Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-01-2011, n. 365

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per il Veneto respingeva la domanda risarcitoria proposta da F.G. nei confronti della P.I. s.p.a. – in riassunzione da una pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice del lavoro di Venezia, il quale aveva rilevato versarsi in tema di azione risarcitoria contrattuale relativa a infortunio inerente a rapporto d’impiego di natura pubblicistica, in fattispecie anteriore alla trasformazione dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in ente pubblico economico ai sensi del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, conv. in l. 29 gennaio 1994, n. 71 – in relazione ai danni conseguenti alle gravi lesioni subite in occasione dell’infortunio lavoro occorso il 10 aprile 1991 durante le operazioni di scarico della posta da un camiongru presso la darsena di Tessera (VE), esposti, per danni patrimoniali (spese mediche, mancato reddito da perdita della capacità lavorativa specifica), biologici e morali, nell’importo complessivo di lire 621.520.000 (= euro 320.988,29). Dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.

2. Il T.A.R. basava la statuizione di rigetto sul rilievo, che nell’ambito del rapporto di pubblico impiego non potevano trovar spazio forme di risarcimento ulteriori e diverse da quelle dell’equo indennizzo in esito al procedimento di riconoscimento della causa di servizio o, in alternativa e in presenza dei relativi presupposti, della rendita d’inabilitàI.N.A.I.L. e dell’eventuale corresponsione della pensione privilegiata, oltre all’erogazione del trattamento retributivo nel periodo di assenza a causa dell’infortunio e al rimborso delle spese, in quanto, diversamente, si perverrebbe a una duplicazione delle forme di risarcimento relative ad uno stesso evento lesivo.

3. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, precisando in linea di fatto che gli era stata riconosciuta una rendita I.N.A.I.L. in relazione ad un’inabilità dell’11% (poi, in sede di revisione, aumentata al 14%) e deducendo i seguenti motivi: a) violazione degli artt. 24 e 32 Cost. e dell’art. 2087 c.c., con richiamo delle sentenze Corte Cost. nn. 87/1991, 356/1991 e 485/1991, e conseguente erronea negazione del diritto al risarcimento delle "voci di danno che vantano un diretto fondamento costituzionale" (v. così, testualmente, il ricorso in appello), non coperte dalla garanzia assicurativa I.N.A.I.L.; b) omessa pronuncia sulla dedotta responsabilità contrattuale dell’ente datoriale ex art. 2087 c.c. e sul diritto di esso appellante al risarcimento del danno in relazione ai postumi d’invalidità permanente, indicati nella misura del 30% sulla base dell’allegata consulenza medicolegale di parte. Dichiarava espressamente di rinunciare ai danni di natura patrimoniale e di limitare le domande alle voci di danno a "diretto fondamento costituzionale". Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, la condanna della società appellata al risarcimento dei danni esposti nell’importo complessivo di euro 118.785,09 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell’infortunio fino al saldo.

4. Costituendosi, la società appellata contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Premesso che sulla questione di giurisdizione si è formato il giudicato endoprocessuale in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, sicché la questione esula dai limiti oggettivi del presente giudizio di gravame, si osserva nel merito che l’appello è fondato entro i limiti di cui appresso.

2. Merita, in primo luogo, accoglimento il primo motivo d’appello di cui sopra sub a).

In materia di strumentario rimediale garantito al dipendente pubblico vittima d’infortunio sul lavoro costituisce ormai ius receptum, sia per orientamento giurisprudenziale consolidato di questo Consiglio, sia per orientamento costante della Corte di Cassazione:

