Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2723 Sanzioni fiscali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M. e L.D. impugnarono l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del registro di Catania aveva rettificato, ai fini Invim, il valore finale di una porzione di terreno da essi venduto nell’anno 1990.

La commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza 22.9.2000, rigettò l’impugnazione.

La statuizione venne gravata da appello e, nelle more della relativa trattazione, i ricorrenti proposero istanza di definizione della lite ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.

In data 18.11.2004 l’Agenzia delle entrate comunicò il diniego della definizione, sul rilievo che gli istanti non avevano provveduto a effettuare il pagamento dell’imposta nel termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione loro notificata il 12.8.2004.

Avverso il diniego i L. proposero reclamo alla commissione tributaria regionale per la Sicilia. La quale peraltro lo respinse con sentenza n. 127/34/05 del 18.7.2005, osservando che l’ufficio finanziario aveva in effetti documentato l’avvenuta notifica della richiesta di integrazione del pagamento d’imposta, mentre detto pagamento integrativo non era stato effettuato. Evidenziò invero la commissione che la fattispecie dovevasi annoverare nel disposto ex art. 16, comma 9, della legge cit., sicchè a essa non erano applicabili le diverse regole previste in tema di pagamenti rateali.

Ricorre per cassazione L.M..

Resiste con controricorso l’avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell’economa e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso – la cui ammissibilità in generale deriva dall’art. 111 Cost. in quanto riferito a provvedimento definitivo di contenuto decisorio, rilevando agli specifici fini il fatto che la commissione regionale abbia adottato la propria decisione con provvedimento separato, avente paritetica forma di sentenza, rispetto a quello poi adottato sul merito della lite – è affidato a tre motivi, tutti conclusi dalla formulazione di un quesito di diritto, ancorchè la fattispecie risulti soggetta alle disposizioni anteriori al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Ne va preliminarmente evidenziata l’inammissibilità nella parte coinvolgente il Ministero dell’economia e finanze, che è soggetto diverso dall’agenzia delle entrate (ente dotato di propria capacità giuridica di diritto pubblico) e che non fu parte del giudizio di merito. In rapporto al Ministero devesi disporre la compensazione delle spese di fase, ravvisandosi giusti motivi nella mancata rilevazione del vizio all’atto del controricorso.

Il merito delle critiche affidate ai singoli motivi va dunque esaminato nei limiti del rapporto processuale ritualmente costituito con l’Agenzia delle entrate.

2. – Con il primo motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la disposizione ex art. 16, comma 9, sopra mentovata, si riferisce esclusivamente al pagamento in misura inferiore al dovuto, la cui sanatoria, in ipotesi di errore scusabile, è consentita entro 30 giorni. Si tratta, secondo i ricorrenti, di disciplina attinente al concreto pagamento della somma rinveniente dalla definizione, non applicabile nel caso in cui – come nella specie – l’Agenzia abbia previamente rettificato il valore della lite indicato nella domanda di definizione.

Il motivo è manifestamente infondato, giacchè si sostanzia in una distinzione arbitraria rispetto alla previsione normativa.

La disposizione appena citata, fondandosi sulla riconosciuta esistenza di un errore scusabile, si riferisce – considerata l’ampia sua formulazione letterale – a tutte le ipotesi nelle quali il pagamento sia avvenuto in misura inferiore al dovuto, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da un errore materiale (sul quantum in sè e per sè considerato), ovvero da un errore nella determinazione del valore della lite da assumere quale base di calcolo per la definizione. Sotto nessun profilo il testo della disposizione autorizza una distinzione del trattamento giuridico a seconda dell’oggetto dell’errore scusabile, unicamente rilevante essendo che detto errore comunque si sia rivelato incidente sull’ammontare del versamento dovuto per la chiusura della lite.

3. – Con il secondo motivo, pure questo rubricato come violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti censurano la sentenza sul rilievo che l’art. 16 non contempla l’istituto della decadenza. In particolare, non prevede alcuna sanzione per il caso in cui l’istante si renda inadempiente alla richiesta dell’ufficio di integrare il pagamento dovuto a titolo di definizione. Sostengono pertanto che l’omesso pagamento dell’integrazione non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, sebbene la sola eventuale applicazione delle penalità per i pagamenti omessi o tardivamente eseguiti.

Il motivo è infondato, posto che confonde il regime giuridico qui rilevante con quello proprio del condono con pagamento rateale.

