Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2717

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Svolgimento del processo

A seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza veniva emesso nei confronti della I.C.A.S. s.r.l. in liquidazione ad opera dell’Ufficio delle Entrate di Roma (OMISSIS), accertamento per omesse ritenute alla fonte per l’anno 1996, che la contribuente impugnava dinanzi alla C.T.P. di Roma per molteplici motivi, e tra l’altro invocando l’estensione al giudizio di un giudicato esterno formatosi sulla validità dei presupposti dell’atto impugnato.

Il giudice adito accoglieva il ricorso, ma l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riproponendo le difese nel merito già svolte nella precedente fase del giudizio a sostegno della legittimità dell’accertamento.

All’appello resisteva la contribuente eccependone innanzi tutto l’inammissibilità per il giudicato interno formatosi sul capo della sentenza che aveva accolto il ricorso della società in virtù del giudicato esterno dedotto in giudizio, e il giudice del gravame, con sentenza n. 126/1/07, notificata in data 11.5.2007, rigettava l’impugnazione.

Per la cassazione della sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso, notificato il 6/9.7.2007 l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi, al cui accoglimento si è opposta la società con controricorso ritualmente notificato il 3.10.2007.

Motivi della decisione

Osserva preliminarmente questa Suprema Corte che la sentenza impugnata si fonda con tutta evidenza su due distinte ragioni: la prima costituita dalla omessa censura da parte dell’appellante dell’autonoma ragione posta dalla C.T.P. a fondamento della decisione di primo grado con il puntuale richiamo alla copiosa giurisprudenza di legittimità in ordine all’efficacia del giudicato esterno, in riferimento a numerose sentenze definitive intervenute ad accertare l’insussistenza dei presupposti di fatto sui quali risultava fondato l’avviso di accertamento; la seconda, invece, costituita dall’autonoma valutazione di quel giudicato esterno.

Con i tre motivi di ricorso articolati l’Agenzia delle Entrate ha dedotto i seguenti vizi della sentenza impugnata:

1 -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, ove occorra, n. 4 c.p.c. per aver il giudice di merito deciso la controversia in forza di un preteso giudicato esterno, senza preliminarmente svolgere una verifica puntuale dei contenuti della sentenza richiamata, ai fini di accertarne la forza e l’efficacia di giudicato nel presente giudizio.

2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e, ove occorrer possa, n. 3 c.p.c. per aver il giudice di merito motivato in maniera assolutamente apodittica la sua decisione.

3 – Contraddittoria e in ogni caso insufficiente motivazione, in relazione alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Così facendo la ricorrente ha aggredito unicamente la seconda ratio decidendi, omettendo qualsiasi censura in merito alla prima.

Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte:

"In tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l’avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa". (così Cass. Sent.

8.2.2006, n. 2811; cfr. a SS.UU. sent. 8.8.2005, n. 16602).

Il ricorso in esame risulta pertanto inammissibile, e tale deve essere dichiarato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 01-02-2011, n. 3693 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Difensore di C.P. (Avv. G. A) propone ricorso, per violazione dell’art. 324 c.p.p., contro ordinanza del Tribunale di Crotone che ha dichiarato inammissibile richiesta di riesame di sequestro preventivo del GIP, perchè l’interessato non ne avrebbe dimostrato (cfr. Cass., Sez. 2^, 21.4.94, P.M. in proc. De G) la tempestività, allegando la relata di notifica del decreto, peraltro indicato in maniera generica.

2 – Il ricorso è fondato, perchè nessuna norma prevede per sè l’onere di allegazione prospettato dal Tribunale (cfr. Cass. Sez. 3^, n. 39071/01, Bilancini, rv. 220270).

Solo nel caso inverso di rilievo dagli atti del mancato rispetto del termine di cui all’art. 324 c.p.p., comma 1, perchè ha avuto conoscenza dell’esecuzione del sequestro, l’imputato ha onere di allegazione connesso all’eccezione (in questo senso va letta Cass., Sez. 3^, n. 2021/04, Simeone, rv. 228602).

