Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 22-03-2011, n. 11273 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lpe Giuseppe che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

C.S. impugna per cassazione la ordinanza di cui in epigrafe, che ne ha respinto il riesame proposto avverso la ordinanza di applicazione della custodia carceraria per tre delitti (di cui due continuati) D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Deduce che non sono stati adeguatamente motivati i gravi indizi (in relazione in particolare alle doglianze formulate) e le esigenze cautelari.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto, relativamente ai gravi indizi, contesta la adeguatezza della motivazione con un generico riferimento alle doglianze espresse in sede di riesame e isolando le sintetiche affermazioni dell’ordinanza impugnata dalle richiamate dettagliate e persuasive illustrazioni del richiamato provvedimento genetico, che la integrano dando logica compiutezza ad apparenti insufficienze motivazionali.

In particolare, possono qui richiamarsi analiticamente le seguenti pagine dell’ordinanza applicativa:

– sul capo 2, pp. da 5 a 8;

– sul capo 3, pp. 8 s.;

– sul capo 6, p. da 14 a 17.

Per quanto concerne le esigenze cautelari, rilevasi che il ricorso, confondendo fra l’altro i precedenti penali con i precedenti giudiziari (unici richiamati dal GIP), solleva contestazioni generiche avverso la motivazione resa dal Tribunale, che ha dato, anche ai fini della scelta della misura, correttamente rilievo, reputandolo evidentemente assorbente su ogni altra considerazione, all’elemento della continuativa e professionale dedizione al traffico di droga, integrativo del grave pericolo di recidivanza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione al motivo dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2011, n. 14273 Esattorie ed esecuzione esattoriale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La Banca Popolare di Intra soc. coop. a r.l., creditrice ipotecaria e pignorante nella procedura esecutiva n. 73/91 promossa innanzi al Tribunale di Novara nei confronti di To.Ma.Lu., interpose appello avverso la sentenza dello stesso Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dalla Banca predetta nei confronti della Banca popolare di Novara soc. coop. a r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 150.000.000, per i danni che l’istituto di credito, quale concessionario del servizio di riscossione tributi per la provincia di Novara, le avrebbe provocato esercitando la facoltà di surroga al creditore procedente e facendo proseguire l’espropriazione nelle forme speciali di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, ed al D.P.R. n. 43 del 1988. 2.- La Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione la Banca Popolare di Intra soc. coop. a r.l. (ora Veneto Banca s.c.p.a.), a mezzo di quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l. (già Banca popolare di Novara soc. coop. a r.l.).
Motivi della decisione

1.- Vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione i primi due motivi di ricorso con cui si denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 2043 c.c. (primo motivo) ed al disposto dello stesso articolo, nonchè degli artt. 2056 e 1223 c.c., ed il difetto di motivazione (secondo motivo), in ordine alla mancata distinzione da parte della Corte d’Appello di Torino del danno ingiusto ex art. 2043 c.c., inteso come lesione dell’interesse protetto dall’ordinamento, dalle conseguenze dannose che da tale lesione derivano; secondo la ricorrente, intendendo il primo come sinonimo di danno conseguenza, i giudici torinesi avrebbero omesso di considerare un elemento costitutivo della fattispecie dell’art. 2043 c.c., avrebbero cioè sovrapposto i concetti di danno ingiusto e di danno conseguenza, essendo invece quest’ultimo un effetto e non un elemento costitutivo della fattispecie dell’illecito aquiliano.

