Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 26-06-2013, n. 28068

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta di riesame proposta nell’interesse di P.B.V. avverso un’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale emessa il 16/03/2012, rigettava il gravame con provvedimento adottato il 16/04/2012 all’esito dell’udienza camerale dell’11/04/2012; la relativa motivazione veniva depositata il successivo 16/07/2012.

1.1 Il collegio dava atto che il procedimento penale in relazione al quale era intervenuta l’ordinanza restrittiva della libertà (anche) del P., sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, riguardava una complessa attività di indagine concernente l’individuazione delle dinamiche criminali della c.d. "cosca Condello", emersa all’esito di tali investigazioni come una articolazione della associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta: la suddetta cosca – che secondo l’impianto accusatorio disponeva di armi e materie esplodenti – risultava avere operato soprattutto nel territorio di Archi di Reggio Calabria, e vedeva quale figura di vertice C.D., latitante da circa ventanni. Fra i soggetti che godevano della massima fiducia da parte di costui doveva intendersi titolare di ruolo di spicco B. T.A., fratello di T.M. (compagna del latitante), il quale aveva promosso ed organizzato, unitamente alla sorella, una distinta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro l’amministrazione della giustizia, in particolare volti a favorire il perdurare della latitanza del C. e l’impossibilità di eseguire a suo carico una pluralità di provvedimenti restrittivi della libertà personale, anche conseguenti a sentenze di condanna passate in giudicato. Ad avviso del Tribunale, non si era comunque trattato di una semplice attività di assistenza nei confronti del ricercato (astrattamente rilevante ai sensi dell’art. 418 cod. pen.), bensì di un vero e proprio supporto operativo, rivelatosi il migliore strumento nella disponibilità di C.D. per mantenere la compattezza originaria del sodalizio mafioso da lui ancora comandato e diretto.

Perciò, dinanzi alle possibili difficoltà di inquadrare nella condotta di un favoreggiatore – tenendo anche conto delle cause personali di esclusione della punibilità in favore dei soggetti attivi che risultino prossimi congiunti del favorito doveva sì ritenersi di difficile dimostrazione … il contributo concreto, specifico, volontario e consapevole alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione di tipo mafioso, derivante dalla condotta favoreggiatrice del familiare del latitante, soprattutto nel momento in cui in capo all’extraneus difetta la prova del perseguimento, anche parziale, del programma criminoso di un’ampia organizzazione di tipo mafioso di cui non fa parte. La stabile destinazione di un gruppo di persone, tuttavia, per come ricostruita, dotate di una rudimentale organizzazione, di ruoli ben individuati che si accordano tra loro, predispongono mezzi e strumenti, agiscono in esecuzione di un condiviso programma criminoso, diviene condotta penalmente rilevante in relazione al delitto a concorso necessario di cui all’art. 416 cod. pen.: ove il soggetto favorito da tale struttura è collocato al vertice dell’associazione di tipo mafioso trova pacifica applicazione l’aggravante, speciale e ad effetto speciale, di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7.

In proposito, il Tribunale richiamava specifici precedenti giurisprudenziali di legittimità.

1.2 Ad illustrare il contributo dei vari associati ed i risultati delle acquisizioni istruttorie, il collegio segnalava che:

– l’associazione richiamata, da intendersi aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 in quanto strumentale ad agevolare le attività della cosca presupposta garantendo che C.D. rimanesse in stato di libertà e veicolasse – tramite gli associati – le direttive di indirizzo ed organizzazione di quelle attività, risultava disporre di più beni immobili, veicoli e strumenti di comunicazione (fra cui apparecchi telefonici cellulari da impiegare una sola volta, per essere poi spenti e immediatamente dismessi), onde consentire al latitante di avere più rifugi e di essere raggiunto o comunque contattato eludendo le investigazioni promosse per la sua ricerca sul territorio;

– erano emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei vari, presunti partecipi grazie all’ascolto di una notevole mole di conversazioni intercettate (telefoniche e fra presenti), indicative della costante volontà degli associati di escogitare ed attuare sistemi di tutela dai controlli delle forze dell’ordine, specialmente in occasione delle visite da rendere al latitante, tanto che si erano verificati episodi in cui alcuni membri del sodalizio avevano individuato e disattivato delle microspie installate su autovetture da loro utilizzate;

– tutti i soggetti coinvolti per compiere condotte di ausilio ai fini dell’associazione, ivi compresi coloro a cui veniva richiesto di fornire autovetture "pulite", dovevano offrire garanzie di assoluta affidabilità, e pertanto dovevano necessariamente ricevere indicazioni (da parte di T.B.A.) sulle linee tattiche previamente individuate, in maniera da scongiurare l’eventuale ricorso a comunicazioni telefoniche e poter agire sempre in perfetto sincronismo e piena sinergia;

– in proposito, il ricorso a luoghi e sistemi consolidati per organizzare gli spostamenti doveva intendersi espressione non solo di un piano fattuale collaudato e prodotto di concordata e preventiva programmazione tra i sodali, ma anche di riferibilità a posti e persone di sicura affidabilità, posto che i soggetti che con i principali protagonisti sopra individuati collaborano devono essere personaggi idonei a rilevare eventuali interessamenti delle forze dell’ordine all’anomala presenza (magari durata per giorni o ore) delle vetture in uso ai prossimi congiunti del latitante in zone non riferibili direttamente alla loro residenza o dimora di fatto il collaboratore di giustizia F.A. aveva già da tempo precisato che il T. aveva svolto ruolo attivo per favorire la latitanza anche di C.P., capo della cosca fino a quando non era stato arrestato, ed al quale era subentrato D.;

