Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-05-2011, n. 20813

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4/10/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data a 22/5/2006, che dichiarava S.A. responsabile di nove episodi di truffa aggravata in concorso con altri soggetti per aver indotto in errore, con artifizi e raggiri, qualificatosi quale titolare di agenzie immobiliari numerosi clienti, ottenendo il pagamento di cospicui acconti all’atto della sottoscrizione di altrettante proposte di acquisto, poi risultare prive di efficacia.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la violazione dell’art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, l’errata applicazione dell’art. 99 c.p. e art. 172 c.p., comma 7, per la mancata erronea declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, non essendo stata la recidiva, pur contestata, considerata dal Tribunale.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa in primo grado con sentenza del 22.5.2006, si applicano – ex L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all’imputato e si deve far, quindi, riferimento alla pena massima di sette anni e sei mesi (anni sei + 1/4) La questione controversa concerne l’applicazione dell’aumento di pena, ai fini della prescrizione, nel caso in cui la recidiva contestata sia stata esclusa. Questa Corte, con valutazione condivisa dal Collegio ha affermato che in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata ( art. 99 c.p., comma 4), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 6, Sentenza n. 43771 del 07/10/2010 Ud. (dep. 11/12/2010) Rv. 248714).

Tale orientamento è coerente con l’orientamento delle Sezioni Unite in tema di ulteriori effetti dell’esclusione della recidiva, avendo statuito che una volta contestata la recidiva, anche reiterata, purchè non ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 5, qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69 c.p., comma 4, dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81 c.p., comma 4, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto "patteggiamento allargato" e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444 c.p.p., comma 1 bis; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10/2010) Rv. 247839) Essendo i reati contestati commessi tra l’aprile (OMISSIS), risulta, aderendo all’orientamento sopra ricordato, ampiamente decorso il termine prescrizionale già in epoca antecedente la sentenza della Corte d’Appello.

Pertanto, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., in forza delle corrette e condivise decisioni del giudice di merito in punto responsabilità dello S., per i reati di truffa aggravata allo stesso ascritti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reati di cui sopra estinti per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 07-06-2011, n. 22732

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- G.L., ritenuto responsabile di omicidio volontario in danno di D.L.L. e di lesioni volontarie in danno di D. L.G. e D.L.M.C., aggravate queste ultime dall’uso di un coltello e, quanto alla M.C. anche dalla gravità delle lesioni, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in sede di rinvio da questa Corte, ha ribadito l’affermazione della sua penale responsabilità, riconoscendo però sussistente l’attenuante della provocazione, che ha valutato subvalente rispetto alle aggravanti contestate per i due episodi di lesioni, riducendo la pena complessiva alla misura di anni 14 e mesi otto di reclusione, a tale risultato giungendo dopo la nuova disamina dei fatti che questa Corte aveva disposto per più approfondita indagine sulla provocazione e conseguente nuova valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Riferisce la sentenza impugnata che D.L.M.C. e G.L., che avevano da qualche tempo instaurato una stabile convivenza in Fondi, in casa del G., si erano da poco separati; la giovane aveva lasciato l’appartamento ed era tornata a casa dei genitori, a Santa Maria a Vico.

Il giorno dei fatti la predetta, preso atto della cessazione ormai irreversibile del rapporto sentimentale, aveva raggiunto Fondi in compagnia del padre e del fratello per recuperare i suoi effetti personali; il G. però non s’era fatto trovare in casa, ed i tre non avevano potuto accedere all’appartamento.

In effetti il giovane si era allontanato perchè avvertito dalla moglie del D.L.L. del pericolo costituito dall’imminente arrivo dei tre antagonisti, che non erano certo animati da intenzioni amichevoli.

La M.C. aveva tuttavia convinto l’imputato, che aveva chiamato con il suo cellulare, a raggiungerli, per consentirle di accedere all’appartamento e recuperare le sue cose; peraltro nell’occasione il D.L.L. aveva strappato di mano il telefono alla figlia, urlando la sua ira all’indirizzo dell’interlocutore, che aveva minacciato di morte.

Il G. era effettivamente sopraggiunto, ma armato di un coltello, vivamente alterato ed urlante improperi nei confronti del D.L.L.; senza indugi e senza neppure un tentativo di dialogo con gli antagonisti, aveva accoltellato prima i germani D. L., incontrati dinanzi al portone di casa, e poi il loro genitore, raggiunto sul pianerottolo.

