Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-02-2011, n. 2739 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 21 dicembre 2007. la Corte d’Appello di Caltanissetta ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da C.C. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un procedimento penale promosso nei confronti della ricorrente per i delitti di cui agli artt. 319 e 353 cod. pen. Premesso che il procedimento presupposto, avente una certa complessità, aveva avuto inizio nel 1994 e si era concluso in primo grado nel 2006, e precisato che, ai fini dell’equa riparazione, doveva tenersi conto soltanto del periodo successivo al momento in cui la ricorrente aveva avuto conoscenza delle indagini a suo carico, mediante la notificazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, la Corte ha stimato in cinque anni e sei mesi il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, ivi compresi tre anni per le indagini preliminari, un anno e sei mesi per l’udienza preliminare e un anno per il dibattimento. Ha quindi liquidato il danno non patrimoniale in complessivi Euro 8.250,00, ravvisando tale pregiudizio in re ipsa, avuto riguardo all’effetto fortemente afflittivo del procedimento, in relazione ai reati contestati, alla sopportazione di un periodo di custodia in carcere ed all’intervenuta assoluzione. Ha invece escluso la sussistenza del danno patrimoniale, ritenendo indimostrato che il ritardo con cui la ricorrente era stata riammessa in servizio a seguito della sospensione cautelare dalle funzioni di dirigente dell’Assessorato regionale alla Sanità, nonchè il mancato conferimento degli incarichi di dirigente coordinatore e revisore dei conti, fossero causalmente collegati all’eccessiva durata del processo, in quanto il primo incarico era stato ripristinato nel corso del processo, mentre il secondo era conferito secondo criteri di discrezionalità politica.

2. Avverso il predetto decreto la C. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che la Corte d’Appello, nel determinare la durata ragionevole del processo presupposto, si è distaccata dai criteri enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non avendo tenuto conto che la causa non presentava un elevato grado di complessità e che il ritardo nella definizione della stessa non era ascrivibile alla sua condotta ed a quella dei difensori, ma a disfunzioni degli uffici giudiziari.

1.1. – Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la durata ragionevole del processo, ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 6. par. 1, della CEDU, dev’essere individuata lenendo conto del suo intero svolgimento, dalla sua introduzione lino al momento della sua definizione o della proposizione della domanda di equa riparazione, ovverosia mediante una valutazione sintetica e globale del giudizio, da considerarsi nella sua complessiva articolazione, alla stregua dei parametri di ordine generale fissati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 maggio 2010, n. 11307: 15 novembre 2006, n. 24356: 23 agosto 2005, n. 11307).

A tale criterio si è sostanzialmente attenuto il decreto impugnato, nel quale la Corte d’Appello, pur soffermandosi ad esaminare le attività specificamente compiute nelle singole fasi del processo, ha proceduto alla determinazione del tempo complessivo ragionevolmente occorrente per la sua definizione, avuto riguardo alla complessità delle indagini, al numero dei soggetti indagati e di quelli poi imputati, nonchè al numero dei testimoni ascoltati, desumendone poi l’entità del ritardo in base al quale ha provveduto alla liquidazione dell’indennizzo.

Tale valutazione viene contestata dalla ricorrente mediante il richiamo ai criteri cronologici elaborati dalla Corte EDU, alle cui sentenze riguardanti l’interpretazione dell’art. 6, par. 1. della CEDU può peraltro riconoscersi soltanto valore di precedenti, non essendo individuabili nel sistema delle fonti delineato dall’ordinamento vigente meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. La stessa Corte di Strasburgo ha d’altronde precisato che i parametri da essa enunciati hanno valore di criteri di massima, che non escludono ma anzi impongono al giudice nazionale l’obbligo di apprezzarli ed applicarli alla luce degli elementi connotanti ogni singola fattispecie. Anche in questa prospettiva, pertanto, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’equa riparazione (ovverosia la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell’autorità), cosi come la misura del segmento, all’interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione (cfr. ex piurimis. Cass. Sez. 1^, 19 novembre 2009, n. 24399; 11 luglio 2006. n. 15750).

2. – E’ parimenti infondato il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce a violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 e dell’art. 6 della CEDU affermando che la Corte d’Appello si è distaccata dai principi enunciati dalla Corte EDU anche con riguardo alla liquidazione de danno non patrimoniale, essendosi attenuta al parametro di Euro 1.500,00 per ciascun anno di ritardo nella definizione del processo, senza considerare l’eccezionale gravità della sofferenza fisica e psicologica da essa subita a causa della durata del procedimento e dell’assoggettamento a custodia cautelare, nonchè del disagio causato alla sua vita di relazione dalla notizia della pendenza del procedimento penale e dell’arresto.

E’ pur vero, in falli, che. come ripetutamente affermato da questa Corte, il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo. I criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altra può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattivi di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass. Sez. 1^, 30 luglio 2010. n. 17922; 14 ottobre 2009. n. 21840).

Tali parametri sono stati sostanzialmente rispettati dalla Corte d’Appello, la quale, avendo riconosciuto alla pendenza del procedimento penale un carattere fortemente afflittivo, in considerazione della natura dell’imputazione contestata alla ricorrente e della sopportazione da parte di quest’ultima di un periodo di custodia cautelare, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 1.500,00 per ciascun anno di ritardo, in tal modo attribuendo alla C. un importo ampiamente maggiorato rispetto a quello risultante dai criteri di base enunciati dalla Corte EDU. La ricorrente contesta tale liquidazione, facendo valere elementi, a suo avviso non presi in considerazione dalla Corte d’Appello, la cui inerenza alla vai inazione del pregiudizio lamentato rende peraltro evidente che, sotto l’apparenza di una denuncia di violazione di legge, essa mira in realtà a sollecitare una revisione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione latta dal giudice del merito, al quale soltanto compete la valutazione del danno, nei limiti segnati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 e dai parametri elaborati dalla Corte EDU. 3. – E’ invece inammissibile il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un l’atto controverso o decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra la durata irragionevole del procedimento ed il danno patrimoniale da lei subito, e sostenendo che tale collegamento è reso evidente dalla duplice circostanza che, a seguito dell’applicazione della misura cautelare, essa fu sospesa dalle funzioni, e che alla successiva riammissione in servizio fece seguito un lungo periodo di isolamento personale e professionale, i cui effetti sarebbero risultati meno gravi ove i processo avesse avuto più breve durata.