fra gli episodi direttamente monitorati dalla polizia giudiziaria (grazie alle intercettazioni e ad attività di osservazione in loco, anche avvalendosi di sistemi di video-sorveglianza allestiti presso edifici privati od esercizi commerciali) si erano registrate più assenze prolungate della T. dal panificio dove prestava attività lavorativa, in occasioni nelle quali si era avvalsa, vuoi per gli spostamenti vuoi per poter contare su manovre di copertura quali lo scambio di autovetture, dell’opera del fratello e di altri sodali, tra i quali in particolare G.F., D. R., M. e R.R., B.V. P.; il suddetto G. doveva considerarsi un vero e proprio alter ego di T.B.A., curando egli stesso l’individuazione dei medesimi luoghi di incontro per la gestione degli spostamenti, la messa a disposizione dei sodali di autovetture idonee a fungere da staffetta, l’organizzazione di preordinate attività di "spedinamento"; R.M. risultava avere svolto un ruolo attivo già in occasione dei fatti storici presupposti alla presente vicenda, quando si era trattato di prestare ausilio alla cosca garantendo il permanere della latitanza di C.P., ed era stato protagonista di almeno due delle occasioni in cui era stato necessario organizzare gli spostamenti del T., procurandogli mezzi ricevuti in prestito da altri (un’auto da M.C., ed uno scooter da Gu.Ca.), fino ad ammettere tranquillamente, nel corso di conversazioni intercettate, di avere incontrato C.D. una decina di volte senza mai correre rischi, criticando al contempo coloro che non avevano dimostrato la stessa cautela;

P.B.V. era stato protagonista di una delle ricordate attività di "spedinamento", in occasione della quale era stato verosimilmente consentito al C. di incontrarsi con il figlio V., salito unitamente al T. nell’auto condotta dallo stesso P., che poi era sfuggita ai controlli della polizia giudiziaria (più tardi, l’auto in questione era stata nuovamente monitorata, ma con il solo conducente a bordo, mentre alcune ore più tardi il T. e C.V. erano stati rivisti in compagnia del G.);

nel corso delle indagini era stato individuato uno degli immobili utilizzati da C.D. come "covo" per mantenersi latitante, sito in (OMISSIS), fornito di contatore elettrico non attivo: le precedenti fatturazioni, per quanto intestate a tale Ba.Ti., risultavano essere state indirizzate presso l’abitazione di A.M. (ed anche chi aveva sottoscritto il relativo contratto aveva indicato come recapito telefonico un’utenza fissa pertinente all’azienda di cui era titolare il marito della Am., D.C.P.), persona notata alle 20:05 dell’11/01/2011, nel corso delle attività di osservazione, alla guida di una vettura che precedeva immediatamente un motociclo condotto dal già ricordato T.B.A., in uscita da uno dei cancelli di Via (OMISSIS), dopo che nel pomeriggio lo stesso T. aveva posto in essere ripetute manovre di "spedinamento", compreso imboccare strade contromano, sino ad immettersi in quella via, sterrata e priva di illuminazione; il perdurare della fornitura di energia elettrica nell’appartamento in questione era garantito da un sistema di cavi interrati che collegava l’impianto ad una idropulitrice di proprietà dell’azienda di trasporti Amato/Barbaro/De Carlo, idropulitrice a sua volta collegata all’abitazione in uso al nucleo familiare della Am., sita in Via (OMISSIS); all’interno dell’indicato immobile erano stati rinvenuti appunti manoscritti, poi risultati all’esito di accertamenti tecnici grafologici da riferire alla stessa mano che aveva vergato altre annotazioni già acquisite agli atti e ritenute ascrivibili al latitante, nonchè dei medicinali che risultavano essere stati prescritti alla madre della T.;

nello stesso appartamento, risultato di proprietà di R. P. ma senza che costui ne avesse mai segnalato l’abusiva occupazione da parte di terzi, venivano repertati un mozzicone di sigaretta, un bicchiere di plastica ed uno stick di burro-cacao: i successivi accertamenti biologici consentivano di appurare tracce di un DNA maschile che, posto a confronto con elementi acquisiti all’esito di una perquisizione domiciliare nei confronti di F. e C.P. (padre e fratello del latitante), rivelavano l’impossibilità che si trattasse del suddetto P., al contempo evidenziando la necessità di ricondurlo ad un figlio naturale di F. (con la conseguenza di doverlo identificare in D., essendo l’altro fratello P. ininterrottamente detenuto dal 1993);

– R.P. era risultato da pregresse investigazioni in frequente contatto con B.G.F., soggetto già sottoposto a misure restrittive della libertà personale in quanto organico alla cosca Condello, e dalle intercettazioni era emersa una chiamata di T.M. (rimasta però senza risposta) su un’utenza fissa intestata al R.;

all’esito della individuazione del suddetto covo, da ulteriori intercettazioni in atto era emerso che N.R. (fratello di N.F.B., coniugata con C.P., fratello del latitante), la cui abitazione era a breve distanza, aveva rappresentato proprio alla sorella l’opportunità di munire l’edificio di sistemi di video-sorveglianza, e ne era derivata una perquisizione presso il domicilio della famiglia N., che aveva portato al sequestro di un apparato utile al fine indicato, nonchè di un manoscritto del seguente contenuto: "Cara commare, io me ne sto andando. Mi diceva l’amico qui che ogni tanto per un paio di giorni posso venire, e io lo ringraziato. Lascio qui tutto quello che mi avete mandato perchè se torno mi può servire. Vi ringrazio di tutto. Se avete bisogno mi fate sapere. Salutate tantissimo B..

