Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-07-2012, n. 13288

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Svolgimento del processo
Con citazione notificata nell’ottobre del 1997 la curatela del fallimento della Società X srl esercitava azione di recupero della somma di L. 272 milioni nei confronti di ognuno degli ex soci di detta società ( G.E., G.A., C.E., N.V. e T. S.), che con Delib. 8 gennaio 1994 si erano impegnati a versare nelle casse sociali la somma di L. 1.360.000.000 ad integrazione del capitale sociale esistente.
Si costituivano in giudizio i convenuti con richiesta di rigetto della domanda a motivo che l’efficacia della delibera era condizionata a conseguimento delle agevolazioni ex L. n. 64 del 1986 poi non elargite, che tale delibera era nulla per irregolarità di convocazione dei soci e che comunque il diritto azionato nei confronti dei convenuti, a seguito di cessioni delle quote, si era prescritto ai sensi dell’art. 2481 cod. civ.; successivamente veniva poi eccepito anche il difetto di legittimazione attiva.
L’istruttoria veniva svolta con l’acquisizione di documentazione varia e l’assunzione della prova testimoniale dedotta; quindi, rigettata la richiesta di CTU per irritualità, la causa perveniva al suo epilogo sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte".
Con sentenza in data 22 dicembre 2000 n. 353, l’adito tribunale di Lanciano giudice unico ha rigettato la domanda con il carico delle spese di lite alla curatela fallimentare.
Avverso questa sentenza non notificata ha proposto appello la Curatela del fallimento della Società X Srl, con citazione notificata il 10 febbraio 2002.
Gli appellati resistevano all’impugnazione, espressamente richiamando le argomentazioni di cui alla comparsa di risposta di primo grado e le conclusioni ivi rassegnate.
La Corte d’appello con sentenza 1060/04 rigettava il gravame ad eccezione del motivo riguardante il regime delle spese di primo grado che venivano compensate.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la curatela fallimentare sulla base di due motivi cui resiste con controricorso gli intimati che propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale la curatela fallimentare sostiene l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione fosse stata correttamente riproposta dai resistenti nel giudizio di appello.
Con il secondo motivo contesta l’applicabilità al caso di specie della prescrizione di cui all’art 2481 c.c..
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato i resistenti contestano la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che i versamenti che essi si erano impegnati ad effettuare potessero considerarsi conferimenti atipici invece che un impegno di finanziamento.
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione per essere stato notificato presso il difensore costituito in appello e non già presso lo studio di questo in L’Aquila ove era stato eletto il domicilio ma presso altro studio dello stesso difensore in Lanciano.
Questa Corte ha infatti già affermato che la notificazione del ricorso in cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, negli studi professionali dei due difensori in appello e non nel domicilio eletto), determina la nullità non dell’impugnazione in senso sostanziale, bensì della notifica, che, pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato, cui la notificazione stessa era diretta, come avvenuto nel caso di specie, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità. (Cass 15190/05, Cass. 13650/07).
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Invero gli odierni resistenti, nel costituirsi nel giudizio di appello hanno chiesto con la comparsa di risposta il rigetto del gravame riportandosi a tutte le conclusioni rassegnate in 1 grado e di cui si chiede l’accoglimento".
Tra le dette conclusioni vi era anche l’eccezione di dichiarazione di prescrizione del credito della società che però non risulta essere stata espressamente ed esplicitamente riproposta nella comparsa di risposta in appello.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato sul punto che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (ex plurimis Cass. 19 ottobre 1995, n. 10884; Cass. 30 maggio 1996, n. 5028; Cass. 20 marzo 2001, n. 4009; Cass. 18 giugno 2003, n. 9687;Cass 14267/99; Cass 14086/10). A tal fine, il mero richiamo generico, contenuto nella comparsa di risposta in appello, alle difese in prime cure ed alle conclusioni assunte in primo grado, non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell’appello la riproposizione delle eccezioni svolte in primo grado e delle domande assorbite (Cass 9878/05). E’ stato altresì specificato che la detta riproposizione deve avvenire tempestivamente con la comparsa di costituzione in appello, e non già tardivamente con gli atti successivi quali la comparsa conclusionale, come avvenuto nel caso di specie (da ultimo Cass. 18901/07 Cass. 5735/11).
Nel caso di specie deve quindi ritenersi che l’eccezione di prescrizione, riproposta espressamente solo in sede di comparsa conclusionale sia stata dedotta irritualmente e tardivamente onde il giudice di appello doveva dichiararla inammissibile e non già accoglierla.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del secondo.
Venendo all’esame del ricorso incidentale lo stesso è infondato e per certi versi inammissibile.
Invero la Corte d’appello ha rilevato che la delibera assembleare che aveva stabilito l’apporto da versare da parte dei soci doveva considerarsi intervenuta nell’ambito dell’autonomia negoziale privata e che in base ad essa i soci avessero assunto liberamente l’obbligazione di versare la somma di L. 272 milioni.
