Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 22-07-2011, n. 29594 Impugnazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. C.G. e A.F. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 14-2-11, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei loro confronti in data 18-1-11 dal GIP di Napoli per avere partecipato alle attività di riciclaggio di una banda in attività di raccolta di scommesse irregolari e clandestine, nella fittizia intestazione dei punti-raccolta-scommesse ed altre attività illecite collegate.

I ricorrenti deducono in primo luogo la violazione degli artt. 203, 266 e 267 c.p.p. in riferimento all’art. 271 c.p.p..

In particolare, nei ricorsi (di identico contenuto) si rappresenta:

– che il GIP di Napoli in data 30-10-2008 aveva emesso decreto intercettativo n. 4725/08 RR avente ad oggetto, tra le utenze monitorate, quella n. (OMISSIS), ritenuta in uso a C. P., collegato ad una indagine per duplice omicidio avvenuto in Gragnano il 28-10-08;

– che in realtà tale utenza non era attribuibile al predetto C.P., ma era stata intercettata una utenza mai intestata nè in uso al medesimo, in quanto si trattava di utenza sempre regolarmente intestata prima a A.F. ed in uso al fratello F. e poi intestata ed in uso a quest’ultimo.

I ricorrenti evidenziano che nel caso di specie nessun indizio di reità aveva attinto A.F., mai coinvolto nel consesso associativo mafioso per il quale non era mai stato indagato. A loro avviso sarebbe errata la affermazione del Tribunale di Napoli in base alla quale l’utenza in questione era "risultata in uso ad altra persona inserita comunque nello stesso contesto criminale". Infatti tale inserimento dell’ A. (e di conseguenza anche del Ca.) non sarebbe emerso in alcun modo, sicchè mancherebbe nel caso in esame il necessario collegamento tra l’indagine in corso ed il soggetto intercettando.

Gli ulteriori motivi di ricorso si incentrano nella denunciata inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con le successive proroghe sia perchè le originarie intercettazioni non potrebbero nel caso di specie costituire notitia criminis nei confronti dell’ A. (non contenendo alcun riferimento alla sua persona) sia perchè l’analisi di detti decreti di proroga ne evidenzierebbe la inidoneità a fungere da autonomi provvedimenti di intercettazione.

La inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni relative all’originario decreto autorizzativo ed alle successive proroghe riverberebbe, ad avviso dei ricorrenti, i suoi effetti processuali sul profilo di cui all’art. 273 c.p.p., in quanto gli unici presunti indizi di reato sarebbero costituiti dal materiale captativo diretto o indiretto con i ricorrenti.

2 .-. In prossimità della odierna udienza camerale il difensore di A.F. ha depositato una memoria, con la quale insiste per l’accoglimento dei ricorsi.

3 .-. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni del provvedimento, in ordine alla indispensabilità del mezzo probatorio, ai fini della prosecuzione delle indagini, ed alla sussistenza dei gravi indizi di reato, deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l’intercettazione di una determina utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando pertanto il collegamento tra l’indagine in corso e la medesima persona (Sez. 6, Sentenza n. 12722 del 12/02/2009, Rv. 243241, P.M. in proc. Lombardi Stronati e altri).

Nella sentenza suindicata si è, in particolare, specificato che neanche l’iniziale ipotesi di reato associativo può giustificare di per sè la proliferazione di intercettazioni a catena, in mancanza dell’indicazione, sia pure sintetica, nei decreti autorizzativi delle ragioni per le quali era indispensabile attivare intercettazioni su una determinata persona. E’ vero – si è spiegato – che per legittimare l’intercettazione di conversazioni non si richiedono gravi indizi di colpevolezza, ma bastano "gravi indizi di reato" ( art. 267 c.p.p., comma 1) e che questi possono anche riguardare soggetti diversi dagli intercettandi, ma è altrettanto vero che l’intercettazione può disporsi soltanto quando "è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini", requisito essenziale di legittimità che deve costituire specifico oggetto di motivazione. E per giustificare l’indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, la motivazione deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l’intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona e, perciò, non può omettere di indicare il collegamento tra l’indagine in corso e l’intercettando. Tale obbligo incombe in maniera espressa e diretta sull’autorità giudiziaria ( art. 15 Cost. e art. 267 c.p.p., comma 1). Superando tali limiti, si finirebbe per svilire e vanificare la garanzia di inviolabilità che la Costituzione ha apprestato con presbite lungimiranza, considerate le possibili e molteplici aggressioni alla sfera della riservatezza della persona che gli sviluppi tecnologici consentono sempre più agevolmente.