Vi abbraccio e se Dio vuole ci rivedremo. Ciao. Compare M.";

– lo scritto veniva riferito con ragionevole certezza al latitante, vuoi all’esito di comparazioni grafiche con altri documenti acquisiti al procedimento e ritenuti ascrivibili al C., vuoi per il tono della comunicazione (indicativa dell’atteggiamento di un soggetto che dispone di domicili precari ed abbisogna di assistenza) e della stessa firma, atteso che C.D. risultava comunemente noto con il soprannome di "Mico u pacciu";

– la destinataria doveva identificarsi con altrettanta sicurezza in Co.Gi., madre di B. e N.R., tanto più che dalle dichiarazioni del collaboratore I.P. risultava come la Co. avesse già favorito in passato la latitanza di altri soggetti, tra cui lo stesso I., P. C. ed Im.An.: anche un ulteriore collaboratore di giustizia, Bu.Ro., aveva parlato già nel 1995 della normale possibilità per gli affiliati alla cosca di utilizzare come nascondiglio l’abitazione della Co., presso le cui pertinenze (con particolare riferimento ad un garage) erano stati nascosti anche veicoli da utilizzare in vista di omicidi programmati dal clan. 1.3 Il collegio richiamava poi ulteriori arresti giurisprudenziali sulla configurabilità, in fattispecie analoghe a quella sub judice, del delitto di cui all’art. 390 cod. pen., dovendosi invece escludere l’addebito ex art. 378 cod. pen. sia con riguardo alle persone da intendersi prossimi congiunti del latitante, ai sensi dell’art. 384 cod. pen., sia perchè l’ordinanza di custodia cautelare indicata nell’imputazione provvisoria quale provvedimento rimasto eluso aveva data posteriore rispetto alle condotte come analiticamente contestate.

1.4 Analizzando infine la specifica posizione del P., il Tribunale di Reggio Calabria poneva in evidenza la sicura condotta di ausilio che egli aveva prestato in favore del latitante D. C., consentendogli di incontrarsi con il figlio e con il T. l’11/12/2010 (quando si era verosimilmente occupato di accompagnare questi ultimi per almeno una parte del tragitto di andata, mentre l’incombenza del ritorno era stata curata dal G.): nell’occasione, il prevenuto si era dimostrato perfettamente inserito nel sistema dei controlli che l’associazione aveva predisposto onde verificare che il percorso non fosse monitorato dalle forze dell’ordine, ricorrendo appunto anche a mezzi di soggetti fidati, quale il P..

Inoltre, a dimostrazione della chiara consapevolezza delle finalità di quel "passaggio" prestato al T. ed a C.V., assumeva particolare rilievo una conversazione telefonica intercettata sul cellulare in uso allo stesso indagato, durante quel pomeriggio; egli, chiamato più volte dalla moglie senza che le avesse risposto, l’aveva finalmente richiamata, e subito la donna si era lamentata dell’assenza di sue notizie: il P. aveva ribattuto "Ma possibile che non capisci mai niente, sto arrivando, ciao", e l’altra si era limitata a replicare "Sì-., ora ho capito, ciao". La difesa aveva rappresentato trattarsi di una telefonata priva di significato in chiave accusatoria, indicativa soltanto di una qualche tensione fra i due coniugi per presunte avventure dell’uomo, ma secondo i giudici del riesame quel colloquio rendeva evidente l’intenzione del P. di non veicolare telefonicamente alcuna informazione relativa agli impegni ed ai conseguenti spostamenti, onde poter sempre operare in una efficace cornice di sicurezza e clandestinità: inoltre, se davvero la moglie del prevenuto avesse inteso contestargli le ragioni della propria gelosia, non avrebbe interrotto immediatamente la conversazione solo dopo le poche e brevi frasi di richiamo pronunciate dal P..

Era pertanto evidente, ad avviso del Tribunale, che l’indagato avesse realizzato un’attività strumentale agli scopi del sodalizio criminoso, senza essersi trovato casualmente a dare un passaggio a due persone che conosceva da tempo: sia il T. che V. C., infatti, avevano compiuto tragitti volti a depistare gli investigatori prima di incontrare il P.. Perciò, secondo la ricostruzione di cui all’ordinanza oggi impugnata, il fatto che tutto avvenga in modo diretto e veloce e senza alcun minimo tentennamento da parte di tutti gli attori della complessiva vicenda, tra cui l’odierno ricorrente, dimostra che il P. è pienamente inserito nel circuito dei fiancheggiatori della latitanza del boss C.D., permettendo al sodalizio di cui fa parte di assicurare non solo le visite dei congiunti …, ma il passaggio di direttive al T. per la gestione e quindi per l’operatività della cosca mafiosa, di cui il latitante costituisce il vertice assoluto ed indiscusso.

Ad ulteriore riscontro della partecipazione del ricorrente alla consorteria criminale, il collegio sottolineava sia il contributo di un collaboratore di giustizia (tale Mo., in base al cui narrato C.D. aveva da anni consolidati rapporti di vicinanza con i fratelli P.), sia la circostanza che il percorso seguito dal P. l’11/12/2010 – pur essendo stata quella l’unica occasione accertata nella quale egli era risultato parte attiva per consentire al capo-cosca di ricevere la visita dei suoi congiunti e/o sodali – era avvenuto secondo la stessa metodica verificata dalle forze dell’ordine in altre date, quando gli autisti erano stati soggetti diversi: elementi che rivelavano un’assillante ripetitività nei meccanismi usuali di dispersione delle tracce del "trasferito" presso il latitante, che mai può essere ritenuta frutto di un’estemporaneità, di volta in volta, rimessa all’iniziativa spontanea e non programmata del singolo o dei due o tre protagonisti dell’azione, ma in forza della sistematicità del comportamento adottato se ne può inferire un’ulteriore conferma al piano programmato d’accusa.

