Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 657 Sospensione condizionale revoca

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Castrovillari, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 29/09/09 – provvedendo sulla richiesta presentata dal competente PM di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta a V.S.P., con la sentenza del Tribunale di Castrovillari, in data 03/03/08 – accoglieva la richiesta del PM, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo era illegittima;

2. che, comunque V.S.P. versava in uno stato di indigenza economica, per cui si trovava nell’impossibilità assoluta di eseguire la demolizione a sue spese;

3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata sul punto relativo alla dedotta indigenza economica ed alla possibilità di eseguire la demolizione senza ledere diritti di terzi (come indicato nell’impugnazione).

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta in data 25/02/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza emessa il 03/03/08, divenuta irrevocabile il 09/05/08, affermava la penale responsabilità di V.S.P. per i reati attinenti a violazioni edilizie, con conseguente condanna alla pena come inflitta in atti; concedeva, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla demolizione delle opere abusive entro il termine di sei mesi dal passato in giudicato della sentenza.

Il competente PM – non avendo il V. provveduto alla demolizione delle opere abusive entro il termine prescritto – chiedeva, nelle forme di cui agli artt. 666 e segg. c.p.p., la revoca del predetto beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Tribunale di Castrovillari, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 29/09/09, revocava la sospensione condizionale della pena di cui alla citata sentenza del 03/03/08.

V.S.P. proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Castrovillari ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice dell’esecuzione ha evidenziato:

a) che il V. non ha provato – come era suo onere – l’assoluta impossibilità economica di sostenere le spese necessarie per la demolizione delle opere abusive;

b) che, comunque, le spese necessarie per provvedere alla rimozione delle opere abusive non erano di rilevante aggravio economico, tenuto conto della modestia delle strutture edilizie in esame ed ossia muri perimetrali privi di solaio.

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, sia perchè ripetitive di quanto esposto in sede di incidente di esecuzione ; sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione. Sono, infine, errate in diritto posto che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, statuita nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, non è passibile di censura in sede esecutiva, essendo detta censura preclusa dal giudicato formatosi su tutti i punti della decisione.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da V. S.P., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 15 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Una questione analoga a quella odierna è già stata sottoposta a questo Tribunale, che l’ha decisa con sentenza n.625 del 2006, benché tra parti non perfettamente coincidenti con quelle del presente giudizio (la sentenza n.625/2006 è stata resa tra il Comune e l’odierna ricorrente, in relazione ad precedente e analoga gara).

Più in particolare, con lettera di invito datata 5.5.2005, il Comune di Isernia ha inviato alcune Ditte operanti nel settore della vigilanza nell’ambito territoriale della Provincia di Isernia, tra cui anche l’odierna ricorrente, a partecipare ad un pubblica selezione per l’aggiudicazione del servizio di vigilanza e di sicurezza interna al Palazzo di Giustizia di Isernia.

La ricorrente ha risposto all’invito, indicando il costo del servizio dalla stessa proposto.

L’Amministrazione civica ha quindi chiesto di descrivere dettagliatamente "il costo orario del servizio offerto, con riferimento in particolare alle tariffe di legalità adottate dalla Prefettura di Isernia con decreto n. 2448/17 Sett. 2° del 26.11.2001".

L’odierna istante ha riscontrato la suddetta nota, evidenziato la tariffa oraria proposta, sulla base della tariffa di legalità prefettizia e del massimo ribasso consentito del 10%.

Già in quell’occasione, la Prefettura ha sostenuto che la tariffa così proposta non sarebbe conforme alle tariffe di legalità, sol perchè inferiore alla tariffa minima di Euro 17,04, anch’essa espressamente prevista dalla medesima Prefettura.

Nonostante le repliche della ricorrente, sia la Prefettura sia l’Amministrazione comunale non hanno mutato il loro orientamento, e quest’ultima ha quindi escluso da quella gara l’Istituto di Vigilanza ricorrente, con atto annullato, appunto, con la sentenza n.625 del 2006, nel ricorso n. 4215 del 2005.

Tutto ciò premesso, con il provvedimento oggi impugnato, la Prefettura continua a ritenere presuntivamente illegittime, e quindi da verificare, le tariffe proposte dalla ricorrente, in relazione ad una successiva gara, indetta dal medesimo Comune, per il medesimo servizio.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio ritiene infatti di condividere quanto statuito nella sentenza n.625 del 2006.

Il Prefetto, anche sensi della circolare dell’8.11.1999 del Ministero dell’Interno, non ha il potere di stabilire, per il servizio di vigilanza, puntuali e precise tariffe minime inderogabili, ma fissa, per ciascuna tipologia, le cd. tariffe di legalità, con un’oscillazione consentita, rispetto ad esse, del 10% o del 30%, a seconda del tipo di servizio.