La L. n. 281 del 2002 contiene un’articolata disciplina che distingue, per quanto di interesse in questa sede processuale, una sanatoria per le violazioni tributarie già contestate con processi verbali, inviti al contraddittorio e accertamenti non ancora impugnati (art. 15) e una sanatoria per i predetti atti quando sia già stata instaurata una lite (art. 16).

In entrambi i casi contempla la facoltà di optare per una forma di pagamento rateale, specificamente disciplinata, dell’importo complessivo dovuto. Questo importo è, in linea generale, modellato sulla correlata previsione di versamenti percentuali fissi o variabili a seconda del valore della lite.

La natura lato sensu premiale dell’istituto emerge dalla scelta del legislatore di non attribuire, in caso di rateizzazione del dovuto, rilevanza decadenziale all’omesso versamento, entro le date indicate, delle rate successive alla prima, facendosi salve invero l’azione di recupero disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973 e l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi.

A tanto non può tuttavia riferirsi l’attuale ricorrente, non avendo egli optato per una simile forma di definizione agevolata.

Devesi invero rimarcare la differenza che corre tra i due casi disciplinati dall’art. 16.

Nel primo, l’avvenuto corretto pagamento della prima rata si inserisce all’interno di una fattispecie già perfezionata in conseguenza dell’accettazione della domanda di definizione. Donde il già avvenuto effetto surrogatorio rispetto alla obbligazione derivata dal rapporto d’imposta originariamente controverso.

Nell’ipotesi di rateizzazione del dovuto, cioè, il presupposto è che vi sia stata accettazione della domanda di definizione in considerazione dell’esatto versamento della prima rata (art. 16, comma 2, legge cit.), indice di corrispondenza al dovuto della somma complessiva da pagarsi in rate di eguale importo, con connessa definitiva sostituzione dell’obbligazione assunta dal contribuente, con la domanda di condono, all’obbligazione tributaria oggetto della lite pendente (cfr. per utili riferimenti Cass. 2006/6370). Sicchè in tal senso è spiegabile la previsione che il mancato versamento delle rate successive, nelle quali sia stato ripartito il pagamento dell’importo richiesto dalla fattispecie, non determina l’inefficacia della definizione.

Diversamente, la previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, della che qui rileva, postula l’insufficienza delle somme versate secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce. E dunque presuppone che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza. Alla riconosciuta esistenza di un errore scusabile segue lo speciale procedimento finalizzato all’integrazione.

Pertanto, ove l’interessato non provveda alla regolarizzazione del pagamento nel termine di legge, conseguente alla comunicazione debitamente dall’ufficio finanziario notificata, non si produce l’effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell’obbligazione tributaria controversa.

E’ dunque in questo caso infondato discorrere di decadenza. Questa Corte ha d’altronde evidenziato, con massima che qui si conferma, che, in tema di condono fiscale, la dichiarazione di estinzione del giudizio per chiusura della lite ai sensi dell’art. 16 cit., è subordinata, come previsto dal comma 8 della disposizione, all’attestazione da parte dell’Ufficio della regolarità della domanda di definizione e del pagamento integrale di quanto dovuto (cfr. Cass. 2009/23028; Cass. 2004/21559).

4. – Col terzo motivo, ancora una volta rubricato come violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’impugnante deduce di non aver avuto notizia, per caso fortuito o forza maggiore derivati dalle pessime sue condizioni di salute, della comunicazione contenente l’invito a integrare il pagamento, ancorchè regolarmente notificata. Si tratterebbe di un’ipotesi analoga a quella disciplinata dall’art. 650 c.p.c., la quale consente l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non solo in presenza di un vizio di notifica, ma anche quando l’ingiunto, a prescindere dalla regolarità della notifica, non abbia avuto conoscenza del provvedimento.

Il motivo è manifestamente inammissibile.

A prescindere dalla considerazione che non è dato ravvisare la pertinenza della similitudine con l’istituto di cui all’art. 650 c.p.c., che possiede connotato affatto peculiare in considerazione dell’oggetto (il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto nei termini), il motivo è viziato da genericità nel mero riferimento a presunte "pessime condizioni di salute" del destinatario della comunicazione. Ed è altresì incongruente nel riferimento a un dedotto vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, posto che, in contrario, nessuna violazione è in tal senso ascritta alla commissione regionale.