Nella specie, proprio perchè il Tribunale afferma di non avere certezza, all’evidenza per l’assenza di documentazione in atti, ha sacrificato apoditticamente il diritto al contraddittorio dell’istante per ritenuto inadempimento di un onere irriconoscibile allo stato.

In questa sede, pertanto, in assenza di elementi da cui desumere che l’imputato avesse conoscenza dell’esecuzione prima della notifica del decreto in data 22.7.2010, prossima alla sospensione feriale, la richiesta di riesame depositata il 16.9.10, cioè il primo giorno di ripresa dopo la sospensione, rientra nel termine dei 10 giorni all’uopo previsti.
P.Q.M.

annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Crotone per il riesame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 305 Sentenze della Corte Costituzionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il ricorso in epigrafe è stato proposto da 13 ricercatori confermati presso l’Università degli Studi di Firenze i quali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 6 giugno 2008, hanno presentato al predetto Ateneo distinte istanze di riconoscimento del servizio di tecnico laureato precedentemente prestato: istanze respinte con provvedimenti dirigenziali datati 25 e 26/3/2009. I predetti hanno quindi adito questo Tribunale formulando le domande di annullamento e di accertamento indicate in epigrafe e prospettando censure di violazione di legge nonché questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate nel caso in esame.

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Firenze che ha contestato le tesi avversarie, chiedendo la reiezione del gravame.

All’udienza del 12 gennaio 2011 la causa è passata in decisione.

2) L’art. 103 terzo comma del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (come modificato dall’art. 23 della legge n. 488/1999) recita: "Ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente".

Con la citata sentenza n. 191/2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita" costituzionale del comma citato "nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attivita" effettivamente prestata nelle universita" in qualita" di tecnici laureati con almeno tre anni di attivita" di ricerca".

Per quanto riguarda i ricorrenti non è in discussione la circostanza che i predetti abbiano prestato servizio nell’ambito universitario in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca; in relazione a ciò essi hanno presentato all’Università degli Studi di Firenze domande di riconoscimento del servizio in questione.

Il predetto Ateneo ha respinto, con i provvedimenti impugnati, le istanze di cui sopra; in relazione alle motivazioni addotte occorre peraltro distinguere la posizione della dott.ssa G.C. e del dott. E.G. da quella degli altri 11 ricorrenti (A.M.C., A.C., M.G.C., M.C., A.D.C., R.F., M.G.G., A.M.G., C.M., M.M., G.M.T.); in particolare:

a) per questi ultimi l’Università ha ritenuto tardive le domande perché presentate oltre il termine di un anno dalla conferma in ruolo, previsto dal quarto comma dell’art. 103;

b) la domanda della dott.ssa C. è stata respinta con la motivazione che la predetta aveva già presentato istanza di riconoscimento del servizio di tecnico laureato nel 1993 e la sentenza della Corte Costituzionale non è applicabile ai rapporti già esauriti per effetto del decorso dei termini di prescrizione; e anche perché gli effetti di tale decisione sono limitati ai soli ricercatori confermati nominati a seguito di concorso riservato ex art. 1 comma 10 della legge n. 4/1999, mentre l’interessata è stata nominata a seguito di concorso pubblico;

c) anche la domanda del dott. G. è stata respinta nel presupposto che la sentenza n. 191/2008 sarebbe applicabile solo nei confronti dei ricercatori confermati nominati a seguito di concorso riservato.

3) Il quarto comma del citato art. 103 dispone: "Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data".

Ad avviso del Collegio il termine annuale di cui sopra ha natura perentoria; se così non fosse la sua previsione risulterebbe sostanzialmente inutile e ciò (pur nella consapevolezza di un diverso orientamento: cfr. TAR Lazio, Sez. III, 11 settembre 2008 n. 8263) induce a ritenere infondata l’ultima censura, formulata nel ricorso in via subordinata. Alla medesima conclusione si deve pervenire per quanto riguarda la censura secondo cui tutti i ricorrenti avrebbero sostanzialmente adempiuto alla prescrizione ex art. 103 comma 4, avendo allegato e documentato già all’atto dell’assunzione i pregressi servizi resi anche come tecnici laureati e/o come funzionari tecnici: la censura è infondata perché la circostanza riferita non vale ad integrare una specifica richiesta finalizzata al riconoscimento dei servizi in questione.