– che l’equo indennizzo da causa di servizio (alla cui disciplina si richiama la sentenza qui impugnata per escludere ogni forma di risarcimento ulteriore), per presupposti oggettivi, fatti costitutivi, regime probatorio e disciplina complessiva, è completamente distinto dal risarcimento del danno, atteso che, mentre quest’ultimo, quanto ad oggetto e finalità, tende a ristabilire l’equilibrio nella situazione del soggetto turbato dall’evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità fisiopsichica, l’equo indennizzo spettante ai dipendenti degli enti pubblici per infermità contratta per causa o concausa di servizio con una menomazione dell’integrità fisica non inferiore al 15% (v. art. 32 d.p.r. 26 maggio 1976, n. 411, in relazione all’allegato n. 5 al d.p.r. cit. e, oggi, all’allegato 4 al d.p.r. 16 ottobre 1979, n. 509), per il concetto di equità e discrezionalità ad esso inerente, per la sua astrazione dalla responsabilità civile, colposa o dolosa, di parte datoriale, e per la sua non coincidenza con l’entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, è assimilabile a una delle molteplici indennità che l’Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, sicché equo indennizzo e risarcimento del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) sono tra loro compatibili e cumulabili, senza che l’importo liquidato a titolo di equo indennizzo possa essere detratto da quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro (v. C.d.S., Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2009; C.d.S., Ad. Plen., 8 ottobre 2009, n. 5; Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2001, n. 10291; Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2005, n. 17764);

– che esiste invece un divieto di cumulo tra rendita vitalizia erogata dall’I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo per causa di servizio (v. C.d.S., Sez. V, 24 agosto 2007, n. 4487; Cass. Civ., Sez. lav., 1 settembre 2003, n. 12754);

– che, quanto al rapporto tra rendita vitalizia erogata dall’I.N.A.I.L. e risarcimento dei danni non patrimoniali (ivi compresi quello alla salute o biologico e quello morale) conseguenti a infortunio sul lavoro, in conseguenza dell’estraneità di tali componenti di danno alla copertura dell’assicurazione obbligatoria disciplinata dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice) e in applicazione dei principi affermati nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 87, 356 e 485 del 1991, le limitazioni poste dall’art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 all’azione risarcitoria del lavoratore infortunato nei confronti del datore di lavoro – sia in punto di an (responsabilità penale), sia in punto di quantum (danno differenziale) -, riguardano solo il danno patrimoniale collegato alla capacità lavorativa generica, mentre esse non si applicano al danno alla salute o biologico e ai danni morali ex art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale esulanti dalla copertura assicurativa obbligatoria (mentre secondo la disciplina successiva, introdotta dall’art. 13 d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno biologico è coperto da tale forma assicurativa), sicché il lavoratore ha diritto al loro risarcimento integrale in presenza dei presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (v. sul punto, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. lav., 5 maggio 2010, n. 10834; Cass. Civ., Sez. lav., 19 gennaio 2002, n. 1114; Cass. Civ., Sez. lav., 20 ottobre 1998, n. 10405);

– che dunque il risarcimento integrale di queste voci di danno costituisce un diritto del lavoratore infortunato da far valere autonomamente, e non già a titolo differenziale, nei confronti del proprio datore di lavoro, indipendentemente dalla entità dell’indennizzo erogato dall’istituto assicuratore, nei casi di infortunio o malattia professionale addebitabili ad una colpa, anche se concorrente e non di rilievo penale, del datore di lavoro o di un qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba rispondere civilmente, con la sola esclusione – secondo le regole generali – dei casi in cui l’evento lesivo sia riconducibile a caso fortuito, a forza maggiore, o a colpa esclusiva dello stesso lavoratore (v., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. lav., 20 ottobre 1998, n. 10405).

Sulla base di quanto sopra, in riforma della gravata statuizione del T.A.R., va affermata l’esperibilità dell’azione di risarcimento dei danni da responsabilità civile di parte datoriale, intentata dall’odierno appellante nei confronti della P.I. s.p.a.

3. Il secondo motivo di gravame, di cui sopra sub b), va accolto parzialmente, entro i limiti di cui appresso.

3.1. Premesso che l’azione esperita dall’odierno appellante va qualificata come azione da responsabilità contrattuale, avendo lo stesso sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado dedotto la violazione dell’art. 2087 c.c., si osserva che secondo consolidato orientamento giuslavoristico, condiviso da questo collegio, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, e che la citata disposizione codicistica costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, la quale obbliga il datore di lavoro a tutelare l’integrità psicofisica dei propri dipendenti imponendogli l’adozione di tutte le misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione del bene della salute nell’ambiente e in costanza di lavoro anche quando faccia difetto la previsione normativa di una specifica misura preventiva o risultino insufficienti o inadeguate le misure previste dalla normativa speciale (v., per tutte, Cass. Civ. 20 aprile 1998, n.4012; Cass. Civ. 9 maggio 1998, n.4721).

