Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 643 Intercettazioni telefoniche

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 29/06/09, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Bari del 18/03/02, appellata, fra gli altri, da L.N., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e art. 6, art. 80, comma 2, (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.987,00 di multa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

1. che il decreto autorizzativo n. 576/2000 del 18/10/2000 delle intercettazioni captate sull’utenza italiana usata da tal V. era illegittimo, perchè privo della motivazione in ordine all’utilizzo di impianti di captazione esterni agli uffici della Procura, con conseguente illegittimità di tutti i successivi decreti autorizzativi "derivati" delle conversazioni captate;

2. che la sentenza impugnata non era congruamente motivata in ordine alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni;

3. che la pena inflitta era eccessiva e non congruamente motivata quanto alla sua misura.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La difesa di L.N. presentava, in data 28/09/010, una memoria con la quale insisteva nelle sue richieste.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.

La Corte Territoriale, mediante un esame esaustivo ed immune da errori di diritto delle risultanze processuali, ha accertato che L.N. (unitamente ad altri imputati, giudicati separatamente) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva partecipato attivamente all’introduzione nel territorio nazionale di notevoli quantitativi di oppio, morfina ed eroina provenienti dall’Albania (ed ossia Kg 36,5191, tra cui 13 pani di eroina mescolata a MAM, da cui erano ricavabili complessivamente nn. 15.146 dosi medie di morfina, 13.824 dosi di MAM, 38.446 dosi di eroina).

In particolare L.N. aveva svolto la funzione di collaboratore principale (cosiddetto "braccio destro"; vedi sent. 1 grado pag. 8) di S.N. che era l’organizzatore del traffico de quo.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, come contestato in rubrica.

Le censure dedotte nel ricorso – in relazione alla sussistenza della responsabilità penale del ricorrente – sono generiche perchè ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa ili interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Parimenti va disattesa l’eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni captate sull’utenza utilizzata da tal V. in esecuzione del decreto n. 567/2000, emesso dal PM il 18/10/2000 nei termini come prospettati nel ricorso e nella memoria difensiva in atti. Al riguardo si osserva:

1. che il PM – in riferimento al decreto n. 567/2000 – ha autorizzato esplicitamente l’esecuzione delle intercettazioni presso la Direzione Investigativa Antimafia/Centro Operativo di Bari, perchè non erano disponibili idonee postazioni nei locali della Procura;

2. che – stante la stretta connessione funzionale delle indagini tese a captare sia conversazioni telefoniche provenienti da utenze internazionali sia quelle provenienti da utenze nazionali – la indisponibilità presso i locali della Procura di postazioni idonee a captare intercettazioni di utenze internazionali, rendeva necessaria ai fini del proficuo esito delle indagini, far convergere tempestivamente la captazione delle conversazioni telefoniche, nazionali ed internazionali, presso l’unica postazione che era disponibile esclusivamente presso la Direzione Investigativa Antimafia, come disposto dal PM. Trattasi di motivazione valida ed idonea, conforme ai parametri di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3, con conseguente legittimità del citato decreto.

Parimenti vanno disattese le censure attinenti al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte Territoriale congruamente motivato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e la misura della pena, evidenziando la rilevante gravità dei fatti in esame e la spiccata pericolosità sociale del ricorrente.

Le predette valutazioni sono conformi ai parametri di cui agli artt. 69 e 133 c.p., per cui non sono censurabili in sede di legittimità.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da L.N. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3622

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.C. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza, in data 11/5/2010, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile – per tardività – l’appello proposto nei confronti della sentenza di condanna del M. emessa dal Tribunale di Oristano il 21/11/2005, dolendosi di un vizio di notifica di detta ordinanza, in quanto effettuata nelle mani del difensore e non dell’imputato detenuto.

Il vizio denunziato riguardo un atto successivo e non può comportare alcuna censura del provvedimento impugnato. Conseguentemente l’impugnazione deve ritenersi inammissibile perchè aspecifica e per carenze di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussiste profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-02-2011, n. 1373 titoli di studio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nella parte in cui non gli è stato riconosciuto il punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda e prestato successivamente al conseguimento del titolo abilitativo all’insegnamento, nonché la nota 10 al punto D) della nuova Tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, annessa quale allegato A al Regolamento adottato con D.M. 13 Giugno 2007, nella parte in cui tale nota subordina la valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia prestato in costanza di nomina;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato per le ragioni enunciate dalla Sezione III quater n. 6421 in data 8 agosto 2008 (e in numerose altre decisioni di segno analogo di questa Sezione, fra le quali: sentt. 23 dicembre 2010, n. 3584; 13 aprile 2010, n. 7259; 19 febbraio 2010, 2515; 8 gennaio 2010, n. 325), emanata in fattispecie avente il medesimo oggetto di quella all’esame;

