Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Il ricorso in epigrafe è stato proposto da 13 ricercatori confermati presso l’Università degli Studi di Firenze i quali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 6 giugno 2008, hanno presentato al predetto Ateneo distinte istanze di riconoscimento del servizio di tecnico laureato precedentemente prestato: istanze respinte con provvedimenti dirigenziali datati 25 e 26/3/2009. I predetti hanno quindi adito questo Tribunale formulando le domande di annullamento e di accertamento indicate in epigrafe e prospettando censure di violazione di legge nonché questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate nel caso in esame.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Firenze che ha contestato le tesi avversarie, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza del 12 gennaio 2011 la causa è passata in decisione.
2) L’art. 103 terzo comma del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (come modificato dall’art. 23 della legge n. 488/1999) recita: "Ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente".
Con la citata sentenza n. 191/2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita" costituzionale del comma citato "nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attivita" effettivamente prestata nelle universita" in qualita" di tecnici laureati con almeno tre anni di attivita" di ricerca".
Per quanto riguarda i ricorrenti non è in discussione la circostanza che i predetti abbiano prestato servizio nell’ambito universitario in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca; in relazione a ciò essi hanno presentato all’Università degli Studi di Firenze domande di riconoscimento del servizio in questione.
Il predetto Ateneo ha respinto, con i provvedimenti impugnati, le istanze di cui sopra; in relazione alle motivazioni addotte occorre peraltro distinguere la posizione della dott.ssa G.C. e del dott. E.G. da quella degli altri 11 ricorrenti (A.M.C., A.C., M.G.C., M.C., A.D.C., R.F., M.G.G., A.M.G., C.M., M.M., G.M.T.); in particolare:
a) per questi ultimi l’Università ha ritenuto tardive le domande perché presentate oltre il termine di un anno dalla conferma in ruolo, previsto dal quarto comma dell’art. 103;
b) la domanda della dott.ssa C. è stata respinta con la motivazione che la predetta aveva già presentato istanza di riconoscimento del servizio di tecnico laureato nel 1993 e la sentenza della Corte Costituzionale non è applicabile ai rapporti già esauriti per effetto del decorso dei termini di prescrizione; e anche perché gli effetti di tale decisione sono limitati ai soli ricercatori confermati nominati a seguito di concorso riservato ex art. 1 comma 10 della legge n. 4/1999, mentre l’interessata è stata nominata a seguito di concorso pubblico;
c) anche la domanda del dott. G. è stata respinta nel presupposto che la sentenza n. 191/2008 sarebbe applicabile solo nei confronti dei ricercatori confermati nominati a seguito di concorso riservato.
3) Il quarto comma del citato art. 103 dispone: "Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data".
Ad avviso del Collegio il termine annuale di cui sopra ha natura perentoria; se così non fosse la sua previsione risulterebbe sostanzialmente inutile e ciò (pur nella consapevolezza di un diverso orientamento: cfr. TAR Lazio, Sez. III, 11 settembre 2008 n. 8263) induce a ritenere infondata l’ultima censura, formulata nel ricorso in via subordinata. Alla medesima conclusione si deve pervenire per quanto riguarda la censura secondo cui tutti i ricorrenti avrebbero sostanzialmente adempiuto alla prescrizione ex art. 103 comma 4, avendo allegato e documentato già all’atto dell’assunzione i pregressi servizi resi anche come tecnici laureati e/o come funzionari tecnici: la censura è infondata perché la circostanza riferita non vale ad integrare una specifica richiesta finalizzata al riconoscimento dei servizi in questione.
Quanto alla decorrenza del termine annuale si osserva che le argomentazioni ampiamente sviluppate dalla difesa dei ricorrenti secondo cui alle sentenze cosiddette "additive" della Corte Costituzionale non andrebbero applicati i limiti all’efficacia retroattiva tipici delle sentenze cosiddette "demolitorie" (con la conseguenza che il termine annuale di cui sopra decorrerebbe dalla data di pubblicazione della sentenza n. 191/2008) si scontrano con un orientamento giurisprudenziale consolidato e univoco che il Collegio condivide. In proposito, da ultimo, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha ribadito, con la sentenza 22 agosto 2007 n. 4476, che " il vizio di illegittimità non ancora dichiarato dalla Corte Costituzionale non determina un impedimento legale all’esercizio del diritto disconosciuto da atti aventi forza di legge contro il dettato della Costituzione. Il soggetto interessato è posto, invece, in una situazione di mera difficoltà di fatto, cui può reagire attivando gli ordinari mezzi di tutela e sollevando in tale sede l’incidente di costituzionalità. Segue che la retroattività della pronuncia che accerta l’incostituzionalità della norma non può incidere né recupera le situazioni giuridiche ormai esaurite o consolidatesi, alle quali l’interessato non ha ritenuto di porre rimedio con gli strumenti che l’ordinamento gli offre, ovverosia con la proposizione dell’azione giurisdizionale attraverso cui sottoporre la norma viziata alla verifica del Giudice delle leggi. L’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale trova, quindi, limite negli effetti che la norma colpita ha irrevocabilmente prodotto, quali la preclusione nascente dal giudicato o dalla scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza e, soprattutto, l’esaurimento del rapporto o della situazione giuridica in astratto interessata determinata da atti e fatti rilevanti sul piano sostanziale e processuale.
Il principio è applicabile – sia pure con gli opportuni adattamenti – anche alle sentenze cosiddette additive, cioè integrative della previsione normativa…".