Quanto alla decorrenza del termine annuale si osserva che le argomentazioni ampiamente sviluppate dalla difesa dei ricorrenti secondo cui alle sentenze cosiddette "additive" della Corte Costituzionale non andrebbero applicati i limiti all’efficacia retroattiva tipici delle sentenze cosiddette "demolitorie" (con la conseguenza che il termine annuale di cui sopra decorrerebbe dalla data di pubblicazione della sentenza n. 191/2008) si scontrano con un orientamento giurisprudenziale consolidato e univoco che il Collegio condivide. In proposito, da ultimo, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha ribadito, con la sentenza 22 agosto 2007 n. 4476, che " il vizio di illegittimità non ancora dichiarato dalla Corte Costituzionale non determina un impedimento legale all’esercizio del diritto disconosciuto da atti aventi forza di legge contro il dettato della Costituzione. Il soggetto interessato è posto, invece, in una situazione di mera difficoltà di fatto, cui può reagire attivando gli ordinari mezzi di tutela e sollevando in tale sede l’incidente di costituzionalità. Segue che la retroattività della pronuncia che accerta l’incostituzionalità della norma non può incidere né recupera le situazioni giuridiche ormai esaurite o consolidatesi, alle quali l’interessato non ha ritenuto di porre rimedio con gli strumenti che l’ordinamento gli offre, ovverosia con la proposizione dell’azione giurisdizionale attraverso cui sottoporre la norma viziata alla verifica del Giudice delle leggi. L’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale trova, quindi, limite negli effetti che la norma colpita ha irrevocabilmente prodotto, quali la preclusione nascente dal giudicato o dalla scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza e, soprattutto, l’esaurimento del rapporto o della situazione giuridica in astratto interessata determinata da atti e fatti rilevanti sul piano sostanziale e processuale.

Il principio è applicabile – sia pure con gli opportuni adattamenti – anche alle sentenze cosiddette additive, cioè integrative della previsione normativa…".

Tale pronuncia conferma un costante indirizzo che, con specifico riferimento alle sentenze additive della Corte Costituzionale, è stato precedentemente seguito dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato nelle sentenze 11 giugno 1999 n. 766, 29 settembre 1998 n. 1301, 20 novembre 1995 n. 1312, 18 maggio 1994 n. 788; e che anche questo Tribunale ha fatto proprio nella sentenza della Sez. III 13 gennaio 1996 n. 1. Detto indirizzo trova riscontro, altresì, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: cfr. Sez. Lavoro 14 marzo 2002 n. 3745 e 5 giugno 1998 n. 5577; in quest’ultima sentenza, in particolare, si legge: "Il vizio di illegittimità costituzionale, non ancora dichiarato… non determina un impedimento legale all’esercizio del diritto dalla norma incostituzionalmente disconosciuto, ma pone in essere una mera difficoltà di fatto…. Sicché la retroattività della pronuncia del giudice delle leggi non può incidere soltanto sulle situazioni giuridiche ormai esaurite o consolidatesi, alle quali l’interessato non ha ritenuto di porre rimedio con gli strumenti che l’ordinamento gli offre, tra cui la proposizione dell’azione giurisdizionale attraverso la quale sottoporre alla verifica della Corte Costituzionale la norma viziata…. L’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale (in quanto connesse ad una dichiarazione di illegittimità, che inficia fin dall’origine la disposizione colpita: Cass. n. 89196), dunque, trova limite negli effetti che la stessa norma colpita ha irrevocabilmente prodotto, non solo in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato o dalla scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, ma anche a seguito dell’esaurimento del rapporto o della situazione giuridica in astratto interessata, determinato da atti e fatti, rilevanti sul piano sostanziale o processuale (cfr. anche: Cons. St. sez. VI, n. 78894).