3.2. Sul piano processuale, la natura contrattuale dell’obbligo in esame comporta che il riparto degli oneri probatori nella domanda di risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell’art. 1218 c.c. circa l’adempimento delle obbligazioni, sicché il lavoratore, il quale agisca per il risarcimento di tali danni, deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno e il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, ossia da caso fortuito o forza maggiore, e di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (v. sul punto, per tutte, Cass. Civ., Sez. lav., 3 agosto 2008, n. 21590).

3.3. Applicando tali principi al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie non può sussistere dubbio alcuno sulla responsabilità esclusiva dell’ente datoriale nella causazione dell’infortunio occorso all’odierno appellato.

3.3.1. Sulla base delle – pur scarne – risultanze istruttorie, la dinamica dell’infortunio può essere ricostruito come segue: l’odierno appellante, il quale verso le ore 9.30 del giorno 10 aprile 1991 con altri due colleghi di lavoro a mezzo di un camiongru stava effettuando il trasporto/consegna degli effetti postali al CMP aeroportuale Marco Polo di Tessera e alla darsena per Venezia, sceso dal camion per la consegna dei dispacci soggetti a firma, venne colpito al dorso e alla spalla destra dalla sponda del camion del peso di ca. quattro quintali, non più trattenuta dai ganci di fissaggio – i quali si erano allentati o a causa della percorrenza di un fondo stradale dissestato, oppure per effetto delle vibrazioni conseguenti alle operazioni di fissaggio della piattaforma del camion in funzione dell’azionamento della gru, oppure per effetto di usura -, riportando varie lesione alla regione dorsale e cervicotoracica (v. dichiarazioni testimoniali dei colleghi di lavoro Aleo Carmelo e Arcadio Rizzardi; rapporto del dirigente dell’ufficio del 13 aprile 1991; dichiarazioni dello stesso infortunato rese nel contesto della richiesta di riconoscimento d’infermità per causa di servizio).

3.3.2. Sebbene non fosse stato possibile ricostruire l’esatta causa concreta che abbia determinato l’allentamento dei ganci di fissaggio della sponda del camiongru, tutte le cause ipotizzate (percorrenza di un fondo stradale dissestato, vibrazioni conseguenti alle operazioni di fissaggio della piattaforma del camion in funzione dell’azionamento della gru, usura) sono riconducibili alla sfera di responsabilità colposa di parte datoriale, o per carente manutenzione del mezzo, oppure per il comportamento negligente degli operatori addetti allo scarico o rispettivamente per il mancato coordinamento, in condizioni di sicurezza, della squadra addetta alle operazioni di scarico, essendo l’evento dannoso stato in ogni caso prodotto da un assetto organizzativo – di mezzi e di personale – non rispettoso delle norme generali sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro, mentre sarebbe stato evitabile con l’adozione delle cautele e degli accorgimenti tecnici da ritenere connaturali al tipo di attività esercitata, sicché deve persino ritenersi raggiunta la prova concreta della responsabilità colposa di parte datoriale.

3.3.3. Si aggiunga che, poiché risulta comprovato il nesso causale tra evento dannoso e prestazione lavorativa, essendo l’infortunio incontrovertibilmente occorso in occasione di prestazioni di lavoro, in applicazione del sopra evidenziato regime di riparto dell’onere probatorio, incombeva all’ente datoriale fornire la prova rigorosa della riconducibilità dell’infortunio a causa ad esso non imputabile – ad es., a una condotta del lavoratore arbitraria ed esorbitante dalle modalità e dalle esigenze proprie dell’attività lavorativa (cosiddetto rischio elettivo), che presuppone una rigorosa dimostrazione della estraneità della iniziativa e del rischio affrontato alla sfera di organizzazione del lavoro, in modo da evidenziarne il carattere di fattore sufficiente da solo a produrre l’evento lesivo -, e di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno; onere della prova, minimamente assolto dall’odierna appellata, la quale ha anche omesso di offrire e fornire la prova di un eventuale concorso colposo del lavoratore infortunato.