Finanche in base alla postulazione non è controversa la regolarità della comunicazione. Sicchè devesi dedurre che, in sintonia con la disposizione ex art. 16, comma 9, la commissione regionale si è limitata a trarre le dovute conseguenze della mancata integrazione del pagamento nel termine di legge. Nè questa valutazione ha formato oggetto di censura sotto il profilo di eventuali vizi logici, essendosi il ricorrente limitato a dedurre un fatto in contrasto con le risultanze della sentenza, vale a dire il mancato raggiungimento della propria sfera di effettiva conoscenza dell’atto "presumibilmente" (cfr. ricorso, pag. 5, a proposito di quanto a suo tempo dedotto in sede di reclamo) a cagione di condizioni di salute genericamente da lui stesso definite pessime.

5. – In conclusione, quindi, il ricorso è rigettato.

Le spese, nel rapporto con l’Agenzia delle entrate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 5146 Ricorso incidentale;Ammissione al passivo; Imposte dirette, Sanzioni fiscali

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Svolgimento del processo

Cariverona s.p.a., esattore delle imposte dirette del Comune di Verona, con domanda del 13 settembre 1982 ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento della società Tulipano s.p.a del credito d’imposta maturato in L. 1.900.137.132 in relazione ai redditi non dichiarati, percepiti dalla società nell’anno d’imposta 1980, sulla base di avviso d’accertamento n. 21 notificato il 15 marzo 1982 alla società in bonis e conseguente iscrizione a ruolo di IRPEG ed ILOR, pene pecuniarie e mora. Il giudice delegato ha ammesso il credito come da richiesta.

Con domanda d’insinuazione tardiva, la Cariverona, nella medesima veste, ha chiesto l’ammissione del credito per IRPEF ed IRPEG in L. 7.101.696.151 sulla base dell’avviso d’accertamento n. (OMISSIS), notificato questa volta al curatore fallimentare, comprensivo anche del credito accertato col precedente avviso n. 21, già ammesso.

Il curatore fallimentare ha dedotto d’aver presentato domanda integrativa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 16, convertito in L. n. 516 del 1982, ed ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa dell’amministrazione finanziaria, che si è regolarmente costituita rilevando che i due avvisi d’accertamento avevano formato oggetto di ruolo straordinario non impugnato dal curatore. L’esattore, in data 17.10.85, preso atto della domanda integrativa proposta dal curatore ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, ha ridotto la misura di entrambi i crediti, quello già ammesso in sede di formazione allo stato passivo a L. 332.903.665, quello ancora sub judice a L. 916.048.275.

Con decreto del 20.2.1986 il g.d. ha disposto l’ammissione di quest’ultimo credito nell’importo così modificato, pronunciando nel contempo l’estinzione del procedimento d’insinuazione tardiva.

A seguito delle pronunce, della Corte Costituzionale n. 175/1986 che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 429 del 1982, art. 16 e della Commissione Tributaria Centrale che, definendo la controversia introdotta dal curatore del fallimento Tulipano, ha dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo del reddito accertato in relazione all’anno 1980 nei confronti della società, il curatore fallimentare, con ricorso del 24.3.1997, ha chiesto la revocazione del decreto di ammissione di entrambi i crediti.

1.- L’avviso d’accertamento n. 80 era a suo avviso nullo, in quanto era stato notificato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982. 2.- Il ruolo straordinario, al contrario di quanto affermato dall’amministrazione delle finanze, era stato impugnato dal curatore fallimentare.

3.- Il credito era estinto e perciò inesistente;

4.- L’avviso n. 80 si riferiva anche al credito di cui all’avviso n. (OMISSIS), già accertato ed ammesso in sede di formazione dello stato passivo.

5.- Il decreto che aveva pronunciato l’estinzione del procedimento d’insinuazione tardiva era fondato sulla falsa convinzione di un inesistente accordo transattivo intervenuto tra le parti.

6.- Erano stati rinvenuti documenti decisivi, rappresentati da numerose ordinanze di giudici tributari di rimessione alla Corte costituzionale circa la legittimità costituzionale del D.L. n. 429 del 1982.

La nullità della transazione intervenuta col creditore si estendeva alla rinuncia all’opposizione all’ammissione del credito, neppure previamente autorizzata dal Tribunale fallimentare.