3.1. – Nell’escludere l’indennizzabilità del danno patrimoniale conseguente alla sospensione cautelare dalle funzioni di dirigente dell’Assessorato regionale alla Sanità ed al mancato conferimento delle funzioni di dirigente coordinatore e revisore dei conti, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio, emergente dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, secondo cui il danno patrimoniale suscettibile di equa riparazione ai sensi della medesima legge e soltanto quello che costituisce una conseguenza diretta ed immediata del ritardo nella definizione del processo, sulla base di una normale sequenza causale (cfr. tra le più recenti. Cass. Sez. 1^, 6 novembre 2008, n. 26761; 16 novembre 2007, n. 23756).

La ricorrente contesta l’esclusione del nesso di causalità, anche in questo caso sulla base di elementi a suo dire non considerati nel decreto impugnato, in tal modo sollecitando un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. lav. 23 dicembre 2009. n. 27162: 11 luglio 2007, n. 11489).

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 900,00 per onorario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5050 Contenzioso tributario; Soggetti d’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Università Popolare di Roma propone ricorso per cassazione nei confronti della Regione Lazio (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso – trasmessa a mezzo raccomandata pervenuta alla Regione Lazio il 16.12.2002 – della ritenuta operata sui contributi erogati nell’anno 2001, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perchè proposto senza preventivo inoltro di apposita istanza di rimborso), rilevando che la titolarità dell’imposta era dell’amministrazione finanziaria, che la Regione aveva operato solo come sostituto di imposta, che pertanto l’istanza di rimborso era stata proposta nei confronti di soggetto cui non compete provvedere sul rimborso medesimo.

2. Con due motivi congiuntamente esposti, deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione, la ricorrente rileva che all’atto della erogazione del beneficio contributivo aveva subito una indebita ritenuta del 4% ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 28, dovendo tale ritenuta eseguirsi solo sulle contribuzioni concesse alle imprese, laddove l’Università popolare è estranea alle attività lucrative e non è quindi configurabile come impresa. La ricorrente aggiunge che in caso di importi indebitamente trattenuti dal sostituto di imposta il sostituito può ottenere la restituzione degli stessi o mediante compensazione in diminuzione delle imposte dovute per l’anno successivo ovvero mediante rimborso eseguito dal sostituto di imposta al quale abbia inoltrato formale richiesta, potendo a sua volta il sostituto rivalersi ne: confronti dell’amministrazione finanziaria alla quale abbia versato la ritenuta effettuata.

E’ innanzitutto da rilevare che la censura di vizio di motivazione, pur proposta nella epigrafe, non risulta sviluppata nella esposizione dei motivi, essendo peraltro in ogni caso da evidenziare che non è configurabile vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla motivazione in diritto.

La censura di violazione di legge è invece fondata.

E’ vero che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è impugnabile dinanzi al giudice tributario il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, e che tale rifiuto presuppone una istanza all’organo competente, appartenente all’amministrazione finanziaria erariale o all’ente locale impositore, tant’è che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato, con riguardo a somme versate dal sostituto d’imposta per ritenute operate a titolo di imposte sui redditi, che l’istanza di rimborso del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 502 del 1973, art. 38, deve essere presentata all’ufficio finanziario periferico nella cui circoscrizione ha sede l’esattoria presso la quale è stato eseguito il pagamento – nella vigenza della normativa che tale organo prevedeva – con la conseguenza che la presentazione dell’istanza ad un ufficio (o, a fortiori, ad un soggetto) non competente, osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto, e determina l’improponibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto di provvedimento impugnabile (v. Cass. n. 13221 del 2004 e n. 21823 del 2005).

E’ anche vero tuttavia che, secondo le ordinarie norme in materia di indebito oggettivo, e in coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva, in caso di mancate versamento della ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta, obbligato al pagamento dei tributo è anche il sostituito, il quale, ove, viceversa, pretenda il rimborso dell’indebito tributario, può rivolgere la domanda nei confronti del sostituto, oltre che nei confronti dell’Amministrazione erariale (v. Cass. n. 8504 del 2009).

Tanto premesso, non può neppure porsi un problema di Giurisdizione per la mancanza di impugnazione di uno degli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, posto che, secondo le SU, la controversia tra sostituto d’imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d’acconto non detratta dagli importi erogati al secondo – non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti dei sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d’imposta, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non de giudice ordinario, posto che, in entrambi i casi, l’indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell’amministrazione finanziaria, senza che l’applicazione di tale principio trovi ostacolo nel carattere "impugnatorio" della giurisdizione delle commissioni tributarie – il quale presuppone la presenza di un provvedimento dell’amministrazione finanziaria contro cui proporre quel reclamo che costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta giurisdizione, giacchè, come il sostituito, nel caso di prelevamento della ritenuta, potrà promuovere, presentata la dichiarazione annuale, la procedura di rimborso, così il sostituto, in caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà a sua volta formulare richiesta di restituzione al fisco – in particolare rappresentando le ragioni prospettate dal presunto debitore di imposta per sottrarsi alla rivalsa – impugnandone quindi il rigetto, con ricorso rivolto anche nei confronti del sostituito, effettivo debitore verso il fisco e, quindi, da considerarsi litisconsorte necessario (v. tra re altre SU n. 23019 del 2005).

E’ peraltro da aggiungere che nella specie in ogni caso neppure astrattamente potrebbe porsi un problema di rilievo officioso del difetto di giurisdizione, dovendo ritenersi formato il giudicato interno implicito sulla giurisdizione (v. SU n. 29531 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6175

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.I. in ordine ai reati di ingiuria e diffamazione in danno di O.D. perchè estinti per prescrizione.

2. La A. ricorre avverso la predetta sentenza limitatamente alle statuizioni civili, deducendo che il giudice di Appello aveva adottato una motivazione apparente, facendo riferimento ai testi, indicati nominativamente, senza prendere in esame le loro dichiarazioni e le censure di essa appellante, circa la inattendibilità dei testi.

3.-Il ricorso è manifestamente infondato.

Le censure riguardano esclusivamente la valutazione della prova che, invece, è logica, in quanto il giudice del merito ha fatto riferimento dalle dichiarazioni dei testi sentiti per confermare la deposizione della parte offesa che aveva riferito che la A., madre della moglie separata, in più occasione, aveva inveito conto l’ O. profferendo parole quali "disgraziato, delinquente, cretino, ladro e maniaco", pacificamente lesive dell’onore e del decoro e che la stessa A., trovandosi nella sala di attesa di uno studio medico, aveva definito l’ O. "maniaco e depravato".