Ovviamente, tali tariffe non sono iuris et de iure inderogabili, ma rappresentato meri canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti ai diversi fini del controllo sulla serietà e affidabilità dell’impresa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5823).

Più in particolare, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2367 del 2002) ha precisato che, dal raffronto tra gli articoli 134 e 135 del t.u.l.p.s. n. 773 del 1931, si ricava che il potere di fissare la tariffa delle prestazioni è circoscritto agli istituti investigativi e non è stato esteso anche a quelli di vigilanza e che l’intento del legislatore è stato chiarissimo, diretto esclusivamente a fissare i valori "massimi" della remunerazione delle prestazioni degli investigatori privati.

Ciò deriva dalla constatazione che l’articolo 135 detta disposizioni nei (soli) confronti dei direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche (…), i quali sono tenuti ad esporre in modo visibile nei loro uffici la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi (quarto comma), che deve essere vidimata dal Prefetto (sesto comma); gli stessi soggetti inoltre, sempre in virtù del medesimo articolo (quinto comma), non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi "maggiori" di quelle indicate nella tariffa.

A ciò va aggiunto che è solo con la norma regolamentare (art. 257 del r.d. n. 635 del 1940) che "l’approvazione delle tariffe" da parte del Prefetto (ma sempre e solo con riferimento al limite massimo) è stata estesa anche agli istituti di vigilanza privata attraverso il richiamo generale (contenuto nel primo comma della norma regolamentare citata) alla domanda per ottenere la licenza prescritta dall’articolo 134 della legge.

Ne deriva, ad avviso della ricordata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 2367 del 2002), che al tariffario per le prestazioni dei servizi di vigilanza privata non può essere riconosciuto carattere vincolante o inderogabile, ma mero valore indicativo di "canone di congruità" dei prezzi praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo amministrativo sulla serietà ed affidabilità dell’impresa (Cons. di Stato, sentenza n. 4816 del 2005; e n. 4586 del 2008).

In ogni caso, le determinazioni prefettizie impugnate appaiono illegittime, atteso che, comunque, dagli atti di causa, risulta che la ricorrente si è mantenuta nell’ambito della fascia di oscillazione consentita rispetto alle diverse tariffe di legalità.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie.

Condanna la p.a. resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi euro 1000/00, a titolo di spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7434 Colpa presunzione in caso di scontro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 C.E. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona M.A.M. e Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in data 14 ottobre 1992, a seguito dell’impatto tra la sua autovettura, che si stava immettendo sulla strada statale in direzione di Macerata, e la Fiat Panda guidata dalla M. proveniente a velocità elevatissima dall’opposto senso di marcia.

I convenuti contestarono l’avversa pretesa, sostenendo che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva dell’attrice, la quale non aveva osservato l’obbligo di dare la precedenza.

2 Con sentenza del 23 giugno 2003 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 17 settembre 2005.

Ha osservato il decidente che l’incidente, nell’assoluta inutilizzabilità della planimetria in atti, poteva essere ricostruito sulla base del rapporto redatto dagli agenti della Polizia stradale. E in tale contesto, la mancanza di tracce di frenata della Panda dimostrava che l’attraversamento attuato dal C., era stato improvviso e veloce. Peraltro i danni derivati dal sinistro provavano che la velocità alla quale viaggiava la M. – la quale percorreva una strada con diritto di precedenza – non era eccessiva, di talchè l’eziologia dell’urto andava ravvisata esclusivamente nella improvvida manovra dell’appellante.

3 Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione C. E., formulando due motivi e notificando l’atto ad M.A. M. e a Reale Mutua Assicurazioni s.p.a..

Solo la prima ha notificato controricorso.

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

4 I due motivi di ricorso, con i quali l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2697 e 2054 cod. civ., comma 2, nonchè mancanza assoluta di motivazione, perchè il giudice di merito, pur avendo dato atto dell’inattendibilità della planimetria allegata al rapporto, avrebbe erroneamente disapplicato la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, ignorano che tale presunzione ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause e il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso (confr. Cass. civ., 5 maggio 2009, n. 10304). Va poi osservato, sotto altro, concorrente profilo, che le deduzioni volte a rappresentare l’assoluta mancanza di elementi probatori atti ad escludere ogni responsabilità della M. nella causazione del sinistro, alla luce dei rilievi formulati dal consulente di parte in ordine alla velocità molto contenuta alla quale presumibilmente viaggiava l’attore, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. 5 A giudizio del collegio, in definitiva, la motivazione addotta a sostegno della scelta operata in dispositivo, innanzi sinteticamente riportata, applica correttamente i principi giuridici che governano la materia cd. è immune da vizi, il che rende insindacabile in questa sede l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione delle modalità dell’incidente e del comportamento dei guidatori (confr. Cass. civ., 10 agosto 2004, n. 15434).

Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2011, n. 9611 retribuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Poste italiane con comunicazione del 25 giugno 2001, ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, iniziò una procedura per il licenziamento collettivo nei confronti di 9.000 lavoratori in eccedenza rispetto alla proprie esigenze tecnico-produttive.

2. In tale comunicazione alle RSU, ai sensi dell’art. 4, comma 3 su citato, venivano indicati: i motivi che determinano la situazione di eccedenza; i motivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure dirette a porre rimedio alla situazione; numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale in eccedenza e del personale abitualmente impiegato; tempi di attuazione del programma di mobilità; misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del programma.

3. Alla comunicazione erano allegati l’organico dei dipendenti alla data del 1 maggio 2001, distinto per regioni e diverse aree di inquadramento, nonchè le eccedenze, alla medesima data, ripartite per regione e con riferimento alle diverse aree di inquadramento, poi ulteriormente specificate con successive comunicazioni.

4. L’esame congiunto con i sindacati, protrattosi in vari incontri, si è esaurito con esito negativo. In seguito, però, presso il Ministero del lavoro, tra Poste italiane e sindacati venne raggiunto un accordo per la definizione della procedura. "Nell’intento comune di ridurre le conseguenze sul piano sociale" derivanti dall’attuazione del piano di riorganizzazione e ristrutturazione, le parti concordarono la risoluzione del rapporto di lavoro del personale che alla data del 31 dicembre 2001 e del 31 dicembre 2002 fosse in possesso dei requisiti per il pensionamento. Poste italiane ha quindi comunicato ai lavoratori in tale condizione la cessazione dal lavoro.

5. Fra costoro vi era il G., il quale impugnò il licenziamento dinanzi al Tribunale di Palermo, che accolse il ricorso e dichiarò illegittimo l’atto di recesso, ritenendo sussistente una duplice violazione della procedura regolata dalla L. n. 233 del 1991, art. 4 e specificamente del comma 3 e del comma 9 di tale norma.

6. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 1 aprile 2008, ha respinto l’impugnazione di Poste italiane, articolata in relazione alle due distinte violazioni riscontrate dal giudice di primo grado.

7. Più specificamente, ha respinto il primo motivo, concernente la violazione relativa all’art. 4, comma 3, ed ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla violazione del comma 9. 8. Poste italiane propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

9. Il G. ha depositato controricorso.

10. La società ha depositato una memoria 11. Con il primo motivo Poste italiane denunzia la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, unitamente ai commi 2, 11 e 12, nonchè al comma 3 dell’art. 5. Si chiede alla Corte di verificare se la comunicazione di avvio della procedura effettuata da Poste italiane alle RSU presenti i requisiti richiesti dal comma 3, dell’art. 4 cit..

12. Anche con il secondo motivo si denunzia omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia sempre in relazione al tema della sufficienza della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo.

13. I due motivi devono essere valutati congiuntamente perchè sono connessi.

14. Questa Corte ha già analiticamente esaminato i problemi posti con i motivi su richiamati, in più decisioni ed in particolare, tra le ultime, nella sentenza 12 agosto 2009, n. 18253, che si è occupata di una situazione del tutto sovrapponibile a quella in esame.

15. Si è affermato in tale decisione il seguente principio di diritto: "in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale dalla L. n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicchè, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura, che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione". 16. La motivazione della sentenza, alla quale si rinvia, spiega perchè, in quel contesto specifico, le indicazioni fornite nella comunicazione del datore di lavoro siano conformi a quanto richiesto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, e spiega, più in generale, perchè il criterio adottato per la individuazione dei lavoratori da licenziare sia conforme ai principi desumibili dalla L. n. 223 del 1991, artt. 1 e 24 e dall’assetto complessivo dell’ordinamento (schematizzati al paragrafo n. 7).

17. Il criterio della prossimità al trattamento pensionistico è stato, inoltre, ritenuto da questa Corte conforme al principio di non discriminazione in ragione dell’anzianità, anche nella sua dimensione europea, nonchè a criteri di razionalità ed equità (cfr, in particolare, 24 aprile 2007, n. 9866; e 21 settembre 2006, n. 20455, alla cui motivazioni si rinvia).

18. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di merito, che dovrà valutare il secondo motivo di appello di Poste italiane (concernente la violazione del comma 9 dell’art. 4 cit.) ritenuto assorbito dalla Corte d’appello a causa del rigetto del primo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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