In punto di esigenze cautelari, il Tribunale dava atto che nel caso di specie doveva intendersi operante il regime di presunzione ex lege di sussistenza di esigenze cautelari (in ragione della contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7), essendo peraltro esclusa la possibilità di ritenere, al contrario, del tutto non ravvisabili dette esigenze; nell’ordinanza si segnalava in particolare l’estrema gravità delle condotte e la concreta prospettiva di una reiterazione delle condotte criminose in atto, dal momento che gli associati non avevano mai smesso negli anni di prestare ausilio ai capi latitanti del clan mafioso imperante nella zona di riferimento, nonostante gli arresti …, le perquisizioni, le pronunce subite, i mezzi tecnici di intercettazione disvelati.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del P., deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416 e 390 cod. pen., in relazione all’art. 273 c.p., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Ribadendo la constatazione empirica che al prevenuto risulta addebitata in concreto la sola condotta posta in essere l’11/12/2010, la difesa rappresenta che, al di là di quell’episodio, non sarebbe possibile scorgere traccia di una partecipazione del P. all’associazione per delinquere, in forma di accettazione di un indeterminato programma di commissione di delitti, dovendosi pertanto ritenere che nella fattispecie avrebbe dovuto essere contestato al ricorrente il solo concorso nel reato di cui all’art. 390 cod. pen.;

ricostruita la dinamica dei fatti occorsi in quella data, il difensore segnala che, a tutto voler concedere, il P. si limitò ad accompagnare due persone per un centinaio di metri, disinteressandosi poi di quel che costoro fecero, senza che quel comportamento sia mai stato preceduto o seguito da altri suscettibili di identica interpretazione (malgrado peraltro i sistemi di controllo, intercettazioni comprese, che gli inquirenti predisposero anche nei riguardi dell’indagato per svariati mesi).

Fra l’altro, contestando comunque la rilevanza penale del comportamento tenuto l’11/12/2010 ed insistendo nella tesi che il ricorrente diede solo un passaggio al T. ed al figlio del latitante, casualmente incontrati, il difensore segnala che se davvero il P. intese tagliare corto con la moglie – in occasione della telefonata richiamata nell’ordinanza del Tribunale del riesame – sarebbe più verosimile ritenere che ciò fece per motivi di personale disappunto e non perchè mirasse a sfuggire ad eventuali controlli: ove infatti avesse sospettato eventuali intercettazioni in atto, si sarebbe ben guardato dal richiamare la donna per fare commenti di quel tipo.

La difesa lamenta infine la estrema genericità della delazione del collaboratore di giustizia Mo., limitatosi a rappresentare che la famiglia C. avrebbe rapporti risalenti con i fratelli P., gestori di un radicato laboratorio artigianale di officina meccanica, e perciò ragionevolmente in contatto con una pluralità di persone per ragioni afferenti l’attività d’impresa (peraltro, nel ricorso si obietta che l’indagato avrebbe rapporti di amicizia non già con il C.D. menzionato dal collaboratore, altra persona rispetto al latitante perchè noto con un diverso soprannome, bensì con C.G., soggetto che comunque non si identifica con il presunto boss).

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in parte fondato, con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al P. quale partecipe di un’associazione per delinquere.

1.1 Con riguardo al reato di cui all’art. 390 cod. pen., infatti, le censure mosse dal ricorrente non possono condividersi: la ricostruzione operata dai giudici di merito circa gli spostamenti del T. e di C.V. nel pomeriggio dell’11/12/2010 è infatti plausibile e lineare, e sarebbe al contrario illogico pensare che, dopo una serie di loro spostamenti evidentemente mirati ad eludere i possibili controlli degli investigatori, fino a trovarsi poi nello stesso luogo in cui era il P., gli stessi avessero confidato in un incontro casuale con qualcuno che si fosse reso disponibile ad accompagnarli per un tratto di strada, approfittando così di un passaggio del primo conoscente. Ergo, deve ragionevolmente ritenersi che quel giorno l’indagato si fosse accordato con i sodali del latitante per rendere possibile allo stesso C.D. di incontrare il figlio ed il cognato, a prescindere dal rilievo – niente affatto decisivo che di quelle intese non rimase traccia nelle intercettazioni dei giorni precedenti.

Del resto, il colloquio tra il P. e la moglie, registrato proprio quel pomeriggio, impone una lettura coerente con le considerazioni logiche appena esposte: al di là del rilievo che il ricorrente si limita a prospettare (in questa sede, inammissibilmente) una possibile lettura alternativa, allegando ipotesi di relazioni extra-coniugali, ci si può limitare a prendere atto che in base a una sola battuta del marito la donna capì che non era il caso di insistere con la richiesta di particolari su dove egli fosse e cosa stesse facendo, atteggiamento che non avrebbe di certo assunto qualora si fosse trattato di contestargli sospetti di infedeltà.

Nè potrebbe seriamente sostenersi che il P., prendendo in auto il T. ed il figlio di C.D., non sapesse con chi aveva a che fare, visto quanto evidenziato nell’ordinanza impugnata circa la chiara fama del boss ed il fatto notorio che egli rimanesse nell’ombra ormai da anni. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che in tema di procurata inosservanza di pena, la prova circa la consapevolezza dell’imputato di agevolare l’autore di un reato a sottrarsi all’esecuzione della pena può fondarsi sulla notorietà della caratura criminale del soggetto favorito, nonchè del fatto che egli sia stato condannato per tale reato e che si sia reso latitante (Cass., Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009, Gariffo, Rv 245702). Anche in punto di ricorrenza dell’aggravante della finalità di agevolazione di un’associazione qualificabile ex art. 416-bis cod. pen., ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e sempre in tema di procurata inosservanza di pena, è stata rilevata la necessità di dimostrare che la piattaforma indiziaria riguardi non solo la consapevolezza da parte dell’indagato in ordine alla identità e agli specifici connotati del boss favorito, ma anche che quest’ultimo nel periodo dell’ottenuto favoreggiamento sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l’associazione di riferimento (v., a proposito di clan camorristici, Cass., Sez. 5, n. 19079 del 19/04/2010, Perna, Rv 247253).

