Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 386 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 2413 del 2010, A.G.S. propone giudizio per l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 6792 del 2 novembre 2009 con la quale è stato accolto o l’appello proposto contro il Ministero della difesa per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 5019 del 17 novembre 2003.

La decisione ottemperanda è stata emessa a seguito del ricorso iscritto al n. 1875 del 2004, con cui il Ministero della difesa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 5019 del 17 novembre 2003. In quella sentenza, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso proposto da A.G.S. per l’annullamento del decreto del direttore generale per il personale militare, prot. 179/37/2003 del 17 giugno 2003, con il quale, per motivi disciplinari, è stata disposta la perdita del grado nei confronti del ricorrente, nonché per l’accertamento della sussistenza del rapporto di impiego tra il ricorrente e l’Aeronautica militare.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al T.A.R., la parte ricorrente aveva evidenziato come, a seguito di sentenza penale di condanna, l’amministrazione militare aveva proceduto disciplinarmente nei suoi confronti. All’esito, la commissione di disciplina aveva concluso nel senso che il militare potesse conservare il grado rivestito. Il direttore generale per il personale militare, discostandosi da detto orientamento, aveva invece ritenuto di applicare la più grave sanzione della destituzione.

Il ricorrente riteneva tale atto illegittimo, precipuamente sotto il profilo della mancata motivazione sulle ragioni di tale inasprimento.

Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, proprio sotto il profilo motivazionale, ed annullava l’atto gravato.

Contestando le statuizioni del primo giudice, il Ministero appellante evidenziava come invece l’atto fosse correttamente motivato in ragione della gravità dei fatti contestati.

Nel giudizio di appello, si costituiva A.G.S. chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Questa Sezione, dopo aver accolto all’udienza del 18 maggio 2004 l’istanza cautelare con ordinanza n.2248/2004, alla pubblica udienza del 22 settembre 2009 assumeva il ricorso in decisione. All’esito, veniva emessa la sentenza attualmente ottemperanda, in cui l’appello veniva accolto limitatamente alle ragioni considerate dal primo giudice, ma il dispositivo veniva confermato, essendo nel frattempo sopravvenuta la decisione della Corte costituzionale n. del 5 marzo 2009, n. 62. Peraltro, ai sensi dell’art. 117 del testo unico n. 3 del 1957, la Sezione faceva espressamente salvo il potere dell’amministrazione di concludere il procedimento disciplinare.

A seguito della detta decisione, il Ministero della difesa, espressamente compulsato, non ha provveduto a dare esecuzione al giudicato per cui, stante l’inerzia, il ricorrente ha adito questa Sezione per vedersi attribuire quanto riconosciuto dal giudicato.

In assenza di costituzione del Ministero, all’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

La fondatezza del ricorso emerge dalla mera osservazione delle scansioni processuali sopra evidenziate. A fronte della pronuncia depositata il 2 novembre 2009, al momento della decisione del presente ricorso non appare data esecuzione al disposto della stessa sentenza, nonostante la formale diffida proposta dal ricorrente in data 14 dicembre 2009. Appare palesemente la violazione del giudicato, non avendo la pubblica amministrazione proceduto a dare esecuzione a quanto stabilito.

A fronte dell’inadempienza della pubblica amministrazione, emerge con pienezza il potere del giudice dell’ottemperanza, al quale competono gli stessi poteri della pubblica amministrazione, poteri che lo stesso può eventualmente attribuire al commissario ad acta, quando nominato. Infatti, i poteri del giudice in sede di ottemperanza si modulano in relazione ad "una pluralità di fattori, fra i quali emergono: a) la consistenza della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda; b) la natura oppositiva o pretensiva dell’interesse azionato; c) il tipo di vizio accertato dalla sentenza di annullamento; d) il carattere vincolato o discrezionale del potere amministrativo in contestazione; e) le peculiarità della nuova situazione di fatto sopravvenuta" (Cons. Stato V, 6 agosto 2001, n. 4239). Tale constatazione di carattere generale, trasposta nella vicenda in esame, evidenzia come ciò che soddisfa l’interesse del ricorrente e che sarebbe stato compito della pubblica amministrazione compiere è l’eliminazione del provvedimento disciplinare annullato, con l’adozione dei provvedimenti conseguenti, salvo il potere, già fatto salvo nella decisione ottemperando, di concludere in maniera conforme a legge il procedimento disciplinare già iniziato.