Il concessionario ed il Ministero delle Finanze, dichiarando di non accettare il contraddittorio in ordine a quest’ultimo profilo, in riconvenzionale hanno chiesto nuova ammissione del credito.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 2625/2001, dato atto che il credito ammesso in sede tempestiva era stato ridotto all’importo sopra indicato, ha accolto la revocazione dichiarando per l’effetto la nullità del decreto del g.d. emesso il 20.2.86 in sede d’insinuazione tardiva, e l’inammissibilità della domanda riconvenzionale.

Cariverona ed Uniriscossioni, quest’ultima interventore volontario costituitosi in veste di concessionario e cessionario del ramo d’azienda di Cariverona s.p.a, hanno proposto appello innanzi alla Corte d’appello di Venezia. Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, con memoria depositata l’11 marzo 2002 hanno spiegato gravame incidentale adesivo.

Il curatore ha eccepito "in limine" la tardività di quest’ultima impugnazione; nel merito ha ribadito la fondatezza della sua domanda.

La Corte territoriale, con sentenza n. 566 depositata il 7 aprile 2005, ha accolto il gravame principale.

Avverso la statuizione il curatore del fallimento della società Tulipano ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi resistiti con controricorso da Uniriscossioni s.p.a.. Gli altri intimati – Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate – non hanno spiegato difese. Il ricorrente ha infine depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Il ricorrente deduce col primo motivo vizio di omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. La pronuncia d’assorbimento dell’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione incidentale, proposta tardivamente dall’amministrazione finanziaria, viola il disposto dell’art. 334 c.p.c. che ammette l’impugnazione incidentale tardiva, ma non si estende anche all’impugnazione adesiva. L’auspicata soluzione d’inammissibilità del gravame incidentale dell’amministrazione procurerebbe il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.

La controricorrente replica al motivo rilevandone l’infondatezza.

2.- Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed ancora vizio d’omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Il difetto di motivazione risiederebbe nell’omesso rilievo dell’inesistenza del provvedimento del giudice delegato pronunciato in presenza dell’opposizione del curatore fallimentare, cui avrebbe dovuto seguire il mutamento del rito, anzichè dal collegio a conclusione della fase contenziosa. Secondo il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9692/2002, il vizio è rilevabile d’ufficio e senza limiti di tempi.

Il controricorrente deduce infondatezza anche di questo motivo.

3.- Col terzo motivo il ricorrente si duole della declaratoria d’inammissibilità della revocazione, in quanto fondata, secondo il giudice d’appello, su errori di diritto e non di fatto.

Il controricorrente sostiene l’infondatezza del motivo rilevando che gli errori ascritti al decreto oggetto della revocazione non attengono alla fase d’ammissione al passivo ma a fasi precedenti e non possono ascriversi a falsa percezione della realtà da parte del g.d..

Rappresentano errori imputabili al curatore, che omise di eccepire le circostanze assunte nella domanda di revocazione, per opporsi all’ammissione, e non del giudice al cui esame non furono sottoposti.

Il secondo motivo, meritevole di esame prioritario, è privo di fondamento.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di revocazione;

rilevando che la nullità del decreto del giudice delegato, se sussistente, avrebbe dovuto essere dedotta con gli ordinari strumenti d’impugnazione ex art. 161 c.p.c. e non mediante il rimedio della revocazione, previsto nei soli casi tipici e tassativi previsti. Il curatore fallimentare, nei primi cinque motivi, aveva rappresentato errori non di fatto ma di giudizio; il sesto motivo si riferiva a provvedimenti non qualificabili documenti nuovi.

La decisione, seppur corretta nella sua conclusione, merita correzione nella parte motiva nei sensi che seguono.

La vicenda si è pacificamente scandita nei sensi riferiti dal ricorrente:

Cariverona, s.p.a., esattore delle imposte dirette del Comune di Verona, il 13 dicembre 1982 ha depositato domanda d’insinuazione tardiva del credito basato sull’avviso d’accertamento n. (OMISSIS) notificato al curatore fallimentare il 9 settembre 1982. In relazione alle imposte ivi indicate, quest’ultimo, il 15 dicembre dello stesso anno, ha presentato domanda integrativa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 16, convertito in L. n. 516 del 1982. L’amministrazione finanziaria, costituitasi nel procedimento d’insinuazione tardiva, ha dichiarato, senza riceverne smentita, che i due avvisi d’accertamento posti a base delle domande d’insinuazione, tempestiva e tardiva, avevano formato oggetto di ruolo straordinario non impugnato dal curatore. L’esattore, all’udienza del 17.10.85, ha ridotto entrambi i crediti, quello già ammesso in sede di formazione allo stato passivo a L. 332.903.665, e quello ancora sub judice a L. 916.048.275, secondo quanto indicato dal curatore nella domanda integrativa. Il giudice delegato, per effetto della domanda anzidetta, modificato lo stato passivo in relazione alla domanda già accolta nei sensi indicati dal creditore, ha disposto con decreto l’ammissione del credito ancora al suo esame, nell’importo modificato.