Considerato, quanto alla motivazione della presente decisione, che per essa può farsi riferimento a quella contenuta nell’ora menzionata sentenza n. 6421//2010, costituente "precedente conforme" alla stregua del precitato art. 74 del c.p.a., di cui si riportano i testuali assunti argomentativi:

– che "sulla base dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi anche in sede cautelare, il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado);

– che "infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";

– che "la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio";

– che "la portata assolutamente generale del settimo comma dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive";

– che "ne consegue l’illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 (in Gazz. Uff. del 1042005) nella parte in cui, all’art. 3 comma 7 prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina".

Considerato che alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto, con ogni effetto consequenziale, potendosi però disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando ai sensi dell’74 del c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-05-2011, n. 9720 Pensione di anzianità e vecchiaia

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 15 – 17.4,2008, pronunciando sul gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) nei confronti di C.M. avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato il diritto dell’iscritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia secondo i criteri di calcolo dettati dall’art. 49 del regolamento, tenendo conto del principio del pro rata in relazione alle anzianità maturate anteriormente alla modifica introdotta con la Delib. 22 giugno 2002, escluse che fosse dovuta la rivalutazione monetaria sul capitale liquidato, confermando nel resto la decisione impugnata.

A fondamento del decisum, per quanto ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

– la ridetta Delib. 22 giugno 2002 era illegittima in quanto non teneva conto del principio del pro rata di cui alla L. n. 335 dl 1995, art. 3, comma 12;

– lo ius superveniens ( L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763), siccome modificativo e non interpretativo della normativa precedente, non aveva efficacia retroattiva, ma disponeva per il futuro;

– la previsione di salvezza degli atti e delle deliberazioni adottati prima della predetta modifica legislativa non poteva essere intesa come una sorta di generale sanatoria di qualsiasi tipo di violazione di legge commessa in precedenza dagli enti previdenziali privatizzati, presentando altresì una difforme interpretazione profili di incostituzionalità.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L’intimato C.M. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha depositato copia autentica della sentenza impugnata e ciò comporta l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità svolta al riguardo dal controricorrente.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ( L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e L. n. 414 del 1991, art. 1), deducendo l’inapplicabilità del principio del pro rata in caso di riforma strutturale della gestione previdenziale, realizzata anche mediante il passaggio dal sistema retribuivo (o a ripartizione) al sistema contributivo (o a capitalizzazione).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ( L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e L. n. 414 del 1991, art. 1), sostenendo che lo ius superveniens costituito dal ridetto L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli Enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della sua entrata in vigore, doveva essere interpretato nel senso di comportare la validità e la legittimità sopravvenuta della regolamentazione contenuta negli atti e deliberazioni anteriori con efficacia retroattiva, ossia fin dalla loro emissione.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ( L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e L. n. 414 del 1991, art. 1), deducendo l’inapplicabilità del principio del pro rata con riferimento ai parametri insuscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, in relazione alla L. n. 414 del 1991, art. 1, comma 4, e tenuto conto che l’iscritto aveva presentato domanda di pensione con decorrenza dal 1 gennaio 2004, non aveva motivato sul perchè dovesse trovare applicazione il principio del pro rata.

2. Con la delibera del 7 giugno 2003 il Comitato dei delegati ha introdotto, a far tempo dal primo gennaio 2004, il nuovo sistema contributivo, in luogo del precedente sistema retributivo per il calcolo delle pensioni, di talchè, secondo il criterio del pro rata, i professionisti iscritti alla Cassa in data anteriore al primo gennaio 2004 avrebbero ricevuto una pensione articolata in due quote, l’una sino al 31 dicembre 2003, di carattere retributivo, l’altra dal gennaio 2004, contributiva.

