tali circostanze sono da ritenersi, nel loro complesso, pertinenti ed adeguate e, nel caso di specie, gli elementi posti a fondamento dell’informativa prefettizia tipica superano il vaglio della congruità, logicità, e ragionevolezza.

Lo stesso T.A.R. si è dilungato apprezzabilmente su tali circostanze ed elementi, sottolineando come l’interdittiva non fosse basata sul solo rapporto di parentela, ed inoltre, la fuoriuscita del socio Esposito dall’A. e la sentenza di assoluzione in suo favore non intaccavano bensì "valorizzavano" il complesso quadro indiziario; la predetta sentenza di assoluzione, come richiamato dal T.A.R., ha affermato la sussistenza del rapporto di parentela e ha descritto un’operazione immobiliare volta all’acquisizione del controllo della camorra sul mercato dei fiori.

7.4. Ne conseguono l’attualità e la permanenza di quei collegamenti e del connesso pericolo di infiltrazione mafiosa, a prescindere dalle estese considerazioni di parte ricorrente sul contenuto e la valenza della citata sentenza assolutoria.

Pertanto, anche le dedotte circostanze, nel mentre non potevano influire, come giustamente sottolineato dal giudice di primo grado, al momento dell’adozione degli atti impugnati, per le considerazioni che precedono non hanno di per sé e in prospettiva una valenza particolarmente incisiva né demolitoria del quadro di condizionamento così come delineato dalla Prefettura anche in proiezione nel tempo.

Le doglianze con le quali si imputa all’Autorità prefettizia di non aver tenuto conto di altre situazioni ed eventi che dimostrerebbero, in ultima analisi, la mancanza di condizionamenti da parte di organizzazioni criminali, non scalfiscono minimamente il quadro indiziario che è emerso dalla rinnovata istruttoria posta a base della informativa, e che rende del tutto attendibili le conclusioni cui essa è pervenuta.

L’esame si fonda infatti su più elementi indiziari ed invero la informativa prefettizia non ha preteso di collocare la vicenda solo e soltanto in un mero ambito di criminalità camorristica, né si è basata sulla richiamata sentenza assolutoria, bensì ha inteso riportare alla attenzione i rapporti intercorsi e i condizionamenti fra i vari soggetti, società e persone, coinvolti nel caso di specie e indicati nell’informativa stessa.

8. 1. In tale contesto non assumono alcuna rilevanza, in ciò concordando con il T.A.R., i titoli onorifici, il porto d’arma e le denunce di reati subiti, elementi che non sarebbero stati adeguatamente valutati dalla Prefettura, né le considerazioni svolte circa la ditta N. D., che – come sottolineato dal T.A.R. – non è parte in causa, nè la asserita violazione dell’articolo 12 D.P.R. n. 252/1998.

8.2. Alla luce delle argomentate considerazioni che precedono, la Sezione ritiene quindi di disattendere la richiesta istruttoria, dianzi citata, proposta da parte ricorrente, anche tenuto conto dell’aggiornato rapporto del G.I.A. del 1 luglio 2009.

9. L’appello è diretto anche avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Vico Equense n. 92 del 24 agosto 2009, recante, fra l’altro, la revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’ATI – D./A., impugnata in primo grado per illegittimità derivata, ma non oggetto di specifico esame da parte del T.A.R..

L’Arreditalia non propone alcuna censura avverso tale provvedimento revocatorio. Tuttavia, per completezza, la Sezione intende, anche nel caso di specie, ribadire l’orientamento del Consiglio, secondo cui l’efficacia interdittiva proviene direttamente dalla valutazione del Prefetto, per cui alla stazione appaltante non sono riconosciuti né il potere discrezionale né l’onere di verificare la portata e i presupposti dell’informativa, posto che i citati provvedimenti derivano direttamente dall’atto prefettizio e sono vincolati al giudizio circa il pericolo di infiltrazione maturato dal Prefetto; la richiesta di informazione era stata peraltro avanzata in ossequio al "protocollo di legalità" sottoscritto fra il Comune e la Prefettura in data 6 maggio 2009.