La ricorrente, inoltre, non evidenzia quali dichiarazioni dei testi e per quale motivo e in quale parte non sarebbero credibili, così che la censura manca di specificità.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 237 del 2012, In tema di mancata previsione della facoltà per l’imputato di chiedere il giudizio abbreviato nel caso di nuovi contestazioni nel corso del dibattimento.

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Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 43 del 31-10-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 517 del
codice di procedura penale, promosso dalla Corte d’appello di Torino
nel procedimento penale a carico di T.G. con ordinanza del 23
settembre 2011, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2012 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice
relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 23 settembre 2011, la Corte d’appello di
Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede la facolta’ dell’imputato di richiedere al giudice del
dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato
concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione
concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento
dell’esercizio dell’azione penale.
La Corte rimettente riferisce che, nel giudizio di primo grado,
era stato contestato all’imputato, ai sensi dell’art. 517 cod. proc.
pen., un reato concorrente emerso a seguito delle dichiarazioni rese
dalla persona offesa nel corso dell’istruzione dibattimentale. In
relazione a detto reato, l’imputato aveva chiesto di essere giudicato
con rito abbreviato, eccependo l’illegittimita’ costituzionale della
norma censurata, nella parte in cui non consente di proporre tale
richiesta.
L’eccezione, disattesa in prime cure, era stata riproposta nei
motivi di appello.
Al riguardo, il giudice a quo osserva come la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 333 del 2009, abbia dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede che l’imputato possa richiedere al giudice
del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato
concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione
concerne un fatto che gia’ risultava dagli atti di indagine al
momento dell’esercizio dell’azione penale.
Ad avviso della Corte torinese, la medesima ratio che sorregge la
declaratoria di illegittimita’ costituzionale ora ricordata varrebbe
anche in relazione all’ipotesi in cui il reato concorrente, oggetto
della contestazione suppletiva, sia emerso – come nel giudizio a quo
– solo nel corso e a seguito dell’istruzione dibattimentale. Se e’
vero, infatti, che, quando la nuova contestazione riguarda un fatto
non risultante dagli atti di indagine, non puo’ essere mosso alcun
rimprovero al pubblico ministero per non averla formulata
tempestivamente in precedenza, d’altra parte, neppure l’imputato
potrebbe essere censurato per non aver «previsto» la contestazione
stessa. Non essendo addebitabile all’imputato alcuna colpevole
inerzia, ne’ potendogli essere addossate le conseguenze negative di
un prevedibile sviluppo dibattimentale, il cui rischio sia stato
deliberatamente assunto, la preclusione dell’accesso al giudizio
abbreviato si tradurrebbe in una irragionevole discriminazione,
lesiva del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.).
Sarebbe violato anche l’art. 3 Cost., posto che, a fronte della
contestazione suppletiva in questione, l’imputato potrebbe recuperare
– secondo la Corte rimettente – i vantaggi connessi ad altri riti
speciali, quali l’applicazione della pena su richiesta e l’oblazione,
sulla base della normativa risultante dalle sentenze n. 265 del 1994
e n. 530 del 1995 della Corte costituzionale, mentre si vedrebbe
irrazionalmente inibito l’accesso al giudizio abbreviato.
Il giudice a quo si dichiara, per altro verso, consapevole del
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, in
forza del quale non e’ ammessa la richiesta di giudizio abbreviato
«parziale», limitata, cioe’, ad una parte soltanto delle imputazioni
cumulativamente formulate contro la stessa persona. Tale
orientamento, elaborato con riguardo a richieste tempestivamente
proposte, potrebbe, tuttavia, non valere per la fattispecie di cui si
discute, nella quale la nuova contestazione e’ diretta ad adeguare
l’imputazione alle risultanze dibattimentali, senza che venga
garantita all’imputato la possibilita’ di formulare una tempestiva
richiesta di giudizio abbreviato.
La questione sarebbe, di conseguenza, rilevante nel giudizio a
quo, giacche’, nell’ipotesi di suo accoglimento, l’imputato – una
volta ammesso al rito alternativo – potrebbe beneficiare, nel caso di
conferma della sentenza di condanna, della riduzione di un terzo
della pena ritenuta equa.
2.- E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L’interveniente rileva che la Corte costituzionale si e’ gia’
reiteratamente espressa sulla tematica evocata dall’ordinanza di
rimessione, evidenziando come l’impossibilita’ di beneficiare dei
vantaggi connessi ai riti alternativi, nel caso di modifica
dell’imputazione correlata agli esiti dell’istruzione dibattimentale,
rientri nelle «regole del gioco» note alle parti processuali: con la
conseguenza che l’imputato, il quale non abbia optato nei termini per
detti riti, «non ha che da addebitare a se’ medesimo le conseguenze
della propria scelta». Cio’, a differenza di quanto avviene
nell’ipotesi di contestazione dibattimentale relativa ad un fatto che
gia’ emergeva dagli atti di indagine: situazione nella quale le
valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito speciale
risultano sviate da una condotta «anomala» del pubblico ministero.
Nessuna lesione del diritto di difesa sarebbe, dunque,
ravvisabile nella fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio, posto
che l’imputato, rimanendo inerte, si e’ privato della possibilita’ di
accedere al rito abbreviato, con riferimento al reato oggetto di
contestazione suppletiva, non per una condotta anomala dell’organo
dell’accusa, ma per propria libera determinazione, implicante
l’assunzione del «rischio» della possibile modifica dell’imputazione
nel corso dell’istruzione dibattimentale.
Cio’, senza considerare che la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 265 del 1994, ha ravvisato nel giudizio abbreviato una
procedura inconciliabile con quella dibattimentale, ritenendo, in
pari tempo, non costituzionalmente obbligata la soluzione di
prevedere, nell’ipotesi in esame, un meccanismo di trasformazione del
rito.
Neppure, infine, sarebbe configurabile una lesione del principio
di eguaglianza, «non sussistendo la denunciata disparita’ di
trattamento tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento
e imputati per i quali non lo sia stato trattandosi di situazioni
assolutamente non omogenee e raffrontabili».