Detta delibera non è stata, nè è sospettabile di illegittimità, posto che la possibilità di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo delle pensioni dei liberi professionisti è espressamente contemplato dalla legge regolatrice vigente al momento della delibera, ossia dalla citata L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 che nell’ultima parte prevede che "gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". 3. La controversia nasce dal fatto che, con la precedente Delib. 22 giugno 2002, era stato modificato il sistema di calcolo delle pensioni: si trattava ovviamente di pensioni "retributive" e, quindi, commisurate ai redditi professionali, perchè, mentre con il sistema precedente si prendevano a base della pensione i quindici migliori redditi degli ultimi venti anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, con la delibera del 2002 si era previsto invece che la pensione dovesse essere liquidata in base "alla media di tutti i redditi professionali annuali". 4. E’ evidente che questo nuovo sistema di calcolo determina una diminuzione sull’ammontare delle pensioni rispetto a quello che sarebbe stato il risultato secondo il sistema precedente e, quindi, una minor misura di quella quota della pensione retributiva, maturata fino al 31 dicembre 2003: di qui la controversia, con cui professionista ha chiesto le differenze di pensione, sostenendo che detta quota doveva invece essere mantenuta intatta in forza della la regola del pro rata sancita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che recita per quanto qui interessa: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. …. Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". 5. La Cassa ricorrente solleva sostanzialmente tre questioni: con la prima (terzo motivo di ricorso) assume che il principio del pro rata non sarebbe applicabile, in via assoluta; con la seconda (primo motivo) che la regola del pro rata di cui al citato L. n. 335 del 1995, art. 3 non opererebbe nel caso della delibera in esame, perchè non concernente un mero processo di riequilibrio finanziario, ma una riforma integrale dell’ordinamento attraverso il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; con la terza (secondo motivo) che la delibera in contestazione avrebbe in ogni caso ricevuto sanatoria ad opera dello ius superveniens di cui alla citata L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. 6. Conviene trattare preliminarmente il terzo motivo di ricorso, perchè investe principi di carattere generale e, ove accolto, determinerebbe in radice l’annullamento della sentenza impugnata, senza necessità di esaminare le altre doglianze. Il motivo è infondato.

E’ infatti pur vero che con una sentenza di questa Corte (cfr. Cass., n. 1471/2007) si è affermato che "Il principio del pro rata deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative", con la conseguenza che non sarebbe "applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, in quanto può avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento"; tuttavia questo orientamento è stato disatteso dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass., nn.. 20235/2010; 24202/2009). In particolare Cass., n. 24202/2009, cit., così motiva: "…Il principio del pro rata – come questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine la sentenza n. 22240 del 25 novembre 2004) – non può che essere inteso nel senso enunciato (dalla stessa L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 cit.), laddove – con riferimento specifico ai lavoratori (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed a forme sostitutive ed esclusive della stessa e) soggetti, nel passaggio dal sistema retribuivo al sistema contributivo di calcolo della pensione, ad entrambi i sistemi (cioè ai lavoratori che possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni) – stabilisce che, in tale caso, "la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione – corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 (cioè, alla entrata in vigore del sistema contributivo) – calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo".

Analogamente, i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privatizzati – nel caso di successione, durante il periodo dell’iscrizione, di sistemi diversi di calcolo della pensione – hanno, quindi, diritto – in ossequio, appunto, al principio del pro rata – ad altrettante quote di pensione, da calcolare – in relazione a ciascun periodo dell’anzianità maturata – secondo il sistema, rispettivamente, in vigore. La Corte – così decidendo – consapevolmente si discosta dal proprio precedente in senso contrario (Cass. n. 14701 del 25 giugno 2007), che – trascurando la prospettata normativa di fonte legislativa -perviene alla conclusione – che non pare, tuttavia, sorretta da alcuna base giuridica – secondo cui il principio del pro rata "deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative" con la conseguenza che non sarebbe "applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, (in quanto) può avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento".

In conformità a questo più recente orientamento va quindi ribadito che, se è ben vero, in via generale, che la pensione si calcola con le regole della normativa vigente all’epoca di maturazione del diritto, tuttavia il legislatore degli ultimi anni (che si connotano per il perseguimento del risparmio della spesa previdenziale dei sistemi pubblici e privati, come nella specie), ricorre sovente alla diversa regola del pro rata, specificamente per le prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, i cui presupposti si maturano nel corso del tempo, andando a regolare quei casi in cui la lunga anzianità assicurativa, che è prescritta come requisito, si colloca in un ambito temporale ove si succedono normative intrinsecamente diverse ed ove la più recente è solitamente meno favorevole di quella precedente. In questi casi il legislatore, giacchè solo a lui compete la scelta, deroga alla regola generale della applicazione della legge vigente all’epoca di liquidazione della pensione, con l’ovvia finalità di non frustrare le aspettative di diritti in via di maturazione e scinde la pensione in due quote che si sommano tra loro: una quota è calcolata sulla base della anzianità assicurativa acquisita sotto il vigore della vecchia disposizione (legge o delibera com’è nella specie) e l’altra, ossia la anzianità residua, si calcola alla luce della nuova legge meno favorevole.