La corte territoriale, ottemperando alla regola di giudizio dettata da questa Corte, ha ritenuto che il risalente atteggiamento ostile e vessatorio del D.L.L., unitamente all’allarme indotto dalla telefonata che C.G. – madre della M. C. – aveva fatto all’imputato, raccomandandogli di non farsi trovare in casa, nonchè le gravi minacce telefoniche rivolte da ultimo al giovane dal D.L., integrassero gli estremi della provocazione, già negata dai giudici del merito; ha invece ribadito il diniego della concessione di circostanze attenuanti generiche.

Deduce il ricorrente la sostanziale violazione da parte della corte territoriale della regola di giudizio dettata da questa Corte, ed in particolare l’insufficienza della motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e della personalità dell’imputato, atteso che a suo avviso non era stato adeguatamente considerato come la condotta illecita fosse stata attuata nello stato di viva indignazione, determinato dal comportamento sistematicamente aggressivo e vessatorio del D.L.L., che l’aveva espressamente minacciato di morte anche immediatamente prima dei fatti delittuosi in esame.

Sostiene infatti che una più compiuta considerazione dei suddetti elementi avrebbe dovuto indurre i giudici del rinvio a valutare l’attenuante della provocazione quantomeno equivalente alle aggravanti contestate; a concedere le attenuanti generiche; a quantificare consequenzialmente in misura più contenuta gli aumenti di pena per i reati ritenuti in continuazione; comunque a rideterminare la pena in ammontare più congruamente ridotto. Il G. ha fatto pervenire via fax una personale perorazione in data 20 gennaio 2011. Ulteriore memoria difensiva è stata depositata dall’avvocato Spiezia nell’interesse del ricorrente il 4 febbraio 2011. 2.- I motivi proposti dal ricorrente, e ribaditi con le memorie successive, sostanzialmente censurano le valutazioni di merito effettuate dalla corte territoriale, il cui riesame in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni. Ne consegue che il ricorso, ancorchè di fattura pregevole e certamente suggestivo, è inammissibile. Infatti la corte territoriale ha compiutamente esaminato il fatto sotto ogni profilo, sia oggettivo che soggettivo, dando contezza della valutazione di gravità del fatto, con l’osservare che l’imputato si era recato all’appuntamento con la ex convivente e con i suoi congiunti armato di coltello e determinato a farne uso a prescindere dal comportamento degli antagonisti, tanto che aveva colpito ripetutamente la giovane ed il fratello della predetta senza che costoro avessero posto in essere atteggiamento ostile di sorta nei suoi confronti, aggredendoli senza esitazione, poi attuando senza soluzione di continuità analoga efferata violenza nei confronti del D.L.L., che aveva colpito reiterata mente fino ad ucciderlo.

La corte territoriale ha anche spiegato esaurientemente le ragioni che l’avevano indotta a non concedere attenuanti generiche, pur irrogando comunque pena contenuta proprio in considerazione delle circostanze del fatto, tanto oggetti ve che soggettive, opportunamente e compiutamente valutate dai giudici del merito.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese da loro anticipate per il presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute della parti civili, che liquida in complessivi Euro 3.000.00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22933 Servitù prediali

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 1999, C.E., r.c., S.L., P. G., Co.Ro., D.A., Mu.Ro. ved.

Ca., Si., Pi. e Ca.Ri., P. F., Bo.Om., F.M., M. R., L.G. e G.M. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Arezzo la Provincia di Arezzo, chiedendo dichiararsi la esistenza di una servitù non aedificandi a carico dell’appezzamento di terreno di mq. 1680 posto in (OMISSIS), distinto al NCT alla partita 8585, foglio 127, partt. 751 e 753, alienato alla Provincia medesima dalla impresa costruttrice Belvedere s.r.l., dante causa degli attori, in forza di atto di compravendita in data 13 ottobre 1972, rogato dal segretario generale dell’Amministrazione provinciale, a favore degli immobili di proprietà degli attori, cui gli stessi erano pervenuti per frazionamento e vendita dei singoli appartamenti facenti parte della lottizzazione Belvedere. Gli attori chiesero, inoltre, dichiararsi che con l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco di (OMISSIS) la Provincia convenuta aveva provocato la diminuzione di valore degli immobili di loro rispettiva proprietà e la riduzione della panoramicità degli stessi, e, conseguentemente, condannarsi la Provincia convenuta al risarcimento dei danni in loro favore.