Sulla base di questa premessa il giudice di seconde cure ha proceduto ad una dettagliata analisi interpretativa del negozio giungendo alla conclusione che il negozio stipulato fosse un conferimento atipico.
I ricorrenti incidentali contestano siffatta interpretazione sia sotto il profilo del vizio motivazionale che sotto quello della violazione di legge.
Va premesso che,secondo il costante orientamento di questa Corte, stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell’impresa collettiva, è questione di interpretazione della volontà delle parti, riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle norme giuridiche che disciplinano l’interpretazione della volontà negoziale o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell’accertamento sorregge. (Cass. 7692/06).
Riguardo al primo aspetto relativo alla violazione di norme giuridiche, i ricorrenti, non avanzano le loro censure deducendo la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg..
A tale proposito questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice dì merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. (Cass. 4178/07; Cass. 19044/10).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso incidentale onde i profili di censura attinenti alla dedotta violazione di legge sono inammissibili. Venendo ora alle doglianze con cui si deducono vizi motivazionali, questa Corte ha ripetutamente affermato che la denuncia del vizio di motivazione dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 4178/07, Cass. 9044/10).
Nel caso di specie , la Corte d’appello ha escluso che nel caso di specie si trattasse di un finanziamento o di un mutuo di scopo,oltre che per la mancanza della previsione di una obbligazione attuale di restituzione anche perchè ciò era confermato dall’esegesi "della deliberazione con cui gli appellati, tutti sottoscrittori della deliberazione suddetta, decisero di "attuare un versamento in conto capitale sociale" in ragione di L. 272 milioni ciascuno, espressamente prevedendo che tali versamenti, in quanto destinati ad assolvere la funzione di capitale sociale, ne seguissero "le sorti e l’indisponibilità da parte dei soci". E non risulta che tali versamenti – come oppongono gli appellati – fossero condizionati o comunque solo "programmati" (come reputato dal primo giudice) per il conseguimento di un finanziamento, risultando dalla deliberazione l’esatto contrario, ossia che tali versamenti furono vincolati alla totale estinzione del mutuo già concesso dal "Mediocredito Abruzzese e Molisano con Delib. 22 maggio 1991".
Del pari non costituisce evento condizionante la previsione che i versamenti sarebbero dovuti avvenire "nei limiti di tempo e con le modalità demandate a impulso al Presidente del Consiglio di Amministrazione", dal momento che – trattandosi di modalità esecutive del versamento (peraltro già contemplate nella deliberazione con accensione e versamenti in conti correnti) – l’obbligazione assunta, era già sorta e attuale, trattandosi unicamente di fissare il termine di adempimento. Trattasi di una motivazione basata su una corretta interpretazione del negozio di cui prende in considerazione il dato letterale che fa riferimento "alla attuazione di un conferimento in conto capitale" nonchè alla natura dell’obbligazione assunta che non prevedendo alcun obbligo di restituzione da parte della società non poteva considerarsi un finanziamento. Le censure che i ricorrenti incidentali muovono a siffatta interpretazione tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione del negozio investendo in tal modo inammissibilmente il merito della decisione. E’ appena il caso di rammentare a tale proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. (ex plurimis Cass. 7972/07).
Nel caso di specie, i ricorrenti incidentali sostengono che in realtà una previsione di restituzione era prevista dall’art. 4 della Delib. 8 gennaio 1994, ma in realtà trascrivono solo parzialmente il testo dell’art. 4 ed omettono di riportare nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, il testo della intera delibera, non consentendo a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito di potere valutare l’esistenza di effettive lacune, insufficienze o contraddittorietà nella motivazione della Corte d’appello.
Per quanto riguarda i tempi ed i modi dei versamenti rimessi alla decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione, ricorrenti ne sostengono la rilevanza ai fini di escludere che si trattasse di un versamento in conto capitale, ma trattasi anche in questo caso di una diversa interpretazione rispetto a quella data dalla Corte d’appello che ha ritenuto che l’obbligazione era comunque sorta e solo la sua esecuzione era posposta nel tempo. Anche per quanto concerne il rapporto tra i versamenti ed il mutuo i ricorrenti incidentali propongono una diversa lettura degli atti rispetto a quella fornita dalla Corte d’appello che ha rilevato che il mutuo era già stato concesso e che i versamenti erano finalizzati alla sua estinzione, sostenendo che l’erogazione del mutuo era subordinata ad un aumento di capitale che non si era mai verificato per cui l’obbligazione per i versamenti era venuta meno.
In tal modo oltretutto i ricorrenti incidentali, non risultando quanto da essi assunto dal testo della sentenza impugnata, richiedono a questa Corte l’effettuazione di accertamenti in fatto non consentiti in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44280

