T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 2038 Studenti Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 20.12.2005 il ricorrente, studente iscritto al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Milano, ha sostenuto e superato l’esame di neurologia.

L’Università resistente, con decreto rettorale del 17.5.2006, ha annullato la prova poiché "in contrasto con l’ordine delle propedeuticità stabilite dal D.P.R. 28.02.1980 n. 135 e dal Consiglio di Facoltà del 24.09.2001, in quanto a quella data non aveva sostenuto l’esame di ISTITUIZIONI DI ANATOMIA UMANA NORMALE E DELL’APPARATO STOMATOGNATICO".

Il ricorrente ha impugnato il citato provvedimento deducendo:

– la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento dell’esame;

– la violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 per difetto dei presupposti richiesti per procedere all’annullamento in autotutela;

– l’illegittimità delle propedeuticità previste dall’Università per violazione dell’art. 12, comma 2, lett. b) del D.M. n. 509/1999;

– la violazione dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui proporre ricorso.

L’Università si è costituita in giudizio, resistendo alle avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato, stante la palese violazione, sotto più profili, dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che disciplina l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, stabilendo che "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita ad informare l’interessato circa la determinazione assunta omettendo la specificazione delle ragioni di interesse pubblico che hanno indotto l’Autorità procedente all’adozione della determinazione.

Il provvedimento è difforme dal paradigma normativo, altresì, per l’ulteriore omissione della prescritta valutazione dell’interesse del ricorrente destinatario dei negativi effetti della misura adottata.

Sotto un ultimo, ma egualmente rilevante profilo, l’annullamento dell’esame è intervenuto a distanza di circa 5 mesi dal superamento dell’esame.

In tale significativo lasso di tempo, che è sicuramente tale da consolidare un legittimo affidamento del ricorrente circa il favorevole esito della prova sostenuta, l’interessato avrebbe potuto, in ipotesi, sanare il vizio rilevato dall’Amministrazione e sostenere nuovamente l’esame nel rispetto delle pretese propedeuticità.

Fondato è altresì il dedotto profilo di contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che, in un primo tempo, ha consentito l’iscrizione del ricorrente alla prova e, in un secondo momento, ha consentito al medesimo di sostenere la prova nonostante sul "libretto" non figurasse il superamento dell’esame ritenuto propedeutico.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Sussistono, tuttavia, in considerazione della specificità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-09-2011, n. 7267 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso meglio indicato in epigrafe il Signor F.F., sul presupposto di aver presentato domanda per la partecipazione al concorso, per titoli e esami, per l’ammissione di 322 allievi marescialli alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 20052006 e di esservi stato escluso successivamente all’espletamento delle prove scritte, si duole della illegittimità di siffatta decisione assunta nei suoi confronti dalla commissione concorsuale chiedendone l’annullamento nella presente sede giudiziale.

Riferisce il ricorrente che, dopo aver sostenuto con esito favorevole la prova preliminare e la fase di accertamento della idoneità psicofisica, si sottoponeva – in data 6 settembre 2005 – alla prova scritta prevista dal bando all’esito della quale, non avendo ricevuto alcun invito per partecipare alle successive prove orali, desumeva "di essere stato considerato non idoneo e quindi escluso dal concorso" (così, testualmente, a pag. 3 del ricorso introduttivo).

E’ così che il ricorrente, con un unico e complesso motivo di doglianza, impugna giudizialmente tale scelta della commissione di concorso ritenendola palesemente illegittima sia perché egli non è stato tempestivamente avvisato dell’esito sfavorevole della prova né gli è stato reso noto il punteggio conseguito, violandosi in tal modo il generale principio che obbliga l’Amministrazione a motivare le ragioni delle scelte assunte, senza poi sottacere la singolare circostanza che "in circa 20 giorni sono stati corretti ben 1484 compiti", tempistica che "costituisce sintomo di eccesso di potere delle valutazioni effettuate ed inficia la legittimità delle procedure" (così, ancora testualmente, a pag. 8 del ricorso introduttivo).

2. – Successivamente alla proposizione del ricorso principale, una volta venuto a conoscenza in sede ostensiva di ulteriore documentazione attinente al concorso in questione, il Signor F. ha proposto una nuova impugnazione recante motivi aggiunti per mezzo della quale ha prospettato le seguenti ulteriori illegittimità della procedura concorsuale:

– la commissione non è stata correttamente nominata in quanto all’interno della stessa "nessuno dei membri (…) – o forse, uno solo di essi – vanta il titolo accademico specifico oggetto della prova di concorso del 6 settembre 2005, in palese violazione dell’art. 7 lett. d) del bando di concorso ed ancor prima dell’art. 35 n. 3 lett. e) del D.Lgs 165/2001" (così, testualmente, alle pagg. 6 e 7 del ricorso recante motivi aggiunti);

– al termine della prova scritta, piuttosto che consegnare le buste recanti la busta grande con il compito svolto e la busta piccola con il nominativo del candidato già chiuse dallo stesso candidato e poi consegnate al personale addetto, dal verbale acquisito in sede di accesso documentale risulta che l’operazione di chiusura è avvenuta a cura del personale dei posti di controllo;

– nessuno degli addetti alla vigilanza ha reso la prescritta dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo, sul presupposto della legittimità del provvedimento impugnato e del corretto comportamento assunto dagli Uffici nella specie, la reiezione del gravame.

