T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2260 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 15.10.2010 e depositato in data 25.10.2010, il Codacons ed il Comitato per la salvaguardia ambientale e per la realizzazione di un impianto di compostaggio sostenibile hanno impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso alla documentazione amministrativa del 23.7.2010, pervenuta alle amministrazioni controinteressate (Comune di Olevano Romano, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comunità montana dell’Aniene) rispettivamente in data 31.8.2010, 9.8.2010, 4.8.2010 e 2.8.2010, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Con la istanza di cui sopra i ricorrenti- nella dichiarata veste di associazioni per la protezione ambientale- hanno chiesto di avere accesso "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti connessi al procedimento" di approvazione del progetto e di realizzazione di un centro di raccolta e di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, in località Bocca La Cave nel territorio del comune di Olevano Romano (la cui procedura di gara risulta essere stata interrotta successivamente alla pubblicazione del relativo bando, medio tempore revocato dalla stessa amministrazione comunale), al fine di "poter procedere…. alla valutazione di un ipotetico danno ambientale".

Si è costituita in giudizio la Provincia di Roma con memoria del 16.11.2010, con la quale ha rilevato come l’istanza di accesso agli atti le sia stata notificata esclusivamente per conoscenza ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non avendo in alcun modo preso parte al procedimento di cui trattasi, con richiesta di condanna alle spese di giudizio in proprio favore.

Si è, altresì, costituita in giudizio anche la Regione Lazio con memoria del 2.12.2010, con la quale, a sua volta, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ragione della propria incompetenza rispetto al procedimento di cui trattasi, con richiesta di condanna alle spese di giudizio in proprio favore.

Con la memoria del 21.11.2010 i ricorrenti hanno svolto ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso; in particolare hanno specificato come l’oggetto principale della controversia sia il provvedimento comunale di revoca del bando di gara per la progettazione e la realizzazione dell’impianto di cui trattasi e gli eventuali ulteriori atti a questo connessi ed hanno, altresì, ulteriormente rilevato la valenza ambientale dei dati richiesti.

Alla camera di consiglio del 7.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover procedere ad una verifica della legittimazione al ricorso del Codacons – Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori; al riguardo si ritiene che sussista la legittimazione del Codacons atteso che, per giurisprudenza consolidata sul punto, il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell’associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all’oggetto dell’istanza e sul punto è stato definitivamente chiarito che il Codacons è legittimato ad esercitare il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione in relazione ad interessi dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici.

Tuttavia la legittimazione all’accesso del Codacons deve essere parametrata agli atti incidenti sulla propria sfera soggettiva e, dunque, verificata in relazione alla idoneità di tali atti ad interferire con specificità ed immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti dallo stesso rappresentati, senza che l’interesse (generale ed indifferenziato di tutti i cittadini) al corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico possa essere allo stesso riferibile.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente il diritto di accesso del Codacons agli atti del comune concernenti l’approvazione del progetto esecutivo e la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti atteso che, riguardo a tali atti, l’istanza del Codacons risulta pertinente ai fini statutari dell’associazione in quanto rivolta alla tutela dell’interesse degli utenti del relativo servizio.

Peraltro il concetto di legittimazione riguardo all’accesso all’informazione ambientale assume, per espressa previsione normativa e per costante applicazione giurisprudenziale, una valenza decisamente più lata rispetto alla legittimazione prevista per il diritto di accesso tout court; deve, pertanto, ritenersi che la legittimazione sussista anche nei confronti del Comitato ricorrente.

Nel merito il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono.

Si premette che l’istanza di accesso agli atti amministrativi deve contenere, oltre alla enunciazione delle motivazioni poste alla base della richiesta, anche l’indicazione degli elementi diretti a circoscrivere l’oggetto dell’accesso, al fine di evitare che l’esercizio di tale diritto si traduca in una forma di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie l’istanza di accesso è stata correttamente formulata nel rispetto dei parametri sopra indicati, essendo stata evidenziata la valenza ambientale della documentazione richiesta.

Peraltro con la memoria di cui da ultimo i ricorrenti hanno ulteriormente puntualizzato l’oggetto della propria istanza, chiarendo come essa sia da ritenersi incentrata sul provvedimento comunale di revoca del bando di gara per la progettazione e la realizzazione dell’impianto di cui trattasi e sugli eventuali ulteriori atti a questo connessi.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei confronti dell’amministrazione comunale di Olevano Romano.

Deve, invece, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio e della Provincia di Roma, in accoglimento delle relative eccezioni preliminari, tenuto conto dello specifico oggetto dell’accesso richiesto, confermato nell’ultima memoria in atti, e non emergendo dagli atti depositati in giudizio elementi che inducano a ritenere l’effettiva partecipazione delle dette amministrazioni al procedimento di cui trattasi od il possesso da parte di queste ultime della richiesta documentazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Olevano Romano l’esibizione ed il rilascio di copia della richiesta documentazione ai ricorrenti nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra di loro, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA..

Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della Regione Lazio e della Provincia di Roma, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 500,00 per ciascuna, oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 29-03-2011, n. 758 Pensioni, stipendi e salari

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verbale;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, premettendo di essere stata dipendente dello Stato e collocata a riposo prima del 30.11.1984, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dell’indennità integrativa speciale e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento, su quanto ancora dovuto, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite.

