Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 19743

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Svolgimento del processo

D.P.V. propone ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza n. 492/08 del 24-6-08 con la quale il Tribunale di Catanzaro – Sezione Distaccata di Chiaravalle, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Davoli avverso la sentenza de giudice di pace, ha rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune a titolo di canone minimo per la fornitura e somministrazione di acqua.

Resiste con controricorso il Comune di Davoli.
Motivi della decisione

E’ necessario preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta da Comune di Davoli per aver la ricorrente impugnato la sentenza n. 492/08 che risulta essere stata pronunziata nei confronti della signora R.M.S..

Si rileva che il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 492/08, mentre ha depositato una sentenza pronunziata nei suoi confronti che reca il numero 505/08.

Nella specie non si tratta di un semplice errore di indicazione del numero della sentenza impugnata in quanto la erroneità degli elementi caratterizzanti la domanda, canone acqua per gli anni 1998 e 1999,mentre la sentenza depositata riguarda il canone acqua per il 2000, la natura seriale della controversia con una pluralità di controversie contro il Comune di Davoli, non permettono alla parte cui il ricorso è diretto di individuare qual lè effettivamente la decisione impugnata.

Il ricorso è improcedibile e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20582 ICI

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Napoli ha proposto ricorso contro la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Napoli n. 99/27/06 depositata il 13 luglio 2006 nella controversia tra l’Amministrazione comunale e B.R. avente ad oggetto l’opposizione ad avviso di liquidazione ICI 1996 n. 3860/143. Il ricorso denunzia, con un unico motivo, la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74.

B.R. non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Il ricorso è manifestamente infondato e prima ancora inammissibile in quanto il motivo di censura con esso fatto valere non è conferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e all’oggetto della controversia. Il ricorso si basa infatti sulla non applicabilità alla fattispecie in esame, ratione temporis, della L. 21 dicembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, secondo cui gli atti attributivi o comunque modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione. Tale norma, deduce il Comune, si applica, per statuizione espressa, soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2000, mentre a norma del comma 3, "per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive modificazioni".

La sentenza impugnata ha affermato in fatto che il Comune di Napoli aveva proceduto alla quantificazione della maggiore pretesa tributaria sulla scorta di una diversa determinazione della rendita catastale dell’immobile in oggetto e ha osservato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 dispone che l’efficacia della variazione della rendita catastale è subordinata alla notifica al contribuente della relativa variazione e ha effetto a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale le notifiche sono annotate negli atti catastali. Il principio enunciato dalla sentenza impugnata è corretto, anche se la fonte normativa va integrata con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 da cui si ricava che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali.

Il comma 1 dell’articolo 11 stabilisce invero che se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nell’art. 5, comma 4 (che riguarda i fabbricati non iscritti e quelli per i quali siano intervenute variazioni), il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nell’art. 14, comma 5 ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

La sentenza impugnata non ha quindi fatto applicazione dell’art. 74 ed il motivo è quindi inconferente.

Nel suo ricorso il Comune riferisce che la nuova rendita catastale "risulta messa in atti nell’anno 1999". Il che implica che, quale che fosse la normativa applicabile, non poteva essere utilizzata ai fini della determinazione della base imponibile ICI del 1996.
P.Q.M.

– dichiara inammissibile il ricorso del Comune di Napoli;

– nulla sulle spese.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-06-2011, n. 1668

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Questore di Como ha disposto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e la revoca di quello già rilasciato in quanto risulta una condanna a carico del ricorrente a 10 mesi di reclusione.

Contro tale atto questi solleva motivi di violazione di legge in quanto non è stata valutata la sua situazione familiare, che ha a carico la moglie ed un figlio, la volontà di chiedere la revisione della sentenza e la mancata traduzione in lingua conosciuta dell’atto impugnato.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/98 stabilisce che "Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

Tale valutazione è del tutto assente nel provvedimento impugnato che ha concluso per la reiezione dell’istanza e la revoca del permesso di soggiorno in considerazione esclusiva della condanna esistente.