4 .-. Nel caso in esame è pacifico che l’attività di intercettazione era iniziata con riferimento alle indagini in ordine ad un duplice omicidio ritenuto commesso nel contesto delle attività criminali organizzate nel territorio dei Comuni di Gragnano, Castellammare di Stabia e Santa Maria la Carità e che tali intercettazioni erano mirate alla utenza che, secondo gli inquirenti, apparteneva a C.P., accusato da un dichiarante di essere colui che gli aveva dato l’incarico (non accettato) di uccidere una delle due vittime. Il numero telefonico indicato dal dichiarante e individuato come appartenente a C. ((OMISSIS)) era invece una utenza dell’indagato A.F. e, prima ancora, della sorella di quest’ultimo, e nessuna telefonata risultava essere stata effettuata dal C. su tale utenza.

Il Tribunale di Napoli, dopo aver premesso che nel caso di specie, trattandosi di di autorizzazione ad operazioni di intercettazione, non operava il divieto di ricorrere ad informazioni confidenziali, ha osservato che "non rileva(va) in sè in termini assoluti la non corrispondenza fra titolare di fatto dell’utenza e soggetto che si intendeva di ascoltare". Nel caso in esame, infatti, l’utenza era effettivamente risultata "in uso ad altra persona inserita comunque nello stesso contesto criminale". Lo svolgimento delle operazioni, anche a fronte di un errore iniziale nella individuazione del soggetto utilizzatore dell’utenza, aveva riguardato "la data banda criminale ed i soggetti in essa inseriti". In definitiva, l’errore iniziale di individuazione dell’utenza non aveva portato le indagini "al di fuori del loro oggetto", e cioè il contesto criminale in cui era inserito, fra gli altri, proprio il C.. Tale errore iniziale era pertanto, secondo il Tribunale, irrilevante, in quanto si era trattato comunque di un’utenza in uso a soggetti coinvolti nelle attività criminali per le quali si procedeva.

Ne derivava, secondo il Tribunale di Napoli, la utilizzabilità delle intercettazioni effettuate, dalle quali erano emersi gravi indizi a carico dei ricorrenti di avere partecipato alle attività di riciclaggio di una banda in attività di raccolta di scommesse irregolari e clandestine, nella fittizia intestazione dei punti- raccolta-scommesse ed altre attività illecite collegate.

5 .-. Da quanto sopra esposto sembra emergere in primo luogo che nel decreto di intercettazione iniziale erano indicati come ipotesi di reato unicamente i due omicidi e non era menzionata alcuna ipotesi di reato associativo.

In ogni caso, anche a volere ritenere, come mostra di fare il Tribunale, che oggetto di indagine erano i due omicidi "in quanto collocati nel contesto della lotta tra bande criminali per il controllo del mercato delle estorsioni", sicchè i fatti per i quali si procedeva nei confronti dei ricorrenti dovevano ritenersi estesi sino a comprendere i fatti connessi e collegati, sta di fatto che, come si è ben spiegato nella decisione di questa Corte citata al punto 3, neanche l’iniziale ipotesi di reato associativo può giustificare di per sè la proliferazione di intercettazioni a catena, in mancanza dell’indicazione, sia pure sintetica, nei decreti autorizzativi delle ragioni per le quali era indispensabile attivare intercettazioni su una determinata persona. Più specificamente, per giustificare l’indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, la motivazione dei decreti autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l’intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona e, perciò, non può omettere di indicare il collegamento tra l’indagine in corso e l’intercettando. Superando tali limiti, come si è visto, si finirebbe per svilire e vanificare la garanzia di inviolabilità che la Costituzione ha apprestato alla sfera della riservatezza della persona che gli sviluppi tecnologici consentono sempre più agevolmente di aggredire.