Questo principio vale anche per le sentenze cosiddette additive, con le quali, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione sottoposta al suo scrutinio, la Corte in realtà ne integra la previsione normativa. Al carattere additivo, invero, non consegue un’efficacia diversa della pronuncia della Corte. Il detto carattere va collegato esclusivamente all’atteggiarsi della pronuncia stessa rispetto alla struttura della norma viziata di incostituzionalità; in quanto, cioè, essa includa o meno la fattispecie in relazione alla quale va dichiarata la contrarietà alla Costituzione".

In relazione a quanto sopra le censure formulate nel ricorso con riferimento alla posizione dei ricorrenti sigg. A.M.C., A.C., M.G.C., M.C., A.D.C., R.F., M.G.G., A.M.G., C.M., M.M., G.M.T. risultano infondate, così come la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103 comma 4 del D.P.R. n. 382/1980 prospettata nel gravame.

4) Le posizioni dei restanti due ricorrenti (dott.ssa G.C. e dott. E.G.) sono accomunate dalla circostanza che l’Università di Firenze ha respinto le loro istanze nel presupposto che la sentenza n. 191/2008 sarebbe applicabile solo nei confronti dei ricercatori confermati nominati a seguito di concorso riservato ex art. 1 comma 10 della legge n. 4/1999, mentre i predetti sono stati inquadrati quali ricercatori confermati a seguito di concorso pubblico.

Le censure formulate in proposito dagli interessati non convincono il Collegio in quanto:

– è vero che il dispositivo della sentenza in questione non distingue i beneficiari della stessa in relazione alla provenienza concorsuale; e non è in discussione che i predetti abbiano svolto attività di ricerca per almeno tre anni come tecnici laureati;

– non si può tuttavia trascurare la circostanza che la Corte Costituzionale ha riconosciuto fondata la questione relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 103 comma 3 del D.P.R. n. 382/1980 in parte qua ritenendo sussistente il presupposto della "identità ordinamentale" idoneo a giustificare, in favore dei dipendenti pubblici all’atto dell’assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, nei confronti dei "tecnici laureati che, in base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito di concorsi riservati"; la Corte ha osservato in proposito che attraverso il meccanismo previsto dalla legge citata " – pur non rendendo omogenee le due categorie – il legislatore del 1999 ha voluto dare riconoscimento a una situazione di fatto, data dall’utilizzazione della figura del tecnico laureato come canale di accesso alla carriera universitaria e dal conseguente svolgimento di attività di ricerca da parte dei tecnici laureati"; e che dunque in tale quadro risultava manifestamente irragionevole la differenza di trattamento riservata dal terzo comma dell’art. 103 ai tecnici laureati che diventino ricercatori rispetto a quello previsto dai primi due commi del medesimo articolo in favore dei tecnici laureati che diventino professori;

– il puntuale e ripetuto riferimento ai concorsi riservati ex lege n. 4/1999, nonché anche alle analogie tra i meccanismi previsti dall’art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 e dalla legge del 1999 (art. 1 comma 10) per il transito dei tecnici laureati, rispettivamente, al ruolo dei professori associati e a quello dei ricercatori confermati induce a ritenere che la Corte Costituzionale ha ravvisato l’esigenza di garantire uniformità di trattamento specificamente in favore dei ricercatori confermati provenienti dai concorsi riservati di cui sopra; senza che sia possibile estendere la portata della norma di cui si discute, dopo la sentenza n. 191/2008, a situazioni caratterizzate da un diverso percorso di accesso;

– proprio la diversità di tale percorso rende non irragionevole, e dunque legittima, la scelta del legislatore di limitare il beneficio del riconoscimento ai soli ricercatori provenienti da concorso riservato; in tal senso non si ravvisano i presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale la questione relativa alla illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 103 prospettata, in subordine, nel ricorso.