La stessa esigenza si ravvisa per la pensione per cui è causa, onde i terzo motivo di ricorso è infondato.

7. Le argomentazioni testè svolte conducono pianamente al rigetto anche del primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, imporrebbe l’applicazione del principio del pro rata solo nei casi di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico" e non già nei casi di opzione per il passaggio dal sistema retribuivo a quello contributivo. Si osserva che il tenore testuale della norma non consente questa interpretazione e che, in ogni caso, sarebbe incongruo escludere la regola del pro rata proprio nei casi in cui il mutamento di legislazione è più vistoso e più incide sui trattamenti pensionistici ed importo, invece, quando le modifiche deliberate potrebbero apportare solo lievi variazioni all’ammontare delle pensioni spettanti. Infatti, è proprio nei casi di "rivoluzioni" del sistema che si fa più acuta l’esigenza di salvaguardare i diritti in via di maturazione, evitando di sottoporre "l’intera" anzianità assicurativa acquisita nel vigore della vecchia normativa ad una normativa nuova, meno favorevole, emanata poco prima del conseguimento del diritto, che, in alcuni casi, opera solo per gli ultimi anni o, addirittura, per gli ultimi mesi. Non è un caso, come già osservato dalla citata sentenza di questa Corte n. 24202/2009, che la più importante fattispecie di pro rata sia stata introdotta proprio dalle L. n. 335 del 1995, che ha introdotto, per le pensioni Inps, il mutamento del sistema pensionistico da retribuivo a contributivo. D’altra parte anche il sistema del pro rata rientra nell’ambito di previsione della medesima L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 2, che recita "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni". 8. Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui si prospetta che la delibera del 2002 sarebbe in ogni caso "divenuta legittima" ad opera dello ius superveniens, ossia della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. Tale norma sostituisce il primo e il secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12: con il primo si innalza l’arco temporale da prendere in esame per assicurare l’equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; con il terzo periodo (sostitutivo del secondo della precedente norma) si dispone: "In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. … Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge". 8.1 Con la ordinanza n. 124 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione, censurata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 38 Cost., nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti previdenziali ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge stessa, così determinando, secondo il rimettente, la sanatoria della Delib.

22 giugno 2002 del Comitato dei delegati della Cassa nazionale a favore dei ragionieri, della cui legittimità si controverteva nel giudizio a quo; ha affermato la Corte che la questione non sembrava diretta a dirimere un dubbio di legittimità costituzionale ma si risolveva nella richiesta alla Corte di un avallo all’interpretazione, non univoca, nè basata su un diritto vivente, che il rimettente riteneva dovesse essere attribuita alla norma impugnata. Quindi, con la successiva sentenza n. 263 del 2009, il Giudice delle leggi ha confermato il giudizio di inammissibilità, affermando che il rimettente aveva omesso di esplorare altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, oltre quella prospettata o, quanto meno, di evidenziare le ragioni per le quali tali interpretazioni (e, in particolare, una proposta nella giurisprudenza di merito e di per sè suscettibile di eliminare in radice l’ipotizzato dubbio di costituzionalità) non sarebbero state accoglibile; ciò in relazione al consolidato insegnamento secondo cui una disposizione non si dichiara illegittima perchè suscettibile dì un’interpretazione contrastante con i parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile altra a questi conforme.

8.2 La principale differenza rispetto alla norma precedente, che imponeva il rispetto del principio del pro rata, è una sua attenuazione: non deve più esser "rispettato" ma si deve averlo presente, tenendo altresì conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni; il principio non è più un vincolo cogente bensì elastico, in quanto concorrente con esigenze di gradualità e di equità tra generazioni. Ciò significa che dal primo gennaio 2007 l’autonomia regolamentare degli enti non incontra più i limiti posti dal vecchio testo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma quelli, meno rigidi, del nuovo testo.