Nel caso di specie è proprio il citato collegamento tra l’indagine in corso e gli intercettandi che sembra mancare, posto che nessun elemento collega questi ultimi agli omicidi oggetto di investigazione e gli indizi di partecipazione dei ricorrenti al riciclaggio organizzato dei proventi delle scommesse clandestine, alla fittizia intestazione dei punti-raccolta-scommesse ed alle altre attività illecite collegate sembra emergere esclusivamente dalle conversazioni intercettate.

6 .-. Per le considerazioni sopra svolte si impone l’annullamento dell’ordinanza ripugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, che, nel procedere ad un nuovo e più accurato esame della questione, applicherà i principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Napoli per nuovo esame.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’at. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 05-08-2011, n. 31184 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E DIRITTO Propone ricorso per cassazione C.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 19 novembre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna in ordine al delitto di cui all’art. 474 c.p., per avere detenuto per la vendita – il 26 gennaio 2004 – occhiali con marchi contraffatti. Era emerso in particolare che gli articoli non presentavano le caratteristiche costruttive delle produzioni originali.

Deduce la falsa applicazione dell’art. 474 c.p..

La rilevanza della grossolanità del falso è stata esclusa , nella materia in esame, con riferimento a fattispecie concrete nelle quali tale categoria era stata esclusa dai giudici del merito, sulla base di circostanze non significative: il prezzo, le modalità di vendita, la qualità del materiale, elementi tutti incapaci di incidere, elidendola, sulla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma che è quello della fede pubblica e dell’accreditamento presso di essa della bontà del marchio utilizzato.

La giurisprudenza in questione non esclude però il ricorso alla stessa categoria della "grossolanità" del falso quando il segno distintivo riprodotto non corrisponde a quello originale, per evidenti alterazioni.

Nel caso in esame tale era la situazione vendicatasi, essendo stato accertato che i prodotti in vendita recavano marchi palesemente alterati rispetto agli originali, come poteva dirsi per quello Cucci (evocativo di Gucci) o quello Cristian Dior (in luogo di Christian Dior) o quello Rey Ban (in luogo di Ray Ban).

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Risulta dalla lettura della sentenza di primo grado che il fatto accertato è consistito nel possesso per la vendita di merce che, visionata dai consulenti incaricati, era parsa non autentica anche perchè presentava caratteristiche costruttive non corrispondenti a quelle utilizzate e viceversa presenti nella produzione originale delle diverse società produttrici.

Da tali circostanze i giudici di primo e secondo hanno ricavato il convincimento che i marchi riprodotti sulla merce stessa fossero falsi.

Con il ricorso la difesa ha dedotto elementi di fatto al fine di sostenere la tesi della grossolana imitazione dei marchi in luogo di una condotta contestata come contraffazione di marchi registrati.

Si è, in altri termini, appellata, ad esempio, al fatto che il marchio Gucci fosse stato riprodotto come Cucci o quello di Christian Dior fosse stato riprodotto addirittura senza la lettera "h" del cognome, così dando adito a iniziative ictu oculi inquadrabili come maldestri tentativi di imitazione.

Senonchè, una simile evenienza, per quanto in linea astratta dotata di rilevanza, risulta dedotta, ai limiti della inammissibilità, in termini fattuali che questa Corte non può apprezzare, non risultando dalle sentenza che tale elemento connotativo della merce sia stato accertato; e se lo fosse stato, eventualmente con quali cratteristiche e con quali attitudini ingannatone.

La censura sul punto, nei motivi di appello, appare formulata in modo generico, senza la indicazione e la doverosa allegazione di specifici elementi di fatto e di giustificazioni in diritto, sicchè la omessa valutazione della questione da parte della Corte di merito non è censurabile in sè e, per altro verso, deve ritenersi determinata una preclusione alla riformulazione del motivo di doglianza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 05-10-2011, n. 7738 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Asserisce parte ricorrente:

1. di essere assistente amministrativo di terza fascia inserita con tale profilo anche nella graduatoria dell’Istituto Magarotto, presso il quale ha già prestato la sua attività professionale come assistente amministrativo per l’intero anno scolastico 2007/2008;

2. di essere nell’anno in corso venuta a conoscenza che nell’anno scolastico 2008/2009 sono state assunte con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Istituto Magarotto la Sig.ra G.P. e la Sig.ra M.A., entrambe inserite nella medesima graduatoria e con il medesimo profilo professionale della ricorrente, ma in posizione inferiore rispetto a quest’ultima.