3.4. Deve dunque affermarsi la riconduzione dell’evento lesivo all’esclusiva responsabilità colposa dell’Amministrazione datrice di lavoro.

4. Per quanto attiene alla natura dei danni dedotti in giudizio e limitati nell’atto di appello ai danni non patrimoniali inerenti alla lesione del diritto alla salute e all’integrità morale del prestatore di lavoro, di valenza costituzionale, si osserva che secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione in materia, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (v. Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, e le relative sentenze"gemelle" di pari data), con conseguente riconduzione ad unità del concetto di danno non patrimoniale alla salute, comprensivo di tutti gli aspetti con ricadute negative sull’integrità psicofisica e relazionale della persona lesa, da valutare in modo unitario e globale in un’ottica di personalizzazione con riguardo al caso concreto.

4.1. In punto di quantum, si osserva che nella consulenza medicolegale di parte dimessa dall’odierno appellante (v. relazione dd. 6 novembre 1996 del medicolegale Prof. Giancarlo Umani Ronchi) l’entità dei postumi invalidanti incidenti sull’integrità psicofisica dell’infortunato (esiti algodisfunzionali di violento trauma contusivo del rachide cervicodorsale; esiti di violento trauma contusivo della spalla destra, in soggetto destrimane, con fenomeni cicatriziali del plesso brachiale interessanti anche l’arteria succlavia destra; esisiti consistenti in ipotonotrofia del cinto scapolare, dolore e limitazione funzionale diffusa dell’arto) risulta determinata, secondo i comuni criteri civilistici, nella percentuale d’invalidità del 30 %.

Considerato che per un verso tali conclusioni medicolegali del consulente di parte appaiono viziate per eccesso, in quanto divergenti in modo rilevante dalle risultanze degli accertamenti medici eseguiti nell’ambito della pratica di riconoscimento della rendita I.N.A.I.L., ove in occasione della visita di revisione effettuata nel mese di novembre 1995 erano stati riconosciuti postumi invalidanti permanenti pari al 14%, e che per altro verso i correlativi metri valutativi divergono in parte sotto un profilo ontologico (riferendosi gli accertamenti della pratica I.N.A.I.L. all’inabilità rilevante ai fini dell’assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro – ossia, all’incidenza sulla capacità lavorativa generica per quanto attiene i postumi permanenti, e sulla capacità lavorativa specifica per quanto riguarda l’inabilità temporanea -, mentre la consulenza di parte dimessa dall’odierno appellante si orienta ai comuni criteri civilistici, tenendo conto dell’incidenza sull’integrità psicofisica in sé e per sé considerata come valore costituzionalmente tutelato), si ritiene congruo pervenire, sulla base una valutazione globale e unitaria delle emergenze processuali e in un’ottica equitativa, ad una quantificazione dell’entità dei postumi permanenti nella misura del 20%.

4.2. Quanto alla liquidazione del danno, si ritiene allo stato opportuno ricorrere allo strumentario processuale di cui all’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. (equivalente al pregresso art. 35, comma 2, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205), condannando parte appellata a proporre all’appellante entro il 31 maggio 2011 il pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio in relazione alla sopra determinata percentuale d’inabilità permanente e ai periodi di inabilità temporanea, totale e parziale, risultanti dalla documentazione medica, sulla base dei criteri valutativi tutti meglio enunciati dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, che impone una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.

Si ritiene al riguardo congruo fissare quale criterio liquidatorio di base i valori risultanti dalle nuove tabelle elaborate nella loro versione definitiva nella riunione dell’Osservatorio per la giustizia civile di Milano in data 28 aprile 2009 (come pubblicate, aggiornate al 25 giugno 2009, a pp. 32 ss. del dossier mensile: novembre 2009 della Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore), che operano una liquidazione congiunta a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari; b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

L’importo risarcitorio in tal modo liquidato, espresso in moneta attuale, dovrà essere devalutato a ritroso alla data dell’infortunio, per poi essere maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali in applicazione dei correnti criteri civilistici (v. Cass. Civ., Sez. Un., 12 febbraio 1995, n. 1712).