Favoreggiamento che, come correttamente segnalato nell’ordinanza impugnata, può realizzarsi anche quando il soggetto si adoperi per favorire i contatti tra il ricercato e i suoi congiunti, attraverso la concreta predisposizione di autoveicoli idonei ad eludere le ricerche delle forze di polizia, pur dovendosi distinguere – ai fini della ravvisabilità della circostanza aggravante ricordata – l’aiuto prestato alla persona da quello prestato all’associazione, e potendosi ravvisare l’aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all’agevolazione dell’attività posta in essere dall’organizzazione criminale (Cass., Sez. 6, n. 19300 dell’11/02/2008, Caliendo, Rv 239556; v. anche Sez. 6, n. 13457 del 28/02/2008, Sirignano, relativa proprio ad un caso in cui si assumeva agevolata la latitanza di un capo camorrista, per averne reso possibile un incontro con il figlio, accompagnato dal padre a bordo di un’autovettura. Secondo Cass., Sez. 2, n. 26589 del 26/05/2011, Laudicina, Rv 251000, in caso di procurata inosservanza di pena per un boss mafioso non sarebbe invece necessario operare distinzioni di sorta, avendo detta pronuncia espresso il principio secondo cui ricorre la circostanza aggravante speciale dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso se la condotta di favoreggiamento della latitanza abbia quale beneficiario un soggetto che riveste un ruolo apicale all’interno della struttura associativa, dal momento che la condotta diretta alla preservazione finisce col favorire l’intera associazione).

Nel caso oggi in esame, è appena il caso di segnalare che il P. non si limitava a consentire al C. di mantenere occasioni di rapporto affettivo con il figlio, ma gli rendeva possibile incontrarsi con colui che risultava essere -durante la sua latitanza – il reggente designato per la cosca, vale a dire il T..

1.2 Ferma restando, pertanto, la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto sub C), epurato dal riferimento alla fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen. in base alle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Reggio Calabria, non è tuttavia altrettanto a dirsi quanto al reato associativo.

Non vi è dubbio che l'(OMISSIS) il P. si rese responsabile di una condotta di rilievo penale, financo aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 ma quell’unico comportamento non sembra sufficiente – almeno sulla base della motivazione adottata dai giudici del riesame – ad imporre la conclusione che egli fosse al contempo un partecipe dell’associazione (non di tipo mafioso) descritta al capo precedente. Come opportunamente rilevato dal difensore dell’indagato, le dichiarazioni di un collaboratore sull’esistenza di rapporti di familiarità tra i C. e i P. non descrivono alcun concreto apporto che il ricorrente avrebbe arrecato al sodalizio organizzato per consentire al capo- cosca di restare latitante, rimanendo del tutto generiche: e non appare decisivo prendere atto – come fa invece il Tribunale, in chiave accusatoria – che il prevenuto, accompagnando per un non ben quantificato tratto di strada i due soggetti sopra ricordati, seguì un itinerario che altri sodali avevano già usato in occasioni precedenti od avrebbero percorso nei giorni a venire, visto che quella scelta potè logicamente conseguire sia alle invariabili condizioni del traffico che a indicazioni ricevute dal T. nell’immediatezza.

In altri termini, è pacifico che chi decise di rivolgersi al P. perchè si occupasse di quel viaggio di andata sapeva che avrebbe trovato un soggetto disponibile a prestarvisi, ma si tratta di un argomento ancora insufficiente a far ritenere che il ricorrente fosse stabilmente inserito nell’organizzazione criminale, stante peraltro l’assoluta occasionalità in cui detta disponibilità ebbe a manifestarsi (e l’assenza di qualsiasi ulteriore contatto significativo tra i membri dell’associazione e l’indagato).

2. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata nei limiti di cui al dispositivo, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria affinchè rivaluti gli elementi in base ai quali possa dirsi sussistente la compartecipazione del P. al reato associativo.

Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, dovranno curarsi gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa all’addebito di cui all’art. 416 cod. pen., e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 936

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza n. 2643 del 15 febbraio 1994, il Comune di xxx ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate nell’immobile di via xxx n. 6, consistenti nell’installazione di un manufatto di circa 15 mq adibito al ricovero di attrezzi agricoli.
Avverso tale atto, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di xxx per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1912/94, è stata accolta la domanda di sospensiva "fino alla pronuncia dell’amministrazione comunale sulla domanda di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85 in data 2 maggio 1994".
In prossimità della trattazione del merito, è stato depositato in giudizio atto di costituzione del sig. T.R., quale successore a titolo particolare dell’originario ricorrente T.A., il quale ha indicato come unico patrocinatore l’avv. xxx.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il Collegio, posto che il ricorrente, in data 2 maggio 1994, ha presentato domanda di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985 (di cui non è ancora noto l’esito), ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, così aderendo all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria per opere edilizie già oggetto di provvedimenti sanzionatori determina l’improcedibilità del ricorso proposto nei confronti di questi ultimi, e ciò in quanto la ricorrente non può avere alcun interesse a coltivare un gravame concernente misure che – all’esito del procedimento di sanatoria – dovranno essere sostituite con un nuovo provvedimento sanzionatorio ovvero dal titolo edilizio rilasciato in sanatoria (TAR Lazio, sez. II, n. 6476/2008).
Ed invero, posto che la presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso edilizio produce in capo all’amministrazione l’obbligo di avviare e concludere il relativo procedimento con provvedimento espresso e motivato, la determinazione amministrativa, in caso di contenuto favorevole al privato, avrà come effetto l’integrale soddisfacimento delle sue pretese con conseguente cessazione della materia del contendere del ricorso giurisdizionale avverso la demolizione dell’opera, mentre, in caso di rigetto della domanda, la lesione alla sfera giuridica del richiedente originerà da questo nuovo provvedimento e dalla rinnovata misura sanzionatoria che a tale atto dovrà necessariamente seguire, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1940/2008).
3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, proprio in ragione della (non contestata) pendenza del procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15799 ASSICURAZIONE – INVALIDI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 4.05.2004 G.A., dirigente della ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A fino al 31.12.1998, data di risoluzione del rapporto e di collocamento in pensione, conveniva in giudizio tale società per sentirsi riconoscere il diritto alla liquidazione del capitale assicurato, previsto dall’assicurazione collettiva – cui aveva aderito – riguardante il caso di invalidità totale e permanente, con condanna della convenuta al pagamento di L. 1.280.075.000 (pari ad Euro 661.103.56). La società costituendosi contestava la domanda, sostenendo l’inapplicabilità della polizza al G., dichiarato invalido dopo la cessazione del rapporto, laddove l’operatività della copertura assicurativa dopo la cessazione era stata concordemente prevista tra le parti soltanto in caso di morte.