Questa la cornice di fatto, il decreto in contestazione è sicuramente immune dai vizi riscontrati dai giudici di merito, sia dalla nullità ravvisata dalla Corte territoriale, tanto più dalla giuridica inesistenza o abnormità rilevata dal Tribunale.

La presentazione da parte del curatore fallimentare della dichiarazione integrativa, concretante il cosiddetto condono automatico o tombale, in riferimento all’imponibile accertato dall’amministrazione finanziaria indicato nei due avvisi d’accertamento posti a base delle domande di insinuazione allo stato passivo di Cariverona, ha comportato la definizione agevolata di quella pretesa, che a sua volta ha reso incontestabile il rapporto tributario di condono. Questo infatti era da considerarsi definito sulla base del congiunto effetto dell’irrevocabilità della dichiarazione, sancita ne del D.L. n. 429 del 1982, art. 32, comma 1 e delle definitività dell’accertamento non impugnato, ed in questo senso è stato correttamente interpretato dal giudice delegato. Su tale connotazione d’incontestabilità della definizione agevolata non ha spiegato effetto alcuno l’intervento del giudice delle leggi, inutilmente invocato ed evocato dal ricorrente in quanto, come si afferma sulla base di consolidato orientamento – per tutte Cass. n 4549/2006 – "La sentenza della Corte costituzionale n. 175/86 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 429 del 1982, art. 16 convertito in L. n. 516 del 1982, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè fino alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. (14 luglio 1982), non ha determinato automaticamente, insieme all’annullamento della norma incostituzionale, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati dopo la data indicata, bensì soltanto l’invalidità degli avvisi stessi nei rapporti tributari, (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora pendenti nel giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. Vale a dire quelli in cui il contribuente, cui sia stato notificato avviso di accertamento in data posteriore al 14 luglio 1982, abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982 art. 16 ed abbia altresì tempestivamente impugnato l’avviso per il motivo di illegittimità della legge di condono, poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale". In ragione dell’ambito di efficacia proprio della dichiarazione di illegittimità costituzionale (che ha ad oggetto norme di legge e non atti o provvedimenti amministrativi), il rapporto tributario di condono diviene incontestabile ( in quanto deve considerarsi definito sulla base del congiunto effetto d’irrevocabilità della dichiarazione, sancita dall’art. 32 del citato D.L., e di definitività dell’accertamento, se non vi è stata tempestiva impugnazione" (Cass. n. 7339/2000, e n. 4698/2002), ovvero il relativo giudizio è stato dichiarato estinto (Cass. n. 15275/2000, 9955/2008.).

Nel caso di specie il primo avviso d’accertamento, notificato al fallito il 15 marzo 1982, in data precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982, non rientra nell’ipotesi considerata dalla sentenza citata. L’altro, posto a base dell’insinuazione tardiva, notificato al curatore fallimentare il 9 settembre 1982, non risulta sia stato impugnato, tanto meno per il motivo di illegittimità della legge di condono poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale.

La dichiarazione resa nel procedimento d’insinuazione tardiva dall’amministrazione finanziaria: che affermò che nessuno degli avvisi d’accertamento posti a base delle domande, sia tempestiva che tardiva, era stato impugnato, non venne confutata dal curatore fallimentare, che neppure in questa sede ne offre smentita. I riferimenti contenuti in ricorso ad un giudizio pendente presso il giudice tributario, definito con sentenza n. 7287 del 1989, sono generici nell’indicazione dell’oggetto e nell’esito, dunque sono del tutto irrilevanti. La declaratoria d’estinzione, cui il ricorrente accenna seppur genericamente in memoria, discenderebbe comunque in via automatica e necessaria dall’indiscusso perfezionarsi del procedimento di definizione agevolata – Cass. n. 26305/2005 -.

