Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-05-2011, n. 11917 trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.5 – 1.6.2007 la Corte d’Appello di Caltanissetta rigettò l’impugnazione proposta da C.A.M. nei confronti del Comune di Caltanissetta, suo datore di lavoro, avverso la pronuncia di prime cure reiettiva della domanda volta al conseguimento del compenso per il lavoro svolto nell’ambito del progetto obiettivo per l’individuazione dei contribuenti evasori Ici e Tarsu per gli anni d’imposta 1993 e 1994.

A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che:

– in base a quanto disposto dall’art. 33, ultimo comma, CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali del 6.4.1995, l’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo di cui al progetto era affidato esclusivamente all’organo interno di controllo (il Collegio dei Sindaci Revisori) o al Nucleo di valutazione, restando precluso all’Autorità Giudiziaria sostituirsi a tali organi amministrativi al fine di accertare il concreto raggiungimento dell’obiettivo in assenza di decisioni formali del Comune;

a tal fine nessun valore poteva essere attribuito alle certificazione del raggiungimento degli obiettivi rilasciate il 14.4.2000 e il 6.9.2000 rispettivamente dal Capo Ufficio Tributi e dal Segretario Generale;

– dall’esame degli atti appariva evidente che verosimilmente non si era verificato il raggiungimento degli obiettivi, sia per il mancato inventario dei beni comunali, sia soprattutto per il rilievo della non corretta attività connessa ad alcuni avvisi di liquidazione, riferibili agli anni 1993 e 1994, effettuato dal Collegio dei Revisori in sede di parere per il bilancio di previsione per il 2001, circostanza che risultava ulteriormente confermata dalla Delib.

Giunta n. 379 del 2000, con la quale era stata affidata ad una ditta privata la notifica degli accertamenti Ici e lo svolgimento di un’attività finalizzata alla creazione di un’anagrafe tributaria ai fini dell’emissione degli avvisi di liquidazione per l’Ici evasa, senza che elementi decisivi in senso contrario potessero essere tratti dalla dichiarazione testimoniale richiamata dalla parte appellante;

– non poteva trovare accoglimento la domanda subordinata di pagamento del lavoro straordinario svolto, trattandosi di istituto avente diverse connotazioni giuridiche, nel cui ambito non era automaticamente sussumibile l’attività lavorativa svolta in quello del progetto obiettivo.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale C.A. M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

L’intimato Comune di Caltanisetta ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1. Osserva preliminarmente il Collegio che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorchè la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, sicchè la successiva previsione, introdotta dal divo n. 40/06, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune (cfr., Cass., SU, nn. 23329/2009; 21558/2009); non è quindi ostativa alla procedibilità del ricorso l’omessa produzione dei CCNL di diritto pubblico sulle cui interpretazione il ricorso medesimo si fonda.

2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione motivandola ai sensi dell’art. 33, comma 2, CCNL del 1995, laddove con l’atto introduttivo del giudizio il riconoscimento del compenso era stato richiesto per l’attività espletata in applicazione del CCNL 1998 – 2001. 2.1 La Corte territoriale ha pronunciato in ordine alla domanda svolta, sicchè l’applicazione ai fini del decidere del CCNL del 1995 potrebbe semmai impingere nella violazione della normativa contrattuale applicabile, ma non già in quella del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato; la doglianza, prima ancora che infondata per le ragioni testè espresse, presenta peraltro evidenti profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stati ivi trascritti i termini con i quali, nel ricorso introduttivo del giudizio e, in prosieguo, nel ricorso d’appello, sarebbe stata invocata, secondo l’assunto, l’applicazione del CCNL 1998 – 2001. 3. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione di norme di legge e di contratto collettivo nazionale (CCNL del 6.4.1995 con riferimento agli artt. 2, 15, 17, 18 CCNL 1.4.1999 e all’art. 6 CCNL 31.3.1999; art. 1362 c.c., e segg.), deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 33, u.c., CCNL del 6.7.1995, nel mentre avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 15, 17 e 18 CCNL 1.4.1999 e l’art. 6 CCNL 31.3.1999, quest’ultimo avendo demandato la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti al dirigente;

