Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
M. e L.D. impugnarono l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del registro di Catania aveva rettificato, ai fini Invim, il valore finale di una porzione di terreno da essi venduto nell’anno 1990.
La commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza 22.9.2000, rigettò l’impugnazione.
La statuizione venne gravata da appello e, nelle more della relativa trattazione, i ricorrenti proposero istanza di definizione della lite ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.
In data 18.11.2004 l’Agenzia delle entrate comunicò il diniego della definizione, sul rilievo che gli istanti non avevano provveduto a effettuare il pagamento dell’imposta nel termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione loro notificata il 12.8.2004.
Avverso il diniego i L. proposero reclamo alla commissione tributaria regionale per la Sicilia. La quale peraltro lo respinse con sentenza n. 127/34/05 del 18.7.2005, osservando che l’ufficio finanziario aveva in effetti documentato l’avvenuta notifica della richiesta di integrazione del pagamento d’imposta, mentre detto pagamento integrativo non era stato effettuato. Evidenziò invero la commissione che la fattispecie dovevasi annoverare nel disposto ex art. 16, comma 9, della legge cit., sicchè a essa non erano applicabili le diverse regole previste in tema di pagamenti rateali.
Ricorre per cassazione L.M..
Resiste con controricorso l’avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell’economa e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione
1. – Il ricorso – la cui ammissibilità in generale deriva dall’art. 111 Cost. in quanto riferito a provvedimento definitivo di contenuto decisorio, rilevando agli specifici fini il fatto che la commissione regionale abbia adottato la propria decisione con provvedimento separato, avente paritetica forma di sentenza, rispetto a quello poi adottato sul merito della lite – è affidato a tre motivi, tutti conclusi dalla formulazione di un quesito di diritto, ancorchè la fattispecie risulti soggetta alle disposizioni anteriori al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Ne va preliminarmente evidenziata l’inammissibilità nella parte coinvolgente il Ministero dell’economia e finanze, che è soggetto diverso dall’agenzia delle entrate (ente dotato di propria capacità giuridica di diritto pubblico) e che non fu parte del giudizio di merito. In rapporto al Ministero devesi disporre la compensazione delle spese di fase, ravvisandosi giusti motivi nella mancata rilevazione del vizio all’atto del controricorso.
Il merito delle critiche affidate ai singoli motivi va dunque esaminato nei limiti del rapporto processuale ritualmente costituito con l’Agenzia delle entrate.
2. – Con il primo motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la disposizione ex art. 16, comma 9, sopra mentovata, si riferisce esclusivamente al pagamento in misura inferiore al dovuto, la cui sanatoria, in ipotesi di errore scusabile, è consentita entro 30 giorni. Si tratta, secondo i ricorrenti, di disciplina attinente al concreto pagamento della somma rinveniente dalla definizione, non applicabile nel caso in cui – come nella specie – l’Agenzia abbia previamente rettificato il valore della lite indicato nella domanda di definizione.
Il motivo è manifestamente infondato, giacchè si sostanzia in una distinzione arbitraria rispetto alla previsione normativa.
La disposizione appena citata, fondandosi sulla riconosciuta esistenza di un errore scusabile, si riferisce – considerata l’ampia sua formulazione letterale – a tutte le ipotesi nelle quali il pagamento sia avvenuto in misura inferiore al dovuto, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da un errore materiale (sul quantum in sè e per sè considerato), ovvero da un errore nella determinazione del valore della lite da assumere quale base di calcolo per la definizione. Sotto nessun profilo il testo della disposizione autorizza una distinzione del trattamento giuridico a seconda dell’oggetto dell’errore scusabile, unicamente rilevante essendo che detto errore comunque si sia rivelato incidente sull’ammontare del versamento dovuto per la chiusura della lite.
3. – Con il secondo motivo, pure questo rubricato come violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti censurano la sentenza sul rilievo che l’art. 16 non contempla l’istituto della decadenza. In particolare, non prevede alcuna sanzione per il caso in cui l’istante si renda inadempiente alla richiesta dell’ufficio di integrare il pagamento dovuto a titolo di definizione. Sostengono pertanto che l’omesso pagamento dell’integrazione non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, sebbene la sola eventuale applicazione delle penalità per i pagamenti omessi o tardivamente eseguiti.
Il motivo è infondato, posto che confonde il regime giuridico qui rilevante con quello proprio del condono con pagamento rateale.
La L. n. 281 del 2002 contiene un’articolata disciplina che distingue, per quanto di interesse in questa sede processuale, una sanatoria per le violazioni tributarie già contestate con processi verbali, inviti al contraddittorio e accertamenti non ancora impugnati (art. 15) e una sanatoria per i predetti atti quando sia già stata instaurata una lite (art. 16).