Anche la Cassa riconosce che non si tratta di norma interpretativa e quindi retroattiva, ma di disposizione destinata ad operare dal primo gennaio 2007, come dispone l’ultimo comma dell’art. 1 della medesima legge. La Cassa invoca però l’ultima parte della disposizione per cui "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge" e sostiene che ciò che il legislatore ha voluto è proprio di far salve, per il passato, le delibere e gli atti adottati nell’esercizio di un’autonomia spintasi, in ipotesi, oltre i limiti stabiliti dalla previgente normativa, ratificando e "sanando" l’irregolarità commessa. A suo avviso, infatti, la disposizione sarebbe del tutto inutile se interpretata nel senso di far salvi solo gli atti pregressi purchè validi, giacchè gli atti validi non hanno necessità di alcuna ratifica.

8.3 Va in primo luogo osservato che l’infondatezza di questa tesi emerge considerando che la disposizione invocata vale non solo per la Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali, ma per tutti gli organismi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza (escluse quelle sostitutive che pure erano incluse nel D.Lgs. di privatizzazione 30 giugno 1994,n. 509 come Enasarco, Inpgi, Enpam), quali le Casse Avvocati e Procuratori, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri ed Architetti, e che quindi vi sarebbe una amplissima sanatoria di tutte le delibere di modifica della regolamentazione delle pensioni, ossia di atti, risalenti a tempi diversi e di cui nulla si sa, neppure se abbiano contenuto "anticipatorio" della nuova legge, come la Cassa sostiene per la sua delibera del 2002, con l’unica condizione di essere stati approvati dai Ministeri vigilanti antecedentemente al primo gennaio 2007.

Sarebbe invero incongruo ritenere che la norma abbia inteso attuare una sanatoria, proiettata nel passato, di una serie indefinita di atti delle Casse, a contenuto non identificato, i quali, all’epoca della loro emanazione, non erano conformi alla legge vigente. Inoltre "far salvo" un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma non anche che esso sia conforme a legge, di talchè gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, come nella specie, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis.

8.4 Va disattesa la tesi della Cassa secondo cui solo con l’interpretazione da lei propugnata la disposizione troverebbe una sua ragion d’essere, mentre, diversamente opinando sarebbe del tutto inutile.

Deve infatti rilevarsi che il mantenimento di efficacia di tali atti si giustifica invece pienamente per il periodo "successivo" all’entrata in vigore della legge del 2006, ossia dopo le modifiche apportate dalla disposizione in commento, allorquando è stato modificato il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti delle Casse, basati non più sui bilanci tecnici redatti dai singoli Enti, com’era in precedenza ( D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 2), ma "in esito" ad un bilancio tecnico redatto secondo criteri determinati dal Ministero dell’Economia, sentiti gli enti interessati, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari, nonchè del nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Si sarebbe potuto infatti ritenere che, in relazione ai periodi successivi all’entrata in vigore della legge, ossia dal primo gennaio 2007 in poi, non ci si potesse più avvalere delle delibere precedenti, e che quindi le stesse fossero da ritenere automaticamente caducate, perchè non elaborate alla stregua dei nuovi criteri. La ratifica era quindi necessaria, perchè sorgeva la necessità di conferire ultrattività alle vecchie delibere, anche se non redatte ai sensi della nuova legge ormai vigente ratione temporis. In altri termini, la sanatoria di cui all’ultima parte del comma 763 è funzionale a coprire il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, allorquando le regole per le delibere erano già state modificate, ma non si era avuto ancora il tempo di adottarle secondo le prescrizioni del nuovo sistema. Si tratta in definitiva di una norma transitoria per non paralizzare l’attività degli enti. Conclusivamente, dovendosi escludere sanatorie di sorta della delibera della Cassa del 2002 ad opera della L. del 2006, la medesima è illegittima, onde il motivo va rigettato.

9. Il quarto motivo, prima ancora che infondato (avendo i Giudici di merito ben tenuto presente la data di conseguimento della pensione) deve ritenersi inammissibile.

Infatti la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha affermato che, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nella presente causa), nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

Nel caso di specie la parte ricorrente non ha adempiuto a tale onere e, pertanto, il motivo all’esame risulta inammissibile. Nè a diverse conclusioni potrebbe giungersi tenendo conto del riferimento fatto alla L. n. 414 del 1991, art. 1, comma 4 sia per la mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. in relazione all’eventuale violazione di tale norma, sia perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè tale vizio è riferito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 228/1995; 5271/2002).

10. In definitiva il ricorso va rigettato, con enunciazione del principio per cui è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva di pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali") perchè effettuato dalla Cassa in violazione della regola del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, applicabile anche alle pensioni per cui è causa; il disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 2.040,00 (duemilaquaranta/00), di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

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