Aggiunge la ricorrente illustrando il secondo motivo – che, a causa dell’anzidetta sovrapposizione, la Corte di merito avrebbe errato anche con riferimento al requisito del nesso causale, quale elemento costitutivo della stessa fattispecie di illecito e necessario al collegamento tra la condotta del danneggiante e la lesione dell’interesse protetto confondendolo invece con la diversa nozione del nesso eziologico necessario per stabilire ex art. 1223 c.c., norma espressamente richiamata dall’art. 2056 c.c., l’area del danno risarcibile in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto riprovato dall’ordinamento (sia per l’illecito extracontrattuale che per quello contrattuale). Su tale ultima questione vi sarebbe, secondo la ricorrente, oltre al vizio di violazione di legge, anche un vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata attribuito la medesima rilevanza al concetto di danno ingiusto e al concetto di danno conseguenza, senza motivare appunto in merito alla relativa differenza ed all’esistenza di una "situazione riprovevole" a carico del Servizio Riscossione Tributi, avendo perciò assunto erroneamente l’insussistenza di un danno risarcibile a favore della Banca odierna ricorrente.

1.1.- La Corte d’Appello di Torino, che si è trovata a dover esaminare le medesime censure di cui sopra, proposte come motivi d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Novara, ha evidenziato l’erroneità dell’idea – che ha ritenuto sottintesa nella strategia processuale della parte appellante – che la lesione dell’interesse protetto sia per ciò solo e per ciò stesso "danno ingiusto risarcibile" a prescindere dall’esistenza di conseguenze patrimoniali: così facendo, pur con l’equivoco espressivo costituito dal riferimento ad un "danno ingiusto" che sia "risarcibile", ha tuttavia mostrato di differenziare le conseguenze dannose (nel caso di specie, patrimoniali) risarcibili dalla lesione dell’interesse protetto.

Ha quindi motivato in punto di ingiustizia del danno, con riferimento alla nozione di danno non iure elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, quanto meno a far data dalla nota Cass. S.U. 1999 n. 500, ed ha correttamente concluso nel senso che non basta un giudizio di contrarietà tra interesse protetto e altrui condotta dolosa o colposa per aversi risarcimento del danno; corretta è anche l’affermazione per cui, in mancanza di conseguenze pregiudizievoli concrete e quantificabili, è vano sia invocare in astratto un interesse suscettivo di tutela sia censurare l’omessa previa considerazione di tutti gli altri elementi della fattispecie.

Va peraltro riconosciuto che alcune delle espressioni adoperate sono suscettibili di equivoca interpretazione, come quella relativa all’ineludibilità del "nesso eziologico tra danno materiale e condotta", poichè l’espressione è, in astratto, riferibile sia alla c.d. causalità giuridica ex art. 1223 c.c., che al nesso di causalità quale elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, così come quella che richiama il concetto di nesso causale con riguardo al pregiudizio risarcibile. Tuttavia, la sentenza impugnata -considerate nel loro insieme le argomentazioni logico-giuridiche e le conclusioni cui perviene- è coerente con i risultati interpretativi raggiunti da questa Corte sulle questioni, in tema di illecito aquiliano e di risarcimento del danno, rilevanti ai fini della decisione.

Merita peraltro essere segnalato che le premesse da cui muove la ricorrente sono parimenti in linea con la giurisprudenza di questa Corte, soltanto che da esse la Banca Popolare di Intra intende trarre conseguenze, la cui configurazione, invece, non è meritevole di accoglimento.

1.2.- Allo scopo è sufficiente richiamare i punti fermi della giurisprudenza di questa Corte, senza che sia necessario ripeterne il percorso interpretativo, da intendersi presupposto, dal momento che si tratta oramai di giurisprudenza consolidata.

Prendendo le mosse dalla costruzione della struttura della responsabilità aquiliana intorno al danno ingiusto, anzichè al fatto (doloso o colposo), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. Tuttavia, l’imputazione del danno presuppone l’esistenza della fattispecie normativa di cui all’art. 2043 c.c., cioè di un "fatto lesivo", che comprende una condotta (dolosa o colposa), un evento lesivo ed un nesso causale, che leghi storicamente tale evento al soggetto che si assume responsabile. Il "danno" rileva così – e da qui l’equivocità di alcune delle espressioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata – sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili o evento dannoso.

Il primo, quale elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, è retto dalla causalità materiale, che rinviene il suo fondamento normativo (anche) negli artt. 40 e 41 c.p..