5) Per le ragioni illustrate il ricorso va interamente respinto.

La particolarità della vicenda, che coinvolge problemi interpretativi della norma di riferimento dopo l’intervento additivo della Corte Costituzionale, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-05-2011, n. 9704 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato la Azienda ASL RM (OMISSIS) si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma ad istanza della società Villa Luana G.I.F.I., quale mandataria ad agire e riscuotere della signora N., chiedendo venisse dichiarata l’incompetenza del Giudice adito, nonchè il difetto di legittimazione passiva e comunque deducendo l’insussistenza del diritto della società istante ad agire in nome della predetta N., la decadenza dal diritto a richiedere la somma ingiunta e la erroneità di quest’ultima nonchè l’erronea formulazione dell’ordine di pagamento in favore della società senza che fosse precisato che essa agiva in nome e per conto della detta persona. Si costituiva la società Villa Luana resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.

L’adito Tribunale rigettava l’opposizione.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la Azienda Sanitaria sostenendone l’erroneità.

Si costituiva la società appellata resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza non definitiva la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità dell’impugnato decreto ingiuntivo e tenuta l’ASL a corrispondere solo quanto per il titolo dedotto risultasse dovuto in virtù delle delibere regionali in atti.

Successivamente, con sentenza del 3-22 gennaio 2008, la Corte di Appello di Roma condannava l’appellante al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 67634,62 oltre interessi.

In particolare, quanto al merito, veniva disapplicata la D.G.R. Lazio 726 del 4/3/1980, che aveva fissato l’importo di rimborso per l’assistenza in forma indiretta, sempre poi confermato dalle successive delibere, ritenendo che la stessa fosse stata adottata in violazione della L.R. Lazio n. 15 del 1975, art. 11, comma 6 poichè la Giunta Regionale non avrebbe tenuto conto del criterio da quest’ultima stabilito e cioè non avrebbe valutato la spesa media sostenuta per analoghe prestazioni nelle Case di Cura private convenzionate nonchè il tipo di malattia e la durata della degenza.

La Corte riteneva di aver dovuto supplire agli adempimenti omessi dalla Regione Lazio attraverso la disposta "indagine tecnica per appurare l’entità della quota di rimborso….", specificando che si provvedeva, da parte del CTU, alla determinazione analitica della malattia sofferta dal paziente, della durata media della degenza e, conseguentemente applicandosi le tariffe previste dal D.M. anzidetto (169 del 14/12/94) con i ribassi specificati dalle varia delibere succedutesi nel tempo.

Precisava la Corte di essere consapevole che il "D.M. in questione si riferiva alle strutture pubbliche o private accreditate, ciò nonostante riteneva di doverlo sicuramente utilizzare anche per determinare la quota di rimborso per l’assistenza indiretta sull’assunto che la L.R. anzidetta aveva chiaramente parificato alle case di cura convenzionate quelle non convenzionate per la individuazione della entità della quota di rimborso e, quindi, per determinare in concreto l’ammontare di tale quota.

Statuiva inoltre che il rimborso andava riconosciuto all’assistito come rappresentato e quindi alla "Società appellata" condannando – come sopra chiaritola ASL RM/(OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 67634,62, oltre interessi. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Azienda USL RM (OMISSIS) con due motivi. Resiste la Villa Luana G.I.F.I. srl con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c. anche in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c. nonchè omessa e/o lacunosa motivazione, sostiene che la procura rilasciata da N. E. alla Società Villa Luana Gestioni Immobili Fondiaria Italiana – GIFI srl per atto Notaio Giuseppe Valente di Roma – contenuto nel fascicolo della fase monitoria non sarebbe idonea a conferire poteri di rappresentanza sostanziale in relazione al rapporto oggetto della lite e corrispondentemente poteri di rappresentanza processuale.

Il motivo è infondato.