5. Considerato l’esito della lite, le spese del doppio grado vanno poste a carico di parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, condanna la P.I. s.p.a. al risarcimento dei danni nei termini di cui in motivazione;

condanna la società appellata a rifondere all’appellante le spese del doppio grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 e 24 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15244

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza n. 60/03/09, depositata il 4.5.2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da T.D. avverso la sentenza della commissioni tributarie provinciali di Roma n. 74/10/2007 che aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento, ai fini dell’imposta di Registro e Invim, relativo alla compravendita di un terreno ubicato in località (OMISSIS), riducendo il valore accertato dall’ufficio nella misura del 30%.

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 nonchè omessa pronuncia sulla sussistenza di un favorevole giudicato (art. 360 c.p.c., n. 4), rilevando come si fosse già formato il giudicato sul ricorso proposto dalla covenditrtce F.A., moglie del ricorrente, sia dall’acquirente CIR;

b) violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2, per carenza di motivazione dell’impugnata accertamento e falsa applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. tre, rilevando come un atto amministrativo, quale l’avviso di accertamento, viziato da carenza di motivazione non venga sanato a seguito dell’impugnazione dell’atto medesimo, deducendo che la carenza di motivazione e quindi la nullità dell’avviso di accertamento era già stata accertata con sentenza passata in giudicato a seguito del ricorso proposto dall’obbligato solidale.

La Agenzia non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Fondato ed assorbente del secondo è il primo motivo di ricorso.

Nella fattispecie l’atto di accertamento riguarda tre distinti soggetti (due covenditori e un acquirente) solidalmente responsabile per il pagamento di un’imposta, con conseguente sussistenza di litisconsorzio necessario che, tuttavia, nella specie, non è più possibile attuare in quanto nei confronti di due dei tre coobbligati si è formato un giudicato che ha riconosciuto nullo il medesimo avviso di accertamento, così come documentato dalle relative sentenze con l’attestazione di definitività, allegate al ricorso.

Il coobbligato d’imposta può avvalersi, quale riflesso dell’unicità dell’accertamento, del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., sempre che non si sia già formato un diverso giudicato nei suoi confronti.

Mentre il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione divenuta definitiva nei suoi confronti, può, invece, avvalersi del giudicato esterno, formatosi nei confronti di altro obbligato in solido per la medesima imposta qualora il giudizio instaurato, ancorchè a lui sfavorevole, non sia divenuto definitivo, come nel caso di specie.

Và, conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che dovrà applicare, nei confronti del ricorrente, il principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15736 ASSICURAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1.- In esecuzione della sentenza della corte d’appello di Torino n. 886/94 la Pollo Arte s.n.c. di Testa Aldo & C. (in seguito Pollo s.n.c.) versò all’Inail – che aveva agito nei confronti dei responsabili di un incidente stradale (fra i quali appunto la Pollo s.n.c.) in rivalsa di quanto corrisposto ai danneggiati ed agli altri aventi diritto – la somma di L. 188.397.938.

Assicuratrice dell’autocarro della Pollo era la Tirrena Assicurazioni s.p.a. posta in liquidazione coatta amministrativa nel 1993, in pendenza del giudizio di appello.

2.- Di tale somma la Pollo s.n.c. richiese il pagamento, con atto di citazione notificato il 10.11.1998, alla Nuova Tirrena s.p.a., in nome e per conto della Consap s.p.a., alla Tirrena Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. ed alla Reale Mutua Assicurazioni, che "pagò solo i danni dovuti alle parti private nella misura di L. 100 milioni".

Il ricorso così continua nell’esposizione del fatto: "il tribunale di Roma, con sentenza n. 34824 del 5.10.2001, ritenne che la sentenza della corte d’appello di Torino non avesse efficacia di giudicato opponibile L. n. 990 del 1969, ex art. 25, alla Reale Mutua quale impresa designata per F.G.V.S., poichè quest’ultima non ebbe notizia del processo dopo la riassunzione; ritenne altresì che la società attrice non avesse provato di aver pagato l’Inail e quindi che non avesse provato la fonte del proprio credito; dichiarò inammissibile la domanda nei confronti della Nuova Tirrena un l.c.a. perchè avrebbe dovuto essere (proposta) davanti al giudice fallimentare; compensò per intero le spese legali tra le parti.