Il secondo, quale effetto dannoso dell’illecito, è retto invece dalla causalità c.d. giuridica, che rinviene il suo fondamento normativo nell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. (in modo che la norma, più che dettare una regola di causalità, funziona come strumento di selezione delle conseguenze dannose risarcibili). Il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (questo inteso come insieme di condotta, nesso causale ed evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria.

Quest’ultima è esattamente la conclusione cui perviene la sentenza impugnata; questa è invece la conclusione contestata dalla ricorrente, che pur condivide, ed anzi sottolinea, la distinzione tra danno quale elemento costitutivo dell’illecito e danno quale sua conseguenza, nonchè la distinzione tra causalità materiale e causalità c.d. giuridica (per come dimostrato, da ultimo, col richiamo, contenuto nella memoria ex art. 378 c.p.c., alla sentenza 2 novembre 2010 n. 22267 di questa Corte, che riepiloga i principi pure sopra espressi).

1.3.- L’insistenza della ricorrente nel sostenere la necessità di un accertamento volto a verificare la sussistenza della lesione di un proprio diritto, che identifica col diritto all’integrità del patrimonio, in tanto si spiega in quanto presuppone che tale lesione, in sè considerata, sia risarcibile – e questo presupposto, non esplicitato dalla ricorrente ma (come ben rilevato dalla Corte d’Appello) sottinteso alla sua linea difensiva – trova riscontro nell’affermazione, di cui si dirà trattando del terzo motivo di ricorso, della risarcibilità della lesione dell’interesse protetto, considerato sotto il profilo della perdita di chance.

Se per riconoscere il diritto al risarcimento del danno si potesse prescindere da conseguenze patrimoniali pregiudizievoli (come sarebbe se si seguisse l’iter argomentativo della ricorrente), si configurerebbe una fattispecie di danno c.d. in re ipsa, per la quale evento lesivo ed evento dannoso finirebbero per coincidere; volendo far riferimento alla nota distinzione – richiamata dalla ricorrente e ripresa nella sentenza impugnata, al fine di evidenziarne il superamento – tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta dalla altrettanto nota sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986 e abbandonata dalla stessa Consulta con la sentenza n. 372 del 1994), è proprio la ricorrente che finisce per sovrapporne i concetti, chiedendo il risarcimento della lesione in sè (danno-evento) e non delle perdite, nel caso di specie economiche, che essa lesione (rectius, il fatto illecito del quale la lesione è uno degli elementi costitutivi) avrebbe prodotto (danno-conseguenza). Poichè, per quanto detto sopra (ed a prescindere da ipotesi eccezionali, in cui si abbia un pregiudizio non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti della persona collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionali che determini una perdita di valore in sè risarcibile), l’obbligazione risarcitoria presuppone sempre che vi siano delle conseguenze dannose (nel caso di specie, patrimoniali soltanto) risarcibili ex artt. 1223 e 2056 c.c., una volta constatato che esse non sono concretamente configurabili, rimane superato il problema dell’accertamento dell’elemento oggettivo dell’illecito (vale a dire dell’individuazione di un interesse giuridicamente protetto che si assuma leso) così come quello dell’accertamento della condotta dannosa e dell’elemento soggettivo.

Dal momento che, come si dirà trattando del terzo motivo di ricorso, il giudice di merito ha ritenuto che la Banca Popolare di Intra Soc. Coop. a r.l. non abbia subito alcuna conseguenza dannosa risarcibile a causa della condotta ascritta all’allora Banca popolare di Novara Soc. coop. a r.l., è corretta la sentenza impugnata che ha reputato sufficiente tale riscontrata mancanza ai fini della decisione di rigetto e, quindi, superfluo l’esame della condotta della convenuta- appellata sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della lesione di un interesse giuridicamente protetto. Vanno perciò rigettati i primi due motivi di ricorso.