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, con sentenza del 12.7.2012 ha affermato la penale responsabilità di O. F., che condannava alla pena dell’ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 perchè, quale responsabile per le deleghe in materia ambientale della xxx s.n.c. di xxx xxx & C, non osservava le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Cuneo con determinazione n. 703 del 20 luglio 2007 e, segnatamente: 1) ometteva di dare comunicazione all’ente autorizzante delle modifiche introdotte circa le modalità tecnico operative relative al sistema di trattamento di gestione del fango di depurazione; 2) effettuava il trasporto di fanghi con consistenza palabile (CER 02.02.04) senza annotare le movimentazioni relative sul registro di carico e scarico dei rifiuti e senza compilare i formulari di identificazione relativi al trasporto presso l’area di stoccaggio; 3) ometteva di attuare le prescrizioni integrative adottate dalla Provincia di Cuneo con nota prot. 20054 dell’8 aprile 2008, relative alla realizzazione di un unico collettore per il convogliamento dei rifiuti in fognatura ed all’installazione di una lente idrometrica; 4) ometteva di installare il misuratore di portata presso il punto di scarico (in (OMISSIS), fino al (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge rilevando, con riferimento alla contestazione di cui al punto 1 dell’imputazione, che tra le prescrizioni imposte con l’autorizzazione integrata ambientale non figurerebbe quella di comunicare all’ente autorizzante le modifiche introdotte circa le modalità tecnico operative riguardanti il sistema di trattamento del fango di depurazione.
Tale dovere, aggiunge, è semmai previsto dal D.Lgs. n. 52 del 2009, art. 10 la cui inosservanza non risulta però assoggettata ad alcuna sanzione.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in relazione alla contestazione di cui al punto 2 dell’imputazione, rilevando che, in merito alla condotta contestata non si rinviene alcuna specifica prescrizione nell’autorizzazione rilasciata, la quale si limita a richiamare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui inosservanza era peraltro soggetta a mera sanzione amministrativa.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge con riferimento al punto 3 dell’imputazione, rilevando che la nota prot.
20054 dell’8 aprile 2008, come emerge dal tenore letterale della stessa, avrebbe natura di mera comunicazione e non anche di prescrizione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è inammissibile.
Con il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 è stata data completa attuazione alla la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC), inizialmente recepita solo in parte con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, che riguardava esclusivamente gli impianti esistenti (secondo la definizione datane nel decreto medesimo), rinviando ad altro momento il completo recepimento della direttiva comunitaria e che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59 del 2005, veniva abrogato, fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2.
Il D.Lgs. n. 59 del 2005 veniva poi abrogato con il "terzo correttivo" al D.Lgs. n. 152 del 2006 (D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128) con il quale si provvedeva alla trasposizione, con sostanziali modifiche, della relativa disciplina nella Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, effettuando anche il coordinamento, prima mancante, delle procedure di VIA ed AIA. Il D.Lgs. n. 59 del 2005, vigente all’epoca dei fatti, prevedeva misure atte ad evitare o, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni di determinate attività (descritte nell’allegato 1) nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti ed a conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, nel suo complesso, adottando le migliori tecnologie disponibili.