La Pollo Ar.te propose appello innanzi alla corte d’appello di Roma.

La corte d’appello così decise:" a) in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la s.p.a. Nuova Tirrena carente di legittimazione passiva;

b) conferma nel resto la sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione;" Seguono le statuizioni sulle spese, riportate in ricorso.

3.- Avverso detta sentenza della corte d’appello di Roma (n. 2752/2005) la Pollo s.n.c. ricorre per cassazione.

Resistono con distinti controricorsi la società Reale Mutua Assicurazioni e la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione.

Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è inammissibile per più ragioni.

2.- L’indicazione dei fatti di causa è gravemente carente.

Manca totalmente qualsivoglia riferimento alle posizioni assunte dalle parti, alle ragioni della decisione del tribunale, ai motivi dell’appello, mentre le rationes decidendi della sentenza impugnata sono solo parzialmente evincibili dalla parte del ricorso dedicata ai motivi.

La descrizione della vicenda processuale è rimessa alle integralmente richiamate difese svolte nei precedenti atti (così il ricorso, a pagina 2); tanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che, com’è noto, deve essere redatto in modo da consentire alla corte la conoscenza dei fatti della causa indipendentemente dalla lettura degli atti processuali.

Il ricorso non soddisfa quindi il requisito di ammissibilità posto dall’art. 366 c.p.c., n. 3. 3.- Del pari insoddisfatto è il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che prescrive che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano".

Questo innanzitutto presuppone che si faccia riferimento non solo a quello che la corte d’appello ha deciso, ma anche alle ragioni per le quali ha deciso in un certo modo, giacchè i motivi per i quali si domanda la cassazione di una sentenza che si assuma errata in diritto o affetta da vizio della motivazione non possono essere evidentemente colti se non si chiarisca quale sia l’errore di diritto e quale il vizio della motivazione.

Nella specie, assolutamente non lo sono.

3.1.- Quello che può essere identificato come il primo motivo di ricorso consta in una sottolineatura in grassetto alla non numerata sesta pagina del ricorso, dove testualmente si legge: " si impugna espressamente tale motivazione che pare (n.d.e.: errata) in fatto e in diritto per le ragioni e violazioni normative sotto indicate".

Senonchè la parte riportata prima di tale affermazione concerne un passo di pagina 9 della sentenza con il quale la corte d’appello aveva escluso, con considerazioni favorevoli all’appellante, in questa sede ricorrente, che vi fosse stato mutamento di causa petendi in appello. La parte riportata dopo consiste in richiami di giurisprudenza di legittimità che prescindono dalla motivazione della sentenza.

Le norme di cui si assume la violazione non sono indicate e del vizio della motivazione – che può concernere solo una quaestio facti – non v’è cenno.

3.2.- Il secondo motivo, all’ottava pagina della sentenza, consta nell’affermazione seguente: parimenti errato, e si impugna espressamente, per violazione delle norme sotto indicate, il passaggio della gravata sentenza in cui è scritto che non la Nuova Tirrena s.p.a. ma la Praevidentia s.p.a. era cessionaria del portafoglio, e soltanto per alcuni rami dell’attività assicurativa, tra i quali è espressamente escluso quello della r.c.a..

Vi si afferma che la Praevidentia non è altro che la Nuova Tirrena, ma non è indicata alcuna norma di diritto di cui si assume la violazione.

3.3.- Sotto i numeri 3, 4 e 5 del ricorso non è denunciata nè violazione di norme di diritto nè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione: dunque, nessuno dei vizi per i quali l’art. 360 c.p.c., ammette il ricorso per cassazione, che è un giudizio a critica vincolata.