2.- Col terzo motivo di ricorso è denunciato il vizio di motivazione per omessa valutazione di elementi essenziali e comunque erronea applicazione di norma di legge, con riferimento agli artt. 2043, 2056 e 1223 e 1226 c.c..

Il motivo è connesso alle deduzioni della ricorrente secondo cui, a seguito dell’esercizio della facoltà di surroga al creditore procedente da parte del concessionario del servizio riscossione tributi e quindi a seguito del compimento dell’esecuzione esattoriale, piuttosto che dell’esecuzione immobiliare secondo le norme del codice di rito, la Banca istante, in quanto creditrice procedente e pignorante in tale ultima esecuzione, avrebbe subito un danno consistito nel minor realizzo per l’immobile pignorato, il cui valore a base d’asta, già stimato dall’esperto del Tribunale di Novara in L. 238.000.000, era stato dapprima rideterminato, nella procedura esattoriale, in L. 103.824.000 e quindi ridotto al prezzo di aggiudicazione di L. 52.000.000, delle quali L. 1.756.000 attribuite al concessionario ed il resto alla Banca popolare di Intra. Pertanto, secondo la ricorrente, esercitando in maniera scorretta il proprio potere di surroga, tanto da porre in essere un abuso del diritto, la Banca popolare di Novara avrebbe provocato il danno dato dalla differenza dei valori sopra detti, causato sia dallo spostamento dell’espropriazione da Novara a Borgomanero sia dall’automatica fissazione di una base d’asta del tutto incongrua rispetto al valore effettivo del bene pignorato (che, a sua volta, avrebbe provocato l’aggiudicazione definitiva ad un prezzo del tutto irrisorio). Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione il "primo e fondamentale elemento costitutivo del danno lamentato dalla Banca, vale a dire l’abbattimento del valore d’asta del bene fin dal primo incanto", che avrebbe finito per influenzare tutta la procedura di aggiudicazione, con "la conseguente perdita di chance per la Banca di vedere in modo più consistente soddisfatte le proprie ragioni". 2.1.- La censura è infondata.

La sentenza impugnata esamina tutti gli elementi addotti dall’appellante a dimostrazione dell’esistenza di conseguenze dannose risarcibili.

In particolare, non risponde al vero che non abbia considerato l’abbattimento del valore base d’asta, poichè tale abbattimento è presupposto nella parte di motivazione che argomenta in punto di dinamica tra prezzo di offerta e prezzo di domanda, per sostenere che è proprio tale dinamica che definisce il prezzo di aggiudicazione e non, come vorrebbe l’appellante, odierna ricorrente, "la mera sequenza dei precedenti incanti andati deserti". Ed invero – a voler seguire l’argomentare della stessa appellante – si sarebbe dovuto "supporre che sol perchè il bene è stato aggiudicato al terzo incanto, altrettanto sarebbe successo ove si fosse proceduto in sede esecutiva ordinaria" : tale argomentare soltanto, infatti, giustifica l’assunto della ricorrente che, essendo più alto il prezzo di partenza, sarebbe stato più alto il prezzo d’aggiudicazione, nel presupposto – invece confutato dal giudice di merito- che tale ultimo prezzo si sarebbe venuto comunque a determinare all’esito di tre incanti andati deserti.

Detto argomentare dell’appellante, odierna ricorrente, è smentito dalla Corte d’appello con motivazione esplicita, congrua e logica, che tiene conto anche dell’altro argomento difensivo della Banca istante (non riproposto in sede di legittimità), evidenziando come nemmeno fosse significativo lo spostamento della procedura da Novara a Borgomanero al fine di far supporre la riduzione del numero dei possibili offerenti, dal momento che era rimasta invariata la pubblicità d’asta e che l’immobile pignorato era comunque più prossimo, per la sua ubicazione territoriale, al bacino di utenza della sezione distaccata di Borgomanero.