6. Le finalità della menzionata direttiva comunitaria, fatte proprie dal legislatore nazionale, erano evidentemente orientate dalla necessità di prevedere una visione globale dei problemi connessi alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, adottando procedure che, oltre ad essere semplificate, consentissero una verifica complessiva della situazione relativa ad un determinato impianto.
Veniva così previsto un unico procedimento autorizzatone per il singolo impianto, eliminando la necessità per il gestore dello stesso di conseguire più autorizzazioni per lo svolgimento di una singola attività. L’autorizzazione conseguita sostituiva ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve la normativa contenuta nel D.Lv. 334/99 in tema di rischi da incidente rilevante e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. Le caratteristiche dell’autorizzazione integrata ambientale erano stabilite dal D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 7 il quale conteneva, al comma 9, una norma di chiusura con la quale si prevedeva che l’autorizzazione potesse contenere anche altre condizioni specifiche "giudicate opportune" dall’autorità competente, così ampliando in modo rilevante il possibile ambito di operatività dell’autorizzazione.
7. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale e di quelle eventualmente imposte dall’autorità competente era sanzionata penalmente dall’art. 16, comma 2 del Decreto Legislativo in esame ed è proprio di plurime violazioni di tale disposizione che l’odierno ricorrente è stato chiamato a rispondere.
La previsione, da parte del legislatore, della possibilità, per l’autorità procedente, di imporre specifiche prescrizioni trova evidentemente giustificazione nella necessità di adeguare i contenuti dell’atto autorizzatorio alle specifiche caratteristiche dell’insediamento ed assicurare una prevenzione dell’inquinamento calibrata sulle singole realtà locali, come emerge chiaramente dal tenore del D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 3.
Tale situazione rende altrettanto evidente che non è affatto possibile prevedere, sulla base del solo contenuto della norma, quali possano essere, in concreto, i contenuti delle prescrizioni imposte nel singolo atto autorizzatorio, dal cui esame non può pertanto prescindersi.
Tale attività è stata effettuata dal giudice del merito, il quale, sulla base della documentazione posta a sua disposizione e delle dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso dell’istruzione dibattimentale, ha ritenuto che le condotte descritte nel capo di imputazione configurassero violazione di specifiche prescrizioni contenute nell’atto autorizzatorio.
8. A fronte di ciò, il ricorrente, con argomentazioni peraltro del tutto svicolate dai contenuti della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, formula censure la cui valutazione presupporrebbe l’esame, da parte di questa Corte, dell’atto autorizzatorio e dei suoi contenuti, in quanto il ricorso è articolato in modo tale da porre in dubbio la presenza, nel titolo abilitativo, delle prescrizioni che si assumono violate (senza peraltro negare la sussistenza delle condotte descritte nell’imputazione).
Tale attività, tuttavia, è preclusa al giudice di legittimità, il quale non ha accesso agli atti del procedimento e non può procedere all’esame diretto dell’autorizzazione.
Il confronto tra i contenuti dell’autorizzazione e le condotte contestate costituisce, invero, un accertamento in fatto di esclusiva pertinenza del giudice del merito, che non può essere effettuato o ripetuto in questa sede.
9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Ord., 02-07-2010, n. 15815 CONSULENTE TECNICO, CUSTODE ED ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