Così precisato il tipo di attività attribuito, ritiene il Collegio di poter limitare il proprio potere nel giudizio alla mera indicazione dell’obbligo di provvedere entro un termine perentorio, salva la possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 2413 del 2010 e per l’effetto dispone che il Ministero della difesa dia integrale esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 6792 del 2 novembre 2009, adottando gli atti necessari nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza.

2. Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale valutazione provveda il commissario ad acta, qui nominato nella persona del direttore generale del personale militare del Ministero della difesa, con facoltà di subdelega, che provvederà – nel pieno rispetto dei principi di diritto fissati nella sentenza di merito e con adeguata e documentata motivazione – scaduto il termine di trenta giorni predetto e su istanza del ricorrente, entro i successivi giorni trenta;

3. Pone a carico del Ministero della difesa l’eventuale compenso al commissario ad acta, da liquidarsi con successivo provvedimento;

4. Condanna il Ministero della difesa a rifondere ad A.G.S. le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Armando Pozzi, Presidente FF

Vito Poli, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15261

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte:
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 2 novembre 1999 stipulato da xxx s.p.a. con N.E..
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
3. Il Collegio ha disposto che sìa adottata una motivazione semplificata.
4. Quanto alla statuizione concernente l’illegittimità del termine, deve osservarsi che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo ai fini della statuizione sull’illegittimità del termine, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’arT. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.
5. Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;
cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatati, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.
fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’ari. 8 del ccnl 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).
6. Deve essere pertanto respinto il primo motivo di ricorso con i quali si denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg. nonchè vizio di motivazione in relazione alla suddetta statuizione.
7. Quanto alle conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha condannato xxx s.p.a. al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora (4 giugno 2002) fino alla riammissione in servizio della lavoratrice.
8. Col secondo e terzo motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla suddetta statuizione della Corte di merito. In particolare, col secondo motivo parte ricorrente lamenta che nella liquidazione del risarcimento del danno la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’eccezione di aliunde perceptum tempestivamente sollevata. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto. Col quarto motivo parte ricorrente deduce, in particolare, la carenza di prova in ordine al danno da risarcire. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: dica la Suprema Corte se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria.
9. Entrambi i motivi sono inammissibili alla luce del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36;
Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658); ed infatti nel caso di specie è evidente che i suddetti quesiti, come sopra formulati dalla società, appaiono in buona parte estranei alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratti, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ..
10. Sempre con riferimento alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010; il problema è stato esplicitamente sollevato da xxx s.p.a. con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
11. Con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento il comma 7 dell’art. 32 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile.
12. La suddetta condizione non sussiste nel caso di specie per le ragioni sopra esplicitate.
13. Il ricorso va pertanto respinto.
14. In applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15783 CALAMITA’ PUBBLICHE

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5/3/2002, G.M. C., nella qualità di procuratore speciale di G. A., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Avellino il Comune di Torre Le Nocelle per sentir riconoscere il suo diritto al contributo per la ricostruzione di un immobile terremotato;

contributo riconosciuto dalla relativa commissione ex L. n. 219 del 1981 in L. 133.332.000 ed assegnatogli con provvedimento sindacale del 30/12/91 in assenza di copertura finanziaria.