Parte ricorrente, a sostegno della pretesa azionata ha invocato l’art. 3, comma 1, della legge n. 87/1994, alla stregua della quale precedentemente aveva presentato apposita domanda all’Ente erogatore entro il termine perentorio del 30.9.1994, domanda respinta in considerazione della mancanza di un giudizio in corso e del decorso dei termini di prescrizione quinquennale.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, con memoria, l’Istituto intimato, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle proprie difese e conclusioni.

Alla udienza pubblica del 9 marzo 2011 il ricorso, discusso brevemente dalle parti, è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Ed invero, l’art. 1 della legge n. 87/1994 ha disposto che "in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica Amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all’applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,…l’indennità integrativa speciale…viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi contributivi considerati utili: a) per i dipendenti degli Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell’indennità integrativa annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità; b) per i dipendenti delle altre pubbliche Amministrazioni,…nella misura di una quota pari al 60 per cento dell’indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento".

A sua volta, l’art. 3, ha previsto che "il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento. L’applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all’Ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994".

Ora, sul punto, secondo la giurisprudenza costante -anche di questo Tribunale, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi la nozione di rapporti "giuridicamente non esauriti" deve intendersi riferita a tutte le situazioni in cui il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita su base di calcolo comprensiva dell’i.i.s. sia ancora vitale e, quindi, azionabile in giudizio, perché non colpito da prescrizione o condizionato da altre situazioni che ne possano paralizzare la concreta tutela (tra le tante, C.S., Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1829, 27 maggio 2005 n. 2744, 31 gennaio 2003 n. 487; T.A.R. SiciliaCatania, Sez. IV, n. 257/08 e n. 340/09).

Specificamente, la nozione di rapporto non esaurito non va, tuttavia, limitato ai soli casi in cui l’impiegato cessato dal servizio abbia proposto tutela in sede giurisdizionale per il riconoscimento di detto diritto con ricorso pendente alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 87, ma comprende anche le ipotesi in cui non sia stata prestata acquiescenza all’atto di liquidazione dell’indennità di buonuscita e l’interessato, con apposite istanze, abbia invocato l’applicazione della più estesa base di calcolo, interrompendo il corso della prescrizione (C.S., Sez. VI, n. 3129 del 25 maggio 2006, 13 febbraio 2003 n. 789 e 27 settembre 2009 n. 4976; T.A.R. Lazio, Sez. II, 1° aprile 2008 n. 2771 e 11 luglio 2003 n. 6208).

E, a quest’ultimo proposito, va precisato che i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti soggiacciono sempre alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che, a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, ha elevato da due a cinque il termine prescrizionale delle rate di stipendio e degli assegni equivalenti, senza alcuna distinzione per l’ipotesi che il credito retributivo sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell’Amministrazione (C. S., Sezione IV, n. 6794 del 20 ottobre 2004).

Ed ancora, proprio in relazione all’oggetto del presente giudizio, è stato di recente affermato che " ai fini della legge n. 87 del 1994,…nei riguardi del personale già cessato dal servizio, la nozione esaurito non va limitata ai soli casi in cui l’impiegato cessato dal servizio abbia proposto tutela in sede giurisdizionale per il riconoscimento di tale diritto con ricorso pendente alla data di entrata in vigore di detta legge, ma comprende le ipotesi in cui non sia stata prestata acquiescenza all’atto di liquidazione dell’indennità di buonuscita e l’interessato, con apposite istanze, abbia invocato l’applicazione della più estesa base di calcolo, interrompendo il corso della prescrizione che ha durata quinquennale, ai sensi degli artt. 1 e 20 del T.U. 29 dicembre 1973, e decorrente dalla data del collocamento a riposo (C.S., VI, n. 2605 del 30 maggio 2008).

Ebbene, nel caso di specie, non soltanto parte ricorrente non aveva uno specifico giudizio pendente, ma non aveva neppure presentato, nei termini, alcuna apposita istanza, idonea ad interrompere il corso di tale prescrizione quinquennale, non rilevando ai fini che qui interessano e per quanto avanti rilevato, l’intervento nel tempo di provvedimenti vari, anche su richiesta di parte, come la riliquidazione della stessa indennità di buonuscita per altri titoli, la riliquidazione o la liquidazione definitiva della pensione, ecc.

Per quanto suesposto il ricorso, quindi, va respinto,

Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Istituto resistente, alle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15770

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Foggia, sez. S. Severo, condannava O.G. alla pena della reclusione per il reato di lesioni volontarie, con le generiche equivalenti.

La Corte di Appello di Bari confermava.

Ricorre il difensore, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla scriminante di cui all’art. 52 c.p., immotivatamente esclusa dalla corte di merito.

La doglianza è inammissibile, siccome ripetitiva e pertanto generica, essendo stata argomentatamente disattesa dalla Corte barese, oltre che manifestamente infondata, sulla scorta delle risultanze probatorie, ineccepibilmente vagliate e coordinate dal giudice di merito.

La censura prospettata è recisamente smentita dalle risultanze acquisite e segnatamente dalla deposizione del teste S., affatto estraneo agli interessi implicati.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del prevenuto alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 17611 Distanze legali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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