correttamente, pertanto, il Nucleo di valutazione, con nota del 30.6.1999, aveva demandato al dirigente la valutazione circa il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi; e tale valutazione di raggiungimento dell’obiettivo richiesto dal progetto risultava dall’attestazione in data 14.4.2000 del funzionario responsabile del Reparto finanze – Ufficio tributi e dalla successiva certificazione in data 6.9.2000 a firma de medesimo funzionario e del Segretario Generale.

Con il terzo motivo, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto decisivo al fine della prova del raggiungimento degli obiettivi il mancato giudizio del nucleo di valutazione, nonostante le ridette certificazioni del funzionario responsabile dell’Ufficio tributi e del Segretario Generale e benchè la realizzazione dell’attività progettuale fosse risultata anche dalla prova testimoniale assunta e dalla documentazione allegata, essendo altresì emerso che il riordino dell’inventario non formava oggetto dell’attività di progetto e dovendo ritenersi il parere del Collegio dei Revisori afferente ad attività estranee alle finalità del progetto medesimo.

Con il quarto motivo, deducendo ulteriormente vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia omesso l’esame della documentazione prodotta, con riferimento alle ricordate note del Nucleo di valutazione, del funzionario responsabile dell’Ufficio tributi e del Segretario Generale.

I motivi, tra loro collegati, vanno esaminati congiuntamente.

3.1 Al riguardo deve rilevarsi l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente controversia.

In base alla norma suddetta, infatti, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Secondo l’orientamento di questa Corte, la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

Nel caso che ne occupa, sia con il terzo che con il quarto motivo di ricorso sono stati denunciati vizi di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma entrambi tali motivi sono privi del momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

3.2Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che, secondo l’art. 2 CCNL Comparto Regioni – Enti Locali del 5.7.1995, detto contratto concerneva il periodo 1 gennaio 1994 – 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed era valido dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica (comma 1); il successivo comma 4 prevedeva poi il tacito rinnovo contrattuale alla scadenza, salva disdetta, e che, in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali sarebbero rimaste in vigore fino a quando non fossero state sostituite dal successivo contratto collettivo.

A sua volta il CCNL Comparto Regioni – Enti Locali per il periodo 1998 – 2001, stipulato il 1.4.1999, aveva previsto, salva diversa prescrizione, che gli effetti giuridici decorressero dal giorno successivo alla data di stipulazione (art. 2, comma 2).

Ne consegue che, essendosi pacificamente attuata l’approvazione del progetto in epoca anteriore al 1 aprile 1999, lo stesso, nel suo momento genetico, venne ad essere disciplinato dall’art. 33 CCNL del 1995 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi).

3.3 Deve tuttavia esaminarsi se fosse ancora applicabile, al fine della valutazione dei risultati raggiunti, propedeutica alla liquidazione finale del compenso e non ancora conclusasi nel corso del 1999 (le certificazioni richiamate dalla parte ricorrente ed asseritamente idonee allo scopo risalendo al 2000), il disposto del comma 4 di tale articolo, secondo cui "I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l’impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 20. L’attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all’A.RA.N.".

Deve ritenersi la soluzione negativa, alla luce delle modifiche normative (di legge e contrattuali collettive) medio tempore intervenute.

Va infatti considerato che:

a) il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 20, come sostituito dal D.Lgs. n. 470 del 1993, art. 6 (prevedente, al comma 2, che "Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo"), è stato abrogato (salvo il comma 8, che non rileva nella presente causa) dal D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 10, comma 2 (di Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11);

b) il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali personale non dirigente – Revisione del sistema di classificazione professionale, del 31.3.1999, aveva previsto, all’art. 6 (Sistema di valutazione) che In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell’art. 16, comma 2";

c) la suddetta previsione collettiva era stata espressamente richiamata dall’art. 17 (Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività), comma 2, lett. a) CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 1998 – 2001, secondo cui "…le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per: a) erogare compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del 31.3.99;

…".