Secondo gli attori, la realizzazione della palestra dei Vigili del Fuoco sul predetto appezzamento era stata effettuata in violazione del vincolo a non edificare gravante sull’area per destinazione del padre di famiglia operata dalla loro dante causa, impresa costruttrice Belvedere s.r.l., all’atto della suddivisione in lotti nel periodo 1969-1971, vincolo ribadito nel contratto del 13 ottobre 1972, con il quale la soc. Belvedere aveva venduto alla Provincia l’appezzamento in questione al prezzo simbolico di L. 1,00 al mq. … con l’obbligo di applicare sul terreno stesso il vincolo non aedificandi … .

La domanda fu accolta dal Tribunale adito con sentenza impugnata dalla Provincia di Arezzo.

3. – La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 25 maggio 2005, rigettò il gravame.

Per ciò che ancora rileva nel presente giudizio, con riguardo al motivo di appello attinente alla interpretazione del contratto di compravendita stipulato il 13 ottobre 1972 tra la Belvedere s.r.l. e la Provincia appellante, e, in particolare, della clausola relativa alla servitù in questione, a fronte del rilievo dell’appellante, secondo cui il divieto di edificare non sarebbe stato assoluto, ma limitato alla edificazione a fini privati, essendo altrimenti incompatibile con la finalità di ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco, espressamente dichiarata nel contratto, la Corte di merito negò fondamento alla circostanza, invocata dalla Provincia, che il parere espresso dalla Commissione Edilizia del Comune di Arezzo il 3 marzo 1969 era stato favorevole al progetto di edificazione del lotto 29, sul quale insistevano le proprietà degli appellati, a condizione che il terreno restasse di pertinenza inedificabile in favore dei lotti 20 e 21 "salvo convenzione per opere di urbanizzazione e previo nulla osta del Comando dei Vigili del Fuoco". Al riguardo, a parte la considerazione che detto parere era un atto meramente preparatorio ed interno, la Corte osservò che il richiamato inciso non valeva ad autorizzare la Provincia alla costruzione della palestra, ma si riferiva evidentemente alla convenzione di urbanizzazione che, insieme alla planimetria, faceva parte del piano di lottizzazione della Belvedere s.r.l..

Nè era esatto che la Belvedere avesse saturato gli standards edificatori dei lotti, e che da ciò sarebbe derivato il vincolo posto, essendo emerso il contrario dagli accertamenti del c.t.u..

Più in generale, il giudice di secondo grado escluse quel conflitto che l’appellante sosteneva sussistere tra il vincolo di inedificabilità e la finalità di ampliamento dichiarata in contratto, rilevando, per un verso, che la servitù non aedificandi è un vincolo giuridico e non urbanistico, ed obbliga a non costruire, senza alcuna limitazione del divieto alle costruzioni private; per l’altro, che la utilizzazione dell’area ai fini del dichiarato ampliamento avrebbe potuto essere realizzata ampliando in altezza la caserma. Del resto, non sarebbe stato possibile ipotizzare ragionevolmente che la Belvedere avesse ceduto 1’appezzamento di terreno alla somma simbolica di L. 1,00 al mq, consentendo alla Provincia dì costruirvi opere pubbliche senza alcun corrispettivo per la diminuzione di valore degli appartamenti da erigere sui propri lotti. La sostanziale gratuità della cessione costituiva in effetti il corrispettivo per la pattuita inedificabilità del terreno.