In relazione a quanto sopra, in data 23 luglio 2010, la Sig.ra C. ha quindi presentato all’amministrazione ISISS Magarotto domanda di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e s.m.i. avente ad oggetto i seguenti documenti amministrativi: 1) la graduatoria di istituto del triennio 2006/2009; 2) i contratti di lavoro stipulati con la Sig.ra G.P. e con la Sig.ra M.A. nell’anno scolastico 2008/2009. L’istanza perveniva all’amministrazione il 29 luglio 2010.

Con nota del 12 agosto 2010, l’amministrazione comunicava alla ricorrente di aver provveduto ad informare dell’istanza le controinteressate Sig.re G.P. e M.A., ai sensi dell’ art. 3, comma 1, del D.P.R. 184/2006, sostenendo di essere in attesa di un loro riscontro e dopo l’invio di tale comunicazione l’ISISS Magarotto non ha fornito più alcun riscontro.

Precisa altresì parte ricorrente che:

– Il 13 ottobre 2010, l’istante si è recata presso l’ISISS Magarotto ed ivi ha accertato che la Sig.ra M.A., pur posizionata anche nella graduatoria vigente per il triennio in corso in posizione inferiore rispetto alla ricorrente, è stata nuovamente chiamata dall’Istituto Magarotto a ricoprire un posto vacante "sino a nomina del!" avente diritto".

– Al contrario, la ricorrente, pur trovandosi in posizione utile nella graduatoria vigente, non è mai stata convocata dall’Istituto Magarotto.

In data 15 ottobre 2010, l’Avv. Michela Reggio d’Aci, in nome e per conto della Sig.ra M.C.C., ha presentato una nuova domanda di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. avente ad oggetto esame ed estrazione di copia dei seguenti atti, contratti e documenti amministrativi: 1) la graduatoria di istituto del triennio 2006/2009; 2) i contratti di lavoro stipulati con la Sig.ra G.P. e con la Sig.ra M.A. nell’anno scolastico 2008/2009 (già oggetto della domanda del 29 luglio 2010); 3) tutti gli atti, provvedimenti e contratti di assegnazione di incarico relativamente alla figura professionale di assistente amministrativo di terza fascia effettuate dall’Istituto Magarotto nell’anno 2009 e nell’anno 2010.

Tale richiesta di accesso perveniva all’amministrazione il 18 ottobre 2010, ma pur essendosi la ricorrente recata in data 26 ottobre 2010, la ricorrente si è recata presso l’Istituto Magarotto per richiedere nuovamente con raccomandata sottoscritta personalmente e consegnata a mano tutta la documentazione già oggetto della richiesta del 18 ottobre 2010, l’amministrazione non solo non ha fornito alcun riscontro, ma come la ricorrente, asserisce, si sarebbe rifiutata di fornire i dati della Sig.ra Maria G.P. e della Sig.ra M.A. per l’eventuale notifica del ricorso.

Con il ricorso in esame e proposto ex art.25 della legge n.241 del 1990 e art 116 c.p.a. parte ricorrente impugna il silenziodiniego dell’Istituto Statale Istruzione Specializzata per Sordi Magarotto formatosi sull’istanza di accesso dalla stessa presentata in data 18 e 26 ottobre 2010 avente ad oggetto esame ed estrazione di copia dei seguenti atti, contratti e documenti amministrativi: 1) la graduatoria di istituto del triennio 2006/2009; 2) i contratti di lavoro stipulati con la Sig.ra G.P. e con la Sig.ra M.A. nell’anno scolastico 2008/2009 (già oggetto della domanda del 29 luglio 2010); 3) tutti gli atti, provvedimenti e contratti di assegnazione di incarico relativamente alla figura professionale di assistente amministrativo di terza fascia effettuate dall’Istituto Magarotto nell’anno 2009 e nell’anno 2010.