L’attore precisava che, con delibera del CIPE del 4/4/2001, era stato assegnato un ulteriore finanziamento di L. 2.019.000.000 al Comune convenuto, ma che, con Delib. 27 settembre 2001, il predetto Comune aveva scelto di finanziare i contributi già ammessi senza copertura, senza peraltro inserire il suo nominativo nella relativa graduatoria, onde, previo riconoscimento del proprio diritto, chiedeva la condanna dell’ente convenuto al pagamento della predetta somma, oltre interessi. Si costituiva il comune con venuto, eccependo il difetto di giurisdizione, l’inesigibilità del credito ex adverso azionato, non rientrando l’attore, in quanto cittadino italiano residente all’estero, nelle categorie di soggetti da soddisfare in via prioritaria, con conseguente inesistenza del relativo obbligo di pagamento.

Con sentenza del 13/4 – 27/4/2004, il Tribunale di Avellino rigettava la domanda, dopo aver affermato la giurisdizione, ritenuta la mancanza di prova dell’attuale sussistenza del diritto del richiedente alla materiale erogazione del contributo.

Avverso tale sentenza proponeva appello il G.M.C. nella qualità, deducendo che il Tribunale aveva omesso di valutare se medio tempore ci fosse stata la copertura finanziaria per far fronte all’onere gravante sul Comune precisando che, nel procedimento amministrativo culminato con il decreto sindacale di assegnazione del contributo, la stessa P.A. aveva accertato la sussistenza di tutti i requisiti ed erano state accertate anche le condizioni del proprietario, che in quanto cittadino residente all’estero doveva considerarsi equiparato ai cittadini residenti nelle zone terremotate.

Si costituiva l’appellato,deducendo l’infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 2476/05, rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il G. n.q sulla base di cinque motivi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il comune di Torre Le Nocelle.

All’udienza in camera di Consiglio del 4.3.10 si provvedeva alla ricostruzione innanzi a questa Corte del fascicolo e, infine, all’udienza del 10.6.10 la causa veniva discussa in udienza pubblica.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi di ricorso il G. censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che esso ricorrente non aveva fornito la prova del verificarsi dei presupposti per l’erogazione del contributo essendo detti presupposti pacificamente costituiti dal finanziamento di oltre L. due miliardi ricevuto dal comune ed essendo l’esclusione di esso ricorrente dall’elenco dei soggetti cui spettava la ripartizione di detto finanziamento basata sul presupposto che egli risiedeva all’estero e non occupava la casa danneggiata, circostanza ostativa questa non prevista in alcun modo dalla L. n. 32 del 1992, art. 32 ed in violazione del D.L. n. 474 del 1987, art. 5 che equipara i cittadini italiani residenti all’estero a quelli residenti in Italia.

Con il quarto motivo si duole della ritenuta inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di adeguamento dell’ammontare del contributo ad esso spettante.

Con il quinto motivo si duole della mancata ammissione delle prove richieste.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

In fattispecie del tutto analoga questa Corte ha già avuto occasione di precisare che, in tema di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la L. n. 32 del 1992, art. 3 stabilisce i requisiti occorrenti per l’inserimento dei proprietari danneggiati nella graduatoria degli aventi diritto con priorità al contributo di cui alla stessa legge, escludendo ogni possibilità di deroga. Solo in tale ambito l’art. 3, comma 5, della legge riconosce al Comune il potere di deliberare criteri attuativi. Pertanto, avuto riguardo alla subordinazione, nella gerarchia delle fonti, delle deliberazioni attuative della predetta legge poste in essere dagli organi comunali, e delle deliberazioni del CIPE – destinatario, ai sensi della L. n. 32 del 1992, art. 2, comma 4 di determinati compiti in tema di riparto dei fondi da erogare -, ai vincoli posti dalla legge stessa, è illegittima la deliberazione comunale che fissi, in ciò adeguandosi a delibere del CIPE, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge ed in particolare quello di risiedere, all’epoca del sisma, nell’immobile danneggiato dall’evento calamitoso. (Cass. 10693/07).