che il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 23 febbraio 2008, con cui il Tribunale di Roma, Sezione Prima Penale, accogliendo l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), ha liquidato in favore del custode di beni sottoposti a sequestro preventivo, Dott. M.G., il compenso di Euro 35.124,58;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 6 marzo 2008;

che il ricorso è affidato ad un motivo, il quale – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denuncia erronea applicazione di norme di legge.

Motivi della decisione

che l’orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte al momento della introduzione del presente ricorso per cassazione – formatosi sia nel vigore della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) e della L. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – era basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, con la conseguenza che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l’opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo i termini del rito penale, mentre se la liquidazione era fatta dal giudice civile l’opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile (Cass., sez. un. pen., 26 maggio 1989-11 luglio 1939, Medea; Cass., sez. un. pen., 24 novembre 1999-6 dicembre 1999, Di Dona; Cass., sez. un. civ. , 14 giugno 2000, n. 434; Cass., sez. 2^ civ., 25 maggio 2001, n. 7136;

Cass., Sez. 2^ civ., 26 novembre 2001, n. 14934; Cass., Sez. 1^ civ., 15 novembre 2003, n. 15377; Cass., Sez. 3^ civ., 28 febbraio 2008, n. 5301; Cass., sez. 4^ pen., 17 febbraio 2009-7 aprile 2009, Caminiti);

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che: (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che: (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, visto dalla parte di chi ha già fatto ricorso al giudice di cassazione, l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione;

che allorchè si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa;

che in questa direzione orienta il principio costituzionale del "giusto processo", la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2 (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell’"effetto espansivo" dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto);

che il Collegio ritiene contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela – la quale è componente del principio del giusto processo – che rimanga priva della possibilità di accedere alla corte di cassazione e di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle questioni di diritto veicolate dall’impugnazione, la parte che quella tutela abbia perseguito con un’iniziativa processuale conforme alla legge del tempo – nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell’attività "concretizzatrice" della giurisprudenza di legittimità -, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale;

che il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato il ricorso per cassazione confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un reviremeat, è rappresentato dall’istituto della rimessione in termini;

che viene in rilievo l’art. 184 bis cod. proc. civ., introdotto con la L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 19, e successivamente modificato dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 6, convertito dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534;

che l’art. 184 bis cod. proc. civ., è la disposizione ratione temporis applicabile: esso è stato bensì abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 3 (ed al suo posto è stato aggiunto, dall’art. 45, comma 19, della medesima legge, un ulteriore comma all’art. 153 cod. proc. civ.), ma l’abrogazione ha effetto per i soli giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (art. 58, comma 1), mentre nella specie la litispendenza è anteriore al 4 luglio 2009;

che il Collegio non condivide l’orientamento secondo cui l’art. 184 bis cod. proc. civ., per sua collocazione sotto la rubrica della "trattazione della causa" e per il riferimento al "giudice istruttore", non sarebbe invocabile per le "situazioni esterne" allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all’introduzione di quello di cassazione ed alla sua prosecuzione (tra le tante, Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2000, n. 5778; Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2000, n. 9178; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2006, n. 5474;

Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2008, n. 2946);

che detto indirizzo – benchè tralaticiamente ribadito, anche di recente, in alcune pronunce di questa Corte (v., ad esempio, Cass., Sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4356) – non è in linea con le aperture presenti nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (14 gennaio 2008, n. 627; 4 febbraio 2008, n. 2520), la quale, raccogliendo gli auspici della dottrina, ha messo in luce come la lettura restrittiva non tiene conto nè delle innovazioni apportate all’art. 184 bis cod. proc. civ., dalla novella del 1995 "con la soppressione del riferimento alle sole decadenze previste negli artt. 183 e 184 cod. proc. civ.", nè delle "esigenze di certezza ed effettività delle garanzie difensive nel processo civile", nè del "difetto di situazioni di incompatibilità tra la norma in questione e le peculiarità del giudizio di cassazione", ed è pervenuta alla conclusione secondo cui "la regola della improrogabilità dei termini perentori posta dall’art. 153 cod. proc. civ., non può costituire ostacolo al ripristino del contraddittorio quante volte la parte si vedrebbe dichiarare decaduta dall’impugnazione, pur avendo ritualmente e tempestivamente esercitato il relativo potere, per un fatto incolpevole che si collochi del tutto al di fuori della sua sfera di controllo e che avrebbe, altrimenti, un effetto lesivo del suo diritto di difesa";

che in direzione del riconoscimento della rimessione in termini in relazione al potere di impugnare la giurisprudenza delle Sezioni Unite si era già orientata con l’ordinanza 21 gennaio 2005, n. 1233, la quale – nello statuire che qualora la notificazione del ricorso per cassazione diretta ad integrare il contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., non si sia perfezionata per la morte del destinatario, di cui la parte venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, si deve assegnare un ulteriore termine perentorio per rinnovare la notificazione – ha affermato (sulla scia della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale) che un effetto di decadenza non può discendere da un fatto estraneo alla sfera di disponibilità della parte, così inaugurando una linea che valorizza la tecnica di assumere i precetti costituzionali quali "fonte diretta di regolamentazione dei rapporti giuridici" (Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15783) al fine di non addebitare alla parte incolpevole le conseguenze di atti e circostanze del procedimento che siano di ostacolo all’esercizio di poteri processuali esterni;

che – assodato che la rimessione in termini è riferibile anche al potere di impugnare per cassazione e che questa estensione, oltre ad essere coerente con la portata dell’art. 184 bis (che è quella di rappresentare una valvola di sicurezza rivolta a porre rimedio a tutte le ipotesi in cui sia intervenuta una decadenza a causa di un impedimento non imputabile), rinviene la propria ragione giustificatrice nell’impegno costituzionale di garantire l’effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo – si tratta di stabilire se è di ostacolo alla applicazione, nella specie, del rimedio restitutorio la circostanza che la parte ricorrente (non presente all’udienza di discussione) non abbia avanzato una apposita istanza in tal senso;

che il Collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa;

che nell’art. 184 bis cod. proc. civ., la necessità di una apposita istanza di parte indirizzata al giudice è strettamente legata all’onere della parte interessata di allegare, con essa, i fatti che hanno determinato la decadenza e di offrire la prova della loro non imputabilità: l’istanza di rimessione, in altri termini, si giustifica con la necessità che la parte profili i fatti che integrano il presupposto della causa non imputabile, dimostrando che la decadenza è dipesa da un impedimento non evitabile con il grado di diligenza a cui essa, il suo rappresentante processuale o il suo difensore sono rispettivamente tenuti;

che la vicenda all’esame del Collegio presenta alcune particolarità:

(a) la parte ha compiuto, entro il termine di decadenza (stabilito dal codice di procedura penale), un’attività processuale la quale, pur se carente rispetto allo schema legale previsto dal codice di rito civile, manifesta la non acquiescenza al provvedimento impugnato; (b) la causa non imputabile si riconnette, non ad uno stato di materiale impedimento rientrante nell’onere di allegazione e di dimostrazione ad opera della parte interessata, ma alla scelta difensiva dipendente da indicazioni sul rito da seguire provenienti dalla consolidata giurisprudenza del tempo del promosso ricorso, solo ex post rivelatesi non più attendibili;