Risulta pertanto sorretta da adeguata motivazione la conclusione della sentenza impugnata per la quale è da escludere che l’esecuzione c.d. erariale abbia, in sè, provocato alla creditrice, già procedente in sede ordinaria, un danno patrimoniale risarcibile, specificamente il pregiudizio consistente – secondo la ricorrente – nella diminuzione dei possibili ricavi rivenienti dall’asta.

2.2. – Quanto al vizio di violazione di legge, va aggiunto che, anche a voler identificare l’interesse protetto leso, nel caso di specie, come diritto all’integrità patrimoniale, ciò che rileva è che, comunque, mancano le conseguenze patrimoniali dannose di detta (asserita) lesione, intese come perdite che "siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo ex art. 1223 c.c..

A questa conclusione è giunto il giudice di merito, argomentando con motivazione non meritevole di censura, sicchè è del tutto irrilevante che non si sia soffermato sulla lesione del diritto all’integrità patrimoniale del creditore ipotecario procedente.

2.3.- Quanto all’ulteriore argomento della ricorrente, secondo cui la conseguenza pregiudizievole risarcibile nel caso di specie sarebbe consistita non solo e non tanto nel minor soddisfacimento del credito del creditore ipotecario (che, come detto, il giudice del merito ha ritenuto non essere stata conseguenza immediata e diretta del compimento dell’esecuzione nelle forme della c.d. esecuzione esattoriale), ma nella perdita di chance, occorre fare chiarezza sul concetto al quale la ricorrente intende riferirsi.

Se con esso intende alludere, come si desume dalla parte conclusiva dell’illustrazione del terzo motivo di ricorso, all’elemento oggettivo dell’illecito inteso appunto come perdita di chance (che sarebbe stata integrata dal fatto stesso dell’abbattimento del prezzo base d’asta, il quale, in sè considerato, avrebbe leso il diritto all’integrità patrimoniale della banca istante), è sufficiente richiamare quanto detto al precedente punto 1. in merito alla differenza tra lesione dell’interesse protetto e conseguenze dannose risarcibili: non è dato comprendere quali sarebbero le conseguenze di tale asserita "perdita di chance" risarcibili "quanto meno sulla base dell’art. 1226 c.c." (secondo quanto sostiene la ricorrente) se non identificandole con quelle stesse delle quali la Corte di merito ha escluso la sussistenza evidenziando l’irrilevanza del decremento di valore base d’asta apportato al bene pignorato con riferimento al ricavo finale costituito dal prezzo di aggiudicazione.

Se invece si intende sostenere che sia risarcibile in sè la c.d. perdita di chance, intesa quale elemento oggettivo dell’illecito, come sembrerebbe potersi desumere dalla memoria ex art. 378 c.p.c., allora verrebbe riproposta la questione dell’ammissibilità del risarcimento del danno c.d. in re ipsa, da escludersi secondo quanto già ampiamente motivato.

Anche il terzo motivo, così come illustrato sia in ricorso sia in memoria (in quest’ultima anche in collegamento con i motivi primo e secondo), va perciò rigettato.

3.- Col quarto ed ultimo motivo di ricorso si denuncia l’omessa valutazione di un motivo di impugnazione e di elementi controversi, specificamente la "mancata analisi dell’abuso del diritto come fattispecie diversa dall’illecito aquiliano"; quindi la violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, nel testo vigente anteriormente alla riforma.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe errato neìl’omettere l’esame della fattispecie dell’abuso di diritto, con riguardo alla norma da ultimo citata. Quindi, illustra il motivo al fine di dimostrare la sussistenza, appunto, dell’abuso, che sarebbe consistito, nel caso di specie, nel non corretto esercizio del potere di surroga del concessionario ai sensi della norma della quale si assume la violazione.