Il credito erariale all’esame del giudice delegato, atteso il risultato dell’intervenuto condono i che lo aveva accertato nell’importo definitivamente ivi indicato, era dunque indiscutibile, e difatti rimase indiscusso sia nell’an che nel quantum. Il corollario comporta la ritualità del conseguente relativo decreto d’ammissione. Le congiunte richieste di rinvio delle parti, mirate ovviamente ad attendere l’esito del condono e non certo il bonario componimento di una controversia mai insorta, non incidono sulla regolarità del rito, regolarmente proseguito nelle forme di cui alla L. Fall., art. 101.

Il motivo deve pertanto essere rigettato.

Analoga sorte merita il primo motivo.

Al gravame principale e tempestivo del concessionario, la cui legittimazione non rappresenta oggetto di discussione e comunque è incontroversa alla luce del disposto del D.L. n. 138 del 2002, art. 87, convertito in L. n. 178 del 2002 che la prevede espressamente al comma 2, in relazione alle domande di ammissione al passivo del contribuente sottoposto a procedura concorsuale, fece seguito quello dell’amministrazione finanziaria, che, con comparsa ritualmente depositata ai sensi dell’art. 343 c.p.c., propose gravame incidentale adesivo. In questa evenienza, alla luce di quanto sostenuto nella sentenza n. 24627/2007 delle Sezioni Unite, la tempestività dell’impugnazione deve essere scrutinata alla luce del disposto dell’art. 334 c.p.c. secondo l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, anche se riveste le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale. Anche il terzo motivo è infondato.

Si censura la decisione impugnata per insufficiente motivazione laddove ascrive le rappresentate evenienze ad ipotizzati errore di diritto, in quanto tali esclusi dal rimedio azionato.

Si ribadiscono tutti i motivi rilevando che:

1.- la dichiarazione integrativa sarebbe nulla per errori commessi dal dichiarante nel compilare il relativo modello;

2.- il ruolo straordinario, contrariamente a quanto aveva asserito l’amministrazione finanziaria all’udienza del 7.6.1984, era stato impugnato;

3.- la declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 429 del 1982, art. 16, ha determinato l’inesistenza del credito;

4.- il credito dell’esattoria fondato sull’avviso n. (OMISSIS) era stato già ammesso allo stato passivo;

5.- il procedimento d’insinuazione tardiva è stato dichiarato estinto sulla base d’inesistente rinunzia o transazione;

6.- solo dopo la pronuncia del controverso decreto del giudice delegato, si apprese dell’intervento del giudice delle leggi, e delle ordinanze dei giudici tributar che avevano sollevato la questione di costituzionalità della legge citata.

Il motivo ripropone a questa Corte l’esame di fatti che la decisione impugnata, con adeguata seppur sintetica motivazione, ha correttamente qualificato paventati errori di diritto.

"L’errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell’esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito. Il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa" – Cass. n. 12283/2004.

Nessuno di questi caratteri è riscontrabile nei fatti dedotti.

Tutto ciò premesso, si dispone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 18-02-2011, n. 6234 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Perugia ha emesso in data 25.9.2009 Ordinanza con cui – in riforma del provvedimento impugnato – ha accolto l’appello avanzato da PROGETTO INDUSTRIE Srl. avverso il provvedimento del 16.3.2005 del GIP del capoluogo umbro che, in data 13.10.2008, vincolava con sequestro preventivo un immobile sito in (OMISSIS), intestato a PAREDIA Srl., ma ritenuto sostanzialmente riferibile a C.S., soggetto di indagine per violazione di reati fallimentari. La decisione del tribunale era oggetto di ricorso per Cassazione, che rigettava il ricorso.

Il ricorso è interposto da PRAEDIA Srl. il quale eccepisce:

l’inosservanza della legge processuale non avendo, quale parte interessata ed a cui sono stati sottratti gli immobili, ricevuto avviso dell’udienza relativa al procedimento incidentale della misura cautelare;

l’errore del Tribunale nel ritenere che PROGETTO INDIUSTRIE Srl. fosse titolare dei beni sequestrati appartenendo essi a PRAEDIA e VEKTRA e per essi a FINAC.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè sui punti in esso dedotti si è già formato giudicato cautelare, conseguente alla sentenza irrevocabile della Corte di Cassazione Per questa ragione l’attuale impugnazione è inammissibile e non consente di accedere alla pur (astrattamente) fondata doglianza relativa alla violazione del contraddittorio in fase di riesame (questione che potrebbe anche essere eventualmente riproposta con istanza di revoca, attesa la lettura estensiva della nozione di "fatto nuovo" accolta da questa Corte, nel contesto del variare delle premesse in fatto nei procedimenti incidentali).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1890 Ministero dei beni culturali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’art. 29 del D.Lgs. 42/04 al comma 8 prevede che con "Decreto del Ministro (per i Beni e le Attività Culturali) adottato ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L. 400/88, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro";