Considerato in diritto

1.- La Corte d’appello di Torino dubita della legittimita’
costituzionale dell’articolo 517 del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che l’imputato possa chiedere al
giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al
reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova
contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di
indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale (ossia, in
pratica, quando si tratti di fatto emerso solo nel corso
dell’istruzione dibattimentale).
Ad avviso della Corte rimettente, la preclusione dell’accesso al
rito abbreviato si tradurrebbe in una irragionevole compressione del
diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), non
essendo addebitabile all’imputato, nel caso considerato, alcuna
colpevole inerzia, con correlata impossibilita’ di addossargli le
conseguenze negative di un prevedibile sviluppo dibattimentale, il
cui «rischio» sia stato deliberatamente assunto.
Sarebbe violato, altresi’, l’art. 3 Cost., posto che, a fronte
della contestazione suppletiva in questione, l’imputato potrebbe,
secondo il giudice a quo, recuperare i vantaggi connessi ad altri
riti speciali – in particolare, il patteggiamento e l’oblazione, per
effetto delle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte
costituzionale – mentre si vedrebbe ingiustificatamente inibito
l’accesso al giudizio abbreviato.
2.- In via preliminare, va rilevato come non costituisca motivo
di inammissibilita’ della questione il fatto che, alla stregua di un
consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimita’, non
sarebbe consentita la richiesta di giudizio abbreviato «parziale»,
limitata, cioe’, a una parte soltanto delle imputazioni
cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona (nel
caso di specie, secondo quanto si riferisce nell’ordinanza di
rimessione, l’imputato ha chiesto, per converso, di essere giudicato
con rito abbreviato unicamente per il reato concorrente oggetto di
contestazione suppletiva e, parallelamente, solo in relazione a detto
reato la Corte rimettente chiede il ripristino della facolta’ di
accesso al rito alternativo).
Con la sentenza n. 333 del 2009, questa Corte ha gia’ ritenuto
«non implausibile», avuto riguardo alle contestazioni dibattimentali
cosiddette "tardive" o "patologiche" (basate, cioe’, su elementi che
gia’ risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio
dell’azione penale), l’assunto oggi riproposto dal rimettente con
riferimento alle contestazioni suppletive cosiddette "fisiologiche"
(correlate, cioe’, alle nuove risultanze dell’istruzione
dibattimentale): vale a dire, che l’orientamento giurisprudenziale
dianzi ricordato, in tema di inammissibilita’ della richiesta di
giudizio abbreviato «parziale», si riferisce all’ipotesi in cui
l’azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi
ordinari, e non e’ automaticamente estensibile alla fattispecie
oggetto del quesito di costituzionalita’.
Anche nell’odierno frangente, in effetti, l’esigenza che viene in
rilievo e’ quella di restituire all’imputato la facolta’ di accesso
al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al
quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa
dell’avvenuto esercizio dell’azione penale con modalita’, se non
propriamente "anomale" (come e’ per le contestazioni suppletive
tardive), comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze
procedimentali (tali sono quelle insite nell’istituto delle
contestazioni suppletive). Sarebbe, per converso, illogico – e,
comunque, non costituzionalmente necessario – che, a fronte della
contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo
marginale rispetto al complesso dei temi d’accusa), l’imputato possa
recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito
alternativo anche in rapporto all’intera platea delle imputazioni
originarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare
il termine utile per la richiesta.
3.- Nel merito, la questione e’ fondata, nei termini di seguito
specificati.
Come gia’ rilevato da questa Corte (sentenza n. 333 del 2009), la
disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali – tanto del fatto
diverso (art. 516 cod. proc. pen.), che del reato connesso a norma
dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. o delle
circostanze aggravanti (art. 517 cod. proc. pen.: non rileva, ai
presenti fini, la contestazione del fatto nuovo, di cui all’art. 518,
che presuppone il consenso dell’imputato) – si presenta coerente, in
linea di principio, con l’impostazione accusatoria del vigente codice
di rito. In un sistema nel quale la prova si forma ordinariamente in
dibattimento, detta disciplina mira, infatti, a conferire un
ragionevole grado di flessibilita’ all’imputazione, consentendone
l’adattamento agli esiti dell’istruzione dibattimentale. L’istituto
risponde, per questo verso, a ragioni di economia processuale, con le
quali contrasterebbe un regime di generalizzata retrocessione del
procedimento a fasi o stadi precedenti.
La tutela di siffatte ragioni non puo’, tuttavia, non tener conto
delle contrapposte esigenze di salvaguardia del diritto di difesa,
del resto esplicitamente richiamate dalla pertinente direttiva della
legge delega per l’emanazione del nuovo codice (art. 2, numero 78,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di
procedura penale»). Rispetto al nuovo tema d’accusa contestato in
dibattimento, l’imputato rischia, infatti, di vedersi privato – ove
non intervengano apposite previsioni di ripristino – del complesso
delle facolta’ difensive che avrebbe potuto e dovuto esercitare nel
segmento procedimentale antecedente la variazione dell’imputazione.
In questa prospettiva, il nuovo codice di rito aveva
specificamente previsto che, di fronte alla nuova contestazione
dibattimentale, l’imputato – salvo si trattasse della contestazione
suppletiva della recidiva – avesse diritto ad un termine a difesa non
inferiore al termine a comparire indicato dall’art. 429 cod. proc.
pen. e potesse, in ogni caso, chiedere l’ammissione di nuove prove
(art. 519 cod. proc. pen.). Tale ultima facolta’ risultava, peraltro,
soggetta ad una condizione – quella dell’«assoluta necessita’»,
insita nell’originario richiamo all’art. 507 cod. proc. pen. – che
venne ritenuta da questa Corte irragionevole e lesiva del diritto di
difesa, nella misura in cui, ponendo «limiti diversi e piu’
penetranti di quelli vigenti in via generale per i "nova"», non
consentiva un recupero integrale dell’ordinario «diritto alla prova»
(sentenza n. 241 del 1992).
4.- La disciplina codicistica non prendeva, per converso, affatto
in considerazione l’ulteriore profilo problematico che qui
particolarmente interessa: quello, cioe’, delle ricadute, di segno
preclusivo, delle nuove contestazioni dibattimentali sui riti
alternativi a contenuto premiale, in particolare, il giudizio
abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle parti,