Quanto alla seconda censura, relativa alla pretesa mancanza nel contratto degli elementi necessari per una valida costituzione del diritto di servitù, osservò in contrario la Corte di merito che sussistevano sia il consenso delle parti, non rilevando che la menzione del vincolo di inedificabilità fosse contenuta nella premessa dell’atto, dovendo i contratti essere interpretati nel loro complesso, sia la individuazione dei fondi rispettivamente dominante e servente, con la indicazione dei dati catastali del terreno gravato della servitù e dei lotti limitrofi dominanti, sui quali insistevano le proprietà degli appellati. Nè alcun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza della mancata trascrizione della servitù, costituendo la trascrizione solo una condizione di opponibilità della stessa ai terzi acquirenti del fondo servente. Privo di fondamento fu giudicato anche il terzo motivo, con il quale si sosteneva che nella clausola di apposizione del vincolo a non edificare si potesse tutt’al più ravvisare l’assunzione unilaterale di un obbligo a costituire la servitù da parte della Provincia e il correlato diritto di controparte, peraltro estinto per prescrizione per mancato esercizio ultraventennale. In proposito, la Corte di merito osservò che la costituzione di una servitù volontaria non può avvenire mediante atto unilaterale, essendo necessario il concorso delle volontà dei proprietari dei fondi dominante e servente.

Quanto alle critiche alle valutazioni del c.t.u., mosse con il quarto motivo di gravame, la Corte di merito le giudicò infondate, affermando che egli si era limitato a raccogliere i dati giuridici e fattuali utili senza esorbitare dai limiti del suo incarico, e ritenendo che non potesse accogliersi, in ordine alla determinazione del danno, la richiesta di rinnovazione della c.t.u., non sussistendo la lamentata incongruente utilizzazione di due diversi metodi nella valutazione della diminuzione di valore subita dagli appartamenti degli appellati. Infatti, il c.t.u. aveva, con valutazione esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici, determinato detta diminuzione di valore in relazione sia al danno estetico che a quello espositivo, ed aveva poi, chiamato a chiarimenti, spiegato nella relazione suppletiva di aver quantificato il valore di mercato dei singoli appartamenti mediante il criterio del valore comparativo, in applicazione del quale aveva eseguito una indagine di mercato sui valori immobiliari nella zona in questione, con particolare riferimento agli edifici adiacenti e dalle caratteristiche similari.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Provincia di Arezzo sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resistono con controricorso C.E., R.E. ved.

P., nella sua qualità di erede di P.G., c.R., S.L., D.A., Mu.

R. ved. Ca., Ca.Si., Ca.Pi., Ca.Ri., Po.Fa., B.O. P., F.M., M.F.R., L. G., G.L.M..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La decisione della Corte di merito si sarebbe basata su di un dato di fatto errato, acriticamente ricavato dalle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., secondo cui la potenzialità edificatoria a disposizione della società Belvedere non sarebbe stata sfruttata interamente, laddove, in realtà, gli indici da valutare non sarebbero stati quelli dello strumento urbanistico generale, ma quelli, più specifici, del piano di lottizzazione, che prevedeva indici diversi ed inferiori ovvero una volumetria definita, come emergerebbe dai pareri dell’Ufficio Urbanistica del 31 agosto e del 19 dicembre 1968. La Commissione Edilizia si sarebbe determinata a rilasciare parere favorevole al progetto di edificazione in considerazione del fatto che la Belvedere proponeva di cedere alla Provincia un’area da utilizzarsi per l’ampliamento dei servizi di protezione civile e, in particolare, della locale caserma dei Vigili del Fuoco. Dunque, la cessione dell’area sarebbe stata in stretta dipendenza dall’assentimento del progetto. In tale ottica, la previsione di un vincolo di inedificabilità avrebbe costituito il presupposto formale per il rilascio della concessione alla Belvedere, il cui intervento non avrebbe potuto essere assentito ove al terreno in questione fossero residuate effettive potenzialità edificatorie a fini privati, per violazione degli indici della lottizzazione. Non vi sarebbe stato ostacolo, invece, alla realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico, a presidio del quale la clausola inerente al vincolo di inedificabilità sarebbe stata posta. Il motivo è infondato.

Esso è sostanzialmente volto ad affermare che con il negozio in questione non sarebbe stata costituita una servitù, ma si sarebbe solo evidenziato il vincolo di inedificabilità imposto per consentire l’edificazione privata sulla parte residua del lotto, ed a pervenire alla conclusione che la vendita sarebbe stata una condizione imposta per il rilascio della concessione.