Le parti producevano, quindi ed in vista dell’udienza fissata per la discussione nel merito dei ricorsi, memorie difensive nelle quali confermavano le già rassegnate conclusioni.

3. – Ad avviso del Collegio nessuna delle doglianze poste dal ricorrente con il mezzo di gravame principale e con quello recante motivi aggiunti si mostra fondata..

Il primo motivo di censura dell’operato dell’Amministrazione procedente sviluppato dal ricorrente si concentra sull’aver illegittimamente mancato di comunicare al concorrente l’esito sfavorevole della prova scritta di italiano alla quale egli ha partecipato in data 6 settembre 2005.

Come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio l’art. 16, comma 6, del bando espressamente prescriveva che "Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove di concorso (…) debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso (…)".

Appare agevole notare come tale prescrizione disciplinante le operazioni concorsuali si pone in linea con quelli che sono i consueti sviluppi delle fasi di un concorso pubblico al quale, sovente, partecipano moltissimi candidati. Provvedere, dunque, alla comunicazione personale dell’esclusione per il mancato superamento della prove stabilite dal bando costituirebbe, intuibilmente, un incombente particolarmente gravoso (anche economicamente) per l’Amministrazione procedente, senza che peraltro, non comunicando l’esito sfavorevole della prova, si possa immaginare un immediato ed insuperabile pregiudizio per il candidato escluso circa la tutela della propria posizione di concorrente.

Infatti, ferma la considerazione che fino a quando l’interessato non avrà contezza del risultato sfavorevole egli non vedrà decorrere i termini di impugnazione della decisione assunta dall’Amministrazione procedente, va ritenuto che, per un altrettanto intuibile principio di non aggravamento dell’azione amministrativa e per il parallelo e corrispondente onere che deve, al contrario, imporsi nei confronti dei candidati di tenersi aggiornati circa lo sviluppo delle correzioni delle prove nonché in merito alle conseguenti decisioni assunte dalla commissione, è fatto obbligo proprio ai singoli concorrenti, come accade di consueto e come è dato di constatare nell’esperienza comune, di preoccuparsi di conoscere lo sviluppo della propria partecipazione alla selezione.

D’altronde la giurisprudenza amministrativa ha da sempre ritenuto la non ricettizietà dei provvedimenti di esclusione da una procedura selettiva pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 30 settembre 1986 n. 3060) tranne quando, come accade per le gare d’appalto, sia previsto specificamente da una norma di legge (nella specie, l’art. 75, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163).

4. – Neppure il secondo profilo di doglianza affrontato nel ricorso principale coglie nel segno.

Dai documenti depositati ed in particolare dai verbali delle operazioni svolte dalla commissione si evince che questa, correttamente, ha preventivamente indicato con puntualità i criteri di valutazione delle prove – ed anche, nella specie della prova scritta – aderendovi pianamente in sede di correzione ed attribuzione dei relativi punteggi numerici.

Sul punto si è oramai stratificata una costante interpretazione giurisprudenziale volta a considerare perfettamente legittimo l’operato della commissione di concorso laddove il punteggio numerico costituisca la rappresentazione grafica di un giudizio ancorato a puntuali indicazioni valutative preventivamente concordate tra i componenti (ovvero imposte dal bando) il cui rispetto e la cui corrispondenza siano dimostrabili attraverso i verbali.

Più esattamente si è affermato che, anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e garantendo la significatività delle espressioni numeriche del voto. In tal modo si raggiunge adeguatamente quel livello di sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, dei criteri di massima.

Pertanto l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto si realizza mediante il collegamento tra i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (cfr., da ultimo tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 913).

5. – Pure infondata risulta essere la residua doglianza contenuta nel ricorso principale ed avente ad oggetto la tempistica, ritenuta inadeguata, di correzione degli elaborati, sottolineando il ricorrente come "in circa 20 giorni sono stati corretti ben 1484 compiti".