10. In conclusione, l’appello va respinto, confermandosi così la sentenza impugnata.

La Sezione, in considerazione della complessità della fattispecie, ritiene di disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6958 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con deliberazione n. 768 del 30 novembre 1982 il Comune di Grosseto aveva adottato un piano per l’edilizia economica e popolare per la località Marina di Grosseto, limite sinistro dell’emissario San Rocco, prevedendo tra l’altro la demolizione delle costruzioni esistenti al fine di sanare la zona, riqualificare urbanisticamente l’area sita nella fascia costiera e consentire un’organica realizzazione del progetto, il quale ultimo veniva approvato dalla Regione Toscana con deliberazione n. 2522 del 5 marzo 1984.

Una volta autorizzata l’occupazione d’urgenza delle aree e redatti lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso, il Consiglio comunale, sentita l’Intendenza di finanza, decideva con deliberazione n. 759 del 13 dicembre 1985 l’inammissibilità delle domande di condono edilizio delle opere ricadenti nelle aree interessate e quindi il Sindaco disponeva con provvedimento del 31 ottobre 1986 la demolizione del manufatto di proprietà di L. R. e O. B., sito su sedime appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, respingendo la sua domanda di sanatoria.

Gli interessati impugnavano allora al TAR della Toscana i due provvedimenti da ultimo citati e il TAR, respinta l’eccezione di improcedibilità per l’avvenuta demolizione, annullava il provvedimento del Sindaco di Grosseto, ritenendo la disapplicazione da parte della P.A. del procedimento di cui all’art. 35 co. 6 L. 47/85, in vista della disponibilità dell’Amministrazione finanziaria – nota del 4 marzo 1986 – a concedere a titolo oneroso l’uso del suolo occupato dal manufatto.

L’accoglimento disposto dal Tar ai meri fini risarcitori, veniva impugnato dal Comune con appello notificato il 17 luglio 2001 recante le seguenti censure:

In primo luogo il Comune ribadiva l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l’immobile abusivo demolito era stato realizzato su un’area già demaniale e poi destinata all’esproprio in quanto inserita in un piano di zona con conseguente necessaria demolizione: tali elementi non potevano che escludere un interesse finale al mantenimento del manufatto e quindi anche una situazione di tipo risarcitorio, come erroneamente affermato dal TAR.

In secondo luogo, la collocazione dell’immobile escludeva anche che si potesse considerare l’ipotesi della sanatoria sulla base della nota del 4 marzo 1986 dell’Intendenza di Finanza, la quale aveva dichiarato la propria disponibilità a concedere onerosamente l’uso del suolo al privato, poiché la disciplina dell’area non lo poteva ammettere e la stessa Intendenza subordinava la possibilità al mancato proseguimento da parte del Comune della procedura espropriativa.

Inoltre, in terzo luogo, la situazione ricadeva sotto il regime dell’art. 14 L. 47/85 – e non sotto l’egida dell’art. 32 – per cui la mancanza di piena disponibilità al mantenimento del manufatto da parte dell’ente pubblico proprietario del suolo non poteva che portare alla demolizione, senza passaggi procedimentali disposti dagli art. 32 e 35 predetti.

Il Comune di Grosseto concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.

Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi di appello il Comune di Grosseto sostiene in breve che i ricorrenti in primo grado non avessero interesse ad una decisione di merito, in quanto da un lato l’immobile oggetto della controversia era stato realizzato su suolo di proprietà dello Stato destinato a espropriazione e comunque destinato alla demolizione senza alcuna possibilità di un suo mantenimento e dall’altro in ogni caso una sua sanatoria non era giuridicamente possibile, visto che la locale Intendenza di finanza aveva negato il proprio nulla osta al condono edilizio ove fosse proseguita la procedura espropriativa.

I motivi sono infondati.

In primo luogo si deve rilevare che le difese comunali non hanno precisato alcunché circa l’effettiva prosecuzione della procedura espropriativa e della costruzione degli alloggi di edilizia economica e popolare, cui la demolizione dei preesistenti immobili abusivi sarebbe stata necessario presupposto.

La sentenza impugnata poi, nell’affermare le violazioni procedimentali commesse dalla P.A. nel procedere alla demolizione, ha sottolineato come questa sia avvenuta d’ufficio senza interpellare le parti interessate, le quali avrebbero potuto impegnarsi in proprio alla demolizione secondo un proprio programma di recupero dei materiali impiegati.