In entrambi i casi contempla la facoltà di optare per una forma di pagamento rateale, specificamente disciplinata, dell’importo complessivo dovuto. Questo importo è, in linea generale, modellato sulla correlata previsione di versamenti percentuali fissi o variabili a seconda del valore della lite.
La natura lato sensu premiale dell’istituto emerge dalla scelta del legislatore di non attribuire, in caso di rateizzazione del dovuto, rilevanza decadenziale all’omesso versamento, entro le date indicate, delle rate successive alla prima, facendosi salve invero l’azione di recupero disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973 e l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi.
A tanto non può tuttavia riferirsi l’attuale ricorrente, non avendo egli optato per una simile forma di definizione agevolata.
Devesi invero rimarcare la differenza che corre tra i due casi disciplinati dall’art. 16.
Nel primo, l’avvenuto corretto pagamento della prima rata si inserisce all’interno di una fattispecie già perfezionata in conseguenza dell’accettazione della domanda di definizione. Donde il già avvenuto effetto surrogatorio rispetto alla obbligazione derivata dal rapporto d’imposta originariamente controverso.
Nell’ipotesi di rateizzazione del dovuto, cioè, il presupposto è che vi sia stata accettazione della domanda di definizione in considerazione dell’esatto versamento della prima rata (art. 16, comma 2, legge cit.), indice di corrispondenza al dovuto della somma complessiva da pagarsi in rate di eguale importo, con connessa definitiva sostituzione dell’obbligazione assunta dal contribuente, con la domanda di condono, all’obbligazione tributaria oggetto della lite pendente (cfr. per utili riferimenti Cass. 2006/6370). Sicchè in tal senso è spiegabile la previsione che il mancato versamento delle rate successive, nelle quali sia stato ripartito il pagamento dell’importo richiesto dalla fattispecie, non determina l’inefficacia della definizione.
Diversamente, la previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, della che qui rileva, postula l’insufficienza delle somme versate secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce. E dunque presuppone che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza. Alla riconosciuta esistenza di un errore scusabile segue lo speciale procedimento finalizzato all’integrazione.
Pertanto, ove l’interessato non provveda alla regolarizzazione del pagamento nel termine di legge, conseguente alla comunicazione debitamente dall’ufficio finanziario notificata, non si produce l’effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell’obbligazione tributaria controversa.
E’ dunque in questo caso infondato discorrere di decadenza. Questa Corte ha d’altronde evidenziato, con massima che qui si conferma, che, in tema di condono fiscale, la dichiarazione di estinzione del giudizio per chiusura della lite ai sensi dell’art. 16 cit., è subordinata, come previsto dal comma 8 della disposizione, all’attestazione da parte dell’Ufficio della regolarità della domanda di definizione e del pagamento integrale di quanto dovuto (cfr. Cass. 2009/23028; Cass. 2004/21559).
4. – Col terzo motivo, ancora una volta rubricato come violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’impugnante deduce di non aver avuto notizia, per caso fortuito o forza maggiore derivati dalle pessime sue condizioni di salute, della comunicazione contenente l’invito a integrare il pagamento, ancorchè regolarmente notificata. Si tratterebbe di un’ipotesi analoga a quella disciplinata dall’art. 650 c.p.c., la quale consente l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non solo in presenza di un vizio di notifica, ma anche quando l’ingiunto, a prescindere dalla regolarità della notifica, non abbia avuto conoscenza del provvedimento.
Il motivo è manifestamente inammissibile.
A prescindere dalla considerazione che non è dato ravvisare la pertinenza della similitudine con l’istituto di cui all’art. 650 c.p.c., che possiede connotato affatto peculiare in considerazione dell’oggetto (il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto nei termini), il motivo è viziato da genericità nel mero riferimento a presunte "pessime condizioni di salute" del destinatario della comunicazione. Ed è altresì incongruente nel riferimento a un dedotto vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, posto che, in contrario, nessuna violazione è in tal senso ascritta alla commissione regionale.
Finanche in base alla postulazione non è controversa la regolarità della comunicazione. Sicchè devesi dedurre che, in sintonia con la disposizione ex art. 16, comma 9, la commissione regionale si è limitata a trarre le dovute conseguenze della mancata integrazione del pagamento nel termine di legge. Nè questa valutazione ha formato oggetto di censura sotto il profilo di eventuali vizi logici, essendosi il ricorrente limitato a dedurre un fatto in contrasto con le risultanze della sentenza, vale a dire il mancato raggiungimento della propria sfera di effettiva conoscenza dell’atto "presumibilmente" (cfr. ricorso, pag. 5, a proposito di quanto a suo tempo dedotto in sede di reclamo) a cagione di condizioni di salute genericamente da lui stesso definite pessime.
5. – In conclusione, quindi, il ricorso è rigettato.
Le spese, nel rapporto con l’Agenzia delle entrate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari.
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