Risulta dunque sostanzialmente coerente con le suddette previsioni collettive la decisione del Nucleo di valutazione del giugno 1999 di demandare la responsabilità della liquidazione dei progetti ai singoli dirigenti, anche per ciò che concerne la responsabilità della dichiarazione del raggiungimento totale o parziale degli obiettivi.

3.4 Tale essendo il quadro normativo di riferimento, deve tuttavia rilevarsi che la sentenza impugnata afferma espressamente la circostanza che tanto il Capo Ufficio tributi che il Segretario Generale erano privi di qualunque potere di valutazione, sia alla stregua della normativa contrattuale che della successiva delega;

affermazione da leggersi per di più in relazione all’individuazione, operata dal primo Giudice, nel Dirigente del Settore Finanze del soggetto delegato a compiere l’attività del Nucleo di valutazione (e che, in concreto, aveva rifiutato di rilasciare la certificazione di raggiungimento degli obiettivi).

Tale affermazione, implicante un accertamento fattuale, non è stata validamente censurata dalla parte ricorrente, che, apoditticamente, si limita a sostenere l’idoneità allo scopo delle certificazioni rese dal Funzionario responsabile dell’Ufficio tributi e dal Segretario Generale.

Ne consegue il rigetto anche del motivo all’esame, previa parziale correzione in diritto, nei termini anzidetti, della motivazione della sentenza impugnata.

4. Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello inteso al riconoscimento del diritto al pagamento dell’attività svolta ai sensi degli artt. 3 e 36 Cost. e dell’art. 2126 c.c., essendosi limitata a ritenere, erroneamente, che la richiesta non fosse sussumibile nella categoria del lavoro straordinario.

4.1 Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi trascritto l’esatto contenuto dello specifico motivo di gravame in ordine al quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi.

5. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 49,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2011, n. 14294 Controversie di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da S.G. avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva rigettato il ricorso tendente ad ottenere la condanna dell’Inps alla corresponsione del sussidio per l’esecuzione di lavori socialmente utili per il periodo da gennaio al 30 ottobre 1996 a causa della mancanza di preventiva domanda amministrativa. Rilevava la Corte che l’appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto sospendere il processo ed assegnarle il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, ma che questa tesi era stata respinta in primo grado sul rilievo che l’art. 443 c.p.c. invocato fosse inapplicabile non trattandosi di improcedibilità dovuta al mancato esaurimento del procedimento amministrativo. La Corte adita affermava che avverso questa argomentazione non era stata formulata alcuna censura, per cui l’impugnazione era inammissibile.

Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con un motivo.

L’Inps ha depositato procura.
Motivi della decisione

La ricorrente si duole che sia stato dichiarato inammissibile l’appello nonostante ella avesse argomentato ampiamente nell’atto di impugnazione che avrebbe dovuto farsi applicazione dell’art. 443 cod. proc. civ..

Il ricorso è infondato.

Ed invero, quale che fosse il tenore dell’atto d’appello era comunque infondata la pretesa della ricorrente che, non avendo previamente proposto la domanda amministrativa di prestazione, chiedeva però la sospensione del processo a norma dell’art. 443 cod. proc. civ. che viene in applicazione nel diverso caso in cui la domanda sia stata proposta ma non sia terminato l’iter dei ricorsi amministrativi.

E’ stato infatti affermato (tra le tante Cass. n. 732 del 15/01/2007) che "La domanda amministrativa di prestazione previdenziale all’ente erogatore L. n. 533 del 1973, ex art. 7 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 cod. proc. civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio".