l’opzione per i quali – come reiteratamente affermato da questa Corte
– costituisce anch’essa una modalita’, tra le piu’ qualificanti
(sentenza n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (ex
plurimis, sentenze n. 219 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e
n. 76 del 1993). L’effetto preclusivo deriva, in questo caso, dal
fatto che la nuova contestazione dibattimentale interviene allorche’
l’ordinario termine procedimentale perentorio per la proposizione
della richiesta di rito alternativo e’ ormai spirato (tale termine
coincide infatti, attualmente, con la formulazione delle conclusioni
nell’udienza preliminare, ovvero, nei procedimenti a citazione
diretta e nel giudizio direttissimo, con la dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado: artt. 438, comma 2, 446, comma 1, e
555, comma 2, cod. proc. pen.).
Chiamata a verificare la compatibilita’ di tale preclusione con
gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., questa Corte, con una serie
di pronunce emesse negli anni immediatamente successivi all’entrata
in vigore del nuovo codice di rito e richiamate dall’Avvocatura dello
Stato nelle sue difese, escluse la sussistenza del denunciato vulnus
costituzionale.
La Corte fece leva, in proposito, anzitutto sulla
indissolubilita’ del binomio "premialita-deflazione". Esaminando la
questione con riferimento ora al giudizio abbreviato, ora al
"patteggiamento", la Corte rilevo’ – sulla falsariga di quanto gia’
affermato in rapporto alla norma transitoria dell’art. 247 disp. att.
cod. proc. pen. (sentenza n. 277 del 1990; ordinanze n. 477 e n. 361
del 1990) – che l’interesse dell’imputato ai riti alternativi trova
tutela solo in quanto la sua condotta consenta l’effettiva adozione
di una sequenza procedimentale che, evitando il dibattimento,
permetta di raggiungere l’obiettivo di una rapida definizione del
processo. Di conseguenza, se, per l’inerzia dell’imputato (che abbia
omesso di chiedere il rito alternativo nei termini con riguardo
all’originaria imputazione), tale scopo non puo’ piu’ essere
raggiunto – essendosi ormai pervenuti al dibattimento – sarebbe
irrazionale che si addivenga egualmente al rito speciale in base alle
contingenti valutazioni dell’imputato stesso sull’andamento del
processo (sentenze n. 129 del 1993, n. 316 del 1992 e n. 593 del
1990; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992).
La Corte osservo’, in secondo luogo, che la modifica
dell’imputazione e la contestazione suppletiva costituiscono
eventualita’ non infrequenti, in un sistema imperniato sulla
formazione della prova in dibattimento, e non imprevedibili, anche
quando si tratti di contestazione suppletiva di un reato concorrente,
dato lo stretto rapporto intercorrente tra imputazione originaria e
reato connesso; laddove, per contro – in base alla disciplina
dell’epoca – la variazione del tema d’accusa rimaneva preclusa nel
caso di accesso ai riti alternativi, ivi compreso il giudizio
abbreviato: in cio’ propriamente consistendo uno dei vantaggi del
rito, a fianco della riduzione di pena. Se ne doveva dedurre che il
«rischio» della nuova contestazione dibattimentale «rientra
naturalmente nel calcolo in base al quale l’imputato si determina a
chiedere o meno tale rito, onde egli non ha che da addebitare a se’
medesimo le conseguenze della propria scelta» (sentenze n. 129 del
1993 e n. 316 del 1992; in prospettiva analoga, sentenza n. 593 del
1990; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992).
5.- A diversa conclusione la Corte pervenne, peraltro, con la
successiva sentenza n. 265 del 1994, in rapporto alle contestazioni
dibattimentali "tardive", basate su elementi gia’ acquisiti nel corso
delle indagini, e dunque finalizzate, non gia’ ad adeguare
l’imputazione alle nuove risultanze dibattimentali, ma a porre
rimedio ad errori o incompletezze nella formulazione dell’imputazione
originaria: contestazioni che la giurisprudenza di legittimita’, con
orientamento interpretativo allo stato consolidato, considera
ammissibili, reputando, per un complesso di ragioni, non ostativa a
cio’ la formulazione letterale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.
(che fa riferimento ad elementi emersi «nel corso dell’istruzione
dibattimentale»).
La Corte rilevo’ che, nell’ipotesi in questione, non poteva
parlarsi «di una libera assunzione del rischio del dibattimento» da
parte dell’imputato, le cui determinazioni in ordine ai riti speciali
risultavano sviate «da aspetti di "anomalia" caratterizzanti la
condotta processuale del pubblico ministero». Le valutazioni
dell’imputato circa la convenienza del rito alternativo vengono
infatti a dipendere, anzitutto, dalla concreta impostazione data al
processo dal pubblico ministero: sicche’, «quando, in presenza di una
evenienza patologica del procedimento, quale e’ quella derivante
dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in
cui e’ incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce una
variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa
precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali». Ne risultava
violato, altresi’, il principio di eguaglianza, venendo l’imputato
irragionevolmente discriminato, sul piano della fruizione dei riti
alternativi, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o
completezza della valutazione delle risultanze delle indagini
preliminari da parte del pubblico ministero al momento della chiusura
delle indagini stesse.
Sulla base di tali rilievi, la Corte dichiaro’, quindi,
costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non
consentono all’imputato di richiedere il "patteggiamento"
relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestato in
dibattimento, allorche’ la nuova contestazione concerna un fatto che
gia’ risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio
dell’azione penale.
La medesima sentenza n. 265 del 1994 dichiaro’, per contro,
inammissibile l’omologa questione di legittimita’ costituzionale
relativa al giudizio abbreviato, reputando che, rispetto a tale rito,
la scelta tra le varie alternative ipotizzabili per porre rimedio al
vulnus costituzionale – pure riscontrabile – spettasse in via
esclusiva al legislatore.
Avendo di mira la disciplina dell’epoca, la Corte osservo’ che, a
differenza del "patteggiamento" – il quale consiste in un semplice
accordo sulla pena, con effetti di immediata definizione del
processo, cosi’ che nulla ostava ad una sua collocazione in sede
dibattimentale – il rito abbreviato «si realizza attraverso una vera
e propria "procedura", inconciliabile con quella dibattimentale». In
simile prospettiva, l’adozione di un meccanismo di trasformazione del
rito non poteva ritenersi «scelta costituzionalmente obbligata»,
ponendosi «in termini alternativi rispetto ad altre possibili
opzioni, rientranti nella discrezionalita’ legislativa» (quali, ad
esempio, l’applicabilita’ della riduzione di pena di un terzo da