La stessa convenuta eccepiva l’operatività dell’assicurazione soltanto in relazione all’invalidità che avesse determinato la cessazione del rapporto di lavoro.

All’esito il Tribunale di Milano con sentenza n. 3063 del 2004 respingeva la domanda, ritenendo che non sussistessero i requisiti previsti dalla polizza, non essendo "totale" l’invalidità riscontratola carico del G., ma soltanto parziale al 75%, tale decisione, appellata dal G., è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 462 del 2006, che ha ribadito l’insussistenza del requisito dell’invalidità totale, con la puntualizzazione che l’invalidità non era stata la causa di cessazione del rapporto.

La stessa Corte ha ritenuto infondato il rilievo del G. circa la violazione della L. n. 636 del 1939, ai fini della definizione del concetto di "invalidità", osservando che la clausola collettiva fa riferimento non solo a tale legge, ma anche alle sue successive modificazioni, come quelle introdotte dalla L. n. 222 del 1984, che ha previsto la pensione di inabilità solo per i soggetti con incapacità al lavoro al 100% ed il solo assegno di invalidità per coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

Il G. ricorre per Cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. L’Alleanza Assicurazioni resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento all’errata interpretazione degli artt. 2 e 6 delle condizioni particolari di polizza assicurativa in relazione alle norme civilistiche inerenti ai criteri di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 c.c. e segg., nonchè contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il G., in particolare sostiene che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei criteri legali nell’interpretazione delle intese contrattuali (vengono richiamati gli artt. 2 e 6 di polizza) e quindi nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, quale si desumeva anche dalle stesse pattuizioni (in particolare art. 4 della polizza) e da quelle successivamente intervenute circa l’estensione della coperture assicurativa fino al 65 anno di età, come pure dalla comunicazione del 17.12.1998, con la quale la compagnia di assicurazione precisava che i capitali assicurati sarebbero rimasti in vigore fino al 1 giugno 2004. In sostanza il ricorrente afferma che alla stregua delle richiamate pattuizioni ed intese intervenute tra le parti la cessazione del rapporto di lavoro non avrebbe potuto essere considerata ostativa all’operatività della polizza.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento all’errata applicazione della normativa in materia di invalidità di cui alla L. n. 636 del 1939 e successive modificazioni, errata applicazione dei principi in tema di interpretazione del contratto con riferimento al concetto di invalidità totale, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione su un punto essenziale della controversia sulla rilevanza del richiamo alla L. n. 636 del 1939 operato dall’art. 6 della polizza.

Le esposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.

Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale l’interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata e all’estensione del rischio assicurato, come pure con riguardo all’estensione temporale, rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se rispettosa sei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione (cfr Cass. n. 16376 del 18 luglio 2006 ed altre precedenti e successive conformi). In sostanza all’interpretazione che il giudice di merito da d elle clausole contrattuali la parte ricorrente in sede di legittimità non può contrapporre assiomaticamente una diversa tesi interpretativa, dovendo specificamente denunziare gli eventuali errori logici o giuridici nei quali il giudice sia incorso (cfr. Cass. n. 4832 del 13 maggio 1998).

Orbene alla stregua degli evidenziati principi può ritenersi che la sentenza impugnata sia immune da vizi logici e giuridici, avendo proceduto ad una disamina delle clausole contrattuali in particolare dell’art. 6, ed interpretato l’invalidità nel senso della totalità e permanenza, in correlazione con l’art. 2 della stessa polizza;

invalidità siffatta ritenuta non sussistente in capo al G..

A tale lettura il ricorrente ne oppone una diversa nel senso che le parti avrebbero convenuto per l’ampliamento della portata del rischio assicurato, oltre che con riguardo all’evento morte, anche a quello dell’invalidità, da intendersi anche in misura parziale e non totale.

Tale diversa interpretazione, che si traduce in una diversa costruzione della volontà delle parti, non è consentita in questa sede, in quanto, come già si è evidenziato in precedenza, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, ma soltanto l’individuazione dei criteri ermeneutici dei quali il giudice di merito si sia avvalso per assolvere alla funzione a lui riservata.

Alla stregua di quanto precisato va evidenziato che neppure con riferimento al richiamo, operato dalla polizza alla L. n. 636 del 1939, si ravvisano vizi nel ragionamento od errori di diritto, avendo il giudice di appello inteso il riferimento a tale legge come comprensivo anche delle successive modificazioni introdotte con la L. n. 222 del 1984. Dal che lo stesso giudice ha dedotto in maniera coerente che la copertura assicurativa riguardasse soltanto l’invalidità totale e non quella parziale al 75%. 2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 23,00 oltre Euro 5000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 468 del 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.— Il Giudice di pace di Trani, con ordinanza del 16 marzo 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli rispettivamente introdotti, l’uno, dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e, l’altro, dall’art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003.

1.1.¾ Il giudice a quo premette di essere chiamato a giudicare dell’opposizione proposta – a norma del predetto art. 204-bis del codice della strada, e dunque direttamente indirizzata avverso verbale di contestazione di infrazione stradale – da un ricorrente che nega di essersi trovato alla guida del veicolo al momento dell’accertata infrazione, soggiungendo di «non sapere e comunque di non essere in grado di sapere» chi possa aver utilizzato l’autovettura. Sempre in punto descrizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, il rimettente precisa che il predetto ricorrente – dopo aver provveduto, a norma dell’art. 202 del codice della strada, «al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria» in misura ridotta, ma «con salvezza di ripetizione» – «non ha peraltro costituito nei modi di legge la cauzione prevista dall’art. 204-bis, comma 3», del medesimo codice.