Afferma la istante che l’impugnato silenzio diniego di accesso sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

l. Sussistenza dell’interesse a richiedere ed ad ottenere l’accesso ai sensi dell’art. 22 della Lo 241/90 da parte della ricorrente la quale evidenzia che nell’anno 2009 non è mai stata convocata dall’Istituto Magarotto e che tuttavia nel medesimo anno ha appreso che lo stesso Istituto nell’anno scolastico 2008/2009 ed in quello in corso, 2010/2011, ha assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di assistente amministrativo di terza fascia le Sig.re G.P. e M.A. entrambe inserite nella medesima graduatoria e nel medesimo profilo professionale della ricorrente, ma in posizione inferiore rispetto quest’ultima.

Nonostante le numerose richieste l’Istituto ed il suo Dirigente si sono sempre rifiutati di consentire alla odierna ricorrente di esercitare il diritto di accesso necessario per tutelare la sua posizione giuridica.

Ribadisce la consistenza del suo interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell’ art. 22 della legge 241/90 a richiedere l’accesso a tutti gli atti e documenti indicati in narrativa anche perché l’acquisizione della documentazione si renderebbe necessaria per tutelare la propria situazione giuridica della ricorrente innanzi al giudice del lavoro, anche sotto il profilo risarcitorio.

2.Violazione degli artt. 22 e 25 della legge 241/1990 e s.m.i. anche in relazione all’art. 97 della Costituzione ed al principio di pubblicità e trasparenza cui all’art. 1 della legge 241/90 e s.m.i.. Eccesso di potere.

Il silenzio protratto manifestato dall’ amministrazione intimata sulle domande di accesso appare palesemente confliggente con la disciplina del diritto di accesso di cui alla legge 241/90 s.m.i., con il principio di buon andamento e legittimità dell’azione amministrativa di cui all’ art. 97 Costituzione, nonché con i principi generali di buona fede e correttezza che devono informare tutte le relazioni giuridiche, ivi comprese quelle intercorrenti tra cittadino e pubblica amministrazione, in special modo quando l’amministrazione riveste il ruolo del datore di lavoro potendo perciò influire sugli esiti del sottostante rapporto così come nel caso della chiamata od omessa chiamata a rivestire un posto vacante sicchè si rende violativo delle norme e dei principi sopra esposti il comportamento nel caso di specie serbato dall’Istituto, impeditivo della acquisizione della documentazione necessaria per tutelare innanzi al giudice del lavoro la posizione giuridica della ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che, nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso

Nel merito, ad avviso del Collegio il diniego implicito opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt.22, 24 e 25 della Legge n.241 del 1990 appare ingiustificato e quindi illegittimo.

Non può ritenersi invero che l’interesse fatto valere debba avere natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo atteso che tali situazioni soggettive sono compiutamente tutelabili in sede giurisdizionale; é invece sufficiente che l’accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, da esperirsi in qualunque sede e con qualunque mezzo, di situazioni anche diverse da quelle inerenti alla tutela giudiziaria del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo ma tali da comportare ripercussioni positive o negative nella sfera giuridica dell’istante.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva esposto con estrema chiarezza le ragioni che la inducevano alla richiesta della estrazione di copia della documentazione indicata in epigrafe, ragioni consistenti nell’interesse ad avere la necessaria conoscenza della: 1) la graduatoria di istituto del triennio 2006/2009; 2) i contratti di lavoro stipulati con la Sig.ra G.P. e con la Sig.ra M.A. nell’anno scolastico 2008/2009 (già oggetto della domanda del 29 luglio 2010); 3) tutti gli atti, provvedimenti e contratti di assegnazione di incarico relativamente alla figura professionale di assistente amministrativo di terza fascia effettuate dall’Istituto Magarotto nell’anno 2009 e nell’anno 2010. E ciò in quanto era venuta a conoscenza che nell’anno scolastico 2008/2009 sarebbero state assunte con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Istituto Magarotto la Sig.ra G.P. e la Sig.ra M.A., entrambe inserite nella medesima graduatoria e con il medesimo profilo professionale della ricorrente, ma in posizione inferiore rispetto a quest’ultima.

Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Istituto Statale Istruzione Specializzata per Sordi Magarotto, di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta e in motivazione indicata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-10-2011, n. 8304 Scuole e personale di sostegno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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