3.4.- Al numero 6 del ricorso si impugna il capo della gravata sentenza relativo alla prescrizione della domanda di rimborso in via di regresso formulata dalla ricorrente (pagg. 13 e segg. della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma). La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto applicabile o il termine annuale or nella migliore delle ipotesi, il termine biennale di cui all’art. 2947 c.c.. Vi si sostiene che sembrerebbe applicabile l’art. 2953 c.c., sicchè il termine di prescrizione sarebbe decennale per tutti i convenuti, trattandosi di obbligazione ex delicto.

Ma a pagina 9 della sentenza impugnata si afferma che la L. n. 39 del 1977, art. 13, non crea una nuova azione di regresso a favore dell’assicurato, azione che comunque scaturisce dal rapporto contrattuale di assicurazione.

Di tale osservazione la ricorrente non si fa carico, con la conseguenza che i suoi rilievi non costituiscono una censura della ratio decidendi della sentenza impugnata, ma integrano una mera prospettazione. Non costituiscono, dunque, un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

4.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari per la Nuova Tirrena s.p.a. ed in Euro 4.700,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari per la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 24-03-2006 (09-03-2006), n. 10437MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO CONSERVATIVO – OGGETTO – Fascicolo processuale relativo ad un procedimento di esecuzione immobiliare – Funzione di inibizione di attività

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto-Diritto

1. Con decreto del 18 novembre 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Viterbo dispose il sequestro preventivo di un fascicolo processuale relativo a una esecuzione immobiliare in corso presso quell’ufficio giudiziario, ritenendo che tale fascicolo fosse cosa pertinente al reato di estorsione per il quale sono indagati tali fratelli M..

Sennonchè, a seguito di istanza di riesame proposta dal notaio S.M.T., il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 29 novembre 2005, in accoglimento dell’impugnazione, annullò il provvedimento di sequestro, disponendo la restituzione del fascicolo all’ufficio procedente.

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo deducendo:

a) violazione di legge (articolo 321 c.p.p.) quanto alla ritenuta insussistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato per cui si procede e la documentazione sequestrata.

Secondo il ricorrente, i giudici del riesame avrebbero errato a sostenere che non v?è vincolo di pertinenzialità tra l’oggetto del sequestro annullato, e cioè una pratica giudiziaria relativa ad esecuzione forzata, e il reato di estorsione in danno dell’esecutato.

b) Violazione di legge (articolo 321 c.p.p.) quanto alla ritenuta insussistenza di una situazione di "libera disponibilità" della documentazione sequestrata.

Ad avviso del ricorrente, i Giudici del riesame avrebbero pure errato a ritenere che il fascicolo processuale non era sequestrabile in quanto non era nella disponibilità degli indagati, essendo pacifico che il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche cose che siano nella disponibilità di terze persone estranee ai fatti. Le censure sono infondate.

3. I fatti per cui è processo, come ricostruiti dallo stesso pubblico ministero, sono i seguenti:

i M. avevano partecipato a una esecuzione immobiliare e avevano chiesto al debitore, C.M., "una significativa somma di denaro (Euro 15.000,00), in cambio della quale i medesimi avrebbero rinunciato a effettuare offerte al rialzo nel corso dell’asta relativa alla vendita forzata dell’immobile (in cui il C. attualmente vive con i suoi cinque figli), consentendo così a soggetti vicini al nucleo familiare dell’esecutato di acquistare il bene immobile senza interferenze improprie".

E poiché i suddetti M., sebbene indagati per il reato di estorsione, non avevano "rinunciato a partecipare alla procedura diretta alla vendita all’incanto ancora in corso, il pubblico ministero, al fine di evitare che la minaccia oggetto dell’imputazione provvisoriamente formulata fosse portata a compimento, aveva richiesto (e ottenuto), in data 2 novembre 2005, il sequestro preventivo del fascicolo relativo alla stessa" (così a pagina 1 dei motivi di ricorso).

4. Quanto sopra premesso, si osserva che l’ordinanza con cui i giudici del riesame hanno annullato il detto il provvedimento di sequestro è assolutamente corretta; mentre sbaglia il pubblico ministero quando ritiene di potere impedire che venga portata a ulteriori conseguenze una estorsione nei confronti di un debitore esecutato, bloccando una procedura giudiziaria di esecuzione forzata, e dunque intralciando la giustizia civile e disattendendo al contempo le legittime aspettative dei creditori procedenti.