parte del giudice all’esito del dibattimento, ovvero la preclusione,
nei casi considerati, della nuova contestazione, con conseguente
trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad essa).
6.- Alla dichiarazione di illegittimita’ costituzionale del
mancato ripristino della facolta’ di accesso al giudizio abbreviato,
in presenza di contestazioni dibattimentali "patologiche", questa
Corte e’, peraltro, pervenuta con la piu’ recente sentenza n. 333 del
2009.
Si e’ rilevato, infatti, che la ragione, dianzi ricordata, che
aveva indotto ad accogliere la questione limitatamente al
"patteggiamento", dichiarandola invece inammissibile quanto al
giudizio abbreviato, doveva considerarsi superata dai successivi
sviluppi della legislazione e, segnatamente, dalle radicali modifiche
apportate alla disciplina di tale secondo rito alternativo dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennita’ spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense). La novella del 1999, infatti,
per un verso, aveva svincolato il giudizio abbreviato dai presupposti
della possibilita’ di definire il processo allo stato degli atti e
del consenso del pubblico ministero; per altro verso, aveva
introdotto quel meccanismo di integrazione probatoria la cui mancanza
aveva indotto la Corte – con la sentenza n. 129 del 1993, sulla cui
scia si era posta la sentenza n. 265 del 1994 – a ritenere
necessario, allo scopo di restituire la facolta’ di accesso al rito
abbreviato nel caso di perdita "incolpevole" della stessa, un
intervento legislativo volto a comporre le interferenze tra giudizio
abbreviato e giudizio dibattimentale. A fronte del nuovo assetto
dell’istituto, il giudizio abbreviato non poteva piu’ considerarsi
incompatibile con l’innesto nella fase del dibattimento (come, del
resto, gia’ affermato dalla sentenza n. 169 del 2003).
Si doveva, dunque, concludere che era venuto meno l’ostacolo,
precedentemente ravvisato dalla sentenza n. 265 del 1994,
all’intervento additivo invocato nella circostanza dal giudice
rimettente. Tale intervento si imponeva, d’altro canto, oltre che per
rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma,
Cost. gia’ rilevati da detta sentenza, «anche per eliminare la
differenza di regime, in punto di recupero della facolta’ di accesso
ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva
"tardiva", a seconda che si discuta di "patteggiamento" o di giudizio
abbreviato»: differenza che, nel mutato panorama normativo, «si
rivela[va] essa stessa fonte d’una discrasia rilevante sul piano del
rispetto dell’art. 3 Cost.».
In base a tali considerazioni, la Corte ha, pertanto, dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevedono la facolta’ dell’imputato di
richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato
relativamente al reato concorrente e al fatto diverso oggetto di
contestazione dibattimentale, quando la nuova contestazione concerne
un fatto che gia’ risultava dagli atti di indagine al momento di
esercizio dell’azione penale.
7.- Prendendo spunto dalle affermazioni ora ricordate, la Corte
d’appello di Torino torna oggi a prospettare il problema dei rapporti
tra variazione dibattimentale dell’accusa e giudizio abbreviato con
riferimento alla fattispecie non attinta dalla sentenza n. 333 del
2009, e sulla quale questa Corte si era ripetutamente pronunciata in
senso negativo all’indomani del varo del nuovo codice: vale a dire,
quella della nuova contestazione "fisiologica". Il giudice a quo
sottopone, in particolare, a nuovo scrutinio di legittimita’
costituzionale la preclusione considerata limitatamente all’ipotesi
della contestazione suppletiva "fisiologica" del reato concorrente,
operata ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen.
In relazione a tale fattispecie, gli argomenti posti a base delle
ricordate decisioni di rigetto debbono essere, in effetti,
necessariamente rivisti, alla luce tanto delle modifiche legislative
sopravvenute che delle successive pronunce di questa stessa Corte.
Quanto, infatti, all’argomento legato all’indissolubilita’ del
binomio "premialita-deflazione", esso risulta, di fatto, gia’
superato dalle sentenze n. 265 del 1994 e n. 333 del 2009. Con tali
decisioni, questa Corte ha, invero, ammesso l’imputato a fruire,
rispettivamente, del "patteggiamento" e del giudizio abbreviato in
situazioni nelle quali una "deflazione piena" non puo’ piu’
realizzarsi, essendosi gia’ pervenuti al dibattimento: cio’, sul
presupposto che la logica dello "scambio" fra sconto di pena e
risparmio di energie processuali debba comunque cedere di fronte
all’esigenza di ripristinare la pienezza delle garanzie difensive e
l’osservanza del principio di eguaglianza.
La sentenza n. 333 del 2009 ha, d’altra parte, evidenziato come
l’accesso al giudizio abbreviato per il reato concorrente contestato
in dibattimento risulti comunque idoneo a produrre un effetto di
economia processuale, sia pure "attenuato", consentendo – quantomeno
– al giudice di decidere sulla nuova imputazione senza il possibile
supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc. pen.
(anche nel caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, i
parametri di cui all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen.
risulterebbero, in effetti, piu’ stringenti rispetto a quelli insiti
nella previsione dell’art. 519, comma 2, cod. proc. pen., come
risultante a seguito della sentenza n. 241 del 1992).
In relazione, poi, al secondo argomento – quello della libera
assunzione del «rischio» del dibattimento – e’ stato osservato come
il criterio della «prevedibilita’» della variazione dibattimentale
dell’imputazione, in quanto fenomeno "connaturale" a un sistema di
tipo accusatorio, presenti intrinseci margini di opinabilita’, specie
in rapporto alla contestazione "fisiologica" di un reato concorrente,
oggetto dell’odierno quesito. Non si potrebbe, infatti, pretendere
che l’imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo
conto – non soltanto della possibilita’ che, a seguito del
dibattimento, l’accusa originaria venga diversamente descritta o
aggravata – ma anche dell’eventualita’ che alla prima accusa ne venga
aggiunta una nuova, sia pure connessa. Cio’, tanto piu’ ove si
consideri che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 12, comma
1, lettera b), cod. proc. pen. dall’art. 1 del decreto-legge 20
novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti
per reati di criminalita’ organizzata), convertito, con
modificazioni, nella legge 20 gennaio 1992, n. 8, la connessione
rilevante ai fini della contestazione suppletiva puo’ fondarsi anche
sul vincolo della continuazione, rendendo cosi’ possibile – anche a
fronte della lata applicazione giurisprudenziale di tale istituto –
l’aggiunta al tema d’accusa di episodi completamente slegati, sul
piano spazio-temporale, da quelli originariamente contestati.
Ma, a prescindere da tali considerazioni, il criterio della
«prevedibilita’» non appare comunque idoneo a giustificare un diverso