In merito, però, occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, dopo aver ribadito che "il cosiddetto automatismo espulsivo "altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa" (ordinanza n. 146 del 2002)", ha poi evidenziato che " con i decreti legislativi n. 3 e n. 5 dell’8 gennaio 2007 – rispettivamente, di attuazione delle direttive 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare – il legislatore ha dato rilievo, in via generale, a ragioni umanitarie e solidaristiche idonee a giustificare il superamento di cause ostative al rilascio o al rinnovo dei titoli autorizzativi dell’ingresso o della permanenza nel territorio nazionale da parte degli stranieri".

E proprio l’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5 ha introdotto la previsione normativa sopra citata, che obbliga a tenere conto della situazione familiare dello straniero e del fatto che il decorso di un lungo periodo di permanenza all’estero finisce per interrompere i legami di queste persone con la Nazione di appartenenza, con la conseguenza che l’obbligo del ritorno in quei luoghi finirebbe per porli in situazioni di assoluta precarietà.

In definitiva il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca del permesso di soggiorno ed il diniego di rinnovo del medesimo permesso.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti. Dispone la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 25168 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 15 aprile 2008, la Corte di Appello di Roma, dopo averle riunite, ha accolto le domande di equa riparazione separatamente proposte dai ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio promosso dagli istanti nei confronti del Ministero della Giustizia per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria ed agl’interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte a seguito dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali previsto dalla L. 11 luglio 1980, n. 312, artt. 3 e 4.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1995 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, si era concluso in primo grado con sentenza dell’11 novembre 1998 ed in appello con sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2006, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni per la prima fase e due anni per la seconda, avuto riguardo alla non particolare complessità della controversia, quantificando in sei anni il ritardo nella definizione del giudizio. Tenuto conto dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha quindi liquidato il danno non patrimoniale subito da ciascun ricorrente in complessivi Euro 4.800,00, pari ad Euro 800,00 per ogni anno di ritardo, in considerazione della particolare modestia delle, pretesa economica avanzata e del modesto patema d’animo cagionato dalla vicenda processuale.

2. – Avverso il predetto decreto gl’istanti propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, nonchè l’omissione, l’insufficienza, l’illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, osservando che la Corte d’Appello, pur avendo indicato in undici anni e due mesi la durata effettiva del giudizio presupposto ed in cinque anni quella ragionevole, ha determinato in soli sci anni il ritardo nella definizione del giudizio, in relazione al quale ha provveduto alla liquidazione del danno.

1.1 – Il motivo è inammissibile, in quanto volto a denunciare un errore di calcolo che, non riguardando l’impostazione dell’operazione matematica compiuta dal giudice di merito ai fini della determinazione del periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del giudizio presupposto, non è configurabile come errar in Indicando, deducibile con il ricorso per cassazione.

I ricorrenti, infatti, non deducono l’erroneità dell’accertamento dei dati numerici posti a base del calcolo, nè l’inesattezza dell’individuazione del tipo di operazione aritmetica a tal fine necessaria, ma fanno valere l’errata applicazione delle regole matematiche che presiedono a tale tipo di operazione, in tal modo denunciando un errore di calcolo che, in quanto immediatamente verificabile mediante la semplice lettura del provvedimento impugnato, è emendabile ad opera dello stesso giudice che lo ha pronunciato, con la procedura di correzione regolata dall’art. 287 cod. proc. civ., e segg. (cfr. Cass., Sez. 1^, 11 novembre 2003, n. 16903; Cass., Sez. 3^, 5 agosto 2002, n. 11712).

2. – E’ poi infondato il secondo motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6, 13, 35 e 41 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omissione, la contraddittorietà e/o l’insufficienza della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato l’indennizzo in misura irragionevolmente inferiore a quella riconosciuta in casi analoghi dalla Corte EDU, omettendo di considerare la natura lavoristica della controversia e conferendo invece rilievo all’esiguità della posta in gioco, senza procedere ad una comparazione con la condizione socio-economica degl’istanti.

2.1 – Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamenti; lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo. che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750.00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009. n. 21840).