Perciò, ammesso che il piano di edilizia economica e popolare approvato dalla Regione Toscana con deliberazione n. 2522 del 5 marzo 1984 sia stato effettivamente realizzato, un interesse dei ricorrenti finalizzato a contestare l’illegittimità della procedura di diniego di condono edilizio e di successiva demolizione permaneva comunque almeno ai fini del recupero del valore economico dei materiali impiegati, il cui recupero è stato impedito.

Altrettanto infondato è il terzo motivo, con il quale il Comune di Grosseto si duole che il TAR Toscana non abbia fatto applicazione dell’art. 14 L. 47/85, in base al quale le edificazioni avvenute su suoli di proprietà pubblica in assenza di titolo abilitativo devono essere rimosse a cura del Comune.

In realtà appare corretto il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, secondo cui anche in questo caso doveva essere eseguito il procedimento stabilito dall’art. 35 L. 47/85, il quale stabilisce comunque che il diniego di sanatoria deve essere espressamente notificato alla parte interessata; pacifica giurisprudenza ha affermato che a tale diniego deve seguire apposito procedimento sanzionatorio disciplinato dal capo I della stessa L. 47/85 e tale assunto è confermato dal comma 6 dell’art. 32 L. 47 proprio relativamente alle ipotesi di sanatoria edilizia delle opere abusivamente eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali.

Quindi il Comune di Grosseto doveva notificare alla parte interessata sia il provvedimento di diniego di condono edilizio, sia l’ingiunzione ex art. 7 L. 47/85 con cui andava intimato di provvedere direttamente alla demolizione delle opere abusive entro il termine di legge, senza provvedere direttamente d’ufficio secondo gli schemi di cui all’art. 14 predetto, norma a regime non applicabile agli abusi passati, per i quali il soggetto realizzatore aveva chiesto l’applicazione delle norme speciali di condono edilizio. E ciò tanto più nel caso di specie, in cui l’amministrazione finanziaria con la nota 4 marzo 1986 richiamata in fatto, aveva ammesso l’ipotesi di mantenimento delle opere.

Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto.

La mancata costituzione delle parti appellate esime il Collegio dalla pronuncia in punto spese per il presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2012, n. 11151 Vendita fallimentare

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 5.7.2010, ha respinto l’appello proposto da Pafes s.n.c. di Comparini Ezio & C., aggiudicataria dei beni posti all’asta dal Fallimento della Casa Vinicola Tres Tabernae s. coop. a r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva a sua volta respinto la domanda dell’appellante di ammissione in prededuzione, allo stato passivo della procedura, di un credito di complessivi Euro 1,439.000, preteso ai sensi dell’art. 1492 c.c., sul presupposto della totale difformità fra il compendio acquistato e quello offerto in vendita, a titolo sia di restituzione di una parte del corrispettivo versato sia di risarcimento del danno.

La Corte territoriale ha premesso che non poteva trovare accoglimento il motivo d’appello con il quale Pafes, lamentando che il Tribunale l’avesse dichiarata decaduta dalla facoltà di articolare nuovi mezzi istruttori, aveva chiesto in sede di gravame la concessione di appositi termini a tal fine; ha quindi affermato, nel merito: che la tesi dell’appellante, secondo cui si versava in fattispecie di vendita di aliud pro alio, in quanto il complesso di beni costituenti l’azienda vinicola della Tres Tabernae offerta in vendita dal Fallimento si erano rivelati del tutto inidonei a consentire la ripresa dell’attività produttiva, non trovava riscontro probatorio nè nella relazione del ctu, che aveva stimato il valore a base d’asta dei singoli beni, senza mai far riferimento ad un complesso aziendale funzionante, nè nell’ordinanza di vendita, che non menzionava mai la parola "azienda", nè, infine, negli atti successivi all’aggiudicazione, in cui il curatore aveva usato tale parola in maniera atecnica; che la prova che il Fallimento aveva posto in vendita l’azienda vinicola della Tres Tabernae, anzichè l’insieme dei beni mobili e immobili che un tempo ne facevano parte, non poteva desumersi neppure dal fatto che l’Agenzia delle Entrate avesse assoggettato a tassazione la transazione qualificandola "cessione d’azienda", posto che l’accertamento fiscale non poteva influire, ai fini civilistici, sul contenuto e sul regime del contratto e, soprattutto, sull’interpretazione de bando di vendita e sulla conoscenza da parte di Pafes della realtà effettiva dei beni compravenduti; che neppure l’eccepita difettosità di alcuni dei beni subastati o il loro mancato trasferimento a Pafes poteva intregrare un’ipotesi di vendita di aliud pro alio, in quanto i vizi dedotti non integravano difetti sulle qualità essenziali di un’azienda; che, non essendo stata posta in vendita l’azienda, l’appellante non poteva lamentare il mancato rilascio di documenti fiscali o di autorizzazioni necessarie per il suo esercizio; che neppure era rilevante la sussistenza di abusi edilizi, peraltro sanabili, posto che i beni erano stati offerti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano; che era tardiva, e quindi inammissibile, la censura con la quale Pafes aveva dedotto i gravi difetti dell’impianto di depurazione.