Su tali basi, pertanto, egli sottolinea che – ai sensi del combinato disposto degli artt. 204-bis, comma 1, e 126-bis, comma 2, del codice della strada – l’esito del giudizio a quo dovrebbe consistere nella declaratoria, de plano, della improponibilità dell’opposizione, «avendo il ricorrente provveduto nel termine di legge, e prima del deposito del ricorso, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta consentita, circostanza che si pone come causa ostativa, secondo la legge, non solo all’esame nel merito del ricorso ma alla sua stessa proponibilità». Difatti, alla luce della prima delle disposizioni testé richiamate, «il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196» del medesimo codice «possono proporre ricorso al giudice di pace competente» solo in quanto «non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito», mentre ai sensi della seconda «la contestazione si intende definita» quando, tra le altre ipotesi, «sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa».

In subordine, il rimettente sottolinea come – ex art. 204-bis, comma 3, del codice della strada – il ricorso sottoposto al suo esame andrebbe comunque dichiarato inammissibile, «non essendo stata costituita la cauzione ivi prevista».

1.2.¾ Orbene, ritiene il Giudice di pace di Trani che le norme suddette siano costituzionalmente illegittime.

1.2.1.¾ Gli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, «ledono il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale», garantito «a chiunque» dall’art. 24 della Carta fondamentale.

Essi, infatti, fanno dipendere l’esercizio del diritto di azione da una circostanza puramente fortuita, e segnatamente «dal mero fatto di una scelta tra il pagare nei termini di legge la sanzione» in misura ridotta (ciò che permette di evitare «l’aggravamento economico della stessa», però «subendo la irrogazione della sanzione accessoria», giacché quest’ultima è comunque comminata nell’ipotesi prevista dall’art. 202 del codice della strada) «e il non pagare», evenienza questa che consente una piena tutela (visto che l’eventuale accoglimento dell’opposizione esplica i suoi effetti anche in relazione alle sanzioni amministrative accessorie), ma che espone il ricorrente – quanto alla sanzione principale – al «rischio di un suo eventuale aggravamento in termini economici», ferma oltretutto «restando la irrogazione della eventuale sanzione accessoria nel caso di rigetto dell’opposizione».

L’illegittimità costituzionale delle disposizioni suddette sarebbe vieppiù evidente ove si consideri che «al mero fatto del pagamento della sanzione» in misura ridotta «non consegue il riconoscimento di fondatezza nel merito e in diritto della contestazione» elevata dalla pubblica amministrazione, essendo evidente che, attivando la procedura ex art. 202 del codice della strada, «il presunto contravventore, o il coobbligato solidale, non fa altro che prevenire ulteriori più onerose conseguenze della contestazione», senza che a tale comportamento possa riconoscersi una volontà abdicativa della tutela giudiziaria. Richiama, sul punto, il rimettente – come termine di paragone – la disciplina prevista per il procedimento “monitorio”, nell’ambito della quale la circostanza che il debitore ingiunto «paghi, dopo la notifica del titolo esecutivo, la somma portata dallo stesso» non per questo comporta che egli sia «impedito dall’opporre l’ingiunzione».

Il rimettente sottolinea, inoltre, «la conseguenza illogica» derivante – a suo dire – dal sistema delineato dalle norme impugnate. Se in linea generale, infatti, l’alternatività prevista dal codice della strada tra il ricorso al prefetto (art. 203) e il ricorso all’autorità giudiziaria (art. 204-bis) non impedisce che il provvedimento adottato dal primo possa comunque essere sottoposto al sindacato dell’autorità giudiziaria, «nel caso di adempimento tempestivo della prestazione patrimoniale» mediante pagamento in misura ridotta, viceversa, «sono sic et simpliciter impediti» sia il ricorso al giudice che quello al prefetto.

Sarebbe stato, dunque, «stravolto il previgente regime» (come delineato dalle sentenze di questa Corte n. 311 e n. 255 del 1994), il quale non solo consentiva la possibilità di adire tanto l’autorità prefettizia quanto quella giudiziaria, ma soprattutto escludeva che il ricorso a quest’ultima fosse «sottoposto ad alcuna condizione di procedibilità e/o inammissibilità». Le norme impugnate, per contro, farebbero prevalere «sul diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio una situazione di fatto», e cioè l’espletamento «di una prestazione patrimoniale» (il pagamento in misura ridotta) «che, se non eseguita, porterebbe a più pesanti conseguenze economiche».

Il denunciato vizio di illegittimità costituzionale risulterebbe, poi, ancor più aggravato in un caso – qual è quello di specie – in cui «il soggetto attinto dalla sanzione nega di essere stato l’autore materiale della violazione», avendo provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, in quanto risulta, ex art. 196 del codice della strada, «coobbligato solidale per la stessa», intendendo egli, però, egualmente proporre opposizione avverso il verbale di contestazione dell’infrazione per impedire che «gli vengano irrogate le sanzioni accessorie». In questa ipotesi, infatti, la preclusione all’esercizio del diritto di azione – nascente dall’avvenuta oblazione dell’illecito amministrativo – comporta che il coobbligato in solido divenga «per fictio iuris» responsabile della stessa «ad ogni fine», e dunque per l’applicazione «di sanzione amministrativa pecuniaria, sanzione accessoria e decremento di punti».

1.2.2.¾ Non minori dubbi, in ordine alla sua conformità alla Costituzione, circondano il comma 3 dell’art. 204-bis, «per la parte in cui prevede che “all’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore”».

Esso, difatti, introduce un limite al diritto costituzionale di azione tutelato dall’art. 24 della Costituzione, che ricorda molto da vicino nella sua struttura e nelle sue finalità la cautio pro expensis già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 67 del 1960. Tale disposizione, inoltre, «pare porsi in contrasto anche con l’art. 3 della Costituzione», palesando «come condizioni personali di ordine economico possano rendere se non impossibile certamente estremamente gravosa la tutela giurisdizionale» nei confronti della pubblica amministrazione.