Invero, con la suddetta procura N., in relazione ai ricoveri avvenuti presso la società Villa Luana GIFI, poichè quest’ultima non aveva ancora ottenuto i rimborsi di quanto richiesto in assistenza indiretta, ha dato mandato alla stessa di "espletare in nome e per conto della sottoscritta tutte le procedure amministrative o giudiziarie (anche esecutive) necessarie per ottenere il rimborso in assistenza indiretta".

Tale mandato, inoltre, è stato conferito "con espressa legittimazione a riscuotere il predetto rimborso, attesa la completa gratuità delle cure ricevute durante il ricovero, con espressa facoltà di rilasciare ampia e liberatoria quietanza".

Se questo è dunque il tenore letterale della procura, deve affermarsi che in essa siano presenti chiari elementi che consentano di ritenere che alla società Villa Luana GIFI sia sta attribuita la gestione del rapporto sostanziale dal quale trae origine la controversia.

Dette facoltà, infatti, ineriscono al conferimento di poteri rappresentativi di natura sostanziale e sono idonee a configurare la ricorrenza, nel caso di specie, di un mandato all’incasso, conferito anche nell’interesse del mandatario (c.d. mandato in rem propriam), che si sostanzia in un contratto sinallagmatico nel quale le prestazioni corrispettive possono individuarsi, da una parte, nell’autorizzazione all’incasso e, dall’altra, nella prestazione del mandatario.

Il conferimento del mandato da parte della sig.ra N. infatti, è avvenuto anche in funzione della tutela del diritto della società mandataria a percepire un compenso – sia pure in via indiretta attraverso la riscossione del rimborso dovuto dalla ASL all’assistita – per l’erogazione di prestazioni sanitarie effettuate in suo favore, in modo del tutto gratuito.

Il mandato ad espletare per conto della mandante tutte le procedure amministrative non può che riguardare infatti il conferimento di poteri rappresentativi sul piano squisitamente sostanziale, ossia la gestione del rapporto oggetto di lite.

Infatti la previsione dell’espletamento di attività amministrative da parte del mandatario va intesa nel senso che questi si è impegnato a porre in essere tutti gli adempimenti di natura amministrativa, anche nel senso più lato del termine, che fossero necessari all’espletamento del mandato conferito, nonchè – in guisa di completamento di esso – tutte le procedure giudiziarie (anche esecutive nominando o revocando avvocati) che si fossero rese necessarie a tal fine, obbligandosi in tal modo ad una gestione completa del rapporto in questione, sia sul piano sostanziale che processuale.

Il significato globale da attribuire al conferimento del mandato in discorso è dunque tale da non lasciare alcun dubbio circa la sussistenza di un conferimento di poteri rappresentativi sul piano sostanziale, prima ancora che processuale.

Correttamente, pertanto, il Giudice a quo ha ritenuto di superare la sollevata eccezione sul punto.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 25 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8 bis, 8 sexies e 8 septies, nonchè delle Delib.

Giunta Regionale del Lazio n. 11310 del 1995 e Delib. Giunta Regionale del Lazio n. 2910 del 1997 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso è improcedibile in relazione a tale motivo, fondandosi la censura sulla interpretazione delle suddette delibere, rispetto alle quali non si specifica il tempo e la sede dell’allegazione.

Va in proposito osservato che – secondo il più recente e condivisibile orientamento di questa Corte sul punto – in tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 6, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto (oltre che l’indicazione) anche l’obbligo di deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono soltanto quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, atteso che, diversamente, si causerebbero effetti processuali del tutto incoerenti sotto il profilo sistematico, quali un inutile appesantimento della produzione in giudizio, la duplicazione degli oneri posti a carico delle parti ed un aggravio della difficoltà di esercitare i diritti difensivi con pregiudizio del principio di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. n. 18854/2010).

Tale orientamento esige, tuttavia, che nel ricorso non solo si specifichi che il fascicolo è stato prodotto, ma anche la sede in cui il documento è rinvenibile.

Nella specie, l’inosservanza di tale ultimo onere comporta la sopra riscontrata improcedibilità.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara improcedibile il ricorso in relazione al secondo motivo. Condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio liquidate in Euro 21,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.