Pafes s.r.l. (già Pafes s.n.c. di Comparini Ezio & C.) ha chiesto la cassazione della sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

Il Fallimento ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, cui Pafes ha a sua volta resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, Pafes s.r.l. denuncia violazione degli artt. 183, 184, 187 (nel testo, anteriore alla riforma di cui alla L. n. 263 del 2006, applicabile ratione temporis al caso di specie). Osserva che nell’atto d’appello essa aveva lamentato il rigetto da parte del Tribunale della richiesta di fissazione di un’apposita udienza per la deduzione di nuovi mezzi di prova ed aveva domandato alla Corte territoriale di essere rimessa in termini a tal fine ed assume che il giudice del gravame ha ritenuto infondata la doglianza, negandole conseguentemente la possibilità di depositare una memoria istruttoria, sull’erroneo presupposto che l’avvenuta sua rinuncia ai termini che, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., le parti possono ottenere per precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni assunte, impedisse la concessione di quelli di cui all’art. 184 c.p.c..

Il motivo va dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha respinto il motivo d’appello con il quale la ricorrente si doleva della mancata fissazione dell’udienza per la deduzione di nuovi mezzi di prova in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. Oltre ad affermare che, attesa la rinuncia delle parti ai termini di cui all’art. 183 c.p.c., era precluso alle stesse di sollecitare provvedimenti del G.I. ai sensi dell’art. 184 c.p.c., il giudice d’appello ha infatti affermato che la richiesta di concessione dei termini per deduzioni istruttorie era stata avanzata da Pafes, all’udienza di precisazione delle conclusioni, al solo fine di introdurre in giudizio una domanda risarcitoria (per danni da inquinamento ambientale) in precedenza non formulata ed implicante un nuovo tema di indagine, che, in quanto inammissibile, non avrebbe potuto formare oggetto di prova; ha inoltre osservato che, in ogni caso, la richiesta non avrebbe potuto essere accolta per il dirimente rilievo che la società non aveva articolato i nuovi mezzi istruttori neppure nell’atto di citazione in appello.

Non potendo tenersi conto delle doglianze tardivamente illustrate da Pafes nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (con le quali, peraltro, la ricorrente sembra dolersi, più che della mancata concessione dei termini, della mancata ammissione della ctu richiesta), deve concludersi che la censura investe solo la prima delle indicate rationes decidendi.

La ricorrente è pertanto priva di interesse a sollevarla, posto che la sua eventuale fondatezza non potrebbe di per sè condurre alla riforma del capo della decisione in esame, comunque sorretto dalle motivazioni non impugnate e divenute definitive (fra molte, Cass. nn. 3386/011, 24540/09, 2272/07).

2) Col secondo motivo Pafes denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2555, 2921, 2922 c.c., art. 1429 c.c., comma 1, n. 1, art. 1477 c.c., comma 1 e art. 1218 c.c. nonchè vizio di motivazione.