Tale pronuncia conferma un costante indirizzo che, con specifico riferimento alle sentenze additive della Corte Costituzionale, è stato precedentemente seguito dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato nelle sentenze 11 giugno 1999 n. 766, 29 settembre 1998 n. 1301, 20 novembre 1995 n. 1312, 18 maggio 1994 n. 788; e che anche questo Tribunale ha fatto proprio nella sentenza della Sez. III 13 gennaio 1996 n. 1. Detto indirizzo trova riscontro, altresì, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: cfr. Sez. Lavoro 14 marzo 2002 n. 3745 e 5 giugno 1998 n. 5577; in quest’ultima sentenza, in particolare, si legge: "Il vizio di illegittimità costituzionale, non ancora dichiarato… non determina un impedimento legale all’esercizio del diritto dalla norma incostituzionalmente disconosciuto, ma pone in essere una mera difficoltà di fatto…. Sicché la retroattività della pronuncia del giudice delle leggi non può incidere soltanto sulle situazioni giuridiche ormai esaurite o consolidatesi, alle quali l’interessato non ha ritenuto di porre rimedio con gli strumenti che l’ordinamento gli offre, tra cui la proposizione dell’azione giurisdizionale attraverso la quale sottoporre alla verifica della Corte Costituzionale la norma viziata…. L’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale (in quanto connesse ad una dichiarazione di illegittimità, che inficia fin dall’origine la disposizione colpita: Cass. n. 89196), dunque, trova limite negli effetti che la stessa norma colpita ha irrevocabilmente prodotto, non solo in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato o dalla scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, ma anche a seguito dell’esaurimento del rapporto o della situazione giuridica in astratto interessata, determinato da atti e fatti, rilevanti sul piano sostanziale o processuale (cfr. anche: Cons. St. sez. VI, n. 78894).
Questo principio vale anche per le sentenze cosiddette additive, con le quali, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione sottoposta al suo scrutinio, la Corte in realtà ne integra la previsione normativa. Al carattere additivo, invero, non consegue un’efficacia diversa della pronuncia della Corte. Il detto carattere va collegato esclusivamente all’atteggiarsi della pronuncia stessa rispetto alla struttura della norma viziata di incostituzionalità; in quanto, cioè, essa includa o meno la fattispecie in relazione alla quale va dichiarata la contrarietà alla Costituzione".
In relazione a quanto sopra le censure formulate nel ricorso con riferimento alla posizione dei ricorrenti sigg. A.M.C., A.C., M.G.C., M.C., A.D.C., R.F., M.G.G., A.M.G., C.M., M.M., G.M.T. risultano infondate, così come la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103 comma 4 del D.P.R. n. 382/1980 prospettata nel gravame.
4) Le posizioni dei restanti due ricorrenti (dott.ssa G.C. e dott. E.G.) sono accomunate dalla circostanza che l’Università di Firenze ha respinto le loro istanze nel presupposto che la sentenza n. 191/2008 sarebbe applicabile solo nei confronti dei ricercatori confermati nominati a seguito di concorso riservato ex art. 1 comma 10 della legge n. 4/1999, mentre i predetti sono stati inquadrati quali ricercatori confermati a seguito di concorso pubblico.
Le censure formulate in proposito dagli interessati non convincono il Collegio in quanto:
– è vero che il dispositivo della sentenza in questione non distingue i beneficiari della stessa in relazione alla provenienza concorsuale; e non è in discussione che i predetti abbiano svolto attività di ricerca per almeno tre anni come tecnici laureati;
– non si può tuttavia trascurare la circostanza che la Corte Costituzionale ha riconosciuto fondata la questione relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 103 comma 3 del D.P.R. n. 382/1980 in parte qua ritenendo sussistente il presupposto della "identità ordinamentale" idoneo a giustificare, in favore dei dipendenti pubblici all’atto dell’assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, nei confronti dei "tecnici laureati che, in base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito di concorsi riservati"; la Corte ha osservato in proposito che attraverso il meccanismo previsto dalla legge citata " – pur non rendendo omogenee le due categorie – il legislatore del 1999 ha voluto dare riconoscimento a una situazione di fatto, data dall’utilizzazione della figura del tecnico laureato come canale di accesso alla carriera universitaria e dal conseguente svolgimento di attività di ricerca da parte dei tecnici laureati"; e che dunque in tale quadro risultava manifestamente irragionevole la differenza di trattamento riservata dal terzo comma dell’art. 103 ai tecnici laureati che diventino ricercatori rispetto a quello previsto dai primi due commi del medesimo articolo in favore dei tecnici laureati che diventino professori;
– il puntuale e ripetuto riferimento ai concorsi riservati ex lege n. 4/1999, nonché anche alle analogie tra i meccanismi previsti dall’art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 e dalla legge del 1999 (art. 1 comma 10) per il transito dei tecnici laureati, rispettivamente, al ruolo dei professori associati e a quello dei ricercatori confermati induce a ritenere che la Corte Costituzionale ha ravvisato l’esigenza di garantire uniformità di trattamento specificamente in favore dei ricercatori confermati provenienti dai concorsi riservati di cui sopra; senza che sia possibile estendere la portata della norma di cui si discute, dopo la sentenza n. 191/2008, a situazioni caratterizzate da un diverso percorso di accesso;
– proprio la diversità di tale percorso rende non irragionevole, e dunque legittima, la scelta del legislatore di limitare il beneficio del riconoscimento ai soli ricercatori provenienti da concorso riservato; in tal senso non si ravvisano i presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale la questione relativa alla illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 103 prospettata, in subordine, nel ricorso.
5) Per le ragioni illustrate il ricorso va interamente respinto.
La particolarità della vicenda, che coinvolge problemi interpretativi della norma di riferimento dopo l’intervento additivo della Corte Costituzionale, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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