Tale errore il ricorrente non avrebbe commesso se si fosse uniformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il sequestro preventivo non può avere ad oggetto una attività, ma soltanto il risultato di una attività, giacchè tale misura cautelare non è destinata a svolgere una atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano penale (cfr. Cass. pen., sez. 6^, 14 dicembre 1998, Bottani, ASN 199904016).

Il suddetto principio è stato formulato da questa Corte di Cassazione con riferimento a una fattispecie in tema di sequestro preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, operato al fine di paralizzarne l’iter e di impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze; peraltro – nella sentenza su citata – il Collegio ha osservato che alla realizzazione della funzione inibitoria suddetta sono predisposti istituti di natura ben diversa, disciplinati da regole di garanzia funzionali allo scopo perseguito (arresto, fermo, ecc.), Ad ogni modo, nella motivazione di quel provvedimento sono chiaramente spiegate le ragioni per cui l’ambito di incidenza del sequestro preventivo deve essere limitato nei termini su riferiti: e per una più estesa comprensione delle stesse si rinvia perciò a quella sentenza, facendo al contempo rilevare che il principio in essa espresso in relazione ai documenti di un procedimento amministrativo, vale a fortiori anche per i documenti di un fascicolo processuale relativo a una causa civile o a una procedura di esecuzione forzata.

5. Ma oltre alla ragione su esposta, ve n?è un?altra di maggiore rilievo, che conferma la correttezza dell’ordinanza dei giudici del riesame.

Non va, infatti, dimenticato che la giustizia civile, nel nostro Paese, ha pari dignità e pari rilievo costituzionale di quella penale (cfr. articoli 101 e 111 Cost.); e che perciò tutte quelle attività e quei provvedimenti che tendono a paralizzarla si pongono in contrasto sia con le norme della Costituzione sopra indicate, sia con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

Perciò è errata l’affermazione del ricorrente, secondo cui "procedimento penale e procedimento civile operano su piani distinti, senza interferenze normative reciproche e senza che le esigenze di tutela relative al primo possano riverberarsi tempestivamente sul secondo". Ciò non toglie, ovviamente, che sia ben possibile il sequestro a fini probatori di un fascicolo processuale civile, diretto ad accertare, attraverso l’esame dei documenti in esso contenuti, i fatti oggetto dell’indagine e volto quindi al fine di garantire la genuinità e l’efficacia della prova; mentre è la stessa funzione assegnata dall’ordinamento giuridico al sequestro preventivo a risultare incompatibile con l’acquisizione, con finalità "preventive", di un fascicolo processuale civile e a precludere, quindi, un simile tipo di intervento da parte del Giudice penale. E anzi, deve evidenziarsi che il sequestro preventivo di un siffatto fascicolo processuale si risolve in un?indebita invasione da parte del Giudice penale della sfera di attività di un Giudice civile, giacchè finisce – tra le altre cose – con il determinare una sorta di arbitraria sospensione del procedimento giudiziale a quest?ultimo affidato.

Dunque, può concludersi affermando che è in ogni caso illegittimo, perchè contra ius, un sequestro probatorio finalizzato alla inibitoria di una funzione giurisdizionale, quali che siano le ragioni perseguite attraverso quel provvedimento di coercizione reale.

6. Infine, va messo in rilievo che è del tutto irrilevante la circostanza che gli indagati intendano partecipare alla gara indetta per la vendita dell’immobile; tale diritto non è loro precluso, non integrando siffatto comportamento né il reato di turbata libertà degli incanti né quello di estorsione. Questi reati si verificherebbero ancora una volta, infatti, solo se i fratelli M. dovessero reiterare le loro proposte-minacce alla persona offesa, C.M., cui peraltro dovrebbe essere interdetta la partecipazione, anche per interposta persona, all’incanto relativo all’immobile di sua proprietà, oggetto dell’esecuzione immobiliare (cfr.: articolo 579 c.p.c., comma 1, nonchè Cass. civ., sez. 2^, 23 luglio 1979, numero 4407, Selvarolo c. Scamarcio, Rv. 400949).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.