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo vigente prima delle modifiche del 2003 non applicabili ratione temporis.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-04-2011, n. 318 Autolinee urbane

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al T.A.R. di Palermo, l’Azienda Municipale dei Trasporti di Catania (A.M.T.) impugnava il decreto n. 93 in data 22 febbraio 2008 dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, avente ad oggetto la "conferma dei costi economici standardizzati per le autolinee", nonché tutti gli atti dipendenti e conseguenti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.

Premetteva l’A.M.T. che con l’art. 2 della L.R. n. 9/1992 era stato esteso anche ai servizi di trasporto urbano ed extraurbano gestiti dalle aziende di trasporto pubbliche e private, il regime delle disposizioni di cui all’art. 21 L.R. n. 68/1981. Tale ultima disposizione prevedeva, in particolare, il riconoscimento per i portatori di handicap del diritto di poter usufruire gratuitamente dei servizi di trasporto gestiti dall’Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.). La materia era inoltre fatta oggetto di specifica circolare, n. 5871 del 5 luglio 1993, del predetto Assessorato regionale.

Ciò posto, l’Azienda ricorrente assumeva di aver garantito sin dal 1995 il trasporto gratuito dei disabili, fornendo di anno in anno i relativi dati all’Assessorato. Detto servizio avrebbe negli anni assunto una cospicua rilevanza, rappresentando circa il 12% del trasportato.

Con circolare del 23 dicembre 1998, l’Assessorato rappresentava che la L.R. n. 2/92 non comportava alcun onere finanziario a carico della Regione per il rilascio delle tessere di libera circolazione per i soggetti portatori di handicap. Inoltre, per quanto concerne l’eventuale introduzione di un correttivo sui costi economici sopportati dalle singole Aziende di trasporto pubblico locale, il medesimo si rimetteva alle determinazioni assunte in seno alla Conferenza di servizi del 12 novembre 1998, nel cui ambito si era ritenuta non praticabile l’ipotesi in narrativa.

Veniva quindi emanato il D.A. 16 febbraio 1999, avverso il quale era interposto ricorso della stessa A.M.T., deciso con sentenza T.A.R. 4394/05, che lo accoglieva annullando il provvedimento impugnato sotto il profilo della carenza di motivazione. Passata in giudicato detta sentenza, per mancata proposizione di appello, e perdurando l’inottemperanza della P.A. alla stessa, malgrado la notifica di atto di diffida, veniva quindi proposto ricorso per esecuzione di giudicato, deciso con sentenza 3407/07.

Il commissario nominato tuttavia non poneva in essere alcuna attività in via sostitutiva, siccome la Regione comunicava l’avvenuto adempimento alla prefata sentenza tramite l’adozione del nuovo decreto n. 93/serv. 1 del 22 febbraio 2008, impugnato in prime cure per violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il ricorso è stato rigettato, resistendo il provvedimento impugnato a tutte le censure dedotte, senza però fare applicazione della regola della soccombenza circa le spese del giudizio, data la complessità della questione dedotta e l’evoluzione della giurisprudenza in materia.

3. L’Azienda municipale catanese dei trasporti ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, insistendo per l’annullamento del provvedimento assessoriale e quindi per la riforma della sentenza impugnata.

4. L’Assessorato regionale intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello, non senza aver eccepito preliminarmente la tardività, sotto più profili, dell’appello medesimo.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

5. L’appello va in effetti dichiarato irricevibile per tardività.

La sentenza impugnata risulta notificata all’odierna appellante in data 18 settembre 2009, nel domicilio eletto, che è rimasto inconfutabilmente tale (il mutamento di domicilio non può ricavarsi da un mero atto di delega a partecipare all’udienza), mentre l’appello risulta notificato solo a partire dall’8 ottobre 2010.