In disparte la circostanza che la censura appare formulata genericamente, non essendo stato evidenziato, per come sarebbe stato doveroso, in quali termini e per quali aspetti la tempistica di correzione, solo superficialmente richiamata, avrebbe coinvolto anche la seduta nella quale è avvenuta la correzione dell’elaborato sviluppato dall’odierno ricorrente, preme anche in questo caso rilevare come la problematica sia stata ormai pianamente sviscerata in seno alla giurisprudenza amministrativa.

Si è condivisibilmente affermato (cfr., da ultimo tra le molte, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 14 febbraio 2011 n. 931) che i tempi impiegati per la correzione degli elaborati scritti non sono sindacabili in sede di legittimità, atteso che di norma non è possibile stabilire quali candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione da parte della commissione e se, quindi, il vizio denunciato inficia in concreto il giudizio dal singolo candidato contestato e ciò tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all’ampiezza degli elaborati. Ne consegue che l’eventuale brevità del tempo impiegato dalla commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni, considerato che l’apprezzamento della commissione d’esame è squisitamente tecnicodiscrezionale e il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, ben avendo la commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione.

D’altronde, quando il giudizio negativo operato dalla commissione sull’elaborato si mostri completo – come è avvenuto per quanto si è sopra riferito nel caso di specie – deve escludersi la rilevanza dei tempi di correzione per dimostrare l’insufficienza o l’incongruità nella valutazione dell’elaborato per un pubblico concorso

6. – Passando ad analizzare le doglianze espresse con il ricorso recante motivi aggiunti, ci si imbatte nella contestazione circa la competenza dei commissari in merito alla preparazione della traccia ed alla correzione dell’elaborato di italiano non presentando la commissione, se non per talune unità, accademici della materia.

Il motivo di impugnazione non è persuasivo e comunque non regge all’esame della documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente.

Infatti risulta che il Comando generale della Guardia di finanza, in vista della pubblicazione del bando di concorso in questione, abbia chiesto ed ottenuto dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio i nominativi dei professori in possesso dell’abilitazione all’insegnamento negli istituti superiori di secondo grado per l’italiano, la storia e la matematica e due docenti in materie letterarie (i proff.ri Bruno Ramundo e Maria Carmela Fonzo) sono stati nominati membri della commissione di concorso.

7. – Neppure persuade il motivo di doglianza attraverso il quale il ricorrente sostiene la illegittimità delle procedure concorsuali, in quanto le buste contenti l’elaborato e la busta piccola recante il talloncino con il nominativo del candidato sarebbero state effettivamente chiuse da personale addetto al ritiro piuttosto che dagli stessi candidati prima della loro consegna per come previsto dal bando.

Infatti i rilievi rivolti dal ricorrente a dimostrare la violazione del principio di segretezza (e di par condicio dei concorrenti) che si sarebbe perpetrato mercé le irregolarità riferibili al sistema di consegna degli elaborati da parte del singolo concorrente che avrebbero compromesso la certezza sulla integrità delle buste stesse, cioè senza intrusioni da parte dei terzi, si pongono come mere ipotesi di possibili accadimenti alterativi delle garanzie della segretezza che vengono prospettate in relazione non a singola ma a varie fasi delle relative operazioni (peraltro con indicazione generica del riferimento alla consegna di molti candidati), sicché in mancanza di elementi di maggiore puntualità e rilevanza probatoria non si rendono suscettibili di inficiare la stessa procedura.

8. – Da ultimo va ritenuto infondato anche il motivo di censura con il quale il ricorrente sostiene la illegittimità della procedura svolta in quanto gli addetti alla vigilanza non avrebbero prodotto la prescritta dichiarazione di astensione.

Sul punto è sufficiente ricordare che l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 987 (recante il Regolamento delle procedure concorsuali per l’accesso agli impieghi alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni) impone solo ai componenti della commissione e non anche ai componenti del gruppo che attende ai compiti di vigilanza e di assistenza nei giorni dedicati allo svolgimento delle prove concorsuali la prevista dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

D’altronde deve segnalarsi che, anche con riferimento all’obbligo dichiarativo imposto ai componenti della commissione, la violazione del citato art. 11 comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, non può determinare di per sé l’invalidazione dell’intero procedimento concorsuale, se alla stessa non si accompagni l’esistenza di una effettiva situazione di incompatibilità all’esercizio della funzione di membro della commissione di esame (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 maggio 2008 n. 592 e T.A.R. Marche, Sez. I, 14 novembre 2007 n. 1882), fatto non provato dal ricorrente nella specie.

9. – In virtù di quanto sopra e per effetto dell’accertata infondatezza dei motivi di censura dedotti con il ricorso principale e con il ricorso recante motivi aggiunti, il gravame proposto dal ricorrente deve essere respinti.

In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., le spese di giudizio vanno imputate a carico del ricorrente, stimando equo ad avviso del Collegio liquidarle nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (euro duemila/00), come da dispositivo.