e meno favorevole trattamento delle nuove contestazioni
"fisiologiche", rispetto a quello riservato – per effetto delle
decisioni di questa Corte piu’ volte citate (sentenze n. 265 del 1994
e n. 333 del 2009) – alle nuove contestazioni "patologiche". Nella
misura in cui risulta acclarata, nella corrente lettura
giurisprudenziale, la possibilita’ di procedere a nuove contestazioni
dibattimentali anche sulla base del materiale di indagine, si
potrebbe bene sostenere, infatti, che di tale evenienza l’imputato
debba farsi carico quando rinuncia a chiedere la definizione
anticipata del procedimento, allo stesso modo di come su di lui grava
l’alea di una modifica "fisiologica" dell’imputazione.
A ben guardare, anzi, il diritto di difesa rischia di essere
posto in crisi piu’ dalle modifiche dell’imputazione conseguenti a
novita’ probatorie emerse ex abrupto nel corso dell’istruzione
dibattimentale, che non da quelle basate su elementi gia’ acquisiti
al termine delle indagini preliminari: elementi che l’imputato,
grazie al deposito degli atti che precede l’esercizio dell’azione
penale (art. 415-bis cod. proc. pen.), «ha gia’ avuto modo di
conoscere e valutare […] anche sotto il profilo della loro
idoneita’ a propiziare "incrementi" dell’imputazione», cosi’ come
osservato da questa Corte in rapporto al parallelo tema della
modifica dell’imputazione nell’udienza preliminare (sentenza n. 384
del 2006).
Normativamente superato risulta, poi – quanto al giudizio
abbreviato – il concorrente rilievo che valeva a fondare la tesi
della libera assunzione del "rischio" del dibattimento, legato al
fatto che la variazione del tema d’accusa rimanga preclusa
nell’ambito dei riti alternativi.
In parallelo all’originaria configurazione del giudizio
abbreviato come rito «allo stato degli atti», senza alcuna
possibilita’ di integrazioni probatorie, l’art. 441, comma 1, cod.
proc. pen. – nell’operare un generale rinvio, nei limiti della
compatibilita’, alla disciplina dell’udienza preliminare – escludeva,
in effetti, in assoluto, l’applicabilita’ dell’istituto della
modificazione dell’imputazione, quale regolato dall’art. 423 cod.
proc. pen.
Su questo versante, la situazione e’, tuttavia, sensibilmente
mutata a seguito della riforma del rito alternativo operata dalla
legge n. 479 del 1999. Introdotta la possibilita’ di arricchimenti
della piattaforma probatoria – tanto per iniziativa dell’imputato
(richiesta di giudizio abbreviato condizionato: nuovo art. 438, comma
5, cod. proc. pen.), che del giudice (nel caso di impossibilita’ di
decidere allo stato degli atti: nuovo art. 441, comma 5, cod. proc.
pen.) – e’ emersa, infatti, l’esigenza di prevedere, anche nel rito
speciale, meccanismi di adeguamento dell’imputazione alle nuove
acquisizioni. In via di deroga rispetto alla regola enunciata dal
citato art. 441, comma 1, cod. proc. pen., si e’ quindi consentito al
pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni nei casi di
modificazione della base cognitiva, conseguente all’attivazione dei
predetti meccanismi di integrazione probatoria.
Parallelamente, si e’ inteso, peraltro, anche evitare che il
"rischio" della modifica dell’imputazione resti totalmente a carico
dell’imputato. Nel caso, infatti, in cui il pubblico ministero
proceda alle contestazioni previste dall’art. 423, comma 1, cod.
proc. pen. (fatto diverso, reato connesso o circostanza aggravante),
viene riconosciuta all’imputato la facolta’ di chiedere che il
procedimento prosegua nelle forme ordinarie (art. 441-bis cod. proc.
pen., aggiunto dall’art. 7-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n.
82, recante «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato», convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144; nel caso di
contestazione di un fatto nuovo, a norma dell’art. 423, comma 2, cod.
proc. pen., l’imputato resta tutelato dalla circostanza che tale
contestazione presuppone il suo consenso).
Se, da un lato, dunque, e’ venuta meno quella "immunizzazione"
dal rischio della modifica del tema d’accusa nel giudizio abbreviato
sulla quale questa Corte aveva basato la propria precedente
impostazione; dall’altro lato, la nuova disposizione dell’art.
441-bis cod. proc. pen. – pur nel suo collegamento alla regola
costituzionale enunciata dall’art. 111, quinto comma, Cost., che
richiede il consenso dell’imputato ai fini della rinuncia alla
formazione della prova in contraddittorio (con conseguente
impossibilita’ di estendere il giudizio abbreviato a nuovi addebiti
contro la volonta’ di chi lo ha richiesto) – assurge ad indice di
sistema, riguardo al fatto che, quando muta in itinere il tema
d’accusa, l’imputato deve poter rivedere le proprie opzioni riguardo
al rito da seguire.
8.- Alla luce dell’odierno panorama ordinamentale, prende,
quindi, pieno vigore la notazione per cui l’imputato che subisce una
contestazione suppletiva dibattimentale viene a trovarsi in posizione
diversa e deteriore – quanto alla facolta’ di accesso ai riti
alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena –
rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse chiamato a rispondere
fin dall’inizio.
La contestazione del reato concorrente, operata ai sensi
dell’art. 517 cod. proc. pen., costituisce, in effetti, un atto
equipollente agli atti tipici di esercizio dell’azione penale
indicati dall’art. 405, comma 1, cod. proc. pen. E’ fonte, dunque, di
ingiustificata disparita’ di trattamento e di compromissione delle
facolta’ difensive, in ragione dei tempi e dei modi di formulazione
dell’imputazione, la circostanza che, a fronte di tutte le altre
forme di esercizio dell’azione penale, l’imputato possa liberamente
optare, senza condizioni, per il giudizio abbreviato, mentre analoga
facolta’ non gli sia riconosciuta nel caso di nuove contestazioni, se
non nelle ipotesi – oggetto della sentenza n. 333 del 2009 – di
modifiche tardive dell’addebito sulla base degli atti di indagine.
Come gia’ in precedenza rilevato, d’altra parte, se pure e’
indubbio, in una prospettiva puramente "economica", che piu’ si
posticipa il termine utile per la rinuncia al dibattimento e meno il
sistema ne "guadagna", resta comunque assorbente la considerazione
che l’esigenza della "corrispettivita’" fra riduzione di pena e
deflazione processuale non puo’ prendere il sopravvento sul principio
di eguaglianza ne’ tantomeno sul diritto difesa, dichiarato
inviolabile dall’art. 24, secondo comma, Cost.
Condizione primaria per l’esercizio del diritto di difesa e’ che
l’imputato abbia ben chiari i termini dell’accusa mossa nei suoi
confronti. La scelta di valersi del giudizio abbreviato e’ certamente
una delle piu’ delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le
facolta’ defensionali: di conseguenza, se all’accusa originaria ne
viene aggiunta un’altra, sia pure connessa (peraltro, nella lata
nozione desumibile dal vigente art. 12, comma 1, lettera b, cod.
proc. pen.), non possono non essere restituiti all’imputato termini e