Tali criteri sono stati sostanzialmente rispettati dalla Corte d’Appello, la quale, in relazione all’accertato ritardo di sei anni nella definizione del giudizio presupposto, ha riconosciuto a ciascuno degl’istanti un indennizzo che, pur risultando nell’importo unitario (Euro 800,00) inferiore a quello indicato dalla Corte EDU per gli anni successivi al terzo, corrisponde nel suo complesso (Euro 4.800.00) ai parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo, e trova comunque giustificazione nella sottolineatura del modesto patema d’animo causato agl’istanti dalla vicenda processuale, in considerazione del limitato valore della pretesa azionata, avente ad oggetto il pagamento degl’interessi e della rivalutazione su somme già corrisposte.

2.2. – I ricorrenti si dolgono della mancata precisazione delle ragioni che hanno indotto la Corte d’Appello a ritenere modesti gl’interessi economici coinvolti nella controversia, senza però considerare che il giudizio di comparazione tra la natura e l’entità della pretesa patrimoniale (c.d. posta in gioco) e la condizione socio-economica del richiedente, cui il giudice di merito deve procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di quest’ultimo, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU, deve pur sempre aver luogo sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle part. (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 luglio 2009, n. 17404; 2 novembre 2007, n. 23048), che nella specie non sono state neppure riportate nel ricorso, con la conseguenza che le censure si presentano, sotto tale profilo, prive di autosufficienza.

Quanto poi alla mancata considerazione dell’oggetto del giudizio presupposto, si osserva che l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un maggiore indennizzo (e segnatamente, nei casi più volle esaminati anche da questa Corte, un bonus forfetario aggiuntivo), in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior importo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò implichi uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009. n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il maggior indennizzo in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893: 28 ottobre 2009, n. 22869).

3. – E’ invece fondato il terzo motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto, sulle somme liquidate, gl’interessi legali con decorrenza dalla data della decisione, anzichè da quella della proposizione della domanda.

3.1. – Il diritto all’equa riparazione non postula infatti l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, ma è ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole; la relativa obbligazione si configura pertanto non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege avente carattere indennitario, con la conseguenza che gli interessi legali possono decorrere, purchè richiesti, dalla data di deposito del ricorso, conformemente al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda (cfr. Cass., Sez. 1^, 2 febbraio 2007, n. 2248; 13 aprile 2006. n. 8712).

4. – L’accoglimento del terzo motivo, comportando la caducazione del decreto impugnato anche nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, rende superfluo l’esame del quarto motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4 e 5, censurando il decreto impugnato nella parte in cui. nel condannare la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali, ha riconosciuto un onorario unico, nonostante la riunione dei procedimenti fosse stata disposta soltanto all’esito della discussione in Camera di consiglio, in tal modo pervenendo alla liquidazione di un importo inferiore a quello minimo risultante dall’applicazione della tariffa professionale.

5. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dal motivo accolto, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di tatto, la causa può essere decisa nel merito, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti degli interessi legali sull’indennizzo liquidato dalla Corte d’Appello, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di equa riparazione.

6. – Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Ai fini della liquidazione, occorre peraltro tenere conto della circostanza che i ricorrenti, dopo aver agito unitariamente nel giudizio presupposto, in tal modo dimostrando di non aver interesse ad una diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto distinte domande per l’equa riparazione, con identico patrocinio legale, in tal modo dando luogo ad una pluralità di procedimenti inevitabilmente destinati alla riunione, in quanto connessi per l’oggetto ed il titolo. Tale condotta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, contrasta con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti, configurandosi pertanto come abuso del processo, che non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, mediante la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine (cfr. Cass., Sez. 1^, 5 maggio 2011, n. 9962; 3 maggio 2010, n. 10634).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, accoglie il terzo, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di F.L., + ALTRI OMESSI degl’interessi legali sulle somme liquidate a titolo d’indennizzo con decorrenza dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di merito in complessivi Euro 1.550,00, ivi compresi Euro 1.000,00 per onorario, Euro 500,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.000,00, ivi compresi Euro 900,00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, antistatario.

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