In tal modo, esso ìmpinge nella interpretazione del contratto, risolvendosi nel tentativo di provocare un riesame dell’accertamento, compiuto dai giudici di merito, della comune intenzione delle parti:

attività che questa Corte è autorizzata a svolgere a condizione che risultino violate regole di ermeneutica ovvero che sussistano nel percorso argomentativo del giudice carenze motivazionali.

Sotto il primo profilo, la ricorrente non ha assolto l’onere di indicare specificamente il punto e il modo in cui il giudice si sarebbe discostato dai principi dettati dall’art. 1362 e segg. cod. civ. (v., sul punto, tra le altre, Cass., sentt. n. 12446 del 2006, n. 16132 del 2005, 9504 del 2004).

Dal punto di vista motivazionale, non si ravvisano carenze nè contraddizioni nel ragionamento che ha condotto la Corte di merito al proprio convincimento sulla esistenza della servitù, correttamente desunta dal contenuto dell’atto di cui si tratta, senza tenere conto di documenti provenienti da terzi.

In particolare, la Corte di merito ha ritenuto insussistente la denunciata incompatibilità tra la volontà della Provincia, espressamente dichiarata nel contratto, di ampliare la caserma dei Vigili del Fuoco ed il vincolo, con lo stesso assunto, a non edificare – contrasto che, nella prospettazione della Provincia appellante, attuale ricorrente, sarebbe venuto meno interpretando il vincolo come limitato alla sola edilizia privata, osservando che l’ampliamento della caserma si sarebbe potuto realizzare anche a prescindere da un’attività edificatoria (togliendo così ogni valore di dato ermeneuticamente rilevante alla volontà esplicitata della Provincia di realizzare tale ampliamento), ed inoltre manifestando il convincimento, sulla base delle risultanze della c.t.u., che la società Belvedere non avesse esaurito gli standards edilizi, con conseguente possibilità per la Provincia di utilizzare gli indici per l’ampliamento in altezza della caserma. Ed inoltre, la Corte territoriale ha valorizzato il dato della sostanziale gratuità della cessione, ritenendo ragionevolmente ad esso correlato quello del vincolo dì inedificabilità.

In presenza di una così esauriente motivazione del percorso logico- giuridico seguito per pervenire alla sua conclusione, nessuna censura può essere mossa, sotto il profilo esaminato, alla Corte territoriale. Con la seconda censura si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1058 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel rilevare come nel contratto del 13 ottobre 1972 fossero presenti tutti gli elementi necessari per una valida costituzione di servitù, laddove, in realtà, nel contratto non era rinvenibile alcuna inequivoca volontà delle parti in tal senso. L’unica menzione dell’onere di cui si tratta sarebbe, infatti, contenuta nella premessa dell’atto dì acquisto, neppure richiamata nella parte strettamente negoziale. Nè vi sarebbe nel titolo alcuna indicazione del fondo dominante, evincendosi dall’atto solo che l’immobile sul quale non edificare era quello trasferito alla Provincia, e nemmeno sarebbe desumibile dall’atto stesso l’esatto contenuto dell’assoggettamento dell’area acquisita dalla Provincia alla utilità del preteso fondo dominante, nè la natura dell’impegno assunto, se, cioè, si fosse inteso far riferimento ad una servitù prediale o ad un obbligo di natura personale. Del resto, non risultava alcuna trascrizione al riguardo.

Se mai, la clausola in questione avrebbe avuto ad oggetto l’impegno a costituire una servitù: ma il correlativo diritto a pretenderne l’attuazione si sarebbe prescritto. La doglianza è destituita di fondamento.

La Corte di merito ha correttamente ed esaurientemente motivato il proprio convincimento in ordine all’oggetto ed alla natura della pattuizione intervenuta tra le parti, come ricavabile dal tenore testuale dell’atto di compravendita, senza che rilevi la circostanza che il vincolo a non edificare assunto dall’acquirente fosse indicato solo nella premessa dell’atto di acquisto, che, comunque, ne fa parte, ed il cui contenuto, come quello dell’intera convenzione, rappresenta, con la sottoscrizione del contratto, la volontà comune delle parti. Il giudice di secondo grado ha, poi, ritenuto individuabili, sempre sulla base della lettura del contratto, i fondi interessati dalla vicenda, e cioè il fondo servente, identificato con chiarezza nel contratto come quello oggetto della compravendita, e quello dominante, individuato attraverso il rapporto di contiguità tra il primo e la porzione residua dei lotti di cui questo faceva parte.