Alla luce di detto principio appare non conforme al dettato normativo la statuizione della Corte d’appello che ha ritenuto che nell’allegato dei beneficiari erano stati ammessi quelli che godevano delle priorità di cui alla L. n. 32 del 1992, art. 3, lett. a) e b);

categorie in cui il ricorrente non rientrava in quanto residente all’estero e non occupante l’immobile danneggiato.

Occorre a tale proposito rilevare che mentre il ricorrente non rientrerebbe certamente nell’ipotesi di cui all’art. 3 lett. a) della legge citata, che prevede la priorità per i proprietari di un’unica abitazione ancora alloggiati in sistemazioni precarie o provvisorie, avrebbe invece titolo,in presenza dei necessari requisiti, per rientrare nella categoria di soggetti di cui all’art. 3, lett. b) che si riferisce, invece, unicamente ai soggetti proprietari di un’unica abitazione che abbiano presentato domanda per la ricostruzione o riparazione dell’abitazione senza alcun riferimento alla necessità di occupazione della casa danneggiata o alla residenza in Italia.

I motivi vanno pertanto accolti.

Va respinto il quarto motivo perchè la domanda di rideterminazione del contributo è stata tardivamente proposta – come rilevato dalla Corte d’appello – solo in sede di conclusioni in primo grado in violazione, quindi, dell’art. 183 c.p.c., comma 4 che fissa il termine per le modifica della domanda alla udienza di trattazione.

Il quinto motivo resta assorbito.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Unite 23-01-2006, n. 1207 (ord.) GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA

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PREMESSO In fatto

che con decisione del 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato confermava la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria che aveva annullato la deliberazione della Giunta del Comune di Spezzano nella n. 1005 del 1998 avente a oggetto l’espropriazione, tra altri, di un fabbricato appartenente a L? R?, sito in Piazza Quattro Fontane, destinato alla demolizione per la realizzazione del progetto di arredo urbano della frazione di Camigliatello;

che con ricorso notificato il 29 gennaio 2003 L? R? conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria il Comune di Spezzano nella Sila per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per la demolizione del fabbricato in misura di ?. 452.355,00;

che il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che nella specie la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;

Considerato in diritto

che il giudice amministrativo, tanto nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità quanto nell’esercizio della giurisdizione esclusiva, conosce di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

che la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica di cui all’art. 34 del predetto D.Lgs. n. 80 del 1998 va interpretata – all’esito degli interventi della Corte costituzionale – non già come istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all’intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche, bensì come mera estensione dell’ambito della la giurisdizione già spettante alle controversie aventi a oggetto i diritti patrimoniali consequenziali, con l’attribuzione al privato di un ulteriore strumento di tutela nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione (sent. n. 281 del 2004);

che nella materie suddette la giurisdizione amministrativa si configura come giurisdizione sugli atti e sui provvedimenti, restando esclusa dal suo ambito la cognizione sui meri comportamenti della Pubblica Amministrazione (seni. n. 204 del 2004);

che la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria è peraltro subordinata al l’iniziativa del ricorrente il quale resta libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni passando attraverso il giudizio di ottemperanza per ottenere il risarcimento del danno, ovvero di riservarsi l’esercizio separato dell’azione risarcitoria dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo;

che pertanto, salva restando l’attribuzione al giudice ordinario della cognizione incidentale sull’atto amministrativo e del potere di disapplicazione dell’atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente sicché la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588; SS.UU. 10 settembre 2004, n. 18263), resta esclusa dalla sua giurisdizione l’azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, essendogli precluso il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento amministrativo;

che, conseguentemente, qualora non venga in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa – come avviene nei caso in cui l’atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge – l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando nella specie la connessione legale fra tute la demolitoria e tutela risarcitoria;

che, facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

che la natura delle questioni sottoposte all’esame della Corte costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali;

tutto ciò considerato;

P.Q.M.

La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.

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