3.1.- La censura è infondata ed è corretta la statuizione della Corte d’Appello di Torino che ha ritenuto assorbito l’esame del motivo d’appello concernente la sussistenza stessa dell’abuso del diritto "in quanto inidoneo a condurre ad un esito di accoglimento del gravame". 3.2.- Richiamata la ricostruzione dell’illecito svolta ai precedenti punti sub 1., va altresì precisato che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, sono configurabili due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità e la determinazione dell’intero danno cagionato, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria (cfr., tra le altre, Cass. 31 maggio 2005, n. 11609).

Orbene, la problematica dell’abuso del diritto, e della sua riconducibilità alla condotta rilevante quale elemento costitutivo di un fatto illecito, attiene al primo dei detti giudizi.

Impregiudicata restando la questione complessa e controversa, ma non rilevante ai fini della presente decisione – della configurabilità dell’abuso quale illecito, contrattuale (per il quale, Cass. 18 settembre 2009 n. 20106) od extracontrattuale, è tuttavia generalmente riconosciuto – ed è dato anzi per presupposto dalla ricorrente- che in tanto una condotta di abuso del diritto rileva a fini risarcitori in quanto si ritenga che da essa siano derivate conseguenze pregiudizievoli; e non è in discussione che le conseguenze pregiudizievoli in tanto sono risarcibili in quanto rientrino nel paradigma dell’art. 1223 c.c. e seg., e art. 2056 c.c..

La verifica della sussistenza di conseguenze pregiudizievoli risarcibili prodotte da una condotta abusiva attiene al secondo dei due giudizi sopra richiamati.

Ne segue che, quando alla stregua di tale giudizio, si escluda che vi siano danni risarcibili che siano conseguenza di una determinata condotta del soggetto chiamato a risponderne, è superflua la valutazione di tale condotta sia, in ipotesi, con riguardo all’art. 2043 c.c., (secondo quanto già detto ai precedenti punti sub 1.), sia con riguardo alla specifica figura dell’abuso del diritto (qui ribadendosi, peraltro, che ne resta impregiudicata la definizione anche nei rapporti con l’illecito aquiliano).

Una volta escluso dalla Corte d’Appello che l’esecuzione c.d. esattoriale potesse essere considerata causa di conseguenze patrimoniali risarcibili in capo all’odierna ricorrente, restava effettivamente assorbito l’esame della condotta del concessionario che di detta esecuzione si era fatto procedente, con riferimento all’esercizio del diritto di surroga, poichè anche un’eventuale delibazione dell’abuso di tale diritto, non avrebbe potuto condurre all’accoglimento della domanda risarcitoria.

Quanto detto comporta il rigetto anche del quarto motivo di ricorso.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 15711

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4/3/2008 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla sig. F.B., e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma 8/4/2002, condannava i sigg.ri F.G., E.S.N., D.G.G. e la compagnia assicuratrice Ina Assitalia s.p.a. al pagamento, in solido, dell’ulteriore somma di Euro 22.000,00 a titolo di risarcimento dei danni dalla prima sofferti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 30/10/1997 tra l’autovettura condotta dal marito E.S.N. e l’autoarticolato condotto dal sig. dal sig. D.G.G. e di proprietà del sig. F.G., entrambi assicurati per la r.c.a. con la compagnia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., per concorrente colpa di entrambi i suindicati conducenti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Ina Assitalia s.p.a..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., artt. 2, 3, 4, 32 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., artt. 191, 194 c.p.c., artt. 2, 3, 4, 32 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel caso i quesiti di diritto recati dal ricorso non risultano informati allo schema delineato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti; del modo in cui gli stessi sono stati dai giudici di merito rispettivamente decisi; della diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione.