condizioni per esprimere le proprie opzioni.
Sotto un profilo piu’ generale e sistematico va notato che la
richiesta di giudizio abbreviato presuppone necessariamente che, in
relazione al fatto-reato, sia stata esercitata l’azione penale. Con
riguardo al fatto suscettibile di contestazione suppletiva
dibattimentale, cio’ avviene solo quando il pubblico ministero
procede formalmente alla contestazione stessa, sia o non sia fondata
su emergenze dibattimentali ovvero su elementi acquisiti in
precedenza. Una richiesta di giudizio abbreviato in un momento
anteriore, senza una previa formale imputazione, sarebbe
inammissibile o quantomeno eccentrica o intempestiva, a prescindere
da qualsiasi prognosi al riguardo.
9.- L’impossibilita’ di definire con giudizio abbreviato gli
addebiti oggetto delle nuove contestazioni "fisiologiche" risulta,
peraltro, irragionevole e fonte di ingiustificate disparita’ di
trattamento anche sotto un altro profilo: vale a dire, in ragione del
fatto che, in taluni casi, l’imputato potrebbe recuperare detta
facolta’ per circostanze puramente "occasionali", che determinino la
regressione del procedimento, ovvero come conseguenza della decisione
del pubblico ministero di esercitare separatamente l’azione penale
per il reato connesso.
La regressione del procedimento ha luogo, in particolare – per
effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 –
allorche’, a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra
quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia
stata tenuta. In tale ipotesi, infatti, il giudice – ove la relativa
eccezione sia sollevata nei prescritti termini di decadenza – deve
disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero (artt. 516,
comma 1-ter, 517, comma 1-bis e 521-bis cod. proc. pen.), con la
conseguenza che l’imputato si vede, di fatto, rimesso in termini per
proporre la richiesta di giudizio abbreviato. Da cio’ deriva una
disparita’ di trattamento legata ad un fattore casuale: il recupero
della facolta’ di accesso al rito alternativo, e dunque della
fruizione del relativo sconto di pena, viene infatti a dipendere
dalla circostanza che la nuova contestazione riguardi un reato per il
quale e’ prevista l’udienza preliminare in un processo radicato dal
pubblico ministero con citazione diretta.
Per diffusa convinzione, d’altra parte, nell’ipotesi in cui
emerga in dibattimento un reato connesso – suscettibile, di per se’,
di formare oggetto di un procedimento autonomo – il ricorso allo
strumento della contestazione suppletiva costituisce, per il pubblico
ministero, non un obbligo, ma una semplice facolta’, alternativa
rispetto all’esercizio separato dell’azione penale (anche a voler
diversamente opinare, d’altra parte, il giudice resterebbe privo di
poteri di sindacato sulle scelte del titolare dell’azione penale, che
gli permettano di imporre il simultaneus processus). In tale
prospettiva, la possibilita’, per l’imputato, di fruire del giudizio
abbreviato in ordine al reato connesso emerso dal dibattimento
finisce, dunque, per dipendere da una scelta discrezionale e
insindacabile del suo contraddittore processuale: quale, appunto,
quella relativa allo svolgimento cumulativo o separato del
procedimento relativo al predetto reato.
Tale considerazione dimostra, con maggiore evidenza, come non si
possa pretendere che l’imputato opti per il giudizio abbreviato in
rapporto ad una determinata imputazione – relativamente alla quale
non ritenga il rito alternativo, di per se’, conveniente – solo in
previsione della possibilita’ che, a seguito delle risultanze
dell’istruttoria dibattimentale, l’oggetto dell’accusa si arricchisca
di un addebito aggiuntivo (allo stato, peraltro, imprecisato):
evenienza che potrebbe non verificarsi affatto e che, ove pure si
verificasse, non impedirebbe al pubblico ministero di instaurare un
processo autonomo per il nuovo reato, vanificando il senso di quella
opzione.
10.- Quanto, infine, alla disparita’ di trattamento tra giudizio
abbreviato e altri riti alternativi (o, amplius, meccanismi di
definizione anticipata del procedimento), denunciata dal giudice a
quo come lesiva dell’art. 3 Cost., non sussiste, in realta’, quella
relativa al "patteggiamento". Come gia’ ricordato, infatti, la
sentenza n. 265 del 1994, evocata al riguardo dalla Corte rimettente,
ha assicurato all’imputato la possibilita’ di chiedere l’applicazione
della pena solo nel caso di nuove contestazioni dibattimentali
"tardive". L’assetto e’, pertanto, pienamente simmetrico a quello
attualmente valevole per il giudizio abbreviato, dopo la sentenza n.
333 del 2009.
Il discorso e’, peraltro, diverso quanto all’oblazione. Con la
sentenza n. 530 del 1995, questa Corte ha, infatti, dichiarato
costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.,
per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte
in cui non prevedevano la facolta’ dell’imputato di proporre domanda
di oblazione relativamente al fatto diverso e al reato concorrente
contestati in dibattimento: cio’, indipendentemente dal carattere
"patologico" o "fisiologico" della nuova contestazione.
Al di la’ dei tratti differenziali tra l’istituto dell’oblazione,
da un lato, e quello del giudizio abbreviato, dall’altro, occorre
osservare come la citata pronuncia – la quale e’ stata oggetto di
successivo recepimento legislativo (comma 4-bis dell’art. 141 disp.
att. cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 53 della legge n. 479 del
1999) – si fondi essenzialmente sul rilievo che l’avvenuto
superamento del limite temporale previsto per la domanda di oblazione
(l’apertura del dibattimento) non e’, nel caso di contestazioni
suppletive, «riconducibile a libera scelta dell’imputato, e cioe’ ad
inerzia al medesimo addebitabile, sol che si consideri che la
facolta’ in discussione non puo’ che sorgere nel momento in cui il
reato stesso e’ oggetto di contestazione». Notazione, questa,
altresi’ riferibile (come si e’ detto dianzi) alla richiesta di
giudizio abbreviato, cosi’ da rendere effettivamente ingiustificata,
anche sotto tale ulteriore e conclusivo profilo, la previsione di una
disciplina diversa e meno favorevole, in parte qua, per detto rito
alternativo.
11.- L’art. 517 cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto,
costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la
facolta’ dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il
giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel
corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova
contestazione.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 517 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la
facolta’ dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il
giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel
corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova
contestazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

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