che, in una situazione siffatta, nella quale l’affidamento creato dalla giurisprudenza costituisce chiara ed evidente spiegazione e giustificazione della condotta processuale della parte, la causa non imputabile è determinata e, al contempo, conosciuta dallo stesso arbitro; sicchè l’art. 184 bis cod. proc. civ., viene in considerazione, non già come regola di dettaglio pensata per le inattività derivanti dagli impedimenti, tipici, di natura materiale ed oggettiva, ma nella sua portata di precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore giustizia – coessenziale alla garanzia costituzionale dell’effettività della tutela processuale – che vede nel rimedio restitutorio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi risalire alcuna colpa, le gravi conseguenze di un errore nella proposizione dell’impugnazione indotto dalla stessa giurisprudenza di cassazione;

che, del resto, significativa in questa direzione è l’esperienza dell’errore scusabile nel processo amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36; della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 34), nella quale la giurisprudenza del Consiglio di stato (Ad. plen., 19 aprile 1996, n. 2; Sez. 6^, 20 gennaio 2000, n. 257; Sez. 4^, 29 luglio 2003, n. 4352; Sez. 5^, 28 maggio 2004, n. 3451) esclude che l’assenza della domanda della parte interessata sia di ostacolo alla concessione del rimedio;

che, conclusivamente, deve essere affermato il seguente principio di diritto: "Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili";

che, pertanto, in applicazione dell’enunciato principio, la parte va, d’ufficio, rimessa in termini, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte assegna alla parte ricorrente:

(a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile;

(b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 444 del 2005 ESECUZIONE FORZATA Pignoramento NOTAIO ED ATTO NOTARILE Cassa del notariato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.– Nel corso di un processo di opposizione all’espropriazione forzata presso terzi – promossa da una società immobiliare, ed avente ad oggetto la pensione erogata ad un ex notaio dalla Cassa nazionale del notariato – avendo il debitore opponente invocato l’impignorabilità assoluta dei relativi ratei, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 settembre 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui esclude la pignorabilità, nei limiti di un quinto, della pensione erogata ai notai dalla Cassa nazionale del notariato per crediti diversi da quelli aventi natura alimentare; e ciò a differenza di quanto dispongono l’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni, l’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennità erogati dall’INPS, nonché gli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), con riferimento alle pensioni, alle indennità che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dai soggetti di cui all’art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

1.1.– Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che il giudizio a quo non può essere deciso se non attraverso l’applicazione della norma impugnata la quale dispone che «le quote di integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della cassa nazionale del notariato non sono cedibili né soggetti a sequestro o pignoramento».

Il giudice rimettente ritiene, quindi, non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923 per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, in quanto l’impignorabilità delle pensioni notarili sostanzierebbe una ingiustificata disparità di trattamento se confrontata con il regime di generale pignorabilità, con le limitazioni di legge, delle retribuzioni nonché delle pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS e dagli altri soggetti indicati dall’art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950.

In particolare, rammenta il giudice a quo come la Corte costituzionale – nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e, per estensione, anche degli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludevano la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensioni, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte dell’emolumento necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte – ha chiarito che «il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l’impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l’impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di vita» (sentenza n. 506 del 2002).

Conclude pertanto il rimettente nel senso che, «una volta chiarita la portata del presidio costituzionale di cui all’art. 38, non sembrano configurabili, per i notai, altri valori che possano giustificare il persistere del regime di favore».

1.2.– Si è costituita in giudizio l’Associazione Cassa nazionale del notariato, che ha in primo luogo invocato la dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione essendo il provvedimento di rimessione, a parte un laconico riferimento alla pignorabilità delle pensioni in genere, carente di una compiuta esposizione della rilevanza della questione.

Nel merito, la Cassa nazionale del notariato ha dedotto l’infondatezza della questione sia alla luce della «consolidata giurisprudenza» costituzionale sulla norma oggetto dell’impugnativa (sentenze n. 100 del 1974, n. 105 del 1977 e n. 155 del 1987), sia della incomparabilità della posizione di liberi professionisti, quali sono i notai, con i lavoratori dipendenti, tanto pubblici che privati.