Ciò posto, l’appello è tardivo, e questo, in verità, non solo applicando il regime decadenziale ordinario, o quello che era previsto dall’art. 23-bis L. n. 1034/71 (ove ritenuto applicabile alla fattispecie), bensì anche a voler considerare il termine "lungo", decorrente dalla pubblicazione della sentenza stessa, ridotto a mesi sei dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/09 (già in vigore alla data della pubblicazione della decisione impugnata), che sul punto ha modificato l’art. 327, primo comma, c.p.c. (riduzione che è stata poi recepita nel nuovo Codice del processo amministrativo, all’art. 92, comma 3).

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello è, in ogni caso, affetto da tardività.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Le spese di giudizio seguono la declaratoria.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile per tardività il ricorso in appello in epigrafe.

Condanna l’Azienda appellante al pagamento, in favore dell’Amministrazione regionale, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17727 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le in persona del Dott. Spinaci Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione G.A., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 24.4.2010, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale, sez. distaccata di Mercato Sanseverino, il 26.3.2009, per i fatti di estorsione di cui ai capi 1) e 2) della rubrica accusatoria, entrambi commessi in danno di R.M., e per il reato in materia di sostanze stupefacenti di cui al capo 3), ritenne assorbito il fatto di estorsione di cui al capo 2 in quello di cui al capo 1), affermò la continuazione tra l’unico fatto estorsivo ritenuto e il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.

La difesa deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza per non avere i giudici territoriali affrontato in alcun modo le doglianze formulate dall’imputato con l’atto di appello, a partire dalla questione della esistenza di un debito della persona offesa per legittimo titolo, nei confronti dell’imputato, nato da una compravendita di mobili.

Al riguardo, la corte di merito non avrebbe dato conto della ragioni della ritenuta maggiore attendibilità della diversa ricostruzione dei fatti da parte del R., a dispetto del comportamento processuale ambiguo e poco trasparente di quest’ultimo. La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, sarebbe del tutto carente anche in ordine all’identificazione degli estremi del delitto di estorsione, tanto in ordine al profilo soggettivo che a quello oggettivo.

Quanto al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, la Corte territoriale avrebbe dato credito alle dichiarazioni del R. sulla base dell’indebito rilievo attribuito alle troppo generiche indicazioni del teste di accusa C..

Infine, la Corte territoriale non avrebbe considerato l’influenza dell’intervento della polizia ai fini della qualificazione giuridica dei fatti di estorsione.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, l’indicazione della presunta liceità della causale delle richieste di denaro formulate dall’imputato alla persona offesa è rimasta priva di concreti supporti probatori, riuscendo per converso avvalorata la spiegazione della persona offesa di crediti dell’imputato riferibili a precedenti cessioni di droga ma per ciò stesso privi all’evidenza di qualunque tutela giuridica, mentre non è chiaro, nelle deduzioni difensive, quali siano i connotati di ambiguità e di scarsa trasparenza dell’atteggiamento della persona offesa che ne minerebbero l’attendibilità, a meno che non si voglia alludere alla sollecitazione, da parte del R., dell’intervento de carabinieri, che al contrario conferma, come bene nota la Corte di merito, la situazione di esasperazione in cui lo stesso si era venuto a trovare per le pressioni estorsive dell’imputato.

Per il resto, i giudici di appello ricostruiscono le vicende processuali con argomentazioni logiche e coerenti, con puntuali riferimenti anche ai numerosi supporti documentali delle accuse del R., indiscutibilmente confermate, inoltre, quanto al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, dalle dichiarazioni del C., contestate in modo del tutto generico dalla difesa, e danno conto esaurientemente della valutazione conclusiva della sussistenza di tutti gli estremi oggettivi e soggettivi dei reati in contestazione.

A nulla rileva poi l’intervento della polizia ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, dovendosi ritenere che l’azione criminosa sia stata voluta e realizzata nella specie dall’imputato secondo impulsi e modalitàconcrete allo stesso del tutto autonomamente riconducibili (cfr. ex plurimis, Corte di Cassazione nr 11915 del 26/01/2010 SEZ. 5 Dell’Aversano e altri).

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.