I formulati quesiti in realtà nel caso si sostanziano in espressioni evocanti le non accolte tesi difensive, (anche) prospettando corollari tratti da presupposti o postulati di fatto alle medesime corrispondenti e contrari alle conclusioni raggiunte nell’impugnata sentenza fondate sul delineato quadro probatorio, a tale stregua palesandosi prive di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass,, 7/4/2009, n. 8463), di ben individuare le questioni affrontate e le soluzioni al riguardo adottate nella sentenza impugnata, nonchè di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), circoscrivendo la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo pertanto vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che le ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., all’atto di citazione in 1 grado, alla CTU, alla sentenza di 1 grado, all’atto di appello, al "certificato dell’Ufficio delle Entrate di Vittoria, rilasciatole in data 5/1/2000" limitandosi a meramente richiamarli, senza debitamente ed esaustivamente -per quanto in questa sede d’interesse- riprodurli nel ricorso.

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, risponde a principio consolidato che a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione "specificamente destinata" (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca la "chiara indicazione" -nei termini più sopra indicati- delle relative "ragioni", tali non potendo invero ritenersi i formulati momenti di sintesi, invero non recanti la sintetica e riassuntiva indicazione del fatto controverso, degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione, degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Senza sottacersi che, con riferimento al 1 motivo (con il quale si duole che la corte di merito non le abbia riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica in ragione della cessazione della propria attività commerciale due anni dopo il sinistro a causa delle lesioni all’esito del medesimo riportate) la ricorrente non formula invero denunzia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Va per altro verso ribadito che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l’altro- l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non debba necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

In ordine al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va sottolineato che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano non osservati dall’odierna ricorrente.

Va al riguardo sottolineato, (anche) a completamento di quanto già più sopra indicato, che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (vo Cass., 9/5/2003, n. 7058).

Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Emerge dunque, alla stregua dei suesposti rilievi, evidente come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dalla medesima operata (cfr.

Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Ina Assitalia s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Ina Assitalia s.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 06-05-2011, n. 17765

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 26.7.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara dispose la custodia cautelare in carcere del ricorrente indagato per i reati di associazione a delinquere e di concorso in furto.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale del riesame di L’Aquila con ordinanza del 7.01.2010 la respinse. Il Tribunale rilevava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all’associazione contestata ed alla commissione dei furti di cui alla rubrica in quanto dalla ricostruzione dei movimenti degli indagati emergeva la "costante presenza del ricorrente nella perpetrazione dei furti della autovettura" e che tali elementi si riverberavano sugli indizi per l’associazione medesima. Circa le esigenze cautelari si rilevava il pericolo nella reiterazione dei reati posto che il ricorrente aveva precedenti specifici e si era recato fuori sede per centinaia di chilometri per porre in essere i reati contestati.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo allega che l’ordinanza applicativa della misura cautelare non era stata tradotta in una lingua a lui comprensibile con violazione dei diritti di difesa e della Cedu.

Con il secondo motivo si deduce che non era stato offerto alcun elemento in ordine alla pretesa partecipazione all’associazione contestata, essendo del tutto inidoneo l’elemento indicato dell’avere il ricorrente partecipato ad alcuni furti di vetture. I fatti contestati risalivano al 2009.
Motivi della decisione

Il primo motivo non appare fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui" qualora sia applicata una misura cautelare nei confronti di un cittadino straniero del quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua italiana non è dovuta l’immediata traduzione dell’ordinanza che la dispone, e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto – una volta eseguito il provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui nota o dalla nomina in sede di interrogatorio di garanzia di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento" (Cass. Sez. un. n. 5052/2003). Pertanto la mera doglianza della mancata traduzione non può essere accolta.

E’ fondato il secondo motivo in quanto la ordinanza impugnata non appare congruamente motivata in ordine alla commissione dei furti contestati di autovetture (in quanto non sono stati specificati gli elementi concretamente a carico), ma addirittura dalla pretesa sussistenza di gravi indizi in ordine ai detti furti si è inferita, con un salto logico inammissibile, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all’associazione, senza che si sia in alcun modo spiegata la struttura della detta associazione ed il ruolo eventualmente svolto dal ricorrente. Si impone quindi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per nuovo esame nel quale si dovranno vagliare in concreto gli elementi sussistenti a carico del ricorrente.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di l’Aquila per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.