2.– Nel corso di un processo di opposizione all’espropriazione forzata presso terzi di una pensione erogata, ad un ex notaio, dalla Cassa nazionale del notariato, avendo l’opponente invocato l’impignorabilità assoluta dei relativi ratei, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 marzo 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni dei notai se non per crediti alimentari, anziché prevedere la pignorabilità per qualsiasi credito, nei limiti di cui agli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), come previsto per le altre categorie di pensioni.

2.1.– Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che il giudizio di opposizione pendente innanzi a lui, basato sulla impignorabilità del bene per non avere i creditori azionato un credito di natura alimentare, non può essere deciso se non attraverso l’applicazione della norma impugnata, la quale dispone che «le quote di integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della cassa nazionale del notariato non sono cedibili né soggetti a sequestro o pignoramento».

Con riguardo alla non manifesta infondatezza, il rimettente – premesso che la Corte costituzionale aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui, creando una irragionevole disparità rispetto alla posizione dei pubblici dipendenti regolata dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, non consentiva il pignoramento per crediti alimentari dell’assegno integrativo (sentenza n. 105 del 1977) o della pensione (sentenza n. 155 del 1987) erogati in favore dei notai – ha osservato come, a seguito della sentenza n. 506 del 2002, sono oggi pignorabili, per la parte che eccede il minimo necessario al sostentamento, ed a prescindere dalla natura del credito azionato, sia le pensioni pubbliche che quelle erogate dall’INPS.

In conseguenza di questo ultimo intervento, il giudice a quo ritiene evidente la disparità di trattamento esistente tra le pensioni dei notai, pignorabili solo per crediti di natura alimentare, e quelle degli altri dipendenti, pubblici e privati, aggredibili esecutivamente, nei limiti di legge, per ogni tipo di credito. Secondo il rimettente, inoltre, la violazione del criterio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 della Costituzione, risulterebbe a maggior ragione dopo che la Corte costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 506 del 2002, che l’interesse del pensionato ad avere assicurati mezzi «adeguati alle sue esigenze di vita» deve necessariamente essere contemperato con quello di «non imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi».

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di Roma – con due ordinanze – dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui esclude la pignorabilità della pensione erogata ai notai dalla Cassa nazionale del notariato per crediti diversi da quelli aventi natura alimentare.

2.– I giudizi devono essere riuniti in quanto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze di rimessione è sostanzialmente identica.

3.– La questione è fondata.

3.1.– Entrambe le ordinanze – pur se una di esse (ordinanza n. 238 del 2004) fa cenno, quale norma interposta, anche all’art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, il quale, tuttavia, ha ad oggetto le retribuzioni e non già le pensioni – denunciano come lesiva del principio di eguaglianza e (solo l’ordinanza n. 238) come intrinsecamente irragionevole l’assoluta impignorabilità delle pensioni erogate ai notai, sancita dall’art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, a fronte di quanto – a seguito della sentenza n. 506 del 2002 di questa Corte – è previsto, per le pensioni erogate dall’INPS, dall’art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), e, per le pensioni dei dipendenti da pubbliche amministrazioni, dagli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).

Non è dubbio che lo status giuridico dei notai non è idoneo – come ha già osservato questa Corte quando ha esteso a tali pensioni la pignorabilità per crediti alimentari (sentenza n. 155 del 1987) – a giustificare il differenziato trattamento riservato alle pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati: è evidente, infatti, che, in quanto l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una o all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo – l’unico rilevante nel presente giudizio – della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata.

Deve pertanto – in armonia con quanto questa Corte ha statuito, riguardo alle pensioni erogate dall’INPS ed ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, con la sentenza n. 506 del 2002 – dichiararsi l’illegittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude del tutto la pignorabilità delle pensioni erogate ai notai, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.