Quanto, poi, alla circostanza della mancata trascrizione del vincolo, la sentenza impugnata esclude ogni rilievo ad essa sul piano ermeneutico, sulla base della considerazione, tratta dall’esame della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sent. n. 8448 del 1998) che la trascrizione costituisce solo una condizione di opponibilità ai terzi acquirenti del fondo servente.

Del resto, e conclusivamente, la Corte si è dichiaratamente attenuta, nella interpretazione del contratto, al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra esse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell’ente, le quali attengono alla fase preparatoria e non hanno alcun valore di interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali (v., sul punto, Cass., sentt. n. 26047 del 2005, n. 11247 del 2002). Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte di merito, nel confermare la decisione di primo grado anche in ordine al quantum, aveva recepito le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. senza minimamente tenere conto delle argomentazioni svolte dalla Provincia con riguardo sia al punto di vista estetico sia a quello espositivo ed alla mancata motivazione circa l’applicazione delle percentuali di deprezzamento degli appartamenti degli appellati.

La doglianza è immeritevole di accoglimento. La sentenza impugnata ricostruisce analiticamente i criteri adottati dal c.t.u. nella valutazione della diminuzione di valore subita dalle unità immobiliari degli appellati (tra l’altro, proprio con riferimento al danno estetico ed a quello espositivo), e le conseguenti valutazioni, condividendole. Nessuna censura di acritica adesione alle conclusioni del consulente tecnico può, pertanto, essere mossa, sotto tale profilo, alla Corte di merito, le cui valutazioni, sul piano del merito, si sottraggono ad ogni sindacato di legittimità, siccome correttamente ed adeguatamente motivate.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, devono essere poste a carico della Provincia ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 07-07-2011, n. 26725 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza 18 marzo 2010, il giudice del tribunale di Latina dichiarò D.V.A. colpevole del reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, con la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

La sentenza invece non provvedeva sulla somma di denaro di Euro 1.210,00 che pure era stata sequestrata.

Il difensore proponeva due istanze con le quali – oltre ad altre domande – si chiedeva che il giudice provvedesse sulla somma sequestrata. Su questa richiesta però il giudice non provvide. Nel frattempo, depositata la motivazione, il difensore proponeva appello.

Quindi, il difensore presento di nuovo istanza per l’emendatio della omissione di un provvedimento sulla somma sequestrata.

Questa volta il giudice rispose col provvedimento oggi impugnato, emesso de plano l’8.6.2010, con il quale, rilevato che il D. V. in udienza aveva dichiarato che parte del denaro era provento di spaccio, e considerato che, in mancanza di prova contraria, tutta la somma doveva considerarsi provento di spaccio, ordinò la confisca della somma stessa.

Il D.V. propone ricorso per cassazione deducendo nullità assoluta ed insanabile del provvedimento sia perchè reso de plano senza la fissazione della udienza in camera di consiglio, sia perchè reso dopo il promovimento della impugnazione.

Il ricorso è fondato perchè effettivamente il provvedimento di correzione di errore materiale impugnato è abnorme, sia perchè emesso de plano senza previa convocazione della parti in camera di consiglio, sia perchè la sentenza in questione non era ancora passata in giudicato, perchè contro la stessa era stato proposto appello.

L’art. 130 cod. proc. pen., infatti, dispone innanzitutto che sull’istanza di correzione di errore materiale il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.. Nella specie ciò non è avvenuto con conseguente nullità radicale del provvedimento emesso de plano. E difatti, "L’adozione de plano, ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen." (Sez. 3, 3.12.2008, n. 1460, Sanna, m. 242270).

Inoltre, l’art. 130 cod. proc. pen. dispone che se il provvedimento "è impugnato, e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione". Nella specie, invece il giudice ha provveduto dopo il deposito dell’appello, dal che deriva una ulteriore nullità assoluta ed insanabile del provvedimento. E difatti, "La correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame. L’ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo" (Sez. 6, 15.11.2004, n. 47456, Bouabid, m. 230759; conf. Sez. 2, 29.5.2009, n. 24551, Dubois, m. 244245).

Il provvedimento impugnato, affetto da nullità assoluta, deve dunque essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.