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Condanna il Signor F.F. a rifondere le spese del presente giudizio in favore del Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-01-2012, n. 849 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

1. La società LEM linee elettriche meridionali srl proponeva reclamo avverso l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del giudice del lavoro di Salerno, emessa in data 26.2.2007.

Con tale ordinanza il giudice di prime cure accoglieva il ricorso proposto dal V.G. ordinando il ripristino del rapporto di lavoro e condannando la società reclamante al pagamento di tutte le mensilità non percepite, oltre accessori.

Si costituiva la parte intimata resistendo al reclamo.

L’adito tribunale di Salerno con ordinanza del 20 aprile 2007 accoglieva il reclamo revocando l’ordinanza di prime cure.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il V. con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata, poi costituitasi come Fallimento L.E.M. in persona del suo curatore.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 341 c.p.c. lamentando l’incompetenza funzionale del tribunale adito e quindi la radicale nullità della procedimento della decisione. Formula il seguente quesito di diritto: "il provvedimento di accoglimento della domanda adottato dal giudice unico del lavoro che definisce il procedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio e che nulla dispone circa il prosieguo per il merito, deve essere impugnato innanzi alla corte d’appello?". 2. Il ricorso è inammissibile.

Nello stesso ricorso per cassazione il ricorrente afferma di aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento d’urgenza. Il tribunale ha emesso un’ordinanza ex art. 700 e, in sede di reclamo, ha pronunciato l’ordinanza attualmente impugnata.

Nulla quindi autorizza a ritenere che in realtà il primo giudice, pur adito ex art. 700 c.p.c., abbia in realtà pronunciato una sentenza, appellabile nei modi ordinari.

Il ricorso quindi avverso l’ordinanza emessa dal tribunale in sede di reclamo, ove anche qualificabile come ricorso straordinario, è inammissibile non essendo tale provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione; la questione dibattuta in sede cautelare avrebbe dovuto essere riproposta in sede di cognizione piena.

In proposito questa corte (Cass., sez. 1^, 27 giugno 2011, n. 14140) ha affermato che il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Non è pertanto ricorribile il provvedimento emesso in sede di reclamo avverso la concessione di provvedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., il quale ha gli stessi caratteri di provvisorietà e di non decisorietà tipici dell’ordinanza oggetto del reclamo, essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2846

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

1. in controversia relativa a cartella di pagamento notificata dalla soc. Gest Line per imposte sulla fabbricazione di gas consumato in frode, la CTP partenopea accoglieva in parte l’opposizione proposta da N.S., con sentenza gravata da appello principale dell’Agenzia delle dogane e da impugnazioni incidentali del contribuente e della concessionaria.

2. La CTR-Campania, con sentenza del 28 maggio 2007, ha dichiarato inammissibile l’appello principale, perchè proposto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato senza documentare l’incarico difensivo ad appellare conferitole dall’Ufficio territoriale competente;

contestualmente, il giudice di secondo grado ha rigettato i gravami incidentali delle altre parti.

3. Con atto presentato all’ufficiale giudiziario l’11 giugno 2008 e notificato il 14 giugno 2008, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; nessuna delle altre parti è costituita.

4. Con due mezzi, corredati da idonei quesiti di diritto, la ricorrente denuncia la violazione: a) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57; b) del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e art. 12, comma 4, e del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, in relazione al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43. Entrambi i mezzi sono fondati.

5. La disposizione dell’art. 52, comma 2 proc. trib., secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. Economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna Agenzia.

6. Infatti, a seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento l’art. 52, comma 2, da quest’ultima norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle a-genzie fiscali di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali (S.U. n. 604 del 2005; cfr. Cass. nn. 7152 e 12042 del 2009).

7. Sicchè deve ritenersi ammissibile l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane, potendo essa avvalersi, per la rappresentanza in giudizio (art. 72), del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ( R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43), senza la necessità di speciali autorizzazioni (Sez. 5, n. 12152 del 09/06/2005, n. 24623 del 20/11/2006), restando i rapporti tra Direttore dell’agenzia e Avvocatura erariale in ambito puramente interno.

8. Si aggiunga che gli Avvocati dello Stato non hanno neppure bisogno di mandato, bastando che consti la loro qualità (artt. 1 e 45 cit.

R.D.), come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. nn. 2123 del 02/04/1980, 7269 del 13/07/1990, 7011 del 26/07/1997, 484 del 21/07/1999, 19786 del 14/09/2006, 25268 del 16/10/2008).

9. Accolto il ricorso e cassata sul punto censurato la sentenza impugnata, la causa va rimessa al giudice d’appello che, in diversa composizione, procederà all’esame del gravame principale e provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR- Campania in diversa composizione.

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