Premette che la decisione impugnata si fonda sul duplice rilievo che il compendio subastato è un complesso di singoli beni mobili e immobili e non un’azienda di enopolio e che i vizi denunciati involgono aspetti marginali, anche se importanti, dello stato di tali beni ed osserva, in contrario, che la relazione di stima del ctu, costituente parte integrale dell’ordinanza di vendita, ha avuto ad oggetto il complesso aziendale della fallita, che l’agenzia delle entrate ha ritenuto che il trasferimento dovesse essere tassato come cessione d’azienda e che anche il giudice delegato ed il curatore, riferendosi ai beni posti all’incanto, hanno spesso utilizzato le espressioni "complesso industriale o "azienda". Deduce, in conseguenza, che oggetto della vendita è stata l’azienda della fallita e che le difformità e le mancanze riscontrate nei beni che la compongono costituiscono vizi tali da comprometterne la funzione socioeconomica, sì da integrare l’ipotesi di vendita di aliud pro alio, cui non si applica l’art. 2922 c.c.. Rileva, ancora, che la Corte ha omesso di illustrare le ragioni per le quali tali vizi sarebbero, invece, marginali ed è anzi incorsa in contraddizione laddove ha affermato che i difetti o le mancanze si riferiscono ad aspetti importanti dei beni aggiudicati in sede di vendita. Contesta, infine, che il parere dell’Agenzia delle Entrate sia irrilevante ai fini civilistici e ribadisce il proprio diritto ad ottenere la riduzione del prezzo versato ed il risarcimento quantomeno dei danni derivati dalla mancata, tempestiva risoluzione del contratto di locazione dell’immobile.

Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.

Va ricordato che, ai sensi dell’art. 2922 c.c., comma 1, nella vendita forzata compiuta nell’ambito dei procedimenti esecutivi, ed applicabile anche alla vendita disposta in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare, non operano le garanzie per i vizi o la mancanza di qualità della cosa di cui agli artt. 1490-1497 c.c..

La norma non riguarda, però, l’ipotesi di vendita di aliud pro alio, configurabile quando il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, ovvero manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure quando risulti compromessa la destinazione del bene stesso all’uso che, preso in considerazione dall’ordinanza, abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto (cfr., da ultimo, Cass. n. 21249/2010).

Non è in discussione nella presente sede se, in tale ultima ipotesi, l’acquirente sta legittimato unicamente a richiedere la risoluzione del contratto o possa domandare anche la riduzione del prezzo, non essendo stata impugnata la decisione con la quale la Corte territoriale – spingendosi all’esame del merito del gravame – ha implicitamente ritenuto ammissibile l’actio quanti minoris.

Ciò precisato, va in primo luogo rilevato che le doglianze della ricorrente sono volte non già a denunciare, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea ricognizione, da parte del giudice del merito, delle astratte fattispecie disciplinate dalle norme codicistiche indicate in rubrica, bensì a contestare l’applicabilità di dette norme alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, in ragione dell’errata valutazione delle risultanze di causa, e dunque ad impugnare la sentenza esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il mezzo – esaminato sotto detto profilo – si rivela peraltro non rispondente al disposto dell’art. 366 c.p.c.. Infatti, a fronte dell’ampia ed esaustiva disamina dei documenti versati in atti, sulla quale si fonda l’accertamento del giudice d’appello secondo cui l’ordinanza di vendita non ha avuto ad oggetto l’azienda della fallita ma solo i singoli beni, mobili ed immobili, che ne facevano un tempo parte (di per sè sufficiente a giustificare il rigetto delle domande di Pafes, basate sul contrario assunto che il Fallimento avesse posto in vendita l’azienda appartenuta a Tres Tabernae), la ricorrente si è limitata a muovere genericissime censure, prive dell’indicazione degli elementi istruttori – decisivi per giungere all’accoglimento dell’appello – che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare od avrebbe erroneamente valutato, e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa interpretazione delle risultanze processuali; risulta, inoltre, omessa la produzione dei documenti sui quali le censure si fondano, nè è stato precisato se essi possano essere rintracciati all’interno dei fascicoli di parte o di quello d’ufficio.

All’inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale condizionato del Fallimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale condizionato; condanna Pafes s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Fallimento della Casa Vinicola Tres Tabernae coop. a r.l. in complessivi Euro 11.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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