Considerato, altresì, che ai sensi comma 9 dello stesso art. 29 del D.Lgs. 42/04 "L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione";

Visto il D.M. 26 maggio 2009, n. 87 con cui è stato emanato il "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto, in particolare l’art. 5 del suddetto D.M. n. 87/09 secondo cui:

" 1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro.

2. Della commissione fanno parte:

a) il presidente, nominato d’intesa dai Ministri interessati;

b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta formazione e studio;

c) due rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

d) un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tra i docenti delle discipline dell’area scientifica, umanistica e del restauro;

e) un componente, designato dal Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU);

f) un componente, designato dal Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).

3. La commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini dell’accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) requisiti delle istituzioni formative;

b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove di accesso;

c) caratteristiche del corpo docente;

d) idoneità dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati allo svolgimento delle attività tecnicodidattiche;

e) disponibilità di manufatti per le attività tecnicodidattiche.

4. La Commissione può chiedere ai soggetti interessati documentazione integrativa e chiarimenti. L’attività istruttoria si conclude con una proposta al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini dell’adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego;

5. L’accreditamento è disposto, con riferimento ai corsi formativi da svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca";

Vista la relazione prodotta in giudizio dall’Avvocatura erariale in data 25 gennaio 2011 dalla quale si evince che "…La Commissione non è stata ancora costituita in quanto mancano le designazioni di spettanza del MIUR e dei Consigli di Settore facenti capo al MIUR";

Rilevato che il D.M. 87/09 al comma 1 fissa il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso per la nomina della suddetta Commissione, predisposto indispensabile per l’avvio delle procedure di accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro;

Rilevato che detto termine è ampiamente decorso senza che il procedimento si sia concluso, atteso che – come chiarito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca non ha provveduto ad effettuare le designazioni di propria competenza nonostante sia stato più volte sollecitato dal MIBAC;

Visto il ricorso proposto dall’Istituto Italiano di Arte Artigianato e Restauro, con il quale si chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sulla sua istanza di accreditamento del 1° marzo 2010, reiterata con successive diffide del 23 giugno e 15 luglio 2010, e la nomina di un Commissario ad Acta che provveda ad assicurare l’attuazione della sentenza;

Ritenuto che – ai sensi della normativa vigente – il soggetto abilitato ad esaminare la domanda di accreditamento presentata dall’Istituto ricorrente è la Commissione di cui al comma 5 del D.M. 87/09, le cui funzioni, per il loro carattere di specificità e complessità, non appare opportuno allo stato surrogare mediante il ricorso al commissario ad acta,;

Ritenuto, quindi, che l’istanza dell’Istituto ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla sua domanda di accreditamento, può essere accolta nei limiti dell’obbligo per i Ministeri resistenti – ed in particolare del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca che non ha provveduto ad effettuare le designazioni di propria competenza – di dare attuazione alla disposizione di cui all’art. 5 comma 1 del D.M. 87/09, emanando il decreto di nomina della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro – e – specificatamente il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca effettuando le designazioni di propria competenza -, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione, tenuto conto che la nomina della Commissione è idonea ad assicurare adeguata tutela alla posizione soggettiva del ricorrente;

Ritenuto di poter soprassedere – allo stato – alla nomina del Commissario ad Acta, cui si provvederà in caso di ulteriore inadempimento;

Ritenuto – allo stato – di non poter accogliere la domanda risarcitoria, in quanto il danno da ritardo presuppone la spettanza del bene della vita (cfr. T.A.R. Lazio sez. I 22 settembre 2010 n. 32382) laddove nella fattispecie il procedimento di accreditamento non risulta neppure avviato mancando ancora il soggetto deputato allo svolgimento dell’istruttoria;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

ACCOGLIE

nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto dichiara l’obbligo delle Amministrazioni resistenti di emanare il decreto di nomina della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro ex art. 5 del D.M. 26 maggio 2009 n. 87, entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.