1.3.¾ Su tali basi, quindi, il giudice a quo ha concluso – non senza previamente precisare come la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale discenda dal fatto che la controversia sottoposta al suo esame «non può essere conosciuta e decisa nel merito, per nessun suo profilo, se non previa eliminazione delle norme denunziate», atteso che «allo stato» le stesse «impongono al giudicante di dichiarare improponibile ed inammissibile il ricorso» – affinché questa Corte dichiari l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, «degli artt. 204» (recte: 204-bis), «commi 1 e 3 e 126-bis, comma 2» del codice della strada, «nelle parti in cui dispongono la improponibilità e la inammissibilità della opposizione» al Giudice di pace.
Considerato in diritto

1.— Il Giudice di pace di Trani, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato una duplice questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli rispettivamente introdotti, l’uno, dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e, l’altro, dall’art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003.

2.— Il rimettente premette che, ai sensi delle disposizioni impugnate, l’esito del giudizio a quo – avente ad oggetto opposizione proposta avverso verbale di contestazione di infrazione stradale, ex art. 204-bis del codice della strada – dovrebbe consistere nella declaratoria, de plano, di improponibilità dell’azione esperita.

Egli sottolinea, in primo luogo, come il ricorrente abbia «provveduto nel termine di legge, e prima del deposito del ricorso, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta consentita, circostanza che si pone come causa ostativa, secondo la legge, non solo all’esame nel merito del ricorso ma alla sua stessa proponibilità». Così come, infatti, l’impugnato art. 126-bis, comma 2, stabilisce che la «contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria», il successivo art. 204-bis, comma 1, sancisce simmetricamente che «il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196» del medesimo codice della strada (vale a dire i coobbligati per la sanzione pecuniaria) «possono proporre ricorso al giudice di pace competente» solo in quanto «non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito».

In subordine, poi, il rimettente sottolinea come – ex art. 204-bis, comma 3, del codice della strada – il ricorso sottoposto al suo esame vada comunque dichiarato inammissibile, «non essendo stata costituita la cauzione ivi prevista».

Reputando, dunque, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione tale doppia preclusione alla possibilità di conoscere – nel merito – l’opposizione sottoposta al suo esame, il giudice a quo ha censurato tanto il combinato disposto degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, del codice della strada, quanto il comma 3 dell’articolo da ultimo menzionato.

3.— Nessuna delle questioni sollevate può essere accolta.

3.1.— In relazione alla questione concernente il comma 3 dell’art. 204-bis, deve osservarsi come questa Corte abbia già dichiarato la illegittimità costituzionale di tale disposizione.

Nel ribadire che il principio secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» è destinato a «trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali», la Corte ha osservato come, proprio alla luce di tale principio, debba ritenersi «che l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 finisca con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita» (sentenza n. 114 del 2004).

Pertanto, l’avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 204-bis del codice della strada preclude al giudice a quo di farne applicazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, ciò che rende la corrispondente questione di costituzionalità manifestamente inammissibile.

3.2.— La questione relativa agli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, del codice della strada non è fondata.

3.2.1.— La censura del Giudice di pace di Trani, come si è precisato, investe le disposizioni de quibus in quanto esse condizionerebbero l’esercizio del diritto di azione ad una circostanza puramente fortuita.

Il diritto alla tutela giurisdizionale dipenderebbe, difatti, secondo il rimettente, dal «mero fatto di una scelta tra il pagare nei termini di legge la sanzione» in misura ridotta (ciò che permette di evitare «l’aggravamento economico della stessa», però «subendo la irrogazione della sanzione accessoria») «e il non pagare»; evenienza questa che se consente una piena tutela, visto che l’eventuale accoglimento dell’opposizione esplica i suoi effetti anche in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, espone tuttavia il ricorrente, quanto alla sanzione pecuniaria, al «rischio di un suo eventuale aggravamento in termini economici».

3.2.2.— Questa Corte già in passato è stata chiamata a porre a raffronto la situazione del soggetto che si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta e quella di colui che, invece, preferisca agire in giudizio per ottenere l’annullamento della sanzione inflittagli.

La Corte, in particolare, ha affermato – nel premettere, circa la natura e le finalità proprie dell’istituto di cui all’art. 202 del codice della strada, che «il beneficio predetto è offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali» – che «proprio in ragione delle finalità deflattive perseguite dall’istituto del pagamento in misura ridotta, la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è diversa da quella di chi si avvale del rimedio» (ordinanza n. 350 del 1994).

Tali rilievi – che vanno ribaditi anche nel caso in esame – escludono, pertanto, che possa ritenersi fondata la censura di violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Quanto, poi, alla dedotta violazione anche dell’art. 24 della Carta fondamentale, deve osservarsi come la scelta tra pagare in misura ridotta (e cioè la somma pari al minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista per l’infrazione) ed impugnare invece il verbale, costituisca il risultato di una libera determinazione dell’interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta, considerato che, qualora opti per l’esercizio del diritto di azione, non per questo è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione pecuniaria. In caso di rigetto dell’opposizione, difatti, non è preclusa al Giudice di pace, «nella sua discrezionalità ed ove ne ricorrano le condizioni», la possibilità di determinare l’entità della sanzione pecuniaria – come già sottolineato in passato da questa Corte (con le ordinanze n. 350 e n. 67 del 1994) – «nel minimo previsto, cioè nella misura corrispondente a quella “ridotta” di cui all’art. 202 del nuovo codice della strada». Il giudicante, in realtà, è tenuto a rispettare unicamente (ex art. 204-bis, comma 7, del citato codice) il divieto di applicare una sanzione inferiore al minimo edittale, ma non anche in misura pari al suddetto minimo.

In definitiva, deve ritenersi che il carattere meramente accidentale – e non necessitato – della irrogazione della sanzione pecuniaria in misura superiore al minimo edittale non rappresenti un’apprezzabile remora ad adire le vie giudiziali, sicché può escludersi che la norma censurata sia in contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, questione sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Trani, con l’ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli rispettivamente introdotti dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, e dall’art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal medesimo Giudice di pace, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.